Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 23 aprile 2001 |
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore commercio. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni e delle province autonome nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie; Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna delle regioni e province autonome puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonche' a specifiche priorita', con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini delle determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive; Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2001 con il quale e' stato definito il piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del "settore commercio" del 2000 ed e' stato fissato al 28 febbraio 2001 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle dette regioni e province autonome delle proprie suddette proposte con riferimento a tale bando; Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome; Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie; Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 6 aprile 2001, convocata ai sensi del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis; Decreta: Articolo unico 1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2000 riferite al "settore commercio"; tali proposte, concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto. 2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorita' non espresse. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2001 Il Ministro: Letta |
| Allegato 1 ----> Vedere Allegato <---- |
| Allegato 2 ----> Vedere Allegato <---- |
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