Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 9 maggio 2001 |
Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni alle imprese commerciali e turistiche aventi unita' locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego e successive modificazioni; Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10; Vista la circolare 5 aprile 2001, n. 1061262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001, recante le indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sugli incentivi fiscali alle imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unita' locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, ai sensi della predetta circolare 5 aprile 2001, i termini per la presentazione delle richieste di agevolazioni in questione sono stati aperti a decorrere dal 7 maggio 2001; Visto il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato renda nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e che da tale data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici in questione; Considerato che e' stato accertato che le domande di concessione delle agevolazioni in questione finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili; Decreta: Art. 1. 1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, e' accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolati di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 2. Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non possono essere presentate le richieste per la concessione del credito di imposta alle imprese del commercio e del turismo di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni da parte delle imprese dei settori del commercio e del turismo aventi unita' locali nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2001 Il direttore generale: Sappino |
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