Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 23 aprile 2001
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Vaniqa - eflornithine".

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Avonex" inferone beta 1a, autorizzate con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/00/033/002 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente per soluzione inniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare .
Titolare A.I.C.: Biogen France SA.
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Vampa" ehlornithine" autorizzate con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/01/173/001 11,5% crema 1 tubo 15g uso cutaneo;
EU/1/01/173/002 11,5% crema 1 tubo 30g uso cutaneo;
EU/1/01/173/003 11,5% crema 1 tubo 60g uso cutaneo;
Titolare A.I.C.: Myers Squibb Pharma EEIG.
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Vaniqa eflornithine";
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione dello direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;
Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 marzo 2001 dalla Commissione unica del farmaco;
Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Vaniqa eflornithine" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale VANIQA EFLORNITHINE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
11,5% crema 1 tubo 15 g uso cutaneo, n. 035115017/M (in base 10), 11HN09 (in base 32);
11,5% crema 1 tubo 30 g uso cutaneo, n. 035115029/M (in base 10), 11HN0P (in base 32);
11,5% crema 1 tubo 60 g uso cutaneo, n. 035115031/M (in base 10), 11HN0R (in base 32).
Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.
 
Art. 2.
La specialita' medicinale "Vaniqa eflornithine" classificata come segue:
11,5% crema 1 tubo 15 g uso cutaneo, n. 035115017/M (in base 10), 11HN09 (in base 32);
classe: "C";
11,5,% crema 1 tubo 30 g uso cutaneo, n. 035115029/M (in base 10), 11HN0P (in base 32);
classe: "C";
11,5% crema 1 tubo 60 g uso cutaneo, n. 035115031/M (in base 10), 11HN0R (in base 32);
classe: "C".
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della sanita' - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
 
Art. 5.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.
Roma, 23 aprile 2001
Il dirigente generale: Martini
 
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