Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Riesi" e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata in data 31 maggio 1999 dal Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Riesi", composto dalla Confagricoltura di Caltanissetta, dalla C.I.A. di Caltanissetta, dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Caltanissetta e dal presidente pro-tempore della Cantina sociale di Riesi.
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Butera il 7 marzo 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole.
Ha espresso, nella riunione del 21 marzo 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suadetta proposta del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate agli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "RIESI"

Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione d'origine controllata Riesi e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Riesi" rosso (anche nella tipologia "novello");
"Riesi" rosato;
"Riesi" bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva");
"Riesi" superiore (anche nella tipologia "superiore riserva").
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Riesi" rosso (anche nella tipologia "novello": Calabrese (o Nero d'Avola) e Cabernet Sauvignon, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;
"Riesi" rosato: Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 50%, massimo 75%; Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon: minimo 25%, massimo 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;
"Riesi" bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva");
"Riesi" Ansonica (o Insolia) e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;
"Riesi" superiore (anche nella tipologia "riserva superiore" Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Riesi" ricade nella provincia di Caltanissetta e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.
Art. 4.
Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "D.O.C. Riesi" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle seguenti tipologie: suoli bruni - suoli bruni calcarei; regosuoli.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 4.2. Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3200 per i vitigni ad uva bianca ed a 4000 per i vitigni ad uva rossa.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento dovranno essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata. 4.3. Forme di allevamento e sesti.
I sesti di impianto dovranno essere adeguati alle forme di allevamento 4.4. Irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. 4.5. Resa ad ettaro e titolo alcolometrico.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti limiti:

=====================================================================
Tipologia | Prod. tonn./ettaro |Alcol min. naturale ===================================================================== "Riesi" rosso | 11 | 11,00 %vol "Riesi" rosato | 12 | 10,50 %vol "Riesi" bianco | 13 | 10,50 %vol "Riesi" superiore | 9 | 12,50 %vol "Riesi" superiore riserva | 9 | 13,00 %vol "Riesi" vendemmia tard. | 7 | 13,50 %vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e l'arricchimento devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Butera, Mazzarino e Riesi.
E' consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio dei tre comuni di cui sopra, purche' all'interno della regione Sicilia, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia e comunicata all'Ispettorato repressioni frodi ed alle competenti Camere di commercio.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito della regione Sicilia. 5.2. Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5.3. Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 40 per cento delle uve.
Per la tipologia vendemmia tardiva le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolimetrico naturale minimo non inferiore al 13,5 per cento ed essere raccolte non prima del 1 ottobre. 5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino finito, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, escluse, nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

=====================================================================
Tipologia | Resa uva/vino | Prod. max vino (hl) ===================================================================== "Riesi" rosso | 70% | 77 "Riesi" rosato | 70% | 84 "Riesi" bianco | 70% | 91 "Riesi" superiore | 70% | 63 "Riesi" superiore riserva | 70% | 63 "Riesi" vendemmia tard. | 60% | 42

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra per non piu' del 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.5. Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
"Riesi" rosso: 4 mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno della vendemmia;
"Riesi" superiore: 2 anni, di cui 6 mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'anno della vendemmia;
"Riesi" superiore riserva: 3 anni, di cui un anno in recipienti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1 novembre dell'anno della vendemmia. 5.6. Immissione al consumo.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
"Riesi" rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia;
"Riesi" bianco: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;
"Riesi" rosato: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;
"Riesi" superiore: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia;
"Riesi" superiore riserva: dal mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia;
"Riesi" vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Riesi" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi granati;
odore: gradevole, fine, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Riesi" rosso novello:
colore: rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi viola;
odore: intenso, fruttato, gradevole;
sapore: fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Riesi" rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine, fruttato, fragrante;
sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco nett minimo; 18,0 g/l.
"Riesi" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, fine, elegante;
sapore: armonico, delicato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Riesi" superiore e "Riesi" superiore riserva:
colore: rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caldo, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 %vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
"Riesi" spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Riesi" vendemmia tardiva:
colore: giallo intenso, tendente all'ambrato;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 %vol (di cui 8,00 %vol svolto);
zuccheri residui minimi naturali: 120 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.3. Annata.
Nell'etichettatura dei vini recante la menzione "riserva" o la specificazione "superiore" o il riferimento ad una indicazione geografica o toponomastica e per le tipologie dei vini per i quali e' previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacita' inferiore a tre litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacita' inferiore o eguale a 0,375 litri per i quali e' consentita la chiusura a vite.
Per tutti i vini di cui sopra e' esclusa la chiusura con tappo a corona.
 
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