| Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 10 maggio 2001 |  
| Disposizioni  applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino  e  della  canapa  per  la  produzione  di  fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000. |  
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                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE                        AGRICOLE E FORESTALI
    Visto  il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  245/2001  della  Commissione  del 5 febbraio   2001,  recante  modalita'  di  applicazione  del  citato regolamento (CE) n. 1673/2000;  Visto  l'art.  4,  comma  3,  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;  Ritenuta  la necessita' di emanare disposizioni di attuazione della richiamata  regolamentazione  comunitaria  relativamente al regime di aiuto  alla  trasformazione  delle  paglie di lino e di canapa per la produzione di fibre;  Acquisito  il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 19 aprile 2001;                              Decreta:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione  1. Il presente decreto detta disposizioni applicative del regime di aiuto  previsto  dal  regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio  2000,  per la trasformazione di paglie di lino e di canapa prodotte  nella  Comunita'  e  destinate  alla  produzione  di  fibre conformemente alle modalita' fissate dal regolamento (CE) n. 245/2001 della   commissione   del  5 febbraio  2001,  di  seguito  denominato "regolamento",   nonche'   alle   modalita'   previste   direttamente dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA), di seguito denominata  AGEA,  di  cui  al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.  |  
|   |                                 Art. 2.           Soggetti aventi diritto e modalita' applicative  1.  L'aiuto  di  cui all'art. 1, previo espletamento dei prescritti controlli ed esclusivamente per le fibre di cui all'art. 7, paragrafi 1  e  2 del "regolamento", nel rispetto delle condizioni previste dal "regolamento" stesso, e' concesso a favore:    a) dei  primi  trasformatori  appositamente riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 17 del "regolamento";    b) dei  trasformatori assimilati che abbiano assolto regolarmente agli  obblighi  ed  impegni  di  cui  in  particolare  all'art. 4 del "regolamento".  2.   Ai   fini  della  corresponsione  dell'aiuto  anche  in  forma anticipata,  gli  aventi diritto di cui al comma 1, devono presentare all'AGEA,  entro  e non oltre il 20 settembre di ciascuna campagna di commercializzazione,  apposita  domanda secondo le modalita' previste in  particolare  dagli  articoli 6, 9 e 10 del "regolamento", nonche' secondo le indicazioni emanate dalla stessa AGEA.  3.   La   modulistica   relativa   agli  adempimenti  previsti  dal "regolamento" deve essere conforme a quella predisposta dall'AGEA.  |  
|   |                                 Art. 3.               Riconoscimento dei primi trasformatori  1.  Il  riconoscimento  dei  primi  trasformatori e' concesso dalla regione  territorialmente  competente  entro  i due mesi successivi a quello  della  relativa  domanda,  previo accertamento dei requisiti, impegni e condizioni previsti dall'art. 3 del "regolamento".  2.  Il  riconoscimento  di cui al comma 1, concesso per la campagna 2000/2001, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 619/71, puo' essere confermato per la campagna 2001/2002, alle condizioni previste dagli  articoli  3  e  17  del  "regolamento",  su  specifica domanda presentata entro il 30 giugno 2001.  |  
|   |                                 Art. 4.                            Comunicazioni  1.   Ai   fini   dell'applicazione   degli  articoli  8  e  15  del "regolamento",  l'AGEA  provvede  direttamente  ed entro i prescritti termini  all'assolvimento  degli obblighi di comunicazione ai servizi responsabili  della  Commissione U.E. ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.  |  
|   |                                 Art. 5.                        Controlli e sanzioni  1.  L'AGEA  provvede  a  svolgere  ogni  adempimento necessario per assicurare  l'esecuzione  dei controlli previsti dal "regolamento" ed in particolare di quelli di cui all'art. 13;  2.  Salvo  che gli specifici fatti costituiscano reato, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del "regolamento" sono applicate direttamente dall'AGEA.    Roma, 10 maggio 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |  
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