Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore e proposta del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata in data 15 luglio 2000 dal consorzio tutela vini d.o.c. "Bardolino", con sede in Bardolino (Verona), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore, gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e successive modifiche; Visti gli esiti favorevoli delle operazioni di accertamento del particolare pregio che hanno avuto luogo a Verona e provincia i giorni 7 e 17 novembre 2000; Viste le risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo in Bardolino (Verona) il 31 gennaio 2001; Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione, modificato, secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Allegato Proposta di disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore. Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore e' riservata a vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 1) Corvina Veronese (localmente denominata Cruina o Corvina) 35-65%, e' tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varieta' Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purche' il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro; 2) Rondinella 10-40%; 3) Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Souvignon, da soli o congiuntamente, per un massimo del 20%, con il limite massimo del 10% per singolo vitigno. I vigneti gia' iscritti all'albo camerale della denominazione di origine controllata "Bardolino" alla data di approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare. Art. 3. a) La zona di produzione delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera Valeggio. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della societa' Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del "Gabanel" toccando le localita' Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla localita' Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a localita' Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando localita' S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a localita' Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla localita' Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando localita' Rainera; e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla localita' Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla localita' Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese. Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle localita' Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a localita' Campanella. In prossimita' di localita' Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle localita' Colombara e Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimita' di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla localita' Fornelletti e attraversando detta localita' prosegue sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla localita' Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita' di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio. Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta localita' toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Badolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli. Piu' specificamente il percorso della linea di quota 500 e' il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimita' della localita' Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della localita' Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle localita' Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle localita' Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimita' di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla localita' Canal. Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla localita' Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo. b) La zona di produzione di origine piu' antica delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore a cui e' riservato l'uso tradizionale della specificazione aggiuntiva "classico", comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion. Tale zona e' cosi' delimitata: a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimita' di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di localita' Tavernole, sino a toccare localita' Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta localita' porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234. Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe. Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Cola. Per altra carrareccia discende alla localita' Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda. Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia. La densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Per i vigneti gia' iscritti all'albo camerale della denominazione di origine controllata "Bardolino" alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione e che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, e' tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di quindici anni, alle condizioni indicate al comma successivo. Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a tetto piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro. Le uve possono essere destinate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto. E' vietata oggi pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t 9 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. In annate favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto limite purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. I conduttori dei vigneti iscritti agli albi camerali ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono al momento della vendemmia optare di rivendicare, per dette uve, la denominazione di origine controllata "Bardolino". La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona. Le operazioni di vinificazione e di affinamento dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione aggiuntiva "classico", devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera b). Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte all'albo e previa istruttoria della regione Veneto, anche nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", a condizione che: 1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse; 2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto del presente disciplinare e' di almeno un anno a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione. E' ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati rettificati. E' consentito che i vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con la denominazione di origine controllata "Bardolino" purche' corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di quest'ultima denominazione e previa comunicazione del detentore alla Camera di commercio ed all'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico con profumo delicato; sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, a volte caratterizzato da leggero sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l; zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche, ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'impiego d'indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti. E' consentito, altresi, l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla "vigna" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini qualificati sono stati ottenuti a condizione che: vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le medesime siano vinificate separatamente e i relativi vini, cosi' come disposto dalla normativa vigente, siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina. In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore e' consentita, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale pari a litri 0,750 e 1,500. Le bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di vino di pregio e devono essere chiuse con tappo in sughero raso bocca; tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve da cui i vini cosi' qualificato sono stati ottenuti. |
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