Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 23 aprile 2001 |
Devoluzione al comune di Migliaro del complesso aziendale "Fonte", sito nel comune di Migliaro, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la liquidazione degli enti disciolti Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) al complesso aziendale "Fonte" in Migliano e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate; Visto art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al Ministero del tesoro, del bilan-cio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta; Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessita' di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attivita' liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttivita'; Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dal comune di Migliaro con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 26 settembre 2000, esecutiva a norma di legge, relativa al complesso aziendale "Fante", sito nel comune di Migliaro, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, di proprieta' della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto Ente ed in parte alla societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate; Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Migliaro n. 70 del 26 settembre 2000, esecutiva a norma di legge, con la quale e' stata confermata la volonta' di acquisire il predetto complesso aziendale ed e' stato assunto formale impegno di adottare tutti i provvedimenti necessari per il perfezionamento dell'acquisizione stessa ed in particolare quelli relativi al trasferimento nei ruoli del comune del personale della liquidazione E.N.C.C. in servizio presso la predetta azienda; Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 del 23 marzo 2001, esecutiva a norma di legge, con la quale e' stata ulteriormente ribadita la richiesta di devoluzione; Vista la successiva deliberazione n. 29, in pari data, esecutiva a norma di legge, con la quale e' stata conseguentemente modificata la pianta organica del comune; Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale "Fante" comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, il comune di Migliaro e' obbligato ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo; Considerato inoltre che nell'azienda "Fante" insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 3,20 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato; Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, n 267, presentata dalla S.A.F S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Decreta: 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale "Fante" sito nel comune di Migliaro, come in premessa indicato, e' devoluto a titolo gratuito al comune di Migliaro. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo. 3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli del comune dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso il complesso aziendale "Fante", e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1. 4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale "Fante" provvedera', direttamente e con oneri a proprio carico, il comune di Migliaro. 5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita' di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle societa' controllate, previa valutazione della opportunita' di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avra' il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attivita' di ricerca, salvo diverso accordo con il comune di Migliaro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2001 L'ispettore generale capo: D'Antuono |
| Allegato A ----> vedere Allegato da pag. 22 a pag. 24 della G.U. <---- |
| Allegato B Azienda Fante Fiat 1000 S DT - RM 24232 Fiat Allis - FE 45787 Fiat 850 OM - FE 25598 Fiat 780 DT 8 - RM 24930 Fiat 680 DT 8 - FE 33272 Fiat 550/8 - FE 20651 Fiat 160-90 - FE 42806 Sollevatore Merlo P. 30.7 - FE 49919 Fiat 60-66 DTF 20 - FE 43964 Fiat 55-76 DTV 20 - FE 45127 Fiat Jolly 120 - RM 44280 Fiat Ritmo - RM 34292G Fiat Ducato - RM 28626D Fiat Fiorino - RM 29067M |
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