Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 4 maggio 2001 |
Modifiche al decreto ministeriale 17 gennaio 1981, recante: "Liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste". |
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IL DIRETTORE del Dipartimento dei trasporti terrestri unita' di gestione autotrasporto di persone e cose
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in particolare l'art. 16, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonche' l'art. 45 dello stesso decreto legislativo n. 80 del 1998 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 65/L alla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998, n. 82); Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1981, n. 51), come modificato dal decreto ministeriale 20 dicembre 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1985, n. 19), concernente la liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1982, n. 73), recante la proroga della liberalizzazione del transito sul territorio italiano attraverso il porto di Trieste degli autotrasportori internazionali di merci; Considerato che i suddeti decreti prevedono che l'ammissibilita' del transito in regime di liberalizzazione viene autorizzata mediante il rilascio di un permesso all'ingresso nel territorio nazionale; Considerato che presso il confine italo-austriaco, trattandosi di confine interno comunitario, non sono piu' presenti organi che effettuano controlli o rilasci di permessi ai vettori che lo attraversano; Considerato in particolare che il valico doganale del Brennero non e' piu' presidiato a tal fine e dal 31 dicembre 2000 non lo e' neanche il valico di Tarvisio, come comunicato dalla direzione compartimentale di Trieste del Dipartimento delle dogane; Considerato pertanto che non e' piu' possibile in tali valichi rilasciare o ritirare permessi; Ritenuto opportuno adeguare la disciplina vigente onde consentire lo svolgimento del traffico di transito nel rispetto dell'obbligo di munirsi preventivamente di un valido permesso; Sentito il parere del direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Trieste, presso cui e' istituito il Centro di coordinamento delle funzioni di controllo; Sentita l'autorita' portuale di Trieste; Decreta: Art. 1. All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole "di cui all'art. 1" sono sostituite con le seguenti: "di Gorizia, di Fernetti, che rilasciano permessi di solo ingresso in Italia per l'imbarco a Trieste"; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "In ogni caso, quanto per l'autotrasporto in arrivo via mare nel porto di Trieste e' accertata l'ammissione al transito liberalizzato di cui all'art. 1, da effettuarsi attraverso i valichi di frontiera di Brennero o Tarvisio, e' rilasciato un permesso, di validita' temporale strettamente necessaria, utilizzabile per l'andata e il ritorno con itinerario predeterminato in territorio italiano, salo che il vettore interessato non richieda l'ammissione al transito con rilascio di permesso di sola andata, che dovra' comunque essere restituito dopo l'esecuzione del transito all'ufficio che lo ha rilasciato. Qualora i tragitti di transito in territorio italiano debbano svolgersi dai citati valichi di Brennero o Tarvisio con direttrice nord-sud per l'imbarco nel porto di Trieste, prima dell'ingresso in territorio italiano dovra' essere comunque ottenuto l'accertamento dell'ammissione al transito liberalizzato con richiesta presentata al funzionario incaricato presso il porto di Trieste, che rilascera' il relativo permesso"; c) il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, e' sostituito dal seguente: "Il permesso di transito liberalizzato rilasciato nel luogo di ingresso nel territorio nazionale, sara' ritirato dal personale dislocato nel luogo di uscita, in particolare presso il porto di Trieste per i permessi rilasciati con validita' per l'andata e il ritorno, che avra' cura di accertare che il trasporto in transito abbia avuto svolgimento nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite col presente decreto". |
| Art. 2. All'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, le parole "di cui all'art. 1" sono sostituite con "di cui all'art. 2, comma 1"; b) nel comma 3, le parole "ad un funzionario con la qualifica di primo dirigente", sono sostuite con "al direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Trieste (gia' ufficio provinciale della direzionale generale M.C.T.C.)". Roma, 4 maggio 2001 Il direttore: Ricozzi |
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