Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2001
Misure di gestione della pesca sportiva del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 che stabilisce, per l'anno 2001, le possibilita' di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stocks o gruppi di stocks ittici e che attribuisce all'Italia un totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso pari a 4.958 tonnellate;
Vista la raccomandazione adottata dall'ICCAT nella sessione di Rio de Janeiro 1999 che impone ad ogni Stato membro o Parte cooperante il rilevamento statistico della pesca sportiva del tonno rosso svolta nelle zone di mare, tra le quali il Mediterraneo, contemplate dalle norme istitutive di detta Commissione internazionale;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso e, in particolare, l'art. 5 in materia di iscrizione all'elenco dei pescatori sportivi del tonno rosso;
Ritenuto necessario dare applicazione al suindicato decreto ministeriale 27 luglio 2000 al fine di garantire un trasparente svolgimento della pesca sportiva italiana del tonno rosso e di ottemperare ai sopra menzionati obblighi internazionali, tenendo conto che, con decreto ministeriale di pari data concernente la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca, e' stato attribuito al settore della pesca sportiva un TAC complessivo di 173,53 tonnellate;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. L'elenco dei pescatori sportivi di tonno rosso di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e' reso noto nell'allegato A al presente decreto.
2. I soggetti indicati nell'elenco in allegato A svolgono la pesca sportiva del tonno rosso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e, comunque, per la campagna di pesca 2001, fino al raggiungimento della quota 173,53 tonnellate complessivamente attribuita al settore.
 
Art. 2.
1. Nell'allegato B al presente decreto sono indicati i nominativi degli esclusi dall'elenco di cui all'art. 1 suddivisi per le seguenti categorie di motivazione invalidanti la domanda:
a) irricevibilita' per decorso del termine stabilito dal decreto ministeriale 27 luglio 2000;
b) carenza estremi identificativi del richiedente;
c) mancanza di sottoscrizione.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono, entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi delle leggi vigenti.
 
Art. 3.
1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
Allegato A
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Allegato B
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