Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA
DECRETO 4 maggio 2001
Emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA).

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 18 luglio 1930, n. 1224 di istituzione dell'Istituto nazionale di ottica (INO);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1985, n. 1050, di approvazione dello statuto dell'INO;
Visto l'ordinamento dell'INO approvato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il 22 giugno 1998 con nota n. 814;
Visti in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 7 e l'art. 10 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernenti, rispettivamente, norme sull'Istituto di Ottica ed estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 47 del 24 aprile 2001 di approvazione dello schema di Regolamento di organizzazione funzionamento dell'INOA;
Considerato che in data 3 maggio 2001 e' stato insediato il Consiglio direttivo dell'INOA di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001;
Rilevato di dover provvedere all'emanazione del predetto Regolamento ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato il "Regolamento di organizzazione funzionamento dell'Istituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Art. 2.
Il presente Regolamento e' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Firenze, 4 maggio 2001
Il presidente: Pistella
 
Allegato
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.
L'Istituto nazionale di ottica applicata
L'Istituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA, Istituto o Ente), e' un ente di ricerca a carattere non strumentale con personalita' giuridica di diritto pubblico e con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
L'INOA ha sede in Firenze.
L'INOA, nell'ambito della pianificazione annuale e triennale, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR) e nel rispetto dei princi'pi elencati nell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre n. 381/1999:
a) predispone e attua programmi di attivita', ricerca e sviluppo nei campi dell'ottica, compresa la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici, e delle sue applicazioni, ivi incluse quelle industriali, anche in collaborazione con universita', enti, consorzi partecipati o costituiti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
b) partecipa alla elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali;
c) rende disponibili per la comunita' scientifica i risultati delle attivita' e dei programmi di ricerca;
d) cura e promuove la valorizzazione, lo sviluppo pre-competitivo, il trasferimento tecnologico e la diffusione dei risultati delle ricerche e degli studi svolti in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
e) svolge, anche attraverso assegnazione di borse o di premi di studio e di ricerca, ovvero in convenzione con le universita', attivita' di formazione specialistica e di formazione continua, permanente e ricorrente, non universitaria, universitaria, post-universitaria e post-dottorato di ricercatori e tecnici;
f) puo' fornire a soggetti pubblici e privati, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalita', attivita' di consulenza, di ricerca e di formazione, di supporto tecnico-scientifico, nonche' servizi, nei campi dell'ottica e delle applicazioni industriali dell'ottica.
Per il perseguimento delle proprie finalita' l'INOA puo' stipulare contratti con soggetti pubblici e privati, convenzioni o accordi con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali nonche' puo' partecipare, anche promuovendone la costituzione, in societa', consorzi, fondazioni.
Ai consorzi di cui al comma precedente, si applica l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST o Ministero) esercita nei confronti dell'Istituto le competenze di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ed al presente Regolamento.
Art. 2.
Principi generali di organizzazione e funzionamento
I princi'pi di organizzazione e funzionamento dell'INOA, oltre che alle disposizioni del decreto legislativo n. 381/1999 (art. 7, commi 5 e 6 e articoli 8, 10, 12 e 13), fanno particolare riferimento:
alla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni e integrazioni;
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
L'Istituto determina le regole di organizzazione e funzionamento in funzione del Piano triennale di attivita' approvato dal Ministero.
Al fine di garantire la coerenza tra le decisioni strategiche e la gestione operativa l'assetto organizzativo dell'Istituto deve corrispondere alle esigenze di flessibilita' e di cooperazione di unita' organiche dotate di elevate efficienza ed autonomia.
L'organizzazione degli uffici e del lavoro e la comunicazione interna contribuiscono alla massima funzionalita' complessiva dell'Istituto rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', da perseguire con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' e nel rispetto della garanzia della imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
L'Istituto favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e delle attivita' scientifiche, anche mediante percorsi di formazione, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, utilizzando allo scopo sia risorse proprie sia risorse messe a disposizione da altri soggetti.
Per lo svolgimento di specifiche attivita' ed anche al fine di perseguire le maggiori sinergie fra risorse umane e finanziarie proprie e di enti o soggetti, pubblici e privati, aventi le medesime finalita' ovvero strumentali a queste, il consiglio direttivo, previa identificazione delle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali, puo' deliberare l'istituzione, la modificazione o la soppressione di strutture scientifiche, amministrative e di servizio, centrali e periferiche anche stipulando apposite convenzioni con universita' ed enti pubblici e privati che partecipano alle attivita' dell'INOA.
Art. 3.
Piano di attivita'
L'INOA opera sulla base di un Piano triennale di attivita' a carattere scorrevole in coerenza con il PNR di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenendo conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea.
Il Piano triennale di attivita', aggiornato e integrato annualmente in modo da assicurare tre anni di validita', oltre a contenere un'analisi della situazione di partenza e del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, stabilisce:
a) la formulazione degli obiettivi strategici e le stima delle risorse disponibili e da acquisire per l'intero periodo, con indicazione dei tempi e dei costi associati alle attivita', ivi comprese le sinergie da attivare con altri enti e soggetti interessati;
b) la definizione delle linee programmatiche per l'attivita' di ricerca scientifica per grandi settori e per grandi programmi;
c) le linee guida per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica;
d) la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale nei settori rilevanti dell'Istituto.
In concomitanza con l'aggiornamento del Piano triennale di attivita' viene redatto un Piano operativo annuale che identifica i singoli obiettivi programmatici e la loro scansione temporale, nonche' le risorse interne o esterne di prevista utilizzazione per il loro conseguimento.
L'Istituto determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal Piano di cui al presente articolo, informandone le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
La formazione del Piano di attivita' avviene con il coinvolgimento dei responsabili delle unita' di ricerca e dell'amministrazione, secondo modalita' definite dal Consiglio direttivo, ivi comprese apposite conferenze periodiche per settori di ricerca o per particolari tematiche.
Il Piano triennale e' trasmesso annualmente al Ministero, che ne valuta la coerenza con gli indirizzi generali del PNR. Sul Piano triennale ed i suoi aggiornamenti, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica esprimono pareri per i rispettivi ambiti di competenza. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministero il Piano triennale diventa esecutivo.
Art. 4.
O r g a n i
Sono organi dell'Istituto:
il Presidente;
il consiglio direttivo;
il comitato di consulenza scientifica;
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.
Il presidente
Il presidente e' nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204/1998.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, il Presidente puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente e' riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'Ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a Presidente si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione. Se ricercatore o professore universitario, il Presidente e' collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1980, n. 382.
Il presidente e' organo di direzione politica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e stabilisce, unitamente al consiglio direttivo, gli obiettivi programmatici generali dell'attivita' dell'Ente e le direttive per il conseguimento dei fini istituzionali.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere anziano o dal vice Presidente, ove nominato.
Il Presidente non puo' essere amministratore o dipendente di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi dell'Ente.
Art. 6.
Il presidente: funzioni
Il presidente promuove lo sviluppo delle attivita' dell'INOA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e internazionale. Nell'esercizio delle proprie competenze il Presidente adotta gli atti che impegnano l'INOA verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica;
c) sottopone gli atti alle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) sottopone al consiglio direttivo la proposta di piano triennale di attivita' e il Piano operativo annuale, elaborati sulla base degli obiettivi programmatici generali fissati dal consiglio stesso, e trasmette al Ministero il Piano triennale di attivita' ai fini delle valutazioni di coerenza con il PNR;
e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo le relazioni annuali sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sullo stato di realizzazione del Piano triennale di cui al punto precedente e le trasmette al Ministero entro il 30 aprile;
f) sovrintende all'andamento generale dell'Ente, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati, e adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal consiglio direttivo;
g) promuove le attivita' di collaborazione scientifica dell'Ente con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, e nomina i rappresentanti dell'Istituto nell'ambito degli organismi, progetti e iniziative nazionali e internazionali;
h) nomina, sentito il consiglio direttivo, il direttore generale di cui al successivo art. 14;
i) nei casi di necessita' e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la necessaria ratifica.
I provvedimenti adottati dal Presidente assumono forma di decreti. I decreti vengono numerati in ordine progressivo di data, raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'Ente.
Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza con esclusive funzioni di supporto tecnico-professionale e di raccordo con l'amministrazione.
Il personale dell'Ente che costituisce l'ufficio di presidenza dipende funzionalmente dal Presidente e svolge le proprie attivita' secondo le direttive da lui impartite; per specifiche e motivate esigenze e previa deliberazione del consiglio direttivo, possono essere chiamati a collaborare con l'ufficio di presidenza consulenti ed esperti esterni di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza dell'Istituto e in quelle giuridico-amministrative.
I criteri e le modalita' per la costituzione dell'ufficio di presidenza, le indennita' da corrispondere su proposta del Presidente, sentito il direttore generale, al responsabile e agli altri componenti, nonche' i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi temporanei sono definiti con specifica deliberazione del consiglio direttivo.
Art. 7.
Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo dell'INOA e' nominato con decreto del Ministro ai sensi del comma 6, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 381/1999.
Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per una volta.
La carica di membro del consiglio direttivo e' incompatibile con quelle di direttore di struttura e di componente del comitato di consulenza scientifica.
I membri del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi dell'Ente.
Art. 8.
Il consiglio direttivo: funzioni
Il consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'Istituto.
Il consiglio direttivo:
a) stabilisce i criteri generali per l'elaborazione del Piano triennale di attivita';
b) delibera, sulla base delle proposte del Presidente, il Piano triennale di attivita', sentiti il comitato di consulenza scientifica e le organizzazioni sindacali per la parte di rispettiva competenza, ed il Piano operativo annuale di cui all'art. 3, sentito il direttore generale;
c) approva, sulla base delle proposte del Presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, le relazioni annuali sull'attivita' svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali di cui al punto precedente;
d) delibera i bilanci di previsione, entro il 31 ottobre di ogni anno, e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza;
e) delibera, sulla base delle proposte del Presidente, previa informazione al personale e ferma restando l'osservanza di quanto previsto all'art. 10 del decreto legislativo n. 29/1993, le eventuali modifiche del presente regolamento, del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza e del regolamento del personale dell'Istituto;
f) delibera, sulla base delle proposte del Presidente, su altri regolamenti, nonche' sui principali aspetti della operativita' dell'Ente;
g) nomina il comitato di consulenza scientifica, il collegio dei revisori dei conti nonche', sulla base delle proposte del Presidente, gli organismi di cui agli articoli 18 e 19;
h) delibera, secondo i criteri e con le modalita' di cui all'art. 13, le indennita' spettanti agli organi di amministrazione e controllo, la retribuzione del direttore generale, le indennita' da attribuire ai componenti il comitato di consulenza scientifica nonche', nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, le indennita' di funzione per i responsabili di struttura, ufficio, servizio ovvero di unita' organica;
i) delibera, sulla base delle proposte del Presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, in materia di istituzione e di soppressione di strutture dell'Ente di cui all'art. 2, ultimo comma, e art. 16;
j) nomina, sulla base delle proposte del Presidente, i direttori delle strutture;
k) delibera sull'assunzione di mutui e in materia di anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere;
l) delibera in ordine alle deleghe da conferire al Presidente e, sulla base delle proposte del Presidente, in ordine alle deleghe da conferire al direttore generale;
m) delibera in ordine alle deleghe da conferire, sulla base delle proposte del Presidente, ai direttori di struttura o ad altro personale circa:
l'assunzione di impegni di spesa;
la stipula di contratti e convenzioni;
l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento;
n) delibera la partecipazione a consorzi, fondazioni o societa', con l'osservanza dell'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
o) delibera sui compensi da attribuire agli organi di cui agli articoli 18 e 19 e sui compensi per consulenti ed esperti esterni, anche in relazione ai criteri di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove gli incarichi non siano conferiti a titolo gratuito;
p) nomina, sulla base delle proposte del Presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica, commissioni tecnico-scientifiche costituite da ricercatori e tecnologi dell'Ente e da altro personale munito di incarico di ricerca;
q) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente che non sia demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti.
Le proposte e le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), i), j), k), m), n) e o) sono formulate sentito il direttore generale.
Le proposte del Presidente di cui alle lettere e), f) e i) sono formulate sentito il collegio di Istituto di cui all'art. 17.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, salvo quelle di cui alla lettera b) per le quali si applica l'ultimo comma 4 dell'art. 3, nonche' quelle di cui alla lettera e), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 9.
Il consiglio direttivo: funzionamento
Il consiglio direttivo e' convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due suoi componenti, di norma presso la sede dell'Istituto.
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e' spedito con almeno otto giorni di anticipo mentre la relativa documentazione e' resa disponibile, anche per posta elettronica, almeno sei giorni prima della data della riunione. In caso di effettiva urgenza i termini di cui sopra possono essere dimezzati.
Il consiglio direttivo e' validamente costituito quando e' presente almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
Il consiglio direttivo esercita le proprie competenze in forma collegiale ed i provvedimenti che adotta assumono forma di deliberazioni.
Il consiglio delibera su proposta del Presidente ovvero, per le materie relative alla gestione amministrativa dell'Ente, specificatamente individuate dai regolamenti o da deliberazioni dello stesso consiglio direttivo, su proposta del direttore generale.
Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, e con la maggioranza del consiglio nei casi di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere a), b) e e); in caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni, firmate dal Presidente e dal direttore generale, sono raccolte in volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute e sono conservate nell'archivio degli atti ufficiali dell'Ente.
In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito dal consigliere anziano o dal Vice Presidente, qualora eletto nel proprio seno.
Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 10.
Il comitato di consulenza scientifica
Il comitato di consulenza scientifica, nominato dal consiglio direttivo, e' costituito dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da:
due rappresentanti dell'Universita' di Firenze su proposta delle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Agenzia Spaziale Italiana;
quattro membri eletti nel proprio ambito dai ricercatori in servizio presso l'Istituto.
Il comitato di consulenza scientifica dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
La carica di membro del comitato di consulenza scientifica e' incompatibile con quelle di componente del consiglio direttivo e di direttore di struttura.
Art. 11.
Il comitato di consulenza scientifica: funzionamento
Il comitato di consulenza scientifica esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, parere sul piano di attivita' triennale e sui relativi aggiornamenti annuali.
Il comitato svolge inoltre attivita' consultiva e istruttoria su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attivita' dell'Ente a seguito di richiesta del consiglio direttivo che stabilisce, altresi', il termine entro il quale il parere deve essere reso e decorso il quale ne puo' prescindere.
Il comitato di consulenza scientifica e' convocato dal Presidente di norma presso la sede dell'Istituto. E' convocato, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e' spedito con almeno otto giorni di anticipo mentre la relativa documentazione e' resa disponibile, anche per posta elettronica, almeno sei giorni prima della data della riunione. In caso di effettiva urgenza i termini di cui sopra possono essere dimezzati.
Il comitato di consulenza scientifica elegge e nomina, nel proprio seno, rispettivamente il Vice Presidente ed il Segretario.
Il comitato e' validamente costituito quando e' presente almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti; il direttore generale assiste alle riunioni.
Il comitato esercita le proprie competenze in forma collegiale ed i provvedimenti che esprime assumono forma di pareri.
I pareri sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quello relativo al Piano triennale di attivita', per il quale e' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni in caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente.
I pareri del comitato di consulenza scientifica vengono trasmessi al consiglio direttivo entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'Istituto.
Art. 12.
Il collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio direttivo ed e' costituito sulla base delle designazioni, ciascuna di un revisore effettivo e di uno supplente, del Presidente della Corte dei conti, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del MURST.
Svolge le funzioni di Presidente del collegio il revisore effettivo designato dal Presidente della Corte dei conti.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per il quadriennio successivo. Per la nomina a revisore dei conti effettivo e' necessaria l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
A tal fine copia della convocazione del predetto organo e' inviata con le stesse modalita' al Presidente e ai membri del collegio.
Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del Presidente del collegio stesso, cui compete la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri.
I verbali delle sedute del collegio vengono trasmessi entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del collegio stesso al Presidente dell'Istituto e ai membri del consiglio direttivo. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio ufficiale dell'Ente.
Le funzioni dei revisori dei conti sono svolte collegialmente; i membri effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi, a operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attivita' deliberati dal collegio e previa comunicazione al Presidente.
Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate su apposito libro vidimato e numerato progressivamente. Le risultanze delle verifiche, dei riscontri e delle ispezioni effettuate individualmente sono riferite al collegio nella prima riunione successiva.
Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nonche' di accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informatici e telematici con cui siano abitualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.
Oltre a svolgere le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, per quanto compatibile, il collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale;
b) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e scritture contabili;
c) esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le situazioni contabili, redigendo apposite relazioni, contenenti il proprio parere;
d) effettua almeno trimestralmente verifiche di cassa e dei valori dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
e) puo' richiedere chiarimenti al consiglio direttivo in merito ad atti e, in generale, sulle scelte gestionali e amministrative;
f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista da norme di legge e di regolamento.
Art. 13.
Indennita'
Al Presidente ed ai componenti del consiglio direttivo, al Presidente ed ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti compete un'indennita' di carica determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spetta un gettone di presenza, per non piu' di una seduta al giorno, nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio direttivo.
Le spese di missione, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento dell'attivita' degli organi monocratici e collegiali sono rimborsate con riferimento al personale dell'Istituto di livello professionale piu' elevato.
Art. 14.
Il direttore generale
Il direttore generale dell'Istituto e' nominato dal Presidente, su conforme parere del consiglio direttivo, per la durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo.
Il direttore generale, se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, e' collocato fuori ruolo per tutto il periodo del mandato; al termine del mandato il dipendente e' riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'Ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione. Il direttore generale, se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa senza assegni.
Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra attivita', fatti salvi eventuali particolari incarichi affidatigli dal consiglio direttivo; se affidati da altri enti o organismi pubblici o privati, e purche' temporanei e saltuari, devono essere preventivamente autorizzati dal consiglio direttivo.
Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi dell'Istituto.
Art. 15.
Direttore generale: funzioni
Il direttore generale e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende alla gestione dell'Istituto al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza, anche assicurando il coordinamento delle attivita' e la loro unita' operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'Istituto.
Il direttore generale svolge compiti di supporto agli organi dell'Istituto, di supporto amministrativo alle attivita' delle strutture nelle quali si articola l'Istituto, nonche' tutti i compiti amministrativi correlati con le attivita' istituzionali.
Il direttore, sentiti i responsabili delle unita' organiche ed i direttori delle strutture, coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio annuale e pluriennale. A tal fine fornisce valutazioni sulla compatibilita' finanziaria e la fattibilita' dei progetti e le richieste di risorse in relazione ai dati della precedente gestione, a quelli provvisori della gestione in corso ed al grado di funzionalita' dimostrato dai responsabili delle unita' e delle strutture.
Il direttore generale promuove la semplificazione amministrativa, relativamente all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, secondo le direttive del consiglio direttivo e d'intesa con i responsabili delle unita' organiche e delle strutture.
Oltre alle funzioni di cui sopra il direttore generale:
a) partecipa alle sedute del consiglio direttivo ed assiste a quelle del comitato di consulenza scientifica;
b) formula proposte ed esprime pareri in materia di ristrutturazione operativa, consistenza degli organici, conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilita', conferimento di deleghe, predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operativita' dell'Ente;
c) esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia ed ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti, dal consiglio direttivo e dal Presidente.
Art. 16.
Le strutture
I compiti delle strutture, gli strumenti per realizzare le attivita' programmatiche, i relativi livelli di autonomia scientifica, finanziaria, di gestione e organizzativa, nonche' le procedure per l'attribuzione delle relative responsabilita', da effettuarsi successivamente ad una valutazione comparativa delle candidature presentate, sono specificate nel decreto di costituzione, previa deliberazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera i).
Alle strutture scientifiche, amministrative e di servizio, centrali e periferiche, puo' afferire il personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, nonche', secondo modalita' definite dal consiglio direttivo:
a) personale docente delle universita' associato alla struttura tramite conferimento di apposito incarico di ricerca;
b) personale di altri enti appositamente comandato presso la struttura con provvedimento a termine;
c) titolari di borse di studio fruite presso la struttura, finanziate dall'Istituto ovvero dall'esterno;
d) titolari di assegni di ricerca fruiti presso la struttura, finanziati dall'Istituto ovvero dall'esterno;
e) titolari di borse di dottorato di ricerca finanziate dall'Istituto ovvero istituite da altri enti purche' fruite presso la struttura.
Art. 17.
Il collegio di Istituto
Il collegio di Istituto costituisce un organismo di coordinamento gestionale e di raccordo tra gli organi di indirizzo e i responsabili della gestione.
Il collegio di Istituto e' formato da:
il Presidente;
il direttore generale;
i direttori di struttura;
i responsabili delle unita' organiche.
Il collegio di Istituto:
a) predispone la proposta di Piano triennale di attivita' e la proposta di Piano operativo annuale;
b) organizza, di norma annualmente, la conferenza dell'Ente per l'illustrazione delle attivita' svolte dalle strutture dell'Istituto nell'ambito del piano triennale di attivita';
c) formula suggerimenti sull'organizzazione dell'Ente e, in particolare, sulla istituzione e soppressione delle strutture nelle quali si articola l'Istituto;
d) formula suggerimenti e raccomandazioni in ordine ai regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operativita' dell'Ente e su questioni di carattere generale relative alla gestione dell'Ente.
La funzione di membro del collegio di Istituto e' gratuita.
Il collegio di Istituto e' convocato presso la sede dell'Istituto dal Presidente con avviso scritto, eventualmente anche per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta. E' convocato, inoltre, ogni volta che ne faccia richiesta la meta' piu' uno dei componenti.
Art. 18.
Valutazione e controllo strategico
La funzione di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e' assicurata da un organo collegiale che e' nominato dal consiglio direttivo ed e' formato da tre a cinque esperti, di cui almeno due esterni all'Istituto, tra cui il coordinatore.
Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta, ferma restando l'inamovibilita' nel periodo di esercizio della funzione.
L'organo di valutazione e controllo strategico, sulla base della normativa di riferimento dell'Istituto e dei criteri generali determinati dal consiglio direttivo, procede a definire i criteri e gli strumenti per verificare la corrispondenza tra l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di realizzazione dei programmi in termini di congruenza di tempo, di costo e di qualita' tra atti di indirizzo e atti di gestione, nonche' alla identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.
L'organo e' dotato di adeguata autonomia operativa e risponde esclusivamente al Presidente ed al consiglio direttivo dell'Istituto, presentando in via riservata, almeno annualmente, una relazione sui risultati delle attivita' svolta.
Per lo svolgimento dei propri compiti l'organo fissa annualmente un programma di lavoro, d'intesa con il Presidente, e si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal comitato di valutazione di cui all'art. 20, delle strutture interne e, ove necessario, di risorse di personale assegnate dal consiglio direttivo, nonche' di locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.
L'organo accede al sistema informativo dell'Istituto e lo utilizza per le proprie attivita'.
Per quanto di competenza segnala al collegio dei revisori dei conti eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento dell'Istituto.
Art. 19.
Comitato interno di valutazione scientifica
Il comitato interno di valutazione scientifica e' nominato dal consiglio direttivo, su proposta del Presidente, ed e' formato da tre esperti esterni all'Istituto, di cui uno anche straniero, cosi' suddivisi:
due esperti di materie attinenti le attivita' dell'Istituto;
uno esperto di valutazione tecnico - economica, da individuare all'interno della pubblica amministrazione o nel settore bancario o in quello universitario.
Il comitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ha il compito di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'Istituto e delle sue singole strutture.
L'attivita' del comitato si svolge con procedure trasparenti ed esiti pubblici e garantisce l'autonomia, la competenza e l'imparzialita' delle valutazioni.
A tutti i membri, che durano in carica tre anni e che non devono essere coinvolti direttamente nelle attivita' dell'Istituto, e' garantita l'inamovibilita' nel periodo di esercizio della funzione di valutazione. Al suo interno il comitato nomina il proprio coordinatore.
Al comitato sono assegnati, ove necessario, dal consiglio direttivo, risorse di personale, nonche' locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.
Le strutture dell'Istituto devono fornire gli atti, i dati e le informazioni richiesti dal comitato, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Il Presidente dell'Istituto presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione del comitato che illustra i risultati dell'attivita' di valutazione svolta.
Art. 20.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed abroga tutte le disposizioni con esso incompatibili, in particolare il precedente ordinamento dell'Istituto nazionale di ottica.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
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