Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2001, n. 169 |
Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, per l'omogeneizzazione della durata del mandato dei delegati dei volontari presso gli organismi di rappresentanza militare. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che istituiscono gli organi di rappresentanza militare; Visto l'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520; Ritenuta la necessita' di uniformare, a seguito della intervenuta equiordinazione dei tre ruoli del personale non direttivo delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, la durata del mandato dei delegati dei volontari eletti negli organi della rappresentanza militare; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; Sentite le Commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica della durata del mandato dei volontari
1. Al primo comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520, le parole: "per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate" sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Difesa, foglio n. 260
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante "Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1981, n. 11. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. (Omissis). 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo degli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio della disciplina militare", e' il seguente: "Art. 18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze. articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di Forza armata o di Corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza -; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi: c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti". "Art. 19. - Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. L'organo centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per trattare materie indicate nel presente articolo. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; provvidenze per gli infortuni subi'ti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie; alloggi. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con l'esigenze di servizio. Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita' assistenziale, culturale, ricreativa di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni." "Art. 20. - Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19." - Il testo dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 recante "Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare", come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520 e come ulteriormente modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 13 (Durata del mandato). - Il mandato e' conferito con la proclamazione, degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata: per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni; per i militari della categoria C (volontari): tre anni; per i militari delle categorie D ed E: sei mesi; per i militari dei COBAR allievi ed all'estero la durata del mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis.". Nota all'art. 1: - Per l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1978, n. 691, vedi note alle premesse.
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