Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 30 aprile 2001 |
Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area ENEA-EUREX di Saluggia. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Vista la nota n. 689 in data 22 marzo 2001, con la quale il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha segnalato che gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000 nel comprensorio nucleare di Saluggia (Vercelli) hanno evidenziato una situazione di elevato rischio che richiede l'adozione di interventi immediati per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'; Vista la relazione dei Presidente dell'ENEA in data 26 marzo 2001 n. PRES/2000/445 che esprime l'elevato rischio potenziale dell'impianto EUREX di Saluggia in caso di grave evento alluvionale e la conseguente necessita' di predisporre interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito nucleare; Considerato che la frequenza attuale dei fenomeni alluvionali che interessano il territorio della regione Piemonte ha assunto dimensioni tali da rendere necessaria la realizzazione con urgenza, degli interventi necessari a garantire la difesa dell'area ENEA-EUREX di Saluggia dal rischio di esondazione o allagamenti; Visti gli esiti delle riunioni e da ultima quella tenutasi il 20 aprile 2001 con i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, dell'ENEA, dell'Autorita' di bacino del fiume Po, della regione Piemonte, degli enti locali e della prefettura di Vercelli, dalle quali e' emersa l'esigenza di procedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'area ENEA-EUREX; Viste le segnalazioni della Presidenza della regione Piemonte trasmesse con nota 24784 del 13 novembre 2000 e con nota 27077 dell'11 dicembre 2000 finalizzate all'attivazione di un progetto generale di risistemazione idraulica e di salvaguardia dei siti occupati da installazioni nucleari in comune di Saluggia; Acquisita l'intesa del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con note in data 24 aprile 2001 e 26 aprile 2001; Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota n. 564/LAP in data 24 aprile 2001; Visti gli esiti della riunione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po del 26 aprile 2001; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. L'ENEA provvede alla predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito nucleare EUREX di Saluggia, volti in particolare ad assicurare che i residui radioattivi ivi contenuti siano adeguatamente protetti dal pericolo di essere dispersi nell'ambiente a causa di eventi alluvionali o allagamenti ed alla sua attuazione anche per stralci. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere progettati e realizzati in conformita' alle prescrizioni idrauliche dell'Autorita' di bacino del fiume Po. Allo scopo di velocizzare la realizzazione degli interventi, l'ENEA e l'Autorita' di bacino costituiscono un apposito gruppo di lavoro tecnico, comprendente anche un esperto designato dall'ANPA, nonche' un rappresentante designato dalla regione Piemonte ed uno designato dal Magistrato per il Po. 3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata una spesa nel limite di lire 40 miliardi. L'onere e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo combustibile. |
| Art. 2. 1. Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla data della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche; legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40; legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni; legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 e successive modificazioni; nonche' alle altre leggi regionali strettamente connesse a quelle oggetto di deroga. 2. Per l'approvazione dei progetti e' autorizzato il ricorso ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. E' autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di legge dell'indennita' di esproprio. 3. L'Autorita' di bacino del fiume Po provvede, con procedure d'urgenza, alla riperimetrazione del Piano stralcio delle fasce fluviali resa necessaria dall'applicazione della presente ordinanza. In deroga alle procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, la variante e' approvata del Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino e diviene immediatamente esecutiva. |
| Art. 3. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2001 Il Ministro: Bianco |
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