Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 18 aprile 2001 |
Devoluzione alla regione Toscana del complesso aziendale "Rincine", sito nei comuni di Londa, Dicomano e S. Godenzo, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C. |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la liquidazione degli enti disciolti
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al Commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate; Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il Commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unficata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta; Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessita' di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attivita' liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttivita'; Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995 avanzata dalla regione Toscana, con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 22 gennaio 2001, relativa al complesso aziendale "RINCINE", sito nei comuni di Londa, Dicomano e S. Godenzo, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto, gia' di proprieta' della Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate; Visto che con la medesima deliberazione la giunta della regione Toscana ha richiesto alla Comunita' Montana Montagna Fiorentina, cui sara' affidata la gestione del complesso in questione, l'adozione di un atto dei propri organi amministrativi per l'assunzione del personale della liquidazione ivi operante; Vista la deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2001 della Comunita' Montana Montagna Fiorentina con la quale e' stata espressa la disponibilita' al trasferimento del suddetto personale con l'impegno di adottare tutti i conseguenti necessari provvedimenti; Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale "RINCINE", comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione Toscana e' obbligata a far assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo; Considerato inoltre che nell'azienda "RINCINE" insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 64,20 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato; Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Decreta: 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale "RINCINE" sito nei comuni di Londa, Dicomano e S. Godenzo (gia' di proprieta' della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e societa' controllate) come in premessa indicato, e' devoluto a titolo gratuito alla regione Toscana. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo. 3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale "RINCINE", ai sensi della delibera della giunta regionale della regione Toscana del 22 gennaio 2001, n. 33, e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1. 4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale "RINCINE" provvedera', direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Toscana. 5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita' di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle societa' controllate, previa valutazione della opportunita' di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avra' il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attivita' di ricerca, salvo diverso accordo con la regione Toscana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2001 L'ispettore generale capo: D'Antuono |
| Allegato A
TABELLA TERRENI INTESTATI ALL'AZIENDA RINCINE PROPRIETA' SAF ----> vedere Tabelle da pag. 13 a pag. 19 della G.U. <----
Nota bene: Le particelle 74 e 75, faglia 69, rispettivamente di Ha 2.30.85 e Ha 0.09.25, ricadenti nel camune di S. Godenzo, partita ex 2200 e partita 1, derivano dalla soppressa particella 60, foglio 69 partita 2200, di Ha 2.40.10, per avvenuto frazionamento. Sulla particella 75 di Ha 0.09.25. e' stata costituita a favore della SNAM una servitu' ventennale rinnovabile.
UNITA' IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU PROPRIETA' SAF Azienda Rincine ----> vedere Tabelle a pag. 20 della G.U. <----
Nota bene: Le unita' immobiliari di seguito indicate non risultano ancora volturate alla Societa' Agricola Forestale ed alcune di esse, come evidenziato, sono state demolite ma non scaricate all' UTE: partita 9, foglio 10, particella 64; partita 9, foglio 11, particella 13 (demolita); partita 180, foglio 10, particella 55, sub1 (demolita); partita 180, foglio 10, particella 59, sub1; partita 180, foglio 10, particella 59, sub2; partita 180, foglio 10, particella 59, sub3; partita 180, foglio 10, particella 111, sub1; partita 180, foglio 10, particella 111, sub2 - 112; partita 180, foglio 10, particella 111, sub4; partita 180, foglio 10, particella 111, sub5. Nota bene: L'unita' immobiliare identificata in catasto alla partita 196 foglio 10 particelle 54-55 sub-2 intestata alla SAF, e' stata demolita e non scaricata all'UTE. La particella 283 foglio 10 partita 796 del comune di Londa di Ha 0.10.70, e' stata scaricata dal Catasto terreni e attualmente in transizione al NCEU per effetto del condono edilizio presentato nell'anno 1986. |
| Allegato B Azienda Rincine
Trattore gommato Same Corsaro 70/dt | FI 15209 Trattore gommato Fiat 60-66 / dt 20 | FI 022992 Trattore gommato Fiat 780 / dt 8 | RM 024220 Trattore cingolato New Holland 88-85 | AM 031 L Trattore agricolo Manitou MVT 730 | AM 830 K Trattore forestale Holder 5200 (A/65) | SA 025483 Trattore forestale Holder 5200 (A/65) | SA 025484 Rimorchio agricolo Rem RM 50 RIT | FI 003735 Fiat Ritmo | RM 34296F Fiat Fiorino | RM 64693L Fiat Campagnola | RM 59973H Fiat Ducato | RM 18221G Autocarro Fiat 130/NB | AB 866 KC |
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