| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine   controllata  dei  vini  "Riesi"  e  proposta  del  relativo disciplinare di produzione. |  
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    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.    Esaminata  la  domanda  presentata  in  data  31 maggio  1999 dal Comitato  promotore  per  il  riconoscimento  della  denominazione di origine  controllata dei vini "Riesi", composto dalla Confagricoltura di  Caltanissetta,  dalla  C.I.A. di Caltanissetta, dalla Federazione provinciale  coltivatori  diretti  di  Caltanissetta e dal presidente pro-tempore della Cantina sociale di Riesi.    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta   istanza,  tenutasi  a  Butera  il  7 marzo  2001,  con  la partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende vitivinicole.    Ha  espresso, nella riunione del 21 marzo 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suadetta proposta del disciplinare  di  produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive   modifiche   ed   integrazioni   -  essere  inviate  agli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
|   |                                                               Allegato
            PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI           A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "RIESI"
                                 Art. 1.                       Denominazione dei vini    La denominazione d'origine controllata Riesi e' riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:      "Riesi" rosso (anche nella tipologia "novello");      "Riesi" rosato;      "Riesi"  bianco  (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva");      "Riesi" superiore (anche nella tipologia "superiore riserva").                               Art. 2.                         Base ampelografica    I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente composizione ampelografica:      "Riesi"  rosso  (anche  nella tipologia "novello": Calabrese (o Nero  d'Avola) e Cabernet Sauvignon, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 80%, possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino per la restante percentuale  le  uve  di  altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;      "Riesi" rosato: Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 50%, massimo 75%;  Nerello  Mascalese  e/o Cabernet Sauvignon: minimo 25%, massimo 50%, possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino per la restante percentuale  le uve di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;      "Riesi"  bianco  (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva");      "Riesi"  Ansonica  (o  Insolia)  e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente:  minimo  75%,  possono  concorrere alla produzione di detto  vino  per  la  restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca  bianca,  non  aromatici,  raccomandati  e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;      "Riesi"  superiore  (anche  nella tipologia "riserva superiore" Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 85%, possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino per la restante percentuale  le  uve  di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta.                               Art. 3.                    Zona di produzione delle uve    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Riesi" ricade nella provincia di Caltanissetta  e  comprende  l'intero  territorio  amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.                               Art. 4.                      Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  "D.O.C.  Riesi"  devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.    I  vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle seguenti tipologie: suoli bruni - suoli bruni calcarei; regosuoli.    Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o insufficientemente soleggiati. 4.2. Densita' d'impianto.    Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro  non  puo' essere inferiore a 3200 per i vitigni ad uva bianca ed a 4000 per i vitigni ad uva rossa.    Per  i  vigneti  impiantati successivamente all'entrata in vigore del  presente  disciplinare le forme di allevamento dovranno essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata. 4.3. Forme di allevamento e sesti.    I  sesti  di  impianto  dovranno  essere  adeguati  alle forme di allevamento 4.4. Irrigazione.    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  consentendo  tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. 4.5. Resa ad ettaro e titolo alcolometrico.    La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti limiti:
  =====================================================================         Tipologia         | Prod. tonn./ettaro |Alcol min. naturale ===================================================================== "Riesi" rosso              |         11         |     11,00 %vol "Riesi" rosato             |         12         |     10,50 %vol "Riesi" bianco             |         13         |     10,50 %vol "Riesi" superiore          |          9         |     12,50 %vol "Riesi" superiore riserva  |          9         |     13,00 %vol "Riesi" vendemmia tard.    |          7         |     13,50 %vol
      Per  i  vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad  ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie effettivamente impegnata dalla vite.                               Art. 5.                     Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione.    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio,    l'affinamento    in    bottiglia    obbligatorio   e l'arricchimento  devono  essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Butera, Mazzarino e Riesi.    E'  consentito  che  tali  operazioni siano effettuate in cantine situate  fuori  dal  territorio  dei tre comuni di cui sopra, purche' all'interno  della regione Sicilia, se producevano vini con uve della zona  di  produzione  di cui all'art. 3, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.    La  deroga  come  sopra  prevista e' concessa dal Ministero delle politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia e comunicata all'Ispettorato  repressioni  frodi  ed  alle  competenti  Camere  di commercio.    Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione  degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito della regione Sicilia. 5.2. Arricchimento.    E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art.  1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con  mosti  concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della  stessa  denominazione  d'origine  controllata oppure con mosto concentrato  rettificato  o  a  mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5.3. Elaborazione.    Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.    La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.    La   tipologia  novello  deve  essere  ottenuta  con  macerazione carbonica di almeno il 40 per cento delle uve.    Per  la tipologia vendemmia tardiva le uve devono avere subito un appassimento  sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolimetrico  naturale  minimo  non  inferiore  al 13,5 per cento ed essere raccolte non prima del 1 ottobre. 5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.    La  resa  massima  dell'uva  in vino finito, compresa l'eventuale aggiunta  correttiva  e  la  produzione  massima  di vino per ettaro, escluse, nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:
  =====================================================================          Tipologia          | Resa uva/vino  | Prod. max vino (hl) ===================================================================== "Riesi" rosso                |      70%       |          77 "Riesi" rosato               |      70%       |          84 "Riesi" bianco               |      70%       |          91 "Riesi" superiore            |      70%       |          63 "Riesi" superiore riserva    |      70%       |          63 "Riesi" vendemmia tard.      |      60%       |          42
      Qualora  la  resa  uva/vino  superi i limiti di cui sopra per non piu'  del  5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo  consentito,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione d'origine.   Oltre   detto  ultimo  limite  decade  il  diritto  alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.5. Invecchiamento.    I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  ad  un  periodo di invecchiamento:      "Riesi"  rosso:  4  mesi  a  decorrere dal 1 novembre dell'anno della vendemmia;      "Riesi"  superiore:  2  anni,  di  cui  6 mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'anno della vendemmia;      "Riesi" superiore riserva: 3 anni, di cui un anno in recipienti di  legno  e  6  mesi  di  affinamento  in bottiglia, a decorrere dal 1 novembre dell'anno della vendemmia. 5.6. Immissione al consumo.    Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:    "Riesi" rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia;    "Riesi" bianco: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;    "Riesi" rosato: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;    "Riesi"   superiore:   dal  mese  di novembre  del  secondo  anno successivo alla vendemmia;    "Riesi"  superiore  riserva:  dal mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia;    "Riesi"  vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.                               Art. 6.                     Caratteristiche al consumo    I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:    "Riesi" rosso:      colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi granati;      odore: gradevole, fine, vinoso;      sapore: asciutto, armonico;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;      acidita' totale minima: 4,5 g/l;      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.    "Riesi" rosso novello:      colore:  rubino  piu'  o  meno  intenso,  talvolta con riflessi viola;      odore: intenso, fruttato, gradevole;      sapore: fresco, caratteristico;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;      acidita' totale minima: 5,0 g/l;      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.    "Riesi" rosato:      colore: rosato piu' o meno intenso;      odore: gradevole, fine, fruttato, fragrante;      sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol;      acidita' totale minima: 4,5 g/l;      estratto secco nett minimo; 18,0 g/l.    "Riesi" bianco:      colore:  paglierino  piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;      odore: gradevole, fine, elegante;      sapore: armonico, delicato, sapido;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol;      acidita' totale minima: 4,5 g/l;      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.    "Riesi" superiore e "Riesi" superiore riserva:      colore: rubino intenso tendente al granato;      odore: caratteristico, etereo, gradevole, intenso;      sapore: asciutto, pieno, armonico, caldo, persistente;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 %vol;      acidita' totale minima: 5,0 g/l;      estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.    "Riesi" spumante:      spuma: fine e persistente;      colore: paglierino piu' o meno intenso;      odore: caratteristico, fruttato;      sapore: sapido caratteristico;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;      acidita' totale minima: 5,0 g/l;      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.    "Riesi" vendemmia tardiva:      colore: giallo intenso, tendente all'ambrato;      odore: intenso, persistente, caratteristico;      sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 %vol (di cui 8,00 %vol svolto);      zuccheri residui minimi naturali: 120 g/l;      acidita' totale minima: 4,5 g/l      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.    In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno.                               Art. 7.             Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni.    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  "fine",  "scelto",  "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Localita'.    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono  le  uve,  e'  consentito  in  conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.3. Annata.    Nell'etichettatura  dei  vini  recante la menzione "riserva" o la specificazione  "superiore"  o  il  riferimento  ad  una  indicazione geografica o toponomastica e per le tipologie dei vini per i quali e' previsto    obbligatoriamente    un    periodo   di   invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.                               Art. 8.    I  vini  di  cui  all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro  di  capacita'  inferiore  a  tre  litri  devono  essere chiusi esclusivamente  con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro  con  capacita' inferiore o eguale a 0,375 litri per i quali e' consentita la chiusura a vite.    Per  tutti i vini di cui sopra e' esclusa la chiusura con tappo a corona.  |  
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