| Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 23 aprile 2001 |  
| Devoluzione   alla   regione   Umbria  del  complesso  aziendale  "Il Castellaccio",  sito  nella  provincia  di  Perugia, rientrante nella liquidazione   dell'Ente  nazionale  per  la  cellulosa  e  la  carta (E.N.C.C.). |  
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                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO              per la liquidazione degli enti disciolti
    Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337,  che  ha  disposto  la  soppressione  e  liquidazione  dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.), e l'unificazione in capo   al   commissario  liquidatore  dell'E.N.C.C.  delle  procedure liquidatorie dell'Ente medesimo e delle societa' controllate;  Visto  l'art.  1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero  del  tesoro,  Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale  per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;  Vista   la   legge   4   dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154,  Ispettorato  generale per la liquidazione degli enti disciolti;  Visto  il decreto del Ragionere generale dello Stato 4 maggio 2000, con  il  quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed  affidata  all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;  Visto  l'art.  2,  comma  1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995,  che  dispone  che  il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta,   devolve   i   beni  patrimoniali,  non  utilizzati  nella liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le ragioni dei creditori, a titolo  gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;  Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre  2000 col quale si conferma la necessita' di addivenire alla devoluzione  delle  aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro  gestione  a  tempo  indeterminato non compatibile con gli scopi propri  dell'attivita'  liquidatoria,  sia  i  connessi  problemi  di personale e di produttivita';  Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dalla regione dell'Umbria, con deliberazione della Giunta  regionale  n.  50  del 24 gennaio 2001, relativa al complesso aziendale  "Il  Castellaccio", sito nella provincia di Perugia, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, gia' di proprieta' della  societa'  agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta  S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in I.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate;  Vista   la  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  regione dell'Umbria  n.  50  del  24  gennaio  2001,  con  la  quale e' stato stabilito di inserire in un ruolo unico transitorio nell'organico del personale  della  regione  il  personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate operante presso il suddetto complesso aziendale;  Considerato  che  con  la  devoluzione  del complesso aziendale "Il Castellaccio",  comprensivo  anche  di  tutti  i beni mobili, scorte, materiali  e  beni  mobili  registrati  di  cui  all'allegato  B, che costituisce   parte  integrante  del  presente  decreto,  la  regione dell'Umbria  e'  obbligata  ad  assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio  della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e  che  il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;  Considerato  inoltre  che  nell'azienda "Il Castellaccio" insistono impianti  sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 16,77 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;  Vista  la  sentenza  n.  872/99  del 7 giugno 1999, con la quale il tribunale  di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della  legge  fallimentare  -  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267 - presentata  dalla  S.A.F.  S.p.a.  in I.c.a., con assunzione da parte dell'E.N.C.C.  e  conseguente  trasferimento  al predetto E.N.C.C. di tutte  le  attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in I.c.a.;  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12 maggio 1999;                              Decreta:  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.  240,  convertito  in  legge  3  agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale "Il Castellaccio", sito nella provincia di Perugia (gia' di proprieta'   della   S.A.F.   S.p.a.   in   I.c.a.  rientrante  nella liquidazione  unificata dell'E.N.C.C. e societa' controllate) come in premessa  indicato,  e'  devoluto  a  titolo  gratuito  alla  regione dell'Umbria.  2. Ai  sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti   per   la   liquidazione  dell'E.N.C.C.  e  delle  societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di  registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.  3. Il  mancato  adempimento  dell'obbligo  relativo alla definitiva assunzione   dei   dipendenti   del  ruolo  unico  transitorio  della liquidazione    operanti    presso   il   complesso   aziendale   "Il Castellaccio",  ai  sensi della delibera della Giunta regionale della regione  dell'Umbria  del  24  gennaio  2001,  n.  50,  e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.  4. Agli  adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti  la devoluzione del complesso aziendale "Il Castellaccio" provvedera',  direttamente  e  con oneri a proprio carico, la regione dell'Umbria.  5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita' di  ricerca  e  sperimentazione  finora  svolte dall'E.N.C.C. o dalle societa'   controllate,  previa  valutazione  della  opportunita'  di portare   a   conclusione  i  cicli  sperimentali  iniziati  e  della conservazione  del patrimonio genetico esistente, avra' il diritto di accedere  nell'azienda  e  di effettuare gli interventi necessari. Le spese  relative  al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire   saranno   a   carico   dell'amministrazione  che  effettua l'attivita'   di  ricerca,  salvo  diverso  accordo  con  la  regione dell'Umbria.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Roma, 23 aprile 2001                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono  |  
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