Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 168 |
Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza
1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni". 2. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.". - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferise al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante "Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, supplemento ordinario: "Art. 3 (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'. 2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto; b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione; c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subi'to la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione. 3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i princi'pi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilita' di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa; b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c); c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2; d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali, secondo i princi'pi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c). 4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216; b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza; c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto; d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subi'to la tassazione per maturazione; e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere; f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta; b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma. 6. Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi: a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita' di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie; b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2; c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche', relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto. 7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articilo entrano in vigore il 1o gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.".
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 10 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificati dal presente decreto legislativo: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari; e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire 3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1, sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1, relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di L. 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1, sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5, si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata.". "Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). - 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'art. 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16.".
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| Art. 2. Decorrenza
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001"; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 4 (Decorrenza e norme transitorie). - 1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data. 3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalita' per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'art. 18 del citato decreto legislativo.".
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| Art. 3. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: ", i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva" sono soppresse; dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta."; b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo. 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'a'mbito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.".
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| Art. 4. Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
1. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.". 2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note all'art. 3, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. 2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. 2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14.". - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 6 (Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124). - 1.1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'art. 14. 2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.". 2. (Comma abrogato).".
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| Art. 5. Regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. All'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi pensione gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, le parole: "Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e" sono soppresse; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati."; c) nel comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono soppresse. 2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note all'art. 3, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14. 2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7. 2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'a'mbito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'a'mbito del cui patrimonio il fondo e' costituita.". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 8 (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14-ter, introdotto dall'art. 7, comma 1, e' inserito il seguente: "Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14. 2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7. 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituita. . 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. 2. Ai fondi pensione di cui all'art. 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi da 4 a 7.". - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, supplemento ordinario.
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| Art. 6. Decorrenza
1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "alla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 2001"; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 - gia' citato nelle note alle premesse - cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 9 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001.". 1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.".
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| Art. 7. Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti.". 2. All'articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, primo periodo, le parole: "delle quote di trattamento di fine rapporto e" sono soppresse; b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta"; c) nel comma 2, dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: ", nonche' in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti". 3. Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare d-ter), dopo le parole: "del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", sono inserite le seguenti: "diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti". 4. Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, e' sostituito dal seguente: "4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari". 5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche complementari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "comma 1, primo periodo," sono soppresse.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 16, 17-bis e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificati dal presente decreto legislativo: "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone; e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1, gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente. 4. (N.D.R.: La disposizione del presente comma e' stata trasferita nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).". "Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'art. 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 1-bis. 2. Se la prestazione e' non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi' nei casi previsti dall'art. 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e' inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.". "Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48, salvo quanto di seguito specificato: a) (lettera soppressa); a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41, se determinabili; d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni; d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se determinabili.". - Per il testo dell'art. 42 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonche' il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. 2. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico; d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5. (Comma abrogato).".
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| Art. 8. Applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto
1. Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalita' di applicazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono inserite le seguenti: "e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva" e nell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti: ", iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta"; b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.". 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) nel comma 3, le parole: "e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza" sono soppresse; c) nel comma 4: 1) al primo periodo, le parole: "e sui rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate"; 2) al quarto periodo, le parole: "e i rendimenti" sono soppresse, nello stesso periodo le parole: "e dei rendimenti maturati" sono sostituite dalla seguente: "maturate"; 3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni."; e) nel comma 5, dopo le parole: "si detrae" sono inserite le seguenti: ", anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto," e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. 1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7, l'imposta, determinata a norma del presente articolo , e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.". - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 11 (Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 17: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione. 1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza"; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva.". 2. (Comma abrogato). 3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento. 4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e' corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'art. 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni. 5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1o gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.".
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| Art. 9. Decorrenza
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente."; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo."; c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1o gennaio 2001."; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "maturato" e' sostituita dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 12 (Decorrenza e disciplina transitoria). - 1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente. 1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato art. 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo. 2. Le disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.".
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| Art. 10. Trattamento tributario dei contratti di assicurazione
1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: "superiore al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento". 2. Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.". 3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione aventi finalita' previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi."; b) nel comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;"; c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) nella tariffa allegato A, l'articolo 14, e' sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio".
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di L. 750.000, limitatamente alla parte che eccede L. 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis). 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di L. 12.000.000. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". - Si riporta il testo dell'art. 42 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). - 1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'art. 41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche' le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto. 2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. 4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione. 4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.". - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 13 (Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 10: 1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 ; 2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. ; b) nell'art. 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; ; c) nell'art. 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica"; d) nell'art. 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;"; e) nell'art. 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio. 2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'art. 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. 3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati; b) nell'art. 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono soppresse; c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi; c-bis) nella tariffa allegato A, l'art. 14 e' sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio; d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'art. 11, cosi' rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni". 4. Nell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 e' soppresso".
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| Art. 11. Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "lettera g-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)"; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata."; c) il comma 2 e' abrogato.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi). - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'art. 26-bis, e' inserito il seguente: "Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.". 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata. 2. (Comma abrogato).".
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| Art.12. Decorrenza
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1o gennaio 2001"; b) nel comma 2, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001"; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato."; d) nel comma 3, le parole: "dalla data da cui ha effetto il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2001".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente articolo : "Art. 16 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2-bis. Nell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato. 3. Le disposizioni dell'art. 15 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001.".
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| Art. 13. Entrata in vigore
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1o giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2001". 2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1o gennaio 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 19 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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