| Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001 |  
| Differimento  per  l'anno  2001  dei  termini  di presentazione delle dichiarazioni   e   di   effettuazione   dei  versamenti  nonche'  di presentazione   delle   domande  relative  al  regime  fiscale  delle attivita' marginali. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di gestione delle dichiarazioni;  Visto,  in  particolare,  l'art.  12, comma 5, del predetto decreto legislativo  n.  241  del  1997,  in  base  al  quale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e   dei   responsabili   d'imposta  o  delle  esigenze  organizzative dell'amministrazione,  i  termini  riguardanti  gli adempimenti degli stessi  soggetti,  relativi  a imposte e contributi dovuti in base al citato  decreto  legislativo  n.  241  del  1997 e che, con lo stesso decreto, puo' essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione a  titolo  di  interesse  corrispettivo  in  caso di differimento del pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni;  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni  recante  l'istituzione  e  la  disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19  dello  stesso  decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il regolamento    recante    norme   per   la   semplificazione   e   la razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di imposta sul valore aggiunto;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il regolamento   recante   le   modalita'  per  la  presentazione  delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.  542,  con  il  quale  sono  state  apportate  modificazioni  alle disposizioni  relative  alla  presentazione  delle  dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;  Visto,  in  particolare,  l'art.  4 del predetto decreto n. 542 del 1999,  il  quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della  dichiarazione  dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui  all'art.  2,  commi  2  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto;  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998, concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;  Vista  la  legge  27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;  Visto  l'art.  14  della legge 29 dicembre 2000, n. 388, recante il regime fiscale delle attivita' marginali;  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001,  con  il  quale  sono  state dettate disposizioni per il regime fiscale  delle  attivita' marginali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della predetta legge n. 388 del 2000;  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo  2001  di  approvazione  del  modello  Unico  2001 - Persone fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche;  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo  2001  di  approvazione del modello Unico 2001 - Societa' di persone  ed  equiparate,  concernente  la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo  2001  di  approvazione  del  modello  Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno  2001  da  parte  degli  enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 26 marzo  2001  di  approvazione del modello Unico 2001 - Societa' di capitali,    enti   commerciali   ed   equiparati,   concernente   la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle societa' ed enti  commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo  2001  di  approvazione  dei modelli Unico 2001 - Quadri IQ, concernente  la  dichiarazione  ai  fini dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2000;  Considerato   che   l'estensione   dell'utilizzo   delle  procedure telematiche  per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni fiscali  comporta  l'ampliamento  del numero dei soggetti interessati alla  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni e impegna in modo particolare,   dal   punto   di   vista   organizzativo,  gli  ordini professionali,   i   produttori   di   software  e  gli  intermediari richiedendo   piu'  ampi  termini  per  effettuare  correttamente  le operazioni   connesse   alla   presentazione  delle  dichiarazioni  e all'effettuazione dei versamenti;  Considerato  che  il differimento dei termini di presentazione e di effettuazione  dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende opportuno  al  fine  di  consentire  il  rispetto  degli  adempimenti connessi   alla   presentazione   della   dichiarazione  e  all'invio telematico  dei  relativi  dati  da  parte  degli intermediari, nella garanzia  che  i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;  Considerato   che  si  rende  opportuno  differire  il  termine  di presentazione della domanda per avvalersi del regime fiscale previsto dall'art.  14  della  predetta legge n. 388 del 2000 per le attivita' marginali,  al  fine  di  consentire  ai contribuenti di fruire di un congruo periodo di tempo nel primo anno di applicazione di tale nuova disciplina;  Sulla proposta del Ministro delle finanze;                              Decreta:                               Art. 1. Termini  per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o gli  uffici  postali  e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno                                2001
    1.  Nell'anno  2001,  le  dichiarazioni  dei redditi e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella unificata, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 6  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi  dell'art.  2  del  presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio 2001.   I   versamenti   delle   imposte  risultanti  dalle  predette dichiarazioni,  nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai  medesimi  soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati:    a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;    b) dal  21 giugno  al  20 luglio  2001, maggiorando  le  somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.  2.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati  nell'anno  2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  le  dichiarazioni  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive,  compresa  quella unificata, dei soggetti non tenuti alla presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  i  cui termini di presentazione  tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al 20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 20 luglio 2001  ove  i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione delle  dichiarazioni  in  via  telematica  ai  sensi  dell'art. 2 del presente   decreto.  I  versamenti  delle  imposte  risultanti  dalle predette  dichiarazioni,  nonche'  quelli relativi alle dichiarazioni presentate  in  via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del presente  decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono   effettuati   entro   il   20 luglio   2001   con  applicazione della maggiorazione  dello  0,40  per  cento  a  titolo  di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.  |  
|   |                                 Art. 2. Termini  per  la  presentazione in via telematica delle dichiarazioni          dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001
    1.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati  nell'anno  2001,  i  cui  termini  di  trasmissione in via telematica  scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con tale modalita'  entro  il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzando il servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricati di  cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da:    a) i  soggetti  tenuti  nell'anno  2000  alla presentazione delle dichiarazioni  periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni;    b) i  soggetti  tenuti  nell'anno  2001, alla presentazione della dichiarazione  dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;    c) i  soggetti  di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  2.  Entro  lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversi da  quelli  indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazioni dei  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, compresa  quella  unificata,  redatte sui modelli approvati nell'anno 2001,  mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti  incaricati  di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  e successive modificazioni.  3.   Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  per  la  dichiarazione unificata,  la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta  per  l'anno solare 2000 e' presentata dai contribuenti che si avvalgono  del  servizio  telematico,  direttamente  ovvero tramite i soggetti  incaricati  di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998  e  successive modificazioni, entro il 20 luglio 2001.  |  
|   |                                 Art. 3. Termini  per  la  presentazione in via telematica delle dichiarazioni                   periodiche IVA per l'anno 2001
    1.  Le  dichiarazioni  periodiche  ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,   n.   100,   e  successive  modificazioni,  relative  ai  mesi di gennaio, febbraio  e marzo 2001 sono presentate in via telematica, direttamente  ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del  1998,  entro  il  20 giugno  2001  le  dichiarazioni  periodiche relative  al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono presentate con le stesse modalita' entro il 20 luglio 2001.  |  
|   |                                 Art. 4. Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale              delle attivita' marginali per l'anno 2001
    1.  Il  termine  del  31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3, della  legge  29 dicembre  2000,  n.  388,  per  avvalersi del regime fiscale  delle  attivita'  marginali  per l'anno 2001 e' differito al 31 maggio 2001.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 aprile 2001                                             Il Presidente                                      del Consiglio dei Ministri                                                 Amato
  Il Ministro delle finanze       Del Turco  |  
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