| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166 |  
| Disposizioni  urgenti   in  materia   di  operazioni  di  scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47,  con  il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i comizi  per  le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001, con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,  sono state fissate per la medesima data del 13 maggio 2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del  consiglio  comunale  e  del  consiglio  provinciale, nonche' dei consigli  circoscrizionali,  con  eventuale  svolgimento del turno di ballottaggio  per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001;  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  3  maggio  1976,  n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240;  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare, in caso di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali, gli  orari  di  inizio  dello  scrutinio  delle elezioni regionali ed amministrative   alla  normativa  che  disciplina  le  operazioni  di votazione nella sola giornata domenicale;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
                                E m a n a
                       il seguente decreto-legge:                               Art. 1.  1.  All'articolo  2,  primo  comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio  1976,  n.  161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:    "Lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei  consigli  regionali,  dei consigli  provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo  spoglio  delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;".  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 10 maggio 2001
                                 CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bianco, Ministro dell'interno                              Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
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