| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 23 aprile 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale "Avonex interferone beta 1a". |  
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    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale  "Avonex"  interferone  beta 1a, autorizzate con procedura centralizzata   europea  e  inserita  nel  registro  comunitario  dei medicinali con i numeri:      EU/1/00/033/002  30  mcg  (6 milioni UI) polvere e solvente per soluzione  inniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare .  Titolare A.I.C.: Biogen France SA.    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale    "Vampa"   ehlornithine"   autorizzate   con   procedura centralizzata   europea  e  inserita  nel  registro  comunitario  dei medicinali con i numeri:      EU/1/01/173/001 11,5% crema 1 tubo 158 uso cutaneo;      EU/1/01/173/002 11,5% crema 1 tubo 308 uso cutaneo;      EU/1/01/173/003 11,5% crema 1 tubo 608 uso cutaneo;    Titolare A.I.C.: Myrs Squibb Phazma EEIG.                        IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  per  la  tutela  della salute umana, della sanita' pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Visto il decreto AIC/UAC n. 91 del 29 dicembre 1999 con il quale la specialita'  nella  confezione  indicata  e'  stata classificata come segue:    4  flaconi  liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi, n. 033283019/E (in base 10) 0ZRQYC (in base 32);    classe: "A/65".  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 1.530.000 (ex factory, IVA esclusa).  Su  tale prezzo la ditta e' tenuta a praticare uno sconto del 3,27% sulla fornitura ai centri specializzati.  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 2.057.900 (IVA inclusa);  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 22 gennaio 2001 recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale nella  confezione  30  mcg  (6  milion  UI)  polvere  e  solvente per soluzione  iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset. + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare;  Vista  la  domanda con la quale la ditta ha chiesto di immettere in commercio   la   nuova  confezione  con  la  sostituzione  di  quella precedentemente autorizzata;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita' medicinale "Avonex interferone beta 1a"  nella  nuova  confezione  debba  venir  attribuito  un numero di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla  specialita'  medicinale  AVONEX  INTERFERONE  BETA  1 A nella confezione   indicata   viene   attribuito   il  seguente  numero  di identificazione nazionale:    30 mcg (6 milion UI) polvere e solvente per soluzione iniettabile 4  flaconi  con  dispositivo  bioset  +  4  siringhe  preriempite uso intramuscolare, n. 033283021/E (in base 10), 0ZRQYF (in base 32).  Titolare A.I.C.: Biogen France SA.  |  
|   |                                 Art. 2.  La  nuova  confezione  sostituisce la confezione autorizzata con il decreto n. 91/1999 di cui alle premesse.  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al  presente decreto al Ministero della sanita' - Dipartimento per la tutela  della  salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti  internazionali  -  Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 23 aprile 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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