Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 168
Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di
quiescenza e previdenza

1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni".
2. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferise al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
recante "Riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio
1999, n. 133", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
del 9 marzo 2000, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio
1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
1999, supplemento ordinario:
"Art. 3 (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato
ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al
fine di riordinare il regime fiscale delle forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, di
disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a
finalita' previdenziali, di modificare il trattamento
fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale
del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico e'
informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i
lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro
dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo
complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento
degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione
della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di
redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli
imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari
dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza
del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui
sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita'
della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci
lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro,
qualora queste ultime osservino in favore dei soci
lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione
previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione
dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, determinando il
risultato maturato di gestione al netto dei costi;
possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota
dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai
citati organismi di investimento collettivo; conferma del
regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n.
124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia
investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare
l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a
quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni
erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di
esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta, fermo restando il trattamento della residua parte
come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel
caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a
tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le
prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente
lettera si applica a condizione che il loro ammontare non
sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data
di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di
cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del
1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i
soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove
disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere
dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano
applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla parte della posizione maturata corrispondente al
rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di
accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di
cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di
rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a
quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subi'to la
tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche
complementari in regime di prestazione definita, per le
quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui
alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della
tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio
individuale vincolate a finalita' di previdenza e'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento
ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli
all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7
del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e
definizione delle condizioni di partecipazione in termini
supplementari rispetto alla previdenza complementare e con
le forme di tutela previste dal predetto decreto
legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i princi'pi
dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del
1993; estensione della possibilita' di partecipazione anche
ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b) assoggettamento del risparmio previdenziale
tramite i fondi aperti di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale
di cui alla lettera c);
c) fermo restando il limite complessivo di importo di
cui alla lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale
della contribuzione; applicazione alla gestione e alle
prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c)
del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze
vita con finalita' previdenziali, secondo i princi'pi e
criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al
regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata
ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della
tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di
detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente
l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti
soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo
prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai
contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa
assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da
quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti
applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i
redditi compresi nei capitali corrisposti siano
assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta
sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del
risultato delle gestioni personali di portafoglio, con
applicazione di un apposito fattore di rettifica
finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella
che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subi'to
la tassazione per maturazione;
e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti
misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di
tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di
fine rapporto, nonche' delle indennita' e somme indicate
nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi
erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e
c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso
di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili
rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento
agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a
stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai
rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, con i decreti
legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva
e individuale, tenendo conto della natura finanziaria
dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive
comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite
vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione
previdenziale relative a contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta
sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle
modalita' di contribuzione al Fondo di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche',
relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto
legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di
istituzione, adesione e contribuzione alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche
necessarie a consentire la pienezza e semplicita' di
applicazione della nuova disciplina, procedendo in
particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le
modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi
compresa la possibilita', in caso di incapienza
dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della
detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi
volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con
tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui
redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione
in titoli del trattamento di fine rapporto, e
l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli
oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo
unico i contributi previdenziali versati a titolo di
prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di attuazione delle
disposizioni recate dal presente articilo entrano in vigore
il 1o gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione
degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei
princi'pi e criteri direttivi previsti dal presente
articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come
modificati dal presente decreto legislativo:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la
deduzione compete per un importo complessivamente non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i
predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai
fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si
tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro
ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono
a carico, della condizione di destinazione delle quote di
TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per
gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire
3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e
2006 e a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1, sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1, relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
L. 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1, sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5, si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice
civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione
della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l'unita' immobiliare non risulti locata.".
"Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive
sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi.
2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per
cento delle quote di accantonamento annuale del TFR
destinate a forme pensionistiche complementari, se
accantonato in una speciale riserva, designata con
riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a
capitale; in tal caso si applica l'art. 44, comma 2. Se
l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per
gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine
rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1
dell'art. 16.".



 
Art. 2.
Decorrenza

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 4 (Decorrenza e norme transitorie). - 1. Le
disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano
con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera f), n.
1, si applicano con riferimento agli accantonamenti
effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia
dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il
limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo
massimo deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato,
per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza
tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle
suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci
milioni. Le modalita' per fruire della
predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini
ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'art.
10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad
applicarsi, fino al termine del predetto periodo
transitorio, il comma 8-quater dell'art. 18 del citato
decreto legislativo.".



 
Art. 3. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva" sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.";
b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993,
n. 97, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in
regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in
regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di
ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,
aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei
riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il
valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I
proventi derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva concorrono a formare il risultato della
gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del
fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per
cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato
della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva
dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e'
computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte,
dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal
medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato
negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato
negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del
fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la
loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale, un'apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza
destinataria della posizione individuale puo' portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei periodi
d'imposta successivi e che consente di computare la quota
di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente
all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella
misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26
del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e'
versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano
le disposizioni del capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e'
stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e'
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o
rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi
dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi
costituiti nell'a'mbito del patrimonio di societa' ed enti
la dichiarazione e' presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della societa' o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria
in misura fissa per ciascuna di esse.".



 
Art. 4. Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita.

1. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.".
2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 e' abrogato.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note
all'art. 3, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in
regime di prestazioni definite e dei contratti di
assicurazione di cui all'art. 9-ter). - 1. I fondi pensione
in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale
della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato
negativo e' computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art.
9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso
alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il
valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo e' computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza.
2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di
assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 6 (Regime tributario dei fondi pensione di
prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di
cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124). - 1.1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo l'art. 14, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in
regime di prestazioni definite e dei contratti di
assicurazione di cui all'art. 9-ter). - 1. I fondi pensione
in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale
della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato
negativo e' computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei
commi da 3 a 7 dell'art. 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art.
9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso
alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il
valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo e' computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza.".
2. (Comma abrogato).".



 
Art. 5. Regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. All'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e" sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.";
c) nel comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono soppresse.
2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quater del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note
all'art. 3, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione
che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1,
in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dell'art. 14.
2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante
convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le
disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano
altresi' le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite
nell'a'mbito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta
sostitutiva e' corrisposta dalla societa' o dall'ente
nell'a'mbito del cui patrimonio il fondo e' costituita.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 8 (Regime tributario dei fondi pensione che
risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Nel decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14-ter,
introdotto dall'art. 7, comma 1, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione
che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1,
in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dell'art. 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui
all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite,
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme
indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni
dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le
disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite
nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla
societa' o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il
fondo e' costituita. .
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'art. 14-quater, comma 2-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei contributi e
quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici
mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di
rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione
rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto
del tempo intercorso, delle eventuali variazioni
dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.
2. Ai fondi pensione di cui all'art. 14-quater del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le
disposizioni dell'art. 5, commi da 4 a 7.".
- La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, supplemento
ordinario.



 
Art. 6.
Decorrenza

1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "alla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 2001";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 - gia' citato nelle
note alle premesse - cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 9 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni degli
articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 1o gennaio 2001.".
1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi,
fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art.
15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente
l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".



 
Art. 7. Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.".
2. All'articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, primo periodo, le parole: "delle quote di trattamento di fine rapporto e" sono soppresse;
b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta"; c) nel comma 2, dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: ", nonche' in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".
3. Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare d-ter), dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", sono inserite le seguenti: "diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti".
4. Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, e' sostituito dal seguente: "4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari".
5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "comma 1, primo periodo," sono soppresse.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 16, 17-bis e
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art.
1, cosi' come modificati dal presente decreto legislativo:
"Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da
quello esercitato a seguito di pensionamento o di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre
cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
dell'art. 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci di societa'
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della societa', la comunicazione del recesso,
la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se
conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero
imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1, gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.
4. (N.D.R.: La disposizione del presente comma e' stata
trasferita nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n.
42).".
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 1 dell'art. 16 sono soggette ad imposta
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i
criteri previsti al comma 1 dell'art. 17, assumendo il
numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione e l'importo imponibile della prestazione
maturata, al netto dei redditi gia' assoggettati ad
imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei
cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il
diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando
le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e' non superiore a un terzo
dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresi' nei casi previsti
dall'art. 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' in caso di
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo,
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti e comunque quando
l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante
in forma periodica e' inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo
periodo, per il loro intero importo.".
"Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48, salvo
quanto di seguito specificato:
a) (lettera soppressa);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi
percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47, non
concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'
l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di
cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono
assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore
gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e'
determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute
effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa
complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
h) e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le
disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e
assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria,
nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma
periodica non si applicano le disposizioni del richiamato
art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'art. 41, se determinabili;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
dell'art. 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto
l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione
di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di
importo non superiore a lire 18 milioni al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che
eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei
milioni;
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
capitale a seguito di riscatto della posizione individuale
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, non si applicano le
disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse assumono al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se
determinabili.".
- Per il testo dell'art. 42 del sopra citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle
note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
1, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, nonche' il condominio quale
sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono
effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, dello stesso
testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del
citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a
norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle
lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio
dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di
autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso
periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e
con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all'interessato che deve provvedere al versamento entro il
15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. (Comma abrogato).".



 
Art. 8.
Applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto

1. Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalita' di applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: "e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva" e nell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta";
b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) nel comma 3, le parole: "e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza" sono soppresse;
c) nel comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "e sui rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate";
2) al quarto periodo, le parole: "e i rendimenti" sono soppresse, nello stesso periodo le parole: "e dei rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate";
3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.";
e) nel comma 5, dopo le parole: "si detrae" sono inserite le seguenti: ", anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto," e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il
trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al netto delle rivalutazioni gia'
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori
dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha
generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita',
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate
alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7, l'imposta,
determinata a norma del presente articolo , e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 11 (Disciplina tributaria del trattamento di fine
rapporto). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'art. 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce
reddito per un importo che si determina riducendo il suo
ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al
comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota
media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e'
stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto
sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate
alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili
per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16,
sono imponibili per un importo che si determina riducendo
il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita',
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva.".
2. (Comma abrogato).
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi
per il trattamento di fine rapporto e' applicata l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle
rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta e'
versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
L'imposta e' imputata a riduzione del fondo. Nell'anno
solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno
2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate
nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e'
corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei
predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3
e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui
viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e
versata nei termini previsti per il versamento a saldo
delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei
redditi. L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento
delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale
l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il
giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le
disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva
di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di
imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'art.
3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine
rapporto, determinata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di
lavoro intervenuta nel periodo dal 1o gennaio 2001 e fino
alla data di entrata in vigore della disciplina concernente
la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005, si detrae, anche in sede di
applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari a
L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto
periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e'
rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero
di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta.".



 
Art. 9.
Decorrenza

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.";
c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1o gennaio 2001."; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "maturato" e' sostituita dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 12 (Decorrenza e disciplina transitoria). - 1.
Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il
presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10
si applicano alle prestazioni riferibili agli importi
maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i medesimi
soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a
tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente.
1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante
convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni
di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si
applicano ai rendimenti maturati anteriormente al
1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato art. 6 va
applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni
pensionistiche da una delle predette forme ad una forma
pensionistica di altro tipo.
2. Le disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 11, si applicano alle quote di trattamento di
fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di
altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal
1o gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto,
comprese le relative anticipazioni, e per le altre
indennita' e somme maturate fino a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel
testo vigente anteriormente alla data stessa.".



 
Art. 10.
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "superiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento".
2. Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.".
3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi finalita' previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.";
b) nel comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;";
c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) nella tariffa allegato A, l'articolo 14, e' sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio".



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
L. 750.000, limitatamente alla parte che eccede L. 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a due milioni di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di L. 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). - 1.
Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle
lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'art. 41 e'
compresa anche la differenza tra la somma percepita o il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo
di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati,
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 41 sono determinati
valutando le somme impiegate, apportate o affidate in
gestione nonche' le somme percepite o il valore normale dei
beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del
giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o
incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in
tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non
ancora certi o determinati alla data di emissione dei
titoli o certificati, la parte di detto importo,
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della
determinazione della differenza, si considera interamente
maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art.
41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle
valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e
gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte
sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi
in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il
cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei
proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli
interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di
durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo
prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la
misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente si
considerano percepiti anche gli interessi compensati a
norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi
pagati. Si considera corrisposto anche il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta
disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni
distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione,
dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari,
nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in
sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
costituiscono proventi per un importo corrispondente alla
differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni
o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto,
liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle
azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od
acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e'
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa'
di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza tra
l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione
pensionistica erogata e quello della corrispondente rata
calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 13 (Trattamento tributario dei contratti di
assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in
ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le
seguenti: ", nonche' quelli versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di
periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565 ;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tale disposizione si applica altresi' per gli
oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se
fiscalmente a carico. ;
b) nell'art. 13-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta; ;
c) nell'art. 42, comma 4, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi
pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo
gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se
tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione,
calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta
sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa.
Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un
apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di
rettifica";
d) nell'art. 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;";
e) nell'art. 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo
periodo e' soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma
1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contratti di assicurazione che prevedono la copertura di
piu' rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella
polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a
ciascun rischio.
2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale in corso di costituzione, le imprese di
assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite
derivano da contratti stipulati con imprese di
assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime
di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta
sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo
d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo
le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di
cui all'art. 41, comma 4, lettera g-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
versata con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento a saldo delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'art. 21, secondo comma, le parole: "e di
rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1 e 23
sono soppressi;
c-bis) nella tariffa allegato A, l'art. 14 e'
sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i
rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi
alla cessione del quinto dello stipendio;
d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'art. 11,
cosi' rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque
specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i
contratti di capitalizzazione", in corrispondenza
dell'"indicazione delle operazioni".
4. Nell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, il comma 5 e' soppresso".



 
Art. 11. Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "lettera g-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata.";
c) il comma 2 e' abrogato.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 14 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sui
redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettere g-quater) e
g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi). -
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo l'art. 26-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'art. 41,
comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da
soggetti non residenti si applicano le disposizioni
dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi.".
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui
all'art. 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella
in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici
mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di
rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione
rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto
del tempo intercorso, delle eventuali variazioni
dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di
pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di
rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il
sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in
cui e' stata applicata.
2. (Comma abrogato).".



 
Art.12.
Decorrenza

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1o gennaio 2001";
b) nel comma 2, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001";
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato.";
d) nel comma 3, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001".



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente
articolo :
"Art. 16 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni dell'art.
13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati
nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche
complementari gestite mediante convenzioni assicurative a
decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano per i
redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2-bis. Nell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, il primo e il secondo comma sono abrogati
relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a
decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i contratti rinnovati,
tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni
erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in
cui il contratto e' rinnovato.
3. Le disposizioni dell'art. 15 si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 2001.".



 
Art. 13.
Entrata in vigore

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1o giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2001".
2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1o gennaio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 19 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il 1o gennaio 2001 ed ha effetto
relativamente ai contributi versati, ai rendimenti
maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni
maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio
2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente
decreto con la riforma della disciplina prevista dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con
i decreti legislativi correttivi di cui all'art. 3, comma
7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone