Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 del 1 luglio 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Comitato dei produttori del Lardo d'Arnad, con sede in Arnad (Aosta), mediante alcune variazioni al testo di detto disciplinare. Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto; Considerato altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/1992 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario; Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della citata proposta di modifica nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. E' proposta la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad", nel testo di seguito indicato. All'art. 3, anziche': "Il "Valle d'Aosta Lard d'Arnad e' ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno un anno e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm. Nel procedimento di salatura si impiega una miscela composta da cloruro di sodio cristallizzato, acqua, aglio, foglie di lauro, rosmarino, salvia con l'aggiunta di altre erbe di montagna reperibili in loco.", leggi: "Il "Valle d'Aosta Lard d'Arnad e' ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno nove mesi e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo. Nel procedimento di salatura si impiegano, oltre alla salamoia composta da acqua e cloruro di sodio cristallizzato, aglio, lauro, rosmarino e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche ed eventualmente spezie non macinate quali ad esempio chiodi di garofano, noce moscata, grane di ginepro. Sia le erbe aromatiche che le spezie non devono comunque essere predominanti su rosmarino, aglio, salvia e lauro. Possono altresi' essere usate, in relazione all'andamento stagionale ed alle produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o coltivate, raccolte sul territorio regionale.". All'art. 4, comma 3, anziche': "Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione.", leggi: "Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione. Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice.". All'art. 6, comma 1, secondo capoverso, anziche': "Forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda dei tagli e della tecnologia con un'altezza non inferiore a 3 cm. Ogni pezzo conserva sul lato la cotenna.", leggi: "Forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda dei tagli e della tecnologia con un'altezza del lardo non inferiore a 3 cm. Ogni pezzo conserva sul lato la cotenna.". All'art. 6, comma 1, terzo capoverso, anziche': "Aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne mai superiore ai grumi, mentre il cuore e' normalmente rosato chiaro senza venature.", leggi: "Aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne, mentre il cuore e' normalmente rosato chiaro senza venature.". All'art. 6, comma 1, quarto capoverso, anziche': "Profumo: ricco di aromi; Sapore: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.", leggi: "Odore: ricco di aromi; Gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.". |