IL DIRETTORE                  compartimentale per la Lombardia
    Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n.  5  Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel  dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;  Vista  la  nota  prot.  n.  152957 del 13 aprile 2001 del direttore dell'ufficio  del  territorio  di  Brescia,  con  la quale sono stati comunicati  la  causa  ed  il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare dell'ufficio medesimo;  Accertato   che   l'irregolare   funzionamento   del   servizio  di pubblicita'  immobiliare, essendo stato causato dal mal funzionamento dell'hardware cagionato dall' installatore dell'impianto antincendio, e'  dipeso  da  evento  eccezionale  non  riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;  Sentito   l'ufficio  del  garante  del  contribuente  che  in  data 26 aprile 2001, prot. n. 30, ha confermato la suddetta circostanza;                              Decreta:  E' accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare dell'ufficio del territorio di Brescia nelle giornate del 3  e  4 aprile  2001,  limitatamente  al  rilascio dei certificati ed ispezioni attinenti ai servizi di pubblicita' immobiliare.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Milano, 30 aprile 2001                                                 Il direttore: Iudica  |