Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001
Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonche' di presentazione delle domande relative al regime fiscale delle attivita' marginali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e che, con lo stesso decreto, puo' essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto n. 542 del 1999, il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, recante il regime fiscale delle attivita' marginali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001, con il quale sono state dettate disposizioni per il regime fiscale delle attivita' marginali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della predetta legge n. 388 del 2000;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Persone fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Societa' di persone ed equiparate, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001 di approvazione dei modelli Unico 2001 - Quadri IQ, concernente la dichiarazione ai fini dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2000;
Considerato che l'estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni fiscali comporta l'ampliamento del numero dei soggetti interessati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e impegna in modo particolare, dal punto di vista organizzativo, gli ordini professionali, i produttori di software e gli intermediari richiedendo piu' ampi termini per effettuare correttamente le operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni e all'effettuazione dei versamenti;
Considerato che il differimento dei termini di presentazione e di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende opportuno al fine di consentire il rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati da parte degli intermediari, nella garanzia che i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;
Considerato che si rende opportuno differire il termine di presentazione della domanda per avvalersi del regime fiscale previsto dall'art. 14 della predetta legge n. 388 del 2000 per le attivita' marginali, al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un congruo periodo di tempo nel primo anno di applicazione di tale nuova disciplina;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o gli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno
2001

1. Nell'anno 2001, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio 2001. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai medesimi soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati:
a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 giugno al 20 luglio 2001, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini di presentazione tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al 20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 20 luglio 2001 ove i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate in via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.
 
Art. 2. Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni
dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001

1. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, i cui termini di trasmissione in via telematica scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzando il servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da:
a) i soggetti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione delle dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni;
b) i soggetti tenuti nell'anno 2001, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
c) i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 1 per la dichiarazione unificata, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare 2000 e' presentata dai contribuenti che si avvalgono del servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, entro il 20 luglio 2001.
 
Art. 3. Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni
periodiche IVA per l'anno 2001

1. Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20 giugno 2001 le dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono presentate con le stesse modalita' entro il 20 luglio 2001.
 
Art. 4. Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale
delle attivita' marginali per l'anno 2001

1. Il termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, per avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per l'anno 2001 e' differito al 31 maggio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato

Il Ministro delle finanze
Del Turco
 
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