| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 |  
| Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340: Vista   la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;  Acquisito  il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica  e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;  Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e del Ministro per la funzione pubblica;
                                  EMANA                  il seguente decreto legislativo:
                                 Art. 1                 Finalita' ed ambito di applicazione         (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato               dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
    1.    Le    disposizioni    del   presente   decreto   disciplinano l'organizzazione  degli  uffici  e  i rapporti di lavoro e di impiego alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'articolo  97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a   quella  dei  corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione   europea,   anche   mediante  il  coordinato  sviluppo  di  sistemi   informativi pubblici; b) razionalizzare  il  costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa   complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli   di finanza pubblica; c) realizzare  la  migliore  utilizzazione  delle risorse umane nelle   pubbliche  amministrazioni,  curando  la  formazione e lo sviluppo   professionale  dei  dipendenti,  garantendo pari opportunita' alle   lavoratrici  ed  ai  lavoratori  e  applicando condizioni uniformi   rispetto a quelle del lavoro privato.  2.   Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte  le amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,   i  Comuni,  le  Comunita'  montane.  e  loro  consorzi  e associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto costituiscono principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le Regioni  a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita'   dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi  desumibili dall'articolo  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  11,  comma  4, della legge 15 marzo 1997,   n.   59,   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni, costituiscono  altresi',  per  le Regioni a statuto speciale e per le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 
                                            Avvertenza:                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica          e  sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.             Note alle premesse:                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 76 della          Costituzione:                 "L'esercizio  della  funzione  legislativa  non puo'          essere  delegato  al  Governo  se non con determinazione di          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato          e per oggetti definiti".                 Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 87 della          Costituzione:                 "Il  Presidente  della  Repubblica  e' il capo dello          Stato e rappresenta l'unita' nazionale.                 Puo' inviare messaggi alle Camere.                 Indice  le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la          prima riunione.                 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni          di legge di iniziativa del Governo.                 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore          di legge e i regolamenti.                 Indice  il  referendum  popolare  nei  casi previsti          dalla Costituzione.                 Nomina,  nei casi indicati dalla legge, i funzionari          dello Stato.                 Accredita  e  riceve  i  rappresentanti diplomatici,          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,          l'autorizzazione delle Camere.                 Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede  il          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.                 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.                 Puo' concedere grazia e commutare le pene.                 Conferisce le onorificenze della Repubblica".                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2 della          legge  23 ottobre  1992,  n.  421 (Delega al Governo per la          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di          finanza territoriale):                 "Art.  2  (Pubblico  impiego). - 1. Il Governo della          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a          tal fine e' autorizzato a:                   a) prevedere,  con  uno  o  piu'  decreti, salvi i          limiti  collegati al perseguimento degli interessi generali          cui    l'organizzazione    e   l'azione   delle   pubbliche          amministrazioni  sono indirizzate, che i rapporti di lavoro          e  di  impiego  dei  dipendenti delle amministrazioni dello          Stato  e  degli  altri  enti  di cui agli articoli 1, primo          comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,          siano  ricondotti  sotto la disciplina del diritto civile e          siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;          prevedere  una  disciplina transitoria idonea ad assicurare          la  graduale  sostituzione del regime attualmente in vigore          nel  settore  pubblico  con  quello  stabilito  in  base al          presente  articolo; prevedere nuove forme di partecipazione          delle     rappresentanze     del    personale    ai    fini          dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;                   b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini          dei  diritti  sindacali  e della contrattazione compatibili          con  le  norme  costituzionali;  prevedere strumenti per la          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;                   c) prevedere  l'affidamento  delle controversie di          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti          normativi o amministrativi, le seguenti materie:                     1)  le  responsabilita'  giuridiche attinenti ai          singoli    operatori    nell'espletamento    di   procedure          amministrative;                     2)   gli   organi,   gli   uffici,   i  modi  di          conferimento della titolarita' dei medesimi;                     3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione          degli uffici;                     4)  i procedimenti di selezione per l'accesso al          lavoro e di avviamento al lavoro;                     5)  i  ruoli e le dotazioni organiche nonche' la          loro  consistenza  complessiva. Le dotazioni complessive di          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle          organizzazioni      sindacali      interessate maggiormente          rappresentative sul piano nazionale;                     6)  la garanzia della liberta' di insegnamento e          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'          didattica, scientifica e di ricerca;                     7)  la  disciplina della responsabilita' e delle          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi          pubblici;                   d) prevedere  che  le  pubbliche amministrazioni e          gli  enti  pubblici  di cui alla lettera a) garantiscano ai          propri  dipendenti  parita'  di  trattamenti contrattuali e          comunque  trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai          contratti collettivi;                   e) mantenere  la  normativa  vigente, prevista dai          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di          polizia,   al   personale   delle  carriere  diplomatica  e          prefettizia;                   f) prevedere la definizione di criteri di unicita'          di  ruolo  dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte          responsabilita'           didattico-scientifiche          e          gestionali-organizzative;                   g) prevedere:                     1)  la  separazione  tra  i compiti di direzione          politica    e    quelli    di   direzione   amministrativa;          l'affidamento  ai  dirigenti  - nell'ambito delle scelte di          programma  degli  obiettivi  e  delle direttive fissate dal          titolare  dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di          vigilanza  e  di  controllo,  in particolare la gestione di          risorse   finanziarie   attraverso   l'adozione  di  idonee          tecniche  di bilancio, la gestione delle risorse umane e la          gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;                     2)  la  verifica dei risultati mediante appositi          nuclei  di  valutazione composti da dirigenti generali e da          esperti,   ovvero   attraverso  convenzioni  con  organismi          pubblici   o   privati   particolarmente   qualificati  nel          controllo di gestione;                     3)   la   mobilita',   anche   temporanea,   dei          dirigenti,   nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni  e  il          collocamento    a   disposizione   in   caso   di   mancato          conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;                     4)  i  tempi  e  i modi per l'individuazione, in          ogni  pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici          individuati ai sensi della presente norma;                     5) una apposita, separata area di contrattazione          per  il  personale  dirigenziale non compreso nella lettera          e),       cui       partecipano      le      confederazioni          sindacali maggiormente  rappresentative sul piano nazionale          e     le    organizzazioni    sindacali    del    personale          interessato maggiormente    rappresentative    sul    piano          nazionale,  assicurando  un  adeguato  riconoscimento delle          specifiche  tipologie  professionali;  la definizione delle          qualifiche  dirigenziali  e  delle  relative  attribuzioni;          l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza          medica,  stabilendo  che  la relativa delegazione sindacale          sia   composta   da   rappresentanti  delle  organizzazioni          sindacali del personale medico maggiormente rappresentative          sul piano nazionale;                   h) prevedere procedure di contenimento e controllo          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo          stesso;                   i) prevedere     che     la     struttura    della          contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra          i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del          settore privato;                   l) definire  procedure  e sistemi di controllo sul          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge          30 dicembre   1991,   n.   412,  operi,  su  richiesta  del          Presidente    del    Consiglio   dei   ministri   o   delle          organizzazioni    sindacali,    nell'ambito    dell'attuale          dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di          quelli  affidatigli  dal  citato  articolo  10  della legge          30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei          costi  del  lavoro  pubblico  sulla  base delle rilevazioni          effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto          nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento          di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del          Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la Ragioneria          generale dello Stato;                   m) prevedere,  nelle ipotesi in cui per effetto di          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea          a ripristinare i limiti della spesa globale;                   n) prevedere   che,  con  riferimento  al  settore          pubblico,  in  deroga  all'articolo 2103 del codice civile,          l'esercizio    temporaneo   di   mansioni   superiori   non          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle          stesse,  che  sia consentita la temporanea assegnazione con          provvedimento   motivato   del   dirigente   alle  mansioni          superiori  per  un  periodo  non  eccedente  tre mesi o per          sostituzione   del  lavoratore  assente  con  diritto  alla          conservazione    del    posto    esclusivamente    con   il          riconoscimento  del  diritto  al trattamento corrispondente          all'attivita'   svolta   e  che  comunque  non  costituisce          assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di          alcuni  soltanto  dei compiti propri delle mansioni stesse,          definendo  altresi' criteri, procedure e modalita' di detta          assegnazione;                   o) procedere  alla  abrogazione delle disposizioni          che  prevedono  automatismi  che influenzano il trattamento          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici          accessori;                   p) prevedere  che  qualunque  tipo  di  incarico a          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,  ente, societa' o          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro          sei  mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;                   q) (abrogato);                   r) prevedere,  al  fine  di assicurare la migliore          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          10 gennaio 1957, n. 3;                   s) prevedere  che,  fatte salve le disposizioni di          leggi  speciali, la disciplina del trasferimento di azienda          di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel          caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;                   t) prevedere  una  organica regolamentazione delle          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo          professionale,   da   espletarsi   a   livello   regionale,          abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,          ad  eccezione  delle  regioni,  degli  enti  locali  e loro          consorzi,  previa individuazione dei profili professionali,          delle  procedure  e  tempi  di  svolgimento  dei  concorsi,          nonche'  delle  modalita'  di  accesso  alle graduatorie di          idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo          altresi'   la   possibilita',   in   determinati  casi,  di          provvedere   attraverso  concorsi  per  soli  titoli  o  di          selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove          psicoattitudinali  avvalendosi  di  sistemi  automatizzati;          prevedere   altresi'   il   decentramento   delle  sedi  di          svolgimento dei concorsi;                   u) prevedere  per  le categorie protette di cui al          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;                   v) al  fine  di assicurare una migliore efficienza          degli   uffici  e  delle  strutture  delle  amministrazioni          pubbliche   in   relazione   alle  rispettive  inderogabili          esigenze    funzionali,    prevedere   che   il   personale          appartenente   alle   qualifiche  funzionali  possa  essere          utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',          per   lo   svolgimento   di  mansioni  relative  a  profili          professionali   di   qualifica   funzionale  immediatamente          inferiore;                   z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado di          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27 luglio  1987,          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale   n.   33   dell'8 febbraio  1991,  e  successive          modificazioni;                   aa)  prevedere  per  il personale docente di ruolo          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al          fine    di   rendere   possibile   una maggiore   mobilita'          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di          mobilita' in ciascun anno scolastico;                   bb)   prevedere   norme   dirette  alla  riduzione          graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole          materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria          ed  artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione          complessiva di personale non superiore alle mille unita';                   cc)   prevedere  che  le  dotazioni  dell'organico          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura          delle  supplenze  annuali.  Cio'  nell'ambito  delle  quote          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui          all'art.   14   della  legge  20 maggio  1982,  n.  270,  e          successive modificazioni;                   dd)   procedere   alla   revisione   delle   norme          concernenti  il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e          temporanee   per   il  personale  docente,  amministrativo,          tecnico  ed  ausiliario  prevedendo la possibilita' di fare          ricorso  alle  supplenze  annuali solo per la copertura dei          posti  effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non          sia  comunque  assegnato  personale  ad  altro  titolo  per          l'intero  anno  scolastico, stabilendo la limitazione delle          supplenze   temporanee   al   solo   periodo  di  effettiva          permanenza  delle  esigenze  di  servizio;  procedere  alla          revisione  della  disciplina che regola l'utilizzazione del          personale  docente che riprende servizio dopo l'aspettativa          per  infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi          terminali  dei  cicli  di  studio  ove  il docente riprenda          servizio  dopo  il  30 aprile ed a seguito di un periodo di          assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il          supplente  a  garanzia  della  continuita'  didattica  e  i          docenti  di ruolo che non riprendano servizio nella propria          classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di          altri compiti;                   ee)    procedere   alla   revisione,   nell'ambito          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale          docente   di   ruolo,   dei   criteri   di  costituzione  e          funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici, al fine di          realizzare   obiettivi   di   accelerazione,  efficienza  e          contenimento  complessivo  della  spesa  nello  svolgimento          delle  procedure  di  concorso  mediante  un piu' razionale          accorpamento   delle   classi  di  concorso  ed  il maggior          decentramento  possibile  delle  sedi  di esame, nonche' un          piu'  frequente  ricorso  alla  scelta dei componenti delle          commissioni   fra  il  personale  docente  e  direttivo  in          quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri  10 giugno  1986, pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive          modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato  compenso  ai          componenti  delle  commissioni  stesse nei casi in cui essi          non  optino  per l'esonero dal servizio di insegnamento. La          corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare          una   adeguata   economia  di  spesa  rispetto  agli  oneri          eventualmente   da   sostenere   per  la  sostituzione  del          personale esonerato dal servizio di insegnamento;                   ff)    procedere   alla   revisione,   nell'ambito          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale          docente  di ruolo, delle relative procedure di concorso, al          fine   di   subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di          effettiva  disponibilita'  di  cattedre  e  di posti e, per          quanto   riguarda   le  accademie  ed  i  conservatori,  di          subordinarne  lo  svolgimento  ad  una previa selezione per          soli titoli;                   gg)  prevedere  l'individuazione  di  parametri di          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
            rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro          superamento;                   hh)  prevedere  criteri  e progetti per assicurare          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i          settori del pubblico impiego;                   ii)  prevedere  l'adeguamento degli uffici e della          loro   organizzazione  al  fine  di  garantire  l'effettivo          esercizio   dei   diritti   dei  cittadini  in  materia  di          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai          documenti  amministrativi,  ai  sensi  della legge 7 agosto          1990, n. 241;                   ll)  i  dipendenti delle pubbliche amministrazioni          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di          quiescenza e di previdenza;                   mm)  al  fine  del  completamento  del processo di          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.                 2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e dei          decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della          Repubblica.                 3.  Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la          disciplina  sul  bilinguismo.  Resta comunque salva, per la          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel          pubblico impiego.                 4.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in          vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi          dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni          dalla data di trasmissione.                 5.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti          di  cui  al  comma 1,  nel  rispetto dei principi e criteri          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere          delle  commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al          31 dicembre 1993".                 -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.63,  S.O.,  del  17 marzo 1997, reca          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione          amministrativa".                 -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 6 febbraio 1993,          S.O.,  n.  30  reca  "Razionalizzazione dell'organizzazione          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma          8,  della  legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per          la  delegificazione  di  norme  e per la semplificazione di          procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999):                 "8.  Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato,          sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari          e  della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ad emanare un testo          unico  per  il  riordino delle norme, diverse da quelle del          codice   civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro          subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro          dei  dipendenti  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto          dall'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le          modifiche  necessarie  per  il migliore coordinamento delle          diverse disposizioni e indicando, in particolare:                     a) le  disposizioni  abrogate  a  seguito  della          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  del quadriennio          1994-1997,   ai  sensi  dell'art.  72  del  citato  decreto          legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;                     b) le  norme  generali  e  speciali del pubblico          impiego  che  hanno  cessato  di produrre effetti, ai sensi          dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993,          e    successive    modificazioni,    dal    momento   della          sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, del          secondo   contratto   collettivo   previsto   dal  medesimo          decreto".
               Note all'art. 1:                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 97, primo          comma, della Costituzione:                 "I   pubblici   uffici   sono   organizzati  secondo          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione".                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 117 della          Costituzione:                 "La  regione  emana  per  le  seguenti materie norme          legislative  nei limiti dei principi fondamentali stabiliti          dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme stesse non          siano  in  contrasto con l'interesse nazionale e con quello          di altre regioni:                   ordinamento    degli    uffici    e   degli   enti          amministrativi dipendenti dalla regione;                   circoscrizioni  comunali;  polizia locale urbana e          rurale; fiere e mercati;                   beneficenza  pubblica  ed  assistenza sanitaria ed          ospedaliera;                   istituzione artigiana e professionale e assistenza          scolastica;   musei   e   biblioteche   di   enti   locali;          urbanistica;  turismo  ed  industria alberghiera; tramvie e          linee automobilistiche di interesse regionale;                   viabilita',   acquedotti   e  lavori  pubblici  di          interesse  regionale;  navigazione  e  porti lacuali; acque          minerali  e  termali;  cave e torbiere; caccia; pesca nelle          acque  interne;  agricoltura  e foreste; artigianato. Altre          materie  indicate  da  leggi costituzionali. Le leggi della          Repubblica  possono  demandare  alla  Regione  il potere di          emanare norme per la loro attuazione".                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  2 della legge          23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma          4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per          la semplificazione amministrativa):                 "4.  Anche al fine di conformare le disposizioni del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e          responsabilita'   di   direzione  politica  tra  compiti  e          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:                   a) completare  l'integrazione della disciplina del          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29;                   b) prevedere  per  i dirigenti, compresi quelli di          cui  alla  lettera  a),  l'istituzione  di  un  ruolo unico          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria          specificita' tecnica;                   c) semplificare   e   rendere   piu'   spedite  le          procedure   di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e          potenziare  l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle          pubbliche   amministrazioni  (ARAN)  cui  e'  conferita  la          rappresentanza  negoziale delle amministrazioni interessate          ai  fini  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi          nazionali,  anche  consentendo  forme  di  associazione tra          amministrazioni,  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di          indirizzo   e   direttiva  all'ARAN  per  i  contratti  dei          rispettivi comparti;                   d) prevedere   che  i  decreti  legislativi  e  la          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di          ricerca;                   e) garantire  a tutte le amministrazioni pubbliche          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,          possano costituire un comitato di settore;                   f) prevedere    che,    prima   della   definitiva          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;                   g) devolvere,  entro il 30 giugno 1998, al giudice          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;                   h) prevedere      procedure     facoltative     di          consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei          contratti    collettivi   dei   relativi   comparti   prima          dell'adozione  degli  atti interni di organizzazione aventi          riflessi sul rapporto di lavoro;                   i) prevedere   la   definizione   da  parte  della          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della          funzione   pubblica  di  un  codice  di  comportamento  dei          dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di          raccordo  con  la  disciplina  contrattuale  delle sanzioni          disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento          da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere          la  costituzione  da parte delle singole amministrazioni di          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi          con il Dipartimento della funzione pubblica".
                           |  
|   |                                 Art. 2                                Fonti         (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993,    come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993            e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
    1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante  atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le linee  fondamentali  di  organizzazione degli uffici; individuano gli uffici   di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento  della titolarita'   dei   medesimi;   determinano  le  dotazioni  organiche complessive.   Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai  seguenti criteri: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel   perseguimento   degli   obiettivi   di  efficienza,  efficacia  ed   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della   definizione  dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione delle   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia    flessibilita',    garantendo    adeguati   margini   alle   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi   deLl'articolo 5, comma 2; c) collegamento  delle  attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere   di  comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante   sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia   dell'imparzialita'   e  della  trasparenza  dell'azione   amministrativa,   anche   attraverso   t'istituzione  di  apposite   strutture  per  l'informazione  ai  cittadini e attribuzione ad un   unico  ufficio,  per  ciascun  procedimento, della responsabilita'   complessiva dello stesso; e) armonizzazione  degli orari di servizio e di apertura degli uffici   con  le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.  2.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del  libro  V  del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato   nell'impresa,   fatte  salve  le  diverse  disposizioni contenute  nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni di legge, regolamento  o  statuto,  che  introducano discipline dei rapporti di lavoro  la  cui  applicabilita'  sia  limitata  ai  dipendenti  delle amministrazioni  pubbliche,  o  a  categorie  di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata  non  sono  ulteriormente  applicabili,  salvo  che la legge disponga espressamente in senso contrario.  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente.  I  contratti  collettivi  sono stipulati secondo i criteri  e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui all'articolo  45,  comma  2.  L'attribuzione di trattamenti economici puo'  avvenire  esclusivamente  mediante contratti collettivi o, alle condizioni  previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di   legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che  attribuiscono incrementi  retributivi  non  previsti  da contratti cessano di avere efficacia  a  far  data  dall'entrata  in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.  I  trattamenti  economici piu' favorevoli in godimento sono  riassorbiti  con  le  modalita'  e  nelle  misure  previste dai contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa  che  ne  conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.  |  
|   |                                 Art. 3               Personale in regime di diritto pubblico   (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti      dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente     modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
    1.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai  rispettivi  ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale militare  e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della carriera   diplomatica   e   della  carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate   dall'articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei, ricercatori universitari  resta  disciplinato  dalle disposizioni rispettivamente vigenti,  in  attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di  cui  all'articolo  33  della  Costituzione  ed  agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed  integrazioni,  tenuto  conto  dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. 
                                            Note all'art. 3:                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 1 del          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato          17 luglio   1947,   n.  691  (istituzione  di  un  comitato          interministeriale per il credito ed il risparmio):                 "Art.    1.    -    E'    istituito   un   "comitato          interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale          spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,          in  materia  di  esercizio  della  funzione creditizia e in          materia valutaria.                 Il  comitato e' composto del Ministro per il tesoro,          che  lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per          l'agricoltura  e  foreste, per l'industria e commercio, per          il commercio con l'estero.                 Si  applicano, quanto alle competenze, alle facolta'          e  alle  funzioni  del comitato interministeriale, le norme          del  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito          nella   legge   7 marzo   1938,   n.   141,   e  successive          modificazioni".                 -  La  legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.142,  S.O., del 18 giugno 1985, reca          "Disposizioni  sull'ordinamento della commissione nazionale          per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei          soci  delle  societa'  con  azioni quotate in borsa e delle          societa'   per   azioni  esercenti  il  credito;  norme  di          attuazione  delle  direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in          materia  di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per          la tutela del risparmio".                 - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.240 del 13 ottobre 1990, reca "Norme          per la tutela della concorrenza e del mercato".                 -   S   riporta  il  testo  dell'articolo  33  della          Costituzione:                 "Art.  33.  L'arte e la scienza sono libere e libero          ne e' l'insegnamento.                 La    Repubblica    detta    le    norme    generali          sull'istruzione  ed istituisce scuole statali per tutti gli          ordini e gradi.                 Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.                 La  legge, nel fissare i dirtti e gli obblighi delle          scuole non statali che chiedono la parita', dece assicurare          ad  esse  peina  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole          statali.                 E'  prescritto  un esame di Stato peer l'ammissioone          ai  vari  ordini  e gradi di scuole o per la conclusione di          essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.                 Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed          accademie,  hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomic          nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato".                 -  La  legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.108,  S.O., dell'11 maggio 1989 reca          "istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca          scientifica e tecnologica".                 -  Per  il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della          legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  vedi  nelle  note  alle          premesse.
                           |  
|   |                               Articolo 4    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita' (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)
    1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:    a)  le  decisioni  in  materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;    b)  la  definizione  di  obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;    c)   la   individuazione   delle   risorse  umane,  materiali  ed economico-finanziarie  da  destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;    d)  la  definizione  dei  criteri  generali  in materia di ausili finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;    e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;    f)   le   richieste   di  pareri  alle  autorita'  amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;    g) gli altri atti indicati dal presente decreto.  2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e provvedimenti amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.  3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate  dal comma 2 possono essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche disposizioni legislative.  4.  Le  amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione dall'altro.  |  
|   |                               Articolo 5                      Potere di organizzazione (Art.4  del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del                                1998)
     1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni  determinazione organizzativa  al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo  2,  comma  1,  e  la  rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.   2.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte  dagli  organi  preposti  alla  gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.   3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza  delle  determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo  2,  comma  1,  anche  al  fine di propone l'adozione di eventuali  interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.  |  
|   |                                 Art. 6   Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima       dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato               dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
    1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli  uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche  sono  determinate  in  funzione  delle  finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa  consultazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative ai   sensi  dell'articolo  9.  Le  amministrazioni  pubbliche  curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma  4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  La  distribuzione  del personale dei diversi livelli  o  qualifiche  previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  ministro  competente  di  concerto con il Ministro del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni  di  spesa  o  comunque non incrementi la spesa complessiva riferita  al  personale  effettivamente  in  servizio  aI 31 dicembre dell'anno precedente.  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede  periodicamente  e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti  necessario  a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.  4.  Le  variazioni  delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice delle amministrazioni in coerenza con  la  programmazione  triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni  ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico  -  finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni dello Stato,  la  programmazione  triennale  del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche  sono  determinate  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.  5.  Per  la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e sicurezza dello Stato,  di  polizia  e  di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni  dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale  appartenente  alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si  interpreta  nel  senso  che  al predetto personale non si applica l'articolo  16  dello  stesso  decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli  istituti  e  scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.  Le  attribuzioni  del  Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  relative  a tutto il personale tecnico  e  amministrativo  universitario,  ivi compresi i dirigenti, sono   devolute   all'universita'  di  appartenenza.  Parimenti  sono attribuite  agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e vesuviano tutte  le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di  cui  al  presente  articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 
                                            Note all'art. 6:                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17 della          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri):                 "Art.   17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del          Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                   e) (abrogato).                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.                 3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.                 4.  I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.                 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici          dei  ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:                   a) riordino degli uffici di diretta collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo          e l'amministrazione;                   b) individuazione    degli   uffici   di   livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le          duplicazioni funzionali;                   c) previsione  di  strumenti di verifica periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                   d) indicazione   e   revisione   periodica   della          consistenza delle piante organiche;                   e) previsione  di  decreti  ministeriali di natura          non  regolamentare  per  la  definizione  dei compiti delle          unita'  dirigenziali  nell'ambito degli uffici dirigenziali          generali".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 39 della          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la          stabilizzazione della finanza pubblica):                 "Art.  39  (Disposizioni in materia di assunzioni di          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.                 2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.                 2-bis.  Allo  scopo  di assicurare il rispetto delle          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno          precedente,  separatamente  per  i  ministeri  e  le  altre          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo          bimestre di ogni anno.                 3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi  di          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le          disposizioni  del  presente  art.  si  applicano anche alle          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.                 3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la disciplina          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno          adempimento dei compiti istituzionali.                 3-ter.  Al  fine  di  garantire  la coerenza con gli          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova          classificazione  del  personale, certificata dai competenti          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti          riprendono le trattative.                 4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi          da  1  a  3,  si  procede  comunque all'assunzione di 3.800          unita'  di  personale, secondo le modalita' di cui ai commi          da 5 a 15.                 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400          unita' di personale.                 6.  Al fine di potenziare la vigilanza in materia di          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale; il predetto istituto provvede a          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio          ispettivo.                 7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.                 8.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con i seguenti          criteri e modalita':                   a) i    concorsi    sono    espletati    su   base          circoscrizionale   corrispondente  ai  territori  regionali          ovvero  provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o          compartimentale,  in relazione all'articolazione periferica          dei dipartimenti del Ministero delle finanze;                   b) il numero dei posti da mettere a concorso nella          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore          appartenente alla nona qualifica funzionale;                   c) i concorsi consistono in una prova attitudinale          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio          interdisciplinare;                   d) la    prova    attitudinale    deve   svolgersi          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni          territoriali;                   e) ciascun  candidato puo' partecipare ad una sola          procedura concorsuale.                 9.  Per  le graduatorie dei concorsi si applicano le          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della          legge  4  agosto  1975,  n.  397, in materia di graduatoria          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni ed integrazioni.                 10.  Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto          e   prevenzione  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale,  il          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali          composte da personale di alta professionalita' destinato ad          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di          carattere oggettivo.                 11.  Dopo  l'immissione in servizio del personale di          cui  al  comma  5,  si procede alla riduzione proporzionale          delle   dotazioni  organiche  delle  qualifiche  funzionali          inferiori    alla    settima   nella   misura   complessiva          corrispondente  al  personale  effettivamente  assunto  nel          corso   del   1998   ai  sensi  del  comma  4,  provvedendo          separatamente per i singoli ruoli.                 12. (Omissis).                 13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti          ai  sensi  dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla          data della loro approvazione.                 14.  Per  far  fronte  alle esigenze connesse con la          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.                 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le          disposizioni previste dai commi 8 e 11.                 16.  Le  assunzioni  di cui ai commi precedenti sono          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a          decorrere  dal  1o  gennaio  1994  secondo  quanto previsto          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.                 17.  Il  termine  del  31  dicembre  1997,  previsto          dall'art.  12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,          n.  669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data          di  entrata  in vigore dei provvedimenti di revisione degli          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31          dicembre 1998.                 18.  Allo  scopo  di  ridurre  la spesa derivante da          nuove   assunzioni   il  Consiglio  dei  Ministri,  con  la          determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,          entro   il   primo  semestre  di  ciascun  anno,  anche  la          percentuale  del  personale  da  assumere  annualmente  con          contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale o altre tipologie          contrattuali  flessibili, salvo che per le Forze armate, le          Forze  di  polizia  ed  il  Corpo  nazionale dei vigili del          fuoco.  Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore          al  50  per  cento  delle  assunzioni  autorizzate.  Per le          amministrazioni  che  non  hanno  raggiunto  una  quota  di          personale  a  tempo parziale pari almeno al 4 per cento del          totale   dei   dipendenti,  le  assunzioni  possono  essere          autorizzate,  salvo  motivate  deroghe,  esclusivamente con          contratto  a  tempo  parziale. L'eventuale trasformazione a          tempo  pieno  puo'  intervenire  purche'  cio' non comporti          riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a          tempo parziale.                 18-bis.  E'  consentito  l'accesso  ad  un regime di          impegno   ridotto   per  il  personale  non  sanitario  con          qualifica   dirigenziale   che   non   sia   preposto  alla          titolarita'   di   uffici,   con  conseguenti  effetti  sul          trattamento   economico   secondo   criteri   definiti  dai          contratti collettivi nazionali di lavoro.                 19.  Le regioni, le province autonome di Trento e di          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle          spese di personale.                 20.  Gli  enti  pubblici  non  economici adottano le          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il          disposto di cui ai commi 2 e 3.                 20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non          si  applicano  discipline  autorizzatorie delle assunzioni,          fermo   restando   quanto  previsto  dai  commi  19  e  20,          programmano  le proprie politiche di assunzioni adeguandosi          ai   principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa  di          personale,  in  particolare per nuove assunzioni, di cui ai          commi  2-bis,  3,  3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili,          realizzabili  anche  mediante  l'incremento  della quota di          personale   ad   orario   ridotto  o  con  altre  tipologie          contrattuali   flessibili   nel   quadro  delle  assunzioni          compatibili   con  gli  obiettivi  della  programmazione  e          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di          funzioni  e competenze. Per le universita' restano ferme le          disposizioni dell'art. 51.                 20-ter.    Le    ulteriori    economie   conseguenti          all'applicazione  del presente art., realizzate in ciascuna          delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento          autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici non economici con          organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro          i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai          fondi  per  la contrattazione integrativa di cui ai vigenti          contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   ed  alla          retribuzione  di  risultato del personale dirigente. Con la          medesima  destinazione  e  ai  sensi  del predetto art. 43,          comma   5,  le  amministrazioni  e  gli  enti  che  abbiano          proceduto  a ridurre la propria consistenza di personale di          una  percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli          obiettivi  percentuali di riduzione annua di cui al comma 2          possono    comunque   utilizzare   le   maggiori   economie          conseguite.                 21.  Per  le  attivita'  connesse all'attuazione del          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.                 22.  Al  fine  dell'attuazione  della legge 15 marzo          1997,  n.  59,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge          15  maggio  1997,  n.  127. Il personale di cui al presente          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei          concorsi.                 23.  All'art.  9,  comma  19,  del  decreto-legge 1o          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla          legge  28  novembre  1996,  n. 608, le parole: "31 dicembre          1997"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".          Al  comma  18  dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.          549,  come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c),          della  legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre          1997"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente          articolo.                 24.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma          115,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'entita'          complessiva  di  giovani iscritti alle liste di leva di cui          all'art.  37 del decreto del Presidente della Repubblica 14          febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al          presente articolo.                 25.  Al  fine  di  incentivare la trasformazione del          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -          Dipartimento della funzione pubblica.                 26.  Le  domande  di  trasformazione del rapporto di          lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo parziale, respinte prima          della  data di entrata in vigore della presente legge, sono          riesaminate  d'ufficio  secondo  i  criteri  e le modalita'          indicati   al   comma  25,  tenendo  conto  dell'attualita'          dell'interesse del dipendente.                 27.  Le  disposizioni  dell'art.  1,  commi 58 e 59,          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia di          rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano al          personale  dipendente  delle  regioni  e  degli enti locali          finche'  non  diversamente  disposto  da  ciascun  ente con          proprio atto normativo.                 28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il          segreto d'ufficio".                 - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 5,          comma  3  e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.          503  (Norme  per il riordinamento del sistema previdenziale          dei  lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):                 "3.  Per  la  cessazione  dal servizio del personale          delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile e del Corpo          nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari          norme  dettate  dai rispettivi ordinamenti relativamente ai          limiti  di  eta'  per  il  pensionamento di cui al presente          articolo".                 "Art.  16 (Formazione). - 1. La formazione medica di          cui  all'art. 6, comma 2, implica la partecipazione guidata          o  diretta  alla  totalita'  delle  attivita'  mediche, ivi          comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di          pronto  soccorso,  l'attivita'  ambulatoriale e l'attivita'          operatoria   per  le  discipline  chirurgiche,  nonche'  la          graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione          di   interventi  con  autonomia  vincolata  alle  direttive          ricevute  dal  medico  responsabile  della  formazione.  La          formazione   comporta  l'assunzione  delle  responsabilita'          connesse   all'attivita'  svolta.  Durante  il  periodo  di          formazione  e'  obbligatoria  la  partecipazione  attiva  a          riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella          disciplina".
                           |  
|   |                             Art. 6-bis (31)              (( (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche                          amministrazioni).
    1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, nonche'  gli  enti  finanziati direttamente o indirettamente a carico del  bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti  economie  di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.  2.  Relativamente  alla  spesa  per  il  personale e alle dotazioni organiche,  le  amministrazioni  interessate  dai  processi di cui al presente  articolo  provvedono  al  congelamento  dei  posti  e  alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti   processi  di  riduzione  e  di  rideterminazione  delle dotazioni   organiche   nel   rispetto   dell'articolo  6  nonche'  i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale.  3.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1  vigilano  sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei   propri   verbali,  dei  risparmi  derivanti  dall'adozione  dei provvedimenti  in  materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 )).  |  
|   |                                 Art. 7                    Gestione delle risorse umane       (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima       dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato               dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
    1.   Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il trattamento sul lavoro.  2.   Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'  di insegnamento    e   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.  3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi di' priorita'  nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e  dei  dipendenti  impegnati  in  attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.  4.   Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione  e l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso quello con qualifiche dirigenziali,   garantendo   altresi'   l'adeguamento  dei  programmi formativi.  al  fine  di  contribuire  allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare trattamenti economici   accessori   che   non   corrispondano   alle  prestazioni effettivamente rese.  6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con personale in servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi individuali   ad   esperti   di   provata   competenza,  determinando preventivamente    durata,    luogo,   oggetto   e   compenso   della collaborazione. 
                                            Nota all'art. 7:                 - La  legge 11 agosto 1991, n. 266, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  22  agosto  1991,  reca:          "Legge-quadro sul volontariato".
                           |  
|   |                             Art. 7-bis (5)                   (( Formazione del personale ))
    ((  1.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, con esclusione  delle  universita'  e  degli enti di ricerca, nell'ambito delle  attivita'  di  gestione  delle  risorse  umane  e finanziarie, predispongono  annualmente  un  piano  di  formazione  del personale, compreso  quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei  fabbisogni  rilevati,  delle  competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni  normative  e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli  obiettivi  e  le  risorse  finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne,  di  quelle  statali  e  comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.  2.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche'  gli  enti  pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio  di  ogni  anno  il  piano  di  formazione del personale e lo trasmettono,  a  fini  informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al Ministero dell'economia  e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre  il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del  personale,  dettati  da  esigenze  sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili,  interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi  si  da'  corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia   e  delle  finanze.  Il  Dipartimento  della  funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  relativamente  agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ))  |  
|   |                               Articolo 8         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)
     1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.  |  
|   |                               Articolo 9                      Partecipazione sindacale (Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs                           n.80 del 1998)
     1.  I  contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  i  rapporti sindacali  e  gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli  atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.  |  
|   |                               Articolo 10             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9                      del d.lgs n.80 del 1998)
     1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita' del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1, lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono, utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                                            Note all'art. 10:                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera          mm)  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note          alle premesse.                 - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 18 del          decreto-legge  24  novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai          pubblici  dipendenti di acconti sui miglioramenti economici          relativi   al   periodo   contrattuale  1988-1990,  nonche'          disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblico  impiego),          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,          n.   21  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del          decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,   recante          corresponsione   ai  pubblici  dipendenti  di  acconti  sui          miglioramenti  economici  relativi  al periodo contrattuale          1988-1990,  nonche'  disposizioni  urgenti  in  materia  di          pubblico impiego):                 "Art.  18.  -  1.  Ai  fini  della predisposizione e          dell'attuazione  dei  progetti  per recuperare efficienza e          produttivita'   nella   pubblica   amministrazione,   nella          provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del          Ministro    per   la   funzione   pubblica,   un   comitato          metropolitano   presieduto   dal   prefetto,  composto  dai          dirigenti  degli  uffici periferici dello Stato e integrato          da  due  esperti  nominati  dal  Ministro  per  la funzione          pubblica.                 2.  In  particolare,  il  comitato metropolitano, ai          fini  di  cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei          finanziamenti  assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi          di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:                   a) individua le cause che impediscono il rapido ed          efficace     dispiegamento    dell'azione    amministrativa          verificando    la    funzionalita',   l'efficienza   e   la          produttivita'    delle    strutture    dell'amministrazione          periferica dello Stato nella provincia;                   b) (Abrogato);                   c) si  avvale di centri specializzati pubblici o a          partecipazione  pubblica,  o  di  enti  o  istituti privati          particolarmente esperti nel settore.                 3.  I  progetti,  in  materia  di  organizzazione  e          miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere          integrato  fra  le  diverse  amministrazioni statali, dalle          quali dipendono gli uffici periferici.                 4.   Il   comitato  metropolitano,  sempre  ai  fini          predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto,          puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto          a  termine,  a  tempo  pieno o parziale, entro un limite di          spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati          per  l'attuazione  del  progetto.  A  tal  fine  non  trova          applicazione  il  disposto  dell'art.  16  della  legge  28          febbraio 1987, n. 56.                 5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta          motivata  del  comitato metropolitano, puo' autorizzare una          deroga al limite predetto.                 6.   L'assunzione  del  personale  avviene  mediante          ricorso  alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi          in  ambito  locale dalle amministrazioni dello Stato, anche          ad   ordinamento   autonomo.  Qualora  le  graduatorie  non          sussistano    oppure    siano    esaurite,    il   comitato          metropolitano,  entro  i  limiti  indicati nei commi 4 e 5,          procede  all'assunzione  attraverso selezione dei candidati          in   possesso   dei  titoli  professionali  preventivamente          determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni          richieste.  La  selezione  e'  effettuata con questionari a          risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in          ogni caso la pubblicita' del reclutamento.                 7.  Per  la  realizzazione  dei progetti il comitato          metropolitano  puo'  stabilire  forme  di  incentivazione a          favore   del   personale   incaricato  dell'esecuzione  del          progetto  medesimo,  nel  rispetto  della  quota  parte  di          finanziamento  destinata  a  tale  scopo. Il riconoscimento          degli  incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal          personale agli stessi fini ed aventi pari natura.                 8.  Per  l'elaborazione  e l'attuazione dei progetti          interagenti  con gli uffici periferici statali, il comitato          metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e          con gli enti pubblici nazionali o territoriali.                 9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati          per  l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte,          previa    verifica   di   funzionalita',   del   patrimonio          indisponibile delle amministrazioni interessate.                 10.     Il    comitato    metropolitano    riferisce          periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -          Dipartimento  della  funzione  pubblica  sullo  svolgimento          delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.                 11.  Le  determinazioni  del  comitato metropolitano          che,   limitatamente  alla  provvista  di  beni  e  servizi          necessari   all'attuazione  dei  progetti,  possono  essere          assunte  anche  in  deroga alle norme di contabilita' dello          Stato,  vengono  adottate  con decreto del prefetto, previo          parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici          periferici dello Stato interessati.                 12.  Il  controllo sui decreti adottati dal prefetto          e'  esercitato  dalla delegazione regionale della Corte dei          conti".                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 26 della          legge  11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge          finanziaria 1988)]:                 "Art.  26.  -  1.  Per il finanziamento dei progetti          finalizzati   all'ampliamento   ed   al  miglioramento  dei          servizi,  dei  progetti  sperimentali di tipo strumentale e          per   obiettivi,   e  dei  progetti-pilota  finalizzati  al          recupero   della  produttivita',  previsti  rispettivamente          dagli  articoli  3,  12  e 13, decreto del Presidente della          Repubblica  1o  febbraio  1986,  n. 13, e' istituito, nello          stato  di  previsione del Ministero del tesoro, un apposito          fondo  di  lire  50  miliardi per ciascuno degli anni 1988,          1989 e 1990.                 2.-8. (Abrogati)".
                           |  
|   |                               Articolo 11                  Ufficio relazioni con il pubblico (Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall'art.7  del  d.lgs  n.546  del  1993 e successivamente modificati dall'art.3   del   decreto  legge  n.163  del  1995,  convertito  con              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive   modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei   procedimenti; c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e   logistici del rapporto con l'utenza.
     3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte, anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 
                                            Note all'art. 11:                 - La  legge  7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.192  del 18 agosto 1990 n. 192, reca          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di          diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi". Il capo          III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Partecipazione          al procedimento amministrativo".
                           |  
|   |                               Articolo 12          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro (Art.  12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs                           n. 80 del 1998)
     1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.  |  
|   |                               Articolo 13                    Amministrazioni destinatarie (Art.13  del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del   d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)
     1.   Le   disposizioni   del   presente  capo  si  applicano  alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.  |  
|   |                                 Art. 14                  Indirizzo politico-amministrativo      (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima             dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi                dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)
    1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A  tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla  pubblicazione  della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce  obiettivi,  priorita',  piani e programmi da attuare ed   emana   le   conseguenti   direttive   generali   per  l'attivita'   amministrativa e per la gestione; b) effettua,  ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi   della  lettera  a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri   di  responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse   di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,   ivi  comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo   7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,   ad  esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli   uffici   di  cui  al  comma  2;  provvede  alle  variazioni  delle   assegnazioni  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto   legislativo  7  agosto  1997,  n.  279, tenendo altresi' conto dei   procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta gli altri   provvedimenti ivi previsti.  2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale   di   uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e  disciplinati  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,  nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici  anche  in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori  assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle  norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita'  e  specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata  e  continuativa.  Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione  di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie  particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,  in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della  legge  15  marzo  1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il personale  disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino   ad  una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento economico  accessorio,  da  corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',  degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico   emolumento,   e'  sostitutivo  dei  compensi  per  il  lavoro straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva  e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto  legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni,  ed  ogni  altra norma riguardante la costituzione e la disciplina  dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se'  o  altrimenti  adottare  provvedimenti  o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o  i  provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza   delle   direttive  generali  da  parte  del  dirigente competente,  che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  3, lett. p) della legge 23 agosto 1988,  n.  400.  Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6 del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'. 
                                            Note all'art. 14:                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 3 del          decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione          del rendiconto generale dello Stato):                 "Art.    3    (Gestione    del   bilancio).   -   1.          Contestualmente   all'entrata  in  vigore  della  legge  di          approvazione  del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  con proprio          decreto,   d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,          provvede  a  ripartire  le  unita'  previsionali di base in          capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.                 2.    I   Ministri,   entro   dieci   giorni   dalla          pubblicazione   della  legge  di  bilancio,  assegnano,  in          conformita'  dell'art.  14 del citato decreto legislativo 3          febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni  e          integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei          centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni,          previa  definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione          intende  perseguire  e indicazione del livello dei servizi,          degli  interventi  e  dei  programmi  e progetti finanziati          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo          dei costi, e alla Corte dei conti.                 3.   Il   titolare  del  centro  di  responsabilita'          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,          finanziarie e strumentali assegnate.                 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29, e successive modificazioni ed integrazioni.                 5.  Variazioni compensative possono essere disposte,          su   proposta  del  dirigente  generale  responsabile,  con          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito          della  medesima  unita'  previsionale di base. I decreti di          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  per  il tramite della competente          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari          competenti e alla Corte dei conti".                 - Per  il  testo  vigente dell'art. 17, comma 4-bis,          della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note all'art.          6.                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma          14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei          procedimenti di decisione e di controllo):                 "14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla          richiesta".                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma          1,  lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica          amministrazione e per la semplificazione amministrativa):                 "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera          a)  del  comma  1  dell'art.  11  il  Governo  si atterra',          oltreche'  ai  principi  generali desumibili dalla legge 23          agosto  1988,  n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti          principi e criteri direttivi:                   a)-m) (Omissis);                   n) rivedere,  senza  aggravi  di  spesa  e, per il          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei          compensi di incentivazione o similari.                   o)-t) (Omissis)".                 - Il  regio  decreto  legge 10 luglio 1924, n. 1100,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.164 del 14 luglio          1924,  convertito  in legge con legge 21 marzo 1926 n. 597,          reca "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e          delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2, comma          3,   lettera  p),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della          Presidenza del Consiglio dei Ministri):                 "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio          dei Ministri:                   a)-m) (Omissis);                   p) le  determinazioni  concernenti  l'annullamento          straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli          atti   amministrativi   illegittimi,   previo   parere  del          Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti          amministrativi  delle  regioni  e  delle province autonome,          anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni          regionali.                   q) (Omissis)".                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 6 del          regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773 (Approvazione del          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):                 "Art.  6  (Art.  5 testo unico 1926). - Salvo che la          legge   disponga   altrimenti,   contro   i   provvedimenti          dell'autorita'  di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso          in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia          del provvedimento.                 Il ricorso non ha effetto sospensivo.                 La legge determina i casi nei quali il provvedimento          del prefetto e' definitivo.                 Il  provvedimento,  anche se definitivo, puo' essere          annullato di ufficio dal Ministro per l'interno".                 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10  del regio          decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento          per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno 1931, n. 773          delle leggi di pubblica sicurezza):                 "Art.  10.  -  Il  Ministro  dell'interno  puo',  in          qualunque  tempo,  sia  sopra  denuncia,  sia  per  propria          iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti          e  dei  provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza          che   contengano  violazioni  di  legge  o  di  regolamenti          generali  o  speciali  o  che ritenga non fondati sopra una          causa di pubblico interesse".
                           |  
|   |                                 Art. 15                              Dirigenti (Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)
    1.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  di  cui al presente capo, la dirigenza  e'  articolata  nelle  due  fasce  del  molo  unico di cui all'articolo   23.   Restano   salve   le   particolari  disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze  di  polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.  2.  Nelle  istituzioni  e  negli enti di ricerca e sperimentazione, nonche'   negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto  comma dell'articolo  33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e dell'insegnamento.  3.  In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del  dirigente  generale,  il  dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato  livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.  4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento    e'    sovraordinato,   limitatamente   alla   durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.  5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e per i tribunali amministrativi regionali,  per  la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del Consiglio   di   Stato,  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  e dell'Avvocato  generale  dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto  demanda  ai  dirigenti  preposti  ad  uffici dirigenziali di livello  generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali dei predetti istituti. 
                                            Nota all'art. 15:                 -  Per  il  testo dell'art. 33 della Costituzione si          veda nelle note all'art. 3.
                           |  
|   |                               Articolo 16       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del d.lgs  n.546  del  1993  e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)
     1.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque denominati,   nell'ambito   di   quanto   stabilito  dall'articolo  4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano  proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie   di sua competenza; b) curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e direttive generali   definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e   la  responsabilita'  di specifici progetti e gestioni; definiscono   gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le   conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano  gli  atti  relativi  all'organizzazione  degli uffici di   livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i   poteri  di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti   nella  competenza  dei  propri  uffici,  salvo  quelli delegati ai   dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei   responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche con potere   sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono l'adozione, nei   confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono  e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare   e  di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,   comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; g) richiedono    direttamente    pareri    agli   organi   consultivi   dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli  organi di   controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e   di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti   amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione europea e degli   organismi  internazionali  nelle  materie di competenza secondo le   specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'   tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio   o organo.
     2.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali riferiscono al Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.   3.  L'esercizio  dei  compiti  e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni  a  piu'  amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari   programmi,  progetti  e  gestioni.  4.  Gli  atti  e  i provvedimenti    adottati   dai   dirigenti   preposti   al   vertice dell'amministrazione  e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di  cui  al  presente  articolo  non  sono  suscettibili  di  ricorso gerarchico.   5.  Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro dirigente  comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento di uffici  dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri. 
                                            Nota all'art. 16:                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma          1,   della   legge   3   aprile  1979,  n.  103  (Modifiche          dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):                 "1.  Le  divergenze  che insorgono tra il competente          ufficio  dell'Avvocatura  dello  Stato e le amministrazioni          interessate,  circa  la  instaurazione  di un giudizio o la          resistenza   nel   medesimo,   sono  risolte  dal  Ministro          competente con determinazione non delegabile".
                           |  
|   |                                 Art. 17                       Funzioni dei dirigenti         (Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito           prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e              poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)
    1.  I  dirigenti,  nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici   dirigenziali generali; b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti   degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie   e strumentali assegnate ai propri uffici.  |  
|   |                             Art. 17-bis (3)                         (( Vicedirigenza ))
    ((   1.   La   contrattazione  collettiva  del  comparto  Ministeri disciplina  l'istituzione  di  un'apposita  area  della vicedirigenza nella  quale  e'  ricompreso  il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita'  in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e  IX  del  precedente  ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione  di  cui  al  presente comma si estende al personale non laureato  che,  in  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti, sia risultato  vincitore  di  procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera  direttiva  anche  speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al   personale   dipendente   dalle   altre  amministrazioni  di  cui all'articolo  1,  comma  2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni  C2  e  C3  del  comparto  Ministeri;  l'equivalenza  delle posizioni  e'  definita  con  decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. ))  |  
|   |                               Articolo 18     Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti (Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs                           n.470 del 1993)
     1.  Sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'articolo  59 del presente  decreto,  i  dirigenti  preposti  ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione  e  l'analisi  dei  costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.   2.   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  puo'  chiedere all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  ISTAT - l'elaborazione di norme  tecniche  e  criteri  per  le rilevazioni ed analisi di cui al comma   1   e,   all'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica amministrazione  -  AIPA,  l'elaborazione  di  procedure informatiche standardizzate  allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.  |  
|   |                                 Art. 19                 Incarichi di funzioni dirigenziali      (Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima     dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13       del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato               dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)
    1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e  per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene  conto  della  natura  e delle caratteristiche dei programmi da realizzare,  delle  attitudini  e  della  capacita' professionale del singolo  dirigente,  anche  in  relazione  ai risultati conseguiti in precedenza,  applicando  di  norma  il criterio della rotazione degli incarichi.   Al  conferimento  degli  incarichi  e  al  passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.  2.   Tutti   gli   incarichi   di   direzione  degli  uffici  delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, sono conferiti  a  tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo.  Gli  incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore  a  sette  anni,  con  facolta'  di  rinnovo. Sono definiti contrattualmente,  per  ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,  la  durata  dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo  21.  nonche'  il  corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo  e'  regolato  ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di  direzione  di  strutture  articolate  al  loro  interno in uffici dirigenziali  generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, a dirigenti  della  prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o,  con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.  4.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale  sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, a dirigenti della prima  fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore  ad  un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con  contratto  a  tempo  determinato,  a  persone  in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.  5.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono  conferiti,  dal  dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale,   ai   dirigenti   assegnati   al   suo  ufficio  ai  sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).  6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono  essere conferiti  con  contratto  a  tempo  determinato,  e  con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla  prima  fascia  del  ruolo  unico  e  del  5 per cento di quelli appartenenti   alla  seconda  fascia,  a  persone  di  particolare  e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in funzioni dirigenziali    o    che    abbiano    conseguito   una   particolare specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche  o  da  concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori   della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle magistrature  e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento   economico  puo'  essere  integrato  da  una  indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione  professionale,  tenendo conto  della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative  alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata  del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati   in   aspettativa   senza   assegni,   con  riconoscimento dell'anzianita' di servizio.  7.  Gli  incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi  precedenti  sono  revocati  nelle  ipotesi  di responsabilita' dirigenziale  per  inosservanza  delle  direttive  generali  e  per i risultati  negativi  dell'attivita'  amministrativa e della gestione, disciplinate   dall'articolo  21,  ovvero  nel  caso  di  risoluzione consensuale  del  contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.  8.  Gli  incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma  3  possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro  novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.  9.  Degli  incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato  della  Repubblica  ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda  relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali dei soggetti prescelti.  10.  I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali  svolgono,  su  richiesta  degli organi di vertice delle amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,  funzioni ispettive, di consulenza,  studio  e  ricerca  o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei  predetti dirigenti  sono  stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.  11.  Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli  affari  esteri  nonche'  per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di   giustizia,   la  ripartizione  delle  attribuzioni  tra  livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.  12.   Per   il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  il conferimento  degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
                                            Nota all'art. 19:                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2103 del          codice civile:                 "Art.   2103   (Mansioni   del   lavoratore).  -  Il          prestatore  di lavoro deve essere adibito alle mansioni per          le  quali  e'  stato assunto o a quelle corrispondenti alla          categoria  superiore  che  abbia  successivamente acquisito          ovvero  a  mansioni  equivalenti alle ultime effettivamente          svolte,  senza  alcuna  diminuzione della retribuzione. Nel          caso  di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha          diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta,          e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da          una  unita'  produttiva  ad una altra se non per comprovate          ragioni  tecniche,  organizzative  e produttive. Ogni patto          contrario e' nullo".
                           |  
|   |                               Articolo 20                       Verifica dei risultati (Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.470  del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.43, comma 1  del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)
     1.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  le amministrazioni  che  esercitano  competenze  in  materia di difesa e sicurezza  dello  Stato,  di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei   ministri  per  i  dirigenti  preposti  ad  ufficio  di  livello dirigenziale  generale.  I  termini  e le modalita' di attuazione del procedimento   di  verifica  dei  risultati  da  parte  del  Ministro competente    e   del   Consiglio   dei   ministri   sono   stabiliti rispettivamente  con  regolamento  ministeriale  e  con  decreto  del Presidente  della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge   23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  ovvero,  fino  alla  data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati. 
                                            Nota all'art. 20:                 -  Per  il testo vigente dell'art. 17 della legge 23          agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                           |  
|   |                                 Art. 21                    Responsabilita' dirigenziale      (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come     sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e    poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente         modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)
    1.  I  risultati  negativi  dell'attivita'  amministrativa  e della gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi  e  le  garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo  17  della  legge  15  marzo  1997,  n.59,  e successive modificazioni   ed   integrazioni,   comportano   per   il  dirigente interessato  la  revoca  dell'incarico,  adottata  con  le  procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra  quelli  di  cui  all'articolo  19,  comma 10, presso la medesima amministrazione  ovvero  presso  altra  amministrazione  che vi abbia interesse.  2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite dall'organo  competente  o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del  comma  1,  il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo'  essere  escluso  dal  conferimento  di  ulteriori  incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non   inferiore   a   due   anni.  Nei  casi  di  maggiore  gravita', l'amministrazione  puo'  recedere  dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.  3.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate. 
                                            Nota all'art. 21:                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17 della          citata legge 15 marzo 1997, n. 59:                 "Art.  17.  - 1. Nell'attuazione della delega di cui          alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'art. 11 il Governo si          atterra',  oltreche'  ai principi generali desumibili dalla          legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge          14  gennaio  1994,  n.  20,  ai seguenti principi e criteri          direttivi:                   a) prevedere    che    ciascuna    amministrazione          organizzi  un sistema informativo-statistico di supporto al          controllo  interno  di  gestione, alimentato da rilevazioni          periodiche,  al massimo annuali, dei costi, delle attivita'          e dei prodotti;                   b) prevedere    e   istituire   sistemi   per   la          valutazione,   sulla   base  di  parametri  oggettivi,  dei          risultati   dell'attivita'  amministrativa  e  dei  servizi          pubblici  favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei          servizi  e  assicurando  in  ogni caso sanzioni per la loro          violazione,  e di altri strumenti per la tutela dei diritti          dell'utente  e  per  la  sua partecipazione, anche in forme          associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla          valutazione dei risultati;                   c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,          rendimenti e risultati;                   d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione          annuale delle risorse;                   e) costituire  presso  la Presidenza del Consiglio          dei  Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,          della legge 23 agosto 1988, n. 400;                   f) previsione,  per i casi di mancato rispetto del          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione          dell'indennizzo stesso.                 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta          annualmente  una  relazione  al  Parlamento circa gli esiti          delle attivita' di cui al comma 1".
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|   |                                 Art. 22                        Comitato dei garanti          (Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come         sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)
    1.  I  provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati previo  conforme  parere  di un comitato di garanti, i cui componenti sono  nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza  nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte  dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del  ruolo  unico  di  cui  all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo  ruolo  con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma  3  del  medesimo articolo e collocato fuori molo per la durata del  mandato,  e  un  esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori  dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere  viene  reso  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.  |  
|   |                                 Art. 23                      Ruolo unico dei dirigenti         (Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito      dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente         modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)
    1.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce   ha   rilievo   agli  effetti  del  trattamento  economico  e, limitatamente  a  quanto  previsto  dall'articolo  19,  ai  fini  del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.  2.  Alla  prima  fascia  del  ruolo  unico appartengono i dirigenti generali  in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma  3  e  i  dirigenti  della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi  di  direzione  di  uffici  dirigenziali  generali ai sensi dell'articolo  19  per  un  tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere  incorsi  nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti  gli  altri  dirigenti  in  servizio  alla medesima data e i dirigenti  reclutati  attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di  cui all'articolo 28.  3.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione  e  tenuta  del  ruolo  unico,  articolato  in  modo  da garantire   la   necessaria   specificita'  tecnica.  Il  regolamento disciplina  altresi'  le  modalita'  di  elezione  del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del  personale  dirigenziale  collocato  presso  il  ruolo unico e le opportune   forme   di  collegamento  con  le  altre  amministrazioni interessate.  4.  La  Presidenza  del  Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica  contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente,  al  fine  di  promuovere  la  mobilita'  e l'interscambio professionale    degli    stessi    fra    amministrazioni   statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'unione europea. 
                                            Nota all'art. 23:                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                           |  
|   |                             Art. 23-bis (3)               (( Disposizioni in materia di mobilita'                      tra pubblico e privato ))
    ((  1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti  delle  pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici,  i  magistrati  ordinari,  amministrativi e contabili e gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  possono,  a  domanda,  essere collocati   in  aspettativa  senza  assegni  per  lo  svolgimento  di attivita'  presso  soggetti  e  organismi,  pubblici o privati, anche operanti  in  sede  internazionale,  i  quali  provvedono al relativo trattamento  previdenziale.  Resta  ferma  la  disciplina  vigente in materia  di  collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre  ammessa  la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni   di   contribuzione.  Quando  l'incarico  e'  espletato  presso organismi  operanti  in  sede  internazionale,  la ricongiunzione dei periodi   contributivi   e'  a  carico  dell'interessato,  salvo  che l'ordinamento   dell'amministrazione  di  destinazione  non  disponga altrimenti.  2.  I  dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda  in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.  3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati  e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il  collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi la facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.  4.  Nel  caso  di  svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di  collocamento  in aspettativa  di  cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.  5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti  privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni   di  vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo,   ha  stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o   concesso  autorizzazioni  a  favore  di  soggetti  presso  i quali   intende  svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si intende   svolgere  sia  presso  una impresa, il divieto si estende anche al   caso   in   cui   le   predette  attivita'  istituzionali  abbiano   interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne   sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il  personale  intende  svolgere  attivita' in organismi e imprese   private  che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione   alle   funzioni   precedentemente   esercitate,   possa  cagionare   nocumento  all'immagine  dell'amministrazione  o comprometterne il   normale funzionamento o l'imparzialita'.  6.  Il  dirigente  non  puo',  nei  successivi  due anni, ricoprire incarichi  che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.  7.  Sulla  base  di  appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale presso  imprese  private.  I  protocolli disciplinano le funzioni, le modalita'  di  inserimento  e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.  8.  Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il periodo di assegnazione   temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce  titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.  9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non trovano comunque applicazione  nei  confronti  del personale militare e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  10.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono individuati i soggetti privati  e  gli  organismi  internazionali  di  cui al comma 1 e sono definite le modalita' e le procedure attuative del presente articolo. ))  |  
|   |                                 Art. 24                        Trattamento economico      (Art. 24 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito prima      dall'art.13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16       del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato           prima dall'art.9 del d.lgs n.387 del 1998 e poi          dall'art.26, comma 6 della legge n.448 del 1998)
    1.  La  retribuzione  del  personale  con qualifica di dirigente e' determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni  attribuite  e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e'  definita,  ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le  amministrazioni  dello  Stato  e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque  l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie  fissate  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica.  2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi  dell'articolo  19,  commi  3 e 4, con contratto individuale e' stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti  del  trattamento economico accessorio, collegato al livello di  responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai risultati  conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.  3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito  dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio o su designazione   della   stessa;  i  compensi  dovuti  dai  terzi  sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio della dirigenza.  4.  Per  il  restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo  3,  comma  1,  la retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo  2,  commi  5  e  7,  della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche'  dalle  successive  modifiche  ed integrazioni della relativa disciplina.  5.   Il   bilancio  triennale  e  le  relative  leggi  finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da   destinare,   in   caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del trattamento  economico  del  restante  personali  dirigente  civile e militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai contratti   collettivi   nazionali   per  i  dirigenti  del  comparto ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti  economici complessivi  e  degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.  6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre  1997,  n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma  2,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione  dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno dell'innovazione   didattica,   delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le universita'   possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri  fondi, utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento delle  supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a  valere  sul  proprio  bilancio,  appositi compensi incentivanti ai professori  e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita' di ricerca  nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui all'articolo  2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.  7.  I  compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo  unico  o  equiparati  sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.  8.   Ai   fini   della  determinazione  del  trattamento  economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono    in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.  9.  Una  quota  pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce  in  un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi  di  cui  al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili. 
                                            Note all'art. 24                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2, commi 5 e 7,          della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con          modificazioni,  del  decreto-legge  7 gennaio  1992,  n. 5,          recante  autorizzazione  di  spesa  per la perequazione del          trattamento   economico  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti          categorie  delle  altre Forze di polizia. Delega al Governo          per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'          per  il  riordino  delle  relative carriere, attribuzioni e          trattamenti economici):                 "5. Fino a quando non saranno approvate le norme per          il  riordinamento  generale della dirigenza, il trattamento          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello          Stato,   anche   ad  ordinamento  autonomo,  e'  aggiornato          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del          tesoro,  nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti, in          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi          realizzati,   secondo  le  procedure  e  con  le  modalita'          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di          pubblici dipendenti nell'anno precedente.                 "7.  Gli  oneri  finanziari recati dall'applicazione          delle  procedure previste dal decreto legislativo di cui al          comma  1  non possono superare gli appositi stanziamenti di          spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle          compatibilita' economiche generali definite dalla relazione          previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".                 -  Si  trascrive  il testo vigente degli articoli 1,          comma   2   e   2   della  legge  2 ottobre  1997,  n.  334          (Disposizioni   transitorie   in   materia  di  trattamento          economico  di  particolari categorie di personale pubblico,          nonche' in materia di erogazione di buoni pasto):                 "2.  L'indennita'  di  cui  al comma 1, nelle stesse          misure  e con i medesimi criteri, spetta al personale delle          carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata          a  dirigente  generale, nonche' ai dirigenti generali della          Polizia  di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle          Forze  di  polizia,  ai  generali  di  divisione e di corpo          d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate, senza          effetti  ai  fini  della  determinazione dell'indennita' di          ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio          economico  per  promozione  e  scatti conferibili il giorno          antecedente   alla  cessazione  dal  servizio,  nonche'  ai          dirigenti  generali  equiparati per effetto dell'articolo 2          della  legge  8 marzo  1985,  n.  72,  che non fruiscano di          compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il          trattamento  di  miglior  favore,  con  onere  a carico dei          bilanci degli enti di appartenenza".                 "Art.   2.   (Trattamento  economico  del  personale          dirigente   non   contrattualizzato).   -  1.  Il  bilancio          triennale  1998-2000,  e  le  relative  leggi  finanziarie,          nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti          economici  delle categorie di personale di cui all'articolo          2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,   indicano   le   somme   da   destinare,  in  caso  di          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non          contrattualizzato,  nonche'  dei  professori  e ricercatori          universitari,  con  il  trattamento  previsto dai contratti          collettivi  nazionali  per  i  dirigenti  del  comparto dei          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti          economici  complessivi  e  degli  incrementi di trattamento          comunque  determinatisi  a  partire  dal febbraio  1993,  e          secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.
                           |  
|   |                               Articolo 25               Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.25-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n.59  del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993, aggiunto                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)
     1.   Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica  e' istituita  la  qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata attribuita  personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.  I  dirigenti  scolastici  sono  inquadrati in ruoli di dimensione  regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine   ai   risultati,   che   sono  valutati  tenuto  conto  della specificita'  delle  funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione scolastica  regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.   2.   Il   dirigente   scolastico  assicura  la  gestione  unitaria dell'istituzione,  ne  ha  la  legale rappresentanza, e' responsabile della   gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e  dei risultati  deI  servizio.  Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali  scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico autonomi poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di valorizzazione delle risorse  umane.  In  particolare,  il  dirigente scolastico organizza l'attivita'  scolastica  secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico  promuove  gli  interventi  per assicurare la qualita' dei processi  formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse culturali, professionali,  sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e   innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio  della liberta'  di  scelta  educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.   4.   Nell'ambito   delle   funzioni  attribuite  alle  istituzioni scolastiche,  spetta  al  dirigente  l'adozione  dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e amministrative   il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da  lui individuati,  ai  quali possono essere delegati specifici compiti, ed e'  coadiuvato  dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e  degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali   dell'istituzione   scolastica,   coordinando  il  relativo personale.   6.  Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al  consiglio  di  istituto  motivata  relazione sulla direzione e il coordinamento     dell'attivita'    formativa,    organizzativa    e' amministrativa  al  fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.   7.   I   capi   di   istituto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato,  ivi  compresi  i  rettori  e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la  qualifica  di  dirigente,  previa  frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate   di   autonomia   e  della  personalita'  giuridica  a  norma dell'articolo  21  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive modificazioni  ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio.   8.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce  gli  obiettivi,  i contenuti e la durata della formazione; determina  le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi e  delle  connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione  della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri; stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro affidamento  ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.   9.  La  direzione  dei  conservatori di musica, delle accademie di belle  arti,  degli  istituti superiori per le industrie artistiche e delle   accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,  e' equiparata  alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto del Ministro  della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione  e  di  conferimento  e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai  vicerettori  dei  convitti  nazionali e alle vicedirettrici degli educandati  sono  soppressi  i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.   11.  I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico di Ministro o Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano in aspettativa per mandato parlamentare   o   amministrativo   o  siano  in  esonero  sindacale, distaccati,  comandati,  utilizzati  o  collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli  nell'ambito  della formazione prevista dal presente articolo, ovvero  della  formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento  decorre  ai  fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. 
                                            Nota all'art. 25                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 21 della          legge 15 marzo 1997, n. 59:                 "Art.   21.   -  1.  L'autonomia  delle  istituzioni          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni          scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto          conto delle loro specificita' ordinamentali.                 2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma 1, si          provvede  con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  nel  termine  di  nove  mesi dalla data di entrata in          vigore   della  presente  legge,  sulla  base  dei  criteri          generali  e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,          7,  8,  9,  10  e 11 del presente articolo. Sugli schemi di          regolamento   e'  acquisito,  anche  contemporaneamente  al          parere  del  Consiglio di Stato, il parere delle competenti          commissioni  parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla          richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono          essere  comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui          all'art.   355   del  testo  unico  approvato  con  decreto          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  con  quelle  della          presente legge .                 3.    I    requisiti   dimensionali   ottimali   per          l'attribuzione     della     personalita'    giuridica    e          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma          1,  anche  tra loro unificate nell'ottica di garantire agli          utenti   una   piu'   agevole  fruizione  del  servizio  di          istruzione,  e  le  deroghe  dimensionali  in  relazione  a          particolari   situazioni  territoriali  o  ambientali  sono          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle          situazioni   locali   e   alla  tipologia  dei  settori  di          istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe          dimensionali   saranno   automaticamente   concesse   nelle          province  il cui territorio e' per almeno un terzo montano,          in  cui  le  condizioni di viabilita' statale e provinciale          siano  disagevoli  e  in  cui  vi  sia  una  dispersione  e          rarefazione di insediamenti abitativi.                 4.  La  personalita'  giuridica  e  l'autonomia sono          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'          di iniziativa delle istituzioni stesse.                 5.   La   dotazione   finanziaria  essenziale  delle          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari          competenti, sono individuati i parametri per la definizione          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a          garantire       l'efficacia       del      processo      di          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il          parere delle commissioni parlamentari competenti.                 6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le          donazioni.                 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli          standard di livello nazionale.                 8.  L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata alla          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione          plurisettimanale.                 9.   L'autonomia   didattica   e'   finalizzata   al          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del          raggiungimento degli obiettivi.                 10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa e          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle          istituzioni scolastiche autonome.                 11.  Con  regolamento  adottato ai sensi del comma 2          sono   altresi'  attribuite  la  personalita'  giuridica  e          l'autonomia  alle  Accademie  di  belle arti, agli Istituti          superiori  per  le industrie artistiche, ai Conservatori di          musica,  alle  Accademie  nazionali di arte drammatica e di          danza,  secondo  i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e          con  gli  adattamenti  resi  necessari  dalle  specificita'          proprie di tali istituzioni.                 12.  Le  universita'  e  le  istituzioni scolastiche          possono   stipulare  convenzioni  allo  scopo  di  favorire          attivita'  di  aggiornamento,  di ricerca e di orientamento          scolastico e universitario.                 13.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore          delle  norme  regolamentari  di  cui  ai  commi 2 e 11 sono          abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la          cui  ricognizione  e'  affidata  ai  regolamenti stessi. Il          Governo  e'  delegato  ad aggiornare e coordinare, entro un          anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  predette          disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui          al  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando          tutte le conseguenti e necessarie modifiche.                 14.   Con   decreto   del  Ministro  della  pubblica          istruzione,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, sono          emanate  le  istruzioni generali per l'autonoma allocazione          delle  risorse,  per  la  formazione  dei  bilanci,  per la          gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la  scelta          dell'affidamento  dei  servizi  di  tesoreria  o  di cassa,          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle          istituzioni  scolastiche,  anche in attuazione dei principi          contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il          comma  9  dell'articolo 4  della legge 24 dicembre 1993, n.          537 .                 15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato          ad  emanare  un decreto legislativo di riforma degli organi          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel          rispetto dei seguenti criteri:                   a)      armonizzazione     della     composizione,          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;                   b)   razionalizzazione   degli   organi   a  norma          dell'articolo 12, comma 1, lettera p);                   c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma          1, lettera g);                   d)   valorizzazione   del   collegamento   con  le          comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera          i);                   e)    attuazione   delle   disposizioni   di   cui          all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  e  successive  modificazioni,  nella  salvaguardia del          principio della liberta' di insegnamento.                 16.  Nel  rispetto  del  principio della liberta' di          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove          figure  professionali del personale docente, ferma restando          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei          seguenti criteri:                   a)  l'affidamento,  nel  rispetto delle competenze          degli  organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;                   b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla          lettera   a)   e   l'organizzazione   e   le   attribuzioni          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite          ai sensi dell'articolo 13, comma 1;                   c)  la  revisione  del  sistema  di  reclutamento,          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di          servizio,    in   armonia   con   le   modalita'   previste          dall'articolo  28  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,          n. 29;                   d)   l'attribuzione   della   dirigenza   ai  capi          d'istituto   attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una          istituzione   scolastica   autonoma,   che  frequentino  un          apposito corso di formazione.                 17.  Il  rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del          comparto scuola, articolato in autonome aree.                 18.   Nell'emanazione   del   regolamento   di   cui          all'articolo  13  la  riforma  degli  uffici periferici del          Ministero   della   pubblica   istruzione   e'   realizzata          armonizzando   e   coordinando  i  compiti  e  le  funzioni          amministrative  attribuiti alle regioni ed agli enti locali          anche in materia di programmazione e riorganizzazione della          rete scolastica.                 19.  Il  Ministro della pubblica istruzione presenta          ogni  quattro  anni  al Parlamento, a decorrere dall'inizio          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si          rendano necessarie.                 20.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di          attuazione.                 20-bis.  Con  la  stessa  legge  regionale di cui al          comma  20  la  regione  Valle d'Aosta stabilisce tipologia,          modalita'  di svolgimento e di certificazione di una quarta          prova  scritta  di  lingua francese, in aggiunta alle altre          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.          425.  Le  modalita'  e i criteri di valutazione delle prove          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre          1997, n. 425".
                           |  
|   |                               Articolo 26       Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati prima  dall'art.14  del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, comma                     15 del d.lgs n.80 del 1998)
     1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo  del  Servizio  sanitario nazionale si accede mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di  servizio  effettivo corrispondente alla medesima professionalita' prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale   di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in  qualifiche funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche amministrazioni.  Relativamente  al  personale  del  ruolo  tecnico e professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di  lavoro libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso enti  o  pubbliche  amministrazioni,  ovvero di attivita' documentate presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.   2.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali determinati in relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi regionali  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale posseduta  dal  relativo  personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a  parita'  di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.   3.  Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna delle  attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. 
                                            Nota all'art. 26                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 3 del          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino          della    disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):                 "Art.   3  (Organizzazione  delle  unita'  sanitarie          locali  ).  - 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie          locali,  assicurano  i  livelli essenziali di assistenza di          cui  all'art.  1,  avvalendosi  anche  delle aziende di cui          all'art. 4.                 1-bis.  In  funzione del perseguimento dei loro fini          istituzionali,  le unita' sanitarie locali si costituiscono          in  aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento          sono  disciplinati  con  atto aziendale di diritto privato,          nel   rispetto   dei   principi   e   criteri  previsti  da          disposizioni   regionali.  L'atto  aziendale  individua  le          strutture   operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o          tecnico-professionale,     soggette    a    rendicontazione          analitica.                 1-ter.  Le  aziende  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis          informano  la  propria  attivita'  a  criteri di efficacia,          efficienza  ed  economicita'  e sono tenute al rispetto del          vincolo  di  bilancio,  attraverso  l'equilibrio di costi e          ricavi,  compresi  i  trasferimenti di risorse finanziarie.          Agiscono  mediante  atti di diritto privato. I contratti di          fornitura  di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a          quello  stabilito  dalla  normativa comunitaria in materia,          sono  appaltati o contrattati direttamente secondo le norme          di  diritto  privato indicate nell'atto aziendale di cui al          comma 1-bis.                 1-quater.  Sono  organi  dell'azienda  il  direttore          generale  e  il  collegio  sindacale. Il direttore generale          adotta   l'atto   aziendale  di  cui  al  comma  1-bis;  e'          responsabile   della   gestione   complessiva  e  nomina  i          responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda. Il          direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle          proprie   funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e  dal          direttore   sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme  e          modalita'   per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle          attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.          Il  direttore  generale si avvale del Collegio di direzione          di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate .                 1-quinquies.   Il   direttore  amministrativo  e  il          direttore  sanitario  sono nominati dal direttore generale.          Essi  partecipano, unitamente al direttore generale, che ne          ha   la   responsabilita',   alla  direzione  dell'azienda,          assumono  diretta responsabilita' delle funzioni attribuite          alla  loro  competenza e concorrono, con la formulazione di          proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della          direzione generale.                 2. (Abrogato).                 3.   L'unita'  sanitaria  locale  puo'  assumere  la          gestione  di  attivita'  o  servizi  socio-assistenziali su          delega  dei  singoli  enti locali con oneri a totale carico          degli  stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e          con  specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale          procede  alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione          delle necessarie disponibilita' finanziarie.                 4. (Abrogato).                 5.  Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'          organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie          locali prevedendo tra l'altro:                   a)-f) (Abrogati).                   g)  i  criteri  per la definizione delle dotazioni          organiche   e   degli   uffici  dirigenziali  delle  unita'          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i          criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del personale          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni ed integrazioni.                 6.   Tutti   i   poteri   di  gestione,  nonche'  la          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati          al  direttore  generale.  Al  direttore generale compete in          particolare,  anche  attraverso l'istituzione dell'apposito          servizio  di  controllo interno di cui all'art. 20, decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante          valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei          risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon          andamento  dell'azione  amministrativa.  I provvedimenti di          nomina   dei   direttori   generali  delle  aziende  unita'          sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere sono adottati          esclusivamente   con   riferimento   ai  requisiti  di  cui          all'articolo  1  del  decreto legge 27 agosto 1994, n. 512,          convertito  dalla  legge  17 ottobre  1994,  n.  590, senza          necessita'  di  valutazioni comparative. L'autonomia di cui          al  comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle          funzioni  del  direttore  generale.  I  contenuti  di  tale          contratto,  ivi  compresi  i  criteri per la determinazione          degli  emolumenti,  sono  fissati  entro  centoventi giorni          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su          proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro          e  della  previdenza  sociale  e  per  gli affari regionali          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome . Il direttore          generale  e'  tenuto  a motivare i provvedimenti assunti in          difformita'  dal  parere  reso dal direttore sanitario, dal          direttore  amministrativo  e dal consiglio dei sanitari. In          caso  di  vacanza  dell'ufficio  o nei casi di assenza o di          impedimento  del  direttore  generale, le relative funzioni          sono  svolte  dal  direttore amministrativo o dal direttore          sanitario  su  delega del direttore generale o, in mancanza          di  delega,  dal  direttore  piu'  anziano  per  eta'.  Ove          l'assenza  o  l'impedimento  si protragga oltre sei mesi si          procede  alla  sostituzione.  Il  direttore sanitario e' un          medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di          eta'  e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata          attivita'   di   direzione   tecnico-sanitaria  in  enti  o          strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande          dimensione.   Il   direttore  sanitario  dirige  i  servizi          sanitari  ai  fini  organizzativi  ed  igienico-sanitari  e          fornisce  parere  obbligatorio  al direttore generale sugli          atti  relativi  alle  materie  di  competenza. Il direttore          amministrativo  e'  un  laureato in discipline giuridiche o          economiche  che  non  abbia  compiuto il sessantacinquesimo          anno  di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una          qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa          in  enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media          o  grande  dimensione. Il direttore amministrativo dirige i          servizi  amministrativi  dell'unita' sanitaria locale. Sono          soppresse  le  figure  del coordinatore amministrativo, del          coordinatore  sanitario  e  del  sovrintendente  sanitario,          nonche' l'ufficio di direzione.                 8. (Abrogato).                 9.  Il direttore generale non e' eleggibile a membro          dei   consigli  comunali,  dei  consigli  provinciali,  dei          consigli  e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo          che   le  funzioni  esercitate  non  siano  cessate  almeno          centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi          di  durata  dei  predetti  organi.  In caso di scioglimento          anticipato  dei  medesimi,  le cause di ineleggibilita' non          hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro          i  sette  giorni  successivi alla data del provvedimento di          scioglimento.  In  ogni  caso  il direttore generale non e'          eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,          in  tutto  o  in parte, il territorio dell'unita' sanitaria          locale  presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in          un  periodo  compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di          accettazione  della  candidatura. Il direttore generale che          sia  stato  candidato  e  non  sia  stato  eletto  non puo'          esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in          unita'  sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel          collegio  elettorale  nel  cui  ambito  si  sono  svolte le          elezioni.  La carica di direttore generale e' incompatibile          con  quella di membro del consiglio e delle assemblee delle          regioni   e   delle   province   autonome,  di  consigliere          provinciale,   di   sindaco,   di  assessore  comunale,  di          presidente  o  di assessore di comunita' montana, di membro          del  Parlamento,  nonche' con l'esistenza di rapporti anche          in  regime  convenzionale  con  la  unita' sanitaria locale          presso  cui  sono  esercitate  le  funzioni  o  di rapporti          economici  o  di  consulenza  con  strutture  che  svolgono          attivita'   concorrenziali   con  la  stessa.  La  predetta          normativa  si  applica anche ai direttori amministrativi ed          ai  direttori  sanitari. La carica di direttore generale e'          altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di          lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza          assegni,  con  l'unita'  sanitaria  locale  presso cui sono          esercitate le funzioni.                 10. (Abrogato).                 11.  Non possono essere nominati direttori generali,          direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'          sanitarie locali:                   a)  coloro che hanno riportato condanna, anche non          definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei          doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione, salvo quanto          disposto  dal  secondo  comma  dell'articolo 166 del codice          penale;                   b)  coloro  che  sono  sottoposti  a  procedimento          penale  per  delitto  per  il  quale  e' previsto l'arresto          obbligatorio in flagranza;                   c)  coloro  che  sono  stati sottoposti, anche con          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.          15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge          19 marzo 1990, n. 55;                   d)   coloro   che  sono  sottoposti  a  misura  di          sicurezza detentiva o a liberta' vigilata .                 12.  Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.          Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri          operatori  sanitari  laureati  - con presenza maggioritaria          della   componente   ospedaliera   medica   se  nell'unita'          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio ospedaliero -          nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il          profilo  organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad esse          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'          sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento          del consiglio.                 13.  Il  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria          locale  nomina  i revisori con specifico provvedimento e li          convoca  per  la  prima  seduta. Il presidente del collegio          viene  eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove          a  seguito  di  decadenza, dimissioni o decessi il collegio          risultasse  mancante di uno o piu' componenti, il direttore          generale  provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di          due   componenti   dovra'  procedersi  alla  ricostituzione          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta          giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due          designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio          straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto          dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli          emolumenti  del  direttore  generale  dell'unita' sanitaria          locale.     Al     presidente    del    collegio    compete          una maggiorazione  pari  al  20  per  cento dell'indennita'          fissata per gli altri componenti.                 14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il cui ambito          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al          fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della          popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della          programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di          esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce          alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le          proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed          alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito          territoriale  non coincide con il territorio del comune, le          funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei          sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza          costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio          delle funzioni dettate con normativa regionale.
                           |  
|   |                               Articolo 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art.27-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs                           n.80 del 1998)
     1.  Le  regioni  a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta'   statutaria,   legislativa  e  regolamentare,  e  le  altre pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta' statutaria  e  regolamentare,  adeguano ai principi dell'articolo 4 e del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche   in   deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge  che  li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti   adottati   in  attuazione  del  medesimo  comma  alla Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.  |  
|   |                                 Art. 28                 Accesso alla qualifica di dirigente      (Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima    dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del    d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art.       5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con     modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente         sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998)
    1.   L'accesso   alla   qualifica   di  dirigente  di  ruolo  nelle amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.  2.  In  sede  di  programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo  39  della  legge  23 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni  ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da  coprire  con  due  distinte  procedure  concorsuali,  cui possono rispettivamente partecipare: a) i  dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di   laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni di servizio,   svolti  in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'   richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea. Per i dipendenti   delle    amministrazioni    statali   reclutati   a   seguito   di   corso-concorso,  il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni.   Sono,  altresi',  ammessi  soggetti in possesso della qualifica di   dirigente  in  enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo   di  applicazione  dell'articolo  1, comma 2, muniti del diploma di   laurea,   che  hanno  svolto  per  almeno  due  anni  le  funzioni   dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi coloro che hanno ricoperto   incarichi  dirigenziali  o equiparati in amministrazioni pubbliche   per un periodo non inferiore a cinque anni; b) i  soggetti  muniti  di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:   diploma  di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo   post-universitario  rilasciato da istituti universitari italiani o   stranieri,  ovvero  da  primarie istituzioni formative pubbliche o   private,  secondo  modalita'  di  riconoscimento  disciplinate con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, sentiti il   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica  e   tecnologica  e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.   Sono  ammessi,  altresi',  soggetti in possesso della qualifica di   dirigente  in strutture private, muniti del diploma di laurea, che   hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.  3.  Con  regolamento  governativo  di cui all'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,  sono  definiti,  sentita  La  Scuola  superiore  della pubblica  amministrazione,  distintamente  per  i  concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2: a) i  criteri  per  la  composizione  e  la  nomina delle commissioni   esaminatrici; b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.  4.  I  vincitori  dei  concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30 luglio  1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni    italiane    e    straniere,   enti   o   organismi internazionali,  istituti  o  aziende  pubbliche  o  private.  Per  i vincitori  dei  concorsi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2, puo' essere  previsto  che  il ciclo formativo. di durata complessivamente non  superiore  a  dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti   universitari   italiani   o   stranieri,  ovvero  primarie istituzioni formative pubbliche o private.  5.   Ai  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,  sino  al conferimento  del  primo  incarico,  spetta  il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.  6.  I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del Consiglio  dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.  7.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni in materia di accesso delle   qualifiche   dirigenziali   delle   carriere   diplomatica  e prefettizia,  delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco. 
                                            Nota all'art. 28                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge          23 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art 6.                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.                 -  Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 287,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.193 del 18 agosto          1999,  reca "Riordino della scuola superiore della pubblica          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle          amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 11 della          legge 15 marzo 1997, n. 59.".
                           |  
|   |                            Art. 28-bis (33)                    (( (Accesso alla qualifica di                   dirigente della prima fascia).
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma 4, l'accesso   alla   qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia  nelle amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati  con  riferimento  a quelli che si rendono disponibili ogni anno  per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso   pubblico   per  titoli  ed  esami  indetto  dalle  singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.  2.  Nei  casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica  esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di singoli  posti  e  comunque  di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere, con  contratti  di  diritto  privato  a tempo determinato, attraverso concorso  pubblico  aperto  ai  soggetti  in  possesso  dei requisiti professionali  e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.  3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi  i  dirigenti  di  ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano   maturato   almeno   cinque   anni  di  servizio  nei  ruoli dirigenziali  e  gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche  esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base di criteri generali  di  equivalenza  stabiliti  con  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  previo parere della Scuola superiore della pubblica   amministrazione,   sentito  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono  il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo  che  ha  esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale  generale  all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente   all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di  un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.  4.  I  vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1 sono assunti dall'amministrazione  e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono  tenuti  all'espletamento  di  un  periodo  di formazione presso uffici  amministrativi  di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o di un organismo  comunitario  o  internazionale. In ogni caso il periodo di formazione  e'  completato  entro  tre  anni  dalla  conclusione  del concorso.  5.  La  frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a tempo  pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.  6.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica   amministrazione,   sono   disciplinate   le  modalita'  di compimento  del  periodo  di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.  7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli uffici   di   cui   al  comma  4,  una  valutazione  del  livello  di professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di prova  necessario  per  l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.  8.  Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto  presso  le  sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole   amministrazioni   nell'ambito   delle  risorse  finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))  |  
|   |                                 Art. 29                Reclutamento dei dirigenti scolastici      (Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art. 1       del d.lgs. n. 59 del 1998 e successivamente modificato         dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)
    1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso  concorso  selettivo  di  formazione,  indetto  con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione,  svolto  in sede regionale con cadenza  periodica,  comprensivo  di moduli di formazione comune e di moduli  di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso   e'   ammesso  il  personale  docente  ed  educativo  delle istituzioni  statali  che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.  2.   Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede  regionale rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola secondaria  superiore  e  per  le  istituzioni educative e' calcolato sommando  i  posti  gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla  data  della  sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui  all'articolo  25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente  concorso,  e  i  posti  che  si libereranno nel corso del triennio  successivo  per  collocamento  a riposo per limiti di eta', maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal servizio  per  altri  motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.  3.  Il  corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un  concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale.  Al  concorso  di  ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al  periodo  di  formazione  i  candidati  utilmente  inseriti  nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola  elementare  e media, per la scuola secondaria superiore e per le  istituzioni  educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso  concorso,  bandito per il numero di posti determinato ai sensi del  comma  2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di cui all'articolo  25,  il  50  per  cento  dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio  le  funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame  di  ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di  formazione  il  predetto  personale  viene graduato tenendo conto dell'esito  del  predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali  posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato.  4.  Il  periodo  di  formazione,  di  durata non inferiore a quello previsto  dal  decreto  di  cui  all'articolo  25, comma 2, comprende periodi  di  tirocinio  ed  esperienze  presso enti e istituzioni; il numero  dei  moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata  e  le  modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto del  Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la  funzione  pubblica,  che  individua  anche i soggetti abilitati a realizzare  la  formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti  e  i  limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.  5.  In  esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno  superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola secondaria  superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso  bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo  25,  il  50  per  cento  dei  posti messi a concorso e' riservato  al  personale  in  possesso dei requisiti di servizio come preside  incaricato  indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili, nell'ordine  delle  graduatorie  definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e' disposta  sulla  base dei principi del presente decreto, tenuto conto delle  specifiche  esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per  almeno  tre  mesi.  Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione   della   prima  graduatoria  non  sono  piu'  conferiti incarichi di presidenza.  6.  Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel  limite  del  contingente  stabilito  in  sede di' contrattazione collettiva,  anche  i  dirigenti  che  facciano  domanda di mobilita' professionale  tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e' subordinato  all'esito  positivo delL'esame finale relativo ai moduli frequentati.  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto col Ministro  per  la  funzione  pubblica  sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.  |  
|   |                            Art. 29-bis (33)                (( (Mobilita' intercompartimentale).
    1.  Al  fine  di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione  del  personale  delle  pubbliche amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281  del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, una tabella di equiparazione  fra  i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. ))  |  
|   |                               Articolo 30     Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.13 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del                                1999)
     1.  Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante  passaggio  diretto  di  dipendenti appartenenti alla stessa qualifica  in  servizio  presso  altre  amministrazioni, che facciano domanda   di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.   2.  I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.  |  
|   |                               Articolo 31  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita' (Art.34  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.19 del                        d.lgs n.80 del 1998)
     1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o  privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano  l'articolo  2112  del  codice  civile  e  si  osservano le procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 
                                            Note all'art. 31                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del          codice civile:                 "Art.  2112  (Trasferimento dell'azienda). - In caso          di   trasferimento  dell'azienda,  il  rapporto  di  lavoro          continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i          diritti che ne derivano.                 L'alienante   e   l'acquirente  sono  obbligati,  in          solido,  per  tutti  i  crediti  che il lavoratore aveva al          tempo  del  trasferimento.  Con  le  procedure  di cui agli          articoli  410  e  411  del  codice  di  procedura civile il          lavoratore  puo'  consentire  la liberazione dell'alienante          dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .                 L'acquirente  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti          economici  e  normativi,  previsti dai contratti collettivi          anche  aziendali  vigenti alla data del trasferimento, fino          alla  loro  scadenza,  salvo  che siano sostituiti da altri          contratti      collettivi      applicabili      all'impresa          dell'acquirente.                 Le  disposizioni  di  questo  articolo  si applicano          anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi          da   1   a   4,   della  legge  29 dicembre  1990,  n.  428          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge          comunitaria per il 1990)):                 "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.          2112  del  codice civile, un trasferimento d'azienda in cui          sono  occupati  piu'  di quindici lavoratori, l'alienante e          l'acquirente   devono  darne  comunicazione  per  iscritto,          almeno    venticinque   giorni   prima,   alle   rispettive          rappresentanze  sindacali costituite, a norma dell'articolo          19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'          produttive    interessate,    nonche'    alle    rispettive          associazioni  di  categoria.  In  mancanza  delle  predette          rappresentanze  aziendali,  la  comunicazione  deve  essere          effettuata  alle  associazioni  di  categoria aderenti alle          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano          nazionale.  La comunicazione alle associazioni di categoria          puo'  essere  effettuata  per  il tramite dell'associazione          sindacale  alla  quale  aderiscono  o conferiscono mandato.          L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato          trasferimento  d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche,          economiche  e  sociali  per  i  lavoratori; c) le eventuali          misure previste nei confronti di questi ultimi.                 2.   Su   richiesta   scritta  delle  rappresentanze          sindacali   aziendali   o   dei   sindacati  di  categoria,          comunicata   entro   sette  giorni  dal  ricevimento  della          comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente          sono  tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento          della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti          sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita          qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato          raggiunto   un  accordo.  Il  mancato  rispetto,  da  parte          dell'acquirente  o  dell'alienante,  dell'obbligo  di esame          congiunto   previsto   nel  presente  articolo  costituisce          condotta  antisindacale  ai  sensi  dell'articolo  28 della          legge 20 maggio 1970, n. 300.                 3.  I  primi  tre  commi  dell'art.  2112 del codice          civile sono sostituiti dai seguenti:                 "In  caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di          lavoro  continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva          tutti i diritti che ne derivano.                 L'alienante   e   l'acquirente  sono  obbligati,  in          solido,  per  tutti  i  crediti  che il lavoratore aveva al          tempo  del  trasferimento.  Con  le  procedure  di cui agli          articoli  410  e  411  del  codice  di  procedura civile il          lavoratore  puo'  consentire  la liberazione dell'alienante          dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.                 L'acquirente  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti          economici  e  normativi,  previsti dai contratti collettivi          anche  aziendali  vigenti alla data del trasferimento, fino          alla  loro  scadenza,  salvo  che siano sostituiti da altri          contratti      collettivi      applicabili      all'impresa          dell'acquirente .                 4.  Ferma  restando  la  facolta'  dell'alienante di          esercitare  il  recesso ai sensi della normativa in materia          di    licenziamenti,   il   trasferimento   d'azienda   non          costituisce di per se' motivo di licenziamento".
                           |  
|   |                               Articolo 32 Scambio  di  funzionari  appartenenti  a  Paesi  diversi e temporaneo                         servizio all'estero (Art.33-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11 del d.lgs                           n.387 del 1998)
     1.  Anche  al  fine  di  favorire  lo  scambio  internazionale  di esperienze   amministrative,   i   dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche,  a  seguito  di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra  le  amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri  ed  il  Dipartimento della funzione pubblica, possono essere   destinati   a   prestare   temporaneamente  servizio  presso amministrazioni  pubbliche  degli  Stati  membri dell'Unione europea, degli  Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene  rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione  europea  e  le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.   2.   Il   trattamento  economico  potra'  essere  a  carico  delle amministrazioni  di  provenienza,  di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato  italiano  dall'unione  europea  o da una organizzazione o ente internazionale.   3.  Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti  gli  effetti  dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza  maturata  all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.  |  
|   |                               Articolo 33            Eccedenze di personale e mobilita' collettiva (Art.35  del  d.lgs  n.29 del 1993. come sostituito prima dall'art.14 del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.20 del d.lgs  n.80  del  1998  e  successivamente modificato                dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)
     1.   Le   pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze  di personale  sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente  articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,  le  disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.   2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione quando l'eccedenza rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si  intende  raggiunto  anche  in  caso di dichiarazioni di eccedenza distinte  nell'arco  di  un  anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore  a  10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.   3.  La  comunicazione  preventiva  di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge  23  luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto  collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di  eccedenza;  dei  motivi  tecnici  e  organizzativi per i quali si ritiene  di  non  poter  adottare  misure  idonee  a  riassorbire  le eccedenze  all'interno  della  medesima  amministrazione; del numero, della  collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche' del  personale  abitualmente  impiegato, delle eventuali proposte per risolvere  la  situazione  di  eccedenza  e  dei  relativi  tempi  di attuazione,  delle  eventuali  misure programmate per fronteggiare le conseguenze   sul   piano   sociale  dell'attuazione  delle  proposte medesime.   4.  Entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al  comma  1,  a  richiesta  delle organizzazioni sindacali di cui al comma  3,  si  procede  all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione   totale   o   parziale  del  personale  eccedente,  o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme  flessibili  di  gestione  del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta',    ovvero   presso   altre   amministrazioni   comprese nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi del  comma  6.  Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno   diritto   di  ricevere,  in  relazione  a  quanto  comunicato dall'amministrazione,   le   informazioni   necessarie  ad  un  utile confronto.   5.  La  procedura  si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data  del  ricevimento  della  comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo  o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni  delle  parti.  In  caso  di  disaccordo, le organizzazioni sindacali  possono  richiedere  che  il  confronto  prosegua,  per le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e gli enti  pubblici  nazionali,  presso  il  Dipartimento  della  funzione pubblica   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  con L'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle pubbliche  amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi  degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,  e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude  in  ogni  caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.   6.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono stabilire criteri generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle caratteristiche   del   comparto,  la  gestione  delle  eccedenze  di personale  attraverso  il  passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito  della  provincia  o  in quello diverso che, in relazione alla   distribuzione   territoriale   delle  amministrazioni  o  alla situazione  del  mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.   7.   Conclusa   la   procedura   di   cui  ai  commi  3,  4  e  5, l'amministrazione  colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima amministrazione  e  che  non  possa  essere  ricollocato presso altre amministrazioni,  ovvero  che  non  abbia  preso  servizio  presso La diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.   8.  Dalla  data  di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte  le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore ha  diritto  ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di qualsiasi altro  emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la durata massima  di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono  riconosciuti  ai  fini  della  determinazione  dei requisiti di accesso  alla  pensione  e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi'  il  diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.153,  e successive modificazioni ed integrazioni.. 
                                            Note all'art. 33                 -  La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.175,  supplemento  ordinario,  del          27 luglio   1991,   reca   "Norme   in   materia  di  cassa          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del          lavoro.".                 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, commi 2          e 11 e dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991,          n.  223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre          disposizioni in materia di mercato del lavoro):                 "2.  Le imprese che intendano esercitare la facolta'          di  cui  al  comma  1  sono  tenute  a  darne comunicazione          preventiva   per  iscritto  alle  rappresentanze  sindacali          aziendali  costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio          1970,  n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni di          categoria.  In  mancanza  delle  predette rappresentanze la          comunicazione  deve  essere effettuata alle associazioni di          categoria    aderenti    alle   confederazioni maggiormente          rappresentative  sul piano nazionale. La comunicazione alle          associazioni  di  categoria  puo'  essere effettuata per il          tramite  dell'associazione  dei datori di lavoro alla quale          l'impresa aderisce o conferisce mandato".                 "11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle          procedure  di  cui  al  presente articolo, che prevedano il          riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo          comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".                 "Art.5  (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori          da  collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle          esigenze  tecnico-produttive ed organizzative del complesso          aziendale,  nel  rispetto dei criteri previsti da contratti          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,          comma  2,  ovvero,  in  mancanza  di  questi contratti, nel          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:                   a) carichi di famiglia;                   b) anzianita':                   c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.                 2.   Nell'operare   la   scelta  dei  lavoratori  da          collocare  in  mobilita',  l'impresa  e' tenuta al rispetto          dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio          1983,  n.  17,  convertito,  con modificazioni, dalla legge          25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare          in   mobilita'  una  percentuale  di  manodopera  femminile          superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata          con riguardo alle mansioni prese in considerazione".                 - Si trascrive il testo vigente degli articoli 3 e 4          del   decreto   legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469          (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e          compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.          1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):                 "Art.  3  (Attivita'  in  materia  di  eccedenze  di          personale   temporanee   e  strutturali).  -  1.  Ai  sensi          dell'articolo  1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo          1997,  n.  59,  il  Ministero del lavoro e della previdenza          sociale  esercita  le  funzioni  ed i compiti relativi alle          eccedenze di personale temporanee e strutturali.                 2.   In   attesa   di  un'organica  revisione  degli          ammortizzatori  sociali  ed  al  fine  di  armonizzare  gli          obiettivi   di  politica  attiva  del  lavoro  rispetto  ai          processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto          previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera c), della citata          legge  n.  59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame          congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi          di  integrazione  salariale  straordinaria  nonche'  quello          previsto  nelle procedure per la dichiarazione di mobilita'          del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e          i   contratti   collettivi   finalizzati  ai  contratti  di          solidarieta'.".                 "Art.  4  (Criteri  per l'organizzazione del sistema          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:                   a)  ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f),          g)  e  h),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione          alle   province   delle  funzioni  e  dei  compiti  di  cui          all'articolo  2,  comma  1,  ai  fini  della  realizzazione          dell'integrazione di cui al comma 1;                   b)   costituzione  di  una  commissione  regionale          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;                   c)  costituzione  di  un  organismo  istituzionale          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province          e degli altri enti locali;                   d) affidamento   delle   funzioni   di  assistenza          tecnica  e  monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2,          comma   2,   ad  apposita  struttura  regionale  dotata  di          personalita'   giuridica,   con  autonomia  patrimoniale  e          contabile    avente    il   compito   di   collaborare   al          raggiungimento  dell'integrazione  di  cui  al  comma 1 nel          rispetto  delle  attribuzioni  di cui alle lettere a) e b).          Tale  struttura  garantisce  il collegamento con il sistema          informativo del lavoro di cui all'art. 11;                   e) gestione  ed erogazione da parte delle province          dei  servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti          ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a),  tramite  strutture          denominate "centri per l'impiego";                   f) distribuzione   territoriale   dei  centri  per          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze          socio geografiche;                   g) possibilita'   di  attribuzione  alle  province          della  gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i          centri  per  l'impiego,  connessi  alle  funzioni e compiti          conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;                   h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano          richiesta.                 2.  Le  province  individuano  adeguati strumenti di          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica          anche    ai    Centri   per   l'impiego   istituiti   dalle          amministrazioni provinciali.                 3.  I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2 del          decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69  (Norme  in  materia          previdenziale,  per  il  miglioramento delle gestioni degli          enti  portuali  ed altre disposizioni urgenti), convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n. 153          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          13 marzo   1988,   n.   69,   recante   norme   in  materia          previdenziale,  per  il  miglioramento delle gestioni degli          enti portuali ed altre disposizioni urgenti):                 "Art. 2 - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari          delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali          derivanti  da  lavoro  dipendente,  i  lavoratori assistiti          dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale          statale  in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza, i          dipendenti  e  pensionati  degli  enti  pubblici  anche non          territoriali,  a  decorrere dal periodo di paga in corso al          1o gennaio   1988,  gli  assegni  familiari,  le  quote  di          aggiunta  di  famiglia,  ogni altro trattamento di famiglia          comunque  denominato  e la maggiorazione di cui all'art. 5,          decreto  legge  29 gennaio  1983,  n.  17,  convertito, con          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di          essere  corrisposti  e  sono  sostituiti,  ove ricorrano le          condizioni   previste   dalle   disposizioni  del  presente          articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.                 2.  L'assegno  compete  in  misura  differenziata in          rapporto  al numero dei componenti ed al reddito del nucleo          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.          I  livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati          di   lire   dieci   milioni  per  i  nuclei  familiari  che          comprendono  soggetti che si trovino, a causa di infermita'          o  difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta e permanente          impossibilita'  di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,          se   minorenni,   che  abbiano  difficolta'  persistenti  a          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I          medesimi  livelli  di  reddito  sono  aumentati di lire due          milioni  se  i  soggetti  di  cui  al comma 1 si trovano in          condizioni  di  vedovo  o  vedova, divorziato o divorziata,          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con          effetto dal 1o luglio 1994, qualora del nucleo familiare di          cui  al  comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo          mensile  dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000          per ogni figlio, con esclusione del primo.                 3.   Si  osservano,  per  quanto  non  previsto  dal          presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli          assegni  familiari,  approvato  con  decreto del Presidente          della  Repubblica  30 maggio  1955,  n.  797,  e successive          modificazioni   e   integrazioni,   nonche'  le  norme  che          disciplinano  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti  le          materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro          trattamento di famiglia comunque denominato.                 4.  La  cessazione  dal  diritto  ai  trattamenti di          famiglia    comunque    denominati,   per   effetto   delle          disposizioni   del   presente   decreto,  non  comporta  la          cessazione  di  altri  diritti  e benefici dipendenti dalla          vivenza a carico e/o ad essa connessi.                 5.  Sono  fatti  salvi gli aumenti per situazioni di          famiglia  spettanti  al personale in servizio all'estero ai          sensi  degli  articoli  157,  162  e  173  del  decreto del          Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'          dell'art.  12,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          23 gennaio  1967,  n.  215, e degli articoli 26 e 27, legge          25 agosto 1982, n. 604.                 6.  Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con          esclusione   del   coniuge   legalmente  ed  effettivamente          separato,  e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,          n.  818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza          limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente          impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo lavoro. Del          nucleo  familiare possono far parte, alle stesse condizioni          previste  per  i  figli ed equiparati, anche i fratelli, le          sorelle  ed  i  nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti          ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di          infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale, nell'assoluta e          permanente  impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo          lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse          condizioni  previste  per  i  figli  ed equiparati, anche i          fratelli,  le  sorelle  ed  i nipoti di eta' inferiore a 18          anni  compiuti  ovvero  senza  limiti  di  eta', qualora si          trovino,  a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,          nell'assoluta  e  permanente impossibilita' di dedicarsi ad          un  proficuo  lavoro,  nel caso in cui essi siano orfani di          entrambi  i  genitori e non abbiano conseguito il diritto a          pensione ai superstiti.                 6-bis.  Non  fanno parte del nucleo familiare di cui          al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino          straniero che non abbiano la residenza nel territorio della          Repubblica,  salvo  che  dallo Stato di cui lo straniero e'          cittadino  sia riservato un trattamento di reciprocita' nei          confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata          convenzione  internazionale  in  materia  di trattamenti di          famiglia.  L'accertamento  degli  Stati  nei  quali vige il          principio  di  reciprocita'  e' effettuato dal Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentito il Ministro          degli affari esteri.                 7.  Le variazioni del nucleo familiare devono essere          comunicate  al  soggetto  tenuto  a corrispondere l'assegno          entro trenta giorni dal loro verificarsi.                 8.  Il  nucleo familiare puo' essere composto di una          sola  persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai          superstiti  da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.                 8-bis.  Per  lo  stesso  nucleo  familiare  non puo'          essere  concesso  piu'  di  un assegno. Per i componenti il          nucleo  familiare  cui  l'assegno e' corrisposto, l'assegno          stesso  non  e'  compatibile  con  altro  assegno o diverso          trattamento di famiglia a chiunque spettante.                 9.  Il  reddito  del  nucleo familiare e' costituito          dall'ammontare   dei  redditi  complessivi,  assoggettabili          all'Irpef,  conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare          precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la          corresponsione  dell'assegno  fino  al  30 giugno dell'anno          successivo.  Per  la  corresponsione dell'assegno nel primo          semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito          conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del          reddito  concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,          ivi  compresi  quelli esenti da imposte e quelli soggetti a          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta          sostitutiva  se  superiori a L. 2.000.000. Non si computano          nel   reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto  comunque          denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,          nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.          L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con          dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  non e' soggetta ad          autenticazione,  alla quale si applicano le disposizioni di          cui  all'art.  26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente          al   quale  e'  resa  la  dichiarazione  deve  trasmetterne          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del          dichiarante.                 10.  L'assegno non spetta se la somma dei redditi da          lavoro  dipendente,  da  pensione  o  da  altra prestazione          previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al          70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.                 11.   L'assegno  non  concorre  a  formare  la  base          imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.                 12.  I  livelli  di  reddito  previsti nella tabella          allegata   al  presente  decreto  e  le  loro maggiorazioni          stabilite   dal  comma  2  sono  rivalutati  annualmente  a          decorrere  dall'anno  1989,  con  effetto  dal 1o luglio di          ciascun  anno,  in  misura pari alla variazione percentuale          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai          ed  impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno          di   riferimento   dei   redditi   per   la  corresponsione          dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.                 12-bis.  Per  i  lavoratori  autonomi  pensionati il          rinvio  di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,          n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto          1980,  n.  440,  continua ad avere ad oggetto la disciplina          sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.          797, e successive modificazioni e integrazioni.                 13.  L'onere  derivante dalle disposizioni contenute          nel  presente  articolo  e' valutato in lire 1.100 miliardi          annui,  a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1988-1990, al capitolo 6856          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno  finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico          accantonamento.                 14.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  ad          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di          bilancio".
                           |  
|   |                               Articolo 34              Gestione del personale in disponibilita' (Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs                           n.80 del 1998)
     1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.   2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo  e  per  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  forma  e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della  riqualificazione  professionale  del  personale  e  della  sua ricollocazione  in  altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.   3.   Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto  dalle strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre  1997,  n.  469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle  quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali  previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel   provvedere   all'organizzazione   del   sistema  regionale  per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.   4.  Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha  diritto  all'indennita'  di  cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata  massima  ivi  prevista.  La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione  di  appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del  periodo massimo di fruizione  dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  33.  Gli oneri sociali relativi alla retribuzione  goduta  al  momento  del collocamento in disponibilita' sono   corrisposti   dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della disponibilita'.   5.  I  contratti  collettivi  nazionali possono riservare appositi fondi  per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai  sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e per favorire  forme  di incentivazione alla ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilita' volontaria.   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni  ed  integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla   verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale  in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.   7.  Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione  del  loro  bilancio  e possono essere utilizzate per la formazione   e   la  riqualificazione  del  personale  nell'esercizio successivo.   8.  Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  relative  al  collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. 
                                            Note all'art. 34:                 -  Il  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio          1998, reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a          norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge          27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.                 -  Il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.227,  supplemento          ordinario,  n. 162 del 28 settembre 2000, reca "Testo Unico          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
                           |  
|   |                             Art. 34-bis (5)      (( Disposizioni in materia di mobilita' del personale ))
    ((  1.  Le  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con  esclusione  delle  amministrazioni  previste  dall'articolo 3, comma  1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di  avviare  le  procedure  di assunzione di personale, sono tenute a comunicare  ai  soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il  livello  e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il  concorso  nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e le eventuali specifiche idoneita' richieste.  2.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze  e  le  strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34,  comma  3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad  assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli  33  e  34,  ovvero  interessato  ai  processi  di mobilita' previsti   dalle  leggi  e  dai  contratti  collettivi.  Le  predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire  il  concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni  inviate  dalle  stesse  amministrazioni. Entro quindici giorni  dal  ricevimento  della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare  alle  amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale  inserito  nell'elenco  previsto dall'articolo 34, comma 2, nonche'   collocato   in   disponibilita'   in  forza  di  specifiche disposizioni normative.  3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.  4.  Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al  comma  1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per  le  posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.  5.  Le  assunzioni  effettuate  in violazione del presente articolo sono  nulle  di  diritto.  Restano  ferme  le  disposizioni  previste dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ))  |  
|   |                                 Art. 35                     Reclutamento del personale Art.  36,  commi  da  1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima  dall'art.  17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs  n.80  del  1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter  del  decreto  legge  17  giugno  1999,  n.  180 convertito con modificazioni dalla legge n.269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del  1993,  aggiunto  dall'art.  23  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e successivamente  modificato  dall'art.  274,  comma  1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)
    1.   L'assunzione   nelle  amministrazioni  pubbliche  avviene  con contratto individuale di lavoro: a) tramite  procedure  selettive,  conformi  ai principi del comma 3,   volte   all'accertamento  della  professionalita'  richiesta,  che   garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai   sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i   quali  e'  richiesto  il solo requisito della scuola dell'obbligo,   facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori requisiti per specifiche   professionalita'.  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo  1999,  n.68,  avvengono  per  chiamata numerica degli iscritti nelle  liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica  della  compatibilita'  della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del   fuoco   e  del  personale  della  Polizia  municipale  deceduto nell'espletamento  del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.  3.  Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata  pubblicita'  della  selezione e modalita' di svolgimento   che  garantiscan9  l'imparzialita'  e  assicurino  economicita'  e   celerita'   di   espletamento,   ricorrendo,   ove  e'  opportuno,   all'ausilio  di  sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare   forme di preselezione; b) adozione   di   meccanismi   oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a   verificare  il possesso dei requisiti attitudinali e professionali   richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di   provata   competenza   nelle   materie  di  concorso,  scelti  tra   funzionari   delle   amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle   medesime,  che  non  siano  componenti  dell'organo  di  direzione   politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche   e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle   confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali o dalle associazioni   professionali.  4.   Le   determinazioni   relative   all'avvio   di  procedure  di reclutamento  sono  adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Per   le amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle   procedure   e'  subordinato  alla  previa  deliberazione  del Consiglio  dei  ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.  5.  I  concorsi  pubblici  per  le assunzioni nelle amministrazioni dello  Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono  autorizzate  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri.  Per  gli  uffici  aventi sede regionale, compartimentale o provinciale  possono  essere  banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.  6.  Ai  fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia,  di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e di difesa  in  giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto di cui all'articolo  26  della  legge  1^  febbraio 1989, n.53, e successive modificazioni ed integrazioni.  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti  locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita' di assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 
                                            Note all'art. 35:                 -  La  legge  12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale  n.  68,  supplemento  ordinario,  del          23 marzo  1999,  reca  "Norme  per il diritto al lavoro dei          disabili".                 -  La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.230   del  22 ottobre  1980,  reca          "Speciali  elargizioni  a favore di categorie di dipendenti          pubblici  e  di  cittadini  vittime  del dovere o di azioni          terroristiche".                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge          27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 26 della          legge  1o febbraio  1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo          stato  giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei          graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e          del  Corpo  della  guardia  di finanza nonche' disposizioni          relative  alla  Polizia  di Stato, al Corpo degli agenti di          custodia e al Corpo forestale dello Stato):                 "Art.  26  - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale          della  polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia          indicate  dall'art.  16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,          e'  richiesto  il  possesso  delle  qualita'  morali  e  di          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della          magistratura ordinaria".
                           |  
|   |                                 Art. 36             Forme contrattuali flessibili di assunzione                     e di impiego del personale  (Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti            prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993            e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998)
    1.  Le  pubbliche  amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul  reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  precedenti, si avvalgono  delle  forme  contrattuali  flessibili di assunzione e di' impiego  del  personale  previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti  di  lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali  provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato,  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro,  degli altri rapporti  formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro temporaneo,  in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962.  n.  230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo   3   del  decreto  legge  30  ottobre  1984.  n.  726, convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24 giugno  1997,  n.  196,  nonche'  da  ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.  2.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 
                                            Note all'art. 36:                 -  La legge 18 aprile 1962, n. 230, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.  125  del  17 maggio  1962,  reca          "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".                 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 23 della legge          28 febbraio  1987,  n.  56  (Norme  sull'organizzazione del          mercato del lavoro):                 "Art.  23  (Disposizioni  in  materia di contratto a          termine).  - 1. L'apposizione di un termine alla durata del          contratto  di  lavoro,  oltre  che  nelle  ipotesi  di  cui          all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive          modificazioni  ed  integrazioni, nonche' all'art. 8-bis del          decreto-legge  29 gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con          modificazioni,   dalla  legge  25 marzo  1983,  n.  79,  e'          consentita   nelle   ipotesi   individuate   nei  contratti          collettivi  di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o          locali     aderenti     alle    confederazioni maggiormente          rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi          stabiliscono  il  numero  in percentuale dei lavoratori che          possono  essere  assunti  con contratto di lavoro a termine          rispetto   al  numero  dei  lavoratori  impegnati  a  tempo          indeterminato.                 2.  I  lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita'          lavorativa  con contratto a tempo determinato nelle ipotesi          previste dall'art. 8-bis, decreto legge 29 gennaio 1983, n.          17,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo          1983,  n.  79,  hanno diritto di precedenza nell'assunzione          presso  la  stessa  azienda,  con  la medesima qualifica, a          condizione  che  manifestino la volonta' di esercitare tale          diritto  entro  tre  mesi  dalla  data  di  cessazione  del          rapporto di lavoro.                 3.  Nei  settori del turismo e dei pubblici esercizi          e'   ammessa   l'assunzione   diretta   di  manodopera  per          l'esecuzione  di speciali servizi di durata non superiore a          tre  giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati          con   i   sindacati   locali   o  nazionali  aderenti  alle          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano          nazionale.   Dell'avvenuta   assunzione  deve  essere  data          comunicazione  all'ufficio  di  collocamento entro il primo          giorno non festivo successivo.                 4.  I  lavoratori  assunti  con  contratti  a  tempo          determinato  la  cui  durata complessiva non superi quattro          mesi   nell'anno   solare   conservano  l'iscrizione  e  la          posizione di graduatoria nella lista di collocamento".                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 3 del          decreto  legge  30 ottobre  1984,  n. 726 (Misure urgenti a          sostegno   e  ad  incremento  dei  livelli  occupazionali),          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre          1984,  n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del          decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  recante  misure          urgenti   a   sostegno   e   ad   incremento   dei  livelli          occupazionali):                 "Art.  3  -  1.  I lavoratori di eta' compresa fra i          quindici   ed  i  ventinove  anni  possono  essere  assunti          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma          3,  con  contratto  di  formazione e lavoro non superiore a          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici          economici  e  dalle  imprese e loro consorzi che al momento          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto          ai  sensi  dell'art.  2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,          ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei          dodici  mesi  precedenti  la  richiesta  stessa,  salvo che          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di          personale.                 1-bis.  Nelle  aree  indicate  dall'art. 1 del testo          unico  delle  leggi  sugli  interventi  per  il mezzogiorno          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          6 marzo  1978,  n.  218, nonche' in quelle svantaggiate del          centro-nord  previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407,          l'assunzione  con  contratti  di  formazione  e  lavoro  e'          ammessa sino all'eta' di 32 anni.                 2.  Fra  i  lavoratori  assunti  a  norma  del comma          precedente,  una quota fino al cinque per cento deve essere          riservata   ai   cittadini  emigrati  rimpatriati,  ove  in          possesso  dei  requisiti  necessari.  In caso di carenza di          predetto  personale dichiarata dall'ufficio di collocamento          si procede ai sensi del comma 1.                 3.   I   tempi   e   le   modalita'  di  svolgimento          dell'attivita'   di  formazione  e  lavoro  sono  stabiliti          mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici          e  dalle  imprese  ed approvati dalla commissione regionale          per   l'impiego.   Nel   caso  in  cui  la  delibera  della          commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel          termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede          il  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della          massima   occupazione.   La   commissione   regionale   per          l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentita la          commissione  centrale  per l'impiego, delibera, in coerenza          con  le  finalita'  formative  ed  occupazionali  e  con le          caratteristiche  dei  diversi settori produttivi, in ordine          ai  criteri  di approvazione dei progetti ed agli eventuali          specifici  requisiti  che  gli  stessi  devono avere, tra i          quali   puo'  essere  previsto  il  rapporto  tra  organico          aziendale   e   numero  dei  lavoratori  con  contratti  di          formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino          piu'  ambiti  regionali i medesimi progetti sono sottoposti          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il          parere  della  commissione centrale per l'impiego. Non sono          soggetti   all'approvazione   i   progetti   conformi  alle          regolamentazioni  del  contratto  di  formazione  e  lavoro          concordate  tra  le  organizzazioni sindacali nazionali dei          datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori  aderenti  alle          confederazioni maggiormente  rappresentative,  recepite dal          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale sentita la          commissione centrale per l'impiego.                 4.  I  progetti  di cui al comma 3, che prevedono la          richiesta  di  finanziamento  alle  regioni,  devono essere          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi          possono  essere  finanziati  dal  fondo di rotazione di cui          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo          le  modalita'  di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite          massimo  di  spesa,  di  cui  al secondo comma dell'art. 24          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei          progetti.  Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacati di cui al          comma 3 del presente articolo.                 5.  Ai contratti di formazione e lavoro si applicano          le  disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal          presente  decreto.  Il  periodo  di  formazione e lavoro e'          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di          trasformazione  del  rapporto  di  formazione  e  lavoro in          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero          al  termine  dell'esecuzione  del contratto di formazione e          lavoro.                 6.  Per  i  lavoratori  assunti  con il contratto di          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste          per la generalita' dei lavoratori.                 7.  Al  termine  del rapporto il datore di lavoro e'          tenuto  ad  attestare  l'attivita'  svolta  ed  i risultati          formativi  conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.                 8.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  puo'          effettuare  controlli,  per il tramite dell'ispettorato del          lavoro,   sull'attuazione  dei  progetti  di  formazione  e          lavoro.                 9.  In  caso  di inosservanza da parte del datore di          lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,          il  contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.                 10. I lavoratori assunti con contratto di formazione          e  lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei limiti numerici          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione          di particolari normative e istituti.                 11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del          suo  svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare          applicazione  i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e          lavoro.                 12.  I  lavoratori  che  abbiano svolto attivita' di          formazione  e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma          dal  medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'          computato   nell'anzianita'  di  servizio.  La  commissione          regionale  per  l'impiego,  tenendo conto delle particolari          condizioni  di  mercato nonche' delle caratteristiche della          formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino          ad un massimo di trentasei mesi.                 13. (Abrogato).                 14.    Ferme   restando   le   norme   relative   al          praticantato,   possono   effettuare   assunzioni   con  il          contratto  di  cui  al  comma  1  anche  i datori di lavoro          iscritti  agli  albi  professionali  quando  il progetto di          formazione   venga   predisposto  dagli  ordini  e  collegi          professionali   ed  autorizzato  in  conformita'  a  quanto          previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi          4 e 6.                 15.  Ferme restando le altre disposizioni in materia          di  contratto  di  formazione  e  lavoro, quando i progetti          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della          previdenza  sociale.  I predetti progetti formativi possono          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro          superiore a ventiquattro mesi.                 16.   Il   Ministro   per   il  coordinamento  delle          iniziative  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica, ai          fini  della  formazione professionale prevista dai progetti          di   cui  al  comma  precedente,  utilizza,  attivandoli  e          coordinandoli,  gli strumenti e i relativi mezzi finanziari          previsti  nel  campo della ricerca finalizzata, applicata e          di   sviluppo  tecnologico,  secondo  linee  programmatiche          approvate dal CIPE.                 17.   Nel   caso   in  cui  per  lo  svolgimento  di          determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito          titolo  di  studio,  questo  costituisce  requisito  per la          stipulazione   del   contratto   di   formazione  e  lavoro          finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.                 18.  I  lavoratori  iscritti  negli  elenchi  di cui          all'art.  19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con          contratto  di formazione e lavoro, sono considerati ai fini          delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa          legge".                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 16 del          decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti          in  materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri          sociali),   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          19 luglio   1994,   n.   451  (Conversione  in  legge,  con          modificazioni,  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,          recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di          fiscalizzazione degli oneri sociali):                 "Art.   16   (Norme   in  materia  di  contratti  di          formazione  e  lavoro).  -  1.  Possono  essere assunti con          contratto  di  formazione  e  lavoro  i  soggetti  di  eta'          compresa  tra  sedici  e trentadue anni. Oltre ai datori di          lavoro  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del decreto-legge          30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,          dalla  legge  19 dicembre  1984,  n. 863, possono stipulare          contratti  di  formazione e lavoro anche gruppi di imprese,          associazioni   professionali,   socio-culturali,  sportive,          fondazioni,  enti  pubblici  di  ricerca  nonche' datori di          lavoro  iscritti agli albi professionali quando il progetto          di  formazione  venga  predisposto  dagli  ordini e collegi          professionali   ed  autorizzato  in  conformita'  a  quanto          previsto al comma 7.                 2.  Il  contratto di formazione e lavoro e' definito          secondo le seguenti tipologie:                   a) contratto  di  formazione e lavoro mirato alla:          1)   acquisizione   di   professionalita'   intermedie;  2)          acquisizione di professionalita' elevate;                   b) contratto  di  formazione  e  lavoro  mirato ad          agevolare      l'inserimento     professionale     mediante          un'esperienza  lavorativa che consenta un adeguamento delle          capacita'   professionali   al   contesto   produttivo   ed          organizzativo.                 3.  I lavoratori assunti con contratto di formazione          e  lavoro  di  cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono          essere  inquadrati  ad  un  livello  inferiore  a quello di          destinazione.                 4.  La  durata massima del contratto di formazione e          lavoro   non  puo'  superare  i  ventiquattro  mesi  per  i          contratti  di  cui  alla  lettera a) del comma 2 e i dodici          mesi  per  i  contratti di cui alla lettera b) del medesimo          comma.                 5.  I  contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e          2),  del  comma  2  devono prevedere rispettivamente almeno          ottanta  e  centotrenta ore di formazione da effettuarsi in          luogo  della  prestazione  lavorativa.  Il contratto di cui          alla  lettera  b) del comma 2 deve prevedere una formazione          minima  non  inferiore  a  venti  ore di base relativa alla          disciplina  del  rapporto di lavoro, all'organizzazione del          lavoro,    nonche'    alla    prevenzione    ambientale   e          antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere          la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute          alla formazione.                 6.  Per i contratti di cui alla lettera a) del comma          2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi          previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di          entrata  in vigore del presente decreto. Per i contratti di          cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma  2  i medesimi          benefici   trovano   applicazione   subordinatamente   alla          trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato          e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del          contratto  di  formazione  e  lavoro cosi' trasformato e in          misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel          corso  del  contratto di formazione medesimo. Nelle aree di          cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del          Consiglio  del  20 luglio 1993, e successive modificazioni,          in    caso    di    trasformazione,    allo   scadere   del          ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro          di  cui  al  comma  2,  lettera a), in rapporto di lavoro a          tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per          i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3          e  quelle  di  cui al primo periodo del presente comma. Nel          caso  in  cui  il  lavoratore, durante i suddetti ulteriori          dodici  mesi,  venga illegittimamente licenziato, il datore          di   lavoro   e'  tenuto  alla  restituzione  dei  benefici          contributivi percepiti nel predetto periodo.                 7. (Abrogato).                 8. (Omissis).                 9.  Alla  scadenza  del  contratto  di  formazione e          lavoro  di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro,          utilizzando   un  modello  predisposto,  sentite  le  parti          sociali,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale,   trasmette   alla  sezione  circoscrizionale  per          l'impiego  competente  per territorio idonea certificazione          dei  risultati  conseguiti  dal  lavoratore interessato. Le          strutture  competenti  delle  regioni  possono accertare il          livello   di  formazione  acquisito  dal  lavoratore.  Alla          scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui alla          lettera  b)  del  comma  2, il datore di lavoro rilascia al          lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.                 10.  Qualora  sia  necessario  per il raggiungimento          degli  obiettivi  formativi,  i progetti possono prevedere,          anche  nei  casi in cui essi siano presentati da consorzi o          gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga          in  posizione  di comando presso una pluralita' di imprese,          individuate  nei  progetti  medesimi.  La  titolarita'  del          rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.                 11.  La  misura  di cui al comma 6 dell'art. 8 della          legge  29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per          cento.                 12. (Abrogato).                 13. Nella predisposizione dei progetti di formazione          e  lavoro  devono  essere  rispettati  i  principi  di  non          discriminazione  diretta  ed  indiretta  di  cui alla legge          10 aprile 1991, n. 125.                 14.   Le  disposizioni  del  presente  articolo,  ad          eccezione   del   comma 1,   primo   periodo,  non  trovano          applicazione  nei  confronti  dei contratti di formazione e          lavoro  gia'  stipulati  alla data di entrata in vigore del          presente  decreto.  Esse,  ad  eccezione dei commi 1, primo          periodo,  8,  11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei          confronti  dei  contratti  di formazione e lavoro stipulati          entro  il  30 giugno  1995, sulla base di progetti che alla          data del 31 marzo 1995 risultino gia' approvati, presentati          ovvero  riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di          cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,          n.   726,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          19 dicembre  1984,  n.  863,  come  modificato dall'art. 9,          comma   1,   del   decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  108,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991,          n. 169.                 15.   Dalla   tabella   C  annessa  al  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1992,  n. 300, e'          eliminato  il  procedimento per l'approvazione dei progetti          di  formazione  e lavoro da parte del Ministro del lavoro e          della  previdenza  sociale,  previsto dall'art. 3, comma 3,          del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".                 -  La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  154,  supplemento  ordinario,  del          4 luglio   1997,  reca  "Norme  in  materia  di  promozione          dell'occupazione".
                           |  
|   |                               Articolo 37 Accertamento  delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei                          concorsi pubblici (Art.36-ter  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13 del d.lgs                           n.387 del 1998)
     1.  A  decorrere  dal  1^  gennaio  2000  i  bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,   prevedono   l'accertamento   della   conoscenza  dell'usa  delle apparecchiature  e  delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera.   2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il  livello  di  conoscenza  richiesto e le modalita' per il relativo accertamento.   3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si  riferisce  il  bando,  e  le  modalita'  per l'accertamento della conoscenza  medesima.  Il  regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica. 
                                            Nota all'art. 37:                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                           |  
|   |                               Articolo 38    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37  d.lgs  n.29  del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs                           n.80 del 1998)
     1.  I  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea possono accedere  ai  posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non  implicano  esercizio  diretto  o  indiretto  di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23  agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per  i  quali  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,   nonche'   i   requisiti  indispensabili  all'accesso  dei cittadini di cui al comma 1.   3.  Nei  casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,  all'equiparazione  dei titoli di studio e professionali si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce  l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. 
                                            Nota all'art. 38:                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 17 della legge          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                           |  
|   |                               Articolo 39 Assunzioni  obbligatorie  delle  categorie  protette  e tirocinio per                        portatori di handicap (Art.42  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs  n.546  del  1993  e  modificato prima dall'art.43, comma 1 del d.lgs  n.80  del  1998 e poi dall'art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del                                1998)
     1.  Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di  assunzioni  per  portatori  di handicap ai sensi dell'articolo 11 della  legge  12  marzo  1999,  ii.68,  sulla  base  delle  direttive impartite  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  e dai Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi dell'articolo  45,  comma  3  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300  con  le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303. 
                                            Note all'art. 39:                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11 della          legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro          dei disabili):                 "Art.  11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione          lavorativa).   -  1.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento          lavorativo  dei  disabili,  gli  uffici competenti, sentito          l'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato          dall'art.  6 della presente legge, possono stipulare con il          datore   di   lavoro   convenzioni  aventi  ad  oggetto  la          determinazione  di  un  programma  mirante al conseguimento          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.                 2.  Nella  convenzione  sono  stabiliti i tempi e le          modalita'  delle  assunzioni  che  il  datore  di lavoro si          impegna  ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere          convenute   vi   sono   anche   la  facolta'  della  scelta          nominativa,   lo  svolgimento  di  tirocini  con  finalita'          formative  o di orientamento, l'assunzione con contratto di          lavoro  a  termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'          ampi  di  quelli previsti dal contratto collettivo, purche'          l'esito  negativo  della prova, qualora sia riferibile alla          menomazione  da cui e' affetto il soggetto, non costituisca          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.                 3.  La  convenzione  puo' essere stipulata anche con          datori  di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai          sensi della presente legge.                 4.  Gli  uffici  competenti  possono stipulare con i          datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per          l'avviamento   di   disabili   che  presentino  particolari          caratteristiche  e  difficolta'  di  inserimento  nel ciclo          lavorativo ordinario.                 5.  Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni          iniziativa  utile  a  favorire l'inserimento lavorativo dei          disabili  anche  attraverso  convenzioni con le cooperative          sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge          8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8          della  stessa  legge,  nonche'  con  le  organizzazioni  di          volontariato   iscritte   nei  registri  regionali  di  cui          all'art.  6  della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque          con  gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge          5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici          e  privati  idonei  a  contribuire alla realizzazione degli          obiettivi della presente legge.                 6.  L'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma 3, del          decreto   legislativo   23 dicembre   1997,  n.  469,  come          modificato  dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre          l'adozione  di  deroghe  ai  limiti di eta' e di durata dei          contratti  di  formazione-lavoro e di apprendistato, per le          quali  trovano applicazione le disposizioni di cui al comma          3  ed  al  primo  periodo  del  comma  6  dell'art.  16 del          decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451. Tali          deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di          inserimento mirato.                 7.   Oltre   a   quanto  previsto  al  comma  2,  le          convenzioni di integrazione lavorativa devono:                   a) indicare     dettagliatamente    le    mansioni          attribuite  al  lavoratore disabile e le modalita' del loro          svolgimento;                   b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e          di  tutoraggio  da parte degli appositi servizi regionali o          dei  centri di orientamento professionale e degli organismi          di  cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;                   c) prevedere  verifiche  periodiche sull'andamento          del   percorso   formativo   inerente   la  convenzione  di          integrazione  lavorativa,  da  parte  degli  enti  pubblici          incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo".                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, comma          3,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo 1997, n. 59):                 "3.  Al  ministero  sono trasferite, con le inerenti          risorse,  le  funzioni  dei  ministeri  del  lavoro e della          previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del          dipartimento  per  gli  affari  sociali, operante presso la          Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle          in  materia  di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,          anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e          fatte  in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli          articoli  1,  comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della          legge  15 marzo  1997,  n.  59, le funzioni conferite dalla          vigente  legislazione  alle regioni ed agli enti locali. Il          ministero  esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi          sanitari  regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo          1998,  n.  115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui          all'art.  10,  commi  6 e seguenti, del decreto legislativo          sul  riordino  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.          Il  ministero  esercita  altresi'  le funzioni di vigilanza          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'agenzia  per  la          formazione e l'istruzione professionale".                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, commi          3  e  4,  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):                 "3.   A   decorrere   dalla  data  di  inizio  della          legislatura  successiva a quella in cui il presente decreto          entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,          con  le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i          compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle          regioni.                 4.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, sono          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri,          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed          umane".
                           |  
|   |                                 Art. 40            Contratti collettivi nazionali e integrativi      (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima      dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del         d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato          dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
    1.  La  contrattazione  collettiva  si  svolge  su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.  2.  Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni rappresentative  ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti   della   contrattazione  collettiva  nazionale  riguardanti settori   omogenei   o  affini.  I  dirigenti  costituiscono  un'area contrattuale  autonoma  relativamente  a  uno  o piu' comparti. Resta fermo  per  l'area  contrattuale  della dirigenza del ruolo sanitario quanto  previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi che  definiscono  i  comparti  o le aree contrattuali si applicano le procedure   di   cui   all'articolo   41,  comma  6.  Per  le  figure professionali  che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti  di  direzione  o  che  comportano  iscrizione ad albi oppure tecnico  scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.  3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il settore  privato,  la  durata  dei  contratti  collettivi nazionali e integrativi,  la  struttura  contrattuale  e i rapporti tra i diversi livelli,  le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa,  nel rispetto dei vincoli di bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa  si  svolge  sulle  materie  e  nei  limiti stabiliti dai contratti  collettivi  nazionali,  tra  i soggetti e con le procedure negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito territoriale   e   riguardare   piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche amministrazioni   non   possono   sottoscrivere  in  sede  decentrata contratti  collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna  amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non possono essere applicate.  4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i  contratti  collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla data della sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. 
                                            Nota all'art. 40:                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 15 del          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):                 "Art.  15 (Disciplina della dirigenza medica e delle          professioni  sanitarie).  -  1. Fermo restando il principio          dell'invarianza  della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria e'          collocata   in   un   unico  ruolo,  distinto  per  profili          professionali,   e  in  un  unico  livello,  articolato  in          relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e          gestionali.  In sede di contrattazione collettiva nazionale          sono   previste,   in   conformita'   ai  principi  e  alle          disposizioni  del presente decreto, criteri generali per la          graduazione   delle   funzioni   dirigenziali  nonche'  per          l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi          dirigenziali  e per l'attribuzione del relativo trattamento          economico  accessorio  correlato alle funzioni attribuite e          alle connesse responsabilita' del risultato.                 2.   La  dirigenza  sanitaria  e'  disciplinata  dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.                 3.    L'attivita'    dei   dirigenti   sanitari   e'          caratterizzata,  nello svolgimento delle proprie mansioni e          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e          verifica,   sono   progressivamente  ampliati.  L'autonomia          tecnico-professionale,  con le connesse responsabilita', si          esercita      nel     rispetto     della     collaborazione          multiprofessionale,  nell'ambito  di  indirizzi operativi e          programmi  di  attivita'  promossi, valutati e verificati a          livello    dipartimentale    e    aziendale,    finalizzati          all'efficace  utilizzo  delle  risorse  e all'erogazione di          prestazioni  appropriate  e  di  qualita'. Il dirigente, in          relazione  all'attivita' svolta, ai programmi concordati da          realizzare   e   alle   specifiche   funzioni  allo  stesso          attribuite,   e'   responsabile   del  risultato  anche  se          richiedente   un   impegno   orario   superiore   a  quello          contrattualmente definito.                 4.  All'atto  della  prima  assunzione, al dirigente          sanitario  sono  affidati compiti professionali con precisi          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono          attribuite  funzioni di collaborazione e corresponsabilita'          nella  gestione  delle  attivita'. A tali fini il dirigente          responsabile   della  struttura  predispone  e  assegna  al          dirigente   un   programma   di  attivita'  finalizzato  al          raggiungimento    degli    obiettivi    prefissati   e   al          perfezionamento  delle  competenze  tecnico professionali e          gestionali  riferite  alla  struttura  di  appartenenza. In          relazione  alla natura e alle caratteristiche dei programmi          da  realizzare,  alle  attitudini e capacita' professionali          del   singolo   dirigente,   accertate   con  le  procedure          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con          cinque  anni  di  attivita'  con  valutazione positiva sono          attribuite  funzioni  di natura professionale anche di alta          specializzazione,   di   consulenza,   studio   e  ricerca,          ispettive,  di  verifica  e  di  controllo, nonche' possono          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture          semplici.                 5.  Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;          quello  con incarico di struttura, semplice o complessa, e'          sottoposto  a  verifica  anche al termine dell'incarico. Le          verifiche  concernono le attivita' professionali svolte e i          risultati  raggiunti  livello  di partecipazione, con esito          positivo,  ai  programmi  di  formazione  continua  di  cui          all'art.  16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,          nominato  dal direttore generale e presieduto dal direttore          del   dipartimento.   L'esito   positivo   delle  verifiche          costituisce  condizione per la conferma nell'incarico o per          il   conferimento   di   altro  incarico,  professionale  o          gestionale, anche di maggior rilievo.                 6.   Ai  dirigenti  con  incarico  di  direzione  di          struttura   complessa   sono  attribuite,  oltre  a  quelle          derivanti   dalle   specifiche   competenze  professionali,          funzioni  di direzione e organizzazione della struttura, da          attuarsi,   nell'ambito   degli   indirizzi   operativi   e          gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante          direttive  a  tutto  il  personale operante nella stessa, e          l'adozione  delle  relative  decisioni  necessarie  per  il          corretto   espletamento   del  servizio  e  per  realizzare          l'appropriatezza degli interventi con finalita' preventive,          diagnostiche,  terapeutiche  e riabilitative, attuati nella          struttura  loro  affidata.  Il  dirigente  e'  responsabile          dell'efficace   ed   efficiente   gestione   delle  risorse          attribuite.  I  risultati  della gestione sono sottoposti a          verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.                 7.  Alla  dirigenza  sanitaria  si  accede  mediante          concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, disciplinato ai          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica          10 dicembre  1997,  n.  483 ivi compresa la possibilita' di          accesso  con una specializzazione in disciplina affine. Gli          incarichi   di   direzione   di  struttura  complessa  sono          attribuiti  a coloro che siano in possesso dei requisiti di          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre          1997,   n.   484,  e  secondo  le  modalita'  dallo  stesso          stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 2.          Si  applica  quanto  previsto  dall'art.  28,  comma 1, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  come  sostituito  dall'art.  10 del decreto          legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.                 8.  L'attestato  di  formazione  manageriale  di cui          all'art.  5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente          della  Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato          dall'art.   16-quinquies,   deve   essere   conseguito  dai          dirigenti  con incarico di direzione di struttura complessa          entro   un   anno  dall'inizio  dell'incarico;  il  mancato          superamento   del   primo  corso,  attivato  dalla  regione          successivamente al conferimento dell'incarico, determina la          decadenza  dall'incarico  stesso.  I dirigenti sanitari con          incarico  quinquennale  alla  data di entrata in vigore del          decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a          partecipare   al  primo  corso  di  formazione  manageriale          programmato   dalla   regione;   i   dirigenti   confermati          nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di          formazione manageriale.                 9.   I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro          disciplinano  le  modalita' di salvaguardia del trattamento          economico  fisso  dei  dirigenti  in godimento alla data di          entrata  in  vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,          n. 229".
                           |  
|   |                             Art. 40-bis (2)              (( Compatibilita' della spesa in materia                  di contrattazione integrativa ))
    ((  1.  Per  le  amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma  2,  i  comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte  in  merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione   integrativa  di  comparto  definendo  metodologie  e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole  amministrazioni.  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 39,  comma  3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.  2.  Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6,  inviano  annualmente  specifiche  informazioni  sui  costi  della contrattazione   integrativa   al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  che  predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di rilevazione,  d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto  prescritto  dall'articolo  40,  comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.  4.  Tra  gli  enti  pubblici  non economici di cui all'articolo 39, comma  3-ter,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni,   si   intendono   ricompresi   anche  quelli  di  cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo. ))  |  
|   |                                 Art. 41             Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN   (Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3    del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima  dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs n.300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)
    1.  Le  pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di  contrattazione  collettiva  nazionale  attraverso le loro istanze associative  o  rappresentative,  le  quali  danno  vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le  proprie  modalita'  di  funzionamento e di deliberazione. In ogni caso,  le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere   sull'ipotesi  di  accordo  nell'ambito  della  procedura  di contrattazione  collettiva  di  cui  all'articolo  47, si considerano definitive   e   non  richiedono  ratifica  da  parte  delle  istanze associative  o  rappresentative  delle  pubbliche amministrazioni del comparto.  2.  Per  le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica  nonche',  per  il  sistema  scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.  3.  Per  le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito: a) nell'ambito  della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le   amministrazioni  regionali  e  per le amministrazioni del Servizio   sanitario  nazionale,  e  dell'Associazione  nazionale  dei comuni   d'Italia  -  ANCI  e  dell'Unione  delle province d'Italia - UPI e   dell'Unioncamere,    per    gli    enti   locali   rispettivamente   rappresentati; b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita'; c) nell'ambito  delle  istanze  rappresentative promosse, ai fini del   presente  articolo,  dai  presidenti  degli  enti, d'intesa con il   Presidente  del  Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la   funzione  pubblica,  rispettivamente  per  gli  enti  pubblici non   economici e per gli enti di ricerca.  4.  Un  rappresentante  del  Governo,  designato dal Ministro della sanita',  partecipa  al  comitato  di  settore  per  il  compatto  di contrattazione   collettiva   delle   amministrazioni   del  Servizio sanitario nazionale.  5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.  6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti  o  le  aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti   comuni   a   piu'   comparti   o   a  tutte  le  pubbliche amministrazioni,  le  funzioni  di  indirizzo  e  le altre competenze inerenti  alla  contrattazione  collettiva  sono  esercitate in forma collegiale,  tramite  un  apposito  organismo  di  coordinamento  dei comitati  di  settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo,  tramite  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che lo presiede.  7.  L'ARAN  assume,  nell'ambito  degli  indirizzi  deliberati  dai comitati  di  settore,  iniziative  per  il coordinamento delle parti datoriali,  anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile,  anche  con  la contestualita' delle procedure del rinnovo dei  contratti,  soluzioni  omogenee  in  settori  operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.  |  
|   |                               Articolo 42        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro (Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs                           n.396 del 1997)
     1.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.  Fino  a  quando non vengano emanate norme di carattere generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in attuazione  dei  criteri  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano le disposizioni seguenti   in  materia  di  rappresentativita'  delle  organizzazioni sindacali  ai  fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali  nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui  al  comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali  ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano,   in   proporzione  alla  rappresentativita',  le  garanzie previste  dagli  articoli  23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui  al  comma  8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali  di  cui  al  comma  2,  viene  altresi' costituito, con le modalita'  di  cui  ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria  del  personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.   4.  Con  appositi  accordi  o  contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai   sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la  composizione dell'organismo   di   rappresentanza  unitaria  del  personale  e  le specifiche  modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto,   il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,  con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare  liste,  oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei  contratti  collettivi,  anche ad altre organizzazioni sindacali, purche'  siano  costituite  in  associazione con un proprio statuto e purche'  abbiano  aderito  agli  accordi  o  contratti collettivi che disciplinano  l'elezione  e  il  funzionamento dell'organismo. Per la presentazione   delle   liste,  puo'  essere  richiesto  a  tutte  le organizzazioni  sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con  diritto  al  voto  non  superiore  al 3 per cento del totale dei dipendenti  nelle  amministrazioni,  enti  o strutture amministrative fino  a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.   5.  I  medesimi  accordi  o contratti collettivi possono prevedere che,   alle   condizioni   di   cui  al  comma  8,  siano  costituite rappresentanze  unitarie  del personale comuni a piu' amministrazioni di  enti  di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono   altresi'   prevedere  che  siano  costituiti  organismi  di coordinamento  tra  le  rappresentanze  unitarie  del personale nelle amministrazioni  e  enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.   6.  I  componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati  ai  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono  i  criteri  e  le  modalita' con cui sono trasferite ai componenti  eletti  della  rappresentanza  unitaria  del personale le garanzie  spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali delle organizzazioni   sindacali   di   cui  al  comma  2  che  li  abbiano sottoscritti o vi aderiscano.   7.  I  medesimi  accordi  possono disciplinare le modalita' con le quali  la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in via esclusiva  i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle  rappresentanze  sindacali  aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni  della  legge  e  della  contrattazione collettiva. Essi possono   altresi'   prevedere  che,  ai  fini  dell'esercizio  della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale   sia  integrata  da  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.   8.  Salvo  che  i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle  caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi  di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,   alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o struttura  periferiche  che  siano  considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti  o  strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura  delle  loro  funzioni,  agli  accordi  o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.   10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel  contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata presenza  negli  organismi  di rappresentanza unitaria del personale, anche  mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni  sindacali  delle  minoranze linguistiche, nell'ambito della  provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto  previsto  dall'articolo  9  del  decreto del Presidente della Repubblica  6  gennaio  1978,  n.  58,  e  dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430. 
                                            Note all'art. 42:                 -  Si  trascrive il testo vigente degli articoli 19,          23, 24 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di          lavoro e norme sul collocamento):                 "Art.    19   (Costituzione   delle   rappresentanze          sindacali  aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali          possono  essere  costituite ad iniziativa dei lavoratori in          ogni unita' produttiva, nell'ambito:                   a) delle      associazioni      aderenti      alle          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano          nazionale;                   b) delle  associazioni  sindacali,  non  affiliate          alle  predette  confederazioni,  che  siano  firmatarie  di          contratti  collettivi  nazionali  o  provinciali  di lavoro          applicati nell'unita' produttiva.                 Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le          rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di          coordinamento".                 "Art.  23 (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle          rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno          diritto,  per  l'espletamento  del loro mandato, a permessi          retribuiti.                 Salvo   clausole   piu'   favorevoli  dei  contratti          collettivi  di  lavoro  hanno diritto ai permessi di cui al          primo comma almeno:                   a) un   dirigente   per   ciascuna  rappresentanza          sindacale  aziendale  nelle  unita' produttive che occupano          fino  a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e'          organizzata;                   b) un   dirigente  ogni  300  o  frazione  di  300          dipendenti  per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale          nelle   unita'   produttive   che  occupano  fino  a  3.000          dipendenti   della   categoria   per   cui   la  stessa  e'          organizzata;                   c) un   dirigente  ogni  500  o  frazione  di  500          dipendenti  della  categoria  per  cui  e'  organizzata  la          rappresentanza  sindacale aziendale nelle unita' produttive          di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui          alla precedente lettera b).                 I  permessi  retribuiti  di cui al presente articolo          non  potranno  essere  inferiori  a  otto ore mensili nelle          aziende  di  cui alle lettere b) e c) del comma precedente;          nelle  aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti          non  potranno  essere  inferiori  ad  un'ora  all'anno  per          ciascun dipendente.                 Il  lavoratore  che intende esercitare il diritto di          cui  al  primo  comma  deve  darne comunicazione scritta al          datore  di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite          le rappresentanze sindacali aziendali".                 "Art.  24  (Permessi  non retribuiti). - I dirigenti          sindacali  aziendali  di  cui  all'art.  23 hanno diritto a          permessi  non retribuiti per la partecipazione a trattative          sindacali  o a congressi e convegni di natura sindacale, in          misura non inferiore a otto giorni all'anno.                 I  lavoratori che intendano esercitare il diritto di          cui  al comma precedente devono darne comunicazione scritta          al  datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le          rappresentanze sindacali aziendali".                 "Art.  30  (Permessi  per  i dirigenti provinciali e          nazionali).   -   I   componenti  degli  organi  direttivi,          provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art.          19,  hanno  diritto a permessi retribuiti, secondo le norme          dei   contratti  di  lavoro,  per  la  partecipazione  alle          riunioni degli organi suddetti".                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera          b)  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, vedi nelle note          alle premesse.                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 9 del          decreto  del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.          58  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della          regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di previdenza e          assicurazioni sociali):                 "Art.   9.   -  Nella  provincia  di  Bolzano,  alle          associazioni   sindacali   costituite   esclusivamente  tra          lavoratori    dipendenti    appartenenti   alle   minoranze          linguistiche    tedesca    e    ladina,    aderenti    alla          confederazione maggiormente  rappresentativa fra quelle dei          lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione          di  rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine          all'esercizio  di  tutte  le  attivita'  sindacali comprese          quelle  di  patronato  e  di assistenza sociale di cui alla          legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i          diritti  riconosciuti  da  norme di legge alle associazioni          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative          sul piano nazionale.                 Alle  associazioni  e  alla confederazione di cui al          primo   comma   e'   altresi'   esteso   il   diritto  alla          rappresentanza   negli  organi  collegiali  della  pubblica          amministrazione  e  degli enti costituiti per la tutela dei          loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza          regionale.                 La maggiore  rappresentativita' della confederazione          di   cui   al   primo  comma  e'  accertata  dal  consiglio          provinciale.   Il  relativo  provvedimento  e'  impugnabile          dinanzi  alla  sezione  autonoma  di  Bolzano del tribunale          amministrativo regionale".                 -  Il  decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 12 del 16 gennaio          1990,  reca "Norme di attuazione dello statuto speciale per          la  regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di  previdenza ed          assicurazioni sociali".
                           |  
|   |                               Articolo 43 Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art.47-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44  comma  7  del  d.lgs  n.80  del  1998,  come modificato           dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)
     1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione  collettiva nazionale le organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni  delle rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.   2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  relativo comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.   3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti  collettivi  verificando previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per l'ammissione   alle   trattative   ai  sensi  del  comma  1,  che  le organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo rappresentino  nel  loro  complesso almeno il 51 per cento come media tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  neI comparto o nell'area contrattuale,  o  almeno  il  60  per  cento  del dato elettorale nel medesimo ambito.   4.   L'ARAN   ammette   alla   contrattazione  collettiva  per  la stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano  i  compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.   5.  I  soggetti  e  le  procedure  della contrattazione collettiva integrativa  sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo  42,  comma  7,  per  gli  organismi  di rappresentanza unitaria del personale.   6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN  e  le confederazioni sindacali  rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti  collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva nazionale  ai  sensi  dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita'  ai  sensi  del comma 1, tenendo conto anche della diffusione   territoriale   e   della   consistenza  delle  strutture organizzative nel comparto o nell'area.   7.  La  raccolta  dei  dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi all'ARAN  non  oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,      controfirmati      da     un     rappresentante dell'organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita'  che garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   indicare   il  funzionario responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo  sulle  procedure  elettorali  e  per  la raccolta dei dati relativi  alle  deleghe  l'ARAN  si  avvale,  sulla  base di apposite convenzioni,  della  collaborazione  del  Dipartimento della funzione pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.   8.  Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la  certificazione  dei  dati  e  per  la risoluzione delle eventuali controversie  e'  istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo'   essere  articolato  per  comparti,  al  quale  partecipano  le organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva nazionale.   9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai  fini  della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un contributo  economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.   10.   Il  comitato  delibera  sulle  contestazioni  relative  alla rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni  caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un soggetto sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e' adottata  su  conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  -  CNEL,  che  lo  emana  entro  quindici  giorni  dalla richiesta.  La  richiesta  di  parere  e'  trasmessa  dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.   11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le organizzazioni sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti presenti.   12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme  di  informazione  e  di  accesso  ai  dati, nel rispetto della legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31  dicembre  1996,  n.  675, e successive disposizioni correttive ed integrative.   13.  Ai  sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano  e  delle  regioni  Valle  D'Aosta  e  Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge   regionale  e  provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti, spettano,  eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i   medesimi   diritti,   poteri   e  prerogative,  previsti  per  le organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in  base  al presente  decreto.  Per  le  organizzazioni sindacali che organizzano anche  lavoratori  delle  minoranze  linguistiche  della provincia di Bolzano  e  della  regione  della  Val  d'Aosta,  i  criteri  per  la determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati. 
                                            Nota all'art. 43:                 -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5,  supplemento  ordinario,          dell'8 gennaio  1997, reca "Tutela delle persone e di altri          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
                           |  
|   |                               Articolo 44    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro (Art.48  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.l6 del                        d.lgs n.470 del 1993)
     1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  la  contrattazione collettiva nazionale definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono abrogate  le  norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni di concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure   di   partecipazione  che  sostituiranno  commissioni  del personale e organismi di gestione, comunque denominati. 
                                            Nota all'art. 44:                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera          a)  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, vedi nelle note          alle premesse.
                           |  
|   |                               Articolo 45                        Trattamento economico (Art.49 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.23  del                        d.lgs n.546 del 1993)
     1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.   2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.   3.  I  contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla   produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di   ciascun dipendente; c) all'effettivo  svolgimento  di attivita' particolarmente disagiate   obiettivamente  ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete   ai  dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun   dipendente,   nell'ambito  di  criteri  obiettivi  definiti  dalla   contrattazione collettiva.
     4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.   5.  Le  funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri. 
                                            Nota all'art. 45:                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          5 gennaio  1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  44,  supplemento  ordinario, del 18 febbraio 1967, reca          "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".
                           |  
|   |                               Articolo 46 Agenzia per la rappresentanza      negoziale      delle     pubbliche                           amministrazioni (Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs                           n.396 del 1997)
     1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente rappresentate dall'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni  - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.   L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base  agli indirizzi  ricevuti  ai  sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa  alle  relazioni  sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi  e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme  applicazione  dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12  giugno  1990,  n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.   2.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione integrativa. Sulla base di apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche collettivamente  ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione    all'articolazione    della   contrattazione   collettiva integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni  interessate,  possono  essere  costituite, anche per periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o pluriregionale.   3.   L'ARAN   cura   le   attivita'   di  studio,  monitoraggio  e documentazione    necessario   all'esercizio   della   contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati  di  settore  e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto  sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici dipendenti.   A  tal  fine  l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione dell'ISTAT  per  l'acquisizione  di informazioni statistiche e per la formulazione  di  modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati  raccolti  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  in  sede  di  predisposizione del bilancio dello  Stato,  del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi  di  cassa  e  relativi  agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.   4.  Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali   e  sulla  contrattazione  collettiva  integrativa,  viene istituito  presso  l'ARAN  un  apposito  osservatorio  a composizione paritetica.  I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di  settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.   5.   Le   pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere all'ARAN,   entro   cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale  e  la  indicazione  delle  modalita'  di  copertura dei relativi  oneri  con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.   6.  Il  comitato  direttivo  dell'ARAN  e'  costituito  da  cinque componenti  ed  e'  nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, designa tre dei   componenti,  tra  i  quali,  sentita  la  Conferenza  unificata Stato-regioni  e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti, uno  e'  designato  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI,   7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in  materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei  alla  pubblica  amministrazione,  ai sensi dell'articolo 31 della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,  e  del  decreto  legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il comitato  dura  in  carica  quattro  anni e i suoi componenti possono essere   riconfermati.   Il   comitato  delibera  a  maggioranza  dei componenti.  Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici o in organizzazioni  sindacali  ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.   8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole   amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per   dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale   e'  concordata  tra  l'ARAN  e l'organismo di coordinamento di cui   all'articolo  41,  comma  6.  ed  e'  riferita  a  ciascun biennio   contrattuale; b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le   altre  prestazioni  eventualmente  richieste,  poste  a carico dei   soggetti che se ne avvalgano.
     9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata: a) per  le  amministrazioni  dello  State  direttamente attraverso la   previsione   di'  spesa  complessiva  da  iscrivere  nell'apposito   capitolo  dello  stato di previsione di spesa della Presidenza del   Consiglio dei ministri; b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di   trasferimenti  da  definirsi  tramite  decreti del Ministro per la   funzione  pubblica  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del   bilancio  e  della  programmazione  economica  e,  a  seconda  del   comparto,  dei  Ministri  competenti,  nonche', per gli aspetti di   interesse   regionale  e  locale,  previa  intesa  espressa  dalla   Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
     10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto pubblico. Ha   autonomia   organizzativa  e  contabile  nei  limiti  del  proprio   bilancio.   Affluiscono   direttamente  al  bilancio  dell'ARAN  i   contributi  di  cui  al  comma  8.  L'ARAN  definisce  con  propri   regolamenti  le  norme  concernenti  l'organizzazione  interna, il   funzionamento  e  la  gestione  finanziaria.  I  regolamenti  sono   soggetti  al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da   esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La   gestione  finanziaria  e'  soggetta  al controllo consuntivo della   Corte dei conti.   11.  Il  ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da   cinquanta  unita',  ripartite tra il personale dei livelli e delle   qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.   Alla  copertura  dei  relativi posti si provvede nell'ambito delle   disponibilita'  di  bilancio  tramite  concorsi  pubblici,  ovvero   mediante  assunzioni  con contratto di lavoro a tempo determinato,   regolati dalle norme di diritto privato.   12.   L'ARAN   puo'   altresi'  avvalersi  di  un  contingente  di   venticinque  unita'  di  personale anche di qualifica dirigenziale   proveniente  dalle  pubbliche  amministrazioni  rappresentate,  in   posizione  di  comando  o  collocati  fuori  ruolo.  I  dipendenti   comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed   il  trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad   essi   sono   attribuite   dall'ARAN,   secondo   le  disposizioni   contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa   la  produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti   la  retribuzione  di  posizione e di risultato. Il collocamento in   posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo e' disposto secondo le   disposizioni  vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17, comma 14,   della  legge  15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla   base  di  apposite  intese,  anche  personale direttamente messo a   disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con   oneri  a  carico  di  questi.  Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'   avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni con modalita' di   rapporto  stabilite  con i regolamenti adottati ai sensi del comma   10.   13.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome possono   avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di   agenzie  tecniche  istituite  con  legge  regionale  o provinciale   ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2. 
                                            Note all'art. 46:                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2 della          legge  12 giugno  1990,  n.  146  (Norme sull'esercizio del          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla          salvaguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente          tutelati.   Istituzione   della   commissione  di  garanzia          dell'attuazione della legge):                 "Art.  2  -  1.  Nell'ambito  dei  servizi  pubblici          essenziali  indicati  nell'art. 1 il diritto di sciopero e'          esercitato  nel  rispetto  di  misure  dirette a consentire          l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire          le  finalita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1,  con un          preavviso  minimo non inferiore a quello previsto nel comma          5  del  presente  articolo.  I  soggetti  che proclamano lo          sciopero  hanno  l'obbligo  di comunicare per iscritto, nel          termine   di   preavviso,  la  durata  e  le  modalita'  di          attuazione,   nonche'   le   motivazioni,   dell'astensione          collettiva  dal  lavoro.  La comunicazione deve essere data          sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,          sia  all'apposito  ufficio  costituito  presso  l'autorita'          competente  ad  adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che          ne  cura  la  immediata  trasmissione  alla  Commissione di          garanzia di cui all'art. 12.                 2.  Le  amministrazioni  e le imprese erogatrici dei          servizi,  nel  rispetto  del  diritto  di  sciopero e delle          finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione          alla  natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,          nonche'  alla  salvaguardia dell'integrita' degli impianti,          concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui          al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio, da          emanare  in  base  agli  accordi  con le rappresentanze del          personale   di   cui   all'art.  47  del  medesimo  decreto          legislativo  n.  29 del 1993, le prestazioni indispensabili          che  sono  tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di          cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e          le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui          al  comma  1  del  presente  articolo.  Tali misure possono          disporre  l'astensione dallo sciopero di quote strettamente          necessarie   di   lavoratori  tenuti  alle  prestazioni  ed          indicare,  in  tal  caso, le modalita' per l'individuazione          dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di          erogazione  periodica e devono altresi' indicare intervalli          minimi  da  osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e          la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario          ad  evitare  che,  per  effetto  di  scioperi proclamati in          successione  da  soggetti  sindacali diversi e che incidono          sullo  stesso  servizio  finale  o  sullo  stesso bacino di          utenza,  sia  oggettivamente compromessa la continuita' dei          servizi  pubblici di cui all'art. 1. Nei predetti contratti          o  accordi  collettivi  devono essere in ogni caso previste          procedure    di    raffreddamento   e   di   conciliazione,          obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della          proclamazione  dello  sciopero ai sensi del comma 1. Se non          intendono  adottare  le  procedure  previste  da  accordi o          contratti  collettivi,  le  parti possono richiedere che il          tentativo  preventivo  di  conciliazione  si  svolga: se lo          sciopero  ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso          il  comune  nel  caso  di  scioperi nei servizi pubblici di          competenza   dello   stesso   e   salvo   il  caso  in  cui          l'amministrazione  comunale  sia  parte;  se lo sciopero ha          rilievo  nazionale,  presso  la  competente  struttura  del          Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le          prestazioni  indispensabili  e  le  altre  misure di cui al          presente  articolo  non  siano  previste  dai  contratti  o          accordi  collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o          se  previste  non  siano valutate idonee, la Commissione di          garanzia  adotta,  nelle forme di cui all'art. 13, comma 1,          lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con          le  finalita'  del comma 3. Le amministrazioni e le imprese          erogatrici   dei   servizi   di  trasporto  sono  tenute  a          comunicare  agli utenti, contestualmente alla pubblicazione          degli  orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi          orari,  come  risultano  definiti dagli accordi previsti al          presente comma.                 3.   I  soggetti  che  promuovono  lo  sciopero  con          riferimento  ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.          1  o  che  vi  aderiscono,  i  lavoratori che esercitano il          diritto  di  sciopero,  le  amministrazioni  e  le  imprese          erogatrici  dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle          prestazioni   indispensabili,  nonche'  al  rispetto  delle          modalita'  e  delle  procedure  di erogazione e delle altre          misure di cui al comma 2.                 4.   La   Commissione  di  cui  all'art.  12  valuta          l'idoneita'  delle  prestazioni  individuate  ai  sensi del          comma  2.  A  tale  scopo,  le determinazioni pattizie ed i          regolamenti    di    servizio    nonche'    i   codici   di          autoregolamentazione   e  le  regole  di  condotta  vengono          comunicati  tempestivamente  alla  Commissione a cura delle          parti interessate.                 5.  Al  fine  di  consentire  all'amministrazione  o          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le          misure  di  cui  al  comma  2  ed  allo  scopo altresi', di          favorire   lo   svolgimento   di   eventuali  tentativi  di          composizione  del  conflitto  e di consentire all'utenza di          usufruire  di  servizi  alternativi, il preavviso di cui al          comma  1  non  puo'  essere  inferiore  a dieci giorni. Nei          contratti  collettivi,  negli  accordi  di  cui  al decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio  da          emanare  in  base  agli  accordi  con le rappresentanze del          personale   di   cui   all'art.  47  del  medesimo  decreto          legislativo    n.   29   del   1993   e   nei   codici   di          autoregolamentazione  di  cui all'art. 2-bis della presente          legge possono essere determinati termini superiori.                 6.  Le  amministrazioni  o le imprese erogatrici dei          servizi  di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione          agli  utenti,  nelle  forme  adeguate, almeno cinque giorni          prima  dell'inizio  dello sciopero, dei modi e dei tempi di          erogazione  dei  servizi  nel  corso dello sciopero e delle          misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,          garantire  e  rendere  nota  la  pronta  riattivazione  del          servizio,  quando  l'astensione  dal  lavoro sia terminata.          Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi          sia  stata  una  richiesta  da  parte  della Commissione di          garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza          di  cui  all'art.  8,  la  revoca  spontanea dello sciopero          proclamato,  dopo che e' stata data informazione all'utenza          ai  sensi  del  presente comma, costituisce forma sleale di          azione  sindacale  e  viene  valutata  dalla Commissione di          garanzia  ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.          Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  tenuto  a dare          tempestiva   diffusione   a  tali  comunicazioni,  fornendo          informazioni  complete  sull'inizio,  la  durata, le misure          alternative  e  le  modalita'  dello  sciopero nel corso di          tutti  i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti          a  dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le          emittenti  radiofoniche  e  televisive  che si avvalgano di          finanziamenti  o,  comunque,  di  agevolazioni  tariffarie,          creditizie  o  fiscali  previste  da  leggi dello Stato. Le          amministrazioni  e  le imprese erogatrici dei servizi hanno          l'obbligo  di  fornire  tempestivamente alla Commissione di          garanzia   che   ne   faccia   richiesta   le  informazioni          riguardanti  gli  scioperi  proclamati  ed  effettuati,  le          revoche,   le   sospensioni  ed  i  rinvii  degli  scioperi          proclamati,  e le relative motivazioni, nonche' le cause di          insorgenza  dei  conflitti.  La violazione di tali obblighi          viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui          all'art. 4, comma 4-sexies.                 7.  Le disposizioni del presente articolo in tema di          preavviso  minimo  e  di  indicazione  della  durata non si          applicano  nei  casi  di  astensione  dal  lavoro in difesa          dell'ordine  costituzionale, o di protesta per gravi eventi          lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 31 della          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri):                 "Art.   31.   (Consiglieri   ed  esperti).  -  1.-3.          (Abrogati).                 4.  I decreti di conferimento di incarico ad esperti          nonche'  quelli  relativi  a  dipendenti di amministrazioni          pubbliche   diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri  o  di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o          equiparata,  in  posizione di fuori ruolo o di comando, ove          non  siano  confermati  entro  tre  mesi dal giuramento del          Governo, cessano di avere effetto.                 5. (Abrogato)".                 -  Il  decreto  legislativo  29 luglio 1999, n. 303,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 205, supplemento          ordinario,  del  1o settembre 1999, reca "Ordinamento della          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11          della legge 15 marzo 1997, n. 59".                 - Per il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della          legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi nelle note all'art. 14.
                           |  
|   |                                 Art. 47              Procedimento di contrattazione collettiva (Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387        del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)
    1.  Gli  indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e  negli  altri  casi  in  cui  e'  richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato  sono  sottoposti  al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.  2.  L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.  3.  Raggiunta  l'ipotesi  di  accordo,  l'ARAN acquisisce il parere favorevole  del  comitato  di  settore sul testo contrattuale e sugli oneri  finanziari  diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci  delle  amministrazioni  interessate.  Il comitato di settore esprime,  con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  il  parere e' espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.  4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di accordo, il giorno  successivo  l'ARAN  trasmette  la  quantificazione  dei costi contrattuali  alla  Corte  dei  conti ai fini della certificazione di compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive   modificazioni   ed  integrazioni.  La  Corte  dei  conti certifica   l'attendibilita'   dei   costi  quantificati  e  la  loro compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo'  acquisire  a  tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti  designati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica.  La  designazione  degli  esperti,  per la certificazione  dei  contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni  e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni  e  con  la  Conferenza  Stato-citta'. Gli esperti sono nominati  prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.  5.  La  Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni  dalla trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN.  al comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il  Presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto collettivo.  6.  Se  la  certificazione  della  Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio dei  ministri,  assume  le  iniziative  necessarie  per  adeguare  la quantificazione  dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero,  qualora  non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali  ai  fini  della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte  dall'ARAN  in  seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti,   la   quale   riferisce   al   Parlamento   sulla  definitiva quantificazione   dei   costi   contrattuali,  sulla  loro  copertura finanziaria   e  sulla  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di bilancio.  7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro  quaranta  giorni  dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente  dell'ARAN  ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.  8.  I  contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40,  commi  2  e  3,  sono  pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
                                            Nota all'art. 47:                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 1-bis          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di          bilancio):                 "Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria          e  di  bilancio).  - 1. La impostazione delle previsioni di          entrata  e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al          metodo  della  programmazione  finanziaria.  A  tal fine il          Governo presenta alle Camere:                   a) entro    il    30 giugno    il   documento   di          programmazione  economico-finanziaria, che viene, altresi',          trasmesso alle regioni;                   b) entro  il  30 settembre  il disegno di legge di          approvazione   del   bilancio   annuale   e   del  bilancio          pluriennale  a  legislazione  vigente,  il disegno di legge          finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il          bilancio  pluriennale  programmatico che vengono, altresi',          trasmessi alle regioni;                   c) entro   il   15 novembre  i  disegni  di  legge          collegati alla manovra di finanza pubblica.                 2.  La  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, esprime il          proprio  parere  sui  documenti  di cui alla lettera a) del          comma  1,  entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del          medesimo  comma,  entro  il  15 ottobre,  e  lo comunica al          Governo ed al Parlamento".
                           |  
|   |                            Art. 47-bis (33)         (( (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.).
    1.  Decorsi  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge  finanziaria  che  dispone  in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il  trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa  deliberazione  dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni  sindacali  rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.  2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla  scadenza  del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo  stesso  non  sia  ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione  di  cui  al  comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi   comparti  di  contrattazione,  nella  misura  e  con  le modalita'  stabilite  dai  contratti  nazionali,  e  comunque entro i limiti  previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse   contrattuali,una   copertura   economica   che  costituisce un'anticipazione  dei  benefici  complessivi  che  saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.))  |  
|   |                               Articolo 48 Disponibilita' destinate   alla   contrattazione   collettiva   nelle                amministrazioni pubbliche e verifica (Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato dall'art.14,  commi  da  2  a  4 del d.lgs                           n.387 del 1998)
     1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica,  quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli   strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio di cui all'articolo   1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni   e  integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva   nazionale  a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da   inserire  nella  legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed   integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono  determinati gli eventuali   oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la   contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni dello Stato di   cui all'articolo 40, comma 3.   2.  Per  le  altre  pubbliche  amministrazioni gli oneri derivanti   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  sono  determinati  a   carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri   di cui al comma 1.   3.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti   la   quantificazione   degli  oneri  nonche'  l'indicazione  della   copertura   complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'   contrattuale,  prevedendo con apposite clausole la possibilita' di   prorogare   l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero  di   sospenderne  l'esecuzione  parziale o totale in caso di' accertata   esorbitanza dai limiti di spesa.   4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in   apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,   del   bilancio   e   della  programmazione  economica  in  ragione   dell'ammontare  complessivo.  In  esito  alla  sottoscrizione  dei   singoli  contratti  di  comparto,  il  Ministero  del  tesoro, del   bilancio   e  della  programmazione  economica  e'  autorizzato  a   ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  destinate  a ciascun   compatto  mediante  assegnazione  diretta  a favore dei competenti   capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale   dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante  trasferimento ai   bilanci  delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei   quali  sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura   dei   relativi   oneri.   Per  le  amministrazioni  diverse  dalle   amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il   presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa relativa al rinnovo   dei  contratti  collettivi  e' disposta nelle stesse forme con cui   vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di   copertura.   5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono   trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei bilanci delle   amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere  assegnate ai   pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi bilanci. I relativi   stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita non possono essere   incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.   6.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della   contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai   sensi  dell'articolo  40,  comma 3, e' effettuato dal collegio dei   revisori  dei  conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,   dai  nuclei  di  valutazione o dai servizi di controllo interno ai   sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.   7.  Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente   decreto,  la  Corte  dei  conti,  anche  nelle  sue  articolazioni   regionali  di  controllo,  verifica  periodicamente  gli andamenti   della  spesa  per  il  personale  delle pubbliche amministrazioni,   utilizzando,   per  ciascun  comparto,  insiemi  significativi  di   amministrazioni.  A  tal  fine, la Corte dei conti puo' avvalersi,   oltre   che   dei   servizi  di  controllo  interno  o  nuclei  di   valutazione,   di   esperti   designati   a   sua   richiesta   da   amministrazioni ed enti pubblici. 
                                            Note all'art. 48:                 -  Per  il testo vigente dell'art. 1-bis della legge          5 agosto 1978, n. 468, vedi nelle note all'art. 47.                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11 della          legge 5 agosto 1978, n. 468:                 "Art.  11  (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il          disegno di legge finanziaria.                 2.   La  legge  finanziaria,  in  coerenza  con  gli          obiettivi   di   cui   al  comma  2  dell'art.  3,  dispone          annualmente  il  quadro  di  riferimento finanziario per il          periodo  compreso  nel bilancio pluriennale e provvede, per          il   medesimo   periodo,  alla  regolazione  annuale  delle          grandezze  previste  dalla  legislazione vigente al fine di          adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.                 3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:                   a) il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni          contabili pregresse specificamente indicate;                   b) le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni          e  degli  scaglioni,  le  altre  misure  che incidono sulla          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in          vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte          conseguenti all'andamento dell'inflazione;                   c) la  determinazione, in apposita tabella, per le          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni          considerati;                   d) la  determinazione,  in apposita tabella, della          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;                   e) la  determinazione,  in apposita tabella, delle          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati          tra le spese in conto capitale;                   g) gli   importi   dei   fondi  speciali  previsti          dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;                   h) l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non          compreso nel regime contrattuale;                   i) altre    regolazioni   meramente   quantitative          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;                   i-bis)  norme  che comportano aumenti di entrata o          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento          dei saldi di cui alla lettera a);                   i-ter)  norme  che  comportano  aumenti di spesa o          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o          microsettoriale;                 4.  La legge finanziaria indica altresi' quale quota          delle  nuove  o maggiori  entrate per ciascun anno compreso          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la          copertura di nuove o maggiori spese.                 5.  In  attuazione dell'art. 81, quarto comma, della          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di          autorizzazioni di spesa corrente.                 6.  In  ogni  caso,  ferme  restando le modalita' di          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come          deliberato dal Parlamento".                 -  Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 193 del 18 agosto          1999,  reca  "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge          15 marzo 1997, n. 59".
                           |  
|   |                               Articolo 49         Interpretazione autentica dei contratti collettivi (Art.53 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.24 del d.lgs n.546 del 1993 e  successivamente modificato dall'art.43, comma                     1 del d.lgs n.80 del 1998)
     1.   Quando   insorgano   controversie   sull'interpretazione  dei   contratti  collettivi,  le  parti  che  li  hanno  sottoscritti si   incontrano  per  definire  consensualmente  il  significato  della   clausola   controversa.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le   procedure  di  cui  all'articolo  47,  sostituisce  la clausola in   questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.  |  
|   |                               Articolo 50                  Aspettative e permessi sindacali (Art.54,  commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto legge  n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)
     1.   Al   fine   del   contenimento,  della  trasparenza  e  della   razionalizzazione  delle  aspettative e dei permessi sindacali nel   settore  pubblico,  la  contrattazione  collettiva  ne determina i   limiti   massimi   in   un  apposito  accordo,  tra  l'ARAN  e  le   confederazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo   43.   2.  La  gestione  dell'accordo  di cui al comma 1, ivi comprese le   modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle aspettative e dei   permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni   sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e   con   riferimento   a   ciascun   comparto   e  area  separata  di   contrattazione,   e'  demandata  alla  contrattazione  collettiva,   garantendo   a   decorrere   dal   1  agosto  1996  in  ogni  caso   l'applicazione  della  legge  20  maggio 1970, n.300, e successive   modificazioni  ed  integrazioni.  Per  la  provincia  autonoma  di   Bolzano  si  terra'  conto  di quanto previsto dall'articolo 9 del   decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione  pubblica  -  il  numero  complessivo ed i nominativi dei   beneficiari dei permessi sindacali.   4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del   Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli   elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica,  del  personale   dipendente   collocato   in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a   ricoprire  una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi   sindacali.   I   dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono   pubblicati  in  allegato  alla  relazione annuale da presentare al   Parlamento  ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.   93. 
                                            Note all'art. 50:                 -  La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n. 131 del 27 maggio 1970, reca "Norme          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei          luoghi di lavoro e norme sul collocamento".                 -   Per   il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  6 gennaio  1978, n. 58, vedi          nelle note all'art. 42.                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 16 della          legge  29 marzo  1983,  n.  93  (legge  quadro sul pubblico          impiego):                 "Art.   16   (Relazione   al  Parlamento).  -  Nella          relazione  al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge          28 ottobre   1970,   n.   775,  si  riferisce  anche  circa          l'attuazione    degli   accordi,   la   produttivita',   le          disfunzioni,  i tempi e i costi dell'azione amministrativa,          il  confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato,          e  si  avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo          riferisce  alle  competenti  commissioni  permanenti  della          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica sui          contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta          giorni dalla formulazione.                 La relazione e' allegata alla relazione previsionale          e  programmatica  di  cui  all'art. 15 della legge 5 agosto          1978, n. 468.                 Nell'anno  antecedente a quello di entrata in vigore          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da          una apposita relazione programmatica di settore riguardante          gli accordi in via di stipulazione".
                           |  
|   |                               Articolo 51                  Disciplina del rapporto di lavoro                  (Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)
     1.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dipendenti delle amministrazioni   pubbliche  e'  disciplinato secondo le disposizioni degli articoli   2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.   2.  La  legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed   integrazioni,   si   applica   alle  pubbliche  amministrazioni  a   prescindere dal numero dei dipendenti. 
                                            Nota all'art. 51:                 -  Per  i  riferimenti alla legge 20 maggio 1970, n.          300, si veda nelle note all'art. 50.
                           |  
|   |                               Articolo 52                      Disciplina delle mansioni (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.  15  del                        d.lgs n.387 del 1998)
     1.  Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per   le  quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti   nell'ambito   della  classificazione  professionale  prevista  dai   contratti   collettivi,   ovvero   a  quelle  corrispondenti  alla   qualifica   superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  per   effetto  dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o   selettive.  L'esercizio  di  fatto  di mansioni non corrispondenti   alla   qualifica   di   appartenenza   non   ha  effetto  ai  fini   dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi   di direzione.   2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'   essere  adibito  a mansioni proprie della qualifica immediatamente   superiore: a) nel  caso  di  vacanza  di  posto in organico. per non piu' di sei   mesi,  prorogabili  fino  a  dodici qualora siano state avviate le   procedure  per  la  copertura  dei  posti vacanti come previsto al   comma 4; b) nel  caso  di sostituzione di altro dipendente assente con diritto   alla  conservazione  del  posto,  con  esclusione dell'assenza per   ferie, per la durata dell'assenza.
     3.  Si  considera  svolgimento  di mansioni sUperiori, ai fini del   presente  articolo,  soltanto  l'attribuzione  in modo prevalente,   sotto  il  profilo  qualitativo,  quantitativo  e  temporale,  dei   compiti propri di dette mansioni.   4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  per il periodo di effettiva   prestazione,  il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per   la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia   disposta   per   sopperire   a  vacanze  dei  posti  in  organico,   immediatamente,  e  comunque nel termine massimo di novanta giorni   dalla  data  in  cui  il  dipendente  e'  assegnato  alle predette   mansioni,  devono essere avviate le procedure per la copertura dei   posti vacanti.   5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2, e' nulla   l'assegnazione  del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica   superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la  differenza di   trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che   ha  disposto  l'assegnazione  risponde  personalmente  del maggior   onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.   6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano in sede di   attuazione  della nuova disciplina degli ordinamenti professionali   prevista  dai  contratti  collettivi e con la decorrenza da questi   stabilita.   I  medesimi  contratti  collettivi  possono  regolare   diversamente  gli  effetti  di  cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale   data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto   alla  qualifica  di  appartenenza,  puo'  comportare il diritto ad   avanzamenti   automatici   nell'inquadramento   professionale  del   lavoratore.  |  
|   |                               Articolo 53          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi (Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall'art.2 del decreto  legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993, poi  dall'art.1  del  decreto  legge  n.361  del  1995,convertito con modificazioni  dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del  d.lgs n.80 del 1998 nonche' dall'art.16 del d.lgs n.387 del 1998)
     1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle   incompatibilita'  dettata  dagli  articoli 60 e seguenti del testo   unico  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10   gennaio  1957,  n.  3,  nonche',  per i rapporti di lavoro a tempo   parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del   Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e   seguenti  della  legge  23  dicembre  1996,  n.662.  Restano ferme   altresi'  le  disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273,   274,  508  nonche'  676  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994,   n.297.  all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992.   n.  498,  all'articolo 4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n.   412,  ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della   relativa disciplina.   2.   Le   pubbliche   amministrazioni  non  possono  conferire  ai   dipendenti  incarichi,  non  compresi  nei  compiti  e  doveri  di   ufficio,  che  non  siano espressamente previsti o disciplinati da   legge  o  altre  fonti  normative,  o  che non siano espressamente   autorizzati.   3.  Ai  fini  previsti  dal  comma 2, con appositi regolamenti, da   emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto   1988,  n.  400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli   vietati   ai  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e   militari,   nonche'  agli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,   sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.   4.  Nel  caso  in  cui  i  regolamenti di cui al comma 3 non siano   emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi  e' consentita nei soli   casi   espressamente   previsti  dalla  legge  o  da  altre  fonti   normative.   5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato  direttamente   dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione  all'esercizio di   incarichi  che  provengano  da amministrazione pubblica diversa da   quella  di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che   svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono disposti dai   rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri  oggettivi  e   predeterminati,     che     tengano    conto    della    specifica   professionalita',  tali da escludere casi di incompatibilita', sia   di  diritto  che di fatto, nell'interesse del buon andamento della   pubblica amministrazione.   6.  I  commi  da  7  a  13  del  presente articolo si applicano ai   dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,   comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei   dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione   lavorativa  non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo   pieno,  dei  docenti  universitari  a tempo definito e delle altre   categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali  e'  consentito  da   disposizioni     speciali     lo    svolgimento    di    attivita'   libero-professionali.  Gli  incarichi  retribuiti, di cui ai commi   seguenti,   sono  tutti  gli  incarichi,  anche  occasionali,  non   compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,   sotto  qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi   derivanti:   a)  dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e   simili;   b)  dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore   di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;   c) dalla partecipazione a convegni e seminari;   d)  da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle   spese documentate;   e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento dei quali il dipendente e'   posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;   f)   da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a   dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa non   retribuita.
     7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati dall'amministrazione  di  appartenenza. Con riferimento ai professori universitari  a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio dell'autorizzazione  nei  casi previsti dal presente decreto. In caso di  inosservanza  del  divieto,  salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando  la  responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni   eventualmente   svolte  deve  essere  versato,  a  cura dell'erogante  o,  in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del  bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere  destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.   8.  Le  pubbliche  amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti  a  dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa   autorizzazione   dell'amministrazione  di  appartenenza  dei dipendenti  stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti  incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento;  il  relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso  l'importo  previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su   fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,  e' trasferito  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.   9.  Gli  enti  pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire  incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza dei dipendenti stessi.   In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione dell'articolo  6,  comma  1,  del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle violazioni  e  all'irrogazione  delle  sanzioni provvede il Ministero delle  finanze,  avvalendosi  della  Guardia  di  finanza, secondo le disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive modificazioni  ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.   10.  L'autorizzazione,  di  cui  ai  commi precedenti, deve essere richiesta  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente dai soggetti  pubblici  o  privati,  che  intendono conferire l'incarico; puo',   altresi,   essere   richiesta   dal  dipendente  interessato. L'amministrazione  di  appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.   Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio  presso amministrazioni   pubbliche   diverse   da  quelle  di  appartenenza, l'autorizzazione    e'    subordinata    all'intesa    tra   le   due amministrazioni.  In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e' per l'amministrazione  di  appartenenza  di  45  giorni  e  si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio  non  si  pronunzia  entro  10  giorni dalla ricezione della richiesta  di  intesa  da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi  da  conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.   11.  Entro  il  30  aprile  di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati  che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di    cui   al   comma   6   sono   tenuti   a   dare   comunicazione all'amministrazione   di   appartenenza  dei  dipendenti  stessi  dei compensi erogati nell'anno precedente.   12.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le amministrazioni pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano  incarichi retribuiti ai propri  dipendenti  sono  tenute a comunicare, in via telematica o su apposito  supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno  precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del  compenso  lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una  relazione  nella  quale  sono  indicate le norme in applicazione delle  quali  gli  incarichi  sono  stati conferiti o autorizzati, le ragioni  del  conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la   rispondenza   dei   medesimi   ai  principi  di  buon  andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il  contenimento  della  spesa.  Nello stesso termine e con le stesse modalita'  le  amministrazioni  che,  nell'anno precedente, non hanno conferito  o  autorizzato  incarichi  ai  propri dipendenti, anche se comandati   o  fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o autorizzato incarichi.   13.  Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di  appartenenza  sono  tenute  a  comunicare  al  Dipartimento della funzione   pubblica,   in  via  telematica  o  su  apposito  supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri dipendenti e distintamente per ogni  incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente,  da  esse  erogati  o  della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.   14.  Al  fine  della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo  1,  commi  123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive  modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a  comunicare al Dipartimento della funzione pubblica,  in  via  telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno  di  ciascun  anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche  per  incarichi  relativi  a  compiti  e doveri d'ufficio; sono altresi'    tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco   dei collaboratori   esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati  affidati incarichi    di   consulenza,   con   l'indicazione   della   ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.   15.  Le  amministrazioni  che  omettono  gli adempimenti di cui ai commi  da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non  adempiono.  I  soggetti  di  cui  al  comma  9  che  omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.   16.  Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di  ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte  per  il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
                                            Note all'art. 53:                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          10 gennaio  1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  22,  supplemento  ordinario,  del 25 gennaio 1957, reca          "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto          degli impiegati civili dello Stato".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma          2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri          17 marzo 1989, n. 117 (Norme regolamentari sulla disciplina          del rapporto di lavoro a tempo parziale):                 "2.  Al  personale interessato e' consentito, previa          motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di          appartenenza,  l'esercizio  di  altre prestazioni di lavoro          che  non  arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e          non  siano incompatibili con le attivita' di istituto della          stessa amministrazione o ente".                 -  La  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario, del          28 dicembre  1996,  reca "Misure di razionalizzazione della          finanza pubblica".                 -  Si trascrive il testo vigente degli articoli 267,          comma  1,  273,  274,  508,  676  del  decreto  legislativo          16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,          relative alle scuole di ogni ordine e grado):                 "Art.  267  (Cumulo di impieghi). - 1. Il divieto di          cumulo  di  impieghi di cui all'art. 508 del presente testo          unico  non si applica al personale docente dei conservatori          di  musica  e  delle accademie di belle arti, nei limiti di          quanto previsto nell'art. 273".                 "Art.  273  (Contratti  di  collaborazione).  - 1. I          conservatori  di  musica,  per  lo svolgimento di attivita'          didattiche  ed  artistiche  per  le quali non sia possibile          provvedere   con  personale  di  ruolo,  possono  stipulare          contratti  di collaborazione con il personale dipendente da          enti  lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,          previa  autorizzazione  dei rispettivi competenti organi di          amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti          enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del          personale   docente  dipendente  dai  conservatori,  previa          autorizzazione del competente organo di amministrazione del          conservatorio.                 2.  Tali  contratti  di collaborazione, se stipulati          dai   conservatori  di  musica,  vengono  disposti  secondo          l'ordine  di  apposite  graduatorie  compilate in base alle          norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti          medesimi  possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento          di   discipline   corrispondenti   all'attivita'  artistica          esercitata.                 3.   I  contratti  di  collaborazione  hanno  durata          annuale  e  si  intendono tacitamente rinnovati nel caso in          cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.                 4.  I  titolari  dei  contratti  assumono gli stessi          obblighi di servizio dei docenti.                 5.   Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel          contratto  di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e          deve  essere  pari  all'entita'  del  trattamento economico          complessivo  che  compete ad un docente di ruolo alla prima          classe   di  stipendio  con  esclusione  della  tredicesima          mensilita',  delle  quote di aggiunta di famiglia e di ogni          altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.                 6.  Dopo  un  quinquennio  anche  non consecutivo di          attivita'  contrattuale  il compenso viene calcolato con le          modalita'  di  cui  al  precedente  comma  sulla base della          seconda classe di stipendio del personale di ruolo.                 7.  Gli  enti  possono  stipulare  con  il personale          docente  dei  conservatori  di  musica e delle accademie di          belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le          attivita' di rispettiva competenza.                 8.  Nello  stato  di  previsione del Ministero della          pubblica  istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno          stanziamento   per   far   fronte  all'onere  derivante  ai          conservatori    per    la    stipula   dei   contratti   di          collaborazione.                 9.  Il  Ministero della pubblica istruzione provvede          ogni  anno  alla  ripartizione  di  tale stanziamento tra i          conservatori in relazione alle esigenze accertate".                 "Art.   274  (Contratti  di  collaborazione  per  il          personale in servizio alla data del 13 luglio 1980). - 1. I          docenti  dei  conservatori  di  musica  che,  alla data del          13 luglio  1980,  abbiano esercitato, oltre l'insegnamento,          attivita'  presso  enti  lirici o istituzioni di produzione          musicale  e  che,  avvalendosi della facolta' di scelta del          rapporto   di  dipendenza  organica  per  l'una  o  l'altra          attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la          dipendenza   dagli  enti  lirici  o  istituzioni  predette,          perdendo  conseguentemente  la  qualita'  di  titolari  nei          conservatori   di  musica,  hanno  la  precedenza  assoluta          rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula          del  contratto  di  collaborazione con il conservatorio dal          quale dipendevano all'atto dell'opzione.                 2.  Il  contratto  di  cui  al  comma  1  ha  durata          triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori          a  due anni e comunque non oltre il compimento del 60o anno          di eta'.                 3.  In  tali  casi i posti restano indisponibili per          l'intera durata del contratto.                 4.   Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel          contratto   di   collaborazione   relativo   al   personale          contemplato    nel    presente    articolo   ha   carattere          onnicomprensivo  ed  e'  pari  all'entita'  del trattamento          economico  complessivo  in  godimento  da parte dei singoli          interessati   all'atto   dell'opzione   con  le  esclusioni          indicate  nell'art.  273.  Dopo un quinquennio di attivita'          contrattuale  il  compenso  e'  rivalutato  secondo  quanto          previsto  al  comma  6  dell'art.  273, qualora il compenso          stesso  risulti  inferiore  allo  stipendio  della  seconda          classe.                 5.  Per  le  situazioni di cumulo verificatesi prima          del  13 luglio  1980, non si da' luogo alla riduzione dello          stipendio  di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre          1923,  n.  2960,  e  successive  modificazioni,  sino  alla          scadenza del termine del 31 ottobre 1993.                 6.   Nel  caso  in  cui  i  titolari  dei  contratti          usufruiscano  anche di trattamento di pensione ordinaria, i          compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e          comunque in misura non superiore all'importo della pensione          in   godimento,  salvo  diversa  disciplina  derivante  dal          riordinamento dei trattamenti pensionistici".                 "Art.  508  (Incompatibilita).  -  1.  Al  personale          docente  non  e'  consentito  impartire  lezioni private ad          alunni del proprio istituto.                 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,          e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside,          al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la          loro provenienza.                 3.  Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo          richiedano,  il  direttore  didattico  o il preside possono          vietare  l'assunzione  di  lezioni  private o interdirne la          continuazione,   sentito  il  consiglio  di  circolo  o  di          istituto.                 4.  Avverso il provvedimento del direttore didattico          o  del  preside  e'  ammesso  ricorso  al provveditore agli          studi,  che decide in via definitiva, sentito il parere del          consiglio scolastico provinciale.                 5.  Nessun  alunno puo' essere giudicato dal docente          dal  quale  abbia  ricevuto lezioni private; sono nulli gli          scrutini  o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a          tale divieto.                 6.  Al  personale  ispettivo  e  direttivo  e' fatto          divieto di impartire lezioni private.                 7.  L'ufficio di docente, di direttore didattico, di          preside,  di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di          personale  prevista  dal  presente titolo non e' cumulabile          con altro rapporto di impiego pubblico.                 8.  Il  predetto  personale che assuma altro impiego          pubblico    e'    tenuto    a   darne   immediata   notizia          all'amministrazione.                 9.   L'assunzione   del  nuovo  impiego  importa  la          cessazione  di  diritto  dall'impiego  precedente, salva la          concessione  del  trattamento  di  quiescenza eventualmente          spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.                 10.  Il personale di cui al presente titolo non puo'          esercitare    attivita'    commerciale,    industriale    e          professionale,  ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle          dipendenze  di  privati  o  accettare  cariche  in societa'          costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche          in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo          Stato  e  sia  intervenuta  l'autorizzazione  del Ministero          della pubblica istruzione.                 11.  Il  divieto, di cui al comma 10, non si applica          nei casi di societa' cooperative.                 12.  Il  personale che contravvenga ai divieti posti          nel  comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo          del  servizio  centrale  competente ovvero dal provveditore          agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.                 13.   L'ottemperanza   alla   diffida  non  preclude          l'azione disciplinare.                 14.  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che          l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza          con   provvedimento  del  direttore  generale  o  capo  del          servizio   centrale   competente,   sentito   il  Consiglio          nazionale  della  pubblica  istruzione,  per  il  personale          appartenente  ai  ruoli  nazionali;  con  provvedimento del          provveditore  agli  studi,  sentito il consiglio scolastico          provinciale, per il personale docente della scuola materna,          elementare  e media e, sentito il Consiglio nazionale della          pubblica   istruzione,   per  il  personale  docente  degli          istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.                 15.  Al  personale  docente  e'  consentito,  previa          autorizzazione  del  direttore  didattico  o  del  preside,          l'esercizio   di   libere  professioni  che  non  siano  di          pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti          alla  funzione  docente e siano compatibili con l'orario di          insegnamento e di servizio.                 16.  Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso          ricorso  al  provveditore  agli  studi,  che  decide in via          definitiva".                 "Art.   676   (Norma   di   abrogazione).  -  1.  Le          disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella          formulazione   da  esso  risultante;  quelle  non  inserite          restano  ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od          incompatibili   con   il   testo  unico  stesso,  che  sono          abrogate".                 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 9, commi 1          e  2,  della  legge  23 dicembre  1992,  n. 498 (Interventi          urgenti in materia di finanza pubblica):                 "1.  Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del          personale  amministrativo,  artistico  e tecnico degli enti          lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche assimilate e'          incompatibile   con   qualsiasi   altro  lavoro  dipendente          pubblico o privato.                 2.  Coloro  che  vengono a trovarsi in situazione di          incompatibilita'  possono optare entro trenta giorni per la          trasformazione   del   rapporto   in   contratto   a  tempo          determinato di durata biennale".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma          7,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in          materia di finanza pubblica):                 "7.   Con   il  Servizio  sanitario  nazionale  puo'          intercorrere  un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi          con   lo   stesso.  L'accertamento  delle  incompatibilita'          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia          interesse,  all'amministratore  straordinario  della unita'          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di          entrata  in  vigore  della  presente legge. A decorrere dal          1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro          a  tempo  definito,  in  servizio  alla  data di entrata in          vigore  della  presente legge, e' garantito il passaggio, a          domanda,  anche  in  soprannumero,  al rapporto di lavoro a          tempo  pieno.  In  corrispondenza  dei predetti passaggi si          procede  alla  riduzione  delle  dotazioni organiche, sulla          base   del   diverso   rapporto   orario,  con  progressivo          riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio          dell'attivita'  libero-professionale  dei medici dipendenti          del   Servizio   sanitario  nazionale  e'  compatibile  col          rapporto   unico   d'impiego,   purche'   espletato   fuori          dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie          o  all'esterno  delle  stesse,  con esclusione di strutture          private  convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.          Le  disposizioni  del  presente comma si applicano anche al          personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del Presidente          della   Repubblica   11 luglio  1980,  n.  382.  Per  detto          personale     all'accertamento    delle    incompatibilita'          provvedono   le  autorita'  accademiche  competenti.  Resta          valido  quanto  stabilito  dagli  articoli  78,  116 e 117,          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,          n.  384. In sede di definizione degli accordi convenzionali          di  cui  all'art.  48,  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e'          definito il campo di applicazione del principio di unicita'          del  rapporto  di  lavoro  a  valere  tra i diversi accordi          convenzionali".                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma          1,  del  decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti          per  il  riequilibrio  della finanza pubblica), convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          28 marzo  1997,  n.  79,  recante  misure  urgenti  per  il          riequilibrio della finanza pubblica):                 "1.  Nei  confronti  dei soggetti pubblici e privati          che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art. 58,          comma  6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e          successive  modificazioni,  o  che comunque si avvalgano di          prestazioni  di  lavoro  autonomo  o  subordinato  rese dai          dipendenti  pubblici  in  violazione dell'art. 1, commi 56,          58,  60  e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero          senza  autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,          oltre  alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie          o  contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al          doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a          dipendenti pubblici".                 -  La  legge  24 novembre  1981,  n. 689, pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale n. 329, supplemento ordinario, del          30 novembre 1981, reca "Modifiche al sistema penale".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, commi          123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di          razionalizzazione della finanza pubblica):                 "123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti          dai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio          1993,  n.  29,  per  l'espletamento  di  incarichi affidati          dall'amministrazione     di    appartenenza,    da    altre          amministrazioni  ovvero  da  societa' o imprese controllate          direttamente  o  indirettamente dallo Stato o da altro ente          pubblico  o  comunque  autorizzati  dall'amministrazione di          appartenenza  sono  versati,  per  il  50  per  cento degli          importi  lordi  superiori  a 200 milioni di lire annue, nel          conto  dell'entrata  del  bilancio  dell'amministrazione di          appartenenza  del  dipendente.  Il versamento e' effettuato          dai  soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della          liquidazione,  previa  dichiarazione  del  dipendente circa          l'avvenuto superamento del limite sopra indicato".                 "127.  Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono          di  collaboratori  esterni  o  che  affidano  incarichi  di          consulenza  per  i quali e' previsto un compenso pubblicano          elenchi  nei  quali sono indicati i soggetti percettori, la          ragione  dell'incarico  e  l'ammontare erogato. Copia degli          elenchi  e'  trasmessa  semestralmente  alla Presidenza del          Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione          pubblica".
                           |  
|   |                               Articolo 54                       Codice di comportamento (Art.58-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.26 del d.lgs n.546  del  1993  e  successivamente sostituito dall'art.27 del d.lgs                           n.80 del 1998)
     1.   Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica,  sentite  le confederazioni  sindacali  rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce  un  codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,   anche   in   relazione   alle   necessarie  misure organizzative  da  adottare  al  fine  di  assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.   2.  Il  codice e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.   3.  Le  pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi  dell'articolo  41,  comma  1  e  dell'articolo  70,  comma  4, affinche'  il  codice  venga  recepito  nei contratti, in allegato, e perche'   i  suoi  principi  vengano  coordinati  con  le  previsioni contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.   4.  Per  ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi  delle  associazioni di categoria adottano un codice etico che viene  sottoposto  all'adesione  degli appartenenti alla magistratura interessata.  In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.   5.  L'organo  di  vertice  di  ciascuna  pubblica  amministrazione verifica,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative ai sensi  dell'articolo  43  e  le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita'  del  codice  di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione  di  uno  specifico  codice  di  comportamento per ogni singola amministrazione.   6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui  al  presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.   7.   Le   pubbliche   amministrazioni   organizzano  attivita'  di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.  |  
|   |                               Articolo 55               Sanzioni disciplinari e responsabilita' (Art.59  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.27 del d.lgs  n.546  del  1993  e  successivamente modificato dall'art.2 del decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995,  nonche'  dall'art.27,  comma  2 e dall'art.45,                  comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)
     1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina  attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa,   penale   e   contabile   per   i  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche.   2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.   3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di   comportamento   di  cui  all'articolo  54,  la  tipologia  delle infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti collettivi.   4.  Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento, individua  l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio,   su  segnalazione  del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente   lavora,  contesta  l'addebito  al  dipendente  medesimo, istruisce  il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le  sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.   5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito  al  dipendente,  che  viene  sentito  a sua difesa con l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione   sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato. Trascorsi  inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per la difesa  del  dipendente,  la  sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.   6.  Con  il  consenso  del dipendente la sanzione applicabile puo' essere   ridotta,  ma  in  tal  caso  non  e'  piu'  suscettibile  di impugnazione.   7.   Ove   i  contratti  collettivi  non  prevedano  procedure  di conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della sanzione, il  dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale  cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al  collegio  arbitrale  di  disciplina  dell'amministrazione  in cui lavora.  Il  collegio  emette  la  sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione  e  l'amministrazione  vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.   8.  Il  collegio  arbitrale  si  compone  di'  due  rappresentanti dell'amministrazione  e  di  due  rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.    Ciascuna   amministrazione,   secondo   il   proprio ordinamento,  stabilisce,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, le modalita'  per  la  periodica  designazione  di  dieci rappresentanti dell'amministrazione  e  dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune  accordo,  indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri  oggettivi  di  rotazione  dei  membri  e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.   9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o affini possono istituire un unico  collegio  arbitrale  mediante  convenzione  che  ne  regoli le modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento  nel  rispetto  dei principi di cui ai precedenti commi.   10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,  direttivo, docente ed educativo  delle  scuole  di  ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. 
                                            Note all'art. 55:                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2106 del          codice civile:                 "Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza          delle  disposizioni  contenute  nei due articoli precedenti          puo'  dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,          secondo la gravita' dell'infrazione".                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 7, commi primo,          quinto  e  ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei          luoghi di lavoro e norme sul collocamento):                 "Le  norme disciplinari relative alle sanzioni, alle          infrazioni  in  relazione  alle quali ciascuna di esse puo'          essere  applicata  ed alle procedure di contestazione delle          stesse,  devono  essere portate a conoscenza dei lavoratori          mediante  affissione  in  luogo  accessibile  a tutti. Esse          devono  applicare quanto in materia e' stabilito da accordi          e contratti di lavoro ove esistano".                 "In  ogni  caso,  i  provvedimenti disciplinari piu'          gravi  del  rimprovero verbale non possono essere applicati          prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione          per iscritto del fatto che vi ha dato causa".                 "Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto delle          sanzioni   disciplinari   decorsi   due   anni  dalla  loro          applicazione".                 -  Si trascrive il testo degli articoli da 502 a 507          del    decreto   legislativo   16 aprile   1994,   n.   297          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle          scuole di ogni ordine e grado):                 "Art.  502 (Censura e avvertimento). - 1. La censura          e'  inflitta  dal  provveditore  agli  studi  al  personale          direttivo  e docente in servizio nelle scuole e istituzioni          scolastiche  della  provincia.  L'avvertimento  scritto  e'          inflitto  dal  competente  direttore didattico o preside al          personale docente".                 "Art.    503    (Sospensione   dall'insegnamento   o          dall'ufficio  e  destituzione).  - 1. Organi competenti per          l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma          2, lettere b) e c), sono:                   a) il  provveditore  agli  studi,  se  trattasi di          personale appartenente ai ruoli provinciali;                   b) il  competente  direttore  generale  o capo del          servizio  centrale se trattasi di personale appartenente ai          ruoli nazionali.                 2.  Competente  ad  irrogare  la  sanzione di cui al          comma  2,  lettere  d)  ed e), dell'articolo 492 e' in ogni          caso il Ministro della pubblica istruzione.                 3.   Nei   riguardi  del  personale  docente,  degli          assistenti,      delle     assistenti-educatrici,     degli          accompagnatori   delle   accademie   di   belle  arti,  dei          Conservatori  di musica e delle accademie nazionali di arte          drammatica   e   di   danza   e'  attribuita  al  direttore          dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto          dall'art.   268,   comma  1,  la  competenza  a  provvedere          all'irrogazione       delle      sanzioni      disciplinari          dell'avvertimento scritto e della censura.                 4.  Con riferimento alle istituzioni di cui al comma          3  e'  attribuita  al  capo  del servizio centrale, secondo          quanto  previsto  dall'art.  268,  comma 2, la competenza a          provvedere  all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei          riguardi  dei  direttori e di quelle superiori alla censura          nei riguardi del rimanente personale.                 5. L'organo competente provvede con decreto motivato          a  dichiarare  il  proscioglimento  da  ogni  addebito o ad          infliggere  la  sanzione  in  conformita'  del  parere  del          consiglio    di   disciplina   del   consiglio   scolastico          provinciale  o  del  consiglio  di disciplina del Consiglio          nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi          di  personale  docente  della  scuola materna, elementare e          media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole          di   istruzione   secondaria   superiore   e  di  personale          appartenente  a  ruoli  nazionali, salvo che non ritenga di          disporre in modo piu' favorevole al dipendente".                 "Art. 504 (Ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti del          direttore  didattico,  del  preside o del provveditore agli          studi,  con  cui  vengono  irrogate  sanzioni  disciplinari          nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso          gerarchico  al  Ministro  della  pubblica  istruzione,  che          decide  su  parere conforme del competente consiglio per il          contenzioso   del   Consiglio   nazionale   della  pubblica          istruzione".                 "Art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione). - 1. Il          provvedimento  di riabilitazione di cui all'articolo 501 e'          adottato:                   a) con   decreto   del  provveditore  agli  studi,          sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio          scolastico  provinciale,  per  il  personale  della  scuola          materna,  elementare  e  media  o  sentito  il consiglio di          disciplina   del   Consiglio   nazionale   della   pubblica          istruzione  per  il  personale  degli  istituti e scuole di          istruzione secondaria superiore;                   b) con  decreto  del direttore generale o del capo          del  servizio  centrale, sentito il competente consiglio di          disciplina   del   Consiglio   nazionale   della   pubblica          istruzione,  se trattasi del personale appartenente a ruoli          nazionali".                 "Art.  506  (Sospensione cautelare e sospensione per          effetto  di  condanna  penale). - 1. Al personale di cui al          presente  titolo  si applica quanto disposto dagli articoli          dal  91  al  99  del  testo unico approvato con decreto del          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.                 2.   I   provvedimenti   di   sospensione  cautelare          obbligatoria sono disposti:                   a) dal  provveditore  agli studi, quando si tratta          di personale appartenente ai ruoli provinciali;                   b) dal  direttore generale o dal capo del servizio          centrale   competente,   quando   si  tratta  di  personale          appartenente ai ruoli nazionali.                 3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta,          in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.                 4.  Se  ricorrano ragioni di particolare urgenza, la          sospensione  cautelare  puo'  essere disposta dal direttore          didattico  o  dal  preside, sentito il collegio dei docenti          per il personale docente, o dal provveditore agli studi per          il   personale   direttivo,   salvo   convalida   da  parte          dell'autorita'   competente  cui  il  provvedimento  dovra'          essere  immediatamente comunicato. In mancanza di convalida          entro   il   termine  di  dieci  giorni  dall'adozione,  il          provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.                 5.   La   sospensione   e'  disposta  immediatamente          d'ufficio  nei  casi  di  cui all'articolo 1, comma 1 della          legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta          cessa  quando  nei  confronti dell'interessato venga emessa          sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a          procedere,   di   proscioglimento   o   di   assoluzione  o          provvedimento  di  revoca  della  misura  di  prevenzione o          sentenza  di  annullamento  ancorche'  con rinvio. L'organo          competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi          del comma 2".                 "Art.  507.  (Rinvio).  - 1. Per quanto non previsto          dal   presente   testo   unico  si  applicano,  per  quanto          compatibili,   le   norme  in  materia  disciplinare  degli          impiegati civili dello Stato".
                           |  
|   |                            Art. 55-bis (33)         (( (Forme e termini del procedimento disciplinare).
    1.  Per  le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della retribuzione  per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se  il  responsabile  della  struttura  ha qualifica dirigenziale, si svolge  secondo  le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della  struttura  non  ha  qualifica  dirigenziale  o comunque per le infrazioni  punibili  con  sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo  periodo,  il  procedimento  disciplinare  si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero  verbale  si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.  2.  Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con   l'eventuale   assistenza   di   un  procuratore  ovvero  di  un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o  conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il   termine   fissato,  il  dipendente  convocato,  se  non  intende presentarsi,  puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio del termine   per  l'esercizio  della  sua  difesa.  Dopo  l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura  conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.  In  caso di differimento superiore a dieci giorni del termine  a  difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione  del  procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta,    per    l'amministrazione,   la   decadenza   dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.  3.   Il   responsabile   della   struttura,  se  non  ha  qualifica dirigenziale  ovvero  se  la  sanzione  da applicare e' piu' grave di quelle  di  cui  al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque  giorni  dalla  notizia  del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.  4.   Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento, individua  l'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari ai sensi  del  comma  1,  secondo  periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito  al  dipendente,  lo  convoca per il contraddittorio a sua difesa,  istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel  comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio  di  quelli  ivi  stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi   dell'articolo   55-ter.   Il  termine  per  la  contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi  del  comma  3  ovvero  dalla  data  nella  quale  l'ufficio ha altrimenti  acquisito  notizia  dell'infrazione, mentre la decorrenza del  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  resta comunque fissata    alla    data   di   prima   acquisizione   della   notizia dell'infrazione,  anche  se  avvenuta da parte del responsabile della struttura  in  cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui  al  presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione  disciplinare  ovvero,  per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.  5.  Ogni  comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare,  e'  effettuata  tramite posta elettronica certificata, nel  caso  in  cui  il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero  tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione  dell'addebito,  il dipendente puo' indicare, altresi', un  numero  di  fax,  di  cui  egli  o  il  suo  procuratore abbia la disponibilita'.   In  alternativa  all'uso  della  posta  elettronica certificata  o  del  fax  ed  altresi'  della  consegna  a  mano,  le comunicazioni   sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con ricevuta  di  ritorno.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori  del  procedimento.  E'  esclusa l'applicazione di termini diversi   o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente articolo.  6.  Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per   i   procedimenti   disciplinari   possono  acquisire  da  altre amministrazioni  pubbliche  informazioni o documenti rilevanti per la definizione  del  procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina  la  sospensione  del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.  7.  Il  lavoratore  dipendente  o  il  dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo  a  conoscenza  per  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio di informazioni  rilevanti  per  un  procedimento disciplinare in corso, rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero  rende dichiarazioni false   o   reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,  da  parte dell'amministrazione  di  appartenenza,  della  sanzione disciplinare della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione, commisurata  alla  gravita'  dell'illecito  contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.  8.  In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra  amministrazione  pubblica,  il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali  casi  i  termini  per  la  contestazione dell'addebito o per la conclusione  del  procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.  9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se per l'infrazione commessa  e'  prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo  e  le  determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti  giuridici  non  preclusi  dalla  cessazione  del rapporto di lavoro. ))  |  
|   |                            Art. 55-ter (33)      (( (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento                              penale).
    1.  Il  procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in   parte,   fatti   in   relazione  ai  quali  procede  l'autorita' giudiziaria,   e'   proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del procedimento  penale.  Per  le  infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo  55-bis,  comma  1,  primo  periodo,  non  e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  1,  secondo periodo, l'ufficio competente,  nei  casi  di particolare complessita' dell'accertamento del    fatto    addebitato   al   dipendente   e   quando   all'esito dell'istruttoria  non  dispone  di  elementi  sufficienti  a motivare l'irrogazione   della   sanzione,  puo'  sospendere  il  procedimento disciplinare  fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di  adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.  2.  Se  il  procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione  di  una  sanzione  e, successivamente, il procedimento penale  viene  definito  con una sentenza irrevocabile di assoluzione che  riconosce  che  il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non  costituisce  illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha  commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi entro  il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o  confermarne  l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.  3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed  il  processo  penale  con  una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita'   competente  riapre  il  procedimento  disciplinare  per adeguare  le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile  di  condanna  risulta  che  il  fatto  addebitabile  al dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione  del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.  4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e',  rispettivamente,  ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione  della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore  ovvero  dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e'   concluso   entro   centottanta  giorni  dalla  ripresa  o  dalla riapertura.  La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della    contestazione    dell'addebito   da   parte   dell'autorita' disciplinare  competente  ed  il procedimento prosegue secondo quanto previsto   nell'articolo   55-bis.   Ai   fini  delle  determinazioni conclusive,  l'autorita'  procedente,  nel  procedimento disciplinare ripreso  o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. ))  |  
|   |                           Art. 55-quater (33)                  (( (Licenziamento disciplinare).
    1.  Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per  giustificato  motivo  e  salve  ulteriori  ipotesi  previste dal contratto  collettivo,  si  applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:    a)  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante l'alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita'   fraudolente,   ovvero  giustificazione  dell'assenza  dal servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o che attesta falsamente uno stato di malattia;    b)  assenza  priva  di  valida  giustificazione  per un numero di giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell'arco di un biennio  o  comunque  per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;    c)    ingiustificato    rifiuto    del   trasferimento   disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;    d)  falsita'  documentali  o  dichiarative  commesse ai fini o in occasione   dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di progressioni di carriera;    e)   reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;    f)  condanna  penale  definitiva,  in  relazione  alla  quale  e' prevista   l'interdizione   perpetua   dai   pubblici  uffici  ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.  2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso  di  prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore  al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula,  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e contrattuali concernenti   la  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni pubbliche,  una  valutazione  di insufficiente rendimento e questo e' dovuto  alla  reiterata  violazione  degli  obblighi  concernenti  la prestazione  stessa,  stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso. ))  |  
|   |                         Art. 55-quinquies (33)              (( (False attestazioni o certificazioni).
    1.   Fermo   quanto  previsto  dal  codice  penale,  il  lavoratore dipendente  di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria  presenza  in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento  della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica  l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa  o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.  La  medesima  pena  si  applica  al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,  ferme  la responsabilita'  penale  e  disciplinare  e  le relative sanzioni, e' obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei periodi per i quali sia accertata  la  mancata  prestazione,  nonche'  il  danno all'immagine subiti dall'amministrazione.  3.  La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una  struttura  sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla  convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il   medico,   in   relazione   all'assenza  dal  servizio,  rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. ))  |  
|   |                           Art. 55-sexies (33)            (( (Responsabilita' disciplinare per condotte      pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della     responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare).
    1.  La  condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli  obblighi  concernenti  la prestazione lavorativa, stabiliti da norme   legislative  o  regolamentari,  dal  contratto  collettivo  o individuale,   da   atti   e  provvedimenti  dell'amministrazione  di appartenenza  o  dai  codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta  l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i presupposti  per  l'applicazione  di  un'altra sanzione disciplinare, della  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da un  minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento.  2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel  comma 1, il lavoratore, quando cagiona   grave   danno  al  normale  funzionamento  dell'ufficio  di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione   ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e contrattuali   concernenti   la   valutazione   del  personale  delle amministrazioni  pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del  procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano  nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma  8,  e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce  il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e la qualifica  per  le  quali  puo'  avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante  il  periodo  nel  quale  e'  collocato in disponibilita', il lavoratore   non   ha   diritto   di  percepire  aumenti  retributivi sopravvenuti.  3.  Il  mancato  esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti  all'omissione  o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in   relazione   a  condotte  aventi  oggettiva  e  palese  rilevanza disciplinare,  comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,   l'applicazione   della  sanzione  disciplinare  della sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in proporzione  alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo  di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo  della  durata  della  sospensione.  Ai  soggetti  non aventi qualifica   dirigenziale   si  applica  la  predetta  sanzione  della sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.  4.  La  responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del   dirigente   in   relazione   a   profili  di  illiceita'  nelle determinazioni    concernenti   lo   svolgimento   del   procedimento disciplinare  e'  limitata,  in  conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. ))  |  
|   |                          Art. 55-septies (33)                    (( (Controlli sulle assenze).
    1.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante  certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica  o  da  un  medico  convenzionato  con il Servizio sanitario nazionale.  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'  inviata  per  via  telematica,  direttamente  dal  medico o dalla struttura  sanitaria  che  la  rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza   sociale,   secondo   le   modalita'   stabilite  per  la trasmissione  telematica  dei  certificati medici nel settore privato dalla  normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, introdotto dall'articolo  1,  comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal  predetto  Istituto  e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata.  3.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, gli enti del servizio  sanitario  nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono  le  attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della  certificazione  medica  concernente  assenze di lavoratori per malattia  di  cui  al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso  di  reiterazione,  comporta  l'applicazione  della sanzione del licenziamento  ovvero,  per i medici in rapporto convenzionale con le aziende  sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.  5.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le  quali  devono  essere  effettuate le visite mediche di controllo, sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro   per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione.  6.  Il  responsabile  della  struttura  in cui il dipendente lavora nonche'   il  dirigente  eventualmente  preposto  all'amministrazione generale  del  personale,  secondo  le  rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al   fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse  della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al  riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. ))  |  
|   |                           Art. 55-octies (33)              (( (Permanente inidoneita' psicofisica).
    1.  Nel  caso  di  accertata  permanente inidoneita' psicofisica al servizio  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di  lavoro.  Con  regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  lettera  b),  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono disciplinati,  per  il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:    a)  la  procedura  da  adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;    b)  la  possibilita'  per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell'effettuazione della  visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del  dipendente  alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo;    c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed economico della sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneita';    d)  la  possibilita',  per  l'amministrazione,  di  risolvere  il rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato  rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. ))  |  
|   |                           Art. 55-novies (33)         (( (Identificazione del personale a contatto con il                             pubblico).
    1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  che  svolgono attivita'   a   contatto  con  il  pubblico  sono  tenuti  a  rendere conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.  2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale individuato  da  ciascuna  amministrazione  sulla  base  di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del  Ministro  competente  ovvero,  in  relazione  al personale delle amministrazioni  pubbliche  non  statali,  previa  intesa  in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. ))((33)) --------------- AGGIORNAMENTO (33)  Il  D.lgs.  27  ottobre  2009,  n. 150, ha disposto (con l'art. 73, comma  2)  che  l'obbligo  di  esposizione  di  cartellini  o  targhe identificativi,   previsto   dal   presente   articolo   decorre  dal novantesimo  giorno  successivo  all'entrata  in  vigore del medesimo decreto.  |  
|   |                               Articolo 56              Impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.59-bis del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.28 del d.lgs                           n.80 del 1998)
     1.  Se  i  contratti  collettivi  nazionali  non  hanno  istituito apposite   procedure   di  conciliazione  e  arbitrato,  le  sanzioni disciplinari  possono  essere  impugnate  dal  lavoratore  davanti al collegio di conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e con  gli  effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
                                            Note all'art. 56:                 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 7 della legge          20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e          dignita'   dei   lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e          dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro e norme sul          collocamento):                 "Art.   7   (Sanzioni   disciplinari).  -  Le  norme          disciplinari  relative  alle  sanzioni,  alle infrazioni in          relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata          ed  alle  procedure  di  contestazione delle stesse, devono          essere   portate   a  conoscenza  dei  lavoratori  mediante          affissione  in  luogo  accessibile  a  tutti.  Esse  devono          applicare  quanto  in  materia  e'  stabilito  da accordi e          contratti di lavoro ove esistano.                 Il   datore   di  lavoro  non  puo'  adottare  alcun          provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del lavoratore          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza          averlo sentito a sua difesa.                 Il   lavoratore   potra'   farsi   assistere  da  un          rappresentante  dell'associazione  sindacale cui aderisce o          conferisce mandato.                 Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio          1966,   n.   604,  non  possono  essere  disposte  sanzioni          disciplinari   che   comportino  mutamenti  definitivi  del          rapporto  di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo' essere          disposta  per  un  importo  superiore  a  quattro ore della          retribuzione  base  e  la  sospensione dal servizio e dalla          retribuzione per piu' di dieci giorni.                 In  ogni  caso,  i  provvedimenti  disciplinari piu'          gravi  del  rimprovero verbale non possono essere applicati          prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione          per iscritto del fatto che vi ha dato causa.                 Salvo  analoghe  procedure  previste  dai  contratti          collettivi  di lavoro e ferma restando la facolta' di adire          l'autorita'  giudiziaria,  il lavoratore al quale sia stata          applicata  una  sanzione  disciplinare puo' promuovere, nei          venti  giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione          alla  quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato, la          costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e          della  massima occupazione, di un collegio di conciliazione          ed  arbitrato,  composto  da  un rappresentante di ciascuna          delle  parti  e da un terzo membro scelto di comune accordo          o,   in   difetto   di   accordo,  nominato  dal  direttore          dell'ufficio  del  lavoro.  La  sanzione disciplinare resta          sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.                 Qualora  il  datore  di  lavoro  non provveda, entro          dieci   giorni   dall'invito  rivoltogli  dall'ufficio  del          lavoro,  a  nominare  il  proprio rappresentante in seno al          collegio   di   cui   al   comma  precedente,  la  sanzione          disciplinare  non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce          l'autorita'  giudiziaria,  la  sanzione  disciplinare resta          sospesa fino alla definizione del giudizio.                 Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle          sanzioni   disciplinari   decorsi   due   anni  dalla  loro          applicazione".
                           |  
|   |                               Articolo 57                          Pari opportunita' (Art.61  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.29 del d.lgs  n.546  del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del                                1998)
     1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire  pari opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano  alle  donne,  salva  motivata impossibilita', almeno un   terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo   restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); b) adottano   propri   atti   regolamentari   per   assicurare   pari   opportunita'  fra  uomini  e  donne sul lavoro, conformemente alle   direttive  impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -   Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono  la  partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi   di   formazione  e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto   proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate   ai  corsi  medesimi,  adottando  modalita'  organizzative  atte  a   favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita   professionale e vita familiare; d) possono  finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei   Comitati    pari    opportunita'    nell'ambito    delle   proprie   disponibilita' di bilancio.
     2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita' di cui all'articolo  9,  adottano  tutte  le misure per attuare le direttive della  Unione  europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica.  |  
|   |                               Articolo 58                              Finalita' (Art.63  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.30 del                        d.lgs n.546 del 1993)
     1.  Al  fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche  articolati  per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi,  con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.   2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche  impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica  amministrazione  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.39,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle  indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.   3.  Per  l'immediata  attivazione  del  sistema di controllo della spesa  del  personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia  un  processo  di  integrazione  dei  sistemi informativi delle amministrazioni  pubbliche  che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di  pagamento  delle  retribuzioni.  Le  informazioni  acquisite  dal sistema  informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  sono  disponibili  per  tutte  le  amministrazioni  e gli enti interessati. 
                                            Note all'art. 58:                 Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39,          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio          1993,  reca:  "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre          1992, n. 421".
                           |  
|   |                               Articolo 59                        Rilevazione dei costi (Art.64  del  d.lgs  n.29  del 1993, come sostituito dall'art. 31 del                        d.lgs n.546 del 1993)
     1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita'  e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio   e   della  programmazione  economica  tutti  gli  elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.   2.  Ferme  restando  le  attuali procedure di evidenziazione della spesa  ed  i  relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del   bilancio   e   della   programmazione   economica  al  fine  di rappresentare  i  profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  definisce  procedure  interne  e tecniche di rilevazione e provvede,  in  coerenza  con  le funzioni di spesa riconducibili alle unita'  amministrative  cui  compete  la  gestione  dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.   3.  Per  la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso i soggetti pubblici  diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla vigilanza ministeriale,   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.  |  
|   |                                 Art. 60                   Controllo del costo del lavoro              (Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come         sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)
    1.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento   della  funzione  pubblica,  definisce  un  modello  di rilevazione  della  consistenza  del  personale,  in  servizio  e  in quiescenza,   e   delle   relative  spese,  ivi  compresi  gli  oneri previdenziali  e  le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai   bilanci.   Il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  elabora,  altresi',  un  conto annuale che evidenzi   anche   il   rapporto   tra  contribuzioni  e  prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.  2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di  ogni  anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato  ed  inviandone  copia alla Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione pubblica,  il  conto  annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate  secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e' accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono  i  risultati della gestione del personale, con riferimento agli  obiettivi  che,  per  ciascuna  amministrazione, sono stabiliti dalle  leggi,  dai  regolamenti  e  dagli  atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per   l'anno   successivo   a  quello  cui  il  conto  si  riferisce, l'applicazione  delle  misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.  3.  Gli  enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di   pubblica   utilita'  nonche'  gli  enti  e  le  aziende  di  cui all'articolo  70,  comma  4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  il  costo  annuo  del  personale  comunque utilizzato, in conformita'   alle  procedure  definite  dal  Ministero  del  tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.  4.  La  Corte  dei  conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,   avvalendosi   di   tutti  i  dati  e  delle  informazioni disponibili   presso   le  amministrazioni  pubbliche.  Con  apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed interventi.  5.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  anche  su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica,  dispone  visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello Stato, coordinate  anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica  delle  spese,  con  particolare  riferimento agli oneri dei contratti  collettivi  nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali  verifiche  vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e  le  aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle  verifiche  ispettive,  i  servizi  ispettivi  di  finanza  del Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le  predette  amministrazioni,  enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo  3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,  n.  38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti  di  cui  all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.  6.  Allo  svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma   5   puo'   partecipare   l'ispettorato   operante  presso  il Dipartimento  della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di  cinque  ispettori  di  finanza,  in  posizione di comando o fuori ruolo,  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione  di  comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro  personale  comunque  in  servizio presso il Dipartimento della funzione  pubblica.  L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla   razionale  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni, l'ottimale   utilizzazione   delle   risorse  umane,  la  conformita' dell'azione  amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. 
                                            Nota all'art. 60:                 Si  trascrive il testo dell'art. 30, comma 11, della          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):                 "11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello          Stato  puo' essere effettuato agli enti di cui all'articolo          25  della  presente  legge ed alle regioni se non risultano          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti          commi".                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 3, comma 1, del          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,          n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione  economica,  nonche' disposizioni in materia          di  organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):                 "1.  Il dipartimento della ragioneria generale dello          Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio          e  del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa          pubblica,  sulla  quale esercita i controlli e le verifiche          previsti    dall'ordinamento,    provvedendo   anche   alla          valutazione    della   fattibilita'   e   della   rilevanza          economico-finanziaria  dei provvedimenti e delle iniziative          di  innovazione  normativa, anche di rilevanza comunitaria,          alla  verifica  della  quantificazione  degli oneri e della          loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di          finanza    pubblica.    Nell'esercizio    delle    funzioni          istituzionali  provvede,  in  particolare,  nelle  seguenti          materie:                   a) analisi    e    tecniche    della    previsione          finanziaria;  copertura  finanziaria  della legislazione di          spesa   e   di   minore  entrata;  rapporti  con  organismi          internazionali nelle materie di competenza;                   b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,          ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;                   c) integrazione  e  consolidamento  della gestione          per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di          tesoreria;  monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei          flussi  di  cassa,  fermo  restando  il  pieno  accesso del          Dipartimento  del  tesoro  a  tutti  i dati di contabilita'          pubblica e dei flussi di cassa;                   d) studio e analisi delle problematiche funzionali          e    applicative   dell'informatizzazione   dei   dati   di          contabilita'   dello   Stato  e  dei  profili  generali  di          informatizzazione,     integrazione     e    consolidamento          informatico  dei  dati  di  contabilita'  pubblica; studio,          analisi  e  definizione  delle  esigenze funzionali e delle          specifiche  prestazioni  e  modalita'  operative che devono          essere  assicurate,  nell'ambito  del  sistema  informativo          integrato  del  Ministero,  per  lo svolgimento dei compiti          istituzionali  del Dipartimento, compresi la collaborazione          e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e          per  le  verifiche  di  funzionalita'  dei  servizi  e  dei          processi informatici riguardanti le materie di competenza;                   e) analisi,  verifica  e valutazione dei costi dei          servizi  e  dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche,          ai  fini  della  programmazione finanziaria e di bilancio e          della   predisposizione   del   progetto   di  bilancio  di          previsione,   ai  sensi  dell'articolo  4-bis  della  legge          5 agosto  1978,  n.  468,  anche  sulla base degli elementi          forniti   dagli   uffici  centrali  del  bilancio  e  dalle          ragionerie  operanti  presso i dipartimenti provinciali del          Ministero,  nonche' della contabilita' economica per centri          di  costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo          7 agosto 1997, n. 279;                   f) monitoraggio   e   coordinamento   della  spesa          pubblica;   monitoraggio   e  valutazione  degli  andamenti          generali  della  spesa  sociale;  monitoraggio  degli oneri          derivanti   dall'attuazione  dei  contratti  collettivi  in          materia   di  personale  delle  amministrazioni  pubbliche;          analisi   e   verifica   del  costo  del  lavoro  pubblico;          consulenza  per  l'attivita'  predeliberativa  del  CIPE  e          relativi  adempimenti  di  attuazione,  per  gli aspetti di          competenza del Dipartimento;                   g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in          materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso          i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo          criteri  di  programmazione, flessibilita' e decentramento,          anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla          lettera e);                   h) partecipazione   al   processo  di  formazione,          esecuzione   e   certificazione  del  bilancio  dell'Unione          europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione          dei  conseguenti  oneri  a  carico della finanza nazionale;          monitoraggio    complessivo   dei   corrispondenti   flussi          finanziari  ed  esercizio dei controlli comunitari affidati          dall'Unione  europea;  gestione  del fondo di rotazione per          l'attuazione  delle  politiche comunitarie istituito con la          legge  16 aprile  1987,  n.  183,  e  del fondo di garanzia          previsto  dall'articolo  17, comma 6, della legge 24 giugno          1997, n. 196;                   i) gestione    della    mobilita'    interna    al          dipartimento   e   agli   uffici  dipendenti  e  formazione          specialistica nelle materie di competenza".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma          1,  lettera  b) del decreto del Presidente della Repubblica          28 aprile   1998,   n.   154   (Regolamento  recante  norme          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche          dei  dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica,  a norma dell'articolo 7,          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):                 "1.  Il dipartimento della Ragioneria generale dello          Stato   e'   articolato  nei  seguenti  uffici  di  livello          dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali          di livello C, con le competenze di seguito indicate:                   a) (Omissis);                   b) Ispettorato   generale  di  finanza:  attivita'          ispettiva  e  di  vigilanza  istituzionale  sulle pubbliche          amministrazioni  in  materia  finanziaria  e  contabile, ai          sensi  delle  vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli          enti  ed  organismi  pubblici  e  valutazione dei risultati          gestionali;  proposte  per  la  designazione  alle funzioni          sindacali  e di revisione presso enti, istituti o societa',          accertamento  del regolare adempimento dei relativi compiti          ed  esame  e coordinamento dei risultati; attivita' diretta          ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed          uniforme  tenuta  delle  scritture  contabili e la puntuale          resa  dei  conti da parte dei soggetti obbligati; attivita'          normativa,  interpretativa, di indirizzo e coordinamento in          materia   di   ordinamenti  amministrativo-contabili  delle          pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta          ed   uniforme   interpretazione   ed   applicazione   delle          disposizioni   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato;          attivita'  ispettiva  e  di  vigilanza interna sugli uffici          centrali  del bilancio e sulle ragionerie costituite presso          i dipartimenti provinciali del Ministero.                   c)-l) (Omissis)".                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma          quarto,  della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul          pubblico impiego):                 "Alle  dipendenze della Presidenza del Consiglio dei          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un          contingente  di cinque ispettori di finanza comandati dalla          Ragioneria  generale  dello  Stato  e  di cinque funzionari          particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero          dell'interno,  i  quali avranno il compito di verificare la          corretta  applicazione  degli  accordi collettivi stipulati          presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento          autonomo,  presso  le  regioni, le province, i comuni e gli          altri  enti  pubblici  di  cui  alla  presente  legge.  Gli          ispettori,  nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena          autonomia  funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla          procura  generale  della  Corte  dei conti le irregolarita'          riscontrate".
                           |  
|   |                               Articolo 61            interventi correttivi del costo del personale                  (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)
    1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  e  salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino  o  siano  prevedibili,  per qualunque causa, scostamenti rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al personale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della programmazione  economica, informato dall'amministrazione competente, ne   riferisce   al   Parlamento,  proponendo  l'adozione  di  misure correttive  idonee  a  ripristinare  l'equilibrio  del  bilancio.  La relazione  e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.  2.  Le  pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del  bilancio,  ne  danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove  tali  decisioni  producano  nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese  autorizzate,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione  economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte  costituzionale  o dalla conoscenza    delle    decisioni   esecutive   di   altre   autorita' giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento  a  definire  con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  provvede,  con  la  stessa  procedura di cui al comma 2, a seguito  di  richieste  pervenute  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre  gli  effetti  indicati  nel  medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata. 
                                            Nota all'art. 61:                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 11-ter,          comma  7,  della  legge  5 agosto  1978, n. 468 (Riforma di          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in          materia di bilancio):                 "7.  Qualora  nel  corso dell'attuazione di leggi si          verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o          di  entrate  indicate  dalle  medesime  leggi al fine della          copertura   finanziaria,  il  Ministro  competente  ne  da'          notizia   tempestivamente   al   Ministro  del  tesoro  che          riferisce  al  Parlamento con propria relazione e assume le          conseguenti  iniziative legislative. La stessa procedura e'          applicata   in   caso  di  sentenze  definitive  di  organi          giurisdizionali   e   della  Corte  costituzionale  recanti          interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili di          determinare maggiori oneri".
                           |  
|   |                               Articolo 62                       Commissario del Governo                 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)
     1.  Il  Commissario  del  Governo,  fino all'entrata in vigore del regolamento  di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30   luglio  1999,  n.  300,  rappresenta  lo  Stato  nel  territorio regionale.  Egli  e'  responsabile,  nei  confronti  del Governo, del flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in  particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  60,  comma  1.  Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo. 
                                            Note all'art. 62:                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma          4,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11          della legge 15 marzo 1997, n. 59):                 "4.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, si          provvede   alla   specificazione   dei   compiti   e  delle          responsabilita'  del titolare dell'ufficio territoriale del          governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale          del  governo,  dei  compiti  degli  uffici periferici delle          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e          all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del          governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede          periferica  da  parte degli uffici territoriali del governo          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite          all'ufficio  territoriale  del  governo  e della disciplina          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,          nonche'  la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale          del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore          per gli aspetti relativi alle materie di competenza".
                           |  
|   |                                Art. 63.             Controversie relative ai rapporti di lavoro (Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e  successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)
    1.  Sono  devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,  tutte  le  controversie  relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al  comma  4,  incluse  le  controversie  concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita'   dirigenziale,   nonche'   quelle   concernenti   le indennita'  di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e corrisposte, ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti. Quando  questi  ultimi  siano  rilevanti  ai fini della decisione, il giudice  li  disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione davanti al giudice   amministrativo  dell'atto  amministrativo  rilevante  nella controversia non e' causa di sospensione del processo.  2.    Il    giudice   adotta,   nei   confronti   delle   pubbliche amministrazioni,  tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o  di  condanna,  richiesti  dalla  natura  dei  diritti tutelati. Le sentenze  con  le  quali  riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta   che   l'assunzione  e'  avvenuta  in  violazione  di  norme sostanziali   o  procedurali,  hanno  anche  effetto  rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.  3.  Sono  devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,  le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche  amministrazioni  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche  amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.  4.  Restano  devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le  controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione  esclusiva,  le  controversie  relative  ai rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  3,  ivi  comprese  quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.  5.  Nelle  controversie  di  cui  ai  commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo  64,  comma  3,  il  ricorso  per cassazione puo' essere proposto  anche  per  violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.  |  
|   |                            Art. 63-bis (14)             (( Intervento dell'ARAN nelle controversie                   relative ai rapporti di lavoro
    1.   L'ARAN   puo'  intervenire  nei  giudizi  innanzi  al  giudice ordinario,  in  funzione  di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie  relative  ai  rapporti  di lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  agli  articoli 1, comma 2, e 70, comma   4,  al  fine  di  garantire  la  corretta  interpretazione  e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative   al  personale  di  cui  all'articolo  3,  derivanti  dalle specifiche  discipline  ordinamentali  e retributive, l'intervento in giudizio   puo'   essere  assicurato  attraverso  la  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))  |  
|   |                               Articolo 64 Accertamento     pregiudiziale     sull'efficacia,    validita'    ed              interpretazione dei contratto collettivi (Art.  68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs n.80  del  1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2                      del d.lgs n.387 del 1998)
  1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo  63,  e'  necessario  risolvere in via pregiudiziale una questione  concernente  l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale, sottoscritto  dall'ARAN  ai  sensi  dell'articolo  40  e seguenti, il giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale  indica  la questione  da  risolvere,  fissa una nuova udienza di discussione non prima  di  centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN. 2.  Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per verificare la possibilita'   di   un  accordo  sull'interpretazione  autentica  del contratto  o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.   All'accordo  sull'interpretazione  autentica  o  sulla modifica  della  clausola  si applicano le disposizioni dell'articolo 49.  Il  testo  dell'accordo  e'  trasmesso,  a  cura dell'ARAN, alla cancelleria  del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle  parti  almeno  dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa. 3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica  della  clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla   sola  questione  di  cui  al  comma  1,  impartendo  distinti provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la prosecuzione  della  causa.  La  sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito  nella  cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di  una  copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. 4.  La  Corte  di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso a norma dell'articolo  383  del  codice  di procedura civile, rinvia la causa allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La riassunzione  della  causa  puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi  causa,  la  sentenza  della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 5.   L'ARAN   e   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie  possono intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine  previsto dall'articolo  419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a   seguito   dell'intervento   alla   proposizione   dei  mezzi  di' impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al comma  1.  Possono,  anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio  di  merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. 6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere   sospesi   i   processi  la  cui  definizione  dipende  dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a  pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo. 7.  Quando  per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia' intervenuta  una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il disposto del comma 3. 8.  La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi  del  comma  3,  puo'  condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo  96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte. 
                                            Note all'art. 64:                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 383 del          codice di procedura civile:                 "Art.  383  (Cassazione  con  rinvio).  -  La Corte,          quando  accoglie  il  ricorso  per motivi diversi da quelli          richiamati  nell'articolo  precedente,  rinvia  la causa ad          altro  giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la          sentenza cassata.                 Nel  caso  previsto nell'articolo 360 secondo comma,          la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto          pronunciare   sull'appello   al   quale   le   parti  hanno          rinunciato.                 La  Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di          primo  grado  per  la  quale  il  giudice d'appello avrebbe          dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa          a quest'ultimo".                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 419 del          codice di procedura civile:                 "Art.  419. (Intervento volontario). - Salvo che sia          effettuato     per     l'integrazione     necessaria    del          contraddittorio,    l'intervento   del   terzo   ai   sensi          dell'articolo  105  non  puo'  aver  luogo oltre il termine          stabilito   per  la  costituzione  del  convenuto,  con  le          modalita'  previste  dagli  articoli  414  e  416 in quanto          applicabili".                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 96 del          codice di procedura civile:                 "Art.  96. (Responsabilita' aggravata). - Se risulta          che  la  parte soccombente ha agito o resistito in giudizio          con  mala  fede  o  colpa  grave,  il  giudice,  su istanza          dell'altra  parte,  la  condanna,  oltre che alle spese, al          risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella          sentenza.                 Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per          cui   e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,  o          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca          giudiziale,   oppure   iniziata   o  compiuta  l'esecuzione          forzata,  su  istanza  della  parte danneggiata condanna al          risarcimento  dei danni l'attore o il creditore procedente,          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei          danni e' fatta a norma del comma precedente".
                           |  
|   |                               Articolo 65 Tentativo    obbligatorio   di   conciliazione   nelle   controversie                             individuali (Art.69  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34 del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente  modificato  prima  dall'art.19,  commi  da 3 a 6 del d.lgs  n.387  del  1998 e poi dall'art.45, comma 22 della legge n.448                              del 1998)
  1.  Per  le  controversie  individuali  di  cui  all'articolo  63, il tentativo  obbligatorio  di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice  di  procedura  civile si svolge con le procedure previste dai contratti  collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui  all'articolo  66,  secondo  le disposizioni dettate dal presente decreto. 2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 3.  Il  giudice  che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e  3,  o  che  la  domanda  giudiziale  e' stata proposta prima della scadenza   del   termine  di  novanta  giorni  dalla  promozione  del tentativo,  sospende  il  giudizio  e  fissa  alle  parti  il termine perentorio   di  sessanta  giorni  per  promuovere  il  tentativo  di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del   codice   di   procedura   civile.  Espletato  il  tentativo  di conciliazione  o  decorso  il  termine di novanta giorni, il processo puo'  essere  riassunto  entro  il  termine perentorio di centottanta giorni.  La  parte  contro  la  quale e' stata proposta la domanda in violazione  dell'articolo  410  del  codice  di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci  giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che  non  siano  rilevabili  d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del  processo  con  decreto  cui  si  applica  la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile. 4.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della funzione  pubblica  ed  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  provvede,  mediante  mobilita' volontaria interministeriale,   a   dotare   le   Commissioni  di  conciliazione territoriali   degli   organici   indispensabili  per  la  tempestiva realizzazione  del  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato. 
                                            Note all'art. 65:                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 410 del          codice di procedura civile:                 "Art.     410.     (Tentativo     obbligatorio    di          conciliazione).  -  Chi  intende  proporre  in giudizio una          domanda  relativa  ai rapporti previsti dall'articolo 409 e          non  ritiene  di avvalersi delle procedure di conciliazione          previste   dai   contratti   e   accordi   collettivi  deve          promuovere,  anche  tramite  l'associazione  sindacale alla          quale  aderisce  o  conferisca  mandato,  il  tentativo  di          conciliazione   presso   la  commissione  di  conciliazione          individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.                 La comunicazione della richiesta di espletamento del          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il          decorso di ogni termine di decadenza.                 La  commissione,  ricevuta  la  richiesta  tenta  la          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal          ricevimento della richiesta.                 Con   provvedimento   del   direttore   dell'ufficio          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'          istituita  in  ogni  provincia presso l'ufficio provinciale          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore          dell'ufficio  stesso,  o da un suo delegato, in qualita' di          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.                 Commissioni    di   conciliazione   possono   essere          istituite,  con  le  stesse  modalita'  e  con  la medesima          composizione  di  cui  al precedente comma, anche presso le          sezioni  zonali degli uffici provinciali del lavoro e della          massima occupazione.                 Le  commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un          suo  delegato  che rispecchino la composizione prevista dal          precedente terzo comma.                 In  ogni  caso  per  la  validita' della riunione e'          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei          lavoratori.                 Ove  la riunione della commissione non sia possibile          per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui          al  precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale          del  lavoro  certifica  l'impossibilita'  di  procedere  al          tentativo di conciliazione".                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 412-bis          del codice di procedura civile:                 "Art.  412-bis  (Procedibilita'  della  domanda).  -          L'espletamento  del  tentativo di conciliazione costituisce          condizione di procedibilita' della domanda.                 L'improcedibilita'    deve   essere   eccepita   dal          convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e          puo'  essere  rilevata  d'ufficio  dal  giudice  non  oltre          l'udienza di cui all'articolo 420.                 Il  giudice  ove rilevi che non e' stato promosso il          tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale          e'   stata  presentata  prima  dei  sessanta  giorni  dalla          promozione  del  tentativo  stesso,  sospende il giudizio e          fissa  alle  parti il termine perentorio di sessanta giorni          per promuovere il tentativo di conciliazione.                 Trascorso   il   termine   di  cui  al  primo  comma          dell'articolo  410-bis,  il  processo puo' essere riassunto          entro il termine perentorio di centottanta giorni.                 Ove   il  processo  non  sia  stato  tempestivamente          riassunto,  il  giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del          processo  con decreto cui si applica la disposizione di cui          all'articolo 308.                 Il    mancato    espletamento   del   tentativo   di          conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti          speciali  d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo          III del titolo I del libro IV".                 -  Si trascrive il testo dell'art. 308 del codice di          procedura civile:                 "Art.    308.    (Comunicazione   e   impugnabilita'          dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'          comunicata  a  cura del cancelliere se e' pronunciata fuori          dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di          cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.                 Il  collegio  provvede  in  camera  di consiglio con          sentenza  se  respinge  il  reclamo,  e  con  ordinanza non          impugnabile se l'accoglie".
                           |  
|   |                               Articolo 66                      Collegio di conciliazione (Art.69-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.32 del d.lgs n.80  del  1998 e successivamente modificato dall'art.19, comma 7 del                        d.lgs n.387 del 1998)
  1.  Ferma  restando  la  facolta'  del  lavoratore di avvalersi delle procedure  di  conciliazione  previste  dai  contratti collettivi, il tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'articolo 65 si svolge,  con  le  procedure  di  cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio  di  conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del  lavoro  nella  cui  circoscrizione  si  trova  l'ufficio  cui il lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del   rapporto.   Le  medesime  procedure  si  applicano,  in  quanto compatibili,  se  il  tentativo  di  conciliazione  e' promosso dalla pubblica  amministrazione.  Il  collegio di conciliazione e' composto dal  direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da   un   rappresentante   del  lavoratore  e  da  un  rappresentante dell'amministrazione. 2.  La  richiesta  del  tentativo  di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito il   collegio   di   conciliazione   competente  o  spedita  mediante raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Copia della richiesta deve essere   consegnata   o   spedita  a  cura  dello  stesso  lavoratore all'amministrazione di appartenenza. 3. La richiesta deve precisare: a) l'amministrazione   di  appartenenza  e  la  sede  alla  quale  il   lavoratore e' addetto; b) il  luogo  dove  gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti   alla procedura; c) l'esposizione   sommaria   dei  fatti  e  delle  ragioni  poste  a   fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione   o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
     4.   Entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  della  copia  della richiesta,  l'amministrazione,  qualora  non  accolga  la pretesa del lavoratore,  deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso  atto  nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  al  deposito, il Presidente  fissa  la  comparizione  delle  parti per il tentativo di conciliazione.  Dinanzi  al  collegio di conciliazione, il lavoratore puo'  farsi  rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce  o  conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.   5.  Se  la  conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della   pretesa  avanzata  dal  lavoratore,  viene  redatto  separato processo  verbale  sottoscritto  dalle  parti  e  dai  componenti del collegio  di  conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla  conciliazione  non  si  applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.   6.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione  deve formulare una proposta per la bonaria definizione della  controversia.  Se  la  proposta non e' accettata, i termini di essa  sono  riassunti  nel  verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.   7.  Nel  successivo  giudizio  sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali  concernenti  il  tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.   8.  La  conciliazione  della  lite  da parte di chi rappresenta la pubblica  amministrazione,  in  adesione  alla proposta formulata dal collegio  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in sede giudiziale ai sensi dell'articolo  420,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del codice di procedura    civile,   non   puo'   dar   luogo   a   responsabilita' amministrativa. 
                                            Note all'art. 66:                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2113 del          codice civile:                 "Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e          le   transazioni,   che   hanno  per  oggetto  diritti  del          prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili          della   legge   e   dei   contratti  o  accordi  collettivi          concernenti  i  rapporti di cui all'articolo 409 del codice          di procedura civile, non sono valide.                 L'impugnazione  deve  essere  proposta,  a  pena  di          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.                 Le  rinunzie  e  le  transazioni  di  cui  ai  commi          precedenti  possono  essere  impugnate  con  qualsiasi atto          scritto,  anche  stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a          renderne nota la volonta'.                 Le   disposizioni   del  presente  articolo  non  si          applicano  alla  conciliazione  intervenuta  ai sensi degli          articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 420 del          codice di procedura civile:                 "Art.  420  (Udienza  di discussione della causa). -          Nell'udienza  fissata  per  la  discussione  della causa il          giudice  interroga liberamente le parti presenti e tenta la          conciliazione della lite. La mancata comparizione personale          delle   parti,   senza   giustificato  motivo,  costituisce          comportamento   valutabile   dal   giudice  ai  fini  della          decisione.  Le  parti  possono,  se ricorrono gravi motivi,          modificare   le   domande,  eccezioni  e  conclusioni  gia'          formulate previa autorizzazione del giudice.                 Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un          procuratore  generale  o  speciale,  il quale deve essere a          conoscenza  dei  fatti  della causa. La procura deve essere          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata          e  deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o          transigere  la  controversia.  La mancata conoscenza, senza          gravi   ragioni,   dei  fatti  della  causa  da  parte  del          procuratore   e'   valutata   dal  giudice  ai  fini  della          decisione.                 Il  verbale  di conciliazione ha efficacia di titolo          esecutivo.                 Se  la conciliazione non riesce e il giudice ritiene          la  causa  matura  per la decisione, o se sorgono questioni          attinenti  alla  giurisdizione o alla competenza o ad altre          pregiudiziali  la  cui decisione puo' definire il giudizio,          il  giudice  invita  le  parti alla discussione e pronuncia          sentenza   anche   non   definitiva   dando   lettura   del          dispositivo.                 Nella  stessa  udienza ammette i mezzi di prova gia'          proposti  dalle  parti  e  quelli  che le parti non abbiano          potuto  proporre  prima,  se  ritiene  che siano rilevanti,          disponendo,  con  ordinanza  resa nell'udienza, per la loro          immediata assunzione.                 Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,          non  oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,          ove  ricorrano  giusti  motivi,  un  termine perentorio non          superiore  a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per          il deposito in cancelleria di note difensive.                 Nel  caso  in  cui  vengano  ammessi  nuovi mezzi di          prova,  a  norma  del  quinto  comma,  la  controparte puo'          dedurre  i  mezzi  di  prova  che  si  rendano necessari in          relazione  a quelli ammessi, con assegnazione di un termine          perentorio  di  cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma          del  precedente  comma  il giudice ammette, se rilevanti, i          nuovi  mezzi  di prova dedotti dalla controparte e provvede          alla loro assunzione.                 L'assunzione  delle prove deve essere esaurita nella          stessa  udienza  o,  in  caso  di necessita', in udienza da          tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.                 Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli          102,  secondo  comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova          udienza   e   dispone   che,  entro  cinque  giorni,  siano          notificati  al  terzo  il  provvedimento nonche' il ricorso          introduttivo   e  l'atto  di  costituzione  del  convenuto,          osservati  i  termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto          dell'articolo  415.  Il termine massimo entro il quale deve          tenersi  la  nuova  udienza  decorre  dalla  pronuncia  del          provvedimento di fissazione.                 Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci          giorni  prima  dell'udienza fissata, depositando la propria          memoria a norma dell'articolo 416.                 A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti          provvede l'ufficio.                 Le udienze di mero rinvio sono vietate".
                           |  
|   |                               Articolo 67 Integrazione  funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con                 la Ragioneria generale dello Stato (Art.70  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.35 del                        d.lgs n.546 del 1993)
     1.   Il   piu'  efficace  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui all'articolo  48,  commi  da  1  a  3, ed agli articoli da 58 a 60 e' realizzato  attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, da conseguirsi mediante  apposite  conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.   2.  L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati,  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, e' oggetto  di  verifica  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con  riguardo, rispettivamente,  al  rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli  istituti  contrattuali  sull'efficiente  organizzazione  delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge, comunque   sottoposti   alla   valutazione  del  Governo,  contenenti disposizioni  relative  alle  amministrazioni pubbliche richiedono il necessario  concerto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I  provvedimenti  delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella  medesima  materia  sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con la Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  in  apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le  modalita'  di  cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                                            Nota all'art. 67:                 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 14 della legge          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai          documenti amministrativi):                 "Art.  14.  - 1. Qualora sia opportuno effettuare un          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione          procedente indice di regola una conferenza di servizi.                 2.  La  conferenza  stessa puo' essere indetta anche          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi          richiesti.                 2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza di          servizi  le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono          il   termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad  una          decisione.   In   caso   di  inutile  decorso  del  termine          l'amministrazione  indicente  procede  ai  sensi  dei commi          3-bis e 4.                 2-ter.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela          dell'interesse pubblico prevalente.                 3.      Si     considera     acquisito     l'assenso          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente          previste.                 3-bis.  Nel  caso  in  cui una amministrazione abbia          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del          Consiglio  dei ministri, ove l'amministrazione procedente o          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei          ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei          ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza          e' sciolta.                 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,          previa deliberazione del Consiglio dei ministri.                 4-bis.   La   conferenza   di  servizi  puo'  essere          convocata   anche  per  l'esame  contestuale  di  interessi          coinvolti  in  piu'  procedimenti  amministrativi connessi,          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la          conferenza  e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa          informale  intesa,  da una delle amministrazioni che curano          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione          competente     a    concludere    il    procedimento    che          cronologicamente   deve   precedere   gli  altri  connessi.          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da          qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
                           |  
|   |                               Articolo 68                Aspettativa per mandato parlamentare        (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)
     1.   I   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata del mandato.   Essi   possono  optare  per  la  conservazione,  in  luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri  regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.   2.  Il  periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.   3.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della proclamazione  degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i Consigli regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.   4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.  |  
|   |                                 Art. 69                          Norme transitorie (Art.  25,  comma  4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs.  n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n.  470  del  1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72,  commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36  del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993,  come  sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28,  comma  2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del  d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
    1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421, gli accordi sindacali recepiti  in  decreti  deI  Presidente  della Repubblica in base alla legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  le norme generali e speciali del pubblico  impiego,  vigenti  alla  data  del  13  gennaio  1994 e non abrogate,  costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro,   la   disciplina  di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Tali disposizioni  sono  inapplicabili  a  seguito  della stipulazione dei contratti  collettivi  del  quadriennio  1994-1997,  in  relazione ai soggetti  e  alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano   in   ogni  caso  di  produrre  effetti  dal  momento  della sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.  2.  In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.  3.  Il  personale  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui agli articoli  60  e  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972.  n.  748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello  di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva  le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni  vicarie  del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare  rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio,   ricerca,   ispezione  e  vigilanza  ad  esse  delegati  dal dirigente.  Il  trattamento economico e' definito tramite il relativo contratto collettivo.  4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.  5.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge  29  dicembre  1994,  n.  724,  continuano  ad  applicarsi alle amministrazioni  che  non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.  6.  Con  riferimento  ai  rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma  3,  del  presente  decreto,  non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,  le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro successivo  al  30  giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti  al  periodo  del  rapporto di lavoro anteriore a tale data restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva  del  giudice amministrativo   solo   qualora  siano  state  proposte,  a  pena  di decadenza, entro il 15 settembre 2000.  8.  Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto  collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001,  continuano  ad  applicarsi  al  personale della scuola le procedure  di  cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.  9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi  alla  copertura  di  posti  riservati  ai  concorsi  di cui all'articolo  28,  comma  2,  lettera b, del presente decreto, con il regolamento  governativo  di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.  10.  Sino  all'applicazione  dell'articolo  46,  comma  12.  l'ARAN utilizza  personale  in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi  delle  tabelle  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica  25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  11.  In  attesa  di  una  organica normativa nella materia, restano ferme   le   norme   che   disciplinano,   per   i  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono  richieste  l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o  albi professionali.  Il  personale  di  cui  all'articolo  6, comma 5, del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale. 
                                            Note all'art. 69:                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera          c)  della  lettera 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note          alle premesse.                 -  La  legge  29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del 6 aprile 1983, reca "legge          quadro sul pubblico impiego".                 -  Si trascrive il testo vigente degli artt. 60 e 61          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,          n.   748  (Disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento          autonomo):                 "Art.  60  (Ricostruzione  dei  ruoli organici delle          carriere  direttive).  -  I  ruoli  organici delle carriere          direttive,  amministrative  e tecniche, esistenti alla data          di  entrata  in vigore del presente decreto sono modificati          come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:                   i  posti previsti per le qualifiche corrispondenti          ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;                   le qualifiche di ispettore generale e di direttore          di  divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento          entro  i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da          determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:                     a) la  dotazione organica complessiva per le due          qualifiche  ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla          somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore          generale,  o  equiparata,  in  attivita'  di servizio e del          numero  dei  posti di organico previsti per la qualifica di          direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole,          del  numero degli impiegati con tale qualifica in attivita'          di  servizio,  ridotta  del numero complessivo dei posti di          organico  previsti  per  le  corrispondenti  qualifiche  di          dirigente superiore e di primo dirigente;                     b) il  numero  dei posti delle due qualifiche ad          esaurimento  e'  stabilito, rispettivamente, in misura pari          alla    meta'    della   dotazione   organica   complessiva          rideterminata ai sensi della precedente lettera a);                     c) i  posti  ad  esaurimento  sono  soppressi, a          cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore          di  divisione,  o  equiparate, in ragione di un terzo delle          future  vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di          cui all'articolo 65.                 Le  dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a          primo  dirigente,  riordinate  ai sensi del titolo II, sono          rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri;                   1)  la  dotazione  organica  complessiva e' pari a          quella  prevista  dalle  vigenti disposizioni, per l'intero          ruolo   organico,   tenuto  anche  conto  delle  variazioni          apportate  in  conseguenza del riordinamento delle carriere          ex  speciali,  ridotta  dei posti istituiti con il presente          decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;                   2)  la  dotazione  della  qualifica  di  direttore          aggiunto  di  divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto          della  dotazione  organica complessiva di cui al precedente          punto  1);  la  dotazione  cumulativa  delle  qualifiche di          direttore  di  sezione e consigliere, o equiparate, e' pari          ai restanti posti;                   3)  in  corrispondenza  dei  posti  ad esaurimento          previsti  dal  precedente  primo comma per le qualifiche di          ispettore   generale   e   di  direttore  di  divisione,  o          equiparate,   sono   accantonati  altrettanti  posti  nella          qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.                 Ai  fini  di quanto previsto all'art. 15 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i          dirigenti   precedono  i  funzionari  delle  qualifiche  ad          esaurimento   di  ispettore  generale  e  di  direttore  di          divisione, o equiparato".                 "Art.  61 (Trattamento economico delle qualifiche ad          esaurimento).  - Gli impiegati delle carriere direttive non          inquadrati  nella  corrispondente carriera dei dirigenti ai          sensi  del  precedente  art.  59  conservano  nel  ruolo ad          esaurimento  di  cui  all'art.  60 la qualifica rivestita e          l'anzianita'  di  carriera  e  di  qualifica  possedute. La          promozione  ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,          resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente          alla entrata in vigore del presente decreto.                 Lo   stipendio   annuo  lordo  delle  qualifiche  ad          esaurimento   di  ispettore  generale  e  di  direttore  di          divisione,  o  equiparate,  e'  stabilito,  con effetto dal          1o luglio  1972,  in misura pari a quattro quinti di quello          spettante  rispettivamente  al  dirigente  superiore  ed al          primo  dirigente  con  pari  anzianita'  di  qualifica.  Le          indennita',  i  proventi  ed  i compensi indicati nel primo          comma  dell'art.  50  continuano  ad  essere corrisposti in          conformita' delle vigenti disposizioni.                 Il  trattamento  giuridico ed economico previsto dai          precedenti  commi  e' esteso agli impiegati che accederanno          al  ruolo  ad  esaurimento  successivamente  all'entrata in          vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 15 della          legge  9 marzo  1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul          lavoro):                 "Art.  15  (Funzionari  direttivi). - 1. A decorrere          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, al          personale  degli  enti  pubblici  disciplinati  dalla legge          20 marzo  1975,  n.  70,  in  possesso  della  qualifica di          direttore  o  consigliere  capo  ed equiparate ovvero delle          qualifiche  inferiori  della  ex-categoria  direttiva, alla          data  degli inquadramenti operati in attuazione delle norme          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio          1976,  n.  411,  e'  esteso ad personam, e sulla base delle          anzianita'  di  servizio a ciascuno gia' riconosciute e non          riassorbibili,  rispettivamente il trattamento giuridico ed          economico  degli  ispettori  generali  e  dei  direttori di          divisione  di cui all'art. 61, decreto del Presidente della          Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e          integrazioni.                 2.   In   sede  di  contrattazione  articolata  sono          individuate  posizioni funzionali di particolare rilievo da          attribuire  ai  funzionari  della categoria direttiva della          ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita'          per  l'effettivo  espletamento  delle  funzioni medesime da          attribuire  al  personale in questione in aggiunta a quelle          previste   dagli   accordi   di   categoria.   Le  funzioni          indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono          definite  sulla  scorta  di  criteri  che tengano conto del          grado  di  autonomia  e del livello di responsabilita' e di          preparazione  professionale richiesti per la preposizione a          strutture  organizzative, a compiti di studio, di ricerca e          progettazione,   a  funzioni  di  elevata  specializzazione          dell'area    informatica,   ad   attivita'   ispettive   di          particolare  complessita',  nonche'  a  funzioni vicarie. I          dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta          attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 22, commi          17  e  18  della  legge 29 dicembre 1994, n. 724 (Misure di          razionalizzazione della finanza pubblica):                 "17.   L'individuazione  delle  procedure,  la  loro          razionalizzazione,  semplificazione  ed eventuale riduzione          di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e          comunicate  al  Dipartimento  della  funzione pubblica e al          Ministero   del  tesoro  prima  della  successiva  verifica          biennale   dei  carichi  di  lavoro,  cosi'  da  pervenire,          nell'arco   del   primo   anno,   all'individuazione  delle          procedure  o  procedimenti e, entro l'anno successivo, alla          razionalizzazione,   semplificazione   e   riduzione  degli          stessi.  Resta,  in  ogni  caso, ferma la cadenza triennale          prevista  dall'art.  30,  comma  2, del decreto legislativo          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed          integrazioni,  per  la  ridefinizione  degli uffici e delle          dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni".                 "18.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 3, comma 5,          della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, limitatamente alla          verifica  di  congruita'  del  Dipartimento  della funzione          pubblica  delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di          lavoro,  si  applicano  alle  amministrazioni  indicate nel          comma  1  dell'art. 6, decreto legislativo 3 febbraio 1993,          n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli          enti   pubblici   non  economici  vigilati  dalle  predette          amministrazioni.  L'esito  delle  verifiche  di  congruita'          delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di lavoro e'          comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate          dalle  altre  amministrazioni, ivi compresi gli enti locali          per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al          decreto-legge  11 ottobre  1994, n. 574, sono approvate con          deliberazione  dei  competenti organi delle amministrazioni          stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'".                 - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 199 del          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.          3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto          degli impiegati civili dello Stato):                 "Art.  199  (Modalita). - L'amministrazione che, per          speciali   esigenze   di   determinati   servizi,   ritenga          necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato          appartenente    alla    carriera    direttiva    di   altra          amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza          in  tali  servizi,  puo'  avanzare  motivata  richiesta  al          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  che,  sentiti          l'amministrazione   cui   l'impiegato   appartiene   ed  il          Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione,  ne          dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento          nei ruoli dell'amministrazione richiedente.                 Analoga   richiesta   puo'   essere  avanzata  dalle          amministrazioni   che,  in  relazione  alla  situazione  di          organico  ed  alle esigenze di servizio, ritengono di poter          utilizzare    contingenti    di    impiegati    di    altre          amministrazioni,  appartenenti a carriere diverse da quelle          direttive,  tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti          ruoli aggiunti.                 Il     Presidente     del     Consiglio,     sentita          l'amministrazione  cui appartengono i contingenti richiesti          e  previo  parere  del  Consiglio  superiore della pubblica          amministrazione,  ne  dispone  il trasferimento con proprio          decreto.                 Alle  conseguenti variazioni di organici si provvede          con regolamento di esecuzione.                 L'iniziativa   di   chiedere   il  trasferimento  di          contingenti  di  impiegati  di  carriere  diverse da quelle          direttive   dall'una   all'altra   amministrazione   spetta          altresi'    al    Consiglio    superiore   della   pubblica          amministrazione.                 Gli  impiegati  che,  ai  sensi  delle  disposizioni          precedenti,  sono  trasferiti ad altra amministrazione sono          inseriti  nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo          la  data  di  nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la          relativa anzianita' di carriera e di qualifica".                 - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 484 del          decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione          del  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine          e grado):                 "Art.  484 (Ricorso). - 1. Contro i provvedimenti in          materia  di  trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso          ricorso  al  Ministro della pubblica istruzione, che decide          su  conforme  parere del Consiglio nazionale della pubblica          istruzione".                 - Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica          25 gennaio   1994,   n.   144,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  n.  49  del  1o marzo  1994,  reca  "Regolamento          recante  norme  per  l'organizzazione  ed  il funzionamento          dell'agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle          pubbliche amministrazioni".                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 8, comma          4,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei          procedimenti di decisione e di controllo):                 "4.  In  attesa  della riforma della procedura della          contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 45 del decreto          legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e dell'Agenzia per la          rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni          (ARAN),  l'autorizzazione  di  cui all'art. 7, comma 1, del          decreto-legge  27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge          17 maggio  1995,  n.  186,  puo'  essere  concessa  sino al          31 marzo 1998".                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 6, comma          5,   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502          (Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):                 "5.  Nelle  strutture  delle  facolta' di medicina e          chirurgia  il  personale  laureato medico ed odontoiatra di          ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area          tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  svolge  anche  le          funzioni  assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato il          contenuto  delle attribuzioni dei profili del collaboratore          e  del  funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del          diploma   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia  ed  in          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere          nei  profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed          in odontoiatria".
                           |  
|   |                                 Art. 70                            Norme finali (Art.  73,  commi  1,  3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati  dall'art.  21  del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti  dall'art.  37  del  d.lgs  n.  546  del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del  d.lgs  n.  80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge  n.  342  del 2000 e dall'art. 51, comma 13,                    della legge n. 388 del 2000)
    1.  Restano  salve  per  la  regione Valle d'Aosta le competenze in materia,  le  norme  di  attuazione  e la disciplina sul bilinguismo. Restano  comunque  salve,  per  la  provincia autonoma di Bolzano, le competenze  in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul  bilinguismo  e  la  riserva proporzionale di' posti nel pubblico impiego.  2.  Restano  ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto  legislativo  18  agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari comunali  e  provinciali,  e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il  personale  disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento   economico   e   normativo  e'  definito  nei  contratti collettivi  previsti  dal  presente decreto, nonche', per i segretari comunali   e  provinciali,  dall'art.11,  comma  8  del  Decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.  3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  degli enti locali e' disciplinato  dai  contratti collettivi previsti dal presente decreto nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.  4.  Le  aziende  e  gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174,  e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312,  30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n.  138,  legge  30  dicembre  1986,  n. 936 , decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende  sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2. comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei contratti collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di indirizzo e le altre competenze  inerenti  alla  contrattazione collettiva sono esercitati dalle  aziende  ed  enti  predetti  di  intesa  con il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  che  la esprime tramite il Ministro per la funzione   pubblica,   ai   sensi   dell'articolo  41,  comma  2.  La certificazione  dei  costi  contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47.  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre  1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo  quelle  di  cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.  6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti  amministrativi  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del presente  decreto,  si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.  7.  A  decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,   contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi  o provvedimenti   amministrativi  riferite  ai  dirigenti  generali  si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.  8.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano al personale della  scuola.  Restano  ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e  del decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del  personale  della  scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per il personale  della  carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del  presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui  all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.  10.  I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non  si  applicano  per  la  nomina  dei  direttori  degli Enti parco nazionale.  11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30 e  seguenti  del  presente  decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  12.  In  tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria  sono tenute  ad  autorizzare  la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni  di  proprio  personale,  in posizione di comando, di fuori  ruolo,  o  in  altra  analoga posizione, l'amministrazione che utilizza  il  personale  rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere  relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al  presente  comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere  dalla  completa attuazione  del  sistema  di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi  8  e  9,  del  presente  decreto,  accertata dall'organismo di coordinamento  di  cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero  delle finanze istituito dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,  in  posizione  di  comando,  di' fuori ruolo o in altra analoga posizione,  presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici non economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.  13.  In  materia  di  reclutamento,  le  pubbliche  amministrazioni applicano  la  disciplina  prevista  dal decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e successive modificazioni ed integrazioni,  per  le  parti  non  incompatibili con quanto previsto dagli  articoli  35  e  36,  salvo  che la materia venga regolata, in coerenza  con  i  principi  ivi  previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 
                                            Note all'art. 70:                 - Il  Capo  II del Titolo IV del decreto legislativo          18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  227,  S.O.,  del  28 settembre  2000,  reca  "Segretari          comunali e provinciali".                 - Si  trascrive  il testo vigente degli artt.10 e 13          della    legge    7 marzo   1986,   n.   65   (Legge-quadro          sull'ordinamento della polizia municipale).                 "Art.  10  (Trattamento  economico  del personale di          polizia  municipale).  -  1.  Gli  addetti  al  servizio di          polizia  municipale  sono inquadrati in livelli retributivi          determinati in relazione alle funzioni attribuite.                 2.  Le indennita' attualmente previste dall'art. 26,          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica          25 giugno  1983,  n.  347,  in  sede di accordo nazionale e          secondo  le  procedure  della  legge  29 marzo 1983, n. 93,          possono  essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta          per  cento dell'indennita' di cui all'art. 43, terzo comma,          della legge 1o aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia          attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art.          5  della presente legge. L'aumento non compete al personale          comandato   o  collocato  in  posizione  che  non  comporti          l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.                 3.  L'indennita'  di  cui all'art. 26, quarto comma,          lettera  f),  del  decreto  del Presidente della Repubblica          25 giugno  1983,  n.  347,  non e' cumulabile con qualsiasi          altra indennita'".                 "Art.   13   (Decorrenza   dell'indennita'  prevista          dall'art.  10).  - L'indennita' prevista dall'art. 10 della          presente    legge    sara'    corrisposta    a    decorrere          dall'applicazione  dell'accordo  nazionale per il personale          dipendente  degli  enti  locali  successivo  all'entrata in          vigore della presente legge".                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma          8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre          1997,  n.  465 (Regolamento recante disposizioni in materia          di  ordinamento  dei  segretari  comunali  e provinciali, a          norma  dell'art.  17, comma 78, della legge 15 maggio 1997,          n. 127):                 "8.  Il contratto collettivo nazionale di lavoro che          disciplina  il  rapporto  di lavoro dell'autonoma tipologia          professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi          dell'art.  17,  comma  74,  della  legge,  sulla base delle          direttive   impartite  dal  Governo  all'A.R.A.N.,  sentite          l'ANCI e l'UPI e nei limiti delle compatibilita' economiche          predeterminate,   puo'  stabilire  il  numero  delle  fasce          professionali  e la loro eventuale articolazione interna, i          requisiti  per  l'appartenenza  a  ciascuna  fascia  ed  il          relativo trattamento giuridico ed economico".                 - La  legge  26 dicembre  1936,  n. 2174, pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale,  n.  2 del 4 gennaio 1937, reca          "Esposizione  universale  ed internazionale indetta in Roma          per l'anno 1941".                 - La  legge 13 luglio 1984, n. 312, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.195   del   17 luglio  1984,  reca          "Interventi  straordinari  ed  integrativi  in favore degli          enti  autonomi  lirici  e  delle istituzioni concertistiche          assimilate".                 - La  legge 30 maggio 1988, n. 186, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.   133  dell'8 giugno  1988,  reca          "Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana".                 - La  legge 11 luglio 1988, n. 266, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.  164  del  14 luglio  1988,  reca          "Disciplina   dello   stato  giuridico  e  del  trattamento          economico    di    attivita'   del   personale   dipendente          dell'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione          italiana  delle camere di commercio, industria, artigianato          ed  agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo          sviluppo  dell'energia nucleare e delle energie alternative          (ENEA),  dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il          traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano          (RAI)".                 - La legge 31 gennaio 1992, n. 138, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  1992,  reca          "Disposizioni  urgenti  per assicurare la funzionalita' del          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".                 - La  legge  30 dicembre  1986,  n.  936, pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del 5 gennaio 1987, reca          "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".                 - Il  decreto  legislativo  25 luglio  1997, n. 250,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 31 luglio          1997, reca "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione          civile (E.N.A.C.)".                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 7 del          decreto  legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in          materia  di  previdenza,  di sanita' e di pubblico impiego,          nonche'     disposizioni    fiscali),    convertito,    con          modificazioni,   dalla   legge  14 novembre  1992,  n.  438          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          19 settembre  1992,  n.  384,  recante  misure  urgenti  in          materia  di  previdenza,  di sanita' e di pubblico impiego,          nonche' disposizioni fiscali):                 "Art.  7  (Misure in materia di pubblico impiego). -          1.   Resta  ferma  sino  al  31 dicembre  1993  la  vigente          disciplina  emanata sulla base degli accordi di comparto di          cui   alla   legge  29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive          modificazioni  e  integrazioni.  I  nuovi  accordi  avranno          effetto  dal  1o gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale          destinatario  dei predetti accordi e' corrisposta una somma          forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al          personale  disciplinato dalle leggi 1o aprile 1981, n. 121,          8 agosto  1990,  n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio          1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.          395,  10 ottobre  1990,  n.  287,  ed al personale comunque          dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello          degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi          di  pubblica  utilita', si applicano le disposizioni di cui          al  presente  comma,  fatta salva la diversa decorrenza del          periodo contrattuale.                 2.  Per  l'anno 1993 non si applicano gli incrementi          retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le          categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti          dall'art.  2,  comma  5,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,          nonche' quelli previsti per il personale di cui all'art. 8,          comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo          art. 8.                 3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme          che   comunque   comportano   incrementi   retributivi   in          conseguenza    sia    di   automatismi   stipendiali,   sia          dell'attribuzione    di    trattamenti    economici,    per          progressione   automatica  di  carriera,  corrispondenti  a          quelli   di   funzioni  superiori,  ove  queste  non  siano          effettivamente esercitate.                 4.  Per  l'anno  1993  le somme relative ai fondi di          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti          dai   singoli  accordi  di  comparto,  non  possono  essere          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti          di bilancio per l'anno finanziario 1991.                 5.  Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche ed          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per          disposizioni  di legge o atto amministrativo previsto dalla          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella          stessa misura dell'anno 1992.                 6.  Le indennita' di missione e di trasferimento, le          indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle          aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni          nei  limiti  del  tasso  programmato di inflazione e con le          modalita' previste dalle disposizioni in vigore.                 7.  L'art.  2,  comma 4, del decreto legge 11 luglio          1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge          8 agosto  1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla          data  di  entrata  in vigore del predetto decreto-legge non          possono  essere piu' adottati provvedimenti di allineamento          stipendiale,    ancorche'    aventi    effetti    anteriori          all'11 luglio 1992.                 8.   Le   amministrazioni   pubbliche   che  abbiano          provveduto   alla   ridefinizione  delle  piante  organiche          possono  indire  concorsi  di  reclutamento, ferma restando          l'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 28 della          legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993,          i   trasferimenti   e  le  assunzioni  di  personale  nelle          amministrazioni   pubbliche,   con   esclusione  di  quelle          consentite   da  specifiche  norme  legislative,  avvengono          secondo  le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4,          della  legge  30 dicembre  1991, n. 412. Tale disciplina si          applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della          legge  29 dicembre  1988,  n.  554. I riferimenti temporali          gia'   prorogati   dall'art.   5,   comma  2,  della  legge          30 dicembre  1991,  n. 412, sono ulteriormente prorogati di          un anno.                 9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le          funzioni   di   soprintendente  o  di  direttore  sanitario          ospedaliero  non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura          e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di          cui  e'  titolare per l'intero periodo di svolgimento delle          funzioni.  La  nomina  a coordinatore sanitario deve essere          basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente          attestabili nei settori igienico-sanitari".                 - Il  decreto  legislativo  26 agosto  1998, n. 319,          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre          1998,  reca  "Riordino  dell'Ufficio  italiano  dei cambi a          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,          n. 433".                 - Per  il  testo  vigente  dell'art.  21 della legge          15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 25.                 - Il  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 35,          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio          1993,   reca   "Riordino  della  normativa  in  materia  di          utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art.          2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".                 - Il  decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  115,  S.O., del          19 maggio  1994,  reca  "Approvazione del testo unico delle          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,          relative alle scuole di ogni ordine e grado".                 - Per  il  testo  vigente  dell'art.  17 della legge          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 4, comma          1,   del   decreto   legislativo   9 luglio  1998,  n.  283          (Istituzione dell'Ente tabacchi italiani):                 "1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente          decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione          autonoma  dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di          cui   all'art.   1,  comma  2,  e'  inserito  in  un  ruolo          provvisorio  ad  esaurimento  del Ministero delle finanze e          distaccato   temporaneamente   presso   l'Ente  nel  numero          necessario  per  l'avvio  e  la prosecuzione dell'attivita'          dell'Ente  medesimo.  Il  predetto personale, in tutto o in          parte,  viene  progressivamente trasferito all'ente in base          ai  fabbisogni  previsti dalle determinazioni riguardanti i          programmi  generali,  produttivi e commerciali e i processi          di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2".                 - Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica          9 maggio  1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  185, S.O., del 9 agosto 1994, reca "Regolamento recante          norme    sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,          dei  concorsi  unici  e delle altre forme di assunzione nei          pubblici impieghi".
                           |  
|   |                               Articolo 71 Disposizioni   inapplicabili   a   seguito  della  sottoscrizione  di                        contratti collettivi
     1.  Ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1, secondo periodo, a seguito della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  per  il  quadriennio 1994-1997,   cessano  di  produrre  effetti  per  ciascun  ambito  di riferimento  le  norme  di  cui  agli  allegati  A)  e B) al presente decreto,  con  le  decorrenze  ivi  previste, in quanto contenenti le disposizioni   espressamente   disapplicate  dagli  stessi  contratti collettivi.  Rimangono  salvi  gli  effetti  di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita' delle  norme  incompatibili  con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.   2.  Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre   effetti,   a  seguito  della  stipulazione  dei  contratti collettivi  della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.   3.  Alla  fine  della  tornata  contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti  ed  aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo.   La   contrattazione  relativa  alla  tornata  contrattuale 1998-2001,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  provvedera' alla disapplicazione  espressa  delle disposizioni generali o speciali del pubblico  impiego,  legislative  o recepite in decreto del Presidente della  Repubblica,  che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.  |  
|   |                               Articolo 72                        Abrogazioni di norme (Art.74  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.38 del d.lgs  n.546  del  1993  e  modificato prima dall'art.43, comma 2 del d.lgs  n.80  del  1998  e  poi  dall'art.21 del d.lgs n.387 del 1998; art.43,  commi  1,  3,  4,  5,  6  e  7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificati  dall'art.22,  commi  da  1  a 3 del d.lgs n.387 del 1998;              art.28, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998)
     1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme: a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio   1957, n.3; b) capo  I,  titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30   giugno  1972,  n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,   ad  eccezione  delle  disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12,   nonche'  15,  19,  21,  24  e  25,  che,  nei limiti di rispettiva   applicazione,  continuano  ad applicarsi al personale dirigenziale   delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo   del  presente  decreto, nonche' le altre disposizioni del medesimo   decreto  n.  748  del  1972  incompatibili con quelle del presente   decreto; c) articolo  5,  commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n.   533; d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6   della legge 11 luglio 1980, n.3l2; e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n.283, convertito, con   modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.432; f) articoli  da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione   dei  contratti  collettivi  per  il quadriennio 1994-1997; 23, 26,   comma  quarto,  27,  comma  primo, n.5, 28 e 30, comma terzo della   legge 29 marzo 1983, n.93; g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che   riguardano  l'accesso  alla qualifica di primo dirigente del Corpo   forestale dello Stato; h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72; i) articoli  27  e  28  del decreto del Presidente della Repubblica 8   maggio  1987,  n.266,  come integrato dall'articolo 10 del decreto   del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.494; j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.551; k) articoli  4,  commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988,   n.254; l) articolo  17,  comma  1,  lettera  e), della legge 23 agosto 1988,   n.400; m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.168; n) articoli  4,  comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti   di  lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende   ed  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale; e 10, comma 2 della   legge 30 dicembre 1991, n. 412; o) articolo  2,  comma  8,  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,   convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359,   limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985,   n.281; p) articolo  7,  comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384,   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  novembre 1992,   n.438,  limitatamente  al  personale  disciplinato  dalle  leggi 4   giugno 1985, n.281 e 10 ottobre 1990, n.287; q) articolo  10,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,   n.533; r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.534; s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67; t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; u) articolo  3,  commi  5,  6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52   della legge 24 dicembre 1993, n.537; v) articolo  3,  comma  1,  lettera  e), della legge 14 gennaio 1994,   n.20; w) decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 16 settembre   1994, n.7l6; x) articolo  2,  lettere  b), d) ed e) del decreto del Presidente del   Consiglio  dei  ministri 18 ottobre 1994, n.692, a decorrere dalla   data  di  attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del   presente decreto; y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n.724; z) decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica 27 febbraio 1995,   n.112; aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396; bb)decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.80  ad  eccezione  degli    articoli da 33 a 42 e 45, comma 18; cc) decreto  legislativo  29  ottobre  1998, n.387 ad eccezione degli    articoli 19, commi da 8 a 18 e23.
     2.  Agli  adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo 31  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni   e   integrazioni,  continuano  ad  essere  tenute  le amministrazioni  che  non  vi  hanno  ancora  provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.   3.  A  far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio  1994-1997,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  sono abrogate  tutte  le  disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per  i  pubblici  impiegati  incompatibili  con  le  disposizioni del presente decreto.   4.  A  far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio   1994-1997,   per  ciascun  ambito  di  riferimento,  ai dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, non si applicano gli articoli  da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.   5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di produrre  effetti  i  commi  7,  8  e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.   6.  Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina  di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano  la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. 
                                            Note all'art. 72:                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 5 della          legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie          individuali  di  lavoro  e delle controversie in materia di          previdenza e di assistenza obbligatorie):                 "Art.  5 (Arbitrato irrituale). - Nelle controversie          riguardanti  i  rapporti  di cui all'art. 409 del codice di          procedura  civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto          nei  casi  previsti  dalla  legge  ovvero  dai  contratti e          accordi  collettivi.  In  questo  ultimo  caso,  cio'  deve          avvenire  senza  pregiudizio  della facolta' delle parti di          adire l'autorita' giudiziaria".                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 4 della          legge    11 luglio    1980,    n.    312   (Nuovo   assetto          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare          dello Stato):                 "Art.   4   (Primo  inquadramento  nelle  qualifiche          funzionali del personale in servizio al 1o gennaio 1978). -          Il  personale  in servizio alla data del 1o gennaio 1978 e'          inquadrato  nelle  nuove  qualifiche  funzionali,  ai  fini          giuridici  dalla  stessa  data  ed  economici dal 1o luglio          1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1o gennaio          1978 e secondo le seguenti corrispondenze:                   nella  seconda  qualifica  funzionale il personale          della  carriera  ausiliaria  ordinaria  con la qualifica di          commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;                   nella  terza  qualifica  funzionale  il  personale          della  carriera  ausiliaria  ordinaria  con la qualifica di          commesso   capo  o  qualifica  equiparata,  delle  carriere          ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente          al personale con parametro di stipendio 165, della carriera          ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella          di commesso e gli operai qualificati;                   nella  quarta  qualifica  funzionale  il personale          della  carriera  esecutiva  ordinaria  con le qualifiche di          coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate,          della   carriera   ausiliaria   atipica  con  la  qualifica          corrispondente  a  quella  di  commesso  capo, i vigili del          fuoco,  gli  operai  specializzati,  il  personale  con  la          qualifica  di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia          e di capo guardia di sanita';                   nella  quinta  qualifica  funzionale  il personale          della  carriera  esecutiva  ordinaria  con  la qualifica di          coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere          esecutive  strutturate su un'unica qualifica, limitatamente          al personale con parametro di stipendio 245, della carriera          esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle          di  coadiutore  e  coadiutore  principale, i capi operai, i          capi  squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei          vigili del fuoco;                   nella  sesta  qualifica  funzionale  il  personale          della  carriera di concetto con le qualifiche di segretario          e  segretario  principale  o  qualifiche  equiparate, della          carriera  esecutiva atipica con la qualifica corrispondente          a  quella  di  coadiutore  superiore  ed i capi reparto del          Corpo nazionale dei vigili del fuoco;                   nella  settima  qualifica  funzionale il personale          della  carriera  di concetto con la qualifica di segretario          capo  o  qualifica  equiparata,  delle carriere di concetto          strutturate   su   un'unica   qualifica,  limitatamente  al          personale  con parametro di stipendio 370, e della carriera          direttiva  con  le qualifiche di consigliere e di direttore          di sezione o qualifiche equiparate;                   nell'ottava   qualifica  funzionale  il  personale          della  carriera  direttiva  con  la  qualifica di direttore          aggiunto  di  divisione  o qualifica equiparata e personale          delle   carriere   direttive   strutturate   su  una  unica          qualifica,  limitatamente  al  personale  con  parametro di          stipendio 387 e superiore.                 Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma,          si  considerano  carriere  ausiliarie  atipiche  quelle con          parametro  iniziale  di  stipendio  superiore  a  100 e con          parametro  finale  superiore  a  165  e  carriere esecutive          atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a          120 e a 245.                 Sono   considerate   inoltre   atipiche,   ai   fini          dell'inquadramento  nelle  nuove  qualifiche funzionali, le          posizioni  operaie ed impiegatizie per le quali risulta una          sola  qualifica  con  parametri  superiori  a  quelli delle          corrispondenti qualifiche tipiche.                 Il  personale  che  alla  data  di entrata in vigore          della  presente  legge  riveste  la  qualifica di commesso,          coadiutore  principale, segretario principale, direttore di          sezione   o   qualifiche   corrispondenti   e   gli  operai          specializzati  che abbiano maturato oppure abbiano in corso          di  maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento          avrebbe  dato  titolo  all'ammissione allo scrutinio per il          conseguimento  rispettivamente  della qualifica di commesso          capo,  coadiutore  superiore,  segretario  capo,  direttore          aggiunto  di  divisione  e  capo operaio, sono inquadrati o          saranno  inquadrati  a  mano  a  mano che matureranno detta          anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero.          A  tale fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di          provenienza.                 Il  personale  assunto  nel  periodo compreso tra il          1o gennaio  1978  e  la  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge,  e' inquadrato nelle qualifiche funzionali          con    l'osservanza    dei    criteri   innanzi   indicati.          L'inquadramento  nelle  qualifiche  ha decorrenza giuridica          dal  giorno  della  nomina  ed  economica  da  quello della          effettiva assunzione in servizio.                 Per  il  dipendente che successivamente al 1o luglio          1978   abbia   conseguito   nel   preesistente  ordinamento          miglioramenti  economici  per  effetto  della  progressione          economica   o   di   carriera   si   procede  ad  un  nuovo          inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del          conseguimento dei miglioramenti stessi.                 Nel  caso  in  cui,  dopo  il  1o gennaio  1978,  il          dipendente  abbia conseguito un passaggio di carriera o una          promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima,          avrebbe   determinato   l'inquadramento   nella   qualifica          superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio          o   della  promozione,  ad  un  nuovo  inquadramento  nella          suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel          presente articolo.                 Il  personale  le  cui  attribuzioni,  in  base alla          qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per          le  nuove  qualifiche,  dai profili professionali di cui al          precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime,          anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza          di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al          profilo assimilabile della stessa qualifica.                 I  dipendenti  che abbiano effettivamente svolto per          un  periodo  non  inferiore a cinque anni le mansioni di un          profilo   diverso  dalla  qualifica  rivestita  secondo  il          vecchio  ordinamento  possono essere inquadrati, a domanda,          previo  parere favorevole della commissione d'inquadramento          prevista  dal successivo art. 10, nel profilo professionale          della   qualifica   funzionale   relativa   alle   mansioni          esercitate.                 I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla          data  di entrata in vigore del decreto del Presidente della          Repubblica  1o giugno  1972,  n.  319,  quali vincitori dei          concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone          di  concetto  delle soppresse carriere speciali, indetti ai          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica          10 gennaio  1957,  n.  3,  sono  inquadrati nella qualifica          funzionale  settima  al compimento di due o di quattro anni          di  effettivo  servizio  nella  carriera  di  concetto,  se          provvisti,  rispettivamente,  di  diploma  di  laurea  o di          titolo   di  studio  equipollente,  ovvero  di  diploma  di          istituto di istruzione secondaria di secondo grado.                 L'inquadramento  alla  predetta  qualifica  avverra'          secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della          carriera direttiva con qualifica di consigliere.                 Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti          commi  ottavo,  nono  e  quattordicesimo  decorrono ai fini          giuridici  dal  1o gennaio  1978  ed  ai fini economici dal          1o luglio 1978.                 Le  disposizioni  di  cui al primo comma dell'art. 4          del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1972,          n  319,  si  applicano  ai  soli fini giuridici con effetto          dalla  data  di entrata in vigore delle disposizioni stesse          anche  nei  confronti  degli  impiegati del Ministero delle          finanze  gia' inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma          dell'art.  2  del  citato  decreto  presidenziale, ai sensi          dell'art.  2  della  legge  4 febbraio 1966, n. 32, dopo il          1o luglio  1970  ma con decorrenza anteriore all'entrata in          vigore   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica          1o giugno 1972, n. 319.                 Gli  impiegati  in  servizio alla data di entrata in          vigore   della   presente  legge,  gia'  appartenenti  alle          soppresse  carriere  speciali  e successivamente inquadrati          nelle  carriere di concetto ordinarie in virtu' di opzione,          possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data,          di  essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima          qualifica  funzionale  se  pervenuti ai parametri 255 o 297          ovvero,  all'ottava  qualifica  funzionale  se pervenuti al          parametro 370.                 Fermi      restando     gli     effetti     derivati          dall'applicazione  dell'art.  14 della legge 4 agosto 1975,          n.  397 le disposizioni della suddetta norma sono estese al          personale  incluso  nelle  graduatorie formate ai sensi del          medesimo  articolo,  provvedendosi  all'inquadramento nelle          qualifiche  quarta  e  sesta,  anche in soprannumero, degli          aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie,          con  le  decorrenze  giuridica  ed  economica  previste dal          presente titolo.".                 - Si  riporta il testo vigente degli articoli 26, 27          comma  primo  e  30 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge          quadro sul pubblico impiego):                 "Art.  26  (Disposizioni  speciali).  -  La presente          legge   si  applica  anche  ai  dipendenti  degli  istituti          autonomi  case  popolari,  della Cassa per il Mezzogiorno e          delle camere di commercio.                 Restano  disciplinati  dalle rispettive normative di          settore  il  personale  militare  e  quello  della carriera          diplomatica e della polizia di Stato.                 Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali          che  li  riguardano  gli ordinamenti giuridici ed economici          dei  magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e          procuratori  dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti          che  svolgono  la  loro attivita' nelle materie contemplate          nell'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691".                 "Art.  27  (Istituzione, attribuzione ed ordinamento          del  Dipartimento  della  funzione pubblica). - Nell'ambito          della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il          Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:                   1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello          Stato   e   dei  dipendenti  italiani  operanti  presso  le          organizzazioni internazionali;                   2)  l'attivita'  di  indirizzo  e di coordinamento          generale in materia di pubblico impiego;                   3)  il  coordinamento delle iniziative di riordino          della  pubblica  amministrazione  e  di  organizzazione dei          relativi  servizi,  anche  per  quanto  concerne i connessi          aspetti informatici;                   4) il controllo sulla efficienza e la economicita'          dell'azione  amministrativa  anche  mediante la valutazione          della produttivita' e dei risultati conseguiti;                   5) (abrogato);                   6)  il  coordinamento delle iniziative riguardanti          la  disciplina  del  trattamento giuridico ed economico dei          pubblici  dipendenti  e  la  definizione  degli indirizzi e          delle    direttive    per    i    conseguenti   adempimenti          amministrativi;                   7) la individuazione dei fabbisogni di personale e          la programmazione del relativo reclutamento;                   8)  gli  adempimenti  per  il concerto dei singoli          Ministri  in  ordine  ai  disegni  di  legge  ed agli altri          provvedimenti   concernenti  il  personale  e  gli  aspetti          funzionali   ed   organizzativi   specifici   dei   singoli          Ministeri;                   9) (abrogato);                   10)  le  attivita'  connesse  con il funzionamento          della Scuola superiore della pubblica amministrazione;                   11)  la  cura,  sentito  il Ministero degli affari          esteri,   dei  rapporti  con  l'OCSE,  l'UES  e  gli  altri          organismi  internazionali  che svolgono attivita' nel campo          della pubblica amministrazione".                 "Art.  30  (Norme  transitorie sull'orario di lavoro          dei  dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato). -          L'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica          10 gennaio  1957,  n.  3,  va  interpretato  nel  senso che          l'orario   ordinario  di  lavoro  ivi  disciplinato  e'  di          trentasei ore settimanali.                 La  norma  di cui al comma precedente non ha, per il          periodo  antecedente  alla  data di entrata in vigore della          presente legge, riflessi di ordine economico".                 - La  legge  10 luglio  1984,  n.  301, abrogata dal          presente   decreto   legislativo,   ad   esclusione   delle          disposizioni  che  riguardano  l'accesso  alla qualifica di          primo  dirigente  del  Corpo forestale dello Stato, recava:          "Norme di accesso alla dirigenza statale".                 Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica          5 dicembre  1987,  n.  551,  abrogato  dal presente decreto          legislativo,   recava  "Adeguamento  della  disciplina  dei          dirigenti  del  parastato  a  quella  dei  dirigenti  delle          amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma,          della legge 8 marzo 1985, n. 72".                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 4, della          legge  7 luglio  1988,  n.  254  (Norme in materia di primo          inquadramento   nella  nona  qualifica  funzionale  per  il          personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello          delle  aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche'          disposizioni  transitorie  per  l'inquadramento nei profili          professionali del personale ministeriale):                 "Art.  4  (Disposizioni transitorie per l'accesso ai          profili professionali del personale dei Ministeri). - 1. Le          disposizioni  di  cui  all'art.  28-ter  del  decreto-legge          6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla          legge  6 agosto  1981, n. 432, cessano di avere effetto con          l'emanazione    del   primo   provvedimento   di   ciascuna          amministrazione  statale di inquadramento del personale nei          profili  professionali  in applicazione dell'art. 4, ottavo          comma, della legge 11 luglio, 1980, n. 312.                 2.  Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e          fino  al completamento delle procedure di inquadramento del          personale   nei   profili   professionali  in  applicazione          dell'art.  4,  nono  e  decimo comma, della legge 11 luglio          1980,  n.  312,  e  dell'art.  2 del decreto-legge 6 giugno          1981,  n.  283,  convertito, con modificazioni, dalla legge          6 agosto  1981,  n.  432,  le  amministrazioni  statali non          possono  indire  concorsi  di  reclutamento.  Sono comunque          fatte  salve  le assunzioni conseguenti all'espletamento di          concorsi   gia'   indetti   alla  data  di  emanazione  dei          provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  se  consentite dalle          disposizioni di legge vigenti".                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri):                 "Art.   17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;".                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 4 della          legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di          finanza  pubblica) il cui comma 9 e' abrogato limitatamente          alla  disciplina  sui  contratti  di  lavoro  riguardanti i          dipendenti  delle  amministrazioni,  aziende  ed  enti  del          Servizio sanitario nazionale:                 "Art.  4  (Assistenza  sanitaria).  -  1. Il Governo          determina,  con  effetto  dal 1o gennaio 1992, i livelli di          assistenza   sanitaria   da  assicurare  in  condizioni  di          uniformita'  sul  territorio nazionale nonche' gli standard          organizzativi  e  di attivita' da utilizzare per il calcolo          del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello          assistenziale   per   l'anno   1992.  Il  provvedimento  e'          adottato,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della          legge  23 agosto  1988,  n. 400, d'intesa con la Conferenza          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ed emanato a'          termini  dell'art.  1  della  legge 12 gennaio 1991, n. 13,          sulla base dei seguenti limiti e principi:                   a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti          nel  rispetto  delle disposizioni di legge, delle direttive          comunitarie  e, limitatamente alle modalita' di erogazione,          degli accordi di lavoro per il personale dipendente;                   b) gli  standard organizzativi e di attivita' sono          determinati  a  fini  di calcolo del parametro capitario di          finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per          le regioni e le unita' sanitarie locali;                   c) il  parametro  capitario per ciascun livello di          assistenza  e'  finanziato  in  rapporto  alla  popolazione          residente.   La   mobilita'   sanitaria  interregionale  e'          compensata in sede nazionale;                   d) per   favorire   la   manovra   di  rientro  e'          istituito,   nell'ambito  delle  disponibilita'  del  Fondo          sanitario   nazionale,   un   fondo   di   riequilibrio  da          utilizzarsi  per  sostenere  le  regioni  con  dotazione di          servizi eccedenti gli standard di riferimento;                   e) in  ogni  caso e' garantita la somministrazione          gratuita  di  farmaci  salvavita  ed il regime di esenzione          dalla  partecipazione  alla  spesa sanitaria prevista dalle          leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il          rispetto  dell'uniformita'  delle prestazioni e' effettuata          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e          Bolzano.  I  risultati  della  verifica  sono  trasmessi al          Parlamento  al  31 luglio  ed al 31 dicembre, anche ai fini          dell'adozione di eventuali misure correttive.                 2.    Le   regioni,   con   apposito   provvedimento          programmatorio  di  carattere generale anche a stralcio del          piano  sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza          delle  convenzioni  in  atto per la specialistica esterna e          con  le  case  di  cura  e  rideterminare  il fabbisogno di          attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli          obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto delle          indicazioni  di  cui  agli  articoli  9  e  10  della legge          23 ottobre  1985,  n.  595.  Le  convenzioni possono essere          stipulate  anche  con istituzioni sanitarie private gestite          da  persone  fisiche  e da societa' che erogano prestazioni          poliambulatoriali,  di laboratorio generale e specialistico          in  materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per          immagini,  di  medicina fisica e riabilitazione, di terapia          radiante  ambulatoriale,  di medicina nucleare in vivo e in          vitro.  Dette  istituzioni  sanitarie  sono  sottoposte  al          regime  di  autorizzazione  e  vigilanza  sanitaria  di cui          all'art.  43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono          avere  un  direttore  sanitario  o  tecnico,  che  risponde          personalmente  dell'organizzazione tecnica e funzionale dei          servizi  e del possesso dei prescritti titoli professionali          da parte del personale che ivi opera.                 3.  Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di          quanto  previsto  dalla  legge 12 febbraio 1968, n. 132, il          modello   delle   aree  funzionali  omogenee  con  presenza          obbligatoria  di  day  hospital,  conservando  alle  unita'          operative  che  vi  confluiscono  l'autonomia funzionale in          ordine  alle  patologie  di  competenza,  nel quadro di una          efficace  integrazione e collaborazione con altre strutture          affini   e   con  uso  in  comune  delle  risorse  umane  e          strumentali.                 4.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1992, la quota di          partecipazione  alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'          elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento          lire  superiori;  la quota fissa sulle singole prescrizioni          farmaceutiche  e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500          per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in          fleboclisi  e  in confezione monodose. Tale quota e' dovuta          da  tutti  i  cittadini,  esclusi i pensionati esenti dalla          partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e          gli   invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta          vitalizia,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge          3 aprile  1958,  n. 474, i grandi invalidi per servizio. La          quota  di  partecipazione  alla spesa per le prestazioni di          cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge          25 novembre  1989,  n.  382, convertito, con modificazioni,          dalla  legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di          medicina  fisica  e  di riabilitazione e' determinata nella          misura  del  50 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 1992,          per  ciascuna  ricetta  relativa  a  prestazioni sanitarie,          esclusi  i  ricoveri,  diverse  da quelle farmaceutiche, e'          dovuta  una  quota  fissa  di  lire 3.000 da corrispondere,          all'atto  della  prestazione,  dagli assistiti non esentati          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria. E' soppresso          l'ultimo  periodo  del  comma  4  dell'art.  5  della legge          29 dicembre   1990,   n.   407,  e  il  limite  massimo  di          partecipazione  alla spesa per prestazioni specialistiche e          di   diagnostica   strumentale   e  di  laboratorio  e  per          prestazioni  di  medicina  fisica  e  di  riabilitazione e'          fissato  in  lire  70.000 per prescrizioni contemporanee di          ciascuna  branca  specialistica  oltre  al  pagamento della          quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione          alla  spesa per le cure termali e' determinata nella misura          del  50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite          massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo          di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica e' fissato in          lire  50.000  per  ricetta  oltre  al pagamento della quota          fissa  per  singola prescrizione. Le quote di spettanza sul          prezzo  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali          in  prontuario  terapeutico sono fissate per i grossisti al          7,5  per  cento  sul prezzo di vendita al pubblico al netto          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al          25,5  per  cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto          dell'IVA.                 A  decorrere  dal  1o gennaio  1992  i  prezzi delle          specialita'   medicinali  collocate  nelle  classi  di  cui          all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo          1988,   n.   67,   sono   ridotti   delle  seguenti  misure          percentuali:  specialita' medicinali con prezzo fino a lire          15.000:  1  per cento; specialita' medicinali con prezzo da          lire  15.001  a  lire  50.000:  2  per  cento;  specialita'          medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.          La  riduzione  non  si  applica ai prezzi delle specialita'          medicinali   determinati   con   il   metodo   di   cui  al          provvedimento  del  CIP  n.  29  del 1990, pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi          dei  farmaci  di  cui  alla  parte  "A"  dell'allegato alla          direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed          inclusi   nell'art.   10,   comma   2,   del  decreto-legge          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638,  ed  a quelli di          biotecnologia   da   DNA   ricombinante.  Per  le  cessioni          effettuate  dalle  farmacie  i nuovi prezzi si applicano al          quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella          Gazzetta  Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel          1992  non  si  da'  luogo  all'ammissione nel prontuario di          nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione          o  di  composizione o di forma o di dosaggio di specialita'          gia'  presenti  nel  prontuario e che comportino un aumento          del costo per ciclo terapeutico.                 Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale          per  prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire          100.000  sono  sottoposte  a controllo, anche con riscontri          presso  gli  assistiti,  adottando  il  codice fiscale come          numero  distintivo  del  cittadino,  incrociando  i dati di          esenzione  con  quelli  fiscali e previdenziali e inserendo          gli  esenti  per  reddito  nelle  verifiche  fiscali a cura          dell'amministrazione  finanziaria,  adottando metodiche che          permettano  l'evidenziazione  delle ricette per gli esenti,          formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di          farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci          per  giornata  di  degenza per le distinte unita' operative          ospedaliere,   riorganizzando  le  farmacie  ospedaliere  e          procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali          gare  di  appalto, adottando la numerazione progressiva sui          bollini   autoadesivi   delle   specialita'  medicinali  ed          effettuando  dall'interno  dell'Osservatorio  dei  prezzi e          delle  tecnologie  il controllo incrociato tra i dati delle          forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di          liquidazione   alle   farmacie,   con  le  seguenti  azioni          repressive,   anche  a  cura  dei  carabinieri  dei  Nuclei          antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie          di   danno   del  Servizio  sanitario  nazionale,  restando          attribuiti  alla  responsabilita'  regionale  gli ulteriori          ritardi  nella  adozione generalizzata della lettura ottica          delle   prescrizioni   mediche  e  la  conseguente  mancata          attivazione  delle  Commissioni  professionali  di verifica          previste  dal  contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli          amministratori  straordinari  sono responsabili della piena          attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,          della   legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  relative  alle          sanzioni  a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso          abusivo  delle  esenzioni  dalla  partecipazione alla spesa          sanitaria.  I  comuni  e  le  unita'  sanitarie locali sono          tenuti  a rendere disponibili per la consultazione pubblica          gli  elenchi  dei soggetti esenti dalla partecipazione alla          spesa sanitaria per motivi di reddito.                 5.  In  caso  di  spesa sanitaria superiore a quella          parametrica  correlata  ai  livelli obbligatori uniformi di          cui  al  comma  1  non  compensata da minori spese in altri          settori,  le  regioni  decidono  il  ricorso alla propria e          autonoma   capacita'   impositiva   ovvero   adottano,   in          condizioni  di  uniformita'  all'interno  della regione, le          altre  misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio          1986 n. 41.                 6.  In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto          dei   livelli  uniformi  di  assistenza  e  dei  rispettivi          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di          remunerazione  dei  servizi,  quelle  riguardanti servizi e          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed          associazioni   volontarie   di   mutua   assistenza  aventi          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.                 7.   Con   il   Servizio  sanitario  nazionale  puo'          intercorrere  un  unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi          con   lo   stesso.  L'accertamento  delle  incompatibilita'          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia          interesse,   all'amministratore  straordinario  dell'unita'          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di          entrata  in  vigore  della  presente legge. A decorrere dal          1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro          a  tempo  definito,  in  servizio  alla  data di entrata in          vigore  della  presente legge, e' garantito il passaggio, a          domanda,  anche  in  soprannumero,  al rapporto di lavoro a          tempo  pieno.  In  corrispondenza  dei predetti passaggi si          procede  alla  riduzione  delle  dotazioni organiche, sulla          base   del   diverso   rapporto   orario,  con  progressivo          riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio          dell'attivita'  libero-professionale  dei medici dipendenti          del   Servizio   sanitario  nazionale  e'  compatibile  col          rapporto   unico   d'impiego,   purche'   espletato   fuori          dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie          o  all'esterno  delle  stesse,  con esclusione di strutture          private  convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.          Le  disposizioni  del  presente comma si applicano anche al          personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del Presidente          della   Repubblica   11 luglio  1980,  n.  382.  Per  detto          personale     all'accertamento    delle    incompatibilita'          provvedono   le  autorita'  accademiche  competenti.  Resta          valido  quanto  stabilito  dagli  articoli  78,  116 e 117,          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,          n.  384. In sede di definizione degli accordi convenzionali          di  cui  all'art.  48,  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e'          definito il campo di applicazione del principio di unicita'          del  rapporto  di  lavoro  a  valere  tra i diversi accordi          convenzionali.                 8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di          controllo  sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,          nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge          23 dicembre  1978,  n.  833 e degli enti ospedalieri di cui          all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n.          35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 aprile          1991,   n.   111.  Limitatamente  agli  atti  delle  unita'          sanitarie   locali   e  dei  sopracitati  enti  ospedalieri          riguardanti  il  bilancio  di  previsione, le variazioni di          bilancio  e  il  conto  consuntivo, la determinazione della          consistenza  qualitativa  e  quantitativa  complessiva  del          personale,   la   deliberazione   di   programmi  di  spese          pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione          dei  contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo          e'  assicurato  direttamente dalla regione, che e' tenuta a          pronunciarsi,  anche  in  forma  di silenzio-assenso, entro          quaranta  giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti          come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti          di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di          cui  agli  articoli  16, 17 e 18 del decreto del Presidente          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai          provvedimenti  riguardanti i programmi di spesa pluriennali          e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e          delle  convenzioni.  Il  termine  di trenta giorni previsto          dall'art.  18,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.                 9.  La  delegazione di parte pubblica per il rinnovo          degli  accordi  riguardanti  il  comparto del personale del          Servizio  sanitario  nazionale  ed il personale sanitario a          rapporto  convenzionale  e'  costituita  da  rappresentanti          regionali   nominati  dalla  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano.  Partecipano  i  rappresentanti dei          Ministeri   del  tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale,  della  sanita'  e,  limitatamente  al rinnovo dei          contratti,   del   Dipartimento  della  funzione  pubblica,          designati  dai  rispettivi Ministri. La delegazione ha sede          presso  la  segreteria  della Conferenza permanente, con un          apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale          del  Ministero  della  sanita'  a  tal fine collocato fuori          ruolo.  Ai  fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono          dell'art.   6   della  legge  29 marzo  1983,  n.  93  come          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,          la  delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di          accordo entro quindici giorni dalla stipula.                 10.  Le  tariffe  relative  alle  prestazioni di cui          all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, sono          rideterminate,   a   decorrere  dal  1o gennaio  1992,  con          riferimento    alle    tariffe   vigenti   nell'anno   1981          incrementate  della  variazione percentuale dell'indice dei          prezzi  al  consumo  per  famiglie  di  operai  e impiegati          intervenuta  tra  il  1981 e 1991; la rideterminazione deve          comunque   comportare   un  incremento  delle  tariffe  non          inferiore  al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre          1991.  A  partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme          di  cui  all'art.  69,  primo  comma, lettere b), c) ed e),          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle          unita'  sanitarie  locali,  dalle  regioni e dalle province          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, per essere totalmente          utilizzate  ad  integrazione  del  finanziamento  di  parte          corrente.                 11.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale e per le          province  autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20          per  cento,  del  10  per  cento  e del 5 per cento, di cui          all'art.  19,  comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989,          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          28 febbraio  1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente,          dal  28  per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per          il  finanziamento  degli  oneri  a  carico  dei  rispettivi          bilanci  conseguenti  alle  riduzioni disposte dal predetto          art. 19, le regioni e le province autonome possono assumere          mutui  con  istituti  di  credito  nel  rispetto dei limiti          massimi  previsti  dai  rispettivi  statuti e dalle vigenti          disposizioni.                 12.  Quanto  disposto  dall'art.  2,  comma 6, della          legge  28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti          delle  istituzioni  ed  enti, non aventi fini di lucro, che          erogano  prestazioni  di  natura  sanitaria  direttamente o          convenzionalmente  sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni          o dalle unita' sanitarie locali.                 13.  Le  regioni a statuto ordinario per le esigenze          di  manutenzione  straordinaria  e  per  gli acquisti delle          attrezzature  sanitarie  in sostituzione di quelle obsolete          sono   autorizzate   per  l'anno  1992  ad  assumere  mutui          decennali,  ad un tasso di interesse non superiore a quello          massimo  stabilito  in  applicazione dell'art. 13, comma 1,          del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un          complessivo  importo  di lire 1.500 miliardi; per le stesse          finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura          a    carattere    scientifico    nonche'    gli    istituti          zoo-profilattici  sperimentali sono autorizzati a contrarre          mutui  per  un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il          Comitato  interministeriale per la programmazione economica          (CIPE),  su proposta del Ministro della sanita', sentita la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          delibera  gli  importi  mutuabili  da  ciascuna regione, da          ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico          e  da  ciascun  istituto  zoo-profilattico sperimentale. Le          operazioni  di  mutuo  sono effettuate con le aziende e gli          istituti  di  credito  ordinario  speciale  individuati  da          apposito  decreto  del  Ministro del tesoro. Ai conseguenti          oneri  di  ammortamento  valutati  in lire 384 miliardi per          l'anno  1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi          si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -          parte in conto capitale - allo scopo vincolata.                 14.   Per   le   finalita'   previste   dal  decreto          legislativo  8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui          all'art.  6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,          sono  integrati  di  lire  30 miliardi, per l'anno 1991, di          lire  60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per          gli  anni  1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri          si  provvede  per  il  1991  con  quota parte delle risorse          accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente          da  destinare  nel medesimo anno agli interventi di piano e          per  gli  anni  1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo          sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.                 15.  Gli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,          gli  istituti  zoo-profilattici  sperimentali  e l'Istituto          superiore  di sanita' possono essere ammessi direttamente a          beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge          11 marzo  1988,  n.  67,  su  una apposita quota di riserva          determinata  dal  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della          sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano in sede di definizione          della disponibilita' per i mutui.                 16.  Nell'ambito  della  Conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento   e  di  Bolzano  e'  costituita,  con  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una commissione          tecnica  per  la  verifica,  entro il 31 luglio 1992, degli          andamenti  di  spesa  nelle  distinte regioni in attuazione          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo.          L'attuazione  delle  disposizioni e' condizione preliminare          per  essere  ammessi  alla verifica. La predetta Conferenza          esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.                 17.  Per  l'anno  1992, in attesa della approvazione          del piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario          nazionale  destinata  alla  prevenzione  e'  fissata in una          misura non inferiore al 6 per cento.                 18.  Dal 1o gennaio 1992 i cittadini che non abbiano          ritirato  i  risultati  di  visite o esami diagnostici e di          laboratorio  sono  tenuti  al  pagamento  per  intero della          prestazione   usufruita.   E'  compito  dell'amministratore          straordinario  della  unita'  sanitaria locale stabilire le          modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute".                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 10 della          citata legge n. 412 de 1991:                 "Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa          al  pubblico  impiego).  -  1.  Per  la  valutazione  della          dinamica  della  spesa conseguente ai trattamenti giuridici          ed economici dei pubblici dipendenti e' istituito un Nucleo          di valutazione.                 2. (Abrogato).                 3.  Il  Nucleo  di  valutazione e' composto da sette          componenti   nominati  con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica   su   proposta   formulata  congiuntamente  dai          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della          Repubblica  entro  una  rosa di almeno il doppio del numero          dei    componenti   formulata   dal   Consiglio   nazionale          dell'economia  e  del lavoro (CNEL), tra esperti in materia          economica, giuridica e di contabilita' di Stato.                 4.  I componenti del Nucleo di valutazione durano in          carica sei anni.                 5.  Per  lo  svolgimento  delle proprie attivita' il          Nucleo  di  valutazione  si  avvale  delle  strutture e del          personale   del   CNEL   che   puo'   instaurare   rapporti          convenzionali   con   soggetti   estranei   alla   Pubblica          amministrazione.                 6.  Il  nucleo di valutazione per lo svolgimento dei          propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle          elaborazioni  di  tutte  le  pubbliche amministrazioni, ivi          compresa la Ragioneria generale dello Stato".                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  2  del          decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il          risanamento   della   finanza  pubblica),  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, il cui          comma 8 e' abrogato limitatamente al personale disciplinato          dalla legge 4 giugno 1985, n. 281:                 "Art.   2.  -  1.  Le  amministrazioni,  soggette  a          limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre          1988,  n.  554, a decorrere dalla data di entrata in vigore          del  presente  decreto  e  fino  al  31 dicembre  1992, non          possono  effettuare  nuove  assunzioni,  con  esclusione di          quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.                 2.  Per  l'anno  1992, ulteriori aumenti a titolo di          perequazione  automatica  delle  pensioni  previdenziali ed          assistenziali,  pubbliche e private, possono essere erogati          qualora  gli aumenti gia' applicati non abbiano determinato          un  incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione          programmato.   A   tal  fine  il  Governo,  entro  il  mese          di settembre  dello stesso anno, verifichera', d'intesa con          le organizzazioni sindacali, l'entita' degli aumenti.                 3.  Per  l'anno  1992, le somme relative ai fondi di          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti          dai   singoli  accordi  di  comparto,  non  possono  essere          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti          di bilancio per l'anno finanziario 1991.                 4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del          presente  decreto,  sono  soppressi: il secondo periodo del          terzo  comma  dell'art.  4,  del decreto-legge 27 settembre          1982,  n.  681,  convertito, con modificazioni, dalla legge          20 novembre  1982,  n.  869, il secondo periodo del comma 7          dell'art.  1,  del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 novembre          1987,  n.  468,  nonche'  il  comma 22-bis dell'art. 2, del          decreto-legge  21 settembre  1987,  n. 387, convertito, con          modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.                 5.  L'indennita'  di  funzione  di  cui all'art. 13,          comma   4,   della   legge   9 marzo  1989,  n.  88,  resta          determinata,  per  l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e          corrisposto  per  l'anno  1991.  Le  delibere  del comitato          esecutivo  di  cui  al  predetto art. 13 sono sottoposte, a          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente          decreto,  all'approvazione del Ministero del lavoro e della          previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.                 6.  Per  l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio          dei  Ministri  di  cui  all'ottavo  comma dell'art. 6 della          legge  29 marzo  1983,  n.  93,  a seguito delle ipotesi di          accordo,  puo'  essere  accordata  qualora,  sulla  base di          verifiche  da  compiersi  dopo  il  31 dicembre  1992,  non          risulti  un  aumento  complessivo, per qualunque causa, ne'          della   massa   salariale  ne'  della  retribuzione  media,          rispetto  a  quelle registrate nel 1991, superiore al tasso          di inflazione programmato.                 7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o societa'          produttrici  di  servizi  di  pubblica utilita' non possono          adottare  delibere  in materia di retribuzioni e normazione          del  personale  dipendente  che,  tenuto  conto del vincolo          dell'invarianza  delle  tariffe  e  dei  prezzi dei servizi          prodotti,   comportino   il  peggioramento  dei  saldi  dei          rispettivi  bilanci  o  comunque determinino variazioni del          costo  complessivo  del  rispettivo  personale superiori al          tasso programmato di inflazione.                 8. La disposizione di cui al comma 6 e' estesa anche          nei  confronti  del  personale  disciplinato dalle leggi 1o          aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988,          n.  266,  30 maggio  1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281,          nonche'  del personale comunque dipendente da enti pubblici          non economici.                 9.  Per  il periodo di cui al comma 6 il trattamento          economico  del  personale  dirigente  dello  Stato  e delle          categorie  di personale ad esso comunque collegate, nonche'          il  trattamento  economico del personale di cui all'art. 8,          comma  3,  della  legge  30 dicembre  1991, n. 412, restano          determinati nelle misure in vigore al 1o gennaio 1992".                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  7  del          decreto-legge  19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in          materia  di  previdenza  convertito,  con  modificazioni di          sanita'   e   di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni          fiscali),  dalla  legge  14 novembre  1992,  n. 438, il cui          comma 1 e' abrogato limitatamente al personale disciplinato          dalla  legge  4 giugno  1985,  n. 281 e 10 ottobre 1990, n.          287:                 "Art.  7  (Misure in materia di pubblico impiego). -          1.   Resta  ferma  sino  al  31 dicembre  1993  la  vigente          disciplina  emanata sulla base degli accordi di comparto di          cui   alla   legge  29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive          modificazioni  e  integrazioni.  I  nuovi  accordi  avranno          effetto  dal  1o gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale          destinatario  dei predetti accordi e' corrisposta una somma          forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al          personale  disciplinato dalle leggi 1o aprile 1981, n. 121,          8 agosto  1990,  n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio          1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.          395,  10 ottobre  1990,  n.  287,  ed al personale comunque          dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello          degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi          di  pubblica  utilita', si applicano le disposizioni di cui          al  presente  comma,  fatta salva la diversa decorrenza del          periodo contrattuale.                 2.  Per  l'anno 1993 non si applicano gli incrementi          retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le          categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti          dall'art.  2,  comma  5,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,          nonche' quelli previsti per il personale di cui all'art. 8,          comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo          art. 8.                 3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme          che   comunque   comportano   incrementi   retributivi   in          conseguenza    sia    di   automatismi   stipendiali,   sia          dell'attribuzione    di    trattamenti    economici,    per          progressione   automatica  di  carriera,  corrispondenti  a          quelli   di   funzioni  superiori,  ove  queste  non  siano          effettivamente esercitate.                 4.  Per  l'anno  1993  le somme relative ai fondi di          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti          dai   singoli  accordi  di  comparto,  non  possono  essere          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti          di bilancio per l'anno finanziario 1991.                 5.  Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche ed          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per          disposizioni  di legge o atto amministrativo previsto dalla          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella          stessa misura dell'anno 1992.                 6.  Le indennita' di missione e di trasferimento, le          indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle          aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni          nei  limiti  del  tasso  programmato di inflazione e con le          modalita' previste dalle disposizioni in vigore.                 7.  L'art.  2,  comma 4. del decreto-legge 11 luglio          1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge          8 agosto  1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla          data  di  entrata  in vigore del predetto decreto-legge non          possono  essere piu' adottati provvedimenti di allineamento          stipendiale,    ancorche'    aventi    effetti    anteriori          all'11 luglio 1992.                 8.   Le   amministrazioni   pubbliche   che  abbiano          provveduto   alla   ridefinizione  delle  piante  organiche          possono  indire  concorsi  di  reclutamento, ferma restando          l'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 28 della          legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993,          i   trasferimenti   e  le  assunzioni  di  personale  nelle          amministrazioni   pubbliche,   con   esclusione  di  quelle          consentite   da  specifiche  norme  legislative,  avvengono          secondo  le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4,          della  legge  30 dicembre  1991, n. 412. Tale disciplina si          applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della          legge  29 dicembre  1988,  n.  554. I riferimenti temporali          gia'   prorogati   dall'art.   5,   comma  2,  della  legge          30 dicembre  1991,  n. 412, sono ulteriormente prorogati di          un anno.                 9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le          funzioni   di   soprintendente  o  di  direttore  sanitario          ospedaliero  non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura          e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di          cui  e'  titolare per l'intero periodo di svolgimento delle          funzioni.  La  nomina  a coordinatore sanitario deve essere          basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente          attestabili nei settori igienico-sanitari".                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10 del          decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 533 (Attuazione          della  direttiva  91/629/CEE che stabilisce le norme minime          per la protezione dei vitelli):                 "Art.  10.  -  1. Nei primi tre anni dall'entrata in          vigore  del presente decreto, i posti vacanti del personale          servizi  veterinari  centrali,  regionali  e  delle  Unita'          sanitarie locali sono coperti anche attraverso la mobilita'          per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati.                 2.  Nelle  more  della  definizione  normativa sulla          mobilita'  questa si attua attraverso un piano adottato dal          Ministro  della sanita' di concerto con la Conferenza delle          regioni".                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 3 della          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di          finanza pubblica):                 "Art.  3  (Pubblico  impiego).  -  1. Fermo restando          quanto  previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto          1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti          piu'   di   trecentoventi  magistrati  con  decorrenza  non          anteriore al 1o giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di          trecentodieci  magistrati  con  decorrenza non anteriore al          1o febbraio  1995  e  non  piu'  di altri trecentodieci con          decorrenza non anteriore al 1o dicembre dello stesso anno.                 2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio          1993,  n.  163,  convertito, con modificazioni, dalla legge          26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  le  assunzioni dei          vincitori  dei  concorsi  relativi  a  posti  del personale          amministrativo  non  ancora banditi alla data del 31 agosto          1993  non  possono superare le mille unita' nell'anno 1994.          Per  le  restanti unita' le assunzioni non possono superare          la  quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995          e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.                 3.  Le  assunzioni  relative all'anno 1994 di cui al          comma  2,  nonche' quelle relative ai concorsi gia' banditi          alla  data  del  31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50          per  cento con decorrenza non anteriore al 1o marzo 1994, e          per  la  restante  quota  con  decorrenza  non anteriore al          1o settembre 1994.                 4.  Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3          i  capitoli  1497,  1995  e  1998 dello stato di previsione          della  spesa  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia sono          ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.                 5. (Abrogato).                 6. (Abrogato).                 6-bis.  I  provvedimenti deliberativi riguardanti il          trattamento  del  personale degli enti locali che, adottati          prima   del   31 agosto   1993,  abbiano  previsto  profili          professionali  od  operato  inquadramenti  in modo difforme          dalle  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente          della  Repubblica  25 giugno  1983,  n.  347,  e successive          modificazioni  e  integrazioni, sono validi ed efficaci. La          disposizione del presente comma si applica agli enti locali          ancorche'  dissestati  i  cui  organici,  per  effetto  dei          provvedimenti   di  cui  sopra,  non  superino  i  rapporti          dipendenti-popolazione  previsti  dal comma 14 del presente          articolo,   cosi'   come   modificato   dall'art.   2   del          decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.                 7.  Restano  comunque  salve, nell'ambito del limite          complessivo  del  10  per  cento  previsto  dal comma 8, le          piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3,          e   dalla   legge  15 ottobre  1986,  n.  664,  concernenti          l'Avvocatura  dello  Stato,  nonche'  dalla  legge 9 maggio          1989,  n.  168,  e successive modificazioni, istitutiva del          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e          tecnologica  e  dal decreto del Presidente della Repubblica          5 aprile  1993,  n.  106, istitutivo del Dipartimento per i          servizi tecnici nazionali.                 8.  Fino  al  31 dicembre  1996  le  amministrazioni          pubbliche  di  cui  al  comma  5 possono provvedere, previa          verifica  dei  carichi  di lavoro, alla copertura dei posti          resi   disponibili   per  cessazioni,  mediante  ricorso  a          procedure  di mobilita', nella misura del 5 per cento degli          stessi.  Possono,  altresi',  provvedere a nuove assunzioni          entro  il  limite  di  un  ulteriore  10  per  cento  delle          cessazioni,  ove  sia  accertato  il  relativo  fabbisogno.          Continuano  ad  applicarsi,  per  il triennio 1994-1996, le          disposizioni  dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre          1992, n. 498.                 9.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  delle          amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge          18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori          dei  concorsi  non  ancora  banditi alla data del 31 agosto          1993  sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto          decreto-legge,  integrati, per quanto riguarda la copertura          dei    posti    disponibili    nei   ruoli   delle   stesse          amministrazioni  non  soggetti ai contingentamenti previsti          dal   medesimo   decreto-legge,   da  aliquote  determinate          annualmente  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei          Ministri,   tenuto   conto   delle   complessive   esigenze          funzionali delle amministrazioni.                 10.  Per  i  ruoli operativi del Corpo nazionale dei          vigili  del  fuoco  sono  fatti salvi i concorsi interni ai          sensi  dell'art.  14,  ultimo  comma, della legge 11 luglio          1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre          1992.  Sono  altresi'  prorogate  sino al 31 agosto 1994 le          graduatorie  degli idonei in vigore alla data di entrata in          vigore della presente legge.                 11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli          enti   locali  con  popolazione  non  superiore  ai  15.000          abitanti,  che non versino nelle situazioni strutturalmente          deficitarie  di  cui  all'art.  45  del decreto legislativo          30 dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni, non          sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli          enti  locali  con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,          che  si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei          carichi  di  lavoro  costituisce presupposto indispensabile          per  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche.  La          metodologia  adottata  e' approvata con deliberazione della          giunta  che  ne  attesta, nel medesimo atto, la congruita'.          Non  sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di          lavoro   le   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e          beneficenza.                 12.  Le  disposizioni  di cui all'art. 132 del testo          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli          impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con decreto del          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3, si          applicano  anche  al  personale degli enti locali di cui al          comma 11.                 13.   Le   procedure   indicate   dall'art.  35  del          decreto-legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, e successive          modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12          della   legge   28 ottobre   1986,  n.  730,  e  successive          modificazioni,  a  richiesta dell'ente presso cui lo stesso          presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a          quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).                 14.  Gli  enti  locali  che  nel  triennio 1994-1996          dovessero  deliberare  lo stato di dissesto di cui all'art.          25 del decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente          il  personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto          ai  seguenti  rapporti  medi, dipendenti-popolazione, fermo          restando   l'obbligo  di  accertare  le  compatibilita'  di          bilancio:
                                                                 COMUNI
              Fascia demografica            Rapporto medio                                       dipendenti/popolazione
  fino a                  999 abitanti          1/95       da  1.000 a    2.999 abitanti          1/100       da  3.000 a    9.999 abitanti          1/105       da 10.000 a   59.999 abitanti          1/95       da 60.000 a  249.999 abitanti          1/80 oltre               249.999 abitanti          1/60                             PROVINCE
              Fascia demografica              Rapporto medio                                          dipendenti/popolazione
  fino a                 299.999 abitanti         1/520    da   300.000 a     499.999 abitanti         1/650    da   500.000 a     999.999 abitanti         1/830    da 1.000.000 a   2.000.000 abitanti         1/770 oltre                2.000.000 abitanti         1/1000                 A  detto  personale  si applicano le disposizioni di          cui ai commi da 47 a 52.                 15.  Sono  escluse dalle limitazioni di cui al comma          14  le  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficienza          (IPAB)  non  ancora  privatizzate che svolgano attivita' di          assistenza  a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai          sensi  dell'art.  31,  comma  6,  del  decreto  legislativo          3 febbraio  1993,  n.  29,  non opera qualora tali enti non          abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art.          31, comma 1.                 16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del          presente   articolo,  alla  scuola  si  applica  l'art.  4,          all'amministrazione   della   giustizia   si  applicano  le          disposizioni  dei  commi  da  1  a 4 del presente articolo,          all'universita' e agli enti di ricerca si applica l'art. 5.          In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma 8 del presente          articolo, alla sanita' si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.                 17.  E'  fatta  salva l'applicazione dell'art. 4-bis          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche'          quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.                 18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle          procedure  di  mobilita',  e'  consentita  l'assunzione  di          personale  per  la  copertura  di  posti relativi a profili          professionali la cui dotazione non superi l'unita'.                 19.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 5 a 8 si          applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma          degli  organici  e  dei ruoli dell'intera amministrazione o          servizio  considerati,  indipendentemente dalla qualifica o          dalla  funzione  nella  quale si verifica la cessazione dal          servizio.                 20.  Le  amministrazioni pubbliche di cui al comma 5          del  presente articolo assumono personale mediante concorsi          pubblici   aperti   a   tutti,   fatte   salve  le  ipotesi          disciplinate  dall'art.  36,  comma  1,  lettere b) e c), e          dall'art.  42  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29.                 21.  Le  commissioni  di  concorso  sono composte da          tecnici  esperti  nelle  materie  di  concorso. Non possono          farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi,          degli   organismi   sindacali   e   di  rappresentanza  dei          dipendenti.   Le  prove  di  esame  devono  consentire  una          adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.                 22.   La  graduatoria  concorsuale  viene  approvata          dall'autorita' competente. Tale graduatoria rimane efficace          per   un   termine   di  diciotto  mesi  dalla  data  della          pubblicazione  per eventuali coperture di posti per i quali          il  concorso  e'  stato  bandito,  e che successivamente ed          entro  tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da'          luogo   a   dichiarazioni  di  idoneita'  al  concorso  con          esclusione   delle   procedure   di  concorso  relative  al          personale  del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi          per  titoli  ed  esami  del personale docente, approvate in          data  successiva  al  31 agosto  1992, conservano validita'          anche  per  gli  anni scolastici successivi al 1994-1995 ai          fini  del  conferimento  di  nomine  in  ruolo in un numero          corrispondente  a  quello  delle  cattedre  e dei posti che          risultavano  accantonati  a tal fine al 1o settembre 1992 e          che,  per  effetto  della riduzione degli organici, nonche'          per  l'applicazione  dell'art.  4,  comma  1,  della  legge          23 dicembre  1992,  n. 498, non sono stati conferiti per le          nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere          conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.                 23. (Abrogato).                 24.  La disposizione di cui al comma 23 del presente          articolo  non  si  applica al personale della scuola e alle          istituzioni universitarie, al personale militare e a quello          dell'amministrazione  giudiziaria, delle forze di polizia e          delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della legge          28 febbraio   1987,  n.  56;  non  si  applica  inoltre  al          personale civile necessario per la formazione del personale          militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le          strutture  sanitarie  militari  ed al personale a contratto          assunto  ai sensi della normativa vigente presso gli uffici          diplomatico-consolari  e  presso le istituzioni culturali e          scolastiche all'estero.                 25.  Per  effetto della disposizione di cui al comma          24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre          1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata dalla legge          2 maggio  1990,  n.  104,  sono  ridotte per l'anno 1994 di          L. 14.700 milioni.                 26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le          amministrazioni   pubbliche  di  cui  al  comma  5  possono          rideterminare,   con   provvedimento  da  pubblicare  nella          Gazzetta    Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   la          ripartizione  territoriale  dei posti messi a concorso, ove          non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.                 27. (Abrogato).                 28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto          stabilito  nei  commi da 5 a 27 determinano responsabilita'          personali,  patrimoniali  e disciplinari a carico di chi le          ha disposte e sono nulle di pieno diritto.                 29.  Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5,          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge,  comunicano al Dipartimento della funzione          pubblica  e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei          propri   dipendenti  collocati  fuori  ruolo,  comandati  o          distaccati, nonche' dei dipendenti di altre amministrazioni          utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la          data  del  relativo  provvedimento,  la sede e l'ufficio al          quale   il   dipendente   e'   assegnato,   i   motivi  del          provvedimento, nonche' la permanenza di tali motivi                 30.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica, di          intesa  con  il  Ministero  del  tesoro  e  con i Ministeri          interessati,   esamina   i  motivi  dei  provvedimenti  che          comportano   la   sospensione   delle   prestazioni  presso          l'amministrazione  di  appartenenza.  Se  sono  cessate  le          ragioni  di interesse pubblico per le quali i provvedimenti          furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro          interessato,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione          pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.                 31.   Le   aspettative   ed   i  permessi  sindacali          retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per          il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  stipulati  ai  sensi  della  legge          29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive modificazioni, sono          complessivamente ridotti del 50 per cento".                 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1,          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia          di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):                 "Art.  3  (Norme in materia di controllo della Corte          dei  conti).  -  1. Il controllo preventivo di legittimita'          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui          seguenti atti non aventi forza di legge:                   a) provvedimenti     emanati    a    seguito    di          deliberazione del Consiglio dei Ministri;                   b) atti  del Presidente del Consiglio dei Ministri          e  atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                   c) atti  normativi  a  rilevanza  esterna, atti di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                   d) provvedimenti dei comitati interministeriali di          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                   e) (abrogata);                   f) provvedimenti di disposizione del demanio e del          patrimonio immobiliare;                   g) decreti    che    approvano   contratti   delle          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:          attivi,  di  qualunque  importo;  di appalto d'opera, se di          importo   superiore   al  valore  in  ecu  stabilito  dalla          normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di          aggiudicazione   dei   contratti  stessi;  altri  contratti          passivi,  se  di  importo superiore ad un decimo del valore          suindicato;                   h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,          di  accertamento  dei  residui  e di assenso preventivo del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                   i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato impartito          l'ordine scritto del Ministro;                   l) atti   che  il  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo".                 - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  2  del          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri          18 ottobre  1994,  n. 692 (Regolamento recante norme per la          determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina          di  esperti  a  dirigente generale e per il conferimento di          incarichi  di  dirigente  generale con contratti di diritto          privato):                 "Art.  2  (Requisiti).  - 1. Possono essere nominati          dirigenti  generali  o  ricevere  un  incarico di dirigente          generale  con  contratto  di  diritto  privato  le persone,          estranee   all'amministrazione,  che  abbiano  i  requisiti          seguenti:                   a) cittadinanza italiana;                   b) (abrogata);                   c) non   rivestire   cariche  pubbliche  elettive,          ovvero  cariche  in  partiti  politici o in sindacati e non          avere   incarichi  direttivi  o  rapporti  continuativi  di          collaborazione    o   di   consulenza   con   le   predette          organizzazioni;  non  aver rivestito le suddette cariche ed          assunto  i  predetti  incarichi nel biennio precedente alla          nomina;                   d) (abrogata);                   e) (abrogata)";                 - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 22 della          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione          della finanza pubblica):                 "Art.  22  (Personale).  -  1.  L'orario di servizio          nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive  modificazioni  ed  integrazioni, si articola su          cinque  giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in          attuazione  dei  principi  generali  di cui al titolo I del          predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso          le  particolari  esigenze  dei servizi pubblici da erogarsi          con   carattere  di  continuita'  e  che  richiedono  orari          continuativi   o  prestazioni  per  tutti  i  giorni  della          settimana,  quelle  delle  istituzioni scolastiche, nonche'          quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la          funzionalita'  delle strutture di altri uffici pubblici con          un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non          lavorativi.                 2.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  indicate  nel          comma   1   l'orario   settimanale   di  lavoro  ordinario,          nell'ambito    dell'orario   d'obbligo   contrattuale,   e'          funzionale  all'orario  di servizio e si articola su cinque          giorni,   anche  nelle  ore  pomeridiane,  fatte  salve  le          particolari  esigenze  dei  servizi  pubblici  indicati nel          comma 1.                 3.    L'articolazione   dell'orario   di   servizio,          dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro          e'  definita, con le procedure di cui all'art. 10, all'art.          16,  comma  1,  lettera  d),  ed  all'art. 17, comma 2, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita'          e   gli   obiettivi  da  realizzare  e  le  prestazioni  da          assicurare,  secondo modalita maggiormente rispondenti alle          esigenze   dell'utenza.   L'orario   di   lavoro,  comunque          articolato,   e'  accertato  mediante  forme  di  controlli          obiettivi e di tipo automatizzato.                 4.  In  relazione  all'articolazione  dell'orario di          servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i          fondi  comunque  utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione          del  compenso  per  lavoro  straordinario  al personale del          comparto  ministeriale,  ivi  compreso  quello addetto agli          uffici  cui  si  applicano  i criteri previsti dall'art. 19          della  legge  15 novembre  1973, n. 734, sono ridotti del 5          per  cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli          anni  1996  e  1997.  Le  altre  amministrazioni  pubbliche          provvedono,  contestualmente  all'applicazione  dell'orario          previsto   dai   precedenti  commi,  alla  riduzione  delle          prestazioni di lavoro straordinario.                 5.  E'  abrogato  l'art.  60 del decreto legislativo          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e          integrazioni.                 6.  Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando          non  sono  definite  le dotazioni organiche previa verifica          dei    carichi   di   lavoro,   e'   fatto   divieto   alle          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni  e  integrazioni,  di  assumere  personale di          ruolo   ed  a  tempo  indeterminato,  ivi  compreso  quello          appartenente alle categorie protette.                 7.  Successivamente  al  30 giugno  1995  e  fino al          31 dicembre  1997,  ferme  restando  le disposizioni di cui          agli  articoli  1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n.          676,  si  applicano  le disposizioni contenute nell'art. 3,          comma  8,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537, fatta          eccezione  per  la  mobilita'  che  puo'  avvenire  per  la          copertura  del  50  per  cento dei posti resisi vacanti per          cessazioni  dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme          vigenti  in  materia  di  mobilita'  nelle  amministrazioni          pubbliche.  Il  personale  docente di ruolo nelle scuole di          ogni  ordine  e  grado  in soprannumero o appartenente alle          dotazioni  organiche  aggiuntive  puo'  essere  utilizzato,          secondo  le  modalita' previste dalle vigenti disposizioni,          negli  istituti  di  istruzione secondaria superiore per il          sostegno  ai  portatori  di  handicap  purche'  risulti  in          possesso del prescritto titolo di specializzazione.                 8.  Per  il  triennio  1995-1997  le amministrazioni          indicate  nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e          a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle          disposizioni  del  presente articolo, anche utilizzando gli          idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo          competente   a   decorrere  dal  1o gennaio  1992,  la  cui          validita'   e'  prorogata  al  31 dicembre  1997.  Fino  al          31 dicembre  1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89          del  testo  unico  delle leggicostituzionali concernenti lo          statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.          670,  possono  essere banditi concorsi e attuate assunzioni          di  personale  per  i  ruoli  locali  delle amministrazioni          pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano,  nei limiti delle          dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.                 9.  Le  disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si          applicano   al   personale  delle  amministrazioni  di  cui          all'art.  3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,          nonche'  al  personale del Corpo di polizia penitenziaria e          del  Corpo  forestale  dello  Stato.  Per  il personale del          comparto  scuola  continuano  ad applicarsi le disposizioni          contenute  nell'art.  4,  della  legge 24 dicembre 1993, n.          537,  in  materia di organici e di assunzione del personale          di  ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-1996          e  1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine          in  ruolo  del  personale  docente  sono determinati con il          decreto   interministeriale   previsto  dal  comma  15  del          suddetto  art.  4,  in modo tale da contenere le assunzioni          del  personale  docente sui posti delle dotazioni organiche          provinciali,  preordinate  alle finalita' di cui all'art. 3          del  decreto  interministeriale  15 aprile 1994, pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il          limite del 50 per cento delle predette dotazioni.                 10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua          ad   applicarsi   il  comma  26  dell'art.  5  della  legge          24 dicembre 1993, n. 537.                 11.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si          applicano  agli  enti  locali  territoriali che non versino          nelle   situazioni   strutturalmente   deficitarie  di  cui          all'art.  45  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.          504,   e  comunque,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di          bilancio.                 12.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si          applicano,  altresi',  alle  camere  di  commercio  che non          versino  in  condizioni  di  squilibrio  finanziario, e che          abbiano  rideterminato  la  propria  dotazione organica, le          quali  possono  assumere  personale,  nell'ambito dei posti          vacanti   e  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,          utilizzando  le  somme  percepite ai sensi dell'art. 34 del          decreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  786  convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio  1982,  n.  51, e          successive modificazioni.                 13.   Al   fine   di  consentire  l'assegnazione  di          personale  in mobilita', a decorrere dal 1o luglio 1995, le          camere  di  commercio danno comunicazione dei posti vacanti          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento          della   funzione   pubblica.   Entro  sessanta  giorni  dal          ricevimento  della comunicazione, il Dipartimento trasmette          a  ciascuna  camera  di  commercio  l'elenco nominativo del          personale da trasferire mediante le procedure di mobilita'.          In  mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di          commercio  puo' avviare le procedure di assunzione ai sensi          del comma 12.                 14.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 24,          comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,          n.  144,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, gli          enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto          e   che   abbiano   ottenuto  l'approvazione  della  pianta          organica,   del   piano   di  risanamento  e  del  bilancio          riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico          non  ricopribili  con  la riammissione di proprio personale          messo  in  mobilita', danno parimenti comunicazione di tali          vacanze  alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della          funzione  pubblica,  ai fini del trasferimento, mediante la          procedura   di  mobilita'  di  ufficio,  di  dipendenti  di          identico  livello  posti  in  mobilita' da altri enti della          regione.  Qualora  non  risultasse possibile, entro novanta          giorni    dall'avvenuta    comunicazione,    operare   tali          trasferimenti,  detti enti possono procedere alla copertura          dei  posti  vacanti mediante concorsi pubblici con facolta'          di  riservare  una  quota non superiore al 25 per cento dei          posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso          gli   enti   medesimi.   In   deroga   ad   ogni  contraria          disposizione,  la  quota  del  25  per  cento  puo'  essere          superata  fino  a  concorrenza  del  numero totale di posti          vacanti  in organico per i concorsi a posti della qualifica          di   dirigente.   Per   tali   concorsi   si  applicano  le          disposizioni   concernenti   le   prove,  i  requisiti  per          l'ammissione  e  le commissioni di concorso di cui all'art.          19,  comma  2,  ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli          articoli  3  e  20 del decreto del Presidente del Consiglio          dei Ministri 21 aprile1994, n. 439.                 15. (Abrogato).                 16.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  delle          pubbliche  amministrazioni,  previa verifica dei carichi di          lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale          termine   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il          Ministero    del   tesoro,   procede   d'ufficio   per   le          amministrazioni indicate nel comma 18.                 17.   L'individuazione   delle  procedure,  la  loro          razionalizzazione,  semplificazione  ed eventuale riduzione          di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e          comunicate  al  Dipartimento  della  funzione pubblica e al          Ministero   del  tesoro  prima  della  successiva  verifica          biennale   dei  carichi  di  lavoro,  cosi'  da  pervenire,          nell'arco   del   primo   anno,   all'individuazione  delle          procedure  o  procedimenti e, entro l'anno successivo, alla          razionalizzazione,   semplificazione   e   riduzione  degli          stessi.  Resta,  in  ogni  caso, ferma la cadenza triennale          prevista  dall'art.  30,  comma  2, del decreto legislativo          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed          integrazioni,  per  la  ridefinizione  degli uffici e delle          dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.                 18.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 3, comma 5,          della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, limitatamente alla          verifica  di  congruita'  del  Dipartimento  della funzione          pubblica  delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di          lavoro,  si  applicano  alle  amministrazioni  indicate nel          comma  1  dell'art.  6,  del decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed          agli  enti  pubblici  non economici vigilati dalle predette          amministrazioni.  L'esito  delle  verifiche  di  congruita'          delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di lavoro e'          comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate          dalle  altre  amministrazioni, ivi compresi gli enti locali          per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al          decreto-legge  11 ottobre  1994, n. 574, sono approvate con          deliberazione  dei  competenti organi delle amministrazioni          stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'.                 19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza          i  dati  della  rilevazione  dei  carichi  di  lavoro delle          amministrazioni  di cui al comma 18 per monitorare le linee          di  attivita'  omogenee allo scopo di definire, di concerto          con   il   Ministero   del   tesoro,  i  parametri  per  il          dimensionamento delle dotazioni organiche.                 20.  I contingenti di personale da destinare a tempo          parziale  previsti  dall'art.  2,  comma 1, del decreto del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 17 marzo 1989, n.          117,  non possono superare il limite percentuale del 25 per          cento.                 21.  Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla          base  delle domande degli interessati, i contingenti di cui          al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo          quanto  previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del          Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.                 22.  Il  primo  comma  dell'art.  40 del testo unico          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati          civili  dello  Stato,  approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal          comma  39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,          va  interpretato  nel senso che l'espressione "primo giorno          di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi          contenuta,  si  riferisce  anche  all'essenza  di  un  solo          giorno.                 23.-25. (Omissis).                 26.  Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre          1993,  n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi          implicitamente  abrogate,  o  comunque modificate, tutte le          disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di          ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e          successive  modificazioni ed integrazioni, in modo difforme          il  congedo  straordinario  o  istituti  analoghi  comunque          denominati.   Resta   salvo,   comunque,   quanto  disposto          dall'art.   454   del   testo   unico   delle  disposizioni          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle          scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto          legislativo  16 aprile  1994, n. 297, per lo svolgimento di          attivita'  artistiche e sportive da parte, rispettivamente,          del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente di materie          artistiche  degli  istituti  di  istruzione artistica e dei          docenti di educazione fisica.                 27.    Nei    confronti    dei    dipendenti   delle          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive          modificazioni   e   integrazioni,   per  la  determinazione          dell'equo    indennizzo    spettante    per    la   perdita          dell'integrita'  fisica  ai  sensi  dell'art.  68 del testo          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica          10 gennaio   1957,  n.  3,  si  considera  l'importo  dello          stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione          della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.                 28.   La   misura   dell'equo   indennizzo   per  le          menomazioni  dell'integrita'  fisica  ascritte  alla  prima          categoria  della  tabella "A" allegata al testo unico delle          norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra, approvato con          decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,          n.  915,  come  sostituita  dalla  tabella  "A" allegata al          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,          n.  834,  e'  pari  a  due  volte l'importo dello stipendio          tabellare  determinato  a  norma  del comma 27 del presente          articolo.                 29. (Abrogato).                 30.  Le  disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si          applicano   per  le  domande  presentate  a  decorrere  dal          1o gennaio 1995.                 31.  E'  abrogato  l'art.  154 della legge 11 luglio          1980, n. 312.                 32. L'art. 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si          interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche          funzionali  e  nei profili professionali, ivi previsti, non          producono  effetti  sull'indennita'  di servizio all'estero          che,  fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento          emanato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          11 agosto  1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure          di  base  previste  nella tabella n. 19 allegata al decreto          del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e          successive  modificazioni  ed integrazioni, in relazione al          posto-funzione   conferito  con  provvedimento  formale  al          personale  in servizio all'estero a decorrere dal 1o luglio          1978.                 33.  Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di          riordino  della  disciplina  delle indennita' di servizio e          degli  assegni  di  sede, comunque denominati, spettanti ai          dipendenti  del  Ministero  degli affari esteri in servizio          all'estero  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 1995, i          coefficienti   di maggiorazione   dell'indennita'  di  sede          previsti  dall'art.  171  del  decreto del Presidente della          Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  non  possono  subire          variazioni  in  aumento  rispetto alle misure stabilite dal          1o gennaio  1994,  fatta  eccezione per quelle compensative          connesse  alle  eventuali  modifiche  dei  tassi  fissi  di          ragguaglio di cui all'art. 209 del medesimo decreto.                 34.  Per  l'anno  1995  e'  fatto divieto a tutte le          pubbliche  amministrazioni  di  adottare  provvedimenti per          l'estensione  di  decisioni giurisdizionali aventi forza di          giudicato  o  comunque divenute esecutive nella materia del          pubblico impiego.                 35. (Omissis).                 36.  Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16,          della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal          comma  35,  e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata          in  vigore  della presente legge. L'art. 16, comma 6, della          legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  si  applica anche agli          emolumenti   di   natura   retributiva,   pensionistica  ed          assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla          percezione   entro   il   31 dicembre  1994,  spettanti  ai          dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in          quiescenza.  I  criteri  e le modalita' di applicazione del          presente  comma  sono  determinati con decreto del Ministro          del  tesoro,  da  emanare entro trenta giorni dalla data di          entrata in vigore della presente legge.                 37.  Le  disposizioni  riguardanti  la  gestione del          rapporto  di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le          regioni  che provvedono nell'ambito della propria autonomia          e  capacita'  di  spesa.  Le  regioni si avvalgono altresi'          della  disciplina  sulle  assunzioni  prevista per gli enti          locali non in dissesto.                 38.    Le   norme   sull'aspettativa   per   mandato          parlamentare    per    i    dipendenti    delle   pubbliche          amministrazioni,   di   cui   all'art.   71,   del  decreto          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  si  interpretano          autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai          professori  e  ricercatori  universitari  a decorrere dalla          data   di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto.  La          restituzione   delle  somme  indebitamente  percepite,  ivi          compresi  gli  interessi  legali  dovra'  essere effettuata          secondo   un   programma   di   rientro   stabilito   dalle          amministrazioni  eroganti  e comunque non oltre la data del          30 giugno 1995.                 39.  La  normativa prevista dall'art. 31 della legge          20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive modificazioni, si          interpreta    autenticamente    nel    senso    della   sua          applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento          nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.                 40. (Abrogato).                 41. (Abrogato)".
                           |  
|   |                               Articolo 73                           Norma di rinvio
     1.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del  1993  ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e 387  del  1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.       Il  presente  decreto,  munito  del sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
           Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001
                                 CIAMPI
                                   Amato,  Presidente del Consiglio dei                              Ministri                                 Bassanini,  Ministro per la funzione                              pubblica
             Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
|   |     Allegato A   (Art. 71, comma 1)
        Norme  generali  e  speciali del pubblico impiego, vigenti alla data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a  seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per il quadriennio  1994-1997  per  il  personale  non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.      I. Ministeri       1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):         a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8;  70,  71,  da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte  successiva,  e  2,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli  18,  da  30  a  34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;         f) art.  4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;         g) art.  4,  da  11  a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         h) art.   10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 giugno 1986;         i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;         j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;         k) articoli  13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;         l) art.  4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;         m) articoli  da  5  a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;         n) art.  9,  comma  4,  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;         o) articoli  4,  15  e  16,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         p) legge 22 giugno 1988, n. 221;         q) articoli  1,  comma  1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;         r) art.  3,  comma  1,  lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;         s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;         t) articoli  7,  8,  commi  da  12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;         u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;         v) art.  10,  commi  1  e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;         w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;         x) art.  3,  comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23.         y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       2.   Dal  13 gennaio  1996  (art.  10,  CCNL  integrativo  del 12 gennaio 1996):         a) articoli  9,  commi  7  e  8;  da  10  a  12, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.       3.   Dal   23 ottobre  1997  (art.  8,  CCNL  integrativo  del 22 ottobre 1997):         a) articoli  10,  67,  69,  70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;         c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;         d) articoli  da  14  a  16,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;         e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;         f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.       4.   Dal   27 febbraio  1998  (art.  7  CCNL  integrativo  del 26 febbraio  1998,  relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):         a) articoli  9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del  27 ottobre  1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.   II. Enti pubblici non economici       1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):         a) articoli  8,  comma  1;  9,  comma  1  e  2, salvo quanto previsto   dall'art.  3,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per  gravidanza  e  puerperio  e per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;         b) articoli  7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;         c) articoli  6,  17  e  21,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;         d) articoli  2  e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;         e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         f) articoli  4,  7,  8,  da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         g) articoli  5,  commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;         h) art.   7,   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;         i) articoli  2,  4,  15  e  16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         j) articoli  1,  comma  1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;         k) articoli  5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;         l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       2.  Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale - sezione II):         a) articoli  9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli  8,  comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte  relativa  alle  assenze  per  gravidanza  e  puerperio  e  per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;         c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;         d) articoli   6,   17,  21,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;         e) articoli  2  e  7,  con  le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo  periodo  del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale  con  qualifica  dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;         f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         g) articoli  da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui  all'art.  66,  ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;         i) articoli  7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;         j)  articoli  2,  4  e  15,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         k)  articoli  1,  da  3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;         l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;         m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.   III. Regioni ed autonomie locali       1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):         a)  articoli  da  12  a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b)  articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c)   art.   9,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 novembre 1980, n. 810;         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         e)  articoli  7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;         f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         g)  articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b);  56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;         h)  articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         i)  art.  7,  comma  6,  legge  29 dicembre  1988,  n.  554, disapplicato fino al 13 maggio 1996;         j)  articoli  1,  comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;         k)  articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1988, n. 127;         l)  articoli  3  e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996; 6, con  effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;         m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;         n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       2.  Dal  14 maggio  1996  (art.  10  del  CCNL integrativo del 13 maggio 1996):         a)   art.  124,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b)   art.   25,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;         c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.   IV. Sanita'       1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):         a) articoli  da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da  69  a  71,  da  78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;         c) art.  7,  comma  3,  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204, limitatamente  ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;         d) articoli  9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da  54  a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;         e) articoli  18,  commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         g) decreto  del  Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;         h) articoli  4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e  112,  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;         j)   art.   46,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;         k)  decreto  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;         l) art.  7,  comma  6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;         m) art.  4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         n) articoli  1,  comma  1;  2,  comma  1;  da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;         o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46,  comma  1, relativamente all'indennita' di bilinguismo e comma 2, ultimo  periodo;  49,  comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita  al  medesimo periodo del comma 1 nonche' commi da 3 a 7; da 50  a  52  e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio 1996, fatto salvo quanto  disposto  dall'art.  47,  comma  8  del  contratto collettivo nazionale  del  lavoro  per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera  b)  dello  stesso  decreto  del  Presidente della Repubblica decorre  dal  1o gennaio  1997;  68,  commi  da  4  a  7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;         p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       2.  Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):         a) art.  87,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.   V. Istituzioni ed enti di ricerca       1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):         a) articoli  9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70,  71,  da  78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) art.  14,  18,  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c) articoli  8,  comma  1,  9,  commi  1  e  3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;         d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;         e) articoli  11,  commi  3  e  4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         g) articoli  4,  7,  8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         h) articoli  da  3  a  6,  da  9  a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;         i) articoli  2  e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;         k)  articoli  1,  comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;         l) art.   1,   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, 30 marzo 1989, n. 127         m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma  5;  23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni gia' avvenute alla  data  di  stipulazione  del  Contratto collettivo nazionale del lavoro;  34,  37,  38,  comma  3,  39,  decreto  del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;         n) art.  3,  commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.   VI. Scuola       1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):         a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;         b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;         c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;         d) articoli  12,  da  13  a  17,  solo  con  riferimento  al personale  ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         e) articoli  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;         g) articoli  60,  commi  da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;         h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;         i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;         j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;         l) decreto  del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;         m) articoli  4,  da  18  a  20,  21,  lett. b),  decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11,  12,  commi  1,  5,  6  e  8;  da  13  a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;         o) art.  67,  decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;         p) articoli  4,  11  e  16,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da  6  a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19  e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;         r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;         s) articoli  3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       2.  Dal  2 maggio  1996  (art.  9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):         a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1o settembre 1925, n. 2009;         b) art.   14,   comma   16,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.   VII. Universita'       1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli  14,  18,  da  30  a  34  e  61  del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;         d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;         e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;         f) art.   26,   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;         g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         h) articoli  4,  7,  8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         i) articoli  2,  23,  commi  da  1  a  3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;         j)  articoli  da  2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso  art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;         k)  articoli  2,  4,  15  e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;         m) articoli  1,  comma  1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;         n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;         o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3;  27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;         p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.   VIII. Aziende autonome       1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):         a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi  da  1  a  8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b)  articoli  18,  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;         d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;         e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         g)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 10 giugno 1986;         h)   art.   53,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;         i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;         j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;         k)  articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;         m)  articoli  1,  comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;         n)  articoli  5,  15  e  21,  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;         o)  articoli  3,  commi  23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge del 24 dicembre 1993, n. 537.   IX. Enea       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;         b) articoli  1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis,  22,  da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44  a  55,  57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;         c) Parte   generale,   allegati,   appendici   e  codici  di autoregolamentazione  del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.  |  
|   |                                                             Allegato B   (Art. 71, comma 1)
     Norme  generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi  decreti  correttivi  emanati  ai sensi dell'art. 2, comma 5 della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a  seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per il quadriennio   1994-1997   per  il  personale  dirigenziale  ai  sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.   I. Ministeri       1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):         a) articoli  10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70,  71,  da  78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli  18,  da  30  a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c) art.  20,  da  47  a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;         d) decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;         e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;         f) decreto-legge  27 settembre  1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;         g) legge 17 aprile 1984, n. 79;         h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;         i) art.  4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;         j)  articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;         l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;         m) art.  4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;         n) art.  9,  comma  4,  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;         o) legge 22 giugno 1988, n. 221;         p) art.  3,  comma  1,  lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;         q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;         r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;         s) art.  10,  commi  1  e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;         t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;         u) art.  3,  comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23;         v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       2.   Dal   30 settembre   1997   (art.   15  CCNL  integrativo 30 settembre 1997):         a) art.  18,  comma  2-bis,  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.   II. Enti pubblici non economici       1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):         a) articoli  9,  10,  37,  66,  68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) art.   20,   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;         c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;         d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;         e) articoli  2,  3,  commi  1  e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;         f) articoli  5,  6,  12,  commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;         g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;         h) art.  5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;         i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.   III. Regioni ed autonomie locali       1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):         a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b)  articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;         c)   art.   9,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 novembre 1980 n. 810;         d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;         e)  art.  7,  da  17  a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;         f)  articoli  11,  da  18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13;         g)  art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42,  56,  61  e  69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268;         h)  articoli  4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395;         i)  art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo che per i limitati casi di cui all'art. 46;         j)  articoli  3,  4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;         k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.   IV. Sanita'       1.  Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):         a)  articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71,  da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso  alla  data  di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del  lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti  alla  data  del  loro  inizio,  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b)  articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c)  art.  7,  comma  3,  legge  30 dicembre  1971,  n. 1204, limitatamente  ai  primi  30  giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52,  54,  55,  56,  comma  a  punti  1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;         e)  articoli  18  e  20,  decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         g)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;         h)  articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;         j)  articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92,   comma   8;   112,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;         k)   art.   4,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;         m)  articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi  1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  65,  comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da  4  a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;         n)  art.  18,  commi  1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo  del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;         o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       2.   Dal   6 agosto  1997  (art.  1  comma  14  del  CCNL  del 5 agosto 1997):         a)  art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;         b)   art.  9,  comma  17,  legge  20 maggio  1985,  n.  207, limitatamente alla durata dell'incarico;         c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.       3.  Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997):         a) articoli  12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71,  da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso  alla  data  di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del  lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti  alla  data  del  loro  inizio,  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;         c) art.  7,  comma  3,  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204, limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54,  55,  56,  comma  1,  punto  1)  e  2);  57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;         e) articoli  18  e  20,  decreto  del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982;         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         g) decreto  del  Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;         j)  articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;         k)   art.   4,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;         m) articoli  da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72 del  Contratto  collettivo  nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47,  53,  da  57 a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo  nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;         n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;         o) art.  18,  commi  1  p.to  f)  e  2-bis, eccetto l'ultimo periodo  del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.       4.  Dal  6 agosto  1997  (articolo  1  comma  14  del CCNL del 5 agosto 1997):         a) art.  9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;         b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;         c) art.   9,   comma  17,  legge  20 maggio  1985,  n.  207, limitatamente alla durata dell'incarico;         d) articoli  1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;         e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.   V. Istituzioni ed enti di ricerca       1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):         a) articoli  9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7  e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71,  da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c) articoli   8,   comma  1,  relativamente  all'obbligo  di residenza;  9,  commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;         d) articoli.  52,  53  e  65,  decreto  del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;         e) articoli  11,  commi  3  e  4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;         g) articoli  7,  8,  18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         h) articoli  1,  da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;         i) articoli  2  e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;         l)  articoli  1,  11,  17,  commi  1  e  da  5  a 13, con la decorrenza  prevista  dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del  lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80  del  contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2;  34,  38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;         m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.   VI. Universita'       1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):         a)  articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1  a  7;  70,  71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;         c)   art.   20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;         d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;         e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;         f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;         g)  art.  2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;         h)   art.   21,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         i)   art.   1,   decreto-legge  27 dicembre  1989,  n.  413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;         j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;         k)  art.  13,  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.   VII. Aziende autonome       1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):         a) articoli  10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da  69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art.  53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;         b) articoli  18,  da  30  a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;         c) legge  3 luglio  1970,  n.  483, per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale;         d) articoli  20,  da  47  a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748:         e) decreto  del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;         f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;         g) decreto-legge  27 settembre  1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;         h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;         i) legge 17 aprile 1984, n. 79;         j)  articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;         k)  decreto-legge  10 maggio  1986,  n.  154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;         l) art.  13  decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402;         m) art.   6,   decreto-legge   7 settembre   1987,  n.  370, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;         n) art.  9,  comma  4,  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;         o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;         p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.   VIII. Enea       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;         b) articoli  1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a  55,  57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;         c) Parte  generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di   autoregolamentazione   del  diritto  di  sciopero  afferenti  al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.  |  
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     Norme  generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi  decreti  correttivi  emanati  ai sensi dell'art. 2, comma 5 della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il  quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali  (ai  sensi  dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).   I. Personale non dirigenziale       1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):         a) articoli  10,  27,  e  allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;         b) allegato  A,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;         c) articoli  10,  21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1;  69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;         d) articoli  22,  comma  1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;         e) articoli  16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.  |  
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