| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 164 |  
| Disposizioni  integrative  al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95,  recante  attuazione  della  direttiva  98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Vista  la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  13  ottobre  1998  sulla  protezione giuridica dei disegni e dei modelli;  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;  Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;  Visto   il   Regio   decreto  25  agosto  1940,  n.  1411,  recante disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli industriali e successive modificazioni;  Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione  del  diritto  d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;  Vista  la  legge  7  agosto  1997, n. 266, ed in particolare il suo articolo 27, comma 2;  Visto  il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante norme per   la   revisione  della  legislazione  nazionale  in  materia  di protezione  giuridica  dei  disegni  e dei modelli conformemente alle disposizioni della direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 1998;  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare disposizioni integrative al citato decreto legislativo;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  delle finanze e per i beni e le attivita' culturali;
                                E m a n a
  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.
    1.  All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  "2-bis.  -  Nei  casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative  relative  al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19  aprile  2001,  sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed  f)  della  tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".  2.  Dopo  l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' inserito il seguente:  "Art.  25-bis.  - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile  2001,  la  protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera  nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di   prodotti   realizzati  in  conformita'  con  disegni  o  modelli precedentemente  tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti  alla  fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.".  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001
                                 CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del                              commercio   e  dell'artigianato  e  del                              commercio con l'estero                              Dini, Ministro degli affari esteri                              Fassino, Ministro della giustizia                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Del Turco, Ministro delle finanze                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le                              attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto,          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Note alle premesse:              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per          oggetti definiti.              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i          regolamenti.              - La    legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   reca:          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -          legge comunitaria 1999".              - Gli  articoli  1  e  2 e l'allegato A della succitata          legge, cosi' recitano:              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e          B.              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nei rispetto          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione          all'oggetto della direttiva.              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui          all'allegato  A  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai          sensi del comma 1.              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.".              "Art.  2  (Criteri e princi'pi direttivi generali della          delega  legislativa). - 1.  Salvi gli specifici princi'pi e          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai          seguenti princi'pi e criteri generali:                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le          ordinarie strutture amministrative;                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o          integrazioni alle discipline stesse;                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,          nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200          milioni  e del l'arresto fino a tre anni, saranno previste,          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nei casi in cui le          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali          dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la          pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni          che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;          la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'          fatta  salva  la  previsione  delle  sanzioni alternative o          sostitutive  della pena detentiva di cui all'art. 10, comma          1,  lettera  a),  della  legge  25 giugno  1999, n. 205. La          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non          inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni          sara'  prevista  per le infrazioni che ledano o espongano a          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni          alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste          sanzioni   penali   o  amministrative  identiche  a  quelle          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'          rispetto alle infrazioni medesime;                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i          fondi  gia'  assegnati  alle  competenti amministrazioni si          provvedera'  a  norma  degli  articoli  5  e 21 della legge          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.          362;                e)   all'attuazione   di   direttive  che  modificano          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto          legislativo di attuazione della direttiva modificata;                f)  i  decreti legislativi assicureranno in ogni caso          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al          momento dell'esercizio della delega;                g) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge          9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e          l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.              2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie, gli          oneri  di  prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di          uffici  pubblici  in  applicazione delle normative medesime          sono  posti  a carico dei soggetti interessati in relazione          al  costo  effettivo  del servizio, ove cio' non risulti in          contrasto  con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".                                                          "Allegato A                                                (articolo 1, comma 1)
                97/5/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,    del    27 gennaio    1997,    sui    bonifici          transfrontalieri.              98/34/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del  22 giugno  1998, che prevede una procedura          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle          regolamentazioni tecniche.              98/43/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del  6 luglio  1998,  sul  ravvicinamento delle          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative          degli   Stati   membri  in  materia  di  pubblicita'  e  di          sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.              98/48/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del  20 luglio  1998,  relativa ad una modifica          della   direttiva   98/34/CE   che  prevede  una  procedura          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle          regolamentazioni tecniche.              98/49/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,          relativa   alla   salvaguardia   dei   diritti  a  pensione          complementare  dei  lavoratori subordinati e dei lavoratori          autonomi   che  si  spostano  all'interno  della  Comunita'          europea.              98/50/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,          che   modifica   la  direttiva  77/187/CEE  concernente  il          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri          relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso          di  trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di          stabilimenti.              98/52/CE:  direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998,          relativa    all'estensione    della    direttiva   97/80/CE          riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione          basata  sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda          del Nord.              98/56/CE:  direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,          relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali  di          moltiplicazione delle piante ornamentali.              98/71/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica          dei disegni e dei modelli.              98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998,          che  modifica  la  direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso          alla  professione  di trasportatore su strada di merci e di          viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di          diplomi,  certificati e altri titoli allo scopo di favorire          l'esercizio   della   liberta'  di  stabilimento  di  detti          trasportatori   nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed          internazionali.              98/79/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del  27 ottobre  1998,  relativa ai dispositivi          medico-diagnostici in vitro.              98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998,          concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo          umano (20/a).              98/84/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del  20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi          ad   accesso   condizionato   e   dei  servizi  di  accesso          condizionato.              98/93/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14 dicembre          1998,  che  modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce          l'obbligo  per  gli  Stati membri della CEE di mantenere un          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di          prodotti petroliferi.              99/2/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  gli          alimenti  e  i  loro  ingredienti  trattati  con radiazioni          ionizzanti.              99/3/CE:   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del  22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco          comunitario  di  alimenti  e  loro ingredienti trattati con          radiazioni ionizzanti.              99/20/CE:  direttiva  del Consiglio, del 22 marzo 1999,          che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi          nell'alimentazione  degli  animali,  82/471/CEE  relativa a          taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali,          95/53/CE, che fissa i princi'pi relativi all'organizzazione          dei  controlli  ufficiali  nel  settore  dell'alimentazione          animale  e  95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'          per   il   riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni          stabilimenti    e   intermediari   operanti   nel   settore          dell'alimentazione degli animali.              99/34/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  del  10 maggio  1999, che modifica la direttiva          85/374/CEE  del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative          degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danni          da prodotti difettosi.              99/35/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999,          relativa   a   un   sistema   di  visite  obbligatorie  per          l'esercizio   in   condizioni  di  sicurezza  di  traghetti          roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a          servizi di linea.              99/38/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999,          che  modifica  per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE          sulla  protezione  dei lavoratori contro i rischi derivanti          da  un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro,          estendendola ad agenti mutageni.".              - La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del          codice  civile,  come  modificata  dall'art. 21 del decreto          legislativo   2 febbraio  2001,  n.  95,  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento          ordinario  n.  72/L  del  4 aprile 2001, cosi' recita: "Del          diritto   di   brevetto   per  modelli  di  utilita'  e  di          registrazione di disegni e modelli".              - Il  regio  decreto  25 agosto  1940,  n.  1411, reca:          "Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di          brevetti per modelli industriali".              - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo          esercizio".              - La  legge  7 agosto  1997,  n. 266, reca: "Interventi          urgenti per l'economia".              - Il  comma 2 dell'art. 27 della succitata legge, cosi'          recita:              "Art. 27 (Disegno e modello industriale). - (Omissis).              2.  La durata della protezione giuridica del diritto di          autore  per opere del disegno e del modello industriale, ai          sensi  del  regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo'          essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della          direttiva  comunitaria  in  materia  di brevettabilita' dei          disegni e modelli industriali.".              - Il  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, reca:          "Attuazione   della   direttiva   98/71/CE   relativa  alla          protezione giuridica dei disegni e dei modelli".              - La direttiva 98/71/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L/289          del 28 ottobre 1998.          Note all'art. 1:               - Per i riferimenti del decreto legislativo 2 febbraio          2001, n. 95, vedi note alle premesse.                - Il testo vigente dell'art. 25 del succitato decreto          legislativo cosi' recita:              "1.- I  brevetti  per  disegno  o  modello  ornamentale          concessi  prima  della  data di entrata in vigore di questo          decreto,  purche'  non  scaduti  ne'  decaduti alla data di          entrata   in  vigore  di  questo  decreto,  possono  essere          prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla          data di deposito della data del brevetto.              2.  Le  tasse  di  concessione  corrisposte in un'unica          soluzione valgono per le prime due proroghe.              2-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1, le tasse sulle          concessioni   governative   relative  al  quarto  e  quinto          quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo          corrispondente  alla  rata  del  terzo quinquennio prevista          dall'art.  10,  titolo  IV, punto 2, lettere c) ed f) della          tariffa  indicata  nella  tabella  allegata  al decreto del          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".
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