Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 164
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
Visto il Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare il suo articolo 27, comma 2;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante norme per la revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli conformemente alle disposizioni della direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 1998;
Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni integrative al citato decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. - Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".
2. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1999".
- Gli articoli 1 e 2 e l'allegato A della succitata
legge, cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nei rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.".
"Art. 2 (Criteri e princi'pi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti princi'pi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
milioni e del l'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o
sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
"Allegato A
(articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici
transfrontalieri.
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica
della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori
autonomi che si spostano all'interno della Comunita'
europea.
98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti.
98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998,
relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE
riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord.
98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali.
98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli.
98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998,
che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro.
98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano (20/a).
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi
ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato.
98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre
1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi.
99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti.
99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti.
99/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999,
che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a
taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali,
95/53/CE, che fissa i princi'pi relativi all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'
per il riconoscimento e la registrazione di taluni
stabilimenti e intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali.
99/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva
85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni
da prodotti difettosi.
99/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999,
relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea.
99/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999,
che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro,
estendendola ad agenti mutageni.".
- La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del
codice civile, come modificata dall'art. 21 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento
ordinario n. 72/L del 4 aprile 2001, cosi' recita: "Del
diritto di brevetto per modelli di utilita' e di
registrazione di disegni e modelli".
- Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, reca:
"Testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per modelli industriali".
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: "Interventi
urgenti per l'economia".
- Il comma 2 dell'art. 27 della succitata legge, cosi'
recita:
"Art. 27 (Disegno e modello industriale). - (Omissis).
2. La durata della protezione giuridica del diritto di
autore per opere del disegno e del modello industriale, ai
sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo'
essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della
direttiva comunitaria in materia di brevettabilita' dei
disegni e modelli industriali.".
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, reca:
"Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla
protezione giuridica dei disegni e dei modelli".
- La direttiva 98/71/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L/289
del 28 ottobre 1998.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 25 del succitato decreto
legislativo cosi' recita:
"1.- I brevetti per disegno o modello ornamentale
concessi prima della data di entrata in vigore di questo
decreto, purche' non scaduti ne' decaduti alla data di
entrata in vigore di questo decreto, possono essere
prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla
data di deposito della data del brevetto.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica
soluzione valgono per le prime due proroghe.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle
concessioni governative relative al quarto e quinto
quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo
corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista
dall'art. 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della
tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".



 
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