Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340: Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica
e sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 76 della
Costituzione:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
Si trascrive il testo vigente dell'art. 87 della
Costituzione:
"Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale):
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a
tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i
limiti collegati al perseguimento degli interessi generali
cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche
amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro
e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo
comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e
siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;
prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare
la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore
nel settore pubblico con quello stabilito in base al
presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini
dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili
con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed
obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico,
dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di
contratto collettivo, corredata dai necessari documenti
indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la
compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il
quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di
lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo
le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento
della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o
nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti
normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai
singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione
degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la
loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di
ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle
incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai
propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e
comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai
contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai
rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati
ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori
dello Stato, al personale militare e delle forze di
polizia, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita'
di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di
specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante
norme di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione
politica e quelli di direzione amministrativa;
l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal
titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di
risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi
nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da
esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi
pubblici o privati particolarmente qualificati nel
controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei
dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il
collocamento a disposizione in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in
ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita'
delle funzioni e della quantita' delle risorse umane,
finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione
dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici
individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione
per il personale dirigenziale non compreso nella lettera
e), cui partecipano le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e le organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle
specifiche tipologie professionali; la definizione delle
qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;
l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza
medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale
sia composta da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale medico maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo
della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,
l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale,
a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei
controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresi' la composizione degli
organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo
stesso;
i) prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra
i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
settore privato;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri o delle
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale
dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto
nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di
decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal
Governo, che il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore
pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile,
l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni
superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il
riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce
assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di
alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,
definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni
che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali,
comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita'
individuale e a quella collettiva ancorche' non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
il principio della responsabilita' personale dei dirigenti
in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a
dipendenti della pubblica amministrazione possa essere
conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni
caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti
dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) (abrogato);
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti
pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi
comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso
di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche'
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici
in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di
leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle
modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo
professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro
consorzi, previa individuazione dei profili professionali,
delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi,
nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresi' la possibilita', in determinati casi, di
provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;
prevedere altresi' il decentramento delle sedi di
svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al
titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza
degli uffici e delle strutture delle amministrazioni
pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili
esigenze funzionali, prevedere che il personale
appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
per lo svolgimento di mansioni relative a profili
professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di
posti e classi di concorso diversi da quelli di
titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente
soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale
docente in soprannumero e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle
sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti
delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del
Ministero della pubblica istruzione previste
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo
l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai
quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e
ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative
contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di
mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione
graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole
materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria
ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
consistenza organica, a modifica di quanto previsto
dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico
aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura
delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote
attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui
all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme
concernenti il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee per il personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare
ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei
posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non
sia comunque assegnato personale ad altro titolo per
l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle
supplenze temporanee al solo periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del
personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa
per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi
terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda
servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di
assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il
supplente a garanzia della continuita' didattica e i
docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria
classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di
altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di
realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento
delle procedure di concorso mediante un piu' razionale
accorpamento delle classi di concorso ed il maggior
decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in
quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi
non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri
eventualmente da sostenere per la sostituzione del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
fine di subordinarne l'indizione alla previsione di
effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per
soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in

rapporto ai risultati del sistema scolastico con
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto
allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della
loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo
esercizio dei diritti dei cittadini in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei
decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
principi desumibili dalle disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
statutarie in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la
provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.63, S.O., del 17 marzo 1997, reca
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 febbraio 1993,
S.O., n. 30 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma
8, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999):
"8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari
e della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo
unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico
impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi
dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993,
e successive modificazioni, dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo
decreto".

Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 97, primo
comma, della Costituzione:
"I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 117 della
Costituzione:
"La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque
minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle
acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre
materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione".
- Per il testo vigente dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica tra compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di
cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le
procedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate
ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di
indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei
rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di
consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica".



 
Art. 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993
e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
deLl'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'
complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
 
Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691 (istituzione di un comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio):
"Art. 1. - E' istituito un "comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale
spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,
in materia di esercizio della funzione creditizia e in
materia valutaria.
Il comitato e' composto del Ministro per il tesoro,
che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per
l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per
il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta'
e alle funzioni del comitato interministeriale, le norme
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito
nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni".
- La legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.142, S.O., del 18 giugno 1985, reca
"Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale
per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle
societa' per azioni esercenti il credito; norme di
attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in
materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per
la tutela del risparmio".
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 1990, reca "Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato".
- S riporta il testo dell'articolo 33 della
Costituzione:
"Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i dirtti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', dece assicurare
ad esse peina liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato peer l'ammissioone
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomic
nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.108, S.O., dell'11 maggio 1989 reca
"istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle
premesse.



 
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
 
Articolo 5
Potere di organizzazione (Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
 
Art. 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.



Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente art. si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto
e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da
nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a
tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente art., realizzate in ciascuna
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con
organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro
i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla
retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la
medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43,
comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano
proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di
una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie
conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 5,
comma 3 e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"3. Per la cessazione dal servizio del personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente
articolo".
"Art. 16 (Formazione). - 1. La formazione medica di
cui all'art. 6, comma 2, implica la partecipazione guidata
o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi
comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di
pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita'
operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la
graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione
di interventi con autonomia vincolata alle direttive
ricevute dal medico responsabile della formazione. La
formazione comporta l'assunzione delle responsabilita'
connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di
formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a
riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella
disciplina".



 
Art. 6-bis (31)
(( (Misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonche' i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ))
.
 
Art. 7
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato
dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di' priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.



Nota all'art. 7:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991, reca:
"Legge-quadro sul volontariato".



 
Art. 7-bis (5)
(( Formazione del personale ))

(( 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ))
 
Articolo 8
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
 
Articolo 9
Partecipazione sindacale (Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
 
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
del d.lgs n.80 del 1998)

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'art. 10:
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche'
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante
corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale
1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego):
"Art. 18. - 1. Ai fini della predisposizione e
dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e
produttivita' nella pubblica amministrazione, nella
provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, un comitato
metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai
dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato
da due esperti nominati dal Ministro per la funzione
pubblica.
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai
fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei
finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi
di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) individua le cause che impediscono il rapido ed
efficace dispiegamento dell'azione amministrativa
verificando la funzionalita', l'efficienza e la
produttivita' delle strutture dell'amministrazione
periferica dello Stato nella provincia;
b) (Abrogato);
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a
partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati
particolarmente esperti nel settore.
3. I progetti, in materia di organizzazione e
miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere
integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle
quali dipendono gli uffici periferici.
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini
predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto,
puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto
a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di
spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati
per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova
applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta
motivata del comitato metropolitano, puo' autorizzare una
deroga al limite predetto.
6. L'assunzione del personale avviene mediante
ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi
in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non
sussistano oppure siano esaurite, il comitato
metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5,
procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati
in possesso dei titoli professionali preventivamente
determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni
richieste. La selezione e' effettuata con questionari a
risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in
ogni caso la pubblicita' del reclutamento.
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato
metropolitano puo' stabilire forme di incentivazione a
favore del personale incaricato dell'esecuzione del
progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di
finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento
degli incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal
personale agli stessi fini ed aventi pari natura.
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti
interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato
metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e
con gli enti pubblici nazionali o territoriali.
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati
per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte,
previa verifica di funzionalita', del patrimonio
indisponibile delle amministrazioni interessate.
10. Il comitato metropolitano riferisce
periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento
delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
11. Le determinazioni del comitato metropolitano
che, limitatamente alla provvista di beni e servizi
necessari all'attuazione dei progetti, possono essere
assunte anche in deroga alle norme di contabilita' dello
Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo
parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici
periferici dello Stato interessati.
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto
e' esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei
conti".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)]:
"Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti
finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei
servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e
per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al
recupero della produttivita', previsti rispettivamente
dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito
fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990.
2.-8. (Abrogati)".



 
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico (Art.l2, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di' carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.



Note all'art. 11:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 1990 n. 192, reca
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi". Il capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Partecipazione
al procedimento amministrativo".



 
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro (Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
 
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie (Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
 
Art. 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.



Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in
conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei
centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni,
previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione
intende perseguire e indicazione del livello dei servizi,
degli interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti".
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note all'art.
6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma
1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-m) (Omissis);
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari.
o)-t) (Omissis)".
- Il regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 14 luglio
1924, convertito in legge con legge 21 marzo 1926 n. 597,
reca "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri:
a)-m) (Omissis);
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome,
anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
q) (Omissis)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 6 (Art. 5 testo unico 1926). - Salvo che la
legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti
dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso
in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia
del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento
del prefetto e' definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere
annullato di ufficio dal Ministro per l'interno".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 10. - Il Ministro dell'interno puo', in
qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria
iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti
e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza
che contengano violazioni di legge o di regolamenti
generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una
causa di pubblico interesse".



 
Art. 15
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del
d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e
3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce del molo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si
veda nelle note all'art. 3.



 
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e
di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.



Nota all'art. 16:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma
1, della legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):
"1. Le divergenze che insorgono tra il competente
ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni
interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la
resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro
competente con determinazione non delegabile".



 
Art. 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.
 
Art. 17-bis (3)
(( Vicedirigenza ))

(( 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. ))
 
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti (Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs
n.470 del 1993)

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica puo' chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
 
Art. 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21. nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.



Nota all'art. 19:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2103 del
codice civile:
"Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta,
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da
una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto
contrario e' nullo".



 
Articolo 20
Verifica dei risultati (Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.



Nota all'art. 20:
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.



 
Art. 21
Responsabilita' dirigenziale
(Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.



Nota all'art. 21:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 della
citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione
organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al
controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni
periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita'
e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la
valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei
risultati dell'attivita' amministrativa e dei servizi
pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro
violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti
dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme
associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e
accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalita'
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima
pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti
delle attivita' di cui al comma 1".



 
Art. 22
Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori molo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.
 
Art. 23
Ruolo unico dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'unione europea.



Nota all'art. 23:
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.



 
Art. 23-bis (3)
(( Disposizioni in materia di mobilita'
tra pubblico e privato ))


(( 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni
di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo,
ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o
concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali
intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al
caso in cui le predette attivita' istituzionali abbiano
interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne
sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione
alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare
nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il
normale funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalita' e le procedure attuative del presente articolo. ))
 
Art. 24
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
prima dall'art.9 del d.lgs n.387 del 1998 e poi
dall'art.26, comma 6 della legge n.448 del 1998)

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili.



Note all'art. 24
- Si trascrive il testo dell'art. 2, commi 5 e 7,
della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti economici):
"5. Fino a quando non saranno approvate le norme per
il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento
economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei
dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in
ragione della media degli incrementi retributivi
realizzati, secondo le procedure e con le modalita'
previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di
pubblici dipendenti nell'anno precedente.
"7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione
delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al
comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di
spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle
compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 1,
comma 2 e 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334
(Disposizioni transitorie in materia di trattamento
economico di particolari categorie di personale pubblico,
nonche' in materia di erogazione di buoni pasto):
"2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse
misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle
carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata
a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della
Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle
Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo
d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di
ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
economico per promozione e scatti conferibili il giorno
antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai
dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2
della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di
compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il
trattamento di miglior favore, con onere a carico dei
bilanci degli enti di appartenenza".
"Art. 2. (Trattamento economico del personale
dirigente non contrattualizzato). - 1. Il bilancio
triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie,
nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato, nonche' dei professori e ricercatori
universitari, con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi di trattamento
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e
secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.



 
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e' amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.



Nota all'art. 25
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si
provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui
all'art. 355 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge .
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una piu' agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di
istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle
province il cui territorio e' per almeno un terzo montano,
in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e
l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di
musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
con gli adattamenti resi necessari dalle specificita'
proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire
attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono
abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la
cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il
Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando
tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione
delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la
gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537 .
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato
ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le
comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera
i);
e) attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del
principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una
istituzione scolastica autonoma, che frequentino un
apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del
Ministero della pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in materia di programmazione e riorganizzazione della
rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta
prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".



 
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati prima dall'art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, comma
15 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalita' prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parita' di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.



Nota all'art. 26
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie
locali ). - 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie
locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di
cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui
all'art. 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono
in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da
disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis
informano la propria attivita' a criteri di efficacia,
efficienza ed economicita' e sono tenute al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e
ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di
fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a
quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia,
sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme
di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al
comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore
generale e il collegio sindacale. Il direttore generale
adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e'
responsabile della gestione complessiva e nomina i
responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle
proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e
modalita' per la direzione e il coordinamento delle
attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate .
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il
direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.
Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne
ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda,
assumono diretta responsabilita' delle funzioni attribuite
alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
direzione generale.
2. (Abrogato).
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la
gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali su
delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico
degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e
con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale
procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
4. (Abrogato).
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalita'
organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie
locali prevedendo tra l'altro:
a)-f) (Abrogati).
g) i criteri per la definizione delle dotazioni
organiche e degli uffici dirigenziali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonche' i
criteri per l'attuazione della mobilita' del personale
risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la
rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
al direttore generale. Al direttore generale compete in
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito
servizio di controllo interno di cui all'art. 20, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei
risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse
attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui
all'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza
necessita' di valutazioni comparative. L'autonomia di cui
al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
funzioni del direttore generale. I contenuti di tale
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione
degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro
e della previdenza sociale e per gli affari regionali
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome . Il direttore
generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in
difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In
caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di
impedimento del direttore generale, le relative funzioni
sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore
sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza
di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove
l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione. Il direttore sanitario e' un
medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza. Il direttore
amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o
economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una
qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media
o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i
servizi amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Sono
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del
coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario,
nonche' l'ufficio di direzione.
8. (Abrogato).
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro
dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei
consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo
che le funzioni esercitate non siano cessate almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi
di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro
i sette giorni successivi alla data del provvedimento di
scioglimento. In ogni caso il direttore generale non e'
eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,
in tutto o in parte, il territorio dell'unita' sanitaria
locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Il direttore generale che
sia stato candidato e non sia stato eletto non puo'
esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in
unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel
collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile
con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle
regioni e delle province autonome, di consigliere
provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di
presidente o di assessore di comunita' montana, di membro
del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche
in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti
economici o di consulenza con strutture che svolgono
attivita' concorrenziali con la stessa. La predetta
normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed
ai direttori sanitari. La carica di direttore generale e'
altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di
lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni.
10. (Abrogato).
11. Non possono essere nominati direttori generali,
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita'
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento
penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con
provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge
19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di
sicurezza detentiva o a liberta' vigilata .
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo
dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza
tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri
operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria
della componente ospedaliera medica se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero -
nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e
del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore
generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse
attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi'
sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine
fissato dalla legge regionale. La regione provvede a
definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
del consiglio.
13. Il direttore generale dell'unita' sanitaria
locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio
viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove
a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore
generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di
due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non
proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta
giorni, la regione provvede a costituirlo in via
straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita'
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei
revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria
locale. Al presidente del collegio compete
una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'
fissata per gli altri componenti.
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il
bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed
alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale.



 
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
 
Art. 28
Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del
d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art.
5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con
modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente
sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni.
Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a cinque anni; b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita La Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2: a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici; b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, puo' essere previsto che il ciclo formativo. di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.



Nota all'art. 28
- Per il testo vigente dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art 6.
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 18 agosto
1999, reca "Riordino della scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.".



 
Art. 28-bis (33)
(( (Accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalita' di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
 
Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art. 1
del d.lgs. n. 59 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta', maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e' disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono piu' conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di' contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita' professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e' subordinato all'esito positivo delL'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.
 
Art. 29-bis (33)
(( (Mobilita' intercompartimentale).

1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. ))
 
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.13 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del
1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
 
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita' (Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del
d.lgs n.80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.



Note all'art. 31
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del
codice civile:
"Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso
di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro
continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i
diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi
anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino
alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa
dell'acquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano
anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi
da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990)):
"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.
2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui
sono occupati piu' di quindici lavoratori, l'alienante e
l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto,
almeno venticinque giorni prima, alle rispettive
rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita'
produttive interessate, nonche' alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere
effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria
puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione
sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche,
economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali
misure previste nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze
sindacali aziendali o dei sindacati di categoria,
comunicata entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente
sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento
della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti
sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte
dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame
congiunto previsto nel presente articolo costituisce
condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva
tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi
anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino
alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa
dell'acquirente .
4. Ferma restando la facolta' dell'alienante di
esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia
di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per se' motivo di licenziamento".



 
Articolo 32 Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo
servizio all'estero (Art.33-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11 del d.lgs
n.387 del 1998)

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
 
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilita' collettiva (Art.35 del d.lgs n.29 del 1993. come sostituito prima dall'art.14 del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.20 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con L'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso La diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive modificazioni ed integrazioni..



Note all'art. 33
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.175, supplemento ordinario, del
27 luglio 1991, reca "Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, commi 2
e 11 e dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"2. Le imprese che intendano esercitare la facolta'
di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione
preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato".
"11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".
"Art.5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
da collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita':
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da
collocare in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto
dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare
in mobilita' una percentuale di manodopera femminile
superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 3 (Attivita' in materia di eccedenze di
personale temporanee e strutturali). - 1. Ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo
1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle
eccedenze di personale temporanee e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli
ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli
obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai
processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), della citata
legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame
congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi
di integrazione salariale straordinaria nonche' quello
previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita'
del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e
i contratti collettivi finalizzati ai contratti di
solidarieta'.".
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f),
g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione
alle province delle funzioni e dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione
dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza
tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2,
comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di
personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e
contabile avente il compito di collaborare al
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b).
Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema
informativo del lavoro di cui all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province
dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture
denominate "centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province
della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i
centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti
conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti):
"Art. 2 - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al
1o gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5,
decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le
condizioni previste dalle disposizioni del presente
articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1o luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal
presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di
famiglia comunque denominati, per effetto delle
disposizioni del presente decreto, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge
25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i
fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18
anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad
un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a
pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui
al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo'
essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il
nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno
stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1o luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il
rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute
nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi
annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".



 
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilita'
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.



Note all'art. 34:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1998, reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per il testo vigente dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.227, supplemento
ordinario, n. 162 del 28 settembre 2000, reca "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



 
Art. 34-bis (5)
(( Disposizioni in materia di mobilita' del personale ))

(( 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonche' collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))
 
Art. 35
Reclutamento del personale Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n.80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n.269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento
che garantiscan9 l'imparzialita' e assicurino economicita' e
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989, n.53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.



Note all'art. 35:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68, supplemento ordinario, del
23 marzo 1999, reca "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili".
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.230 del 22 ottobre 1980, reca
"Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti
pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche".
- Per il testo vigente dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della
legge 1o febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo
stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di
custodia e al Corpo forestale dello Stato):
"Art. 26 - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria".



 
Art. 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993
e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di' impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962. n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984. n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.



Note all'art. 36:
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 17 maggio 1962, reca
"Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
- Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro):
"Art. 23 (Disposizioni in materia di contratto a
termine). - 1. L'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui
all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' all'art. 8-bis del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e'
consentita nelle ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o
locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi
stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che
possono essere assunti con contratto di lavoro a termine
rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo
indeterminato.
2. I lavoratori che abbiano prestato attivita'
lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi
previste dall'art. 8-bis, decreto legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione
presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a
condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale
diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi
e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per
l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a
tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati
con i sindacati locali o nazionali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data
comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo
giorno non festivo successivo.
4. I lavoratori assunti con contratti a tempo
determinato la cui durata complessiva non superi quattro
mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la
posizione di graduatoria nella lista di collocamento".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali):
"Art. 3 - 1. I lavoratori di eta' compresa fra i
quindici ed i ventinove anni possono essere assunti
nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a
ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici
economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento
della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che
l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di
professionalita' diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle predette sospensioni e riduzioni di
personale.
1-bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi per il mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, nonche' in quelle svantaggiate del
centro-nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407,
l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e'
ammessa sino all'eta' di 32 anni.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma
precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere
riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in
possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di
predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti
mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici
e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale
per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della
commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel
termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione. La commissione regionale per
l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza
con le finalita' formative ed occupazionali e con le
caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine
ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali
specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i
quali puo' essere previsto il rapporto tra organico
aziendale e numero dei lavoratori con contratti di
formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino
piu' ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il
parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono
soggetti all'approvazione i progetti conformi alle
regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro
concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la
commissione centrale per l'impiego.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la
richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere
predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui
all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite
massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24
della legge predetta, da destinare al finanziamento dei
progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al
comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano
le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal
presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e'
computato nell'anzianita' di servizio in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e
lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di
formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
per la generalita' dei lavoratori.
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e'
tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati
formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione
all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego puo'
effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del
lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e
lavoro.
9. In caso di inosservanza da parte del datore di
lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,
il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin
dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del
suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo
indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del
lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione
conseguita. In questo caso continuano a trovare
applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e
lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di
formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del
rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta
nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti
alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia
assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'
computato nell'anzianita' di servizio. La commissione
regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari
condizioni di mercato nonche' delle caratteristiche della
formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino
ad un massimo di trentasei mesi.
13. (Abrogato).
14. Ferme restando le norme relative al
praticantato, possono effettuare assunzioni con il
contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro
iscritti agli albi professionali quando il progetto di
formazione venga predisposto dagli ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformita' a quanto
previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi
4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia
di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti
formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita'
direttamente collegate alla ricerca scientifica e
tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono
prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro
superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai
fini della formazione professionale prevista dai progetti
di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e
coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari
previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e
di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche
approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di
determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito
titolo di studio, questo costituisce requisito per la
stipulazione del contratto di formazione e lavoro
finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui
all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con
contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini
delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa
legge".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali):
"Art. 16 (Norme in materia di contratti di
formazione e lavoro). - 1. Possono essere assunti con
contratto di formazione e lavoro i soggetti di eta'
compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di
lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare
contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese,
associazioni professionali, socio-culturali, sportive,
fondazioni, enti pubblici di ricerca nonche' datori di
lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto
di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformita' a quanto
previsto al comma 7.
2. Il contratto di formazione e lavoro e' definito
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalita' intermedie; 2)
acquisizione di professionalita' elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad
agevolare l'inserimento professionale mediante
un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle
capacita' professionali al contesto produttivo ed
organizzativo.
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono
essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di
destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e
lavoro non puo' superare i ventiquattro mesi per i
contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici
mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo
comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e
2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno
ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui
alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione
minima non inferiore a venti ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del
lavoro, nonche' alla prevenzione ambientale e
antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere
la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute
alla formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma
2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di
cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi
benefici trovano applicazione subordinatamente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del
contratto di formazione e lavoro cosi' trasformato e in
misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel
corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di
cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,
in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro
di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per
i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3
e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel
caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori
dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore
di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici
contributivi percepiti nel predetto periodo.
7. (Abrogato).
8. (Omissis).
9. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro,
utilizzando un modello predisposto, sentite le parti
sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego competente per territorio idonea certificazione
dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le
strutture competenti delle regioni possono accertare il
livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla
scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla
lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al
lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento
degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere,
anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o
gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga
in posizione di comando presso una pluralita' di imprese,
individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per
cento.
12. (Abrogato).
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione
e lavoro devono essere rispettati i principi di non
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125.
14. Le disposizioni del presente articolo, ad
eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano
applicazione nei confronti dei contratti di formazione e
lavoro gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei
confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati
entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla
data del 31 marzo 1995 risultino gia' approvati, presentati
ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'art. 9,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991,
n. 169.
15. Dalla tabella C annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e'
eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti
di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previsto dall'art. 3, comma 3,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 154, supplemento ordinario, del
4 luglio 1997, reca "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".



 
Articolo 37 Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici (Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13 del d.lgs
n.387 del 1998)

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'usa delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica.



Nota all'art. 37:
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.



 
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.



Nota all'art. 38:
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.



 
Articolo 39 Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap (Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del
1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, ii.68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.



Note all'art. 39:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili):
"Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il
datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre
l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali
deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le
convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni
attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro
svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e
di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o
dei centri di orientamento professionale e degli organismi
di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento
del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del
dipartimento per gli affari sociali, operante presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle
in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e
fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il
ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi
sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui
all'art. 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo
sul riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, commi
3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"3. A decorrere dalla data di inizio della
legislatura successiva a quella in cui il presente decreto
entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane".



 
Art. 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del
d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.



Nota all'art. 40:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie). - 1. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'
collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, e in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformita' ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonche' possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;
quello con incarico di struttura, semplice o complessa, e'
sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le
verifiche concernono le attivita' professionali svolte e i
risultati raggiunti livello di partecipazione, con esito
positivo, ai programmi di formazione continua di cui
all'art. 16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,
nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore
del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per
il conferimento di altro incarico, professionale o
gestionale, anche di maggior rilievo.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle
derivanti dalle specifiche competenze professionali,
funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da
attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante
direttive a tutto il personale operante nella stessa, e
l'adozione delle relative decisioni necessarie per il
corretto espletamento del servizio e per realizzare
l'appropriatezza degli interventi con finalita' preventive,
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella
struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile
dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a
verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami, disciplinato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilita' di
accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono
attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, e secondo le modalita' dallo stesso
stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 2.
Si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, come sostituito dall'art. 10 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione; i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229".



 
Art. 40-bis (2)
(( Compatibilita' della spesa in materia
di contrattazione integrativa ))


(( 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo. ))
 
Art. 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3
del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima
dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs n.300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito: a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e
dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente
rappresentati; b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita'; c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non
economici e per gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il compatto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
 
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro (Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.



Note all'art. 42:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 19,
23, 24 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali
possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unita' produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate
alle predette confederazioni, che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell'unita' produttiva.
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento".
"Art. 23 (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Salvo clausole piu' favorevoli dei contratti
collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al
primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano
fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e'
organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unita' produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti della categoria per cui la stessa e'
organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui e' organizzata la
rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui
alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo
non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle
aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti
non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per
ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di
cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite
le rappresentanze sindacali aziendali".
"Art. 24 (Permessi non retribuiti). - I dirigenti
sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a
permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di
cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali".
"Art. 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e
nazionali). - I componenti degli organi direttivi,
provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art.
19, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme
dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti".
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e
assicurazioni sociali):
"Art. 9. - Nella provincia di Bolzano, alle
associazioni sindacali costituite esclusivamente tra
lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze
linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla
confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei
lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine
all'esercizio di tutte le attivita' sindacali comprese
quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla
legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i
diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
Alle associazioni e alla confederazione di cui al
primo comma e' altresi' esteso il diritto alla
rappresentanza negli organi collegiali della pubblica
amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei
loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza
regionale.
La maggiore rappresentativita' della confederazione
di cui al primo comma e' accertata dal consiglio
provinciale. Il relativo provvedimento e' impugnabile
dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale
amministrativo regionale".
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
1990, reca "Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed
assicurazioni sociali".



 
Articolo 43 Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato
dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.



Nota all'art. 43:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5, supplemento ordinario,
dell'8 gennaio 1997, reca "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".



 
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro (Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.l6 del
d.lgs n.470 del 1993)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.



Nota all'art. 44:
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
alle premesse.



 
Articolo 45
Trattamento economico (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di
ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete
ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.



Nota all'art. 45:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 44, supplemento ordinario, del 18 febbraio 1967, reca
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".



 
Articolo 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
n.396 del 1997)

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza puo' essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN e' costituito da cinque componenti ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti, uno e' designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI,
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale
e' concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6. ed e' riferita a ciascun biennio
contrattuale; b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata: a) per le amministrazioni dello State direttamente attraverso la
previsione di' spesa complessiva da iscrivere nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri; b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, a seconda del
comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.

10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Ha
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i
contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri
regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono
soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La
gestione finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da
cinquanta unita', ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
venticinque unita' di personale anche di qualifica dirigenziale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in
posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti
comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad
essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa
la produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti
la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in
posizione di comando o di fuori ruolo e' disposto secondo le
disposizioni vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla
base di apposite intese, anche personale direttamente messo a
disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con
oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita' di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma
10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale
ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.



Note all'art. 46:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge):
"Art. 2 - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero e'
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, con un
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma
5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalita' di
attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che
ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'art. 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle
finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,
nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti,
concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio, da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili
che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di
cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e
le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui
al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono
disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente
necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed
indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione
dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di
erogazione periodica e devono altresi' indicare intervalli
minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e
la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario
ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono
sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di
utenza, sia oggettivamente compromessa la continuita' dei
servizi pubblici di cui all'art. 1. Nei predetti contratti
o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste
procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non
intendono adottare le procedure previste da accordi o
contratti collettivi, le parti possono richiedere che il
tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo
sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso
il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di
competenza dello stesso e salvo il caso in cui
l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha
rilievo nazionale, presso la competente struttura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le
prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al
presente articolo non siano previste dai contratti o
accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o
se previste non siano valutate idonee, la Commissione di
garanzia adotta, nelle forme di cui all'art. 13, comma 1,
lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con
le finalita' del comma 3. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a
comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al
presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con
riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.
1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle
modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre
misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'art. 12 valuta
l'idoneita' delle prestazioni individuate ai sensi del
comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i
regolamenti di servizio nonche' i codici di
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono
comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle
parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o
all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresi', di
favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al
comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei
contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis della presente
legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione
agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni
prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle
misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.
Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi
sia stata una richiesta da parte della Commissione di
garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza
di cui all'art. 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza
ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di
azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare
tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo
informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure
alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di
tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti
a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno
l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di
garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi
proclamati, e le relative motivazioni, nonche' le cause di
insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
all'art. 4, comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si
applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa
dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi
lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 31. (Consiglieri ed esperti). - 1.-3.
(Abrogati).
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti
nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
5. (Abrogato)".
- Il decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205, supplemento
ordinario, del 1o settembre 1999, reca "Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi nelle note all'art. 14.



 
Art. 47
Procedimento di contrattazione collettiva (Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997
e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387
del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



Nota all'art. 47:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
"Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria
e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di
entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il
Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 giugno il documento di
programmazione economico-finanziaria, che viene, altresi',
trasmesso alle regioni;
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di
approvazione del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge
finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresi',
trasmessi alle regioni;
c) entro il 15 novembre i disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica.
2. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il
proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del
comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al
Governo ed al Parlamento".



 
Art. 47-bis (33)
(( (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.).

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.))
 
Articolo 48 Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica (Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs
n.387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
e integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di
cui all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a
carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri
di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validita'
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di
prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di' accertata
esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei
singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo
dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai
sensi dell'articolo 40, comma 3, e' effettuato dal collegio dei
revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai
sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni
regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti
della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni,
utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi,
oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da
amministrazioni ed enti pubblici.



Note all'art. 48:
- Per il testo vigente dell'art. 1-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, vedi nelle note all'art. 47.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni
e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto
1999, reca "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59".



 
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi (Art.53 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.24 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.43, comma
1 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
 
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali (Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel
settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le
modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e
con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso
l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di
Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale
dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al
Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
93.



Note all'art. 50:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970, reca "Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
- Per il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, vedi
nelle note all'art. 42.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico
impiego):
"Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella
relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge
28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa
l'attuazione degli accordi, la produttivita', le
disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa,
il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato,
e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo
riferisce alle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui
contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta
giorni dalla formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale
e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto
1978, n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore
della nuova normativa, la relazione previsionale e
programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
una apposita relazione programmatica di settore riguardante
gli accordi in via di stipulazione".



 
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni degli articoli
2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.



Nota all'art. 51:
- Per i riferimenti alla legge 20 maggio 1970, n.
300, si veda nelle note all'art. 50.



 
Articolo 52
Disciplina delle mansioni (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del
d.lgs n.387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti
alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi
di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente,
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che
ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad
avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del
lavoratore.
 
Articolo 53
Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi (Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall'art.2 del decreto legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993, poi dall'art.1 del decreto legge n.361 del 1995,convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del
d.lgs n.80 del 1998 nonche' dall'art.16 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme
altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273,
274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297. all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992.
n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n.
412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da
legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente
autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato,
sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano
emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli
casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti
normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che
svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia
di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a
dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.



Note all'art. 53:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 22, supplemento ordinario, del 25 gennaio 1957, reca
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 marzo 1989, n. 117 (Norme regolamentari sulla disciplina
del rapporto di lavoro a tempo parziale):
"2. Al personale interessato e' consentito, previa
motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di
appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro
che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attivita' di istituto della
stessa amministrazione o ente".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario, del
28 dicembre 1996, reca "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 267,
comma 1, 273, 274, 508, 676 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 267 (Cumulo di impieghi). - 1. Il divieto di
cumulo di impieghi di cui all'art. 508 del presente testo
unico non si applica al personale docente dei conservatori
di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell'art. 273".
"Art. 273 (Contratti di collaborazione). - 1. I
conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare
contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
personale docente dipendente dai conservatori, previa
autorizzazione del competente organo di amministrazione del
conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati
dai conservatori di musica, vengono disposti secondo
l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle
norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti
medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento
di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata
annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in
cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi
obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel
contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e
deve essere pari all'entita' del trattamento economico
complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima
classe di stipendio con esclusione della tredicesima
mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di
attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le
modalita' di cui al precedente comma sulla base della
seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale
docente dei conservatori di musica e delle accademie di
belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le
attivita' di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno
stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di
collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede
ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i
conservatori in relazione alle esigenze accertate".
"Art. 274 (Contratti di collaborazione per il
personale in servizio alla data del 13 luglio 1980). - 1. I
docenti dei conservatori di musica che, alla data del
13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento,
attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione
musicale e che, avvalendosi della facolta' di scelta del
rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra
attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la
dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette,
perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei
conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta
rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula
del contratto di collaborazione con il conservatorio dal
quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata
triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori
a due anni e comunque non oltre il compimento del 60o anno
di eta'.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per
l'intera durata del contratto.
4. Il compenso per le attivita' previste nel
contratto di collaborazione relativo al personale
contemplato nel presente articolo ha carattere
onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento
economico complessivo in godimento da parte dei singoli
interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni
indicate nell'art. 273. Dopo un quinquennio di attivita'
contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto
previsto al comma 6 dell'art. 273, qualora il compenso
stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda
classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima
del 13 luglio 1980, non si da' luogo alla riduzione dello
stipendio di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla
scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti
usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i
compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e
comunque in misura non superiore all'importo della pensione
in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal
riordinamento dei trattamenti pensionistici".
"Art. 508 (Incompatibilita). - 1. Al personale
docente non e' consentito impartire lezioni private ad
alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,
e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside,
al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico
o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli
studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del
consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente
dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto
divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile
con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico e' tenuto a darne immediata notizia
all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la
cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la
concessione del trattamento di quiescenza eventualmente
spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo'
esercitare attivita' commerciale, industriale e
professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in societa'
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica
nei casi di societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti
nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo
del servizio centrale competente ovvero dal provveditore
agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude
l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva".
"Art. 676 (Norma di abrogazione). - 1. Le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
formulazione da esso risultante; quelle non inserite
restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od
incompatibili con il testo unico stesso, che sono
abrogate".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 9, commi 1
e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi
urgenti in materia di finanza pubblica):
"1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e'
incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente
pubblico o privato.
2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di
incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per la
trasformazione del rapporto in contratto a tempo
determinato di durata biennale".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica):
"7. Con il Servizio sanitario nazionale puo'
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote
di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita'
compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia
interesse, all'amministratore straordinario della unita'
sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di
incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal
1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro
a tempo definito, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a
domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a
tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si
procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla
base del diverso rapporto orario, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio
dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col
rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori
dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie
o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto
personale all'accertamento delle incompatibilita'
provvedono le autorita' accademiche competenti. Resta
valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117,
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali
di cui all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'
definito il campo di applicazione del principio di unicita'
del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi
convenzionali".
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma
1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica):
"1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati
che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art. 58,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di
prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai
dipendenti pubblici in violazione dell'art. 1, commi 56,
58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero
senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,
oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie
o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al
doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a
dipendenti pubblici".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 329, supplemento ordinario, del
30 novembre 1981, reca "Modifiche al sistema penale".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, commi
123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti
dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati
dall'amministrazione di appartenenza, da altre
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli
importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel
conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato
dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della
liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa
l'avvenuto superamento del limite sopra indicato".
"127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono
di collaboratori esterni o che affidano incarichi di
consulenza per i quali e' previsto un compenso pubblicano
elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la
ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli
elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica".



 
Articolo 54
Codice di comportamento (Art.58-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.26 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art.27 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.
 
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilita' (Art.59 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.27 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.2 del decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, nonche' dall'art.27, comma 2 e dall'art.45,
comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di' due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.



Note all'art. 55:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2106 del
codice civile:
"Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza
delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti
puo' dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravita' dell'infrazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, commi primo,
quinto e ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo'
essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse
devono applicare quanto in materia e' stabilito da accordi
e contratti di lavoro ove esistano".
"In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu'
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
"Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione".
- Si trascrive il testo degli articoli da 502 a 507
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 502 (Censura e avvertimento). - 1. La censura
e' inflitta dal provveditore agli studi al personale
direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e'
inflitto dal competente direttore didattico o preside al
personale docente".
"Art. 503 (Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio e destituzione). - 1. Organi competenti per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma
2, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di
personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il competente direttore generale o capo del
servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai
ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al
comma 2, lettere d) ed e), dell'articolo 492 e' in ogni
caso il Ministro della pubblica istruzione.
3. Nei riguardi del personale docente, degli
assistenti, delle assistenti-educatrici, degli
accompagnatori delle accademie di belle arti, dei
Conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza e' attribuita al direttore
dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto
dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma
3 e' attribuita al capo del servizio centrale, secondo
quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a
provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei
riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura
nei riguardi del rimanente personale.
5. L'organo competente provvede con decreto motivato
a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad
infliggere la sanzione in conformita' del parere del
consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi
di personale docente della scuola materna, elementare e
media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore e di personale
appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di
disporre in modo piu' favorevole al dipendente".
"Art. 504 (Ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti del
direttore didattico, del preside o del provveditore agli
studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari
nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che
decide su parere conforme del competente consiglio per il
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione".
"Art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione). - 1. Il
provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 e'
adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi,
sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio
scolastico provinciale, per il personale della scuola
materna, elementare e media o sentito il consiglio di
disciplina del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione per il personale degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo
del servizio centrale, sentito il competente consiglio di
disciplina del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli
nazionali".
"Art. 506 (Sospensione cautelare e sospensione per
effetto di condanna penale). - 1. Al personale di cui al
presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli
dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare
obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta
di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio
centrale competente, quando si tratta di personale
appartenente ai ruoli nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta,
in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la
sospensione cautelare puo' essere disposta dal direttore
didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti
per il personale docente, o dal provveditore agli studi per
il personale direttivo, salvo convalida da parte
dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra'
essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida
entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il
provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
5. La sospensione e' disposta immediatamente
d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della
legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta
cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo
competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi
del comma 2".
"Art. 507. (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto
dal presente testo unico si applicano, per quanto
compatibili, le norme in materia disciplinare degli
impiegati civili dello Stato".



 
Art. 55-bis (33)
(( (Forme e termini del procedimento disciplinare).

1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. ))
 
Art. 55-ter (33)
(( (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale).

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. ))
 
Art. 55-quater (33)
(( (Licenziamento disciplinare).

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso. ))
 
Art. 55-quinquies (33)
(( (False attestazioni o certificazioni).

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. ))
 
Art. 55-sexies (33)
(( (Responsabilita' disciplinare per condotte
pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare).

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. ))
 
Art. 55-septies (33)
(( (Controlli sulle assenze).

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. ))
 
Art. 55-octies (33)
(( (Permanente inidoneita' psicofisica).

1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. ))
 
Art. 55-novies (33)
(( (Identificazione del personale a contatto con il
pubblico).

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. ))
((33)) --------------- AGGIORNAMENTO (33)
Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l'art. 73, comma 2) che l'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dal presente articolo decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto.
 
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.59-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.28 del d.lgs
n.80 del 1998)

1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Note all'art. 56:
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
"Art. 7 (Sanzioni disciplinari). - Le norme
disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono
essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono
applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non puo' adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potra' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo' essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per piu' di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu'
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro
dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione".



 
Articolo 57
Pari opportunita' (Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.29 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
1998)

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari
opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate
ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei
Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio.

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 
Articolo 58
Finalita' (Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.



Note all'art. 58:
Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1993, reca: "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421".



 
Articolo 59
Rilevazione dei costi (Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.
 
Art. 60
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.



Nota all'art. 60:
Si trascrive il testo dell'art. 30, comma 11, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"11. Nessun versamento a carico del bilancio dello
Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'articolo
25 della presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti
commi".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' disposizioni in materia
di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
"1. Il dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio
e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa
pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche
previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla
valutazione della fattibilita' e della rilevanza
economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative
di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria,
alla verifica della quantificazione degli oneri e della
loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni
istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti
materie:
a) analisi e tecniche della previsione
finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di
spesa e di minore entrata; rapporti con organismi
internazionali nelle materie di competenza;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;
c) integrazione e consolidamento della gestione
per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di
tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei
flussi di cassa, fermo restando il pieno accesso del
Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilita'
pubblica e dei flussi di cassa;
d) studio e analisi delle problematiche funzionali
e applicative dell'informatizzazione dei dati di
contabilita' dello Stato e dei profili generali di
informatizzazione, integrazione e consolidamento
informatico dei dati di contabilita' pubblica; studio,
analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle
specifiche prestazioni e modalita' operative che devono
essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo
integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione
e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e
per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei
processi informatici riguardanti le materie di competenza;
e) analisi, verifica e valutazione dei costi dei
servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche,
ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e
della predisposizione del progetto di bilancio di
previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi
forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle
ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del
Ministero, nonche' della contabilita' economica per centri
di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279;
f) monitoraggio e coordinamento della spesa
pubblica; monitoraggio e valutazione degli andamenti
generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri
derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche;
analisi e verifica del costo del lavoro pubblico;
consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE e
relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di
competenza del Dipartimento;
g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in
materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso
i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo
criteri di programmazione, flessibilita' e decentramento,
anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla
lettera e);
h) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale;
monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi
finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati
dall'Unione europea; gestione del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la
legge 16 aprile 1987, n. 183, e del fondo di garanzia
previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno
1997, n. 196;
i) gestione della mobilita' interna al
dipartimento e agli uffici dipendenti e formazione
specialistica nelle materie di competenza".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
"1. Il dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e' articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) (Omissis);
b) Ispettorato generale di finanza: attivita'
ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle pubbliche
amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai
sensi delle vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli
enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati
gestionali; proposte per la designazione alle funzioni
sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa',
accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti
ed esame e coordinamento dei risultati; attivita' diretta
ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed
uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale
resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; attivita'
normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in
materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle
pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta
ed uniforme interpretazione ed applicazione delle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
attivita' ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici
centrali del bilancio e sulle ragionerie costituite presso
i dipartimenti provinciali del Ministero.
c)-l) (Omissis)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma
quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul
pubblico impiego):
"Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un
contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla
Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari
particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero
dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la
corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati
presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla
procura generale della Corte dei conti le irregolarita'
riscontrate".



 
Articolo 61
interventi correttivi del costo del personale
(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita' giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata.



Nota all'art. 61:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio):
"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o
di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le
conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri".



 
Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli e' responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.



Note all'art. 62:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla specificazione dei compiti e delle
responsabilita' del titolare dell'ufficio territoriale del
governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale
del governo, dei compiti degli uffici periferici delle
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e
all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni
strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a
valorizzare la specificita' professionali, con particolare
riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede
periferica da parte degli uffici territoriali del governo
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza
per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore
per gli aspetti relativi alle materie di competenza".



 
Art. 63.
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
 
Art. 63-bis (14)
(( Intervento dell'ARAN nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro

1. L'ARAN puo' intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio puo' essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))
 
Articolo 64 Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed
interpretazione dei contratto collettivi (Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2
del d.lgs n.387 del 1998)

1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa. 3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. 4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di' impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. 6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo. 7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3. 8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.



Note all'art. 64:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 383 del
codice di procedura civile:
"Art. 383 (Cassazione con rinvio). - La Corte,
quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad
altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la
sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma,
la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto
pronunciare sull'appello al quale le parti hanno
rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di
primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe
dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
a quest'ultimo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 419 del
codice di procedura civile:
"Art. 419. (Intervento volontario). - Salvo che sia
effettuato per l'integrazione necessaria del
contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi
dell'articolo 105 non puo' aver luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione del convenuto, con le
modalita' previste dagli articoli 414 e 416 in quanto
applicabili".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 96 del
codice di procedura civile:
"Art. 96. (Responsabilita' aggravata). - Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente".



 
Articolo 65 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali (Art.69 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art.19, commi da 3 a 6 del d.lgs n.387 del 1998 e poi dall'art.45, comma 22 della legge n.448
del 1998)

1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto. 2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 3. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilita' volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.



Note all'art. 65:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 410 del
codice di procedura civile:
"Art. 410. (Tentativo obbligatorio di
conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e
non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi collettivi deve
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla
quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per
una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere
istituite, con le stesse modalita' e con la medesima
composizione di cui al precedente comma, anche presso le
sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal
precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e'
necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile
per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui
al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al
tentativo di conciliazione".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 412-bis
del codice di procedura civile:
"Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). -
L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce
condizione di procedibilita' della domanda.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e
puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre
l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il
tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale
e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla
promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma
dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto
entro il termine perentorio di centottanta giorni.
Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui
all'articolo 308.
Il mancato espletamento del tentativo di
conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti
speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo
III del titolo I del libro IV".
- Si trascrive il testo dell'art. 308 del codice di
procedura civile:
"Art. 308. (Comunicazione e impugnabilita'
dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'
comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori
dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di
cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con
sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non
impugnabile se l'accoglie".



 
Articolo 66
Collegio di conciliazione (Art.69-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.32 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19, comma 7 del
d.lgs n.387 del 1998)

1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione e' composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione. 2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza. 3. La richiesta deve precisare: a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore e' addetto; b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura; c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa.



Note all'art. 66:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2113 del
codice civile:
"Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e
le transazioni, che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice
di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi
precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto
scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a
renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli
articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 420 del
codice di procedura civile:
"Art. 420 (Udienza di discussione della causa). -
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione personale
delle parti, senza giustificato motivo, costituisce
comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi,
modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia'
formulate previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene
la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia
sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro
immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di
prova, a norma del quinto comma, la controparte puo'
dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in
relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine
perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i
nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede
alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella
stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria
memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate".



 
Articolo 67 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato (Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.35 del
d.lgs n.546 del 1993)

1. Il piu' efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 e' realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e' oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.



Nota all'art. 67:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche
quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi
richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza
e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta".



 
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
 
Art. 69
Norme transitorie (Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.



Note all'art. 69:
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
c) della lettera 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
alle premesse.
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, reca "legge
quadro sul pubblico impiego".
- Si trascrive il testo vigente degli artt. 60 e 61
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo):
"Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle
carriere direttive). - I ruoli organici delle carriere
direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono modificati
come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
i posti previsti per le qualifiche corrispondenti
ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
le qualifiche di ispettore generale e di direttore
di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento
entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da
determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) la dotazione organica complessiva per le due
qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla
somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore
generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del
numero dei posti di organico previsti per la qualifica di
direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole,
del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita'
di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di
organico previsti per le corrispondenti qualifiche di
dirigente superiore e di primo dirigente;
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad
esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari
alla meta' della dotazione organica complessiva
rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a
cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore
di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle
future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di
cui all'articolo 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a
primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono
rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri;
1) la dotazione organica complessiva e' pari a
quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero
ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni
apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere
ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente
decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
2) la dotazione della qualifica di direttore
aggiunto di divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto
della dotazione organica complessiva di cui al precedente
punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di
direttore di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari
ai restanti posti;
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento
previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di
ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella
qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i
dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad
esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione, o equiparato".
"Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad
esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive non
inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai
sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e
l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. La
promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,
resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente
alla entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad
esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione, o equiparate, e' stabilito, con effetto dal
1o luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello
spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al
primo dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le
indennita', i proventi ed i compensi indicati nel primo
comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in
conformita' delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai
precedenti commi e' esteso agli impiegati che accederanno
al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro):
"Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge
20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di
direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle
qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla
data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411, e' esteso ad personam, e sulla base delle
anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed
economico degli ispettori generali e dei direttori di
divisione di cui all'art. 61, decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e
integrazioni.
2. In sede di contrattazione articolata sono
individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da
attribuire ai funzionari della categoria direttiva della
ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita'
per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da
attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle
previste dagli accordi di categoria. Le funzioni
indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono
definite sulla scorta di criteri che tengano conto del
grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di
preparazione professionale richiesti per la preposizione a
strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e
progettazione, a funzioni di elevata specializzazione
dell'area informatica, ad attivita' ispettive di
particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I
dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta
attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22, commi
17 e 18 della legge 29 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"17. L'individuazione delle procedure, la loro
razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione
di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e
comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro prima della successiva verifica
biennale dei carichi di lavoro, cosi' da pervenire,
nell'arco del primo anno, all'individuazione delle
procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla
razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli
stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale
prevista dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni".
"18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla
verifica di congruita' del Dipartimento della funzione
pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di
lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel
comma 1 dell'art. 6, decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli
enti pubblici non economici vigilati dalle predette
amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita'
delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e'
comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate
dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali
per i quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con
deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni
stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 199 (Modalita). - L'amministrazione che, per
speciali esigenze di determinati servizi, ritenga
necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato
appartenente alla carriera direttiva di altra
amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza
in tali servizi, puo' avanzare motivata richiesta al
Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti
l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne
dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento
nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
Analoga richiesta puo' essere avanzata dalle
amministrazioni che, in relazione alla situazione di
organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter
utilizzare contingenti di impiegati di altre
amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle
direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti
ruoli aggiunti.
Il Presidente del Consiglio, sentita
l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti
e previo parere del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio
decreto.
Alle conseguenti variazioni di organici si provvede
con regolamento di esecuzione.
L'iniziativa di chiedere il trasferimento di
contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle
direttive dall'una all'altra amministrazione spetta
altresi' al Consiglio superiore della pubblica
amministrazione.
Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni
precedenti, sono trasferiti ad altra amministrazione sono
inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo
la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la
relativa anzianita' di carriera e di qualifica".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 484 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado):
"Art. 484 (Ricorso). - 1. Contro i provvedimenti in
materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso
ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide
su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 144, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 1o marzo 1994, reca "Regolamento
recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8, comma
4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"4. In attesa della riforma della procedura della
contrattazione collettiva di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge
17 maggio 1995, n. 186, puo' essere concessa sino al
31 marzo 1998".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e
chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di
ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le
funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il
contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore
e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
in odontoiatria".



 
Art. 70
Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di' posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo e' definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonche', per i segretari comunali e provinciali, dall'art.11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2. comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.



Note all'art. 70:
- Il Capo II del Titolo IV del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227, S.O., del 28 settembre 2000, reca "Segretari
comunali e provinciali".
- Si trascrive il testo vigente degli artt.10 e 13
della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale).
"Art. 10 (Trattamento economico del personale di
polizia municipale). - 1. Gli addetti al servizio di
polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi
determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Le indennita' attualmente previste dall'art. 26,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e
secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93,
possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta
per cento dell'indennita' di cui all'art. 43, terzo comma,
della legge 1o aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia
attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art.
5 della presente legge. L'aumento non compete al personale
comandato o collocato in posizione che non comporti
l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennita' di cui all'art. 26, quarto comma,
lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347, non e' cumulabile con qualsiasi
altra indennita'".
"Art. 13 (Decorrenza dell'indennita' prevista
dall'art. 10). - L'indennita' prevista dall'art. 10 della
presente legge sara' corrisposta a decorrere
dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale
dipendente degli enti locali successivo all'entrata in
vigore della presente legge".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a
norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997,
n. 127):
"8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che
disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia
professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi
dell'art. 17, comma 74, della legge, sulla base delle
direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N., sentite
l'ANCI e l'UPI e nei limiti delle compatibilita' economiche
predeterminate, puo' stabilire il numero delle fasce
professionali e la loro eventuale articolazione interna, i
requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il
relativo trattamento giuridico ed economico".
- La legge 26 dicembre 1936, n. 2174, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 2 del 4 gennaio 1937, reca
"Esposizione universale ed internazionale indetta in Roma
per l'anno 1941".
- La legge 13 luglio 1984, n. 312, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.195 del 17 luglio 1984, reca
"Interventi straordinari ed integrativi in favore degli
enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate".
- La legge 30 maggio 1988, n. 186, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1988, reca
"Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana".
- La legge 11 luglio 1988, n. 266, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 14 luglio 1988, reca
"Disciplina dello stato giuridico e del trattamento
economico di attivita' del personale dipendente
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano
(RAI)".
- La legge 31 gennaio 1992, n. 138, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992, reca
"Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".
- La legge 30 dicembre 1986, n. 936, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987, reca
"Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
1997, reca "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (E.N.A.C.)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del
decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
nonche' disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in
materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
nonche' disposizioni fiscali):
"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego). -
1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno
effetto dal 1o gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale
destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al
personale disciplinato dalle leggi 1o aprile 1981, n. 121,
8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio
1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.
395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque
dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello
degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi
di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui
al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del
periodo contrattuale.
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi
retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le
categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti
dall'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche' quelli previsti per il personale di cui all'art. 8,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo
art. 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme
che comunque comportano incrementi retributivi in
conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia
dell'attribuzione di trattamenti economici, per
progressione automatica di carriera, corrispondenti a
quelli di funzioni superiori, ove queste non siano
effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di
incentivazione ed ai fondi per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti
dai singoli accordi di comparto, non possono essere
attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti
di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed
emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per
disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla
legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella
stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle
aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni
nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le
modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
7. L'art. 2, comma 4, del decreto legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non
possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento
stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori
all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano
provveduto alla ridefinizione delle piante organiche
possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993,
i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle
consentite da specifiche norme legislative, avvengono
secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si
applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali
gia' prorogati dall'art. 5, comma 2, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di
un anno.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le
funzioni di soprintendente o di direttore sanitario
ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura
e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di
cui e' titolare per l'intero periodo di svolgimento delle
funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere
basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari".
- Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre
1998, reca "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a
norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433".
- Per il testo vigente dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 25.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
1993, reca "Riordino della normativa in materia di
utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115, S.O., del
19 maggio 1994, reca "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado".
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283
(Istituzione dell'Ente tabacchi italiani):
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, e' inserito in un ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e
distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero
necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita'
dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in
parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base
ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i
programmi generali, produttivi e commerciali e i processi
di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 185, S.O., del 9 agosto 1994, reca "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi".



 
Articolo 71 Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di
contratti collettivi

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvedera' alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
 
Articolo 72
Abrogazioni di norme (Art.74 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.38 del d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.21 del d.lgs n.387 del 1998; art.43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificati dall'art.22, commi da 1 a 3 del d.lgs n.387 del 1998;
art.28, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme: a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3; b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12,
nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale
delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del presente decreto, nonche' le altre disposizioni del medesimo
decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente
decreto; c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n.
533; d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6
della legge 11 luglio 1980, n.3l2; e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n.283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.432; f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26,
comma quarto, 27, comma primo, n.5, 28 e 30, comma terzo della
legge 29 marzo 1983, n.93; g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato; h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72; i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n.266, come integrato dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.494; j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.551; k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988,
n.254; l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n.400; m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.168; n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti
di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412; o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985,
n.281; p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n.438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4
giugno 1985, n.281 e 10 ottobre 1990, n.287; q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.533; r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.534; s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67; t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n.537; v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994,
n.20; w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n.7l6; x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n.692, a decorrere dalla
data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del
presente decreto; y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n.724; z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995,
n.112; aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396; bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18; cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387 ad eccezione degli
articoli 19, commi da 8 a 18 e23.

2. Agli adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.



Note all'art. 72:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della
legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie
individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie):
"Art. 5 (Arbitrato irrituale). - Nelle controversie
riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di
procedura civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto
nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e
accordi collettivi. In questo ultimo caso, cio' deve
avvenire senza pregiudizio della facolta' delle parti di
adire l'autorita' giudiziaria".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della
legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato):
"Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche
funzionali del personale in servizio al 1o gennaio 1978). -
Il personale in servizio alla data del 1o gennaio 1978 e'
inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini
giuridici dalla stessa data ed economici dal 1o luglio
1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1o gennaio
1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica funzionale il personale
della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di
commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;
nella terza qualifica funzionale il personale
della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di
commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere
ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente
al personale con parametro di stipendio 165, della carriera
ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella
di commesso e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica funzionale il personale
della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di
coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate,
della carriera ausiliaria atipica con la qualifica
corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del
fuoco, gli operai specializzati, il personale con la
qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia
e di capo guardia di sanita';
nella quinta qualifica funzionale il personale
della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di
coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere
esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente
al personale con parametro di stipendio 245, della carriera
esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle
di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i
capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
nella sesta qualifica funzionale il personale
della carriera di concetto con le qualifiche di segretario
e segretario principale o qualifiche equiparate, della
carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente
a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella settima qualifica funzionale il personale
della carriera di concetto con la qualifica di segretario
capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto
strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al
personale con parametro di stipendio 370, e della carriera
direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore
di sezione o qualifiche equiparate;
nell'ottava qualifica funzionale il personale
della carriera direttiva con la qualifica di direttore
aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale
delle carriere direttive strutturate su una unica
qualifica, limitatamente al personale con parametro di
stipendio 387 e superiore.
Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma,
si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con
parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con
parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive
atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a
120 e a 245.
Sono considerate inoltre atipiche, ai fini
dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le
posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una
sola qualifica con parametri superiori a quelli delle
corrispondenti qualifiche tipiche.
Il personale che alla data di entrata in vigore
della presente legge riveste la qualifica di commesso,
coadiutore principale, segretario principale, direttore di
sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai
specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso
di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento
avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il
conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso
capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore
aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o
saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta
anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero.
A tale fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di
provenienza.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il
1o gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della
presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali
con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.
L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica
dal giorno della nomina ed economica da quello della
effettiva assunzione in servizio.
Per il dipendente che successivamente al 1o luglio
1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento
miglioramenti economici per effetto della progressione
economica o di carriera si procede ad un nuovo
inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del
conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1o gennaio 1978, il
dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una
promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima,
avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica
superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio
o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella
suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel
presente articolo.
Il personale le cui attribuzioni, in base alla
qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per
le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al
precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime,
anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza
di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al
profilo assimilabile della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per
un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un
profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il
vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda,
previo parere favorevole della commissione d'inquadramento
prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale
della qualifica funzionale relativa alle mansioni
esercitate.
I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 1o giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei
concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone
di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica
funzionale settima al compimento di due o di quattro anni
di effettivo servizio nella carriera di concetto, se
provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di
titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
L'inquadramento alla predetta qualifica avverra'
secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della
carriera direttiva con qualifica di consigliere.
Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti
commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai fini
giuridici dal 1o gennaio 1978 ed ai fini economici dal
1o luglio 1978.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1972,
n 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse
anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle
finanze gia' inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma
dell'art. 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi
dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il
1o luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica
1o giugno 1972, n. 319.
Gli impiegati in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, gia' appartenenti alle
soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati
nelle carriere di concetto ordinarie in virtu' di opzione,
possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data,
di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima
qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297
ovvero, all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al
parametro 370.
Fermi restando gli effetti derivati
dall'applicazione dell'art. 14 della legge 4 agosto 1975,
n. 397 le disposizioni della suddetta norma sono estese al
personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del
medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle
qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli
aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie,
con le decorrenze giuridica ed economica previste dal
presente titolo.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27
comma primo e 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge
quadro sul pubblico impiego):
"Art. 26 (Disposizioni speciali). - La presente
legge si applica anche ai dipendenti degli istituti
autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e
delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di
settore il personale militare e quello della carriera
diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali
che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici
dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e
procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti
che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691".
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento
del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello
Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le
organizzazioni internazionali;
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento
generale in materia di pubblico impiego;
3) il coordinamento delle iniziative di riordino
della pubblica amministrazione e di organizzazione dei
relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi
aspetti informatici;
4) il controllo sulla efficienza e la economicita'
dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione
della produttivita' e dei risultati conseguiti;
5) (abrogato);
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti
la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei
pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e
delle direttive per i conseguenti adempimenti
amministrativi;
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e
la programmazione del relativo reclutamento;
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli
Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri
provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti
funzionali ed organizzativi specifici dei singoli
Ministeri;
9) (abrogato);
10) le attivita' connesse con il funzionamento
della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
11) la cura, sentito il Ministero degli affari
esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri
organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo
della pubblica amministrazione".
"Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro
dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato). -
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che
l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di
trentasei ore settimanali.
La norma di cui al comma precedente non ha, per il
periodo antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, riflessi di ordine economico".
- La legge 10 luglio 1984, n. 301, abrogata dal
presente decreto legislativo, ad esclusione delle
disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di
primo dirigente del Corpo forestale dello Stato, recava:
"Norme di accesso alla dirigenza statale".
Il decreto del Presidente della Repubblica
5 dicembre 1987, n. 551, abrogato dal presente decreto
legislativo, recava "Adeguamento della disciplina dei
dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle
amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma,
della legge 8 marzo 1985, n. 72".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, della
legge 7 luglio 1988, n. 254 (Norme in materia di primo
inquadramento nella nona qualifica funzionale per il
personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello
delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche'
disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili
professionali del personale ministeriale):
"Art. 4 (Disposizioni transitorie per l'accesso ai
profili professionali del personale dei Ministeri). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto-legge
6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con
l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna
amministrazione statale di inquadramento del personale nei
profili professionali in applicazione dell'art. 4, ottavo
comma, della legge 11 luglio, 1980, n. 312.
2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e
fino al completamento delle procedure di inquadramento del
personale nei profili professionali in applicazione
dell'art. 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312, e dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non
possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque
fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di
concorsi gia' indetti alla data di emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle
disposizioni di legge vigenti".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica) il cui comma 9 e' abrogato limitatamente
alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale:
"Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1. Il Governo
determina, con effetto dal 1o gennaio 1992, i livelli di
assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di
uniformita' sul territorio nazionale nonche' gli standard
organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo
del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento e'
adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a'
termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
sulla base dei seguenti limiti e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti
nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive
comunitarie e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attivita' sono
determinati a fini di calcolo del parametro capitario di
finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
le regioni e le unita' sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di
assistenza e' finanziato in rapporto alla popolazione
residente. La mobilita' sanitaria interregionale e'
compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e'
istituito, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da
utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di
servizi eccedenti gli standard di riferimento;
e) in ogni caso e' garantita la somministrazione
gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle
leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
rispetto dell'uniformita' delle prestazioni e' effettuata
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al
Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
dell'adozione di eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento
programmatorio di carattere generale anche a stralcio del
piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza
delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e
con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di
attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli
obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge
23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere
stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite
da persone fisiche e da societa' che erogano prestazioni
poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico
in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in
vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al
regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui
all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono
avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali
da parte del personale che ivi opera.
3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di
quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
modello delle aree funzionali omogenee con presenza
obbligatoria di day hospital, conservando alle unita'
operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in
ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una
efficace integrazione e collaborazione con altre strutture
affini e con uso in comune delle risorse umane e
strumentali.
4. A decorrere dal 1o gennaio 1992, la quota di
partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia, nonche', ai sensi dell'art. 5 della legge
3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione e' determinata nella
misura del 50 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 1992,
per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e'
dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere,
all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E' soppresso
l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di
partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e'
fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di
ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della
quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura
del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
di partecipazione alla spesa farmaceutica e' fissato in
lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota
fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'IVA.
A decorrere dal 1o gennaio 1992 i prezzi delle
specialita' medicinali collocate nelle classi di cui
all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure
percentuali: specialita' medicinali con prezzo fino a lire
15.000: 1 per cento; specialita' medicinali con prezzo da
lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita'
medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita'
medicinali determinati con il metodo di cui al
provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
dei farmaci di cui alla parte "A" dell'allegato alla
direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell'art. 10, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di
biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni
effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
1992 non si da' luogo all'ammissione nel prontuario di
nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento
del costo per ciclo terapeutico.
Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale
per prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire
100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri
presso gli assistiti, adottando il codice fiscale come
numero distintivo del cittadino, incrociando i dati di
esenzione con quelli fiscali e previdenziali e inserendo
gli esenti per reddito nelle verifiche fiscali a cura
dell'amministrazione finanziaria, adottando metodiche che
permettano l'evidenziazione delle ricette per gli esenti,
formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
per giornata di degenza per le distinte unita' operative
ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e
procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui
bollini autoadesivi delle specialita' medicinali ed
effettuando dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle
forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
liquidazione alle farmacie, con le seguenti azioni
repressive, anche a cura dei carabinieri dei Nuclei
antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
di danno del Servizio sanitario nazionale, restando
attribuiti alla responsabilita' regionale gli ulteriori
ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica
delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata
attivazione delle Commissioni professionali di verifica
previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle
sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. I comuni e le unita' sanitarie locali sono
tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica
gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella
parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di
cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri
settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e
autonoma capacita' impositiva ovvero adottano, in
condizioni di uniformita' all'interno della regione, le
altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio
1986 n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto
dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi
finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali,
ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e
prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed
associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo'
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote
di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita'
compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia
interesse, all'amministratore straordinario dell'unita'
sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di
incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal
1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro
a tempo definito, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a
domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a
tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si
procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla
base del diverso rapporto orario, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio
dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col
rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori
dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie
o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto
personale all'accertamento delle incompatibilita'
provvedono le autorita' accademiche competenti. Resta
valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117,
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali
di cui all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'
definito il campo di applicazione del principio di unicita'
del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi
convenzionali.
8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di
controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge
23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui
all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita'
sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della
consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del
personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
e' assicurato direttamente dalla regione, che e' tenuta a
pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro
quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai
provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali
e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e
delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 18, decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il comparto del personale del
Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a
rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti
regionali nominati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei
contratti, del Dipartimento della funzione pubblica,
designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede
presso la segreteria della Conferenza permanente, con un
apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale
del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori
ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 come
sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
accordo entro quindici giorni dalla stipula.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui
all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 1992, con
riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981
incrementate della variazione percentuale dell'indice dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati
intervenuta tra il 1981 e 1991; la rideterminazione deve
comunque comportare un incremento delle tariffe non
inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre
1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme
di cui all'art. 69, primo comma, lettere b), c) ed e),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle
unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente
utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte
corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20
per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente,
dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per
il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi
bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto
art. 19, le regioni e le province autonome possono assumere
mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti
massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della
legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti
delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che
erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o
convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
o dalle unita' sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze
di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete
sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui
decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello
massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse
finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico nonche' gli istituti
zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre
mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da
ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le
operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli
istituti di credito ordinario speciale individuati da
apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti
oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per
l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
14. Per le finalita' previste dal decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui
all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
sono integrati di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di
lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per
gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri
si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e
per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo
sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto
superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente a
beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva
determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
della disponibilita' per i mutui.
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e' costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione
tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli
andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'attuazione delle disposizioni e' condizione preliminare
per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza
esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione
del piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario
nazionale destinata alla prevenzione e' fissata in una
misura non inferiore al 6 per cento.
18. Dal 1o gennaio 1992 i cittadini che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della
prestazione usufruita. E' compito dell'amministratore
straordinario della unita' sanitaria locale stabilire le
modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della
citata legge n. 412 de 1991:
"Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego). - 1. Per la valutazione della
dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici
ed economici dei pubblici dipendenti e' istituito un Nucleo
di valutazione.
2. (Abrogato).
3. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette
componenti nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero
dei componenti formulata dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia
economica, giuridica e di contabilita' di Stato.
4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in
carica sei anni.
5. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il
Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del
personale del CNEL che puo' instaurare rapporti
convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica
amministrazione.
6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei
propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle
elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi
compresa la Ragioneria generale dello Stato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il cui
comma 8 e' abrogato limitatamente al personale disciplinato
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281:
"Art. 2. - 1. Le amministrazioni, soggette a
limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre
1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non
possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di
quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed
assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati
qualora gli aumenti gia' applicati non abbiano determinato
un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione
programmato. A tal fine il Governo, entro il mese
di settembre dello stesso anno, verifichera', d'intesa con
le organizzazioni sindacali, l'entita' degli aumenti.
3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di
incentivazione ed ai fondi per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti
dai singoli accordi di comparto, non possono essere
attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti
di bilancio per l'anno finanziario 1991.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del
terzo comma dell'art. 4, del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7
dell'art. 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468, nonche' il comma 22-bis dell'art. 2, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
5. L'indennita' di funzione di cui all'art. 13,
comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta
determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e
corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato
esecutivo di cui al predetto art. 13 sono sottoposte, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio
dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di
accordo, puo' essere accordata qualora, sulla base di
verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non
risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, ne'
della massa salariale ne' della retribuzione media,
rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso
di inflazione programmato.
7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o societa'
produttrici di servizi di pubblica utilita' non possono
adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione
del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo
dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi
prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei
rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del
costo complessivo del rispettivo personale superiori al
tasso programmato di inflazione.
8. La disposizione di cui al comma 6 e' estesa anche
nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1o
aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988,
n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281,
nonche' del personale comunque dipendente da enti pubblici
non economici.
9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento
economico del personale dirigente dello Stato e delle
categorie di personale ad esso comunque collegate, nonche'
il trattamento economico del personale di cui all'art. 8,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano
determinati nelle misure in vigore al 1o gennaio 1992".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza convertito, con modificazioni di
sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali), dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il cui
comma 1 e' abrogato limitatamente al personale disciplinato
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n.
287:
"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego). -
1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno
effetto dal 1o gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale
destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al
personale disciplinato dalle leggi 1o aprile 1981, n. 121,
8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio
1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.
395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque
dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello
degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi
di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui
al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del
periodo contrattuale.
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi
retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le
categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti
dall'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche' quelli previsti per il personale di cui all'art. 8,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo
art. 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme
che comunque comportano incrementi retributivi in
conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia
dell'attribuzione di trattamenti economici, per
progressione automatica di carriera, corrispondenti a
quelli di funzioni superiori, ove queste non siano
effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di
incentivazione ed ai fondi per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti
dai singoli accordi di comparto, non possono essere
attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti
di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed
emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per
disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla
legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella
stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle
aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni
nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le
modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
7. L'art. 2, comma 4. del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non
possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento
stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori
all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano
provveduto alla ridefinizione delle piante organiche
possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993,
i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle
consentite da specifiche norme legislative, avvengono
secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si
applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali
gia' prorogati dall'art. 5, comma 2, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di
un anno.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le
funzioni di soprintendente o di direttore sanitario
ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura
e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di
cui e' titolare per l'intero periodo di svolgimento delle
funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere
basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 (Attuazione
della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli):
"Art. 10. - 1. Nei primi tre anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, i posti vacanti del personale
servizi veterinari centrali, regionali e delle Unita'
sanitarie locali sono coperti anche attraverso la mobilita'
per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati.
2. Nelle more della definizione normativa sulla
mobilita' questa si attua attraverso un piano adottato dal
Ministro della sanita' di concerto con la Conferenza delle
regioni".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
"Art. 3 (Pubblico impiego). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti
piu' di trecentoventi magistrati con decorrenza non
anteriore al 1o giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di
trecentodieci magistrati con decorrenza non anteriore al
1o febbraio 1995 e non piu' di altri trecentodieci con
decorrenza non anteriore al 1o dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio
1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico
del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei
vincitori dei concorsi relativi a posti del personale
amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto
1993 non possono superare le mille unita' nell'anno 1994.
Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare
la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995
e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al
comma 2, nonche' quelle relative ai concorsi gia' banditi
alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50
per cento con decorrenza non anteriore al 1o marzo 1994, e
per la restante quota con decorrenza non anteriore al
1o settembre 1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3
i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione
della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono
ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il
trattamento del personale degli enti locali che, adottati
prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili
professionali od operato inquadramenti in modo difforme
dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La
disposizione del presente comma si applica agli enti locali
ancorche' dissestati i cui organici, per effetto dei
provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti
dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente
articolo, cosi' come modificato dall'art. 2 del
decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite
complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le
piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3,
e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti
l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa
verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti
resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a
procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli
stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni
entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle
cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.
Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le
disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle
amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori
dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto
1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto
decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura
dei posti disponibili nei ruoli delle stesse
amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti
dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate
annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze
funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai
sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre
1992. Sono altresi' prorogate sino al 31 agosto 1994 le
graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in
vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli
enti locali con popolazione non superiore ai 15.000
abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non
sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli
enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile
per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La
metodologia adottata e' approvata con deliberazione della
giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'.
Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di
lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si
applicano anche al personale degli enti locali di cui al
comma 11.
13. Le procedure indicate dall'art. 35 del
decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso
presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a
quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996
dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art.
25 del decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente
il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto
ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo
restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di
bilancio:

COMUNI

Fascia demografica Rapporto medio
dipendenti/popolazione

fino a 999 abitanti 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80 oltre 249.999 abitanti 1/60
PROVINCE

Fascia demografica Rapporto medio
dipendenti/popolazione

fino a 299.999 abitanti 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770 oltre 2.000.000 abitanti 1/1000
A detto personale si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 47 a 52.
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma
14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
(IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attivita' di
assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai
sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non
abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art.
31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del
presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4,
all'amministrazione della giustizia si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo,
all'universita' e agli enti di ricerca si applica l'art. 5.
In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente
articolo, alla sanita' si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
17. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche'
quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle
procedure di mobilita', e' consentita l'assunzione di
personale per la copertura di posti relativi a profili
professionali la cui dotazione non superi l'unita'.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si
applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma
degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o
servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o
dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal
servizio.
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
del presente articolo assumono personale mediante concorsi
pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi
disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e
dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
21. Le commissioni di concorso sono composte da
tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono
farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi,
degli organismi sindacali e di rappresentanza dei
dipendenti. Le prove di esame devono consentire una
adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata
dall'autorita' competente. Tale graduatoria rimane efficace
per un termine di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da'
luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso con
esclusione delle procedure di concorso relative al
personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami del personale docente, approvate in
data successiva al 31 agosto 1992, conservano validita'
anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai
fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero
corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che
risultavano accantonati a tal fine al 1o settembre 1992 e
che, per effetto della riduzione degli organici, nonche'
per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge
23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le
nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere
conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
23. (Abrogato).
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente
articolo non si applica al personale della scuola e alle
istituzioni universitarie, al personale militare e a quello
dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e
delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della legge
28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al
personale civile necessario per la formazione del personale
militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le
strutture sanitarie militari ed al personale a contratto
assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici
diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e
scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma
24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre
1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata dalla legge
2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di
L. 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono
rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la
ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove
non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.
27. (Abrogato).
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto
stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilita'
personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le
ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei
propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o
distaccati, nonche' dei dipendenti di altre amministrazioni
utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la
data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al
quale il dipendente e' assegnato, i motivi del
provvedimento, nonche' la permanenza di tali motivi
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di
intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri
interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che
comportano la sospensione delle prestazioni presso
l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le
ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti
furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro
interessato, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
31. Le aspettative ed i permessi sindacali
retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per
il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, stipulati ai sensi della legge
29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono
complessivamente ridotti del 50 per cento".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (abrogata);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di
importo superiore al valore in ecu stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina
di esperti a dirigente generale e per il conferimento di
incarichi di dirigente generale con contratti di diritto
privato):
"Art. 2 (Requisiti). - 1. Possono essere nominati
dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente
generale con contratto di diritto privato le persone,
estranee all'amministrazione, che abbiano i requisiti
seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) (abrogata);
c) non rivestire cariche pubbliche elettive,
ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non
avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed
assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla
nomina;
d) (abrogata);
e) (abrogata)";
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 22 (Personale). - 1. L'orario di servizio
nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, si articola su
cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in
attuazione dei principi generali di cui al titolo I del
predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso
le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi
con carattere di continuita' e che richiedono orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonche'
quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la
funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con
un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non
lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel
comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario,
nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e'
funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque
giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel
comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio,
dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro
e' definita, con le procedure di cui all'art. 10, all'art.
16, comma 1, lettera d), ed all'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita'
e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da
assicurare, secondo modalita maggiormente rispondenti alle
esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque
articolato, e' accertato mediante forme di controlli
obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di
servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i
fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione
del compenso per lavoro straordinario al personale del
comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli
uffici cui si applicano i criteri previsti dall'art. 19
della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5
per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli
anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche
provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario
previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle
prestazioni di lavoro straordinario.
5. E' abrogato l'art. 60 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando
non sono definite le dotazioni organiche previa verifica
dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, di assumere personale di
ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello
appartenente alle categorie protette.
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al
31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n.
676, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3,
comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta
eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la
copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme
vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni
pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di
ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle
dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato,
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni,
negli istituti di istruzione secondaria superiore per il
sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in
possesso del prescritto titolo di specializzazione.
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni
indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e
a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle
disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli
idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo
competente a decorrere dal 1o gennaio 1992, la cui
validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al
31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89
del testo unico delle leggicostituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni
di personale per i ruoli locali delle amministrazioni
pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle
dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
applicano al personale delle amministrazioni di cui
all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del
comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nell'art. 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di organici e di assunzione del personale
di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-1996
e 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine
in ruolo del personale docente sono determinati con il
decreto interministeriale previsto dal comma 15 del
suddetto art. 4, in modo tale da contenere le assunzioni
del personale docente sui posti delle dotazioni organiche
provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'art. 3
del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il
limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua
ad applicarsi il comma 26 dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
applicano agli enti locali territoriali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e comunque, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
applicano, altresi', alle camere di commercio che non
versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che
abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le
quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti
vacanti e delle relative disponibilita' di bilancio,
utilizzando le somme percepite ai sensi dell'art. 34 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni.
13. Al fine di consentire l'assegnazione di
personale in mobilita', a decorrere dal 1o luglio 1995, le
camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette
a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del
personale da trasferire mediante le procedure di mobilita'.
In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di
commercio puo' avviare le procedure di assunzione ai sensi
del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24,
comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli
enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto
e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta
organica, del piano di risanamento e del bilancio
riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico
non ricopribili con la riammissione di proprio personale
messo in mobilita', danno parimenti comunicazione di tali
vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la
procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di
identico livello posti in mobilita' da altri enti della
regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta
giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali
trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura
dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta'
di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei
posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso
gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria
disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere
superata fino a concorrenza del numero totale di posti
vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica
di dirigente. Per tali concorsi si applicano le
disposizioni concernenti le prove, i requisiti per
l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art.
19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli
articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile1994, n. 439.
15. (Abrogato).
16. Le dotazioni organiche del personale delle
pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di
lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale
termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le
amministrazioni indicate nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro
razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione
di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e
comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro prima della successiva verifica
biennale dei carichi di lavoro, cosi' da pervenire,
nell'arco del primo anno, all'individuazione delle
procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla
razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli
stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale
prevista dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla
verifica di congruita' del Dipartimento della funzione
pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di
lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel
comma 1 dell'art. 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette
amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita'
delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e'
comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate
dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali
per i quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con
deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni
stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'.
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza
i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle
amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee
di attivita' omogenee allo scopo di definire, di concerto
con il Ministero del tesoro, i parametri per il
dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo
parziale previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117, non possono superare il limite percentuale del 25 per
cento.
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla
base delle domande degli interessati, i contingenti di cui
al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal
comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno
di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi
contenuta, si riferisce anche all'essenza di un solo
giorno.
23.-25. (Omissis).
26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le
disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme
il congedo straordinario o istituti analoghi comunque
denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto
dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente,
del personale ispettivo, direttivo e docente di materie
artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei
docenti di educazione fisica.
27. Nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, per la determinazione
dell'equo indennizzo spettante per la perdita
dell'integrita' fisica ai sensi dell'art. 68 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello
stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione
della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
28. La misura dell'equo indennizzo per le
menomazioni dell'integrita' fisica ascritte alla prima
categoria della tabella "A" allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come sostituita dalla tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e' pari a due volte l'importo dello stipendio
tabellare determinato a norma del comma 27 del presente
articolo.
29. (Abrogato).
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si
applicano per le domande presentate a decorrere dal
1o gennaio 1995.
31. E' abrogato l'art. 154 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
32. L'art. 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si
interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non
producono effetti sull'indennita' di servizio all'estero
che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica
11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure
di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al
posto-funzione conferito con provvedimento formale al
personale in servizio all'estero a decorrere dal 1o luglio
1978.
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di
riordino della disciplina delle indennita' di servizio e
degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio
all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i
coefficienti di maggiorazione dell'indennita' di sede
previsti dall'art. 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire
variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite dal
1o gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative
connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di
ragguaglio di cui all'art. 209 del medesimo decreto.
34. Per l'anno 1995 e' fatto divieto a tutte le
pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del
pubblico impiego.
35. (Omissis).
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal
comma 35, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. L'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli
emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed
assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla
percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai
dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in
quiescenza. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono determinati con decreto del Ministro
del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del
rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le
regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia
e capacita' di spesa. Le regioni si avvalgono altresi'
della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti
locali non in dissesto.
38. Le norme sull'aspettativa per mandato
parlamentare per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 71, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano
autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai
professori e ricercatori universitari a decorrere dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto. La
restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi
compresi gli interessi legali dovra' essere effettuata
secondo un programma di rientro stabilito dalle
amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del
30 giugno 1995.
39. La normativa prevista dall'art. 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si
interpreta autenticamente nel senso della sua
applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento
nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40. (Abrogato).
41. (Abrogato)".



 
Articolo 73
Norma di rinvio

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato A
(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23.
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale - sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;
f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1988, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996; 6, con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
IV. Sanita'
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1, relativamente all'indennita' di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche' commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1o gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n. 127
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni gia' avvenute alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1o settembre 1925, n. 2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
VII. Universita'
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge del 24 dicembre 1993, n. 537.
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
 
Allegato B
(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268;
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395;
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo che per i limitati casi di cui all'art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV. Sanita'
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell'incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72 del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Universita'
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748:
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
 
Allegato C
(Art. 71, comma 2)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.
 
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