Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario) |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001. |
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AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (1.0.1.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale - del 19 maggio 2001. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. |
| COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 (seivirgolaotto) per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 (cinque virgola 6) per mille, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale, salvo quanto stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e' pari a L. 200.000 (duecentomila), pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge. (Omissis). 01X11501 COMUNE DI AIRUNO Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ridotta: 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali; 2. aliquota ordinaria: 6,4 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta; 3. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per abitazione principale a L. 240.000. (Omissis). 01X11502 COMUNE DI ALAGNA Il comune di ALAGNA (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., con aliquota del 6 per mille. (Omissis). 01X11503 COMUNE DI ALANNO Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 20 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5 per mille; unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: 4,5 per mille; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 4,5 per mille; immobili soggetti a recupero, localizzati nei centri storici: 4 per mille; altri immobili non compresi nelle precedenti categorie: 5,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000; unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari L. 200.000; unita' non immobiliare non locata posseduta a titolo di usufrutto ed utilizzata dal nudo proprietario, sempreche' non usufruisca di altra detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X11504 COMUNE DI ALASSIO Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale nella misura del 4 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di elevare la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo da L. 200.000 a L. 350.000; 4. di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere, categorie catastali D2 e D10, nella misura del 6 per mille; 5. di fissare l'aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo, possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno 24 mesi alla data del 1o gennaio 2001 e non ricomprese nei precedenti punti, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione aventi durata di almeno 12 mesi, nel corso dei due anni precedenti all'anno di imposta 2001, nella misura del 9 per mille. In caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale) durante l'anno 2001, l'assoggettamento all'aliquota del 9 per mille avviene per il periodo antecedente alla data di registrazione, ricomprendendo il mese durante il quale viene registrato il contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici. Si precisa inoltre che non deve essere assoggettata a questa aliquota l'abitazione (in numero massimo di una unita' immobiliare) tenuta a disposizione per uso diretto da persona fisica (soggetto passivo) avente la propria residenza in altro comune a condizione che la stessa sia regolarmente iscritta, p er l'anno 2001, al ruolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 6. di fissare l'aliquota per le restanti unita' immobiliari nella misura del 7 (sette) per mille (aliquota ordinaria). (Omissis). 01X11505 COMUNE DI ALBANO LAZIALE Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). "per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota prevista dall'art.- 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni, viene fissata nella misura del 4,9 per mille per l'abilitazione principale e sue pertinenze (cosi' come individuate dall'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili. La detrazione per l'abitazione principale viene confermata in L. 220.000". (Omissis). 01X11506 COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO Il comune di ALBANO S. ALESSANDRO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazioni principali 5 per mille; altri immobili 6,25 per mille; 2. di applicare la maggiore detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, di L. 200.000, incrementabile a L. 300.000 nei casi gia' previsti con deliberazione n. 8 del 27 gen- naio 1999; (Omissis). 01X11507 COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO Il comune di ALBAREDO PER SAN MARCO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilito per legge in L. 200.000. (Omissis). 01X11508 COMUNE DI ALBENGA Il comune di ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'Ente: 1) aliquota ordinaria: 5,6 per mille; 2) aliquota per gli immobili delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locale a persone che vi abbiano l'abitazione principale e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione a persone residenti per almeno due anni: 9 per mille; 4) aliquota per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 3. e aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille; b) di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei pensionati con solo reddito di pensione sociale come determinata dalla vigente normativa in materia previdenziale. (Omissis). 01X11509 COMUNE DI ALBIATE Il comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura agevolata del 5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di determinare per l'anno 2001 in L. 350.000, per quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, la detrazione per i soggetti passivi di cui ai successivi punti a), b), c) e d), purche' sussistano entrambe le seguenti condizioni: che il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare (come da risultanze anagrafiche) siano esclusivamente proprietari o titolari del diritto d'uso, usufrutto o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale; che la rendita catastale di detta unita' immobiliare, unitamente alle relative pertinenze, non sia complessivamente superiore a L. 1.500.000; a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge n. 104/1992; b) soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia compreso un anziano di eta' superiore ai sessantacinque anni portatore di invalidita' al 100% attestata da idonea certificazione ASL; c) soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia compreso soggetto titolare di indennita' di accompagnamento; d) soggetti passivi nel cui nucleo familiare i componenti percepiscano esclusivamente la pensione minima o sociale. (Omissis). 01X11510 COMUNE DI ALBINO Il comune di ALBINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di adottare per l'anno 2001, con effetto 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota abitazione principale: 4,5 per mille; detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 210.000; aliquota abitazioni a disposizione del contribuente, non locate, ne' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che le utilizzino come abitazione principale: 6.5 per mille; aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori: 5,5 per mille. Si fa presente che in base all'art. 9, comma 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e' equiparata all'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari e l'immobile di proprieta' di persona fisica residente all'estero a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari. (Omissis). 01X11511 COMUNE DI ALIA Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato, l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; di confermare l'aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1923; (Omissis). 01X11512 COMUNE DI ALICE SUPERIORE Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11513 COMUNE DI ALTINO Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 ottobre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 01X11514 COMUNE DI ALZANO SCRIVIA Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per il 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). 01X11515 COMUNE DI APIRO Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2001: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X11516 COMUNE DI ARLENA DI CASTRO Il comune di ARLENA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; di confermare la detrazione d'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 01X11517 COMUNE DI ARTA TERME Il comune di ARTA TERME (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificata con la legge n. 662/1996; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 01X11518 COMUNE DI ARTENA Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate con atto consiliare del 24 febbraio 2000, n. 47; 1) abitazione principale: 5 per mille; 2) abitazione secondaria: 5,5 per mille; confermare, altresi', la riduzione della prima casa nella misura di L. 200.000 per anno solare. (Omissis). 01X11519 COMUNE DI AVIGLIANO Il comune di AVIGLIANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 5 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2001, come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Allegato A Approvazione aliquote e determinazioni I.C.I. per l'anno 2001 1. per l'anno d'imposta 2001, l'aliquota ordinaria ai fini della determinazione dell'imposta comunale (I.C.I.) e' stabilita nella misura del 6 per mille; 2. per lo stesso anno d'imposta la predetta aliquota e' ridotta: a) al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Avigliano, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per una sola delle pertinenze, a scelta del contribuente, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritta in Catasto, cosi come precisato alla lettera e), comma 1, dell'art. 22, del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 12 novembre1999; b) al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Avigliano, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri genitori ovvero ai propri figli, a condizione che le utilizzino come abitazione principale (comma 2, articolo 22 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 12 novembre1999); c) al 5,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Avigliano, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. Sempre per l'anno d'imposta 2001, l'importo della detrazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del citato decreto legislativo, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, a L. 500.000 in favore dei pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale, nonche' di entrambi i coniugi pensionati, purche' non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione sociale o di assegno sociale. Si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'aumento a L. 500.000 (lire cinquecentomila) dell'importo della detrazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, "per pensione sociale" e "per assegno sociale" si intendono esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo dall'I.N.P.S. su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (legge n. 153/1969, legge n. 335/1995). Solo in tal caso trova automatica applicazione l'aumento a L. 500.000 (lire cinquecentomila) dell'importo della predetta detrazione in favore di "pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale", nonche' di entrambi i coniugi pensionati, purche' non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di "pensio ne sociale o di assegno sociale", poiche' l'erogazione dell'assegno sociale (gia' pensione sociale) e' subordinata alla verifica da parte dell'I.N.P.S. che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all'importo dell'assegno sociale se vive da solo, ovvero se coniugato, che il reddito cumulato con quello del coniuge non sia superiore all'importo pari a due volte l'assegno sociale medesimo, nonche' al persistere di tali condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni successivi. L'aumento a L. 500.000 dell'importo della detrazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta comunale sui redditi (I.C.I.) sia titolare di pensione di invalidita' civile "trasformata" in pensione sociale, attribuita cioe' dall'I.N.P.S. in sostituzione della pensione di invalidita' civile a carico del Ministero degli Interni, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Cio' perche' per la pensione di invalidita' civile "trasformare" in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da quelle dell'assegno sociale vero e proprio, in particolare non si tiene conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di pensione di invalidita', trasformata in pensione sociale, ha diritto all'aumento di L. 500.000 dell'importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti condizioni: a) se vive solo, l'importo della pensione non deve essere superiore a quello stabilito per l'assegno sociale di L. 8.366.800 annue per il 2000; L. 8.575.450 annue per il 2001; b) se e' coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare l'importo pari a due volte l'assegno sociale di L. 16.733.600 annue per il 2000; L. 17.050.900 annue per il 2001. Ovviamente, ai fini della determinazione del reddito singolo e cumulato, valgono i criteri applicati dall'I.N.P.S. per l'erogazione dell'assegno sociale. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, gia' residenti nel comune di Avigliano, che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11520 COMUNE DI BADIA CALAVENA Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, ai fini I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2001 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: aliquota del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per i fabbricati ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; aliquota del 7 (sette) per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. detrazione fino a L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 01X11521 COMUNE DI BAIRO Il comune di BAIRO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata alla base imponibile di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio di questo comune: a) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari non abitate. L'aliquota si riduce del 50% per gli stabili inagibili, dichiarati tali a seguito di accertamento d'ufficio o autocertificazione del proprietario; b) aliquota del 4 per mille per gli stabili inagibili per i quali e' stato prodotto all'ufficio tecnico progetto per i lavori di ristrutturazione e/o di recupero. Il beneficio dell'aliquota minima e' concesso per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio della concessione edilizia; c) aliquota al 5 per mille in tutti gli altri casi; d) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X11522 COMUNE DI BAISO Il comune di BAISO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5,5 per mille, e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. 01X11523 COMUNE DI BALLABIO Il comune di BALLABIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 gennaio e il 1o febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6,5 per mille a valere per il 2001; 2. di confermare in base all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali; 3. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000. (Omissis). di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale: a) agli immobili concessi dai genitori in uso gratuito ai figli (discedenti di 1o grado); b) agli immobili concessi in locazione in uso abitativo utilizzando lo strumento denominato: contratti concordati e definito dall'accordo provinciale tra le associazioni dei proprietari e le associazioni degli inquilini, firmato in data 9 maggio 2000, e riguardante i contratti di locazione abitativa agevolati degli immobili situtati nel territorio dell'Ente (legge 431/1998 e Decreto Ministero Lavori Pubblici del 5 marzo 1999); c) alle pertinenze dell'abitazione principale A tal fine e' da qualificarsi come pertinenza dell'abitazione principale un solo immobile classificato in categoria C2 (deposito) o C6 (autorimessa) ubicata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in immobile limitrofo; di stabilire che ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, per gli immobili di cui ai punti a) e b) del precedente punto 2., dovra' essere prodota dall'interessato, entro il termine stabilito per il primo versamento, apposita dichiarazione con allegata copia del contratto registrato; (Omissis). 01X11524 COMUNE DI BANCHETTE Il comune di BANCHETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; di confermare, per l'anno 2001, che relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di L. 250.000 la detrazione riconosciuta con le modalita' ed entro i limiti di cui all'art. 8 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992 e come integrato dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di imposta comunale degli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 21 dicembre 1998. 01X11525 COMUNE DI BANZI Il comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da appliare nel comune di Banzi, nella misura del 6 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 01X11526 COMUNE DI BARASSO Il comune di BARASSO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota unica gia' applicata per gli esercizi precedenti nella misura del 5,25 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di confermare, la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 01X11527 COMUNE DI BARCHI Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 15 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare altresi' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X11528 COMUNE DI BARDOLINO Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota base: 6 per mille (terreni, abitazioni locate); abitazione principale: aliquota 6 per mille con detrazione L. 350.000; fabbricati diversi dalle abitazioni e abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case): 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. Si precisa che per le abitazioni locate l'aliquota del 6 per mille potra' essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia di proprieta' di soggetto residente nel comune di Bardolino e sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con abitazione principale. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'aliquota di imposta sara' del 7 per mille. (Omissis). 01X11529 COMUNE DI BARGE Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del cinque per mille rendendo atto che: la detrazione per abitazione principale e' fissata in L. 200.000 senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione per abitazione principale sara' estesa alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, per coloro che hanno dato comunicazione entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 in data 24 febbraio 2000. (Omissis). 01X11530 COMUNE DI BARONE Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di dare atto, che per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.. sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille e, quindi invariata rispetto all'anno 2000, facendosi cosi' salvi gli equilibri di bilancio e le decisioni prese dagli altri organi; 2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11531 COMUNE DI BASIANO Il comune di BASIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo Comune nella misura di 4 punti per mille per tutte le categorie, ad eccezione dei fabbricati della categoria "D", per la quale si applichera' l'aliquota del 4,5 per mille e in L. 200.000, la detrazione da applicare solamente all'abitazione principale e non alle sue pertinenze. (Omissis). 01X11532 COMUNE DI BASTIA UMBRA Il comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: Aliquota del 5 per mille per: abitazione principale del contribuente e relativa pertinenza (si intende per pertinenza l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 o C/7, durevolmente asservita all'abitazione principale ed ubicata nello stesso edificio o com- plesso immobiliare, per non piu' di una pertinenza per abitazione principale); abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Aliquota del 6 per mille per: fabbricati classificati nei gruppi catastali C e D; abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; Aliquota del 7 per mille per: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; abitazioni non locate; fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione; altri fabbricati; terreni agricoli; aree fabbricabili. 2. di stabilire che nei casi di: abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale. abitazioni locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; per poter beneficiare delle relative aliquote agevolate, il soggetto passivo e' tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti anche mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale: L. 200.000 (e 103,29), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale; L. 300.000 (e 154,94) per le seguenti categorie di contribuenti in condizioni di disagio socio-economico: a) pensionati con reddito familiare complessivo inferiore a 20 milioni di lire (e 10.329,14); b) indigenti appositamente certificati dai servizi sociali del comune; stabilendo che il beneficio dell'ulteriore detrazione compete a domanda dell'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti anche mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15. 01X11533 COMUNE DI BASTIGLIA Il comune di BASTIGLIA (provincia di Modena) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) 5,5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale; 3) 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5) 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 6) 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; 7) 5,5 per mille per le unita' immobiliari degli enti senza scopo di lucro; 8) 3 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; 9) 6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 10) 7 per mille per gli alloggi non locati; di confermare in L. 200.000, per l'anno 2001, l'importo della detrazione per l'abitazione principale per: a) l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza. (Omissis). 01X11534 COMUNE DI BELLANO Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. (Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze e per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente. (Omissis). 01X11535 COMUNE DI BELLOSGUARDO Il comune di BELLOSGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative vigenti, (omissis), nella misura unica del 6 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili (prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). 01X11536 COMUNE DI BERGAMO Il comune di BERGAMO ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, in considerazione delle necessita' finanziarie, determinate nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2001 (predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale), al fine di garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio, nonche' la continuita' della erogazione dei servizi comunali, ed in considerazione della variazione alla aliquota della addizionale I.R.P.E.F., come segue: aliquota generale 5,9 per mille aliquota del 5,3 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 2. di stabilire, per l'anno di imposta 2001, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, di L. 270.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, come sostituito dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 3. di elevare, per l'anno d'imposta 2001, la detrazione di cui al precedente punto 2. a L. 370.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalita' indicate nell'allegato A); (Omissis)
Allegato A Modalita' e criteri applicativi della ulteriore detrazione di imposta I.C.I. per soggetti in situazioni di disagio economico-sociale. 1. Soggetti aventi diritto Hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di L. 100.000 i soggetti passivi dell'imposta I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare nell'anno 1999 secondo le seguenti fasce:
Componenti la famiglia Reddito
1 persona L. 11.800.000
2 persone L. 19.500.000
3 persone L. 23.600.000
4 o piĆ¹ persone L. 27.900.000
b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina; c) i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unita' immobiliari, anche al di fuori del Comune di Bergamo, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione; Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 1.600.000 e quelle di cui alle categorie A/1-A/7-A/8-A/9. 2. Criteri applicativi Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione. La richiesta di cui sopra deve consegnata o spedita all'ufficio Tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti n. 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2001. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 01X11537 COMUNE DI BERGOLO Il comune di BERGOLO (provincia di Cuneo) ha adottato il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. valida per l'anno 2001 nel 5 per mille; 2. di determinare la detrazione per la prima casa per lo stesso periodo in L. 200.000. 01X11538 COMUNE DI BEVAGNA Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 5,5 per mille; b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1993, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. 01X11539 COMUNE DI BEVILACQUA Il comune di BEVILACQUA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, per tutto quanto esposto e che si da' qui per riportato, nelle misure del 5 per mille sulla prima casa e del 5,5 per mille relativamente agli altri immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' fissata nel 2000. 01X11540 COMUNE DI BOARA PISANI Il comune di BOARA PISANI (provincia di Padova) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 01X11541 COMUNE DI BOCENAGO Il comune di BOCENAGO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Bocenago per l'anno 2001 come segue: abitazioni principali: 4 per mille; immobili non destinati ad abitazione principale e terreni edificabili: 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2001, in L. 500.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm. agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: a) del soggetto passivo residente nel comune; b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune. (Omissis). 01X11542 COMUNE DI BOISSANO Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, determinate con deliberazione di C.C. n. 9 del 3 marzo 1999, esecutiva, e vigenti nell'anno 2000 nelle sottoindicate misure: immobili adibiti ad abitazione principale: 4,75 per mille; altri immobili: 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X11543 COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare altresi', per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale nonche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione annua di L. 200.000 (e 103,29) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota. (Omissis). 01X11544 COMUNE DI BORGO TICINO Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis), le medesime aliquote diversificate gia' applicate negli anni 1999 e 2000, quali di seguito: A1: abitazione principale e sue pertinenze aliquota del 5,3 per mille, con l'applicazione della detrazione di L. 200.000; A2: abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille; A3: abitazione non locata e sue pertinenze aliquota del 7 per mille; A4: fabbricati destinati ad attivita' non residenziali e loro pertinenze aliquota del 5,8 per mille; A5: abitazione e/o fabbricato di proprieta' dell'impresa di costruzione e/o cooperativa ultimata e non venduta aliquota 5,3 per mille; B: aree fabbricabili aliquota 6,3 per mille; C. terreno agricolo aliquota 5,3 per mille. (Omissis). 01X11545 COMUNE DI BORGONE SUSA Il comune di BORGONE SUSA (provincia di Torino) ha adottato il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale, compresi i fabbricati complementari all'abitazione principale (pertinenze anche se distintamente iscritte a catasto) 5 per mille; altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 5,5 per mille; recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori 4,0 per mille. (Omissis). 01X11546 COMUNE DI BOVOLENTA Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,75 per mille l'aliquota ordinaria per l'anno 2001 che sara' applicata per l'imposta comunale sugli immobili, relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2); 2. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2001 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la condizione di "alloggi non locati" e' tale quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione; 3. di stabilire per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di stabilire per l'anno 2001 in L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale individuate con deliberazione di consiglio comunale. (Omissis). 01X11547 COMUNE DI BREGNANO Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato il 7 e 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che con deliberazione consiliare si provvedera' all'aumento di tale detrazione di imposta per alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale per l'anno 2001. 1. di stabilire in L. 350.000, per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, a favore di particolari categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8, c. 3 del D.Lgs. 504/92, e precisamente: - per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato o lavoratore dipendente) che abbia un reddito complessivo fino a L. 22.000.000; - per i nuclei familiari costituiti da piu' persone (pensionati e/o lavoratori dipendenti), il reddito, di cui al punto precedente, e' elevato di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. 2. di dare atto che: - per l'abitazione principale dei soggetti passivi che non rientrano nelle ipotesi di cui al punto precedente la detrazione e' pari a L. 200.000, cosi' come gia' stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 7 febbraio 2001; - non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili di diversi dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli). 3. di precisare che l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 1999. (Omissis). 01X11548 COMUNE DI BROZOLO Il comune di BROZOLO (provincia di Torino) ha adottato, l'8 e 21 febbraio 2001, a seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: 5,5 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille, per tutti gli altri immobili; (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X11549 COMUNE DI BUCINE Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato il 26 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 7 per mille; abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi, nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X11550 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA Il comune di BUTTIGLIERA ALTA (provincia di Torino) ha adottato, il 10 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta nella misura unica del 5,8 per mille e la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 01X11551 COMUNE DI CADONEGHE Il comune di CADONEGHE (provincia di Padova) ha adottato il 21 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 5,3 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 9 per mille per le abitazioni non occupate per almeno un anno; 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 2, del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.; 6,6 per mille per le restanti fattispecie impositive; 2. di fissare per l'intero anno 2001 la detrazione per abitazione principale pari a L. 500.000; 3. di non considerare alloggi non locati quelli realizzati dalle imprese di costruzione ed in attesa di essere alienati. (Omissis). 01X11552 COMUNE DI CALCO Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare la misura dell'aliquota unica per tutti i soggetti passivi al 4,55 per mille, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia per l'anno 2001; 2. di confermare altresi', per effetto dell'art. 3, legge n. 662/1996, comma 55, la detrazione dall'imposta, per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in L. 200.000 anche per l'anno 2001, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione: (Omissis). 01X11553 COMUNE DI CALUSCO D'ADDA Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato il 5 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis), per l'anno 2001, di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: A) aliquota agevolata stabilita nella misura unica di: 4,75 per mille; abitazione principale (categorie catastali da A1 sino ad A8), con annesse pertinenze (categorie catastali C6 e C7), unita' immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato a familiari, (rapporto di parentela: linea retta sino al terzo grado), con annesse pertinenze, comprese nelle categorie catastali di cui all'abitazione principale, immobili a destinazione speciale compresi nelle categorie catastali B1, B5, B6, B7, D3 e D6 (utilizzati a fini non commerciali); B) aliquota ordinaria differenziata come segue: B1) unita' immobiliari del gruppo catastale A (da categoria A1 a categoria A8) non locate, o locate per meno di sei mesi durante l'anno: aliquota 6 per mille, B2) terreni agricoli: aliquota 6 per mille, B3) altri immobili, non compresi nei punti precedenti, (si elencano a titolo esemplificativo: categorie catastali A10, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D5, D7, D8 e D10, ecc.) e gli immobili di cui alle categorie C6 e C7 qualora non di pertinenza di immobili destinati ad uso abitazione: aliquota 6,75 per mille, B4) aree fabbricabili aliquota 6,75 per mille; 2. di stabilire la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 250.000, per l'abitazione principale, come definita nel regolamento comunale dell'imposta, con esclusione delle abitazioni concesse in comodato. L'ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 01X11554 COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA Il comune di CAMPOFELICE DI FITALIA (provincia di Palermo) ha adottato, l'11 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille dell'I.C.I. da applicarsi sulle basi imponibili ricavate in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche. (Omissis). 01X11555 COMUNE DI CAMPOMORONE Il comune di CAMPOMORONE (provincia di Genova) ha adottato il 16 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6,2 per mille: per tutte le categorie catastali, eccetto A/2, A/3, A/4, A/5, A/7; 5,8 per mille: per le unita' immobiliari (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7) e relative pertinenze (C/2 e C/6), purche' queste ultime risultino tali da atto pubblico: 1. adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi; 2. concesse in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di 1o grado ivi residenti; 3. gia' adibite ad abitazione principale, per variazione della residenza dei soggetti passivi dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le unita' immobiliari non risultino locate ne' concesse in uso. Detrazione di L. 200.000 per abitazione principale in tutti i tre casi. La concessione dei benefici per le pertinenze e per i casi indicati ai numeri 2 e 3 e' subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal comune, entro i termini di versamento del saldo dell'imposta. I benefici hanno decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione ed e' esclusa in ogni caso la retroattivita'. Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al comune con la stessa procedura e modalita' prevista per la loro concessione. 6,5 per mille: per le unita' immobiliari (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7) locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal comune, entro i termini di versamento del saldo dell'imposta. I benefici hanno decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione ed e' esclusa in ogni caso la retroattivita'. Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al comune con la stessa procedura e modalita' prevista per la loro concessione. 7 per mille: per le restanti unita' immobiliari delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7). (Omissis). 01X11556 COMUNE DI CAMPOSANTO Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 5 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di istituire a valere per l'anno 2001 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota del 5,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; pertinenze, cosi' come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., modificato nella seduta odierna del consiglio comunale, ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprieta' delle abitazioni concesse in uso gratuito); b) aliquota ordinaria del 5,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o al 1o gennaio 2000 non locate ne' date in comodato a terzi; (Omissis). 3. di riconoscere per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonche' dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., una detrazione di L. 200.000; 4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, e' prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 del regolamento comunale I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durate il quale sussistono tali condizioni. (Omissis). 01X11557 COMUNE DI CANTIANO Il comune di CANTIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 20 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2001: a) 5,5 per mille aliquota ordinaria, b) 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale, c) L. 230.000, detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di stabilire l'esenzione completa dell'imposta dei proprietari di unita' immobiliari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero architettonico di immobili siti nel centro storico, intendendo per recupero architettonico l'esecuzione dei seguenti lavori: a) rifacimento delle facciate, b) rifacimento dei tetti, l'esenzione si intende accordata per la durata di 3 anni dall'inizio lavori; (Omissis). 01X11558 COMUNE DI CAPOTERRA Il comune di CAPOTERRA (provincia di Cagliari) ha adottato il 13 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare per l'esercizio 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per abitazione principale con la detrazione di L. 200.000 (duecentomila), e del 5,5, per mille per altri fabbricati. (Omissis). 01X11559 COMUNE DI CAPOVALLE Il comune di CAPOVALLE (provincia di Brescia) ha adottato il 2 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo Comune per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 01X11560 COMUNE DI CAPRALBA Il comune di CAPRALBA (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 gennaio e 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare dal 1o gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e le agevolazioni concesse, cosi' come gia' determinate con deliberazione del CC n. 2 in data 25 febbraio 2000. 1. (Omissis); 2. di applicare una detrazione di L. 300.000 inclusa quella prevista per legge in L. 200.000 e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, alle persone ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6, e con reddito lordo, riferito al nucleo famigliare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico o nullatenente. I richiedenti non dovranno risultare titolari di altri diritti di proprieta' o di usufrutto di beni immobili diversi da quanto oggetto della riduzione; 3. (Omissis); 4. di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari, dimorano abitualmente; 5. di stabilire che il contribuente dovra' presentare apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione (in carta semplice): certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; copia mod.730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare; altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio - economiche della famiglia; atto notorio con il quale si dichiara sotto la propria responsabilita' di essere proprietari/usufruttuari della sola casa di abitazione. (Omissis). 01X11561 COMUNE DI CARBONARA DI PO Il comune di CARBONARA DI PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune: abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; altri immobili: aliquota 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 fissate per legge rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di confermare che la detrazione per l'anno 2001 venga aumentata a L. 300.000 a favore delle famiglie con reddito non superiore a L. 10.000.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X11562 COMUNE DI CARCOFORO Il comune di CARCOFORO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; L. 250.000 la detrazione per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11563 COMUNE DI CAREMA Il comune di CAREMA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale; (Omissis). 01X11564 COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI Il comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sara' applicata nella misura unica di L. 200.000, come previsto dalla legge 662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 446/1997; 3. di dare atto altresi', che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', quindi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). 01X11565 COMUNE DI CARPANZANO Il comune di CARPANZANO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille confermando quella gia' determinata per l'anno 2000; di determinare, inoltre, per l'anno 2001 quale detrazione per l'abitazione principale, nella misura unica, la somma di L. 200.000 anch'essa gia' determinata per l'anno 2000; (Omissis). 01X11566 COMUNE DI CARRU' Il comune di CARRU' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille; (Omissis). 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11567 COMUNE DI CARUGO Il comune di CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5.5 per mille per tutte le categorie di immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale in via generale viene determinata nella misura di L. 250.000 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni: a) proprieta' di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprieta' immobiliari soggetta a I.C.I.; b) reddito del nucleo familiare fino a L. 55.000.000 annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla prefettura; c) percentuale di invalidita' attribuita dalla commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%; 4. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto precedente e' subordinato alla presentazione, all'Ufficio tributi, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2001, di apposita dichiarazione dalla quale risultino le condizioni di cui al punto a), b) e c); 5. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto 3. e' applicabile una sola volta anche in presenza di piu' disabili nello stesso nucleo familiare; (Omissis). 01X11568 COMUNE DI CASABONA Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare, per l'anno d'imposta 2001, la misura del 6 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I., imposta comunale immobiliare, istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni; stabilire, per lo stesso anno 2001, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X11569 COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO Il comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del: 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare in L. 200.000, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per l'abitazione principale e pertinenze. (Omissis). 01X11570 COMUNE DI CASALE SUL SILE Il comune di CASALE SUL SILE (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta I.C.I. per l'anno 2001 come segue: nella misura del 4.7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e proprie dipendenze, ad uso direzionale, artigianale, industriale, commerciale, nonche' per i terreni agricoli ed aree fabbricabili; nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, che per l'anno d'imposta di competenza, risultino non occupate per un periodo superiore a 6 mesi, con esclusione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. Sono inoltre escluse le unita' immobiliari acquisite come abitazione, pertinenze comprese, dove il proprietario si impegna a portare la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto; 2. di determinare la detrazione dell'imposta I.C.I. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 210.000; 3. di elevare il suddetto importo di L. 210.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie di' soggetti ritenuti versare in situazione di disagio economico-sociale: persone anziane sole, pensionate da lavoro dipendente e con reddito non superiore a L. 11.946.000 annue; coppie di persone anziane pensionate da lavoro dipendente con reddito fino a L. 17.580.000 annue; nel caso di persone anziane pensionate di lavoro autonomo, gli importi di cui sopra si intendono ridotti del 50%; 4. di precisare che, nei casi previsti al punto 3, lettere a), b) e c) i soggetti devono essere proprietari del solo immobile abitativo adibito a propria abitazione principale. (Omissis). 01X11571 COMUNE DI CASALGRANDE Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 un'aliquota unica pari al 5,5 per mille; 2. di avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2001: a) di confermare a L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) di confermare a L. 320.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa. (Omissis). 01X11572 COMUNE DI CASALGRASSO Il comune di CASALGRASSO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire e di confermare, per l'anno 2001, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta: -; detrazione d'imposta: L. 200.000. (Omissis). 01X11573 COMUNE DI CASALNOCETO Il comune di CASALNOCETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 1) aliquota unica del 5 per mille per tutti gli immobili; 2) L. 330.000 detrazione la casa di abitazione. (Omissis). 01X11574 COMUNE DI CASARILE Il comune di CASARILE (provincia di Milano) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5,5 per mille, immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; 7 per mille, immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 7 per mille, immobili non locati; di fissare a L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al pe- riodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente. (Omissis). 01X11575 COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA Il comune di CASARSA DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 dicembre 2000 e 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, nel seguente modo: in L. 250.000 per la generalita' delle abitazioni principali; in L. 500.000, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione: L. 9.373.000 per una persona; L. 13.122.000 per due persone; L. 500.000 per le abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superiore ai seguenti limiti: L. 9.373.000 per una persona; L. 13.122.200 per due persone; L. 15.934.000 per tre persone; L. 18.746.000 per quattro persone; L. 20.620.600 per cinque persone. I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2000; L. 500.000 limitatamente ad ogni alloggio di proprieta' dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Pordenone; 2. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: 5,5 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, alla data del 1o gennaio 2001, non sia stata rilasciata concessione edilizia; 3,5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell'art. 2 , comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille non si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato; 4. di esentare, per l'anno 2001, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa. (Omissis). 01X11576 COMUNE DI CASATISMA Il comune di CASATISMA (provincia di Pavia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X11577 COMUNE DI CASCINA Il comune di CASCINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis).
Aliquote anno 2001:
===================================================================== Aliquota| Aventi diritto; ===================================================================== 4.5 |Abitazione principale --------------------------------------------------------------------- |Abitazione affittata con canone concordato e utilizzata come |dimora abituale --------------------------------------------------------------------- |UnitĆ immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietĆ |o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello |Stato --------------------------------------------------------------------- |UnitĆ immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietĆ |o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la |residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di |ricovero permanente --------------------------------------------------------------------- |UnitĆ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a |proprietĆ indivisa, adibite ad abitazione principale dei |soci assegnatari e che non possiedono altri immobili --------------------------------------------------------------------- |Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case |popolari --------------------------------------------------------------------- |Le unitĆ immobiliari concessi in uso gratuito dal |proprietario ad ascendenti o discendenti di 1Ā° grado che le |utilizzino come abitazioni principali e che non possiedono |altri immobili --------------------------------------------------------------------- |Le pertinenze dell'abitazione principale, purchĆ© ci sia |coincidenza nella titolaritĆ con l'abitazione principale e |l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare |del diritto reale di godimento, si considerano parti |integranti della stessa se costituite da distinte unitĆ |immobiliari, limitatamente ad una pertinenza, classificata o |classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e |locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, |autorimesse), semprechĆ© l'unitĆ immobiliare abitativa non |comprenda catastalmente giĆ locali aventi le suddette |funzioni e che siano dislocate in prossimitĆ dell'abitazione --------------------------------------------------------------------- 6,26 |Aliquota ordinaria --------------------------------------------------------------------- |Le abitazioni e gli altri immobili non compresi nelle |aliquote precedenti --------------------------------------------------------------------- |Terreni adibiti a coltivazione agricola --------------------------------------------------------------------- |Aree fabbricabili --------------------------------------------------------------------- |Immobili adibiti ad attivitĆ produttive, commerciali, |artigianali --------------------------------------------------------------------- 7,50 |Abitazioni non locate (con esclusione della cat. A 10)
DETRAZIONI anno 2001
===================================================================== Importo| Aventi diritto; ===================================================================== |Per l'abitazione principale intesa quella nella quale il |contribuente, che la possiede a titolo di proprietĆ , |usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano 200.000|abitualmente --------------------------------------------------------------------- |Per le abitazioni principali utilizzate da persone di etĆ |superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure di etĆ |superiore ai 65 anni, che non possiedono altri redditi ai di |fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e che |non sono proprietari di altra unitĆ immobiliare produttiva di 500.000|reddito. --------------------------------------------------------------------- |Per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo |familiare c'ĆØ un portatore di handicap che non percepisce |reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o |vitalizi (Omissis). 01X11578 COMUNE DI CASIRATE D'ADDA Il comune di CASIRATE D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, la stessa aliquota per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 2000 del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di determinare l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/96; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al secondo grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11579 COMUNE DI CASPOGGIO Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 6,5 per mille per gli altri tipi di immobili e nella misura del 4 per mille per gli immobili di enti non aventi scopo di lucro; di determinare in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11580 COMUNE DI CASTEL BARONIA Il comune di CASTEL BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno in corso le aliquote I.C.I. come segue: 5 per mille aliquota ordinaria, abitazione principale, enti senza scopo di lucro, abitazioni utilizzate dal figlio o dal genitore del proprietario (per quest'ultime non spetta la detrazione per abitazione principale); 6 per mille aliquota per abitazioni locate; 7 per mille aliquota abitazioni non locate; dando atto che per le abitazioni principali spetta una detrazione di L. 200.000. (Omissis). 01X11581 COMUNE DI CASTEL D'AIANO Il comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 4 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. gia' approvata con atto di consiglio comunale n. 78 deI 14 dicembre 1998 determinando l'aliquota dell'I.C.I. per il 2001 nella misura del 6 per mille, invariata, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati; 2. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per il 2001 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie: a) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall'amministrazione comunale. L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni. NelIipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'Amministrazione comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente. Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo. b) fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali sia comunicato l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota. Sono esclusi gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera a). L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti. L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni. Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo. 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 240.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992); (Omissis). 01X11582 COMUNE DI CASTELMASSA Il comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Delibera: 1. (Omissis), di confermare in ogni sua parte la deliberazione consiliare n. 8 del 29 febbraio 2000 dando atto, quindi, che le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 saranno le seguenti: abitazione principale: 5,75 per mille; altri cespiti imponibili: 6,25 per mille e che: a) la misura della detrazione d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e' confermata in L. 200.000; b) La misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e' confermata in L. 500.000; Le categorie di contribuenti di cui al precedente punto b) sono le seguenti: nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 10.000.000; nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due; presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidita' pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000. (Omissis). 01X11583 COMUNE DI CASTELBALDO Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 relativamente all'imposta comunale sugli immobili le aliquote nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare in L. 200.000, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 01X11584 COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO Il comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinazione di conferma detrazione di L. 400.000 per le abitazioni principali: aliquota 4 per mille; Aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite come abitazioni secondarie e/o altri fabbricati e per le aree edificabili. (Omissis). 01X11585 COMUNE DI CASTELLAR Il comune di CASTELLAR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del sei per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 a valere per le abitazioni principali e per le altre basi imponibili ad eccezione delle seconde case e case sfitte; 2. di stabilire nella misura del sette per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 per le seconde case o abitazioni comunque possedute in aggiunta all'abitazione principale e non affittate; 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000. (Omissis). 01X11586 COMUNE DI CASTELLETTO MERLI Il comune di CASTELLETTO MERLI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota rimarra' invariata rispetto all'anno precedente nella misura del 5 per mille; (Omissis). 01X11587 COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA Il comune di CASTELNUOVO NIGRA (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e con una detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 2. di aumentare al 6 per mille, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutte le unita' immobiliari adibite ad uso diverso da abitazione principale. (Omissis). 01X11588 COMUNE DI CASTELVERRINO Il comune di CASTELVERRINO (provincia di Isernia) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di tenere ferma l'aliquota del 5,5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11589 COMUNE DI CASTELVISCONTI Il comune di CASTELVISCONTI (provincia di Cremona) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 (cinque) per mille; 2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni d'imposta, nonche' per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute nel decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; (Omissis). 01X11590 COMUNE DI CASTINO Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura: aliquota del 5 per mille per i fabbricati abitativi (prima casa); aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa); aliquota del 6 per mille per i fabbricati industriali, artigianali e altri, 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000 annue. (Omissis). 01X11591 COMUNE DI CATENANUOVA Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima per legge, prevista del 7 per mille, relativamente a tutte le tipologie di immobili ricadenti nel territorio del Comune di Catenanuova, cosi' come era stata determinata per l'anno 2000 con delibera di questa G.M. n. 41 del 31 marzo 2000; 2. di confermare, sempre per l'anno 2001, la somma di L. 200.000 quale detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; (Omissis). 01X11592 COMUNE DI CAVALLERLEONE Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5,2 per mille ed, inoltre, di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale di L. 200.000 annue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione; (Omissis). 01X11593 COMUNE DI CAVOUR Il comune di CAVOUR (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di fissare in questo Comune per l'anno 2001 la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii.; 3. di determinare, per l'anno 2001, in L. 270.000. la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). 01X11594 COMUNE DI CAZZANO SANT'ANDREA Il comune di CAZZANO SANT'ANDREA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille; 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 01X11595 COMUNE DI CELLIO Il comune di CELLIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11596 COMUNE DI CENATE SOTTO Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni dell'I.C.I. gia' in vigore per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000: applicazione dell'aliquota ridotta del 5,70 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 38 del 18 dicembre 1999; detrazione di L. 220.000 per le abitazioni principali e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9, comma 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre 1999; unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti; (Omissis). 1. e' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti, e precisamente: genitori; figli; fratelli/sorelle; marito e/o moglie separati o divorziati; a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito. 2. e' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari; b) una sola unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a condizione che non risulti locata; c) l'unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) le pertinenze all'abitazione principale dei residenti destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, previste dall'art. 817 del Codice civile, seppure accatastate separatamente. (Omissis). 01X11597 COMUNE DI CENESELLI Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura deI 5,5 per mille l'aliquota unica I.C.I., per l'anno 2001 e di stabilire: a) la misura della detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e' confermata in L. 200.000; b) la misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, viene aumentata da L. 350.000 a L. 450.000, (omissis). (Omissis). 01X11598 COMUNE DI CEPPO MORELLI Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno finanziario 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali: prima casa: 5 per mille; seconda casa e tutto quello che non e' prima casa: 6,5 per mille, detrazione prima casa: L. 200.000. (Omissis). 01X11599 COMUNE DI CERANO D'INTELVI Il comune di CERANO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura differenziata come dal prospetto che segue: aree fabbricabili: 5,5 per mille, terreni agricoli: 5 per mille, abitazione principale: 5 per mille, altri fabbricati: 5,5 per mille. di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000. (Omissis). 01X11600 COMUNE DI CERCENASCO Il comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X11601 COMUNE DI CERESETO Il comune di CERESETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). "L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota ordinaria, nella misura unica, del 6 per mille, ed una detrazione dell'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000, in conformita' delle vigenti disposizioni legislative". (Omissis). 01X11602 COMUNE DI CERGNAGO Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001; 2. di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale. (Omissis). 01X11603 COMUNE DI CERVATTO Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2001 nella misura seguente: per l'abitazione principale aliquota I.C.I. 5 per mille; per tutti gli altri immobili aliquota I.C.I. 6 per mille (per abitazione principale si intende prima casa); 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato del comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996. 4. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11604 COMUNE DI CHIARANO Il comune di CHIARANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per il periodo di imposta 2001, in base agli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come segue:
===================================================================== | Ammontare | | | aliquota (per | Detrazione (in | Tipo di aliquota| mille) | lire) | Note ===================================================================== | | |(modifica Ordinaria | 7 per mille| -|rispetto al 2000) --------------------------------------------------------------------- Abitazione | | |(invariata principale | 5,5 per mille| 200.000|rispetto al 2000) --------------------------------------------------------------------- Soggetti in | | | situazione di | | | disagio | | | economico- | | | sociale (ex art.| | | 8-bis | | | Regolamento | | |(invariata I.C.I.) | 5,5 per mille| 500.000|rispetto al 2000) (Omissis). 01X11605 COMUNE DI CHIAVENNA Il comune di CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili; di stabilire, per l'anno 2001, un'aliquota ridotta al 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione): l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale; di stabilire, per l'anno 2001, un'aliquota ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate; di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. (Omissis). 01X11606 COMUNE DI CHIEUTI Il comune di CHIEUTI (provincia di Foggia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 un'aliquota ordinaria ai fini dell'I.C.I. del 6,25 per mille, ridotta al 5 per mille per la prima abitazione; di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11607 COMUNE DI CHIGNOLO PO Il comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nelle seguenti misure: abitazione principale: 5 per mille; terreni e aree fabbricabili: 5,5 per mille; tutti gli altri immobili 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato; Tabella per l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale Per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo la sotto riportata tabella, per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 2000. Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella. I contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto segue: 1) la condizione d'appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2) il reddito complessivo del nucleo familiare; 3) il non possesso d'altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.
Detrazione abitazione principale
===================================================================== Componenti| | | | | nucleo |500.000 1ĀŖ|400.000 2ĀŖ |300.000 3ĀŖ |250.000 4ĀŖ | 00.000 5ĀŖ familiare | fascia | fascia | fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 persona |10.000.000| 11.698.000| 13.481.000| 15.264.000| - --------------------------------------------------------------------- 2 persone |14.710.000| 17.653.000| 20.595.000| 23.537.000| - --------------------------------------------------------------------- 3 persone |18.900.000| 22.680.000| 26.460.000| 30.250.000| - --------------------------------------------------------------------- 4 persone |22.700.000| 27.100.000| 31.560.000| 36.100.000| - (Omissis). 01X11608 COMUNE DI CHIUSANO D'ASTI Il comune di CHIUSANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X11609 COMUNE DI CICONIO Il comune di CICONIO (provincia di Torino) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nella misura del cinque virgola cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 01X11610 COMUNE DI CIRIE' Il comune di CIRIE' (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 5,7 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al 1o grado, per tutti gli immobili posseduti dall'Agenzia territoriale per la casa, alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo; 7 per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di 12 mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria); 4 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale; 6 per mille regime ordinario d'imposta; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 230.000 (e 118,78), per l'anno 2001, la detrazione dall'imposta dovuta per: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; gli alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo; gli alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dell'Agenzia territoriale per la casa; con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di L. 230.000 (e 118,78). (Omissis). 01X11611 COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA Il comune di CISMON DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di modificare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: prima casa e relative pertinenze: 5 per mille; altri fabbricati e terreni edificabili: 6 per mille. (Omissis). 01X11612 COMUNE DI CITERNA Il comune di CITERNA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare nell'anno 2001 per quanto sopra esposto le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria pari al sei per mille; b) aliquota maggiorata pari al sette per mille per terreni edificabili; c) aliquota maggiorata pari al sette per mille per abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 01X11613 COMUNE DI CIVATE Il comune di CIVATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti i fabbricati ad esclusione delle case non affittate; b) aliquota nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2, della legge n. 662/1996; c) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore per fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado nonche' a collaterali di secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale; d) aliquota agevolata nella misura del 3 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 55, punto 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con la precisazione che detta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; e) detrazione di L. 200.000 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996; f) detrazione di L. 100.000 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per i fabbricati di cui al precedente punto c), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996. Tale detrazione e' alternativa e non in aggiunta a quella prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11614 COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Il comune di CIVIDATE AL PIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11615 COMUNE DI CIVITAVECCHIA Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria al 7 per mille; 2. stabilire, ai sensi del comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso: a) in misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/1; b) in misura del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica; c) in misura del 5 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale); d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; e) in misura del 7 per mille per opifici con categoria catastale D; f) in misura del 7 per mille per istituti di credito, cambio e assicurazioni categoria catastale D; g) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1; h) in misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare, posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; i) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; j) di fissare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di L. 500.000. (Omissis). Aliquota ordinaria 2001 - 7 per mille ===================================================================== Variazioni all'aliquota ordinaria: | ===================================================================== unitĆ immobiliare adibita ad abitazione principale | (detrazione L. 200.000) | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato | con autonoma rendita catastale) | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- immobile concesso in uso gratuito solo ed esclusivamente| ad un familiare entro il primo grado di parentela | (padre/figlio) che lo utilizzi come abitazione | principale, ed ivi abbia residenza anagrafica | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale| 7 per mille --------------------------------------------------------------------- unitĆ immobiliare posseduta a titolo di proprietĆ od | usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la | residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito | di ricovero permanente, a condizione che la stessa non | risulti locata 4 per mille per opifici con categoria | catastale D1 | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- per istituti di credito, cambio e assicurazioni con | categoria catastale D5 | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- aree fabbricabili | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- terreni agricoli | esenti La detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale e' di L. 200.000.
Detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Anno 2001 Proprietari di unico immobile e pertinenze (garage e/o cantina) direttamente occupate
===================================================================== Detrazione massima ammessa per | l'abitazione principale | Categoria dei beneficiari ===================================================================== |A favore dei pensionati |ultrasessantenni per i quali la |somma dei redditi componenti la |scheda anagrafica non superi L. |20.000.000 annui, ai fini A 400.000 |dell'imponibile IRPEF --------------------------------------------------------------------- |A favore dei pensionati |ultrasessantenni per i quali la |somma dei redditi componenti la |scheda anagrafica non superi L. |25.000.000 annui, ai fini B 300.000 |dell'imponibile IRPEF --------------------------------------------------------------------- |A favore dei contribuenti nella |cui scheda anagrafica ĆØ presente |una persona portatrice di handicap |(percentuali di invaliditĆ |superiore al 75%) e la somma dei |redditi componenti la scheda |anagrafica non superi L. |55.000.000 annui ai fini C 500.000 |imponibile. (Omissis). 01X11616 COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA Il comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 4 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 6 per mille sul valore degli altri immobili; 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 01X11617 COMUNE DI COCCAGLIO Il comune di COCCAGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille. (Omissis). 01X11618 COMUNE DI COGGIOLA Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato, il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1 - Tipologia degli immobili: per tutti gli immobili, aliquota: 5,8 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1 - Tipologia degli immobili (nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale): abitazione principale e relative pertinenze, riduzione d'imposta: 0%, detrazione d'imposta (lire in ragione annua): 200.000. (Omissis). 01X11619 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Il comune di COLLE DI VAL D'ELSA (provincia di Siena) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2001, ai sensi degli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni sono stabilite come di seguito: Aliquote anno 2001: 1. aliquota 2,5 per mille: alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. aliquota 4 per mille: alla aliquota 4 per mille sono soggette le unita' immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni della legge n. 431/1998; 3. aliquota 5 per mille: alla aliquota 5 per mille sono soggetti: 3.1. i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 aventi le seguenti caratteristiche: utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto; concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il terzo grado ed in linea collaterale entro il secondo, a condizione che per gli stessi costituisca dimora abituale; locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare; nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie; nelle quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, vi eserciti arti, professioni o attivita' commerciali; 3.2. i fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7; e da D/1 a D/12; 3.3. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. aliquota 7 per mille: alla aliquota 7 per mille sono soggette: 4.1. le aree fabbricabili; 4.2. i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare o che, comunque, non rispondono alle caratteristiche di cui ai punti n. 2 e 3.1. Terreni agricoli e fabbricati rurali: ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 deI 14 giugno 1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Colle di Val d'EIsa sono esenti dall'imposta ex art. 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Detrazione: la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 210.000. Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il primo grado. I soggetti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, possono richiedere l'applicazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per la stessa unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Contribuenti che possono beneficiare di tale ulteriore detrazione: contribuenti con eta' non inferiore a sessantacinque anni se uomo, e sessanta se donna; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della legge n. 104/1992; contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscano una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980. Condizioni per beneficiare della detrazione: l'unita' immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente; nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'unita' immobiliare non deve risultare locata; il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5; il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purche' le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o percepiscono una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980, o abbiano un'eta' non superiore ad anni 18; alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, per l'anno 2000, devono concorrere soltanto redditi da terreni, per un importo lordo non superiore a L. 360.000, e trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente non superiore a L. 12.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, oltre a L. 10.000.000 per ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare. I suddetti limiti possono essere modificati di anno in anno in occasione dell'adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta. La maggiore detrazione spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo in cui vengono meno le condizioni. Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare richiesta all'ufficio l.C.l. del comune, entro il 31 maggio 2001, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso e presso i Patronati sociali dei sindacati dei lavoratori e delle Associazioni di categoria, impegnandosi, altresi', a comunicare l'eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 giorni successivi. (Omissis). 01X11620 COMUNE DI CORLETO MONFORTE Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare dell'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura deI 4 per mille in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia e per le motivazioni di merito descritte in narrativa, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504); (Omissis). 01X11621 COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA |
| Il comune di CORNELIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 01X11622 COMUNE DI CORNO GIOVINE Il comune di CORNO GIOVINE (provincia di Lodi) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota I.C.I. e' confermata nella misura del 6 per mille; (Omissis). 01X11623 COMUNE DI CORRIDONIA Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. riferita all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 4,5 per mille; di confermare, inoltre, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. riferita alle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze nella misura del 6 per mille; determinare, altresi', nella misura ordinaria di L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo; determinare in L. 500.000 la maggiore detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti nn. Da 1 a 7 e alle condizioni di cui alle lettere A), B) e C), elencati nelle premesse; stabilire che i richiedenti, per godere del beneficio in parola, dovranno produrre domanda all'ufficio tributi del comune, su apposito stampato o altro contenente le notizie richieste dall'ufficio Tributi, durante il periodo 17 aprile/16 giugno 2001, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione; disporre che nella citata domanda, corredata di idonea documentazione, l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di godere dei requisiti e di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre: il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della ulteriore detrazione; la composizione del nucleo familiare; l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3; l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare; la rendita catastale attribuita o presunta dell'unita' immobiliare e delle relative pertinenze regolarmente denunciate ai fini I.C.I.; l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere; dare atto che per nozione di "familiare a carico" si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; mentre per nozione di "nucleo familiare" si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 2001; dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare e' quello relativo all'anno di imposta 2000; dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione; dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di L. 11.000.000 prevista come minore introito; dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie elencate in premessa; (Omissis). 01X11624 COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE Il comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale 6 per mille; b) altre unita' immobiliari 6 per mille; c) altre unita' immobiliari diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili) 6 per mille; 2. di fissare, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni nelle seguenti misure: d) aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 1 per mille Le aliquote di cui alla lettera d) sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni 3 daIl'inizio dei lavori come gia' previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e) riduzione del 50% per cento dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati f) detrazione per l'abitazione principale L. 230.000. (Omissis). 01X11625 COMUNE DI CORZANO Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura cosi' differenziata: prima abitazione aliquota 5,5 per mille; altri immobili aliquota 6,5 per mille; 2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta, nonche' per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolari nel decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, nonche' quelle ulteriori previste dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta, approvato con delibera consiliare n. 6 in data 27 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge. (Omissis). 01X11626 COMUNE DI COSTA DE' NOBILI Il comune di COSTA DE' NOBILI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2001 nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X11627 COMUNE DI COSTA DI MEZZATE Il comune di COSTA DI MEZZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di adottare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 01X11628 COMUNE DI CRESPINO Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille nonche' di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di L. 200.000; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2001, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizi, ecc.) avviate nel corso dell'anno 2001; (Omissis). 01X11629 COMUNE DI CUCEGLIO Il comune di CUCEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 2001 che determina per l'anno 2001 l'aliquota deIl'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: 5 per mille: prima casa e terreni agricoli; 5,5 per mille: unita' immobiliari censite nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7; 6,5 per mille: unita' immobiliari non comprese nelle precedenti categorie e terreni edificabili; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X11630 COMUNE DI CURNO Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo Comune come segue: terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; categoria catastale: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11: 1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; 2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; categoria catastale: A/10 6,5: per mille; categoria catastale: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8: 5 per mille; categoria catastale: C/2, C/3, C/4, C/5, C/7: 6,5 per mille; categoria catastale: C/1: 7 per mille; categoria catastale: C/6: 5 per mille; categoria catastale: D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/9, D/10, D/11, D/12: 6,5 per mille; categoria catastale: D/8: 7 per mille. In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al Comune, entro il termine di legge per il versamento della prima rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'ufficio Tributi; 2. di elevare, per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, da L. 200.000 a L. 250.000 la quota di detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili di proprieta' adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X11631 COMUNE DI CUVEGLIO Il comune di CUVEGLIO (provincia di Varese) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1995 n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 4,5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e deI 6 per mille per tutti gli altri fabbricati; 2. di riconfermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 01X11632 COMUNE DI CUVIO Il comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 5 per mille - aliquota per i residenti di unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' edilizia e dell'inquilinato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 come recepito con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge; 2. di confermare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nello misura di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 01X11633 COMUNE DI DALMINE Il comune di DALMINE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni, come di seguito 1/4indicato: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze (limitatamente ad una) 4,75 per mille ogni altro immobile diverso dalle abitazioni principale e/o posseduto in aggiunta all'abitazione principale 5 per mille; riduzioni: quelle previste dalla legge; detrazioni: viene confermato l'importo di L. 240.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Resta inteso che la detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. (Omissis). 01X11634 COMUNE DI DAZIO Il comune di DAZIO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 240.000; (Omissis). 01X11635 COMUNE DI DEIVA MARINA Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di fissare nella misura deI 4 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 2001 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 3. di fissare nella misura del 4 (quattro) per mille l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale; 4. in applicazione del disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo e elevata, per l'anno 2001, a L. 300.000 ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonche' alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 01X11636 COMUNE DI DIANO SAN PIETRO Il comune di DIANO SAN PIETRO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ordinaria: 6,5 per mille; ridotta in favore delle persone fisiche residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 4,5 per mille; di applicare le detrazioni previste obbligatoriamente per legge, a favore dell'abitazione principale, nella misura minima edittale di L. 200.000; (Omissis). 01X11637 COMUNE DI DOMUSNOVAS Il comune di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001, cosi' come avvenuto per l'anno 2000, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili: a) aliquota pari al 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerandosi tali anche gli altri immobili parificati alle stesse dal regolamento (omissis); b) aliquota pari al 4,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili cosi' come previsto dall'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; c) aliquota pari al 5,5. per mille per tutti gli altri immobili diversi dagli stessi di cui al comma a) e b); d) detrazioni di L. 270.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che per tutto quanto non segnato nel presente atto si deve far riferimento a quanto disposto dalle leggi o regolamenti anche interni all'Ente; (Omissis). 01X11638 COMUNE DI DORMELLETTO Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) - detrazione L. 260.000 (e 134,27); altri immobili affittati ai residenti: 6 per mille; altri immobili affittati ai non residenti: 6,5 per mille; altri immobili non affittati - aree produttive - aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 01X11639 COMUNE DI DOSOLO Il comune di DOSOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure diversificate sotto riportate: 5 per mille per l'abitazione principale; 5,5 per mille come aliquota base; 7 per mille per gli alloggi non locati; 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori; 2. di stabilire, anche per l'anno 2001 che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sia considerata, ai fini' dell'applicazione dell'I.C.I., come abitazione principale, qualora non locata, e pertanto soggetta alla aliquota del 5 per mille; 3. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione massima dell'imposta dovuta per l'abitazione principale da applicarsi secondo le modalita' previste dalla legge; (Omissis). 01X11640 COMUNE DI DOSSO DEL LIRO Il comune di DOSSO DEL LIRO (provincia di Como) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per le abitazioni e immobili diversi dall'abitazione principale. (Omissis). 01X11641 COMUNE DI DUMENZA Il comune di DUMENZA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Vengono confermati i valori approvati con deliberazione consiliare n. 9 del 28 febbraio 2000: 1) aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille; 2) aliquota per altri fabbricati: 7 per mille; 3) detrazione per abitazione principale: L. 200.000; 4) abitazioni affittate e utilizzate dal locatario come abitazione principale: 6 per mille; 5) detrazione per abitazioni affittate e utilizzate dal locatario come abitazione principale: L. 200.000 6) non locate: 7 per mille; 7) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e da loro adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 8) detrazione per quanto al punto 7): L. 200.000; 9) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al secondo grado e da loro adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 10) detrazione per quanto sopra al punto 9): L. 200.000; 11) pertinenze delle abitazioni di cui al punto 7 e 9): 6 per mille; 12) immobili inagibili: 4 per mille; 13) immobili oggetto di ristrutturazione edilizia: 4 per mille; 14) abitazioni posseduta da anziani o disabili residenti in istituti sanitari o case di riposo (abitazioni non locate): 6 per mille; 15) detrazione per quanto sopra al punto 14): L. 200.000; 16) terreni edificabili: 7 per mille; (Omissis). 01X11642 COMUNE DI ERBA Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio e il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare per quanto rientrante nel concetto di ordinamento del tributo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001, la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di approvare per quanto rientrante nel concetto di ordinamento del tributo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari e per le abitazioni concesse ad uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato; 3. di approvare per quanto rientrante nel concetto di ordinamento del tributo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000, giusta facolta' di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, in premessa richiamato: a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 2000 dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000 aumentabile tuttavia: a.1) di L. 1.600.000 se nell'anno 2000 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge; a.2) di L. 1.600.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 2000. Sono considerati a carico i familiari cosi' come definiti ai fini IRPEF; a.3) di un ulteriore somma di L. 1.600.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come al precedente a.1); b) l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto auto a suo servizio, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione; c) sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 2.000.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); d) per la determinazione del reddito complessivo lordo non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori o pertinenze; i soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione di cui sopra devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1978; - nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; - l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente; - il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti a) e b). La richiesta dovra' essere presentata al comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2001 od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta fara' fede il timbro postale. I contribuenti che avranno presentato la richiesta entro il suddetto termine potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. gia' tenere conto della maggiore detrazione. L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorita' giudiziaria competente. 4. di approvare per quanto rientrante nel concetto di ordinamento del tributo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267/2000, la possibilita' prevista dal comma 56, art. 3, della legge n. 662/1996 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 2001. (Omissis). 1. di approvare, (omissis) per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure: a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato; b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; c) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; (Omissis). 3. di considerare, per l'anno 2001, ai sensi del comma 56, art. 3, della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11643 COMUNE DI ESANATOGLIA Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11644 COMUNE DI FARA IN SABINA Il comune di FARA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota del 4,8 per mille per l'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 del vigente regolamento dell'imposta, ad esclusione di quelle di cui alla lettera d); aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali di cui alla lettera d) del regolamento locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, (Omissis). 01X11645 COMUNE DI FARRA D'ALPAGO Il comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento; (Omissis).
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. n. 4 del 5 febbraio 2001
===================================================================== Aliquota |CATEGORIA IMMOBILIARE | DETRAZIONE ===================================================================== |Tutti gli immobili | |soggetti ad imposta | |che non rientrino | |nelle categorie | |diversamente | Ordinaria: 6 per mille|specificate | --------------------------------------------------------------------- |UnitĆ immobiliari che | |sono oggetto di | |interventi di recupero| |localizzati nei centri| |storici, ovvero volti | |alla realizzazione di | |posti auto anche | |pertinenziali oppure | |all'utilizzo di | |sottotetti, cosƬ come | |specificato dall'art. | |1 della legge 27 | |dicembre 1997, n. 449.| |per la durata di tre | Agevolata: 1,5 per |anni dall'inizio dei | mille |lavori. | --------------------------------------------------------------------- |1. UnitĆ immobiliari | |adibite ad abitazione | |principale e proprie | |pertinenze (cantine, | |box, garage, soffitte,| |ripostigli), ancorchĆ© | |autonomamente iscritte|Detrazione di imposta |in catasto. |di L. 200.000, |L'assimilazione opera |rapportata al periodo |sia ai fini della |dell'anno du rante il |aliquota che della |quale si protrae tale Agevolata: 5 per mille|detrazione. |destinazione. --------------------------------------------------------------------- |2. UnitĆ immobiliari | |di proprietĆ o in |L'agevolazione |usufrutto di anziani o|dell'assimilazione si |disabili, i quali |traduce nella |abbiano acquisito la |possibilitĆ di detrarre |residenza in istituto |dall'imposta dovuta per |di ricovero o |le pertinenze la parte |sanitari, a seguito di|della detrazione che |ricovero permanente, a|non ha trovato capienza |condizione che la |in sede di tassazione |stessa non risulti |dell'abitazione |locata. |principale. --------------------------------------------------------------------- Ordinaria: 6 per mille|Aree edificabili. | --------------------------------------------------------------------- Superiore | | all'ordinaria: 6,5 per|UnitĆ immobiliari che | mille |non risultino locate. | --------------------------------------------------------------------- |UnitĆ immobiliari | |oggetto di ordinanza | |sindacale di | |evacuazione emanata | |dal sindaco in |Limitatamente al |occasione degli eventi|periodo dell'anno |alluvionali e franosi |durante il quale Riduzione del 50% |verificatesi nel mese |sussistono tali dell'imposta dovuta |di gennaio 2001. |condizioni. 01X11954 COMUNE DI FENESTRELLE Il comune di FENESTRELLE (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: a) aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite a negozi ed attivita' artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale; b) aliquota del 6 per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili. 2. di confermare in L. 300.000 la detrazione relativa all'abitazione principale. (Omissis). 01X11646 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Il comune di FIGLINE VALDARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come appresso indicato: - del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; - del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e non locati; - del 6 per mille per tutti gli altri immobili; - lire 250.000 di detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (art. 8, decreto legisaltivo n. 504/1992). (Omissis). 01X11647 COMUNE DI FINALE EMILIA Il comune di FINALE EMILIA (provincia di Modena) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 5 per mille: a) abitazioni principali dei soggetti residenti e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale; b) abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); 6 per mille - terreni agricoli e unita' immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C3 (ossia negozi e botteghe - magazzini e locali di deposito - laboratori per arti e mestieri); 7 per mille - alloggi che a partire dal 1o gennaio 2001 risultano non locati ovvero non occupati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e la alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; 4 per mille - fabbricati del gruppo "D" di nuova costruzione destinati a nuove attivita' produttive per un periodo di 3 anni a partire daI 1o gennaio 2000. 2. di fissare la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 Si precisa che tale detrazione non viene estesa all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai familiari. 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11648 COMUNE DI FINALE LIGURE Il comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2001, come di seguito indicato: a) agevolata: 4,3 per mille con diritto alla detrazione d'imposta - per l'abitazione principale; per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; per le unita' immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari; b) agevolata: 4,3 per mille senza diritto alla detrazione d'imposta - per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado che nella stessa abbiano stabilito la propria residenza; per l'abitazione locata a soggetti residenti nella stessa con contratto registrato; per le unita' immobiliari destinate a pertinenza dell'abitazione principale; c) ordinaria: 5,3 per mille - per i fabbricati e/o immobili a qualsiasi uso destinati, diversi comunque da quelli adibiti a civile abitazione oppure fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili; per tutte le unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili; d) maggiorata: 7 per mille - per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in numero massimo di una per singolo soggetto passivo (persona fisica) residente in altro comune, tenute a disposizione dallo stesso per uso personale (seconda casa); per le abitazioni per le quali risultino contratti di locazione regolarmente registrati di durata almeno annuale, nel corso dell'ultimo biennio; e) maggiorata: 9 per mille - per le unita' immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di durata almeno annuale, nell'ultimo biennio; f) ridotta: 3,3 per mille - per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale e con contratto concertato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998. 2. di confermare la misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale nel minimo di legge pari a L. 200.000 (e 103,29). 3. Di elevare la detrazione d'imposta per abitazione principale a L. 500.000 (e 258,23) per i contribuenti residenti nel comune e titolari di pensione, che alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta hanno gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' a condizione: che risultino proprietari, sull'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (si intendono comprese le relative pertinenze); che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a L. 23.000.000 (euro 11.878,51); 4. di dare atto che per poter usufruire dell'ulteriore detrazione, di cui al punto precedente, il soggetto passivo e' tenuto a presentare all'ufficio tributi, per ogni anno d'imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresi' l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I. 5. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1, lettera b), i soggetti passivi d'imposta devono presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pena la decadenza dal beneficio. Chi ha gia' presentato analoga autocertificazione negli anni passati, e' esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che da' diritto all'aliquota agevolata. 6. di stabilire che per poter applicare l'aliquota di cui al punto 1, lettera d) e lettera f), i contribuenti devono presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pena la decadenza dal beneficio. 7. di stabilire che, limitatamente all'anno 2001, saranno considerate valide le autocertificazioni di cui ai precedenti punti 5. e 6., prodotte oltre il termine previsto del 20 dicembre, ma comunque entro e non oltre la scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2001; 8. di stabilire che per l'anno 2001, in caso di presentazione della comunicazione oltre il termine previsto (6 mesi) e comunque entro e non oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2001, non si fara' luogo all'applicazione della sanzione prevista. 9. di dare atto che il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 11418175 intestato a comune di Finale Ligure - Servizio Tesoreria Riscossione I.C.l., direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale - Banca Carige S.p.a. o a mezzo Bancomat presso l'ufficio I.C.I. del comune. (Omissis). 01X11649 COMUNE DI FIUMARA Il comune di FIUMARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2001 l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sia del 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 01X11650 COMUNE DI FOBELLO Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2001 nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota in vigore per l'anno 2000. 2. di non avvalersi delle facolta' di cui: - al comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; - al comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 3. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. 4. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996. 5. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11651 COMUNE DI FOGLIZZO Il comune di FOGLIZZO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992: a) l'aliquota ordinaria sugli immobili e' fissata nella misura del 5 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e' di L. 200.000; b) per le unita' immobiliari possedute in aggiunta alle abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille; c) per le unita' immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille; d) per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille; (Omissis). 01X11652 COMUNE DI FONTANELICE Il comune di FONTANELICE (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricati situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono, nonche' per le aree fabbricabili urbanizzate; c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Finanziaria 1998). 2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti: 2.1 detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; 2.2 detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996; 2.3 - detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate: a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno precedente, non superiore a L. 15.000.000 annui; b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il 650 anno di eta' al 1o gennaio 2001, titolari di solo reddito di pensione, non superiore al minimo I.N.P.S.; c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno precedente, non superiore a L. 15.000.000 annui; d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2001; essere entrambi di eta' inferiore a 35 anni alla data del 1o gennaio 2001; reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000 pro-capite; In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2001. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'. La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'; 3. di determinare i seguenti criteri applicativi: - il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2, lettera c) che danno diritto alla detrazione di L. 300.000. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'Unita' di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.; - la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra' essere inviata entro il mese di giugno 2001 all'ufficio tributi del comune di Fontanelice a mezzo raccomandata a.r., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente; - il contribuente che intenda avvalersi dell'aliquota agevolata del 4 per mille di cui al punto 1), lettera c), deve presentare apposita autocertificazione, contenente i dati identificativi del contribuente e dell'immobile oggetto di recupero, entro un mese dall'inizio lavori; - il contribuente che intenda avvalersi della detrazione per l'abitazione principale per i casi di cui al punto 2.2 deve presentare apposita autocertificazione, contenente i dati identificativi del contribuente e dell'immobile posseduto, specificando la condizione di non locazione dello stesso, con le seguenti modalita': a) i contribuenti gia' residenti negli istituti di ricovero al 1o gennaio 2001 dovranno presentare la dichiarazione di variazione ICI per l'anno 2000 entro i termini ordinari; b) i contribuenti che prenderanno la residenza nel corso dell'anno dovranno presentare l'autocertificazione entro un mese dal verificarsi dell'evento. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della 1a rata I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti. (Omissis). 01X11653 COMUNE DI FONZASO Il comune di FONZASO (provincia di Belluno) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: - 4,5 per mille per le abitazioni principali e le abitazioni locate; - 6 per mille per tutti gli altri immobili; - 7 per mille per le aree edificabili. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 01X11654 COMUNE DI FORDONGIANUS Il comune di FORDONGIANUS (provincia di Oristano) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (omissis) l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2001 nella misura del 4,2 per mille per tutta la generalita' degli immobili soggetti all'imposta ubicati a Fordongianus. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione di imposta per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 01X11655 COMUNE DI FORMIGLIANA Il comune di FORMIGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 gennaio e 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare nel comune di Formigliana, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5 per mille in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio. (Omissis). di determinare per l'anno 2001 nel Comune di Formigliana in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazioine principale del soggetto passivo. 01X11656 COMUNE DI FOSSATO DI VICO Il comune di FOSSATO DI VICO (provincia di Perugia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X11657 COMUNE DI FRABOSA SOTTANA Il comune di FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.CI., imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille quale aliquota unica. 2. di stabilire la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000, e 154,93. 3. di ribadire, per quanto disposto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, citato in premessa, che le pertinenze non sono considerate parte integrante dell'abitazione principale e pertanto non beneficiano della suddetta detrazione di imposta. 4. (Omissis). 5. il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale n. 12735130 intestato a comune di Frabosa Sottana (I.C.I.), Tesoreria. (Omissis). 01X11658 COMUNE DI FRAMURA Il comune di FRAMURA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, sono le seguenti: a) aliquota su prima casa 5,8 per mille; b) aliquota sugli altri cespiti 6 per mille; che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di L. 200.000, rapportate ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni. (Omissis). 01X11659 COMUNE DI FRATTA POLESINE Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. al 5,75 per mille; 2. confermare, per l'anno 2001, la detrazione di L. 240.000 fissata a favore dei soggetti meno abbienti individuati come da delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata. (Omissis). 1. di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti; a) reddito ai fini I.R.P.E.F. inferiore o pari all'ammontare di pensione minima I.N.P.S. escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a 2 volte l'ammontare della pensione minima I.N.P.S. b) valore del fabbricato stesso (rendita catastale effettiva o presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6. (Omissis). 01X11660 COMUNE DI FRONTONE Il comune di FRONTONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta previste per l'anno 2000 come di seguito indicato:
===================================================================== N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote per mille ===================================================================== 1 |abitazioni principali | 5,5 2 |altri fabbricati | 6,5 3 |aree fabbricabili | 6,5
2. di determinare, per l'anno 2001 la detrazione di imposta come da prospetto che segue:
===================================================================== N.D. |TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Detrazione (lire in ragione annua) ===================================================================== 1 |abitazione principale | 200.000 (Omissis). 01X11661 COMUNE DI GAETA Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Differenziazione delle aliquote dal 4 per mille al 7 per mille come segue: 1a) una aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Viene confermata la detrazione di legge prevista per L. 200.000 (art. 3, comma 55, della legge 662/1996): 1b) pertinenze aliquota abitazione principale. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; per pertinenza si intende il garage, box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; l'abitazione principale e le pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate anche ai fini della determinazione del loro valore; 2a) una aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettivamente stabile dimora; 2b) una aliquota ridotta del 5 per mille per le associazioni O.N.L.U.S., istituzioni, enti ecclesiastici, enti morali, senza fini di lucro, regolarmente iscritti e/o determinati da leggi nazionali e regionali, solo ed esclusivamente per le unita' immobiliari adibite a fini istituzionali; 3) una aliquota ridotta del 6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione, locata con contratto registrato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale; 4) una aliquota ridotta del 6,5 per mille: a) per le unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive, commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi a condizione che le unita' immobiliari siano regolarmente accatastate nelle categorie previste per legge; b) per le aree fabbricabili; 5) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4); 6) per i fabbricati inagibili o inabitabili, e' prevista una riduzione del 50% dell'importo dovuto, in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile; 7) aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto da ricovero o sanitario in seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata. Per l'applicazione delle aliquote I.C.I. ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7), i soggetti che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Gaeta - Settore economico-finanziario - Ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto dell'aliquota da applicare. Nel caso di dichiarazione infedele e/o incompleta verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 01X11662 COMUNE DI GAGGIANO Il comune di GAGGIANO (provincia di Milano) ha adottato il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire le seguenti norme ed aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: 1) aliquota del 4,5 per mille: prima abitazione - abitazione principale - e relative pertinenze (boxes e cantine), cosi' qualificabili ai sensi dell'art. 817 del Codice civile; 2) aliquota del 5 per mille: tutte le altre abitazioni. Terreni agricoli. 3) aliquota del 4 per mille: a) per abitazione nuove, appena costruite, in attesa della prima vendita o locazione, per massimo un anno dall'abitabilita'; b) a favore di proprietari che eseguano interventi di ristrutturazione completa, cosi' come definiti dall'art. 31, comma 1, lettera d), della legge 457/1978, volti al recupero di unita' residenziali anche inabitabili; 4) aliquota del 5,5 per mille: immobili produttivi, uffici, laboratori, opifici, magazzini (cat. A/10-C/2-C/3); negozi; aree fabbricabili (zone C, D e B1R cosi' individuate dal vigente P.R.G.); 5) aliquota del 6 per mille: fabbricati produttivi (categoria catastale D); 6) Aliquota dell'8 per mille: abitazioni sfitte per almeno due anni; 7) Detrazione prevista per la prima abitazione: la detrazione prevista per la prima casa viene confermata in L. 200.000 per periodo e quota di possesso. (Omissis). 01X11663 COMUNE DI GAIBA Il comune di GAIBA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I.: ordinaria: 6 per mille; abitazione principale: 6 per mille; abitazione principale anziani i disabili, art. 3, comma 56, L. 23 dicembre 1996, n. 662: 5,8 per mille; abitazione locate utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, L. 24 ottobre 1996, n. 556: 6 per mille; alloggi non locati: 7 per mille; terreni agricoli: 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; fabbricati non locati destinati ad attivita' produttive (industrie-artigianali), commerciali e direzionali: 7 per mille; nuovi insediamenti produttivi di attivita' industriale artigianale con occupati dipendenti e inizio attivita' nell'anno 2001: 4 per mille; 2. di riconfermare per l'anno 2001 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000, (e 103,00) (art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 662/1996). (Omissis). 01X11664 COMUNE DI GALLIATE Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel modo seguente: mantenimento dell'aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati al 6 per mille; mantenimento dell'aliquota per le abitazioni principali al 5 per mille; mantenimento della detrazione per le abitazioni principali a L. 300.000. (Omissis). 01X11665 COMUNE DI GAMBARA Il comune di GAMBARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili I.C.l.). Nella misura unica del 6 per mille. 2. di riconfermare per l'anno 2001, ai sensi deIIart.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 3. di riconfermare a L. 240.000 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalita' dei soggetti passivi dell'imposta; 4. sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.L. fino a L. 350.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, o A3 , o A4 , o A5 o A6 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella: Tabella detrazioni l.C.I. fino a L. 350.000 del tributo dovuto per pensionati ultrassessantenni proprietari di abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 in base al numero ed al reddito del proprio nucleo familiare numero componenti reddito annuo nucleo familiare nucleo familiare: n. 1 fino a L. 17.000.000 n. 2 fino a L. 26.690.000 n. 3 fino a L. 34.680.000 n. 4 fino a L. 41.820.000 n. 5 fino a L. 48.450.000 maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e di presenza di figli minori; maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidita' superiore aI 66%; maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro o di impresa. Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e' da intendersi il reddito risultante dall'applicazione del regolamento comunale I.S.E.E., approvato con deliberazione di C.C. n. 3 deI 31 gennaio 2000 - artt. 3, 4, 5. Per beneficiare della detrazione e' necessaria la presentazione all'ufficio ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione I.S.E.E. relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi 30 giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy. 5. sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.: fino a L. 350.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicap o invalido civile al 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze, (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. Fino a L. 500.000 del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprieta' della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a L. 60.000.000. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell'immobile. Anche in tali ipotesi per beneficiare della detrazione e' necessario presentare apposita domanda all'ufficio ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione I.S.E.E. relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi 30 giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy. Nei caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovra' considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di L. 500.000. (Omissis). 01X11666 COMUNE DI GAMBATESA Il comune di GAMBATESA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare con il presente atto per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 01X11667 COMUNE DI GAVARDO Il comune di GAVARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille (confermando l'aliquota in vigore nell'anno 2000); detrazione L. 200.000 per abitazione principale; detrazione L. 320.000 per abitazione principale di proprieta' di nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrassesanticinquenne o da una copia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne, che possiedano la sola casa di abitazione e che rientrino nei seguenti limiti di reddito:
Componenti nucleo familiare Reddito annuo
Una persona (65 anni) L. 12.007.000 Due persone (con capo famiglia di 65 anni) L. 19.812.000 (Omissis). 01X11668 COMUNE DI GERA LARIO Il comune di GERA LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; c) detrazione prima abitazione L. 200.000. (Omissis). 01X11669 COMUNE DI GIAROLE Il comune di GIAROLE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale nella misura del 5,75 per mille, per i motivi espressi in premessa; stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibiti ad abitazioni, diverse dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti. (Omissis). 01X11670 COMUNE DI GIUSSAGO Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. cosi' come determinato con deliberazione di G.C. n. 17 del 30 gennaio 2001; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura, gia' prevista per l'anno 2000, di L. 200.000; 3. di determinare in L. 300.000 la misura della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta) che possiedano, alla data del 1o gennaio 2001, tutti i seguenti requisiti: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione da lavoro dipendente non superiore a: L. 30.000.000 per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; L. 39.000.000 per i nuclei familiari composti da 3 o 4 persone; L. 45.000.000 per i nuclei familiari composti da 5 o piu' persone; non possedere, a qualsiasi titolo, altri immobili (di ogni tipologia ed ovunque situati) oltre all'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale imponibile dell'abitazione principale non superiore a L. 70.000.000; immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali A3, A4, A5. (Omissis). 01X11671 COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO Il comune di GODEGA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad eccezione delle abitazione non locale o tenute a disposizione a cui viene applicata nella misura del 7 per mille e di stabilire in L. 260.000 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di considerare abitazione principali anche: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (garage, cantina, soffitta, ripostigli); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; (Omissis). 01X11672 COMUNE DI GORGO AL MONTICANO Il comune di GORGO AL MONTICANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aliquota per gli immobili, e loro pertinenze; adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo aliquota del 5,5 per mille; (Omissis). 01X11673 COMUNE DI GORGOGLIONE Il comune di GORGOGLIONE (provincia di Matera) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'impsta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione, principale del soggetto passivo e' pari a L. 200.000. (Omissis). 01X11674 COMUNE DI GORLA MINORE Il comune di GORLA MINORE (provincia di Varese) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille. (Omissis). 01X11675 COMUNE DI GORLAGO Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 5,25 per mille; 2. di stabilire in L. 250.000 (duecentocinquantamila) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11676 COMUNE DI GOVONE Il comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, l'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 01X11677 COMUNE DI GREGGIO Il comune di GREGGIO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille per gli immobili; 6 per mille per aree ed immobili industriali; 6,5 per mille per aree ed immobili industriali dismessi. (Omissis). 01X11678 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Il comune di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare, ai fini della imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: aliquota generale 7 per mille: aliquota per l'unita immobiliare di persone fisiche, residenti nel comune adibita ad abitazione principale nonche' per le unita' immobiliari previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I. 5,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari relative agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione negli anni 1998 e 1999, 9 per mille; di determinare in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione deve essere rapportata ai mesi in cui si protrae tale destinazione; di determinare in L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1o gennaio 2001; ultrasessantacinquenni; non esercitanti alcuna attivita' fonte di reddito di qualsiasi genere; proprietari o usufruttuari della sola unita' immobiliare; adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/E o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza; la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere; di determinare in L. 500.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data dell'1o gennaio 2001: pensionato il cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi) sia composto da solo soggetto passivo con pensione minima I.N.P.S. e/o convivente con altri soggetti non possessori di redditi tutti, eventualmente, titolari di pensione pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S.; non esercitanti alcuna attivita' fonte di reddito di qualsiasi genere; proprietari o usufruttuari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza; di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata 2001, o entro la scadenza della prima rata per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nella quale si attestano l'esistenza delle predette condizioni. (Omissis). 01X11679 COMUNE DI GROGNARDO Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare nel 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. dare atto che non vengono differenziati le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 01X11680 COMUNE DI GUALTIERI Il comune di GUALTIERI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: del 6 per mille ordinaria per tutti gli immobili; del 5,7 per mille ridotta per abitazione principale. di stabilire che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). 01X11681 COMUNE DI GUARDA VENETA Il comune di GUARDA VENETA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, nonche' di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di L. 200.000. 2. di determinare, altresi', per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizi ecc.) avviate nel corso dell'anno 2001. 3. di determinare, infine, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale e non locate. (Omissis). 01X11682 COMUNE DI GUARDAMIGLIO Il comune di GUARDAMIGLIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 01X11683 COMUNE DI IDRO Il comune di IDRO (provincia di Brescia) ha adottato il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., sugli immobili da applicarsi in questo comune, nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e del 7 per mille per la seconda, fissando una detrazione di L. 200.000 per la prima. di determinare l'esenzione dell'imposta sugli immobili per la generalita' delle ONLUS, di cui all'art. 10 del predetto regolamento. (Omissis). 01X11684 COMUNE DI INVERUNO Il comune di INVERUNO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille per gli alloggi a disposizione del proprietario e non locati. 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili ad esclusione di quelle previste nel precedente punto 1. 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000 come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X11685 COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Il comune di ISOLA DEL CANTONE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota del 4 per mille per gli immobili utilizzati come abitazione principale del dichiarante; b) aliquota base del 5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' confermata in L. 200.000. (Omissis). 01X11686 COMUNE DI JERAGO CON ORAGO Il comune di JERAGO CON ORAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno d'imposta 2001 le aliquote relative all'imposta comune sugli immobili deliberate per l'anno 2000 e cioe': aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota aree fabbricabili: 4 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X11687 COMUNE DI LACCHIARELLA Il comune di LACCHIARELLA (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, (omissis): 4 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per un periodo non inferiore a sei mesi e a condizione che l'abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare; 4 per mille per le unita' immobiliari locate direttamente al comune; 4 per mille per le abitazioni principali del soggetto passivo e relative pertinenze; 6 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli; 7 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione. 2. di diversificare le detrazioni per l'anno 2001, valevoli per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure: A. per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, la detrazione e' di L. 200.000; B. per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione e' di L. 500.000 e comunque fino a copertura dell'imposta; C. per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a 20.000.000, la detrazione e' di L. 400.000, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto eventuale box); D. per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilita' e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a 20.000.000 dedotto di L. 1.500.000, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione e' di L. 400.000; E. per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a L. 20.000.000 dedotto di L. 1.500.000 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione e' di L. 300.000. Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unita' classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storico). (Omissis). 01X11688 COMUNE DI LANZADA Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura: del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dell'abitazione principale. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11689 COMUNE DI LAURO Il comune di LAURO (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., come di seguito indicata: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti nel comune: 5 per mille; b) immobili posseduti oltre l'abitazione principale e locali commerciali: 7 per mille; c) immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille. (Omissis). 01X11690 COMUNE DI LAVENONE Il comune di LAVENONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare in questo comune per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 01X11691 COMUNE DI LEGGIUNO Il comune di LEGGIUNO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata dei 5 per mille per la prima casa e nella misura dei 5,5 per mille per tutti gli altri immobili; Di riconfermare inoltre ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 la detrazione nella misura di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X11692 COMUNE DI LERCARA FRIDDI Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille. (Omissis). 01X11693 COMUNE DI LIPOMO Il comune di LIPOMO (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille. 2. di stabilire, (omissis), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 437/1996, convertito modifiche nella legge n. 556/1996, l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto e' almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato. 3. di considerare, (omissis), ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. di definire, al fine del precedente n. 3, come "anziani" i residenti in questo comune di eta' superiore a sessanta anni. 5. di fissare la detrazione, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, per un importo pari a L. 200.000. (Omissis). 01X11694 COMUNE DI LOIANO Il comune di LOIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: a) abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come definite dall'art. 19 del regolamento comunale di cui alla premessa): 6 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti il linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come propria abitazione principale: 6 per mille; c) unita' immobiliari che entro il 30 giungo dell'anno 2001 vengano locate da parte dei proprietari sulla base dell'accordo decentrato territoriale in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, previa accettazione, rispetto ed applicazione dell'accordo e degli allegati siglati in data 7 ottobre 1999 dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione: 6 per mille; d) immobili di nuova costruzione invenduti fino al terzo anno dalla data di fine lavori: 4 per mille; e) fabbricati non rientranti nei casi precedenti: 7 per mille; f) aree fabbricabili: 7 per mille; g) terreni agricoli: esenti (art. 15, legge n. 984/1977 e circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9). 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale, che gli stati di cui alle lettere b) e c) del punto precedente dovranno essere autocertificati da parte del contribuente ai sensi della legge n. 127/1997 entro il 31 dicembre 2001: se richiesta successivamente dal comune, la documentazione autocertificata dovra' essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. (Omissis). 01X11695 COMUNE DI LOMBARDORE Il comune di LOMBARDORE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota abitazione principale: 6 per mille; c) abitazioni a disposizione o non locate: 7 per mille. (Omissis). 01X11696 COMUNE DI LOMBRIASCO Il comune di LOMBRIASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 2 e 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 10/2001 con la quale e' stata riconfermata per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, e box di pertinenza e fissata nella misura del 6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili (aree fabbricabili, aree agricole e altri fabbricati); di stabilire che la detrazione venga riconfermata nella misura minima di legge (L. 200.000) precisando per quanto riguarda tutte le pertinenze dell'abitazione principale, che sulla tassa da versare per le medesime sia scomputabile la parte non fruita della detrazione sull'abitazione principale, in ossequio alla circolare del Ministero delle finanze 25 maggio 1999, n. 114/E. (Omissis). 01X11697 COMUNE DI LONIGO Il comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 e 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 2. sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilita' o di inabitabilita'. 3. dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione deve essere suddivisa, in caso di piu' contraenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Nel caso in cui la detrazione superi l'importo dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la differenza puo' essere computata nel calcolo dell'imposta per le pertinenze dell'abitazione principale. 4. i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni hanno diritto ad una ulteriore detrazione cosi' suddivisa purche' in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze: n. 3 figli a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico L. 100.000; n. 4 figli a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico L. 200.000; n. 5 figli (e oltre) a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico L. 300.000. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, entro il 30 giugno dell'anno di competenza. Ogni variazione delle sopraindicate condizioni comporta l'obbligo da parte del contribuente di presentare altra dichiarazione in base alla mutata situazione familiare. 5. Ai nuclei familiari, con almeno un soggetto portatore di handicap e con invalidita' permanente pari al 100% e/o soggetti con invalidita' pari al 100% riconosciuti come tali dalla competente autorita' secondo la legge n. 104/1992, viene riconosciuta una ulteriore detrazione di L. 200.000. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, entro il 30 giugno dell'anno di competenza. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado, spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi che sono in rapporto di parentela fino al primo grado con l'utilizzatore, non soggetto passivo, in via principale, dell'abitazione. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, cosi' come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purche' siano parenti fino al primo grado dell'occupante l'abitazione. 7. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unita' immobiliare ad abitazione principale. 8. Per godere della detrazione di cui al comma 6, secondo capoverso e di conseguenza anche dell'aliquota ridotta, il soggetto interessato deve presentare contestualmente alla dichiarazione di variazione, copia del contratto di comodato a titolo gratuito. Per l'anno 2001 il termine per la presentazione di tale documento e' il 31 dicembre 2001. 9. Le detrazioni di cui ai commi precedenti possono essere cumulate fino a raggiungere il limite massimo di L. 500.000 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 4 del decreto legislativo n. 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 7 del regolamento comunale sopracitato per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dai successivi punti b) e c), nella misura del 5,3 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; persone fisiche soggetti passivi che hanno concesso abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza; c) aliquota maggiorata, per gli alloggi non beati, nella misura del 6 per mille nell'intesa che detta aliquota verra' applicata agli alloggi non beati posseduti oltre l'abitazione principale; (Omissis). 01X11698 COMUNE DI LOZZO ATESTINO Il comune di LOZZO ATESTINO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle seguenti misure: 5,25 per mille per l'abitazione principale e pertinenze all'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta), anche se le stesse risultano distintamente iscritte in catasto (aliquota agevolata); 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). 2. di confermare, altresi', per lo stesso anno, la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X11699 COMUNE DI LOZZO DI CADORE Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: del 4,5 per mille per le abitazioni principali; del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 2. di considerare abitazione principale: l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente e le sue pertinenze; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' possedute da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. Si applica l'aliquota del 4,5 per mille anche per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni; 3. di determinare per l'anno 2001 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, comprese le unita' immobiliari: appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; dei custodi, cosi' come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. (Omissis). 01X11700 COMUNE DI LU Il comune di LU (provincia di Alessandria), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle misure evidenziate in premessa e precisamente: aliquota ordinaria: 5,5 per mille, ad esclusione delle seguenti categorie catastali: aliquota immobili di categoria catastale D7: 4 per mille; aliquota immobili di categoria catastale D2: 6 per mille; aliquota immobili di categoria catastale C1: 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille (detrazione L. 220.000); immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria di immobili posseduti come residenze secondarie); aliquota agevolata: 3 per mille (a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 01X11701 COMUNE DI LUGO DI VICENZA Il comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) 6,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopraccitati; 2. di dare atto che per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale e' fissata in L. 200.000 annue da applicarsi nei casi specificati al precedente punto a). (Omissis). 01X11702 COMUNE DI MACUGNAGA Il comune di MACUGNAGA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' stabilita nel modo seguente: A) I.C.I. prima casa ed altri immobili: 6 per mille; B) I.C.I. per le seconde case: 7 per mille; C) detrazione per la prima casa: L. 250.000; (Omissis). 01X11703 COMUNE DI MAENZA Il comune di MAENZA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura differenziata del 5,5 per mille per abitazione principale e 6,5 per mille per seconde abitazioni; 2. dare atto che per le abitazioni principali opera la detrazione di L. 200.000. (Omissis). 01X11704 COMUNE DI MAFALDA Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001. (Omissis). 01X11705 COMUNE DI MAGENTA Il comune di MAGENTA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 e successive dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 nelle seguenti misure: 1. immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10: a) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e loro pertinenze (box e cantina): aliquota del 4,5 per mille; concessi gratuitamente a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado per uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina): aliquota del 4,5 per mille; locati con contratto stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3 e loro pertinenze (box e cantina): aliquota del 4,5 per mille; b) dati in affitto ad uso abitazione principale e loro pertinenze (box e cantina): aliquota del 6 per mille; 2. immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A/10, B, C, D, E, utilizzati dal soggetto passivo o locati: aliquota del 6 per mille; 3. immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, B, C, D, E, tenuti a disposizione o sfitti: aliquota del 6,5 per mille; 4. terreni agricoli ed aree fabbricabili: aliquota del 6 per mille; 5. detrazioni d'imposta per l'anno 2001: a) dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione; b) e' ridotta di L. 300.000 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o piu' componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidita', certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della sanita' 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidita' equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi; c) e' ridotta di L. 300.000 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 5, si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 01X11706 COMUNE DI MALETTO Il comune di MALETTO (provincia di Catania) ha adottato, il 7 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di applicare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,85 per mille; b) di applicare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11707 COMUNE DI MALITO Il comune di MALITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. abitazione principale: 5,5 per mille; 2. altri fabbricati: 6,5 per mille; 3. terreni edificabili: 6,5 per mille, ed e' prevista la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11708 COMUNE DI MANGO Il comune di MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 01X11709 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Il comune di MARANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare in ragione del 7 per mille l'aliquota per la generalita' degli immobili; 2. di fissare in ragione del 4 per mille l'aliquota per le unita' adibite ad abitazione principale, e sue pertinenze, dei soggetti passivi; 3. di fissare in ragione del 5 per mille l'aliquota delle abitazioni concesse in uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 22, comma 2, del regolamento imposta comunale sugli immobili, deliberazione C.C. n. 75 del 22 dicembre 1998 e relative pertinenze; 4. di fissare in ragione del 2 per mille l'aliquota agevolata per gli immobili interessati dalla normativa prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; 5. di fissare nella misura di L. 300.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazioni principali dei soggetti passivi e per quelli concessi in uso gratuito come previsto nel regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 01X11710 COMUNE DI MARCIANA MARINA Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2001, il doppio regime di aliquote I.C.I., e determinare le misure come segue: aliquota del 4 per mille in favore di: persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; unita' immobiliari locate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale; anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da loro posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto non risulti locata; soggetti che concedono l'unita' immobiliare posseduta in comodato, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale; pertinenze con categoria C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; aliquota del 7 per mille per le categorie residuali degli altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati, e delle aree fabbricabili; 2. di stabilire il regime di detrazioni per l'abitazione principale per l'anno 2001 nelle seguenti misure: L. 500.000 per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a L. 15.000.000 e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da comprovarsi con le modalita' descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate; L. 350.000 annue in tutte le altre ipotesi impositive: 3. con riferimento alla detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 2), di disciplinare l'agevolazione disponendo che gli aventi diritto provvedano al versamento della rata di acconto commisurandola all'ordinaria detrazione di L. 350.000 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di versamento del saldo a seguito di presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti utili a comprovare il diritto all'agevolazione ovvero di sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi della vigente normativa. (Omissis). 01X11711 COMUNE DI MARIGLIANELLA Il comune di MARIGLIANELLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare in questo Comune per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per la 1a abitazione e per tutte le unita' immobiliari tassabili; 6 per mille per la 2a abitazione; sulla prima abitazione la detrazione di L. 200.000, con la seguente agevolazione: da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) famiglie numerose con nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2001, con reddito familiare, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratore dipendente e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratori autonomi; d) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di L. 25.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; e) lavoratori in cassa integrazioine con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di L. 25.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico. L'agevolazione di cui sopra viene concessa a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possiede al 1o gennaio 2001 altre proprieta' immobiliari (fabbricati e terreni) oltre quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione. (Omissis). 01X11712 COMUNE DI MARTIGNANO Il comune di MARTIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari tenute a disposizione e per le aree fabbricabili; di stabilire, altresi', in L. 200.000, in rapporto ad anno, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11713 COMUNE DI MASCHITO Il comune di MASCHITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2001 la tariffa unica I.C.I. applicata per l'anno 2000 pari al 5 per mille sulla base imponibile del valore dell'immobile con una detrazione per la prima casa pari a L. 200.000 (al cambio di L. 1.936,27 per Euro). (Omissis). 01X11714 COMUNE DI MASERA' DI PADOVA Il comune di MASERA' DI PADOVA (provincia di Padova) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2001: aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e le sue pertinenze: invariata; aliquota del 5,3 per mille per le altre unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e le sue pertinenze: invariata; aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli: invariata; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili: invariata. Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 annue: a) ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale; b) e/o ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare con 3 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni, studenti o disoccupati alla data del 1o gennaio 2001. Le detrazioni al punto a) e b) possono essere cumulabili; c) in alternativa alle detrazioni di cui ai punti a) e b) l'imposta dovuta e' ridotta del 30% per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 del nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidita' al 100%; 2. per usufruire delle agevolazioni di cui sopra e' necessario presentare documentazione entro il 30 giugno 2001 all'ufficio tributi comprovante il possesso delle condizioni richieste. Qualora venissero meno le condizioni per le ulteriori agevolazioni e' necessario presentare comunicazione dell'avvenuta variazione. (Omissis). 01X11715 COMUNE DI MASSA FISCAGLIA Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di rideterminare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, in conformita' con quanto stabilito dal Consiglio comunale con l'atto n. 15 in data 26 febbraio 2001, modificando il disposto gia' espresso da questa Giunta comunale nel proprio atto n. 14 in data 6 febbraio 2001; (Omissis). 01X11716 COMUNE DI MEDE Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 2001 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che e' parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: Comune di Mede (PV), aliquote anno 2001: aliquota ordinaria 5,5 per mille; unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, 1 box incluso: 5,5 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale: 6 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte: 7 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale locate in condizioni di sovraffollamento: 7 per mille; terreni: 5 per mille; aree edificabili: 7 per mille. Detrazioni anno 2001: detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; le ulteriori detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse previa presentazione di apposita domanda da presentarsi all'ufficio tributi del comune di Mede, a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, ed a favore di persone e famiglie in particolare disagio economico-sociale proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito catastale fino a L. 100.000.000; ulteriore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: A) pensionati; 1) ulteriore detrazione di L. 200.000 per pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari o inferiore a L. 15.000.000 cadauno; 2) ulteriore detrazione di lire 150.000: a) pensionati single con reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. da L. 15.000.001 a L. 25.000.000; b) n. 2 pensionati con reddito imponibile al fini I.R.P.E.F. compreso tra L. 25.000.001 e L. 30.000.000 complessivo. Ulteriore detrazione di L. 150.000 con redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare fino a L. 29.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico. Ulteriore detrazione di L. 100.000 con redditi del nucleo familiare compresi tra L. 29.000.001 e L. 34.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico. Per le seguenti categorie: B) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; C) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2000, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nel corso del 2000; E) lavoratori dipendenti; Ulteriore detrazione di L. 100.000 per lavoratori autonomi con redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F. fino a L. 21.000.000, aumentati di L. 1.000.000 per ogni figlio minore a carico. Famiglie di nuova formazione proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito catastale fino a L. 100.000.000, ulteriore detrazione di L. 295.000. (Omissis). 01X11717 COMUNE DI MERANO (MERAN) Il comune di MERANO (MERAN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI: 4 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, cosi' come definite nel vigente regolamento I.C.I., adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26 gennaio 1999 (e successive modifiche) e gli immobili (appartamenti) affittati in base agli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini ed associazioni dei proprietari immobiliari previsti dalla legge n. 431/1998; 4,4 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con la presente deliberazione una apposita aliquota; 7 per mille per: a) gli immobili aventi le caratteristiche di "seconda casa" (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all'anno; c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica; 9 per mille per alloggi sfitti per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge n. 431/1998; 2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 450.000. (Omissis). 01X11718 COMUNE DI MEZZAGO Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per le abitazioni sfitte nella misura del 7 per mille per il periodo dell'anno in cui permane detta situazione; 3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000; 4. di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico, con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unita' classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9; 5. di stabilire che sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. (Omissis). 01X11719 COMUNE DI MEZZANA RABATTONE Il comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L.200.000; 3. di stabilire per l'anno 2000 una aliquota agevolata speciale nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali od all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'inizio lavori al comune entro 90 giorni da tale data. (Omissis). 01X11720 COMUNE DI MIANE Il comune di MIANE (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. e le detrazioni cosi' come segue: aliquota I.C.I. del 5 per mille, con eccezione delle aree fabbricabili e delle seconde case per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del 6,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 250.000. (Omissis). 01X11721 COMUNE DI MIASINO Il comune di MIASINO (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2001 e il 26 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6,5 per mille. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari cedute a titolo gratuito a parenti entro il terzo grado purche' questi utilizzino le unita' a titolo di abitazione principale. Detta circostanza deve essere dichiarata mediante autocertificazione da consegnare al comune entro il periodo di imposta; se la circostanza persiste per gli anni successivi non necessita la presentazione di ulteriore dichiarazione. Ai fini delle detrazioni di cui sopra per abitazione principale deve coincidere con la residenza anagrafica. (Omissis). Di determinare l'importo della detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. in L. 400.000, estendendola anche alle pertinenze dell'abitazione stessa. (Omissis). 01X11722 COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA Il comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 01X11723 COMUNE DI MIRADOLO TERME Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille gia' fissato per il precedente anno 2000; (Omissis). 01X11724 COMUNE DI MIRANDOLA Il comune di MIRANDOLA (provincia di Modena) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvate con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 18 gennaio 2000 e cosi' articolata: 1) aliquota del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) aliquota dal 4,9 per mille per le unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale; 3) aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito; 4) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; 5) aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fronti dei fabbricati individuati nel piano regolatore nella zona B2, per la durata di tre ani dalla data di inizio lavori; 6) aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fabbricati individuati nel piano regolatore nelle zone omogenee di tipo A (centro storico), per la durata di tre anni dalla data di inizio lavoro; 7) aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fronti dei fabbricati con vincolo storico architettonico individuati nel piano regolatore generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori; 8) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal 1o gennaio 2001 risultano non locate, ovvero non occupate, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, le variazioni in corso d'anno hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; 9) aliquota del 6 per mille per gli immobili con categoria catastale C/1 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a mq 250 di superficie di vendita), direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita'; 10) l'aliquota del 6,2 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti; di determinare in L. 220.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11725 COMUNE DI MODIGLIANA Il comune di MODIGLIANA (provincia di Forli-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di dare atto che l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e' stata riconfermata con atto della G.M. n. 23 del 20 febbraio 2001 nel 5,6 per mille; 2. di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale rimane di L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. (omissis); 4. di determinare, per l'anno 2001, in L. 300.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale delle famiglie con almeno tre figli e con reddito familiare complessivo lordo 2000 (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, fondiario, da capitale) pari o inferiore a L. 65.000.000. (Omissis). 01X11726 COMUNE DI MOGGIO Il comune di MOGGIO (provincia di Lecco) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001: aliquota per abitazione principale 4 per mille; pertinenze all'abitazione principale 4 per mille; aliquota per seconda casa ed altri fabbricati 6 per mille; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale si intende quella riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione consiglio comunale n. 2 del 7 gennaio 2000; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 01X11727 COMUNE DI MOLINO DEI TORTI Il comune di MOLINO DEI TORTI (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per il 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille con detrazione indifferenziata per la casa di L. 200.000. (Omissis). 01X11728 COMUNE DI MONSUMMANO TERME Il comune di MONSUMMANO TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' stabilite con deliberazione consiglio comunale n. 9 del 25 febbraio 2000, che sono le seguenti: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille; b) unita' immobiliari destinate ad uso abitativo non locate, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; c) immobili diversi da quelli di cui alle lettere precedenti: 7 per mille. (Omissis). 01X11729 COMUNE DI MONTAGNA (MONTAN) Il comune di MONTAGNA (MONTAN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera precedente a L. 840.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione. (Omissis). 01X11730 COMUNE DI MONTALDO ROERO Il comune di MONTALDO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio e il 20 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e inoltre di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale compreso le pertinenze e' di L. 200.000 annue rapportate al periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). 01X11731 COMUNE DI MONTALE Il comune di MONTALE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 53, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001; |
| 2. determinare altresi', avvalendosi della possibilita' offerta dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 4,8 per mille (riduzione del 31,42% sull'aliquota ordinaria); 3. elevare infine la detrazione di imposta, fissata a L. 200.000 in via ordinaria, a L. 320.000 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale: reddito complessivo non superiore ai fini I.R.P.E.F., con riferimento all'anno 2000 e derivante unicamente da pensione, di: L. 10.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente; L. 18.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da piu' componenti. Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione: a) eventuali redditi esenti da I.R.P.E.F.; b) il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8 e A9; c) l'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unita' immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di L. 300.000; 4. stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l'anno 2001, dovranno inoltrare domanda entro il 31 maggio 2001. (Omissis). 01X11732 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE Il comune di MONTALTO DELLE MARCHE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per i fabbricati e nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 01X11733 COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO Il comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, le cui disposizioni sono state integrate con il regolamento comunale citato in premessa, nelle seguenti misure: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale. (Omissis). 01X11734 COMUNE DI MONTEFELCINO Il comune di MONTEFELCINO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e di riconfermare anche per l'anno 2001, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 5 per mille: per tutte le unita' immobiliari; b) aliquota del 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la rivendita; c) detrazione: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. (Omissis). 01X11735 COMUNE DI MONTE MARENZO Il comune di MONTE MARENZO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 e 25 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue: mantenimento dell'aliquota al 5,4 per mille per le abitazioni principali; mantenimento dell'aliquota al 6 per mille per le seconde case e per gli altri fabbricati (unita' produttive, commerciali, banche, ecc.); conferma dell'aliquota del 7 per mille per le case abitabili e non locate; conferma dell'aliquota del 5,4 per mille per le abitazioni non principali che siano locate con contratto registrato come prima casa; 2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti della imposta comunale sugli immobili in L. 100.000 nelle circostanze descritte nei punti a), b), e c), portando cosi' la detrazione a complessive L. 300.000: a) proprieta' del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno precedente a quello a cui si riferisce il versamento I.C.I., non superiore a L. 13.000.000 lorde annui per ogni componente del nucleo famigliare stesso, quale risulta della seguente formula:
reddito famigliare ------------------ = L. 13.000.000 n. componenti
c) l'applicazione del beneficio e' subordinata alla condizione che tutti i componenti del nucleo famigliare non possiedano altra proprieta' immobiliare; 3. di confermare i criteri applicativi determinati contestualmente all'approvazione del deliberato n. 5 del 28 febbraio 1994: il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione I.C.I. fino a L. 300.000 complessive; la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno di ogni anno all'Ufficio ragioneria e tributi del comune di Monte Marenzo, piazza Municipale n. 5, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo; i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; 4. di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della sola aliquota del 5,4 per mille (e non della detrazione) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado; 5. di considerare le pertinenze delle abitazioni, ancorche' distintamente iscritte in catasto come parti integranti della abitazione principale. (Omissis). 01X11736 COMUNE DI MONTE ROBERTO Il comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, quanto segue: conferma dell'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie degli immobili; determinazione della detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in L. 250.000; inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra, delle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 01X11737 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE Il comune di MONTECCHIO MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2001, come segue: aliquota ordinaria: 5,75 per mille; aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000; alloggi non locati: 7 per mille; 2. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta a L. 500.000 prevista per l'abitazione principale, a valere per l'anno 2001, con riferimento alle situazioni di carattere sociale precisate nella parte espositiva del presente provvedimento; 3. di approvare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da parte di possessori di "botteghe storiche" conosciute con provvedimento da parte del comune. (Omissis). 01X11738 COMUNE DI MONTEGALLO Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 2000: 5 per mille: abitazione principale; 6 per mille: altri fabbricati (ordinaria), senza avvalersi della facolta' di incremento della detrazione prevista per legge e senza applicare delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). 01X11739 COMUNE DI MONTELABBATE Il comune di MONTELABBATE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, l'aliquota del 4,2 per mille per l'abitazione principale; 2. di determinare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, l'aliquota del 5,6 per mille per gli altri immobili; 3. di riconfermare la detrazione I.C.I. relativa alla prima abitazione in L. 200.000 cosi' come previsto dall'art 3, comma 55, legge n. 662/1996. (Omissis). 01X11740 COMUNE DI MONTEMILETTO Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, altresi', per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nella stessa misura di quelle determinate per l'anno 2000: 1. 4.5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale comprensivi dei seguenti locali: cantine, box e posto auto purche' costituiscano pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; 2. 5,5 per mille: per immobili diversi da abitazione; fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale; altri immobili; aree fabbricabili. (Omissis). 01X11741 COMUNE DI MONTENERO SABINO Il comune di MONTENERO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicare a tutti gli immobili (fabbricati ed aree); 3. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 5. di avvalersi della facolta' di deliberare aliquote agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico, o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto. (Omissis). 01X11742 COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 01X11743 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO Il comune di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come determinate con provvedimento del consiglio comunale n. 15 del 26 febbraio 1998, nelle seguenti misure: 2. abitazioni principali e relative pertinenze: 4 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille. (Omissis). 01X11744 COMUNE DI MONTEVARCHI Il comune di MONTEVARCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 12 febbraio e il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, aliquote differenziate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ed in particolare: terreni agricoli 6,3 per mille aree fabbricabili 6,3 per mille altri fabbricati 6,3 per mille abitazione principale 4,9 per mille abitazioni a disposizione, non locate o non cedute in comodato o in uso (*): 7 per mille abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge regionale n. 96/1996: 4 per mille per avere diritto a tale agevolazione dovra' essere presentata apposita comunicazione indirizzata al servizio tributi del comune (entro il 31 dicembre 2001) abitazioni soggette a interventi di cui all'art. 1 comma 5, legge n. 449/1997: 4 per mille per avere diritto a tale agevolazione dovra' essere presentata apposita comunicazione indirizzata al servizio tributi del comune (entro il 31 dicembre 2001) tale beneficio economico puo' essere applicato alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori. I necessari controlli saranno effettuati internamente, dal servizio tributi del comune in collaborazione con l'Ufficio urbanistica del comune abitazioni locate ai soggetti (**) in esecuzione alla legge n. 431/1998 nonche' della legge 27 luglio 1978, n. 392: 4 per mille (Omissis). (*) per abitazioni non locate o non cedute in comodato o in uso si intende l'immobile che, ai fini I.R.P.E.F., ha una rendita catastale aumentata di un terzo. (**) per avere diritto a tale riduzione d'aliquota dovra' essere presentato, entro il 31 dicembre 2001, copia del contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi deIl'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, o stipulato in base alla legge n. 392/1978, oltre ad apposita comunicazione indirizzata al servizio tributi del comune. L'Amministrazione comunale di Montevarchi ha ritenuto opportuno concedere, in materia di I.C.I. 2001, la maggior detrazione per l'abitazione principale al verificarsi delle seguenti fattispecie sotto rappresentante:
A):
Famiglia con 4 persone L. 90.000 (quindi 200.000+90.000=290.000)
Famiglia con 5 persone L. 150.000 (quindi 200.000+150.000=350.000)
Famiglia con 6 persone o piĆ¹ L. 240.000 (quindi 200.000+240.000=440.000)
con i seguenti limiti di applicazione: 1. a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite non sia superiore a L. 16.000.000; 2. a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale (comprensivo del 5% in aumento) superiore a: L. 1.260.000 per le famiglie con 4 persone; L. 1.330.000 per le famiglie con 5 persone; L. 1.400.000 per le famiglie con 6 o piu' persone, e costituisca l'unico fabbricato di proprieta' della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprieta' della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000; B): Famiglie composte integralmente da pensionati L. 180.000 (quindi 200.000+180.000=380.000), con i seguenti limiti di applicazioni: 1) a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite da pensione non sia superiore a L. 16.000.000 e costituisca l'unico reddito di tutti i componenti della famiglia escluso quello dell'abitazione principale e sue pertinenze ad accessori; 2) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a 1.260.000 (comprensivo del 5% in aumento) e costituisca l'unico fabbricato di proprieta' della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprieta' della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000; C):
Famiglie che non rientrano nei casi A) e B) con reddito imponibile lordo pro capite non superiore a L. 11.000.000 L. 240.000 (quindi 200.000+240.000=440.000), con i seguenti limiti di applicazione: 1) a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a 1.260.000 (comprensivo del 5% in aumento) e costituisca l'unico fabbricato di proprieta' della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprieta' della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000; Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica al 1o gennaio dell'anno di imposizione. Per l'anno 2001 le aliquote in vigore sono:
tereni agricoli 6,3 per mille
aree fabbricabili 6,3 per mille
altri fabbricati 6,3 per mille
abitazione principale (1) 4,9 per mille
abitazioni non locate (2) o non cedute in comodato o in uso 7 per mille
abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge regionale n. 96/96 4 per mille
abitazioni soggette a interventi di cui all'art. 1, comma 5 L. n. 449/97 4 per mille
abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge n. 431/98 e 392/78 4 per mille detrazioni per l'abitazione principale L. 200.000. Le pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, cantina, soffitta), anche se distintamente iscritte in catasto, vengono tassate alla stessa aliquota, a condizione che: - siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare ovvero ad una distanza non superiore a 500 metri; - siano durevolmente e esclusivamente asservite alla abitazione principale. (1) Detta agevolazione si traduce nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (2) Per abitazioni non locate o non cedute in uso si intende l'immobile che, ai fini IPREF, ha una rendita catastale aumentata di in terzo. 01X11745 COMUNE DI MORIMONDO Il comune di MORIMONDO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote di riferimento dell'imposta comunale immobiliare: aliquota ordinaria 5,5 per mille; abitazione principale quattro per mille, come definita dall'art. 22 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999; pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale di cui all'art. 22, lettera E) del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999: 4 per mille; terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille; fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale: C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi): 7 per mille; C/2 magazzini e locali deposito: 7 per mille; C/3 laboratori e locali deposito: 7 per mille; C/4 fabbricati per arti e mestieri: 7 per mille; per le categorie C/1 e C/2 se gli stessi immobili non sono utilizzati dai titolari di licenza di pubblico esercizio: 5,5 per mille fabbricati gruppo D: 7 per mille, tutte le categorie comprese da D/1 a D/12; (Omissis); la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per unita' immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota di possesso, art. 23 del regolamento I.C.I.: L. 240.000; (Omissis). 01X11746 COMUNE DI MORLUPO Il comune di MORLUPO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare come segue, per l'anno 2001, le aliquote l.C.l., gia' deliberate con atto consiliare n. 6 deI 25 febbraio 2000; abitazioni principali: 4 per mille; altri immobili: 6 per mille; nonche' le detrazioni di L. 200.000 per le abitazioni principali e di L. 300.000 per quelle principali il cui possessore sia titolare di solo reddito di pensione sociale. (Omissis). 01X11747 COMUNE DI MOSCHIANO Il comune di MOSCHIANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili; di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; di considerare come abitazione principale tutte le unita' possedute a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11748 COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Il comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune sugli immobili diversi da quelli di cui ai successivi punti 2, 3 e 4; 2. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze; 3. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998; 4. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille l'aliquota per le abitazioni tenute sfitte e non locate per oltre trenta giorni all'anno; 5. di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo di utilizzo, cosi' come previsto dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, purche' gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte; 7. di prevedere per l'anno 2001 una maggiore detrazione dell'imposta, in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico e sociale, quantificata in L. 300.000 da aggiungere alla detrazione fissa; 9. di confermare per l'anno 2001 una maggiore detrazione per nucleo familiare che presenti una situazione soggettiva come di seguito indicato: famiglia, al 1o gennaio 2001: con tre o piu' figli minorenni; oppure con almeno un componente anziano di settanta o piu' anni di eta'; oppure con soggetto/i disabile/i con invalidita' almeno del 66%; oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del comune; precisando che per usufruire della maggiore detrazione e' necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai seguenti importi: 1 componente: L. 18.000.000 2 componenti: L. 25.000.000 3 componenti: L. 31.000.000 per ulteriori componenti aggiungere 5 milioni per ogni persona in piu'; (Omissis). 01X11749 COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 2001. (Omissis). 01X11750 COMUNE DI MOTTEGGIANA Il comune di MOTTEGGIANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti; b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, purche' ultimati a decorrere del 1o gennaio 1997; c) 5,8 per mille nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o usufruttuario; d) 7 per mille nei casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale anche se utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di altri soggetti e di immobili diversi dalle abitazioni; e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati; 2. di considerare "abitazione principale" l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di dare atto che l'applicazioine dell'aliquota agevolata di cui al punto 1) lettera a) del presente atto si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001 e in quello successivo; (Omissis). 01X11751 COMUNE DI MULAZZO Il comune di MULAZZO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 5,4 per mille abitazione principale 6,9 per mille immobili diversi. (Omissis). 01X11752 COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA Il comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2001, le seguenti detrazioni dall'Imposta Comunale sugli Immobili: - detrazioni: a) lire 200.000 immobili, diversi dall'abitazioine principale, concessi in locazione a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, iscritti negli elenchi per l'accesso agli alloggi di edilizia economica popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a causa della carenza degli stessi; b) lire 500.00 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di avere percepito nell'anno precedente solamente redditi di lavoro dipendente o pensione per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo e' composto da una sola persona) o non superiore al doppio (se il nucleo e' composto da 2 o piu' persone) e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditti oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; c) lire 300.000 per le abitazioni principali interessate dai disagi derivanti dall'attivita' di estrazione ghiaia site nelle seguenti vie: via Foscarini, via dei Santi, via Madonnetta, via Priula nel tratto compreso tra gli incroci di via Madonnetta e via Foscarini. Sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5,3 per mille; altre aliquote: a) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della stipulazione del contratto di vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'ufficio del comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'ufficio tributi del comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto; b) 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) 4,9 per mille abitazione principale; d) 4,9 per mille pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto e classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, fino ad un massimo di n. 3 unita' immobiliari per ciascuna abitazione; e) 4,9 per mille abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta residenti nella stessa, fino al primo grado. Il contribuente interessato dovra' presentare apposita autodichiarazione all'ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell'imposta; f) 6 per mille per le abitazioni sfitte con esclusione: delle unita' immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa e' destinata; degli immobili gia' destinati alla locazione, con precedente regolare contratto, entro un anno dalla data in cui gli stessi risultino sfitti. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicante la data nella quale la locazione ha cessato gli effetti; g) delle unita' immobiliari sottoposte a procedura giudiziaria esecutiva o cautelare. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicando gli estremi del provvedimento giudiziale. (Omissis). 01X11753 COMUNE DI NIBBIOLA Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: tutte le tipologie indistintamente: 5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: abitazione principale: detrazione d'imposta L. 200.000; fabbricati dichiarati inagibili: riduzione d'imposta 50%. (Omissis). 01X11754 COMUNE DI NOLE Il comune di NOLE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nell'aliquota del 6 per mille, da applicare sull'imponibile individuato dal decreto legislativo n. 504/92 istitutivo dell'imposta, la misura dell'imposta I.C.I. da applicare nell'ambito comunale per l'anno 2001, il cui relativo ammontare verra' iscritto nello schema di bilancio da approvarsi in giunta per la successiva definitiva approvazione in consiglio comunale, in entrata, al cap.1002 del titolo I. 2. confermare la detrazione d'imposta di L. 230.000 per la "prima casa". (Omissis). 01X11755 COMUNE DI NOVATE MEZZOLA Il comune di NOVATE MEZZOLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). delibera di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e il 7 per mille per le abitazioni ed immobili diversi dall'abitazione principale; (Omissis). 01X11756 COMUNE DI NOVELLARA Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 e 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare anche per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: 6,3 per mille aliquota ordinaria 5,2 per mille aliquota ridotta per abitazione principale 7 per mille aliquota maggiorata per alloggi non locati 3. di applicare, anche per l'anno 2001, la detrazione base di L. 200.000 per l'abitazione principale e l'ulteriore detrazione di L. 135.000 ai soggetti che non siano piu' in condizione lavorative (pensionati) nonche' a favore delle famiglie numerose composte da 6 o piu' persone ed alle famiglie con portatori di handicap con un'invalidita' civile pari al 100%. (Omissis); 1) di approvare i limiti di reddito per poter usufruire dell'ulteriore detrazione di cui all'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) pensionati: L. 15.500.000 lorde annue e di L. 11.000.000 lorde annue per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; b) famiglie numerose: L. 59.500.000 lorde annue e di L. 8.900.000 lorde annue per ogni ulteriore componente del nucleo familiare oltre al sesto; c) famiglie con portatori di handicap: L. 15.500.000 lorde annue e di L. 11.000.000 lorde annue per ogni ulteriore componente del nucleo familiare oltre al primo; (Omissis). 01X11757 COMUNE DI NOVELLO Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto e confermare le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2001 come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 90 del 22 novembre 2000: 5 per mille per abitazione principale; 5,5 per mille per le altre tipologie di immobili; 2. di non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale. (Omissis). 01X11758 COMUNE DI OCCIMIANO Il comune di OCCIMIANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili resta fissata uniformemente per ogni categoria di immobile nel 4 per mille, in base all'aliquota minima prevista stabilita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 01X11759 COMUNE DI ODOLO Il comune di ODOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare in questo comune per l'anno 2001 nelle misure gia' vigenti nell'esercizio 2000, determinandola quindi come segue: nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per tutti gli altri casi: 6 per mille; 2. di confermare la detrazione dall'imposta dovuta per l'anno 2001 sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 500.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (Omissis). 01X11760 COMUNE DI OLDENICO Il comune di OLDENICO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili 2001 nella seguente misura: aliquota unica del 6 per mille. (Omissis). 01X11761 COMUNE DI ORTA DI ATELLA Il comune di ORTA DI ATELLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille. (Omissis). 01X11762 COMUNE DI OSOPPO Il comune di OSOPPO (OsƓf) (provincia di Udine) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazione principale: 5,2 per mille (invariata); altri fabbricati: 5,2 per mille (invariata); aree fabbricabili: 5,2 per mille (invariata); fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale "D": 6,2 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le unita' immobiliari ubicate in questo comune direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nel seguente modo: a) L. 300.000 (trecentomila) per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Furchir, Molino del Cucco e Rivoli (localita' Rivoli): b) L. 250.000 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Alsazia, Cartiera, Croce Rossa Austriaca, Mogliano Veneto, Pineta, Valle Sacra e Volontari della Liberta' e per quest'ultima limitatamente alla parte di essa che va dall'incrocio di via Cartiera in avanti (localita' Pineta); c) L. 210.000 per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale (capoluogo). (Omissis). 01X11763 COMUNE DI OSPEDALETTI Il comune di OSPEDALETTI (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 4,5 per mille: a) abitazione principale; b) abitazione principale (anziani e disabili, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); c) abitazioni locate a residenti utilizzate come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996); d) abitazioni date in uso gratuito a parente di 1o grado in linea retta con contratto o comodato registrati; aliquota del 6 per mille: a) enti senza scopo di lucro (categoria catastale "B"); b) categorie catastali "C, D e A/10"; c) terreni agricoli ed aree fabbricabili; aliquota del 7 per mille: seconde case (non locate e a disposizione); aliquota del 2 per mille: per interventi rivolti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; L. 200.000 detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (da utente residente). (Omissis). 01X11764 COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO Il comune di OSPEDALETTO D'ALPINOLO (provincia di Avellino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno d'imposta 2001 e di rideterminare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 250.000. (Omissis). 01X11765 COMUNE DI OSTUNI Il comune di OSTUNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno d'imposta 2001, la determinazione delle aliquote e delle riduzioni e detrazioni d'imposta gia' in vigore per l'anno 2000, avente per oggetto imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: 1. l'aliquota per l'anno d'imposta 2001, e' stabilita in misura del: 1) del 6 per mille; 2) ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari nel comma 5, dell'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale; c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) unita' immobiliare concessa in uso gratuito con atto scritto e registrato a parenti in linea retta fino al primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza; e) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari; f) le pertinenze come definite all'art. 6 del presente regolamento, limitatamente ad una sola unita' immobiliare; g) gli immobili destinati ad attivita' produttive (artigianali e P.M.I.) situati all'interno delle aree urbanisticamente tipizzate "D", interamente utilizzati e di proprieta' di imprese; h) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione dei beni. I benefici previsti alle lettere b), c), d), e) decorrono dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate le suddette condizioni e vengono concessi a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal comune. Gli immobili indicati alle lettere b), d), e), f), g), h), non usufruiscono della detrazione d'imposta prevista per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. I fabbricati di cui alla lettera h) beneficiano dell'aliquota ridotta per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota ridotta l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L'aliquota ridotta e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione. 2. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidita' del 100% accertata con idonea documentazione, e' stabilito che la detrazione di L. 200.000 di cui sopra sia elevata a L. 300.000. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11766 COMUNE DI OULX Il comune di OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 2000 e il 19 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare e confermare l'aliquota generale della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,25 per mille, applicando invece l'aliquota differenziata nella misura del 4 per mille, per i soggetti ed i casi al sopracitato decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996 n. 556, art. 4, comma 1. (Omissis). di stabilire in L. 300.000 le detrazione per l'abitazione principale per l'I.C.I. per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.gs. n. 504/1992. 01X11767 COMUNE DI OVADA Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel modo seguente: aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e loro pertinenze; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 01X11768 COMUNE DI OVIGLIO Il comune di OVIGLIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto e di confermare la deliberazione n. 6, giunta comunule del 27 gennaio 2001 all'oggetto: "Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote, della riduzione e delle detrazioni per l'anno 2001" per cui per l'anno 2001, e' determinata nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). 01X11769 COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA Il comune di PADENGHE SUL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, come segue, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune: A) aliquota ordinaria: 7 per mille; B) aliquota ridotta del 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), C/5(V/2); cat. D/1(Z1), D/7(Z/1), D/8(Z/2); C) aliquota ridotta del 5 per mille per: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente; 2) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall'art. 5 del regolamento; D) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori). 2. di dare altresi' atto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 58/2000, ha determinato le seguenti detrazioni: A) detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; B) un aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi in possesso a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva di abitazioni classificate nella categoria A da A/1 a A/5 (nuova categoria R/1). (Omissis). 01X11770 COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA Il comune di PADERNO FRANCIACORTA (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata; aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale C2, C3, C4 e C5 e nel gruppo "D" per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 6,5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree edificabili: 5 per mille; b) di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11771 COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA Il comune di PALAZZOLO DELLO STELLA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001: a) aliquota del 4,8 per mille per gli alloggi assegnati dall'IACP; aliquota del 4,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, *si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; aliquota del 5,6 per mille per i restanti immobili; b) fissazione delle seguenti detrazioni: 1) L. 200.000 per le abitazioni principali. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; 2) L. 300.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di soggetti con invalidita' non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482/1968. (Omissis). 01X11772 COMUNE DI PARGHELIA Il comune di PARGHELIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalla regioni: 6,5 per mille; 5.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6,5 per mille; 5.3) -; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6,5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6,5 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6,5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 6,5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; 8) aliquota agevolata speciale del 6,5 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale del 6,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; II. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 01X11773 COMUNE DI PARZANICA Il comune di PARZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000. (Omissis). 01X11774 COMUNE DI PATERNOPOLI Il comune di PATERNOPOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili; (Omissis). 01X11775 COMUNE DI PECETTO DI VALENZA Il comune di PECETTO DI VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazione principale 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X11776 COMUNE DI PEGOGNAGA Il comune di PEGOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2001: a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille; b) aliquota abitazione principale: 4,7 per mille per: unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; detrazione di imposta: L. 200.000; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. detrazione di imposta: L. 200.000; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto case popolari. detrazione di imposta: L. 200.000; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; detrazione di imposta: L. 200.000; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi; detrazione di imposta: L. 200.000; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale. detrazione di imposta: nessuna; c) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; intendersi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili. (Omissis). 01X11777 COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE Il comune di PELLEGRINO PARMENSE (provincia di Parma) ha adottato, il 30 novembre 2000 e il 1o febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di non avvalersi per l'anno 2001 e successivi (omissis) delle facolta' di diversificazione delle aliquote dell'I.C.I. e di aumento della detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, istitutivo del tributo (c.c. 53/00), ... (omissis) ... (Omissis) 1. di assimilare all'abitazione principale l'u.i. posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di assimilare altresi' all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali sino al secondo grado di parentela, accordando pertanto a detti immobili l'applicazione della detrazione consiglio comunale 5/2000), ... (omissis) ... (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille per tutto il territorio (giunta comunale 13/2001) , ... (omissis) ... (Omissis). 01X11778 COMUNE DI PERLETTO Il comune di PERLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura: 1) aliquota del 5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti (prima casa); 2) aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa); 3) aliquota del 5 per mille per i fabbricati industriali, artigianali ed altri; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000 annue. (Omissis). 01X11779 COMUNE DI PERO Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. nel comune di Pero, per l'anno 2001: l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille; l'aliquota agevolata al 4 nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; l'aliquota agevolata al 4 nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per il comune di Pero in data 8 ottobre 1999; l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato "A" previa presentazione di apposita denuncia corredata da idonea documentazione; l'aliquota del 9 per mille per le unita' immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilita' e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10. Di approvare, (omissis), i requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione per l'abitazione principale che sono quelli indicati nell'allegato "A", da considerarsi parte integrante della presente deliberazione. Allegato "A" - Requisiti per l'aumento della detrazione per abitazione principale, pareri ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000. 1. proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico, oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo, ai fini l.R.P.E.F. anno 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 8.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico. Si intende che per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2. Per ottenere il beneficio, gli aventi diritto devono presentare apposita denuncia, predisposta dall'ufficio tributi, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso del requisito previsto al punto 2 entro il termine perentorio indicato in apposito avviso che sara' pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale. (Omissis). 01X11780 COMUNE DI PESARO Il comune di PESARO ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis).
===================================================================== Casistica degli immobili |Aliquota (per mille)|Detrazione (in Lire) ===================================================================== Regime ordinario | | dell'imposta per tutte le | | categorie di immobili non | | incluse nelle sottostanti | | classificazioni | 6 | --------------------------------------------------------------------- Alloggio anagraficamente | | occupato dal proprietario | | in qualitĆ di persona | | fisica o socio di | | cooperativa edilizia a | | proprietĆ indivisa | 4,7 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggio tenuto a | | disposizione di anziani e | | disabili residenti in case | | di ricovero | 4,7 | 200.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggio anagraficamente | | occupato dal proprietario | | pensionato che abbia | | compiuto il sessantesimo | | anno di etĆ alla data del | | 1Ā° gennaio 2001, con un | | reddito annuale imponibile | | ai fini I.R.P.E.F., di | | tutti i componenti del | | nucleo familiare, fino a L.| | 20.000.000 piĆ¹ L. 1.600.000| | per ogni persona a carico, | | e che sia proprietario del | | solo alloggio destinato ad | | abitazione principale e | | relative pertinenze | | (comunicazione entro 31 | | dicembre 2001) | 4,7 | 350.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggio anagraficamente | | occupato dal proprietario | | componente di un nucleo | | familiare con soggetti | | disabili con una | | percentuale di invaliditĆ | | non inferiore al 74%, con | | un reddito annuale | | imponibile ai fini | | I.R.P.E.F., di tutti i | | componenti del nucleo | | familiare, fino a L. | | 20.000000 piĆ¹ L. 1.600.000 | | per ogni persona a carico, | | e che sia proprietario del | | solo alloggio destinato ad | | abitazione principale e | | relative pertinenze | | (comunicazione entro 31 | | dicembre 2001) | 4,7 | 350.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito a parenti in linea| | retta fino al 2Ā° grado | | (beneficio dall'anno | | successivo previa | | comunicazione entro 6 mesi | | dalla concessione) | 4,7 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi di proprietĆ di | | persone fisiche boati con | | contratto registrato a | | soggetti che abbiano | | stabilito la propria | | residenza (comunicazione | | entro 6 mesi dal contratto)| 4,7 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi locati con | | contratto registrato | | stipulato ai sensi della | | legge n. 431/98, art. 2, | | comma 3, a soggetti che | | abbiano stabilito la | | propria residenza | | (comunicazione entro 6 mesi| | dal contratto) | 2 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati o tenuti| | a disposizione per i primi | | 2 anni dall'inizio del | | possesso | 7 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati o tenuti| | a disposizione da oltre 2 | | anni dall'inizio del | | possesso | 9 | --------------------------------------------------------------------- Immobili realizzati per la | | vendita e non venduti dalle| | imprese che hanno per | | oggetto esclusivo o | | prevalente l'attivitĆ di | | costruzione ed alienazione | | di immobili (comunicazione | | entro 6 mesi dalla data di | | ultima zione della | | costruzione) | 4 | --------------------------------------------------------------------- Pertinenze costituenti | | parti integranti | | dell'abitazione principale,| | ancorchĆ© distintamente | | iscritte al catasto purchĆ© | | ubicate nello stesso | | edificio o complesso | | immobiliare | 4,7 | --------------------------------------------------------------------- Pertinenze non costituenti | | parti integranti | | dell'abitazione principale | 6 | (Omissis). 01X11781 COMUNE DI PESCANTINA Il comune di PESCANTINA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Delibera: 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) 6 per mille per gli altri immobili; c) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; d) detrazione abitazione principale per anziani che abitano da soli e che hanno come unico reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF soltanto la pensione minima di vecchiaia: L. 250.000; e) detrazione abitazione principale per i nuclei familiari comprendenti membri portatori di handicap con invalidita' riconosciuta al 100% non autosufficienti: L. 300.000; f) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11782 COMUNE DI PESCHE Il comune di PESCHE (provincia di Isernia) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. unica nella misura del 6 per mille, sia per fabbricati che per le aree fabbricabili, fatta eccezione per i fabbricati invenduti dalle imprese ai sensi dell'art. 12 deI regolamento I.C.I. e della rivalutazione in base agli indici ISTAT prevista dall'art. 14, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 01X11783 COMUNE DI PESCOSOLIDO Il comune di PESCOSOLIDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nelle seguenti misure la aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001: 1) aliquota ordinaria: 5 per mille; 2) aliquota abitazione principale: 4 per mille; di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente del comune ed i suoi familiari dimorano abitulamente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo (nella quale il proprietario ed i suoi familiari dimorano abitualmente); b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; e) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; f) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); g) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. Di dare atto che restano invariata le seguenti detrazioni di imposta, determinate con la richiamata deliberazione C.C. n. 9/2000. L'imposta dovuta per l'abitazione principale, come definita dall'art. 5 del regolamento comunale citato e' ridotta del 50% qualora il soggetto passivo appartenga ad una delle seguenti categorie: a) nuclei familiari in possesso di reddito annuo complessivo non superiore a L. 25.000.000; b) nuclei familiari con 4 o piu' figli a carico; c) nuclei familiari di cui facciano parte disabili con percentuale di invalidita' pari o superiore al 75%; d) nuclei familiari di cui facciano parte anziani di eta' superiore agli anni 70, purche' il reddito complessivo del nucleo non superi i 30.000.000 annui. L'appartenenza ad una delle categorie sopra elencate deve essere comprovata presentando al comune da Pescosolido entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale I.C.I. la seguente documentazione: 1) per la categoria di cui alla lettera a), copia denuncia dei redditi dell'anno precedente a quello cui si riferisce la tassazione I.C.I. ovvero autocertificazione ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche; 2) per la categoria di cui alla lettera b), autocertificazione ex legge n. 127/97 relativa alla composizione del nucleo familiare; 3) per la categoria di cui alla lettera c), certificato medico-legale attestante lo stato di invalidita'; 4) per la categoria di cui alla lettera d), certificato di nascita o autocertificazione attestante la data di nascita del soggetto ultrasettantenne e copia denuncia dei redditi dell'anno precedente a quello cui si riferisce la tassazione, ovvero relativa autocertificazione. (Omissis). 01X11784 COMUNE DI PESSINA CREMONESE Il comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2001 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000, fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di confermare che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di confermare per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro; (Omissis). 01X11785 COMUNE DI PIACENZA d'ADIGE Il comune di PIACENZA d'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). del sei per mille, prevedendo un'aliquota differenziata del sette per mille per gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non concessi in comodato a parenti fino al secondo grado, rientranti nelle seguenti tipologie: gli immobili tenuti a disposizione (seconde case); gli immobili non locati; gli immobili inabitabili; (Omissis). 01X11786 COMUNE DI PIANENGO Il comune di PIANENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquota I.C.I. invariata nella misura unica del 5,5 per mille; B) di mantenere in L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; C) di recepire il contenuto della circolare del Ministero delle finanze del 25 maggio 1999, n. 114/E, dando atto che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. (Omissis). 01X11787 COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Il comune di PIANELLO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2001, nelle seguenti misure: aliquota 5,5 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 21 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresi' all'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; aliquota 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate; aliquota 5.5 per mille: abitazioni costruite e non ancora alienate per un periodo di 3 anni dalla fine lavori; (Omissis). 01X11788 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI: 1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille; 2. aliquota per abitazioni date in uso gratuito da soggetti passivi residenti nel comune di Piano di Sorrento a parenti fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; si precisa che sono parenti fino al secondo grado i genitori, i figli, i fratelli, i nonni ed i nipoti rispetto ai nonni; che a queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione per la prima casa; 3. unita' immobiliari destinate ad abitazione e relative pertinenze non locate: aliquota del 7 per mille; l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'immobile risulta non locato; 4. stabilire in L. 200.000 la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11789 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO Il comune di PIEDIMONTE ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le sottoindicate norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2001: a) aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzato nel centro storico: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille; all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari, oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nella precedente classificazione: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992. Compreso quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, sino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 01X11790 COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE Il comune di PIEDIMONTE MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'I.C.I. per l'anno 2001, nelle seguenti misure e con effetto dal 1o gennaio 2001: aliquota ordinaria 6 per mille; abitazione principale 5 per mille; aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari il cui soggetto passivo, alla data del 1o gennaio 2001 abbia concesso l'abitazione di cui e' proprietario, in locazione o comodato. aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite a negozi ed attivita' artigianali (categoria C1) ed a laboratori per arti e mestieri (categoria C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale. Ulteriore detrazione sull'abitazione principale di L. 100.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista, per i seguenti soggetti passivi: 1. lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione con reddito annuale (anno 2000) del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a 15.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; 2. disoccupati con reddito annuale (anno 2000) imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 3. pensionati che alla data del 1o gennaio 2001 abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', che siano in possesso della sola abitazione principale con annesse pertinenze (posto d'auto o box, cantina, area pertinenziale), che abbiano un reddito annuale (anno 2000), imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 12.000.000; 4. soggetti passivi che alla data del 1o gennaio 2001, nel proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprendano uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con reddito annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Ulteriore detrazione di L. 50.000, limitatamente alle prime 100 istanze prodotte, per i soggetti proprietari di immobili nel centro storico che, previa autorizzazione edilizia, eseguiranno lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, consolidamento e risanamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione dei fabbricati suddetti. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra i soggetti interessati dovranno presentare domanda all'ufficio tributi dell'ente, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine di versamento della rata di acconto I.C.I. 2001; (Omissis). 01X11791 COMUNE DI PIEDIMULERA Il comune di PIEDIMULERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del cinque per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000. 2. di stabilire per l'anno 2001, nella misura agevolata del 2 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei confronti dei soggetti e degli interventi indicati all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dandosi atto che detta agevolazione si applica per tre anni da quello dell'inizio dei lavori. (Omissis). 01X11792 COMUNE DI PIERANICA Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, gia' previste per l'anno 2000. 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; Il. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. III. di determinare che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto d ichiarato dal contribuente. IV. di determinare che sull'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorita', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. V. di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11793 COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA Il comune di PIEVE ALBIGNOLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Si stabilisce la seguente aliquota per l'anno 2001: abitazione principale, garage e per tutte le altre categorie: 6 per mille detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X11794 COMUNE DI PIGNONE Il comune di PIGNONE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2001, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I.: 6,5 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria; 6,5 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del relativo nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune; 6,5 per mille: per gli immobili adibiti ad attivita' produttive; 7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale propria, detrazione che si applichera' anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta. (Omissis). 01X11795 COMUNE DI PIOBESI d'ALBA Il comune di PIOBESI d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 01X11796 COMUNE DI PIOVERA Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, fissando la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X11797 COMUNE DI POGGIO BERNI Il comune di POGGIO BERNI (provincia di Rimini) ha adottato l'8 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, (Omissis), le seguenti aliquote differenziate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 5,8 per mille applicabile a: terreni agricoli; tutte le altre fattispecie di immobili non rientranti nelle altre categorie impositive previste alle successive lettere b) e c); b) aliquota ridotta del 5,6 per mille applicabile a: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come previste dall'art. 18 del regolamento I.C.I., e unita' immobiliari rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili; al fine di facilitare i contribuenti si riportano testualmente gli articoli 15 e 18 del suindicato regolamento comunale: "Art. 15 - Abitazione principale. 1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulta locata) sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (se non diversamente disposto dal consiglio comunale): a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; b) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2o grado nella quale dimorano abitualmente; d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. 2. L'equiparazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di importa per tutte le fattispecie, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere b) e c) per le quali non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta. ed omississ.....". "Art. 18 - Pertinenze dell'abitazione. 1. Per pertinenza si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa. 2. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unita' immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verra' assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale indipendentemente dall'ubicazione dell'unita' immobiliare stessa, in deroga a quanto previsto al comma 1. 3. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 1 e al comma 2, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unita' immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze. 4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Tuttavia, l'agevolazione di cui al comma 2 consente di beneficiare dell'aliquota ridotta, se deliberata dal comune per l'abitazione principale, e di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari. ed omississ.....". c) aliquota del 7 per mille applicabile a: aree edificabili: per aree edificabili assoggettabili all'aliquota del 7 per mille sono da ricondursi a quei terreni che in base al P.R.G. approvato definitivamente con deliberazione di giunta regionale n. 341 del 15 febbraio 1998 e variante ordinaria - S. Andrea - approvata con deliberazione di giunta provinciale n. 562 del 22 dicembre 1998, possono essere oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia; unita' immobiliari non locate (vuote/sfitte); unita' immobiliari locate senza relativo contratto di locazione registrato; unita' immobiliari tenute a disposizione quali residenze secondarie; Per la definizione delle stesse unita' immobiliari si fa riferimento all'art. 8 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che testualmente recita: "Art. 8 - Alloggio non locato e residenza secondaria. 1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non utilizzata dal possessore per uso personale diretto e (al 1o gennaio dell'anno) non locata ne' data in comodato a terzi. 2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria", l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione."; 2. di determinare, per quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/92, art. 8, comma 3, per l'anno 2001 la ulteriore detrazione ai fini I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 400.000, limitatamente a favore delle categorie di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico-sociale, in possesso del 1o gennaio 2001 dei seguenti requisiti: nucleo familiare composto da una o due persone pensionate di eta' non inferiore a 65 anni se uomo e 60 se donna; nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto, nel caso in cui vi sia uno dei soggetti di eta' inferiore al limite stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque con un invalidita' non inferiore al 67%; titolari di diritto reale di proprieta', uso, usufrutto e/o abitazione della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze e di terreni nei limiti di cui al successivo punto f). Sono considerate pertinenze, al solo fine del riconoscimento della ulteriore detrazione anche le unita' immobiliari, anche se catastalmente distinte rispetto all'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate effettivamente ed in modo permanente a servizio dell'abitazione principale, nel limite previsto dal gia' citato art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; possedere un reddito annuo lordo, riferito all'anno 2000, oltre al reddito derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, rientrante nei seguenti limiti: L. 13.000.000 annui lordi per nucleo familiare composto da una sola persona; L. 23.000.000 annui lordi per nucleo familiare composto da due persone; Sono esclusi dalla determinazione dei limiti di reddito suindicati: a) l'abitazione di proprieta' adibita ad abitazione principale esclusiva, piu' le eventuali pertinenze come sopra specificate da considerare parti integranti dell'abitazione principale anche se iscritte distintamente a catasto; b) tutti i redditi esenti I.R.P.E.F.; c) maggiorazione sociale, invalidita'; d) gli emolumenti arretrati; e) compensi percepiti per lavori socialmente utili; f) redditi dominicale e agrario fino a L. 35.000, se non titolari di partita I.V.A.; 3. di dare atto che: (Omissis); la detrazione stabilita nella misura di L. 400.000 compete fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di imposta per abitazione principale, comprese le relative pertinenze; per il riconoscimento della ulteriore detrazione a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni enunciate al precedente punto 2), occorre che i contribuenti interessati presentino entro la data di scadenza della seconda rata di scadenza I.C.I. anno 2001 apposita richiesta utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'ufficio tributi del comune, per la dichiarazione del possesso dei requisiti medesimi al 1o gennaio 2001; ai sensi del comma 2, art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a L. 200.000; (Omissis). 01X11798 COMUNE DI POGLIANO MILANESE Il comune di POGLIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota per abitazione principale: 4,8 per mille; aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 230.000; detrazione per casi particolari L. 350.000; intendendosi per tali: a) persone singole (come da documentazione anagrafica) tilolari esclusivamente di pensione sociale; b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; c) contribuenti affidatari di minori; d) soggetti in particolari situazioni di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali. (Omissis). 01X11799 COMUNE DI POLAVENO Il comune di POLAVENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per l'abitazione principale: 4,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di considerare, ai fini delle agevolazioni, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 59 del 18 dicembre 1998; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 5. di considerare altresi' abitazioni principali, ai fini dell'applicazione sia dell'aliquota che della detrazione, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento ai parenti di primo grado in linea diretta (figli e genitori), cosi' come previsto dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I. (Omissis). 01X11800 COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA Il comune di PONTE IN VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). che la giunta comunale, con propria deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2001, ha confermato, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune per l'anno 2001. (Omissis). 01X11801 COMUNE DI PONTE LAMBRO Il comune di PONTE LAMBRO (provincia di Como) ha adottato, il 1o febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 6,3 per mille; 2. di stabilire, (omissis), ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 437/1996, convertito con modifiche nella legge n. 556/1996, l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto e' almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; 3. di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare la detrazione, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, per un importo pari a L. 200.000; 5. di dare atto che le aliquote di cui ai punti 1 e 2, nonche' la detrazione di cui al punto 4 entrano in vigore dal 1o gennaio 2001 cosi' come disposto dal sedicesimo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; (Omissis). 01X11802 COMUNE DI PONTECURONE Il comune di PONTECURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 15 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di mantenere a L. 300.000 (e 154,84), la detrazione per abitazione principale per l'anno 2001. (Omissis). 01X11803 COMUNE DI PONTELONGO Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per quanto espresso in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000 rapportata ad anno; 3. di applicare l'aliquota minima del 3 per mille a coloro che hanno messo a dimora una quantita' di essenze arboree pari ad almeno il 5% del terreno agricolo posseduto, secondo le modalita' indicate dall'art. 3, commi 5 e 6 del regolamento comunale che disciplina l'I.C.I.; 4. di confermare anche per l'anno 2001 la riscossione diretta dell'imposta mediante: apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; versamento anche presso la tesoreria comunale della Banca Popolare Antoniana Veneta, filiale di Pontelongo, quando gli importi superino la somma di L. 2.000.000. (Omissis). 01X11804 COMUNE DI PONTINIA Il comune di PONTINIA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5,15 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11805 COMUNE DI PORTE Il comune di PORTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote l.C.l.: aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'applicazione dell'l.C.I. sugli immobili prime case; aliquota nella misura del 6,5 per mille per l'applicazione dell'l.C.l. sugli altri immobili; confermare la detrazione dell'I.C.l. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 300.000. (Omissis). 01X11806 COMUNE DI POZZAGLIO ed UNITI Il comune di POZZAGLIO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 6 per mille per le altre tipologie di immobili. (Omissis). 01X11807 COMUNE DI POZZALLO Il comune di POZZALLO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1o gennaio 2001 e per tutto l'anno 2001 nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 220.000 per tutte le relative categorie di contribuenti; 3. di considerare abitazione principale, l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero ed a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare anche alla abitazione locata con contratto registrato al soggetto che la utilizza come abitazione principale l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo. (Omissis). 01X11808 COMUNE DI POZZO D'ADDA Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 10 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 le aliquote I.C.I. deliberate con atto di consiglio n. 11 del 24 febbraio 2000 come di seguito riportate: a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nel regolamento comunale dell'I.C.I., art. 5 che si riporta di seguito: si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi: abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale; abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa quale abitazione principale; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale; abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unita' per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; b) 5,4 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2, C6, C7 e per quelli con categorie catastali C2, C6 e C7 non pertinenze dell'abitazione principale (cosi' come stabilito dall'art. 5, comma 4 e 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.); c) 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle categorie A, C2, C6 e C7, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. (Omissis). 01X11809 COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO Il comune di POZZOLO FORMIGARO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel comune di Pozzolo Formigaro: A) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; B) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille; 2. di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3, commi 48, 51 e 52, lettera a) della legge n. 662/1996, e che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale; 3. di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis); 6. di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 01X11810 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA Il comune di POZZUOLO MARTESANA (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota del 7 per mille per: alloggi non locati; aliquota del 5,5 per mille per: immobili del gruppo catastale A (eccetto categoria A10) dati in locazione a titolo di abitazione principale con "contratto convenzionato" (legge 9 dicembre 1998, n. 431); 2. di stabilire l'importo della detrazione da applicare sul calcolo dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura di L. 250.000; 3. di stabilire altresi' che la detrazione per abitazione principale sia determinata nella misura di L. 300.000 per la seguente categoria di soggetti in situazione di particolare disagio: pensionati, ultrasessantacinquenni, che vivono da soli, con pensione sociale o minima quale unico reddito, con possesso del solo immobile di residenza e relative pertinenze quale unica proprieta' immobiliare al 1o gennaio 2001 nel territorio nazionale. Tale detrazione sara' applicabile solo a seguito di istanza documentata del contribuente, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti, da presentare all'ufficio tributi. (Omissis). 01X11811 COMUNE DI PRATO DI PRINCIPATO ULTRA Il comune di PRATO DI PRINCIPATO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). L'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 01X11812 COMUNE DI PRATO SESIA Il comune di PRATO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 01X11813 COMUNE DI PRECI Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di stabilire altresi' che la detrazione di L. 200.000 di cui al punto 1, sia elevata a L. 500.000 per i soggetti passivi di imposta che siano anche utilizzatori diretti, ove nel proprio nucleo familiare siano presenti persone portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, oppure percepiscano indennita' di accompagnamento, qualora il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, ai fini I.R.P.E.F. per il 2000 sia pari o inferiore a L. 16.749.200 (pari al doppio dell'assegno sociale I.N.P.S. per il 2000) escluso il reddito dell'abitazione principale e l'indennita' di accompagnamento. E' persona portatrice di handicap, indipendentemente dall'eta', chi e' in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992, art. 4, nonche' chiunque usufruisca dell'indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 e successive modificazioni). Tale circostanza, ai fini della concessione del beneficio, dovra' essere comunicata al comune tramite certificazione e/o autocertificazione, onde permettere la verifica d'ufficio dei requisiti previsti. (Omissis). 01X11814 COMUNE DI PREDOSA Il comune di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; di determinare per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del citato decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota ridotta del 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari: abitazione di proprieta' o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora; di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per le seguenti unita' immobiliari: a) abitazione di proprieta' o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora. (Omissis). 01X11815 COMUNE DI PRETORO Il comune di PRETORO (provincia di Chieti) ha adottato, il 13 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I.C.I.: aliquota abitazione principale e terreni edificabili nella misura del 4,3 per mille, detrazione di L. 220.000, per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale aliquota del 5 per mille. Nonche' aliquota agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che intendono eseguire interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico (art. 1 della legge n. 449/1997). (Omissis). 01X11816 COMUNE DI RADDA IN CHIANTI Il comune di RADDA IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 4,3 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il secondo grado (vedi regolamento), nonche' per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc.) se pertinenze di abitazioni principali; 6,5 per mille per studi professionali e fabbricati identificati catastalmente con i codici A/10, B, C, D se utilizzati direttamente dal proprietario nell'esercizio di attivita' produttiva o professionale o concessi in affitto (con contratto debitamente registrato), a soggetti in possesso di partita I.V.A. e che abbiano individuato i locali stessi come sede principale o unita' locale di loro attivita' produttive; 7 per mille per gli altri fabbricati, terreni, ecc.; 2. (omissis); 3. di precisare che la detrazione ordinaria rimane determinata in L. 200.000. Per le sotto indicate categorie la detrazione viene portata a L. 300.000: la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con un reddito medio procapite inferiore o pari a L. 12.000.000 relativo all'anno 2000 e' elevata a L. 300.000. In caso di contitolarita' del diritto di proprieta' sull'abitazione, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soggetti. I soggetti aventi diritto all'ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla giunta municipale un atto sostitutivo di notorieta' o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti mod. 201 rilasciato dall'I.N.P.S. o idoneo documento comprovante redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia. (Omissis). 01X11817 COMUNE DI RAMPONIO VERNA Il comune di RAMPONIO VERNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni I.C.I. come appresso: a) 5 per mille per la prima casa e relative pertinenze; b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili; c) detrazione per la prima casa L. 200.000. (Omissis). 01X11818 COMUNE DI RANICA Il comune di RANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 6 per mille; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11819 COMUNE DI RAVASCLETTO Il comune di RAVASCLETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, cosi' come stabilite con delibera consiliare n.4 del 21 febbraio 2000: 5,5 per mille per la prima casa, detrazione L. 500.000; 6,5 per mille per la seconda casa, autorimesse e volumi accessori alla stessa; 5 per mille per le attivita' produttive; 4 per mille per le autorimesse e volumi accessori alla prima casa; 4 per mille su tutto quanto non specificato (es. aree fabbricabili). (Omissis). 01X11820 COMUNE DI RE Il comune di RE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliare locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille; terreni edificabili come definiti dal P.R.G.C. vigente: 6 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali e dai terreni edificabili: 7 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 01X11821 COMUNE DI REANO Il comune di REANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita col decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) 5,5 per mille aliquota unica per tutte le categorie di immobili; b) di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X11822 COMUNE DI REGGIOLO Il comune di REGGIOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed alle pertinenze di cui all'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I,, come specificato nell'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504, modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa anch'essi purche' residenti nel comune; 3. di determinare altresi' per l'anno 2001 nelle misure del 7 per mille, l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati; 4. di approvare altresi' l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: 1 - PENSIONATI: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale. b) di essere in condizione non lavorativa, con un reddito annuo da pensione, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 17.408.000 lordi nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 28.672.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.843 .000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. Sono escluse dalle suddette agevolazioni le famiglie composte, oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di reddito proprio; 2 - ALTRE SITUAZIONI DI BISOGNO: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale; b) nucleo familiare composto da almeno due componenti al 1o gennaio 2001 con un reddito familiare non superiore a L. 28.672.000 annui lordi nel caso di famiglia di due componenti, reddito aumentato di L. 5.120.000 per ogni componente superiore al secondo. Il reddito di riferimento e' quello dell'anno 2000. Le detrazioni previste devono rispettare la seguente procedura: il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere autocertificato dal contribuente nelle forme di legge, pena l'esclusione, sotto la sua responsabilita', su appositi moduli che saranno forniti dalla Amministrazione; nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; il contribuente che si trova nelle condizioni di poter usufruire della agevolazione provvede direttamente, al momento del pagamento del tributo, ad applicare la detrazione spettante; l'autocertificazione che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune unitamente alla copia della attestazione dell'avvenuto versamento entro il mese di luglio 2001; il modulo di autocertificazione deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione, l'imposta da pagare sia azzerata. (Omissis). 01X11823 COMUNE DI RENDE Il comune di RENDE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio di questo comune, nella misura del 5,75 per mille; 2. di fissare l'importo, quale detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000; 3. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del 40% limitatamente ai contribuenti che nel periodo d'imposta antecedente a quello per cui e' dovuta l'imposta stessa hanno conseguito un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. inferiore a L.18.000.000. Tale riduzione puo' essere applicata a condizione che l'immobile oggetto della riduzione medesima sta iscritta in catasto in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, in tal caso il contribuente puo' scegliere se applicare la maggiore detrazione di cui al punto precedente o la riduzione suddetta, significando che le due agevolazioni non sono cumulabili. (Omissis). 01X11824 COMUNE DI REZZATO Il comune di REZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'I.C.I. nella misura gia' determinata per l'anno 2000 e corrispondente alla misura del 6 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000 annue. (Omissis). 01X11825 COMUNE DI RHO Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, (omissis) le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: a) abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli, abitazioni locate con i nuovi contratti tipo previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 4 per mille; b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; c) abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9 per mille. 2. di applicare nella misura di L. 200.000 (e 103,29) la detrazione prevista per l'abitazione principale; 3. (omissis). 4) di aumentare da L. 200.000 (e 103,29) a L. 300.000 (e 154,94) la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2001 per i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in mobilita', i disoccupati, gli invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile annuo: a) fino a L. 15.000.000 (e 7746,85) per nucleo familiare composto da una persona; b) fino a L. 27.000.000 (e 13.944,34) per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato di L. 6.000.000 (e 3.098,74) per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare; 5. (omissis). 6. di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione i contribuenti dovranno presentare entro i termini della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione. Per tali autocertificazioni e' prevista la possibilita' di controlli a campione. (Omissis). 01X11826 COMUNE DI RICENGO Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille, per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. (Omissis). 01X11827 COMUNE DI RIOLO TERME Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6,8 per mille; abitazione principale e relative pertinenze 6 per mille; alloggi non locali e relative pertinenze 7 per mille; immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dai proprietari che stipulano "contratti di locazione a canone concordato" 4 per mille. 2. di confermare in L. 290.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. di aumentare a L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti l.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, un possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti con deliberazione del consiglio comunale. 4. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esistenza delle suddette condizioni deve risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il settore ragioneria e tributi. (Omissis). 1. di applicare la detrazione per le abitazioni principali di L. 400.000 limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazioine di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione; (Omissis). Allegato A (Omissis). Detrazione fino a L. 400.000 per abitazione principale Condizioni di base necessarie per il diritto alla maggiore detrazione I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Non determina comunque la perdita del diritto alla maggiore detrazione il possesso, in aggiunta all'abitazione principale, di proprieta' immobiliari il cui redditto imponibile IRPEF sia inferiore a L. 180.000. Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF/2000. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF/2000, per i componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001. Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione A) Famiglie di pensionati: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o con coniuge a carico i eta' non inferiore a 65 anni; in possesso quale unica fonte di reddito, oltre quella dell'unita' abitativa, di pensione non superiore a L. 20.000.000 annue lorde; B) Famiglie numerose: nucleo familiare con almeno 6 componenti; il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, l'importo annuo lordo di L. 14.500.000 per ogni componente; C) Famiglie assistite: soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del Comune del Riolo Terme, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa; D) Famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75%; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 15.000.000 pro-capite. (Omissis). 01X11828 COMUNE DI RIPALTA ARPINA Il comune di RIPALTA ARPINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 gennaio - 26 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, fatti salvi, naturalmente, i casi di riduzione e/o detrazione dall'imposta obbligatori per legge e fatta eccezione per le aree fabbricabili la cui aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille. (Omissis). 01X11829 COMUNE DI ROBILANTE Il comune di ROBILANTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 6,5 per mille da applicare alle abitazioni secondarie, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 7 per mille relativamente agli immobili di categoria "D" ricadenti in aree individuate nel vigente PRG come aree industriali; 6 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze. 2. di confermare altresi' in L. 250.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 01X11830 COMUNE DI ROCCA DI PAPA Il comune di ROCCA DI PAPA (provincia di Roma) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 nelle seguenti misure: 4,8 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dimorano abitualmente. A tal fine sono considerate pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Abitazioni concesse ad uso gratuito ai figli e genitori che le utilizzino come abitazioni principali vi siano residenti anagraficamente e non possiedon o altre abitazioni nel territorio comunale; 5,5 per mille per negozi botteghe artigiane e autorimesse commerciali se condotte dal proprietario; 6 per mille per le abitazioni date in locazione e, con contratto registrato da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa a cittadini che le utilizzano come abitazione principale 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti costruiti da imprese che hanno come attivita' prevalente od esclusiva la costruzione e la vendita di immobili. 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai soggetti passivi. (Omissis). 01X11831 COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di |
| determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni sopra esposte e che qui si hanno per integralmente riportate, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). 01X11832 COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE Il comune di ROCCELLA VALDEMONE (provincia di Messina) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille gia' vigente per l'anno 2000. (Omissis). 01X11833 COMUNE DI ROGNO Il comune di ROGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 ed all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996: a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla lettera B) della presente deliberazione, nella misura del 5 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; c) detrazione per abitazione principale e sue pertinenze L. 200.000. (Omissis). 01X11834 COMUNE DI ROSSA Il comune di ROSSA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per Ianno 2001 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni secondarie; L. 250.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11835 COMUNE DI ROURE Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille differenziazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio; 2. di confermare il L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale. (Omissis). 01X11836 COMUNE DI ROVERBELLA Il comune di ROVERBELLA (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare la determinazione, per l'anno 2001, nella misura indifferenziata del 5 per mille dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X11837 COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' Il comune di ROVEREDO DI GUA' (provincia di Verona) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota applicata in questo comune al 5,50 per mille. 5. di riconfermare in modo generalizzato la detrazione di cui aIl'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, in L. 200.000. (Omissis). 01X11838 COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO Il comune di ROVEREDO IN PIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 4 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4.2 per mille; per tutti i casi rimanenti: aliquota 5 per mille; b) di dare atto che rimangono confermate le disposizioni di cui alle prima citate delibere di consiglio comunale numeri 19 e 24 dell'anno 1997, con le quali veniva rispettivamente fissata la detrazione in L. 220.000 per l'abitazione principale e si estendeva la detrazione I.C.I. per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura. 2. di approvare, per quanto espresso in narrativa, l'aumento della detrazione per I' abitazione principale, da L. 220.000 a L. 500.000 per il contribuente in possesso dei seguenti requisiti: primo: essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.); secondo: versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; terzo: dichiarare un reddito annuo dell'intero nucleo familiare, che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 2000, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato di L. 1.000.000 per ogni componente della famiglia a carico. L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprieta' immobiliari. Le condizioni devono sussistere a far data dal 1o gennaio 2001. (Omissis). 01X11839 COMUNE DI RUBIANA Il comune di RUBIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 01X11840 COMUNE DI RUDIANO Il comune di RUDIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come d'appresso indicato: prima casa e relative pertinenze: 5 per mille; detrazione prima casa: L. 220.000; per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille. (Omissis). 01X11841 COMUNE DI RUFFANO Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. disporre, per l'anno 2001, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a. aliquota ordinaria: 6 per mille; b. aliquota ridotta: 5 per mille; 2. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie: a. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; b. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; c. le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto; d. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 01X11842 COMUNE DI S. ANGELO ALL'ESCA Il comune di S. ANGELO ALL'ESCA (provincia di Avellino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 01X11843 COMUNE DI S. BENIGNO CANAVESE Il comune di S. BENIGNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 e 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille unica per tutti gli immobili. (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 in L. 280.000 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora agenzie territoriali per la casa; 2. da dare atto che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica anche alle unita' immobiliari pertinenti all'abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, cosi' come previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di dare atto che la casa di riposo di San Benigno Canavese, eccezionalmente per l'anno 2001, e' esentata dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 01X11844 COMUNE DI S. FELICE DEL BENACO Il comune di S. FELICE DEL BENACO (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno di imposta 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote gia' in vigore nell'anno 2000, di cui alle deliberazioni consiliari nn. 2 del 12 febbraio 1998, 8 del 9 marzo 1999 e 12 del 9 marzo 2000; 2. di confermare la detrazione da utilizzare ai sensi di legge, per l'abitazione principale, in L. 200.000 annue. (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; pertinenze abitazione principale: 4 per mille ed utilizzo residuo detrazione parte abitativa; immobili in uso gratuito a genitori e figli: 4 per mille ed utilizzo della detrazione intera; abitazioni non locate, di anziani ricoverati permanentemente in istituti di ricovero: 4 per mille ed utilizzo della detrazione intera. (Omissis). 01X11845 COMUNE DI S. GIOVANNI D'ASSO Il comune di S. GIOVANNI D'ASSO (provincia di Siena) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (omissis), le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: 5 per mille per le abitazioni principali ed assimilate ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I.; 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 01X11846 COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO Il comune di S. MARCO D'ALUNZIO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X11847 COMUNE DI S. NAZARIO Il comune di S. NAZARIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. secondo lo schema sotto riportato e per le ragioni esposte in premessa, come segue:
===================================================================== Tipo di immobile | Aliquota 2000 | Aliquota 2001 ===================================================================== Abitazione principale | 5 per mille | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- Altri immobili di proprietĆ | 6 per mille | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili | 6 per mille | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione unica per abitazione | | principale |L. 200.000 annue|L. 200.000 annue (Omissis). 01X11848 COMUNE DI S. STEFANO BELBO Il comune di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille; 2. (omissis). (Omissis). 01X11849 COMUNE DI S. TERESA DI RIVA Il comune di S. TERESA DI RIVA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 2001 e' stabilita nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 01X11850 COMUNE DI SAGLIANO MICCA Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 2000; 2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in L. 200.000, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 2000; 3. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 4. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5. della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3, verra' riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 01X11851 COMUNE DI SALA MONFERRATO Il comune di SALA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare ... (omissis) ... per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). 01X11852 COMUNE DI SALE MARASINO Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune ovvero possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 01X11853 COMUNE DI SAMPEYRE Il comune di SAMPEYRE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di confermare altresi', per l'anno 2001, l'aumento della detrazione a L. 300.000 ai sensi del punto 3 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' stabilito per l'anno 2000 con delibera G.C. n. 4 del 28 gennaio 2000; 3. di prendere atto, pertanto, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X11854 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA Il comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: unica per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue: per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: detrazione L. 200.000. (Omissis). 01X11855 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI Il comune di SAN BENEDETTO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille. (Omissis). 01X11856 COMUNE DI SAN BUONO Il comune di SAN BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 01X11857 COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE Il comune di SAN CESARIO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille e l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del 4,5 per mille, gia' adottate per l'anno 2000; confermare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. 01X11858 COMUNE DI SAN COSTANZO Il comune di SAN COSTANZO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a. 6 per mille con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale con la detrazione di L. 200.000; b. 7 per mille con riferimento agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c. 6 per mille con riferimento alle unita' immobiliari destinate gratuitamente ad abitazione principale dei figli del soggetto passivo d'imposta; d. 4 per mille con riferimento ai soggetti passivi d'imposta intestatari di un'unica unita' immobiliare di categoria non superiore ad A/4, adibita ad abitazione principale, a condizione che la media del reddito del nucleo familiare occupante sia uguale o inferiore a quello della pensione minima Inps; agli stessi spetta la detrazione di L. 200.000. 01X11859 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI Il comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio e il 21 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito specificato: a) ordinaria: 6 per mille; b) abitazione principale: 4,8 per mille; 2. confermare nell'importo di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. confermare l'applicazione di una ulteriore detrazione di L. 200.000 a favore di nuclei familiari, con riferimento alla popolazione residente, proprietari di immobili nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidita' totale e titolare di indennita' di accompagnamento, escludendo dal beneficio i nuclei familiari nei quali l'invalido civile sia accolto in strutture socio-assistenziali; 4. di stabilire una aliquota ordinaria ridotta al 5,6 per mille nei casi in cui l'immobile risulti locato con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale. (Omissis). 01X11860 COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO Il comune di SAN FELICE SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione I.C.I.; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che abbiano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata, nonche' l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza. (Omissis). 01X11861 COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - gia' previste per l'anno 2000: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota abitazione anziani o disabili: 5 per mille (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996). (Omissis). 01X11862 COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO Il comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille; aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille; aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; 2. di fissare in L. 250.000 (e 129,11) la detrazione per abitazione principale; 3. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di L. 300.000 (e 154,94), per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti: a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 (e 6.197,48) annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.; b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili; c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2001; 4. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avra' effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001. (Omissis). 01X11863 COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 01X11864 COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE Il comune di SAN LORENZO IN BANALE (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'Fanno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per cio' che concerne l'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di San Lorenzo in Banale per l'anno di imposta 2001 le seguenti aliquote: 4 per mille l'aliquota generale; 7 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili; 4 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili oggetto di concessione seguita da inizio lavori e fino alla fine degli stessi; 2. di determinare, per l'anno di imposta 2001, in L. 300.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o che debba intendersi ai sensi del regolamento come abitazione principale per i soggetti ivi contemplati; (Omissis). 01X11865 COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE Il comune di SAN MAURO CASTELVERDE (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale. (Omissis). 01X11866 COMUNE DI SAN MINIATO Il comune di SAN MINIATO (provincia di Pisa) ha adottato, il 3 e 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote: a) 6,3 per mille aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili; b) 4,7 per mille aliquota I.C.I. da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale aliquota e' estesa alle altre fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento citato, tra cui le unita' immobiliari di categoria C/6 e C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale; c) 7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unita' immobiliari adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a 180 giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensi' tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 1. di stabilire in L. 500.000 la detrazione sull'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi i seguenti requisiti: a) i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni aventi reddito, derivante unicamente da pensione, non superiore a L. 13.639.000 se si tratta di un anziano ultrasessantacinquenne residente da solo; con redditto derivante solo da pensione non superiore a L. 20.458.000 se si tratta di due anziani ultrasessantacinquenni; per ogni ulteriore componente ultrasessantacinquenne di tali nuclei L. 3.410.000 per ciascun componente, e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze cat. catastale C/6 e C/2). Per la determiazione del redditto del nucleo familiare non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento, di contributi di assistenza sociale, ne' del reddito dell'abitazione posseduta; b) i nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza certificata dall'ufficio Politiche Sociali del Comune e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze cat. catastale C/6 e C/2). Per usufruire della detrazione di L. 500.000 dovra' essere presentata domanda, entro il 31 maggio 2001, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, in cui gli interessati autocertificano il possesso dei requisiti di cui sopra, tra cui la situazione reddituale relativa all'anno 2000; (Omissis). 01X11867 COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 5,8 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa, pari a L. 200.000. (Omissis). 01X11868 COMUNE DI SAN PIETRO IN GU Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze (garage nel numero massimo di 2), con possibilita' di detrarre la parte di detrazione per abitazione principale che non vi abbia trovato capienza, e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni; la riduzione della detta aliquota del 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare); la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall'articolo 8, comma 2, legge n. 504/1992, di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; l'aumento della detrazione consentita dall'articolo 15 legge n. 537/1993, come modificato con l'articolo 3, comma 55, legge n. 662/1996, fino a L. 500.000 per la prima casa di proprieta' di particolari categorie di cittadini negli stessi termini della proposta gia' formulata dalla locale federazione pensionati prot. 7413 del 4 ottobre 1997 e precisamente, per i cittadini: A) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo lordo degli oneri deducibili, inferiore a L. 13.500.000 e derivante esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziali); B) famiglie con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiore a L. 19.000.000, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziale); C) nei casi di cui al punto B), con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate (L. 25 milioni per nuclei con un figlio a carico; L. 30 milioni per nuclei con due figli a carico; L. 33 milioni con tre o piu' figli a carico); in tutti i casi dei punti A), B), C) per i soggetti che in passato non ne abbiano gia' beneficiato, e' obbligatorio presentare la comunicazione della esistenza dei requisiti all'Ufficio tributi del comune, entro il termine di presentazione della denuncia annuale di variazione, contenente l'indicazione dei redditi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione dei redditi, nella forma della autocertificazione di cui al D.P.R. n. 403/1998. (Omissis). 01X11869 COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO Il comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di San Salvatore Monferrato nella misura unitaria del 5,25 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' determinata nella misura di L. 200.000 pari a e 103,29; 3. di dare atto che il regime fiscale delle pertinenze e', (omissis) con particolare riferimento alle abitazioni principali, quello dell'immobile principale; 4. di dare atto che, con riferimento al regime fiscale dei terreni agricoli, a conferma di quanto previsto in sede di deliberazione C.C. n. 3/2000 in data 29 febbraio 2000, (omissis), fermi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento ai parametri reddituali, il regime agevolativo dei titolari di terreni agricoli e' estensibile altresi' a soggetti percepenti trattamenti pensionistici agricoli. (Omissis). 01X11870 COMUNE DI SANGUINETTO Il comune di SANGUINETTO (provincia di Verona) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis) di determinare per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, nella seguente misura: aliquota 6 per mille, con detrazione di L. 250.000, per le abitazioni principali e locali di pertinenza (garage, cantine, ecc.); aliquota 6,3 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e locali di pertinenza. (Omissis). 01X11871 COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO Il comune di SANTA LUCIA DI SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2001. (Omissis). 01X11872 COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA Il comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali; 3. (omissis). (Omissis). 01X11873 COMUNE DI SANT'ABBONDIO Il comune di SANT'ABBONDIO (provincia di Como) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, come segue: a) abitazione principale: 5,5 per mille; b) altri immobili: 6 per mille; di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11874 COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA Il comune di SANT'ANGELO A FASANELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille. (Omissis). 01X11875 COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO Il comune di SANTO STEFANO D'AVETO (provincia di Genova) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 2001 (omissis); 2. di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota e di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva a quella di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come determinato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 01X11876 COMUNE DI SANT'OLCESE Il comune di SANT'OLCESE (provincia di Genova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, come segue: aliquota ordinaria: 6 per mille, nessuna detrazione; aliquota unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,7 per mille, detrazione L. 220.000. (Omissis). 01X11877 COMUNE DI SASSOFERRATO Il comune di SASSOFERRATO (provincia di Ancona) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. integrare la deliberazione della giunta comunale n. 22 del 30 gennaio 2001, applicando le aliquote (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue: 5 per mille per le abitazioni principali; 5 per mille per le prime case anche se non abitate, comprese le pertinenze, purche' il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento sia residente nel comune di Sassoferrato; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 3. applicare la detrazione per abitazione principale per L. 400.000 per quei soggetti passivi che hanno i seguenti requisiti: reddito non superiore agli 11.000.000 annui; sia proprietario o titolare del diritto di usufrutto o di abitazione della sola abitazione principale; l'abitazione non deve essere classificata nelle categorie A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico; 4. presentare entro e non oltre il 30 giugno di ciascuno anno, pena l'esclusione dal beneficio, all'ufficio tributi un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti elencati nel punto precedente; (Omissis). 01X11878 COMUNE DI SCOPA Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione prin- cipale; 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; e di determinare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X11879 COMUNE DI SEDICO Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che non vengano locate: 4 per mille. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali. La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000 (euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta. Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali abitazione principale e quantificate nel numero massimo di 2 e' estesa l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11880 COMUNE DI SELVA DI PROGNO Il comune di SELVA DI PROGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 2001 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione:
===================================================================== Fabbricato | Aliquota |Detrazione ===================================================================== UnitĆ immobiliare adibita a prima abitazione |7 per mille |L. 220.000 Tutti gli altri fabbricati |7 per mille | 0 01X11881 COMUNE DI SENISE Il comune di SENISE (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). riconfermare, (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, con delibera consiliare n. 1 del 30 gennaio 1993, al 6 per mille per tutti i soggetti passivi. Fissare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11882 COMUNE DI SERMIDE Il comune di SERMIDE (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di modificare la propria precedente delibera n. 11 dell'8 gennaio 2001 fissando per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 5,5 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per gli alloggi non locati e per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D; 6 per mille per tutti gli altri immobili. di stabilire la misura della detrazione per abitazione principale in L. 200.000. di aumentare a L. 300.000 la detrazione per abitazione principale a favore dei soggetti proprietari o comproprietari di una sola abitazione di tipo economico cat. A3 - di tipo popolare - cat. A4 - di tipo ultrapopolare cat. A5 adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11883 COMUNE DI SEZZE Il comune di SEZZE (provincia di Latina) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di aumentare, per l'anno 2001, l'aliquota ICI relativa ai fabbricati definiti come altri, a quelli cioe', che non rientrano nel concetto di abitazione principale ed equiparati, al 7 per mille (omissis); 2. di riconfermare l'aliquota al 4,5 per mille per l'abitazione principale ed equiparati; 3. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale ed equiparati a L. 200.000; 4. dare atto che, per espressa norma di legge, le aliquote, coma sopra determinate, hanno decorrenza dal 1o gennaio 2001. (Omissis). 01X11884 COMUNE DI SIRIGNANO Il comune di SIRIGNANO (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nel comune di Sirignano per l'anno 2001 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che l'aliquota I.C.I. di cui sopra si applica a tutti i tipi di immobili ricadenti nel comune di Sirignano e soggetti all'I.C.I.; 3. di stabilire, infine, che per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1993 come modificato dall'articolo 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X11885 COMUNE DI SMERILLO Il comune di SMERILLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per il 2001 le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevista per il 2000 e precisamente: 1. aliquota ordinaria: 5 per mille; 2. aliquota alloggi non locati: 7 per mille; 3. detrazione unica abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X11886 COMUNE DI SOLAGNA Il comune di SOLAGNA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per anno 2001 le aliquote I.C.I. fissate per il 1999, come sotto specificate: 5 per mille per la prima casa; 7 per mille per i terreni edificabili; 6 per mille per i restanti immobili. (Omissis). 01X11887 COMUNE DI SOLETO Il comune di SOLETO (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). fissare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura de 6 per mille. fissare invece nella misura del 5 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale. fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11888 COMUNE DI SORGA' Il comune di SORGA' (provincia di Verona) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale, assogettando anche il garage relativo alla medesima aliquota deI 5,5 per mille; 2. confermare per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutte te altre tipologie di immobili; 3. confermare per l'anno 2001 la riduzione da applicare per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 01X11889 COMUNE DI SORI Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota agevolata: 5 per mille per le unita' immobiliari e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato gratuito ai parenti entro il secondo grado, da essi utilizzate quali abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di denuncia di variazione I.C.I. entro i termini di legge. 2. di confermare in L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli Immobili dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principali. 01X11890 COMUNE DI SOVERATO Il comune di SOVERATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nei modi che seguono: a. aliquota al 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per gli immobili aventi categoria catastale D/2; b. aliquota al 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita a seconda abitazione, per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili, per gli altri fabbricati, escluso tutte le unita' immobiliari adibite a terza abitazione e oltre; c. aliquota al 7 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite a terza abitazione e oltre. (Omissis). 01X11891 COMUNE DI SOVERIA MANNELLI Il comune di SOVERIA MANNELLI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di modificare e determinare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali, fermo restando per tutti gli altri edifici e fabbricati la tariffa del 6 per mille. (Omissis). 01X11892 COMUNE DI SPERONE Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille. (Omissis). 01X11893 COMUNE DI SPINAZZOLA Il comune di SPINAZZOLA (provincia di Bari) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille; 2. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura dei 4,75 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 11, comma 1 e 2, del vigente regolamento I.C.I.; 3. di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 230.000 annue. (Omissis). 01X11894 COMUNE DI STANGHELLA Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille con una detrazione per l'abitazione principale pari al minimo fissato dalla normativa vigente di L. 200.000. (Omissis). 01X11895 COMUNE DI STREVI Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato,la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata nel Comune di Strevi per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille, fatta salva l'agevolazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11896 COMUNE DI STRIANO Il comune di STRIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), delIart. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di precisare che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, il quale e' tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione o presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile; 4. di precisare, relativamente al precedente punto 3, che il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, tramite raccomandata a/r, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni 1, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni; 6. di precisare che per beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto precedente, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita nonche' comunicare al comune, entro 15 giorni dalla data di cessione dell'immobile, i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 7. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 8. di dare ancora atto che, per quanto qui non ripetuto, si applica il regolamento I.C.I. approvato con atto del CC n. 53 deI 21 dicembre 1998 ,esecutivo. Allegato A Abitazione principale: (cat. A1-A2 A3-A4, etc): aliquota: 5,5 per mille; detrazione L. 200.000 N.B.: Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune e i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertinenze dell'abitazione principale: (cart. C2-C6): aliquota: 5,5 per mille. Unita' immobiliare ad uso abitativo concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al III grado ed affini al II grado): aliquota: 5,5 per mille. Unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari locate e non: aliquota: 6 per mille. Negozi e botteghe: (cat. C1): aliquota: 5,5 per mille. Terreni: aliquota: 5,5 per mille. (Omissis). 01X11897 COMUNE DI TARQUINIA Il comune di TARQUINIA (provincia di Viterbo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a. del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti; b. del 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio della propria attivita' professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito specificati: gruppo A: categoria A/10 (uffici e studi privati); gruppo C: tutte le categorie; gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); c. del 6,1 per mille per le unita' immobiliari locate da persone fisiche, con contratto registrato, ad un soggetta che la utilizzi come abitazione principale; d. del 6,5 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c); e. del 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' pari o superiore a lire 500.000.000; f. del 5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' inferiore a L. 500.000.000; 2. di determinare in L. 240.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti. 3. di determinare una ulteriore detrazione di L. 60.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di cui ai sottoindicati punti a), b) e c): 1. pensionati ultra 65enni alla data del 1o gennaio 2001; 2. disoccupati alla data del 1o gennaio 2001 iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi; 3. soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' superiore al 70 per cento. A condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni: a. che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a L. 50.000.000; b. che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto di imposta; c. che il reddito complessivo annuo lardo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volte e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto 3), aumentato di L. 3.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare. (Omissis). 01X11898 COMUNE DI TAVAGNASCO Il comune di TAVAGNASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale; (Omissis). 01X11899 COMUNE DI TELESE TERME Il comune di TELESE TERME (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote (I.C.I.) imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: abitazioni principali: 5,5 per mille; restanti abitazioni: 7 per mille; terreni agricoli: 5,5 per mille; aree edificabili: 6 per mille. (Omissis). 01X11900 COMUNE DI TERZO Il comune di TERZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 01X11901 COMUNE DI TOFFIA Il comune di TOFFIA (provincia di Rieti) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. (Omissis). 01X11902 COMUNE DI TOLVE Il comune di TOLVE (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare con decorrenza dal 1o gennaio 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 come previsto dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). 01X11903 COMUNE DI TORGIANO Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti misure: aliquota 5,5 per mille: a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) per n. 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 500 metri dalla stessa; aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto b) del precedente paragrafo, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 01X11904 COMUNE DI TORNACO Il comune di TORNACO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
===================================================================== N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote per mille ===================================================================== 1 |tutte le tipologie indistintamente | 5
2. di determinare, per l'anno 2001 la detrazione di imposta come da prospetto che segue:
===================================================================== | TIPOLOGIA DEGLI | | | IMMOBILI nonchƩ | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | | |particolare disagio |Riduzione di imposta | Detrazione (lire in N.D.| economico- sociale | % | ragione annua) ===================================================================== |abitazione | | 1 |principale | | 200.000 --------------------------------------------------------------------- |fabbricati | | |dichiarati inagibili| 50% | (Omissis). 01X11905 COMUNE DI TORRE DE' BUSI Il comune di TORRE DE' BUSI (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, esclusivamente per le categorie C1 e D2, come da allegata nota esplicativa, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota agevolata in favore di proprietari da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di recupero e ristrutturazione per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille; 6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 01X11906 COMUNE DI TORRE DE' NEGRI Il comune di TORRE DE' NEGRI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X11907 COMUNE DI TORRE DE' ROVERI Il comune di TORRE DE' ROVERI (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; di determinare, per l'anno 2001, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 270.000. (Omissis). 01X11908 COMUNE DI TORRE PELLICE Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota (I.C.I.) sulle abitazioni principali e relative pertinenze, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille l'aliquota per le seconde case, altri fabbricati ed aree fabbricabili. (Omissis). 01X11909 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 e 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille; di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le pertinenze, in L. 200.000 annue, rapportate per il periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). 01X11910 COMUNE DI TORRESINA Il comune di TORRESINA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3, dell'art. 58, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 01X11911 COMUNE DI TORTORETO Il comune di TORTORETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: 1. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' stabilita nella misura del 5,5 per mille; 2. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e' stabilita nella misura del 6,2 per mille; di determinare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in L. 300.000. (Omissis). 01X11912 COMUNE DI TRAVERSETOLO Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, a seguito dell'esercizio delle facolta' regolamentari di cui al decreto legislativo n.446/1997 avvenuto con atto di C.C. n. 3 dell'8 gennaio 1999 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dal decreto legislativo n. 504/1993 e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2001, le seguenti aliquote: 6 per mille - aliquota ordinaria; 7 per mille - aliquota per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione principale, quello tenuto a disposizione del possessore per uso personale diretto ed anche quello non occupato. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile da idonea documentazione; si precisa che l'aliquota del 7 per mille non si estende alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione; 4 per mille - aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che: il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo due immobili tra quelli sottoelencati: garage/autorimessa con categoria catastale C06; tettoia con categoria catastale C07; terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq; l'aliquota ridotta dell'abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell'abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantita' e condizioni nell'applicazione dell'aliquota agevolata indicata nel punto successivo. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'Ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 30 giugno 2001, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 2001 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2001 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o nell'anno 2000 questa produce effetto anche per l'anno 2001 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare; 4 per mille - aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06 o C07 (garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non eccede i 10.000 mq qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'abitazione principale ubicata nel comune di Traversetolo ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq) per il quale viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata; un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 30 giugno 2001, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 2001 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2001 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta; qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o nell'anno 2000 questa produce effetto anche per l'anno 2001 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare. 2. di determinare, chiedendone al consiglio comunale la conferma, anche per il 2001 la detrazione di legge di L. 200.000 e la maggiore detrazione nella misura di L. 500.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data del 1o gennaio 2001 risultano assistiti dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di proporre al consiglio comunale di confermare anche per il 2001 l'esonero totale per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997); 4. di confermare, anche per il 2001 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il "valore base" stabilito di cui all'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. stabilito per l'anno 1999 con atto di consiglio comunale n. 13 del 29 gennaio 1999 e n. 04 del 17 gennaio 2000, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo pari a L. 300.000/mq per il residenziale ed a L. 100.000/mq per il produttivo; (Omissis). 01X11913 COMUNE DI TRECATE Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2001 le medesime aliquote stabilite per l'anno 2000 ai fini della determinazione dell'I.C.I. e in particolare: aliquota 4 per mille: 1. immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze con detrazione pari a L. 200.000. per la definizione di abitazione principale e' necessario riferirsi a quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992 e, in particolare, dall'art. 8, (commi 4 e 5) del regolamento comunale vigente in materia; 2. immobili a qualunque uso adibiti, classificati o classificabili - nel caso di rendita presunta - nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da C/01 a C/07); aliquota del 5 per mille: 1. immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12) 2. immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, il cui valore e' determinato in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 5, comma 3, del regolamento comunale vigente in materia; (Omissis). 01X11914 COMUNE DI TREVIOLO Il comune di TREVIOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare e confermare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001: a) l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del 5 per mille; b) viene stabilita l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti all'utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 01X11915 COMUNE DI TRIBANO Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare contestualmente in L. 200.000 (misura unica) la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X11916 COMUNE DI TRICHIANA Il comune di TRICHIANA (provincia di Belluno) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue: a) aliquota ridotta del 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese: l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado di parentela (genitore/figlio, fratello/fratello) che la occupano quale loro abitazione principale; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel comune; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto o azienda per l'edilizia economica residenziale. b) aliquota ordinaria del 6 per mille per le residenze secondarie o seconda casa intendendosi per tale l'unita' immobiliare arredata ed idonea ad essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso personale diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; c) aliquota ordinaria del 6 per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale; d) aliquota ordinaria del 6 per mille per immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS); e) aliquota del 7 per mille per le case sfitte ed aree edificabili; f) aliquota del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di stabilire la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 e di dare atto che anche per l'anno 2001 la detrazione spetta anche per l'unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che in entrambi i casi l'abitazione non risulti locata; 3. di dare atto che le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado di parentela (genitore/figlio - fratello/fratello) che la occupano quale loro abitazione principale sono equiparate alle abitazioni principali per quanto riguarda l'aliquota ma non per quanto riguarda la detrazione prevista al sopra citato punto 2 che pertanto per tale fattispecie non compete; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la disciplina dell'l.C.l agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tal fine si intende per pertinenza: garage o box o posto auto limitatamente ad una sola unita'; cantina limitatamente ad una sola unita'; soffitta limitatamente ad una sola unita'; che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 mt.; resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresi' fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 01X11917 COMUNE DI TRIGOLO Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5 per mille; b) soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota del 7 per mille; c) soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: aliquota del 2,5 per mille; d) soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: aliquota del 3 per mille. 2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2001 le detrazioni di imposta nella misura minima di L. 200.000, in ragione annua; 3. di determinare, altresi', ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da L. 200.000 a L. 500.000, per titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000 (riferito a reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta) elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni familiare a carico nullatenente; (Omissis). 01X11918 COMUNE DI TRIVERO Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,2 per mille; 2. di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio. 01X11919 COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I.C.I. aliquota prima casa 5,25 per mille; aliquota seconda casa 6,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. 01X11920 COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X11921 COMUNE DI TUSCANIA Il comune di TUSCANIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis) determinare le aliquote e le detrazioni di imposta,;applicabili nel comune di Tuscania per l'anno 2001, agli effetti dell'I.C.I. come segue: abitazione principale e pertinenza: 4 per mille; detrazione per abitazione principale - fino alla concorrenza di L. 200.000; altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille. 01X11922 COMUNE DI UCRIA Il comune di UCRIA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura unica del 7 per mille; 2. dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del citato decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. Di elevare, ai sensi del comma 3 del citato art. 8, per l'anno 2001, la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale solo a favore di soggetti passivi portatori di handicap grave documentato con certificato rilasciato dalla competente A.S.L., dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta ne' alcuna altra elevazione della detrazione dall'imposta. 01X11923 COMUNE DI VAL DELLA TORRE Il comune di VAL DELLA TORRE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 e 26 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come segue: prima casa 5 per mille; seconda altri fabbriati 5,5 per mille. (Omissis). 1. di confermare il L. 250.000, per l'anno 2001, la detrazione I.C.I. spettante ai soggetti passivi di immobili adibiti ad abitazioni principale e sue pertinenze con le limitazioni di cui all'art. 20 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I. - modificato ed integrato in questa stessa seduta consiliare. (Omissis). 01X11924 COMUNE DI VALDASTICO Il comune di VALDASTICO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote I.C.I., come di seguito indicato: a. aliquota ridotta del 4,75 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; b. aliquota ordinaria del 6 per mille rispetto a tutte le altre unita' immobiliari, comprese le aree fabbricabili. 01X11925 COMUNE DI VALEGGIO Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6.5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000; (Omissis). 01X11926 COMUNE DI VALLE PIETRA Il comune di VALLE PIETRA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; di confermare, altresi', per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. 01X11927 COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO Il comune di VALLI DEL PASUBIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure che seguono: abitazione principale 5,5 per mille; seconde case 6,5 per mille; (col termine seconde case si devono intendere le unita' immobiliari adibite ad abitazione ma diverse dall'abitazione principale del proprietario); immobili diversi (compresi negozi, opifici, aree fabbricabili, ecc...) 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X11928 COMUNE DI VALMACCA Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per il 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). 01X11929 COMUNE DI VALPERGA Il comune di VALPERGA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' fissata come segue: immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o abitazione da terzi: 7 per mille; fabbricati diversi da quelli di civile abitazione tenuti nella disponibilita' del proprietario e non utilizzati da questo o locati ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 5,5 per mille. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 01X11930 COMUNE DI VALVESTINO Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'I.C.I. nella misura gia' determinata per l'anno 2000 e corrispondere al 5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000 annue. (Omissis). 01X11931 COMUNE DI VARENNA Il comune di VARENNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 6 per mille; aliquota ordinaria (per tutte le altre fattispecie imponibili): 7 per mille; 7. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata; 8. di stabilire in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 01X11932 COMUNE DI VARESE LIGURE Il comune di VARESE LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2001, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I.: 4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento comunale (I.C.I.); 5 per mille: per tutti gli altri immobili; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento comunale I.C.I., detrazione che si applica anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta. 01X11933 COMUNE DI VEDDASCA Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. 01X11934 COMUNE DI VEDESETA Il comune di VEDESETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 210.000. 01X11935 COMUNE DI VELO VERONESE Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5 per cento e dei redditi dominicali del 25 per cento oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti per il 1997 e di confermare anche per il 2001 l'applicazione dell'aliquota unica del 6,5 per mille. Tale conferma avviene comunque in attesa di affrontare piu' approfonditamente il problema complessivo del tributo sulla base della fase di liquidazione dell'imposta e di una rilevazione di tutti i cespiti, da effettuare entro il 31 dicembre 2001 come previsto dall'art. 18, comma 4, della legge finanziaria 2001 richiamata; 01X11936 COMUNE DI VENAFRO Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 16 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare nella misura deI 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 ed in L. 200.000 l'importo da portare in detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale. 01X11937 COMUNE DI VERCELLI Il comune di VERCELLI ha adottato, il 29 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ritenuto pertanto, in considerazione della situazione connessa al bilancio di previsione, di confermare per l'anno d'imposta 2001 1. le seguenti misure di aliquota: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota 4 per mille: a) per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a L. 80.000.000 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili. b) per i fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi previsti dalla legge n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo". aliquota 7 per mille: per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno 2 anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili, limitatamente ai primi 3 anni successivi alla data di ultimazione lavori. 2. la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000; di prevedere che tale detrazione viene aumentata a L. 300.000 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate: a) pensionato solo: nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2001; avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001; essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a L. 15.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2000 e tassabili ai fini IRPEF; b) pensionati: nucleo familiare formato da sole 2 persone alla data del 1o gennaio 2001; avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001; essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a L. 25.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2000 e tassabili ai fini IRPEF; c) famiglie numerose: nucleo familiare composto da 5 (3 o piu' figli) o piu' persone alla data del 1o gennaio 2001; reddito complessivo familiare non superiore a L. 70.000.000 annui lordi, nel caso di 5 componenti il nucleo familiare, con elevazione di L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il quinto, con riferimento ai redditi prodotti nel 2000 e tassabili ai fini IRPEF; d) permanenza di anziani e/o disabili in famiglia: nucleo famigliare comprendente 1 o piu' anziani e/o disabili alla data del 1o gennaio 2001; e) nuove coppie: nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell'anno 2001 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l'immobile di residenza in proprieta' e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza; la maggiore detrazione sara' applicabile per un periodo massimo di 3 anni compreso l'anno di costituzione della coppia; precisato che ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare; (Omissis) 01X11938 COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE Il comune di VERDERIO SUPERIORE (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 01X11939 COMUNE DI VERNAZZA Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2001 per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale; 2. di confermare e determinare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota della imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste prevista anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado (figli/genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza; 3. di confermare e determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento comunale (I.C.I.). (Omissis). 01X11940 COMUNE DI VEROLAVECCHIA Il comune di VEROLAVECCHIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicabile in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X11941 COMUNE DI VERRETTO Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 gennaio e 2 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille; (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 300.000. (Omissis). 01X11942 COMUNE DI VERZUOLO Il comune di VERZUOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'applicazione di piu' aliquote differenziate riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche nelle seguenti misure: 6 per mille come aliquota normale; 5,8 per mille come aliquota ridotta nel caso di abitazioni principali e per le tipologie previste dall'art. 4 comma 1 del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556; 4 per mille per immobili in corso di risutrutturazione per restauro e risanamento conservativo situati nel centro storico; 7 per mille per gli alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, tenuti a disposizione e privi di utenza elettrica; detrazione fissa di L. 200.000 per l'abitazione principale; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; quella concessa da possessore in uso gratuito a parenti di primo grado. (Omissis). 01X11943 COMUNE DI VETTO Il comune di VETTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Tit. primo, Capo primo del decreto legislativo 30 dicembre 1994. (Omissis). 01X11944 COMUNE DI VIGNOLO Il comune di VIGNOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel modo seguente: 5 per mille: per tutte le abitazioni principali e pertinenze; terreni agricoli; altri fabbricati; 5,5, per mille: per tutti i terreni fabbricabili. (Omissis). 01X11945 COMUNE DI VILLA VICENTINA Il comune di VILLA VICENTINA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; b) altri fabbricati: immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale con destinazione abitativa: 6,25 per mille; immobili diversi da quelli a destinazione abitativa: 6,25 per mille; c) terreni agricoli: 6 per mille; d) aree fabbricabili: 7 per mille; 2. di comprendere nella fattispecie di cui al precedente punto 1) lett. a): le pertinenze di cui alle categorie catastali C2 oppure C6 oppure C7, e per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprieta' o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente; le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto degli II.AA.CC.PP. (Enti senza scopo di lucro); 3. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, in conformita' al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge 662/1996; 4. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e non alle sue pertinenze) fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996; 5. di confermare anche per l'anno 2001 le seguenti maggiori detrazioni ai fini (I.C.I.): a) L. 300.000 per i soggetti proprietari di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che si trovino in una delle seguenti situazioni: nucleo familiare composto da n. 1 unita' il cui reddito sia pari a quello derivante da una pensione minima o sociale; nucleo familiare composto da piu' unita' il cui reddito sia pari a quello derivante da n. 2 pensioni minime e/o sociali; b) L. 300.000 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50 per cento con reddito massimo di L. 30.000.000 annui lordi; nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione. (Omissis). 01X11946 COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI Il comune di VILLAFRANCA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come stabilite con propria deliberazione n. 14 in data 11 marzo 2000, esecutiva, nelle seguenti misure differenziate: aliquota (I.C.I.) al 4 per mille i seguenti casi: fabbricati di civile abitazione, limitatamente al periodo di;tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'agibilita' e/o abilitabilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico e sia attraverso concessione singola ed aventi destinazione d'uso uni-familiare (villetta) o per usi pluri-familiari (palazzo); b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B cosi' come indicati nella circolare del presidente della giunta regionale n. 5/sg/urb del 27 aprile 1984 "Definizione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e smi", pubblicata sul BUR n. 19 del 9 maggio 1984 ovvero interventi di ristrutturazione che comportano variazioni in aumento della superficie utile e recupero di volumi preesistenti; fabbricati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, ovvero per l'edilizia artigianale, industriale e commerciale, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'usabilita' e/o agibilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico e sia attraverso concessione singola; b) interventi di nuova edificazione in ampliamento per un rapporto superiore al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola; aliquota (I.C.I.) al 5 per mille tutti i rimanenti casi; 2. di confermare per l'anno 2001 l'attribuzione al funzionario responsabile I.C.I., designato con deliberazione della giunta comunale n. 6 in data 4 gennaio 1997, di ogni facolta' prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in argomento, ivi compresa quella di richiedere agli altri settori comunali copia di atti e documenti, dati, notizie ed ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell'accertamento dell'imposta sugli immobili; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11947 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE Il comune di VILLANOVA MONTELEONE (provincia di Sassari) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X11948 COMUNE DI VILLAR PELLICE Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota per la prima casa, con detrazione di L. 220.000, 5 per mille per le abitazioni locate a residenti e nella misura del 6 per mille le seconde case, aree fabbricabili ed altri fabbricati. (Omissis). 01X11949 COMUNE DI VIVARO ROMANO Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota (I.C.I.) e' confermata al 6 per mille senza ulteriori riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta, oltre a quelle previste per legge. (Omissis). 01X11950 COMUNE DI VO' Il comune di Vo' (provincia di Padova) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). - 6 per mille aliquota ordinaria; - 5,50 per abitazione principale; - detrazione per abitazione principale L. 200.000; - 7 per mille per fabbricati non locati; - 4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; - di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani (dall'eta' di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 01X11951 COMUNE DI VOLPIANO Il comune di Volpiano (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare in via definitiva, (omissis), per il 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, compresa n. 1 pertinenza: 6 per mille; per gli alloggi non locati: 7 per mille; per tutti gli altri immobili: 6,75 per mille (omissis). 2. di applicare per il 2001 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, (omissis). (Omissis). 01X11952 COMUNE DI ZENSONS DI PIAVE Il comune di Zenson di Piave (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate dell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
Allegato A) alla deliberazione Giunta Comunale n. 18 in data 5 febbraio 2001
===================================================================== | | Riferimento alla | | Codice| Immobile | normativa |Aliquota| ===================================================================== | |articolo 8, comma 2 | | | |del D.L.gs 30-12-1992,| | 10 |Abitazione principale |n. 504 | 5,5 |200.000 --------------------------------------------------------------------- | |articolo 1, comma 4 | | |Abitazione cittadini |del D.L. 23-1-1993 n. | | |italiani residenti |16 convertiti in L. | | 11 |all'estero |24-3-1993, n. 75 | 5,5 |200.000 --------------------------------------------------------------------- | |articolo 4, comma 1, | | |Fabbricati utilizzati |D.L. 8-8 1996, n. 437 | | |quali abitazioni |convertito in L. | | 12 |principali |24-10-1996, n. 556 | 5,5 |200.000 --------------------------------------------------------------------- |Abitazione principale |articolo 8, comma 2, | | |soggetta in situazione|del D.L.gs 30-12-1996,| | |disagio economico |n. 504 (ultimo | | 13 |sociale |periodo) | 5,5 |200.000 --------------------------------------------------------------------- | |articolo 1, comma 5, | | |Abitazioni recuperate |della L. 27-12-1997, | | 14 |principali |n. 449 | 5,5 |200.000 --------------------------------------------------------------------- | |articolo 1, comma 56 | | 15 |Abitazione principale |L. 24-1-1997, n. 652 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- |Abitazione principale |articolo 59, let. e) | | |in uso gratuito a |del D.Igs 15-12-1997, | | 16 |parenti |n. 446 | 5.5 | --------------------------------------------------------------------- |Pertinenze |articolo 30, comma 12,| | |abilitazione |legge 23-12-19999, n. | | 17 |principale |488 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 2. comma 1, | | | |let. a) del D.L.gs | | 20 |Fabbricati ordinari |30-12-1992, n. 504 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 4, comma 1, | | | |D.L. 8-8-1996, n. 437 | | | |convertito in legge | | 21 |Abitazioni locate |24-10-1996, n. 556 | 7,0 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 6, comma 2, | | | |D.Lgs 30-12-1992, n. | | 22 |Abitazioni non locate |504 | 7,0 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 6, comma 2, | | |Abitazioni a |D.Lgs 30-12-1992, n. | | 23 |disposizione |504 | 7,0 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 8, comma 1, | | |Fabbricati posseduti |D.Lgs 30-12-1992, n. | | 24 |da imprese non venduti|504 | 7,0 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 5, comma 3, | | | |D.Lgs 30-12-1992, n. | | 25 |Fabbricati categoria D|504 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 1, comma 5, | | | |della L. 27-12-1997, | | 26 |Fabbricati recuperati |n. 449 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 2, comma 1, | | | |let. b), del D.L.gs | | 31 |Aree edificabili |30-12-1992, n. 504 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 2, comma 1, | | | |let. c), del D.L.gs | | 41 |Terreni agricoli |30-12-1992, n. 504 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- |Terreni agricoli | | | |posseduti da |articolo 9, comma 1, | | |imprenditori agricoli |let. a), del D.L.gs | | 42 |e coltivatori diretti |30-12-1992, n. 504 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- |Aree edificabili | | | |coltivatori diretti |articolo 2, comma 1, | | |assimilate a terrini |lei. b), del D.L.gs | | 43 |agricoli |30-12-1992, n. 504 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- | |articolo 6 e 2 del | | | |D.Lgs 30-12-1992, n. | | |Enti senza scopo di |504 e art. 21 D.L.gs | | 51 |lucro (ONLUS) |n. 460/97 | 5,5 | --------------------------------------------------------------------- |Fabbricati ad uso | | | |commerciale sfitti | | 7,0 | (Omissis). 01X11955 COMUNE DI ZINASCO Il comune di Zinasco (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio e 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5, per mille. (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni sull'Imposta Comunale sugli Immobili: 1. detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 220.000 quando trattasi di unica proprieta' del soggetto passivo dell'imposta; 2. diritto alla detrazione per abitazione principale al soggetto passivo, proprietario di immobile non locato a terzi, qualora lo stesso si trovi ricoverato in modo permanente presso un Istituto di ricovero e di cura per anziani e quindi obbligato a trasferire la propria residenza presso il suddetto Istituto. (Omissis). |
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