IL DIRETTORE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza statale  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Bruciu Carmen Simona ha chiesto  il  riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115  e  nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale di Tirgu Jiu (Romania) della sig.ra Bruciu  Carmen  Simona  nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 5 aprile 1969   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra Bruciu Carmen Simona e' autorizzata ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 aprile 2001                                 Il direttore del Dipartimento: D'Ari  |