Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 aprile 2001
Riconoscimento di titolo accademico professionale britannico quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Dupre' Andrea, nato il 26 luglio 1973 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di engineer, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico: "Master of Engineering" in "Environmental and Earth Resources Engineering" conseguito presso l'"Imperial College of Science, Technology and Medicine" della "University of London" in data 1o agosto 1997;
Preso atto che il richiedente e' membro della "The Chartered Institution of Water and Environmental Management" dal 27 maggio 1999;
Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri del 22 marzo 2001;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Dupre' Andrea, nato il 26 luglio 1973 a Firenze, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
costruzione di strade, ferrovie, aeroporti; architettura tecnica.
Roma, 13 aprile 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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