| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 9 maggio 2001 |  
| Chiusura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande per la concessione  del  credito  d'imposta  di  cui all'art. 11 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni alle imprese commerciali  e  turistiche  aventi  unita' locali nelle regioni Valle d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia,  Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego e successive modificazioni;  Visto  l'art.  11  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e  dall'art.  7,  comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone  la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  con  le modalita' e i criteri  di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative  disposizioni  attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10;  Vista  la  circolare  5 aprile  2001,  n. 1061262, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001, recante le indicazioni necessarie  all'attivazione  dell'intervento  previsto  dall'art.  11 della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53  e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dall'art. 7, comma  17,  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, sugli incentivi fiscali  alle  imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unita'  locali  nelle  regioni  Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano;  Considerato che, ai sensi della predetta circolare 5 aprile 2001, i termini  per  la  presentazione  delle  richieste  di agevolazioni in questione sono stati aperti a decorrere dal 7 maggio 2001;  Visto il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che   prevede   che  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  renda  nota  la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e che da tale data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici in questione;  Considerato  che  e'  stato accertato che le domande di concessione delle  agevolazioni in questione finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Alla  data  del  presente  decreto,  sulla base delle richieste pervenute,   e'  accertato  l'esaurimento  dei  fondi  relativi  agli interventi agevolati di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.  2.  Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non possono essere presentate  le  richieste  per  la concessione del credito di imposta alle  imprese  del  commercio  e del turismo di cui all'art. 11 della legge  27 dicembre  1997,  n. 449 e successive modificazioni da parte delle  imprese  dei settori del commercio e del turismo aventi unita' locali  nelle  regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 maggio 2001                                       Il direttore generale: Sappino  |  
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