Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 febbraio 2001
Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto 29 dicembre 2000 con il quale sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione al codice della strada in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell'ultimo biennio;
Rilevato che gli adeguamenti cosi' introdotti non si estendono alle sanzioni pecuniarie contenute nell'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
Ritenuto che le sanzioni suddette sono state introdotte dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998;
Ritenuto, altresi', opportuno procedere all'adeguemento monetario degli importi delle sanzioni da ultimo richiamate, al fine di perequare gli importi suddetti a quelli aggiornati con il decreto 29 dicembre 2000, affinche' i futuri interventi di aggiornamento possano cosi' riguardare contestualmente tutte le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e si possa superare la discrasia temporale sin qui verificatasi;
Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2000 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000 rispetto a dicembre 1997 in misura pari al 6,4%;
Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Decreta:
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e' aggiornata come segue: ove era originariamente previsto l'importo "da lire 1 milione a lire cinque milioni", lo stesso deve intendersi sostituito con quello "da L. 1.064.000 a L. 5.320.000" ove era originariamente previsto l'importo "da lire cinquecentomila a lire due milioni e cinquecentomila", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 532.000 a L. 2.660.000".

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro della giustizia
Fassino

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro dei lavori pubblici
Nesi

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Bersani
 
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