Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 maggio 2001, n. 163 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 5049): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) e dal Ministro della giustizia (Fassino) il 3 aprile 2001. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 aprile 2001 con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 10 aprile 2001. Esaminato dalla 2a commissione il 10 e 11 aprile 2001. Esaminato in aula e approvato l'11 aprile 2001. Camera dei deputati (atto n. 7714): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 aprile 2001 con pareri delle commissioni I, V e del Comitato per la legislazione. Esaminato dalla II commissione il 17 aprile 2001. Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 2001.
Avvertenza: Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 72. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 APRILE 2001, n. 91.
All'articolo 1, ai commi 1 e 2, le parole: "1o ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "2 gennaio 2002". |
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