IL DIRETTORE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza statale  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Garrido Toribio Cecilia Alejandrina  ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia  conseguito  in  Peru',  ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari  delle  professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,   che  disciplinano  i  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115  e  nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1989 presso  l'Universidad  Nacional  Mayor  de San Marcos di Lima (Peru') della  sig.ra Garrido Toribio Cecilia Alejandrina nata a Lima (Peru') il  giorno 10 novembre 1963 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.  2.  La sig.ra Garrido Toribio Cecilia Alejandrina e' autorizzata ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  Lesercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 aprile 2001                                 Il direttore del Dipartimento: D'Ari  |