Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 aprile 2001
Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica.

Dipartimento della protezione civile
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che nel territorio delle isole minori della regione siciliana per effetto del decreto-legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000;
Viste le ordinanze n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000, n. 3103 del 10 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 in data 23 gennaio 2001; n. 3108 del 24 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 in data 1o marzo 2001;
Vista la sentenza n. 377/2000 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno a promuovere l'emanazione di una norma che individui i soggetti competenti e che regolamenti l'attivita' di rifornimento idrico predetto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo e finanziario, previa intesa in sede di Commissione paritetica Stato - regione, ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale della regione siciliana, e che tuttavia ad oggi la predetta norma non e' ancora stata emanata;
Considerato che si rende necessario assicurare il mantenimento del servizio di rifornimento idrico potabile delle popolazioni delle isole minori della Sicilia;
Considerata l'intesa raggiunta in esito alla riunione tenutasi in data 19 aprile 2001 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della difesa;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, espleta anche le funzioni di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e provvede alla attuazione di quanto gia' previsto nelle stesse ordinanze.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 provvede ad assicurare l'approvvigionamento idrico delle isole minori per l'anno 2001; a tal fine l'Ente acquedotti Siciliani e' autorizzato a prorogare i contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie del servizio di trasporto, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
2. La Marina militare prosegue con propri mezzi navali ad espletare il servizio di trasporto reso durante gli anni 1999 e 2000 e nel primo quadrimestre 2001.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 definisce entro il 31 marzo 2002 i rapporti economici con le imprese aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico di cui alla presente ordinanza, rendiconta al Dipartimento della protezione civile sia i volumi idrici trasportati sia le attivita' e le spese complessivamente sostenute od impegnate, tenendo in conto i rientri tariffari.
 
Art. 4.
1. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3103/2001 e' abrogato.
2. Per l'attivita' prevista per l'anno 2001 dalla presente ordinanza e' assegnata al commissario delegato la somma di lire 21 miliardi. Il complessivo onere e' posto a carico delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 "Fondo della protezione civile" (cap.9353).
3. Le somme di cui alla ordinanza n. 2914/1999 e successive modifiche ed integrazioni gia' assegnate, dalla regione siciliana e dal Dipartimento della protezione civile, e non utilizzate, nonche' i rientri tariffari versati dai comuni beneficiari del servizio, sono immediatamente trasferiti dal Presidente della regione siciliana sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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