Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 19 aprile 2001, n. 171
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9 febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalita' per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessita' di adeguare la scelta alla realta' operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 febbraio 2001, n. 42/2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota del 16 marzo 2001, prot. 50330;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 212.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Ministero, il Ministero del commercio con l'estero; b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212; c) Sportello: lo sportello regionale per l'internazionalizzazione
delle attivita' produttive ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9
febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di
procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo
delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita'
produttive, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
1992, n. 55.
- Si riportano qui di seguito il testo dell'art. 2,
commi 1, lettera a) e 6 dell'art. 3, comma 3;
"1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui
all'art. 1 sono realizzate attraverso:
a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e
contributi relativi ad interventi della Comunita' economica
europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari
internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino
le finalita' della presente legge".
"6. Una quota delle disponibilita' finanziarie
destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e)
dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con
l'estero per le iniziative di supporto agli interventi
effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle
finalita' della presente legge, nonche' dell'art. 2 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19".
"3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai
seguenti obiettivi:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica,
manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi
all'estero ed in Italia anche per progetti di
reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino
strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella
presente legge;
b) la formazione e l'assistenza in materie
giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e
alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la
riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle
joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e
nell'artigianato;
c) programmi di promozione e collaborazione nei
settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia
ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e
associativa, per lo sviluppo di attivita' produttive e per
la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei
soci;
d) la cooperazione nei settori: scientifico,
tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e
della informazione, in base a quanto previsto in accordi
tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti
alla materia nei rispettivi Paesi;
e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti,
delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia
sociale, nonche' nei settori di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b).".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
"Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 maggio 1998, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 22
(Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti
per lo sviluppo delle esportazioni):
"2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, le parole: dell'Europa centrale ed orientale; sono
sostituite dalle seguenti: individuati annualmente dal CIPE
con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero".
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
maggio 1990, n. 101.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante "Norme per lo
sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministravi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta l'art. 12:
"Art. 12.1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri
e delle modalita', cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 22, del
citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
"3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei
risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento
ordinario n. 561.
- Il testo dell'art. 20, comma 5, cosi' recita:
"5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
pocedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge 400 del
1988 recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di
autorita' sottordinate al Ministro quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, fermo restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319,
recante il regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione dei contributi finanziari a fronte di
progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre
1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
ordinario.
- Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 27:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato,
energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e
conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli,
turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere,
acque minerali e termali, politiche per i consumatori,
commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni
multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al
settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per
il commercio elettronico.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Ministero delle comunicazioni, del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il
personale che siano attribuiti con il presente decreto
legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorita',
perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad
essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero
della difesa.".
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio
2001, supplemento ordinario n. 42.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e'
riportato nelle premesse.
- La legge n. 212 del 1992 e' citata nelle note delle
premesse.
- Il comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n.
143 del 1998 e' riportato nelle premesse.



 
Art. 2
Tipologia delle iniziative finanziabili

1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative relative a: a) formazione professionale, manageriale e per i quadri intermedi; b) assistenza tecnica; c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti,
delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del
turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonche'
in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo
del restauro artistico ed urbano; d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di
collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di
tecnologia; e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di
documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi'
come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da
soggetti italiani.
2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.
3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.
 
Art. 3.
Beneficiari dei contributi
1. I contributi possono essere concessi a favore di:
a) enti pubblici e privati;
b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all'articolo 1 della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.
 
Art. 4
Domanda di contributo

1. Domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'articolo 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero.
2. Domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita', entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilita', le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti: a) l'indicazione del soggetto richiedente con specificazione del
legale rappresentante ovvero del titolare della ditta individuale,
nonche' l'assenza di stato di fallimento e di condanne penali e di
procedimenti penali a carico del legale rappresentante ovvero del
titolare; b) per le piccole e medie imprese la conformita' ai requisiti
richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. serie C n.
213 del 23 luglio 1996); c) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla
legge n. 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro
contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con
l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo; d) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro
quindici giorni dalla comunicazione della concessione del
contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale
verranno effettuati i pagamenti delle spese relative
all'iniziativa e versato l'eventuale anticipo richiesto nonche'
l'impegno a tenere contabilita' separata per la gestione
dell'iniziativa.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilita': a) la scheda tecnica, di cui all'articolo 12, compilata in tutte le
sue parti e trasmessa sia su supporto cartaceo sia informatico,
contenente gli elementi necessari alla valutazione
dell'iniziativa; b) la scheda di partecipazione dei partner interessati, debitamente
sottoscritta; c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti; d) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini
dell'assegnazione dei coefficienti di priorita' di cui
all'articolo 7.
5. L'iniziativa, a pena di inammissibilita', deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa, rilasciata dall'Autorita' governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, deve essere richiesta dal beneficiario o dal partner estero alla competente Autorita' governativa e deve pervenire entro il termine di presentazione della domanda, in originale, all'Ambasciata d'Italia in loco che provvedera' a trasmetterla entro i successivi dieci giorni al Ministero.
6. La domanda e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana che, per le lingue diverse dal francese e dall'inglese, deve rivestire carattere ufficiale.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 e' citato nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Istruttoria

1. Il Ministero verifica la regolarita' formale delle domande e della documentazione allegata. A tal fine puo' richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati.
2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla definizione della graduatoria di cui all'articolo 7, sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 8 e dalle dotazioni di bilancio.
 
Art. 6.
Comitato di valutazione
1. E' istituito presso il Ministero il comitato di valutazione al quale e' affidata la valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative nonche' l'assegnazione dei punteggi di priorita', indicati all'articolo 7.
2. Il Presidente e i membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le funzioni di segretario sono assicurate da un funzionario dell'ufficio competente in materia.
3. Il comitato nella prima riunione, preliminarmente all'esame delle domande, approva i criteri di valutazione.
4. Il comitato redige la graduatoria ai sensi dell'articolo 7, entro il 31 ottobre di ogni anno.
 
Art. 7
Graduatoria e priorita'

1. La graduatoria e' redatta sulla base dei seguenti punteggi: a) qualita' dell'iniziativa, riguardante la capacita' dei soggetti
coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilita'
dell'iniziativa con la realta' locale, la coerenza degli
obiettivi, dei risultati e delle attivita' previste, la
pertinenza, la congruita' e l'opportunita' della spesa (fino a 60
punti); b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o
consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari
nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (30
punti); c) iniziative aventi ad oggetto la formazione professionale,
manageriale e di quadri intermedi o l'assistenza tecnica,
finalizzate allo sviluppo delle imprese (20 punti); d) iniziative per le quali e' prevista una partecipazione finanziaria
da parte di soggetti pubblici o privati del Paese beneficiario
pari o superiore al 10 per cento del costo globale dell'iniziativa
(20 punti); e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da
associazioni di categoria, consorzi, societa' consortili e
cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente (20
punti); f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati
deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai
sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100 e dell'articolo 2 della
legge 2 gennaio 1991, n. 19 (20 punti); g) iniziative complementari ad interventi finanziati da istituzioni
internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (20 punti); h) iniziative concernenti studi di fattibilita' e progettazione nei
settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della
distribuzione, del risanamento ambientale, dell'energia e del
turismo, cosi' come in materia di riconversione industriale ed
agricola (10 punti); i) studi di fattibilita' (business plan e preparazione di documenti
societari) per la costituzione di joint venture e per la
ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani
(10 punti).
2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.
3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a) puo' essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.
4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese non puo' assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.
5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede: a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si
concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella
graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente piu'
valida e, in presenza di ex-aequo, a richiedere la preferenza alle
competenti autorita' del Paese beneficiario; b) in presenza di piu iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad
escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio
che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare
massimo per Paese indicato al comma 4.



Note all'art. 7:
- La legge n. 100 del 1990 e' citata nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
19 del 1991:
"Art. 2.1. Per il finanziamento e la partecipazione a
imprese e societa' estere ed altre forme cli collaborazione
commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1,
comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e
prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia
Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto
Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile
organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate
da imprese residenti nelle regioni menzionate, e'
costituita la societa' finanziaria Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli
interventi della societa' finanziaria con l'attivita' della
societa' italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST
S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire
10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario
per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della
societa' finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice
civile. L'operativita' della Simest nei territori e nei
confronti delle imprese di cui al comma l si svolge di
concerto con quella della Finest secondo la disciplina
disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale
convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo
della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese
di cui al comma l.
3. Alla societa' finanziaria possono partecipare enti
pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere
coerente, con gli indirizzi generali di politica
commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale
per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della
specificita' dell'intervento regionale e della destinazione
ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della societa'
finanziaria non possono superare il 25 per cento del
capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti
della societa' finanziaria non possono superare il 25 per
cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o
societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di
collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di
norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo
non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non
possono superare di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della societa' finanziaria verranno
destinati alle iniziative, previste dal presente articolo,
promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e
prevalente organizzazione nei territori di cui al comma l.
La destinazione delle risorse alle iniziative del presente
articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su
tutto il territorio di cui al comma l avendo presente come
criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali
assegnati dallo Stato alle regioni. La societa' finanziaria
puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti
aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di
cooperazione industriale e commerciale delle singole
imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque
possibili interventi congiunti con la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni
internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.
7. Alle operazioni poste in essere dalla societa'
finanziaria puo' partecipare, per quote aggiuntive, la
SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento
complessivo e' elevato al 40 per cento. Sono estese alle
operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le
disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n.
100, il coordinamento tra la Finest e la Simest sara'
effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche
mediante le nomine negli organi amministrativi e di
controllo.
8. Puo' essere istituita, nell'ambito della societa'
finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le
operazioni indicate al comma l a favore delle iniziative
promosse o partecipate da imprese aventi stabile e
prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto,
nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e
della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con
propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente
legge. Potra' altresi essere istituita una speciale sezione
autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe
caratteristiche o due sezioni autonome per le province
autonome di Trento e di Bolzano
9. Al fine di fornire i necessari servizi di
informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica
alle imprese, in relazione alle finalita' della presente
legge, e' istituito un centro di servizi per gli scambi,
anche in compensazione, e per l'attivita' di documentazione
ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione
del centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con
il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale
per il commercio estero, al quale e' assegnato allo scopo
un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di
lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e
lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Al centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici
e privati, comprese le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere
di commercio stesse. Per le proprie attivita' il centro
puo' avvalersi della collaborazione delle Universita' degli
studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e
documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale
(ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di
ricerca delle regioni interessate.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo
speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi,
di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi
per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla
regione Veneto, per lo stesso periodo, e' assegnato per le
medesime finalita' un contributo speciale di lire 52
miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. La localizzazione del centro di cui al comma 9
sara' decisa con legge della regione Friuli-Venezia
Giulia.".



 
Art. 7-bis (1)
(( Utilizzo della graduatoria ))

(( 1. Le domande positivamente valutate, ma per le quali non e' disposta la concessione del contributo a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria.
2. In presenza di esiguita' di risorse finanziare disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero puo' decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di cio' avviso nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso, il Ministero puo' fare ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non e' stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata. ))
 
Art. 8.
Ammontare del contributo e spese ammissibili
1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non puo' eccedere l'importo di 800 milioni di lire (euro 413.165,5).
2. Qualora l'iniziativa, ammessa a contributo, sia cofinanziata da altri organismi nazionali o internazionali, il Ministero nell'erogare il contributo stesso assicura che l'importo complessivo dei finanziamenti di fonte pubblica non superi l'80 per cento del totale del costo dell'iniziativa, comprensivo anche delle voci di spese non ritenute ammissibili dal Ministero.
3. La tipologia delle spese ammissibili e' determinata con provvedimento del dirigente generale della direzione generale competente in materia, sulla base della prassi degli organismi dell'Unione europea relativamente alle retribuzioni ed alle spese per le missioni.
 
Art. 9
Erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo e' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato: a) di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da
un quadro di riepilogo/sintesi dove risultino correlati, per
ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e
l'utilizzo delle risorse; b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di
spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni
elemento utile per l'individuazione del documento contabile.
2. Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a lire 1 miliardo (euro 516.456,8), il rendiconto finale di cui al comma 1 e' corredato da una certificazione redatta da una societa' di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi.
3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa.
4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterra' ai seguenti criteri: a) la spesa deve essere documentata con fatture originali, ricevute e
simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale,
accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto
pagamento sul conto corrente unico aperto appositamente per la
realizzazione dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali
fotocopie purche' autenticate secondo la normativa vigente; b) in alternativa la spesa puo' essere documentata con la distinta
delle fatture o altri titoli di spesa, correlati al relativo
titolo di pagamento. In tal caso la distinta finale di spesa deve
essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale
rappresentante del beneficiario del contributo, resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Tutta la documentazione originale va
conservata agli atti dal beneficiario per i controlli che
l'amministrazione riterra' opportuno effettuare.
5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attivita' dell'iniziativa, purche' rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa.
6. Su richiesta del beneficiario puo' essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonche' di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.
7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo e' proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione e' ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o piu' voci di spesa ammesse a contributo.
8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, gia' approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e puo' essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero.
9. Il Ministero puo' revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 10, qualora l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa.



Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
"Art. 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da una dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denunzia all'autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva".



 
Art. 10.
Comunicazioni del beneficiario
I. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:
a) entro trenta giorni dall'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori;
b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una breve relazione conclusiva.
2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito in ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.
 
Art. 11
Controlli e monitoraggio

1. Il Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, puo' svolgere un'analisi in itinere e, eventualmente, una valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale ambito, il Ministero puo' disporre ispezioni amministrative presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione dell'iniziativa.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le iniziative di cui alla legge.
 
Art. 12.
Modelli
1. Con provvedimento del dirigente generale della direzione generale competente in materia sono approvati i modelli relativi a:
a) domanda di ammissione al contributo;
b) scheda tecnica;
c) scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa;
d) garanzia da prestare ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
e) rendiconto.
 
Art. 13
Norme transitorie

1. Per l'anno 2001 le domande devono pervenire al Ministero, a pena di irricevibilita', entro e non oltre il 31 maggio; correlativamente il termine per la conclusione dei lavori del Comitato di cui all'articolo 6, e' prorogato al 30 novembre.
 
Art. 14.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319 recante il Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2001
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 60
 
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