Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 7 maggio 2001 |
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3132) |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Viste le precedenti ordinanze e da ultimo la n. 3106 in data 20 febbraio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria; Vista la nota n. 4384 del 3 aprile 2001, con la quale il sub-commissario chiede di valutare l'opportunita' di emettere una nuova ordinanza che consenta di superare alcune difficolta' che si frappongono al rapido rientro alle competenze ordinarie degli enti locali; Considerato l'esito della riunione tenutasi, in data 5 aprile 2001, presso gli uffici del Ministero dell'ambiente con i rappresentanti dell'ufficio del commissario delegato, presidente della regione Calabria; Ritenuto, quindi, necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Calabria; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 4672/RIBO/M/DI/UDE del 26 aprile 2001; Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria, giusta nota n. 5034 del 18 aprile 2001; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria definisce ed adotta le misure necessarie per dare attuazione all'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 2001, prot. n. 3073, relativo alla bonifica delle aree interessate dall'inquinamento prodotto dallo stabilimento Pertusola Sud in Crotone. A tal proposito l'ufficio del commissario delegato, presidente della regione Calabria puo' promuovere corsi di formazione professionale, d'intesa con la regione Calabria, anche in deroga alle procedure ordinarie relative all'attuazione dei corsi di formazione professionale. 2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001, dopo le parole "rifiuti spiaggiati" sono aggiunte le seguenti: "ovvero presenti nei sedimenti costieri". 3. Per gli interventi di cui al comma 2 e' assegnata al commissario delegato presidente della regione Calabria la somma di lire 500 milioni a valere sulle somme gia' impegnate per il finanziamento di accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, puo' avvalersi di dieci unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione Calabria corrispondente alla fascia "D3" (ex livello VIII), in rapporto alla specifica qualificazione professionale posseduta ed alla rilevanza dell'incarico affidato. 2. All'art. 8 dell'ordinanza n. 3062 del 21 luglio 2000 il comma 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: "2. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di 65 unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, alle aziende municipalizzate, ai consorzi di smaltimento e di bonifica, alle aziende sanitarie locali, agli enti pubblici anche economici, alle societa' a partecipazione pubblica, anche in liquidazione, cui sara' corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze, nonche' di personale gia' utilizzato nella precedente struttura commissariale. Il commissario delegato puo', altresi, avvalersi di ulteriori dieci esperti, da retribuire secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 2.". 3. I prefetti delle province calabresi, per l'esercizio delle attivita' relative alla funzione di sub commissario, possono utilizzare personale della prefettura. Detto personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario applicandosi il disposto di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2696/1997. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria puo' avvalersi, d'intesa con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente, delle segreterie tecniche di cui all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nominate con effetto dal decreto ministeriale n. 30351 del 10 aprile 2001 e dal decreto ministeriale n. 30352 del 10 aprile 2001 in deroga all'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione del programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il commissario delegato, presidente della regione Calabria si avvale, oltre che delle risorse gia' assegnate dalle precedenti ordinanze in materia, delle risorse di cui alla delibera C.I.P.E. 8 marzo 2001, che vengono direttamente trasferite sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato, presidente della regione Calabria. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria determina le misure dello specifico aumento tariffario, autorizzato con delibera C.I.P.E., 4 aprile 2001 che fissa le direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe, dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001, i cui proventi vengono direttamente trasferiti dai soggetti percettori sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Calabria, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali. 2. Al fine di garantire l'equilibrio tariffario ed una omogenea realizzazione delle opere su tutto il territorio regionale, il commissario delegato - presidente della regione Calabria puo' ottimizzare le risorse finanziarie complessivamente disponibili, derivanti dalle precedenti ordinanze, dalle delibere C.I.P.E. di cui al precedente comma 1 e dall'accordo di programma quadro in materia di acque. 3. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001, dopo le parole "definisce ed adotta" sono aggiunte le seguenti: ", con oneri a carico della quota di tariffa destinata alla gestione percepita dai soggetti titolari degli impianti di depurazione,". 4. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001 dopo la parola "riscosse" sono aggiunte le seguenti: "o comunque da riscuotere". |
| Art. 4. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato, presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza. |
| Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2001 Il Ministro: Bianco |
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