Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata" - Regolamento della Commissione (CE) n. 1904/00 del 7 settembre 2000.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio forestale dell'Amiata, con sede in Arcidosso (Grosseto), mediante una variazione al testo di detto disciplinare.
Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
considerato altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario;
ritiene di dover procedere alla pubblicazione della citata proposta di modifica nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
E' proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata", nel testo di seguito indicato:
all'art. 4, comma 2, anziche': "Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del Castanetum del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate esclusivamente in terreni derivati dal disfacimento di rocce vulcaniche di trachite, atti cosi' a conferire al prodotto in questione la sua tipica qualita' organolettica.", leggi: "Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del Castanetum del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti cosi' a conferire al prodotto in questione la sua tipica qualita' organolettica.".
 
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