Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2001, n. 169
Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, per l'omogeneizzazione della durata del mandato dei delegati dei volontari presso gli organismi di rappresentanza militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che istituiscono gli organi di rappresentanza militare;
Visto l'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;
Ritenuta la necessita' di uniformare, a seguito della intervenuta equiordinazione dei tre ruoli del personale non direttivo delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, la durata del mandato dei delegati dei volontari eletti negli organi della rappresentanza militare;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre
2000; Sentite le Commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica della durata del mandato dei volontari

1. Al primo comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520, le parole: "per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Difesa, foglio n. 260



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1979, n. 691, recante "Regolamento che disciplina
l'attuazione della rappresentanza militare" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1981, n. 11.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti;
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' il seguente:
"Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
(Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo degli articoli 18, 19 e 20 della legge
11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio della
disciplina militare", e' il seguente:
"Art. 18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di
militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
Gli organi della rappresentanza militare si
distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed
interforze. articolato, in relazione alle esigenze, in
commissioni interforze di categoria - ufficiali,
sottufficiali e volontari - e in sezione di Forza armata o
di Corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica,
Carabinieri e Guardia di finanza -;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi:
c) in un organo di base presso le unita' a livello
minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza
armata o Corpo armato.
L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da
un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti
categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo
di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette
categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo
e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
I militari di leva sono rappresentati negli organi di
base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con
la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che
garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi.
Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi
di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
I rappresentanti dei militari di leva negli organi di
base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro
delegati nell'organo intermedio.
All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi
provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base,
scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto,
nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base
esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i
rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati
all'organo centrale.
Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano
anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di
primo o secondo grado, seguono immediatamente nella
graduatoria l'ultimo degli eletti".
"Art. 19. - Normalmente l'organo centrale della
rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte
le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e
per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze
attribuite.
Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per
formulare un programma di lavoro e per verificarne
l'attuazione.
Le riunioni delle sezioni costituite all'interno
dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate
ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le
richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole
forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle
commissioni costituite all'interno dell'organo centrale
della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
e le proposte da formulare e le richieste da avanzare
riguardino le singole categorie.
Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i
militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di
detta categoria negli intermedi, per ascoltare, in
riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri,
proposte e richieste in merito allo stato del personale di
leva.
Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza
riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di
richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme
legislative o regolamentari circa la condizione, il
trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica,
previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei
militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste
riguardino materie inerenti servizio di leva devono essere
sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi.
Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al
Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle
commissioni permanenti competenti per materia delle due
Camere, a richiesta delle medesime.
L'organo centrale della rappresentanza militare puo'
essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni
permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle
materie indicate nel comma precedente e secondo le
procedure previste dai regolamenti parlamentari.
Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e
di base, concordano con i comandi e gli organi
dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per
trattare materie indicate nel presente articolo.
Dalle competenze degli organi rappresentativi sono
comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento,
l'addestramento, le operazioni, il settore
logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e
l'impiego del personale.
Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di
prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai
seguenti campi di interesse:
conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
militare, qualificazione professionale, inserimento
nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal
servizio militare;
provvidenze per gli infortuni subi'ti e per le
infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di
promozione sociale, anche a favore dei familiari;
organizzazione delle sale convegno e delle mense;
condizioni igienico-sanitarie;
alloggi.
Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla
presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
quinto dei loro componenti, compatibilmente con l'esigenze
di servizio.
Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
assistenziale, culturale, ricreativa di promozione sociale,
anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare
competente puo' avvalersi dell'apporto degli organi di
rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le
regioni, le province, i comuni."
"Art. 20. - Sono vietati gli atti diretti comunque a
condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei
componenti degli organi della rappresentanza.
I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o
di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora
pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere
concordati con l'organo di rappresentanza a cui il
militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.
Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per
l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza
militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza
assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il
Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento
con i rappresentanti dei militari delle categorie in
congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive
associazioni.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge saranno emanate, con le stesse
modalita' previste dal primo comma dell'articolo 5, le
norme di attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 18 e 19."
- Il testo dell'articolo 13, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691
recante "Regolamento che disciplina l'attuazione della
rappresentanza militare", come modificato dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre
1992, n. 520 e come ulteriormente modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
"Art. 13 (Durata del mandato). - Il mandato e'
conferito con la proclamazione, degli eletti ai sensi degli
articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la
seguente durata:
per i militari delle categorie A (ufficiali) e B
(sottufficiali): tre anni;
per i militari della categoria C (volontari): tre
anni;
per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
per i militari dei COBAR allievi ed all'estero la
durata del mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e
7-bis.".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 novembre 1978, n. 691, vedi note alle
premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone