Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 14 febbraio 2001, n. 1
Applicazione del Regolamento CE n. 2707/00 recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 1255/99 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Agli Assessorati all'agricoltura
delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto
Al Ministero della pubblica
istruzione - Gabinetto
Al Comando generale della Guardia
di finanza
All'Ispettorato centrale delle
repressione frodi
Alle organizzazioni di categoria

L'art. 14 del Regolamento CE n. 1255/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede la concessione di aiuti per taluni prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole.
Lo stesso articolo fissa il livello dell'aiuto riferito al latte intero, individuato come percentuale del prezzo indicativo del latte.
Gli importi degli aiuti per gli altri prodotti vengono derivati dall'aiuto concesso per il latte intero, in base a parametri stabiliti dalla commissione in un Regolamento di applicazione (fino al 31 dicembre 2000 Regolamento CE n. 3392/93). Con il Regolamento CE n. 1670/00 il livello dell'aiuto per il latte intero e' ridotto, a partire dal 1 gennaio 2001, dal 95% al 75% del prezzo indicativo del latte.
A partire da tale data devono essere di conseguenza adattati gli importi degli aiuti per tutti i prodotti interessati.
Il Regolamento (CE) n. 1255/99, inoltre, ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 1842/83 del consiglio relativo alla concessione di aiuti per il latte e prodotti lattieri distribuiti agli allievi delle scuole, rendendo necessarie alcune modifiche e semplificazioni nel Regolamento (CEE) n. 3392/93 della commissione che, per ragioni di chiarezza, e' stato riformulato e codificato con il Regolamento (CE) n. 2707/00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. L 311 del 12 dicembre 2000, applicabile dal 1 gennaio 200l.
Le disposizioni di applicazione in sede nazionale del regime di aiuti in parola sono contenute nel decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994.
Poiche' molti adempimenti ed impegni previsti dalla normativa comunitaria, nel quadro del regime di cui trattasi, sono riferiti all'anno scolastico, si ritiene opportuno non apportare modifiche sostanziali nella gestione del regime per quegli aspetti ove vi e' discrezionalita' da parte degli Stati membri, limitando le modifiche al regime esclusivamente a quelle imposte dalla normativa comunitaria intervenuta.
Le norme contenute nel decreto ministeriale del 30 dicembre 1993 dovranno, pertanto, ritenersi applicabili tenendo conto di quanto precisato e specificato nella presente circolare per ogni singolo aspetto. Beneficiari dell'aiuto.
Sono beneficiari dell'aiuto agli allievi che frequentano regolarmente gli istituti scolastici appartenenti alle categorie definite all'art. 2, paragrafo I del Regolamento (CE) n. 2707/00, ivi compresi gli allievi delle scuole secondarie.
Gli allievi appartenenti a ciascuna delle categorie di cui sopra non possono beneficiare dell'aiuto previsto dal Regolamento (CE) n. 2707/00 durante i soggiorni in colonie di vacanza. Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili, importi degli aiuti e prezzi massimi di cessione.
L'aiuto e' concesso per le categorie di prodotti ripresi all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993 e rispondenti alle definizione delle categorie I, III, VI, VII, VIII e IX dell'allegato al Regolamento (CE) n. 2707/00.
L'importo dell'aiuto e' quello indicato, per ciascuna categoria, all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 2707/00.
L'intervenuta diminuzione dell'aiuto comporta una revisione dei prezzi massimi di cui all'art. 14, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 2707/00 che gli allievi devono pagare per i diversi prodotti.
Le categorie di cui all'allegato al Regolamento CE n. 2707/00 per le quali e' concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro, e i quantitativi massimi giornalieri, sono riportati nella tabella seguente.

Categoria I

=====================================================================
| | | Importo
|Quantità massima| Prezzo massimo | dell'aiuto
| (gr) | ("/kg) | (euro/100kg) ===================================================================== a) Latte intero | | |
trattato | | | termicamente in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | | superiori a 200 | | |
ml | 257,5 | 1650 | 23,24 ---------------------------------------------------------------------
Latte intero | | |
trattato | | | termicamente in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | |
uguale o | | | inferiore a 200 | | |
ml | 257,5 | 2050 | 23,24 --------------------------------------------------------------------- b) Latte intero,| | |
al cacao o | | |
aromatizzato, | | |
trattato | | |
termicamente e | | |
contenente | | | almeno il 90% in| | |
peso di latte | | |
intero, in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | | superiore a 200 | | |
ml | 257,5 | 2050 | 23,24 ---------------------------------------------------------------------
Latte intero | | |
al cacao o | | |
aromatizzato, | | |
trattato | | |
termicamente e | | |
contenente | | | almeno il 90% in| | |
peso di latte | | |
intero, in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | |
uguale o | | | inferiore a 200 | | |
ml | 257,5 | 2350 | 23,24 --------------------------------------------------------------------- c) Yogurt a base| | | di latte intero | 257,5 | 4900 | 23,24

Categoria III

=====================================================================
| | | Importo
|Quantità massima| Prezzo massimo | dell'aiuto
| (gr) | ("/kg) | (euro/100kg) =====================================================================
a) Latte | | |
parzialmente | | |
scremato | | |
trattato | | | termicamente in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | | superiore a 200 | | |
ml | 257,5 | 1750 | 17,58 ---------------------------------------------------------------------
Latte | | |
parzialmente | | |
scremato | | |
trattato | | | termicamente in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | |
uguale o | | | inferiore a 200 | | |
ml | 257,5 | 2150 | 17,58 ---------------------------------------------------------------------
b) Latte | | |
parzialmente | | |
scremato, al | | |
cacao o | | |
aromatizzato, | | |
trattato | | |
termicamente e | | |
contenente | | | almeno il 90% in| | |
peso di latte | | |
parzialmente | | |
scremato, in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | | superiore a 200 | | |
ml | 257,5 | 2150 | 17,58 ---------------------------------------------------------------------
Latte | | |
parzialmente | | |
scremato, al | | |
cacao o | | |
aromatizzato, | | |
trattato | | |
termicamente e | | |
contenente | | | almeno il 90% di| | |
latte | | |
parzialmente | | |
scremato, in | | |
confezioni di | | | contenuto netto | | |
uguale o | | |
inferiore a | | |
200 ml | 257,5 | 2450 | 17,58 --------------------------------------------------------------------- c) Yogurt a base| | |
di latte | | |
parzialmente | | |
scremato | 257,5 | 5000 | 17,58

Categoria VI

=====================================================================
| | | Importo
|Quantità massima| Prezzo massimo | dell'aiuto
| (gr) | ("/kg) | (euro/100kg) ===================================================================== Formaggi freschi| | | e formaggi fusi | | | aventi tenore di| | | materie grasse, | | |
in peso della | | | sostanza secca, | | |
uguale o | | | superiore al 40%| 85,8 | 13000 | 69,72

Categoria VII

=====================================================================
| | | Importo
|Quantità massima| Prezzo massimo | dell'aiuto
| (gr) | ("/kg) | (euro/100kg) ===================================================================== Altri formaggi, | | |
diversi dai | | | formaggi freschi| | |
e dai formaggi | | |
fusi, aventi | | |
tenore di | | | materia grassa, | | |
in peso della | | | sostanza secca, | | |
uguale o | | |
superiore al | | |
45%. | 33,6 | 12500 | 177,79

Categoria VIII =====================================================================
| | | Importo
|Quantità massima| Prezzo massimo | dell'aiuto
| (gr) | ("/kg) | (euro/100kg) ===================================================================== Formaggio Grana | | |
Padano | 30,2 | 15500 | 197,54

Categoria IX

=====================================================================
| | | Importo
|Quantità massima| Prezzo massimo | dell'aiuto
| (gr) | ("/kg) | (euro/100kg) =====================================================================
Formaggio | | |
Parmigiano | | |
Reggiano | 27,5 | 18200 | 217,29

In caso di modifica dell'aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso, l'importo e' quello applicabile il primo giorno di tale mese.
Eventuali variazioni degli importi degli aiuti saranno comunicati dall'AGEA ai soggetti interessati. Riconoscimenti.
A norma dell'art. 6, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 2707/00 l'aiuto e' concesso solo ai richiedenti riconosciuti. Il richiedente puo' essere l'istituto scolastico, l'amministrazione responsabile che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di sua competenza o il fornitore dei prodotti.
Ai fini del rilascio del riconoscimento i richiedenti devono presentare apposita domanda all'AGEA sottoscrivendo gli impegni previsti all'art. 2, paragrafo 3, all'art. 8 e all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 2707/00 e allegando alla domanda la documentazione prescritta all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993.
Conformemente a quanto prescritto all'art. 2, paragrafo 1 del decreto sopracitato i riconoscimenti sono rilasciati in relazione ad ogni anno scolastico.
I riconoscimenti conferiti a norma dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 3392/93 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del Regolamento (CE) n 2707/00 cosi' come stabilito all'art. 16 ultimo comma di tale regolamento. Sospensione e ritiro del riconoscimento.
Qualora si constati che un richiedente sia venuto meno ad uno degli impegni di cui agli articoli 8 e 9 o ad un altro obbligo incombentegli in forza del Regolamento (CE) n. 2707/00 si applicano le disposizioni dell'art. 10 dello stesso regolamento fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Pagamento dell'aiuto.
Le domande di pagamento dell'aiuto devono essere presentate all'AGEA, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo al periodo cui si riferisce la domanda.
I richiedenti devono utilizzare i moduli predisposti dall'AGEA e attenersi alle disposizioni di quest'ultima per la presentazione delle domande e per le procedure inerenti la liquidazione dell'aiuto. Controlli.
Per l'espletamento dei controlli si applicano le disposizioni dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 14 del Regolamento CE n. 2707/00.
In particolare dovranno essere verificate le fatture di consegna dei prodotti e il rispetto dei quantitativi massimi.
Nel corso dei controlli in loco dovra' essere verificato quanto prescritto all'art. 14, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 2707/00.
Roma, 14 febbraio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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