Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 dicembre 2000;
Visto il parere della VII Commissione parlamentare della Camera dei deputati, in data 1 febbraio 2001 sulla sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sentita la Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella seduta del 22 febbraio 2001;
Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalita' e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 21 della Costituzione e' il
seguente:
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni".
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 52, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
"Art. 52 (Attivita' commerciali). - Ferme restando le
funzioni gia' di competenza delle regioni e dei comuni, e
nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e'
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di
giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e
consumo di alimenti e bevande".
- La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario .
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
"Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 3, della legge 13 aprile 1999, n.
108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa
quotidiana e periodica) e' il seguente:
"Art. 3 (Delega al Governo) - 1. Sulla base del parere
di cui all'art. 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' la
commissione paritetica Governo-editori di cui all'art. 29
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei
distributori, e' delegato ad emanare un decreto legislativo
diretto a riordinare in maniera organica il sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base
dei seguenti criteri direttivi:
a) definizione della disciplina cui le regioni devono
uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali
e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni
delegate di cui all'art. 52, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
b) definizione dei criteri cui devono attenersi le
regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema
di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti
esclusivi di vendita;
c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei
prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale,
articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non
esclusivi quali quelli di cui alla lettera d), mediante il
rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale,
in ragione della densita' della popolazione, delle
caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone,
dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli
ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche'
dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;
d) previsione che i soggetti di cui al numero 3)
della lettera d-bis) dell'undicesimo comma dell'art. 14
della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1
dell'art. 1 della presente legge, presentando al comune
territorialmente competente una dichiarazione di
ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera
d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del
citato art. 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani
e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi
agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita
limitatamente alle riviste di identica specializzazione;
e) previsione che i piani comunali di localizzazione
dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione,
debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali
piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita
esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare
l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;
f) individuazione dei casi in cui non e' necessaria
alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto
previsto dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67;
g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla
vendita assicurino parita' di trattamento alle testate; per
i circuiti alternativi alle edicole la parita' di
trattamento deve essere assicurata nell'ambito della
tipologia prescelta.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1
e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla
data di assegnazione, del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto
e' emanato anche in mancanza di detto parere.
- Il testo dell'art. 29, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), come modificata dalla citata legge n. 108/1999
e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il
seguente:
"Art. 29. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita presso
la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica una
commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e
periodici per la formulazione di proposte relative al
miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa,
all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle
informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla
definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel
campo dell'acquisizione di pubblicita' nei confronti di
altri mezzi di comunicazione.
2. La commissione sara' integrata dai rappresentanti
delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi
in discussione e potra' servirsi della collaborazione di
esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione
presentera' le proprie conclusioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che le trasmettera' con proprie
osservazioni e proposte al Parlamento".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281/1997 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".



 
Art. 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione e' rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di diritto.
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.



Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):
- Il testo dell'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
il seguente:
"Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a)-d) (omissis);
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Al fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti; (omissis)".
Nota all'art. 2, commi 4 e 5:
- Il testo dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n.
108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa
quotidiana e periodica) e' il seguente:
"Art. 1 (Sperimentazione di nuove forme di vendita dei
giornali). - 1. All'undicesimo comma dell'art. 14 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 7
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di
vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in
predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con
le modalita' che seguono:
1) la sperimentazione ha la finalita' di acquisire
elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato
della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita
dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse
autorizzate;
2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi
e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;
3) la sperimentazione viene effettuata dalle
rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di
carburanti e di oli minerali con il limite minimo di
superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle
strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri
quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla
vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a
prevalente specializzazione di vendita possono svolgere,
ugualmente a titolo di sperimentazione, attivita' di
vendita delle riviste di identica specializzazione;
4) la vendita dei prodotti editoriali puo' anche
essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici;
nell'ambito della tipologia prescelta deve essere
assicurata parita' di trattamento alle testate; l'obbligo
della parita' di trattamento non si applica alle
pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla
sperimentazione;
5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non
puo' subire variazioni in relazione ai soggetti che
effettuano la rivendita;
6) le condizioni economiche e le modalita'
commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di
ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono
essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che
effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a
titolo di sperimentazione non possono essere comprese in
alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni,
che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse
condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
7) gli esercizi che partecipano alla
sperimentazione devono prevedere un apposito spazio
espositivo per le testate poste in vendita, adeguato
rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della
grande distribuzione devono esporre i giornali posti in
vendita in un unico spazio;
8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione
gli esercizi che non rispettano le disposizioni che
disciplinano la sperimentazione .
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli esercizi che intendono
partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera d-bis)
dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto
1981, n. 416, introdotta dal comma 1 del presente articolo,
devono darne comunicazione al comune territorialmente
competente e, per conoscenza, al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata
quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero 4)
della citata lettera d-bis), si intende sperimentare. Entro
sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il
comune puo' escludere dalla sperimentazione il singolo
esercizio qualora individui violazioni dei criteri per
l'insediamento delle attivita' commerciali adottati sul
territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni
gli elenchi degli esercizi che partecipano alla
sperimentazione.
3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e
periodici, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono
soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La commissione paritetica Governo-editori di cui
all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei
distributori, nonche' dal rappresentante della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, procedera' almeno trimestralmente
ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione.
La commissione sara' altresi' integrata, a seconda degli
ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle
regioni interessate e delle associazioni e sindacati
territoriali di categoria. La commissione formula anche
indicazioni e pareri sulla congruita', rispetto alla
finalita' della sperimentazione, della dislocazione sul
territorio degli esercizi complementari e sulla loro
sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed
indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni
sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai
sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la
commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle
questioni in esame decide comunque il presidente della
commissione paritetica".



 
Art. 3.
Esenzione dall'autorizzazione

1. Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
 
Art. 4.
Parita' di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parita' di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parita' di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
 
Art. 5.
Modalita' di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
 
Art. 6.
Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita

1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni piu' rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densita' di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonche' dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita puo' essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.
 
Art. 7.
Stampa estera

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.
 
Art. 8.
Monitoraggio del mercato editoriale

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.
 
Art. 9.
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
"Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.
- La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215,
supplemento ordinario.
- La legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante "Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria 5 agosto
1981, n. 416" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1987, n. 56, supplemento ordinario.



 
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