Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata",   registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1904/2000  del  7 settembre  2000,  ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92,  presentata dal consorzio forestale dell'Amiata, con sede in Arcidosso  (Grosseto),  mediante  una  variazione  al  testo di detto disciplinare.    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;    considerato  altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la  facolta',  ai  sensi  dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;    ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della  citata proposta di modifica nel testo di seguito riportato.    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.    E'  proposta  la  modifica  al  disciplinare  di produzione della indicazione  geografica  protetta  "Castagna  del  Monte Amiata", nel testo di seguito indicato:      all'art.  4,  comma 2, anziche': "Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del  Castanetum  del  Monte  Amiata,  e comunque ubicate nella fascia compresa  tra  i  350  e i 1000 m s.l.m., coltivate esclusivamente in terreni  derivati  dal  disfacimento di rocce vulcaniche di trachite, atti  cosi'  a  conferire  al  prodotto  in  questione  la sua tipica qualita'  organolettica.",  leggi:  "Sono  pertanto  da  considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del  Castanetum  del  Monte  Amiata,  e comunque ubicate nella fascia compresa  tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate in terreni derivanti in  massima  parte  da  rocce  vulcaniche  e  arenacee  e  comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti cosi' a conferire al prodotto in questione la sua tipica qualita' organolettica.".  |