Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2001
Disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;
Visto il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione del 5 febbraio 2001, recante modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1673/2000;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni di attuazione della richiamata regolamentazione comunitaria relativamente al regime di aiuto alla trasformazione delle paglie di lino e di canapa per la produzione di fibre;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 19 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta disposizioni applicative del regime di aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000, per la trasformazione di paglie di lino e di canapa prodotte nella Comunita' e destinate alla produzione di fibre conformemente alle modalita' fissate dal regolamento (CE) n. 245/2001 della commissione del 5 febbraio 2001, di seguito denominato "regolamento", nonche' alle modalita' previste direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata AGEA, di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
 
Art. 2.
Soggetti aventi diritto e modalita' applicative
1. L'aiuto di cui all'art. 1, previo espletamento dei prescritti controlli ed esclusivamente per le fibre di cui all'art. 7, paragrafi 1 e 2 del "regolamento", nel rispetto delle condizioni previste dal "regolamento" stesso, e' concesso a favore:
a) dei primi trasformatori appositamente riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 17 del "regolamento";
b) dei trasformatori assimilati che abbiano assolto regolarmente agli obblighi ed impegni di cui in particolare all'art. 4 del "regolamento".
2. Ai fini della corresponsione dell'aiuto anche in forma anticipata, gli aventi diritto di cui al comma 1, devono presentare all'AGEA, entro e non oltre il 20 settembre di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita domanda secondo le modalita' previste in particolare dagli articoli 6, 9 e 10 del "regolamento", nonche' secondo le indicazioni emanate dalla stessa AGEA.
3. La modulistica relativa agli adempimenti previsti dal "regolamento" deve essere conforme a quella predisposta dall'AGEA.
 
Art. 3.
Riconoscimento dei primi trasformatori
1. Il riconoscimento dei primi trasformatori e' concesso dalla regione territorialmente competente entro i due mesi successivi a quello della relativa domanda, previo accertamento dei requisiti, impegni e condizioni previsti dall'art. 3 del "regolamento".
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, concesso per la campagna 2000/2001, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 619/71, puo' essere confermato per la campagna 2001/2002, alle condizioni previste dagli articoli 3 e 17 del "regolamento", su specifica domanda presentata entro il 30 giugno 2001.
 
Art. 4.
Comunicazioni
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 15 del "regolamento", l'AGEA provvede direttamente ed entro i prescritti termini all'assolvimento degli obblighi di comunicazione ai servizi responsabili della Commissione U.E. ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 5.
Controlli e sanzioni
1. L'AGEA provvede a svolgere ogni adempimento necessario per assicurare l'esecuzione dei controlli previsti dal "regolamento" ed in particolare di quelli di cui all'art. 13;
2. Salvo che gli specifici fatti costituiscano reato, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del "regolamento" sono applicate direttamente dall'AGEA.
Roma, 10 maggio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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