Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunita' montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, il quale dispone che la conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che attribuisce alle stesse la personalita' giuridica nonche' l'autonomia didattica, funzionale ed amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, che ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e ha istituito gli uffici scolastici regionali per favorire una piu' razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e realizzare una efficace interazione con le .competenze delle regioni;
Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione con nota n. 379/Ris. del 12 marzo 2001, la quale esprime una condivisione dei principi che hanno ispirato i provvedimenti regolamentari e mira ad individuare un sistema di raccordo per realizzare una efficace interazione tra i soggetti titolari di competenze esclusive: istituti scolastici autonomi, enti locali, regioni, uffici scolastici regionali;
Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo 2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro congiunto del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale le regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole;
Acquisito l'assenso del governo, delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
Sancisce l'accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunita' montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente
Loiero

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
Carpani

Il segretario della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali
Magliozzi
 
Allegato Premesso che:
1. Nel corso dell'attuale legislatura si e' venuto configurando un quadro di norme primarie e regolamentari che ha ridefinito l'assetto del sistema formativo promuovendo l'innalzamento qualitativo del servizio e la differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle diversita' dei contesti territoriali nei quali la stessa si colloca;
2. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/2000, emesso sulla base della delega conferita con la legge n. 59/1997, ha attribuito alle istituzioni scolastiche la personalita' giuridica e l'autonomia didattica, finanziaria, amministrativa ed organizzativa al fine di introdurre la flessibilita' indispensabile a consentire l'erogazione di un'offerta formativa rispettosa della differenziata domanda proveniente dai diversificati ambiti territoriali di operativita';
3. Oltre alle competenze gia' previste dalla normativa vigente il decreto legislativo n. 112/1998 ha delegato alle regioni le attribuzioni in materia di istruzione elencate nell'art. 138 e ha trasferito agli enti locali i compiti e le funzioni di cui all'art. 139;
4. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, emesso sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo n. 300/1999 ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ed, in particolare, ha superato la tradizionale articolazione a livello provinciale istituendo gli Uffici scolastici regionali per favorire una piu' razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e realizzare un'efficace interazione con le competenze delle regioni;
5. Il ridisegno distributivo delle competenze fra gli organi dell'amministrazione diretta dello Stato e le attribuzioni di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali fa parte di un unico disegno riformatore dal quale emerge un rinnovato sistema formativo nazionale i cui principali attori, in ambito regionale sono:
gli istituti scolastici autonomi;
le regioni;
i comuni e le province;
gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione;
6. Si configura un sistema complesso nel quale ciascuno degli attori, pur destinatario di una sfera di competenze esclusive agisce su aree che hanno significativi punti di contatto funzionale che richiedono l'individuazione di momenti di raccordo idonei a realizzare le necessarie sinergie ed evitare sovrapposizioni, dispersioni e diseconomie;
7. L'ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli organi della pubblica amministrazione che, nel loro insieme, costituiscono un sistema allargato di erogazione del servizio formativo, puo' essere garantito da un'efficace interazione tra i diversi attori basata sulla collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti di competenza;
8. E' necessario pertanto stabilire un percorso metodologico che faciliti la declinazione degli obiettivi nazionali coniugandoli con quelli individuati a livello regionale e locale per tutte quelle aree di attivita' dei vari soggetti che presentano significativi punti di contatto.
9. L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, di cui fa anche menzione l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, stabilisce che "Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati."
10. La dimensione regionale dell'organo collegiale non consente che in esso possano trovare attuazione diretta e concreta i diversi livelli del coordinamento territoriale necessari per realizzare una armonica e complementare attivita' di tutti gli attori del sistema formativo. E' pertanto necessario che si realizzi una rete capillare di intese che raccordi l'attivita' didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome con quella dei comuni e delle province nelle materie di rispettiva competenza.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PROVINCE, COMUNI E COMUNITA'

Art. 1.
Il presente protocollo esprime una condivisione dei principi e delle considerazioni formulate nelle premesse e costituisce il quadro di riferimento generale al quale Regioni, Provincie, Comuni, Uffici Scolastici Regionali del Ministero della pubblica istruzione e Istituzioni scolastiche autonome ispirano la propria attivita', in sede locale, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza.
Art. 2.
Gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e le rappresentanze degli Enti locali, tenuto conto delle convergenze conseguite in seno all'organo collegiale previsto e disciplinato dall'art. 75 del decreto legislativo n. 300/1999 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, potranno stipulare accordi e/o convenzioni quadro per raccordare l'esercizio delle rispettive competenze.
Art. 3.
Gli accordi e/o le convenzioni di cui al precedente articolo potranno definire linee e metodologie per promuovere in sede locale la piu' efficace interazione tra Comuni, Province ed Istituzioni scolastiche autonome;
Art. 4.
I piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno elaborati, in coerenza con le determinazioni assunte dagli enti locali nelle materie di propria competenza, tenendo conto delle eventuali intese e/o accordi conclusi a livello locale. Le istituzioni scolastiche, per l'attuazione dei POF, ricorreranno alla metodologia delle intese.
Art. 5.
I partecipanti all'accordo si impegnano, ciascuno nei confronti dei propri organi, a diffondere il presente protocollo di intesa con l'invito ad intraprendere sul territorio ogni iniziativa ritenuta opportuna per la sua attuazione, nel rispetto delle reciproche competenze e delle linee metodologiche indicate nei precedenti articoli.
 
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