Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166
Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, con il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001, con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, sono state fissate per la medesima data del 13 maggio 2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonche' dei consigli circoscrizionali, con eventuale svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare, in caso di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali, gli orari di inizio dello scrutinio delle elezioni regionali ed amministrative alla normativa che disciplina le operazioni di votazione nella sola giornata domenicale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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