| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta "Carciofo di Paestum" |  
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    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  indicazione geografica  protetta  "Carciofo di Paestum", ai sensi del regolamento (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dalla  Cooperativa  Paestum con sede legale  in  via  Spinazzo  84063  - Paestum (Salerno), esprime parere favorevole   sulla   stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di produzione nel testo in appresso indicato.    Le   eventuali  osservazioni  relative  alla  presente  proposta, adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei prodotti   agroalimentari  e  dei  servizi  -  Ufficio  tutela  delle denominazioni  di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e delle attestazioni  di  specificita',  via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni e dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Disciplinare  della produzione del "Carciofo di Paestum a indicazione geografica protetta"
                     INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA          DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "CARCIOFO DI PAESTUM"                               Art. 1.                            Denominazione    L'indicazione  geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo di Paestum" e'  riservata  ai  carciofi  che  rispondono  alle  condizioni  ed ai requisiti   stabiliti   nel   presente  disciplinare  di  produzione, elaborato ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92.  |  
|   |                                 Art. 2.    L'indicazione geografica protetta "Carciofo di Paestum" designa i capolini  dei  biotipi  riferibili  al  tipo "Romanesco", anche detto "Tondo  di  Paestum", prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.  |  
|   |                                 Art. 3.    La  zona  di  produzione  del  "Carciofo  di  Paestum"  di cui al presente  disciplinare  comprende  parte  del territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:      Agropoli,    Albanella,   Altavilla   Silentina,   Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano,   Ogliastro   Cilento,  Pontecagnano  Faiano,  Serre.  Piu' precisamente  il  confine  dell'area  interessata  inizia a sud dalla strada  che,  a  partire  dall'intersezione  tra il mar Tirreno ed il fiume  Solofrone  (Carta  I.G.M.  1:25000 di Agropoli, Foglio 198 III sud-ovest),  giunge  alla  stazione  di  Ogliastro Cilento e, da qui, prosegue  verso  est  costeggiando  la localita' Tempa della Monaca e Mattine,  attraversa  la  localita'  Piscone  fino  ad  incrociare il vallone  San  Pietro  in  corrispondenza  del  confine  comunale  tra Agropoli  ed  Ogliastro  Cilento;  prosegue,  quindi,  incrociando il confine  comunale  tra Ogliastro Cilento e Cicerale, passa nei pressi delle  localita'  Terzerie,  Ficocelle e San Felice dove abbandona la suddetta  via  seguendo  la  curva a quota 49, passando, prima, al di sotto  del  torrente  la  Mola poi, risalendo verso nord, incrocia il suddetto  torrente  entrando nel territorio comunale di Giungano. Qui imbocca  la via che passa in prossimita' delle localita' San Giuseppe e Convingenti, attraversa il vallone Tremonti, costeggia la localita' Lampione,  si  immette sulla strada che da Giungano porta alla strada statale  n.  18 percorrendola per breve tratto e, quindi, devia lungo la  via  che  costeggia Terra Lunga attraversando il confine comunale con  Capaccio,  passa  per  la  localita'  C.se  Picilli,  poi per la localita'  Cannito e la localita' Font. Strazzano e, quindi, discende lungo  il  sentiero  che  attraversa  il  vallone Cannito e giunge ad immettersi  sulla  vecchia  strada  Cilentana in corrispondenza della localita' Pisciolo. Da qui prosegue (carta I.G.M. 1:25000 di Paestum, foglio  198  III  nord-ovest),  sempre  lungo  la  strada  Cilentana, passando  per Chiumara, ed all'altezza di Gian Cesare, risale a monte fino ad immettersi, all'altezza del km 2, sulla strada provinciale n. 13.  Da  qui discende fino alla localita' Pietrale immettendosi sulla strada  statale  n.  166  degli  Alburni,  in  prossimita'  del km 3. Prosegue  lungo  questa via fino ad incrociare, oltrepassato il km 5, il  confine  comunale  tra  Roccadaspide e Capaccio in prossimita' di Seude di Rocca. Prosegue lungo il suddetto confine comunale, devia su strada  che  conduce, dopo breve tratto, alla strada che coincide con il  confine  comunale tra Capaccio ed Albanella, passando al di sotto di  C.se  Torre,  di  Masseria  Scigliati  congiungendosi  con la via Consortile.  Segue la via Consortile, attraversa la localita' Fravita fino  a  raggiungere  l'abitato  di Matinella del comune di Albanella (carta  I.G.M. 1:25000 di Persano, foglio 198 IV sud-ovest). Prosegue lungo  la  continuazione della stessa via fino a superare il Ponte la Cosa  entrando  nel  comune di Altavilla Silentina e raggiunge (carta I.G.M.  1:25000 di Altavilla Silentina, foglio198 IV sud-est) dopo un tratto  pressoche' rettilineo, l'abitato di Cerrelli. Dall'abitato di Cerrelli,  imbocca  la via che porta al Ponte sul Calore entrando nel comune  di  Serre  e prosegue verso ovest lungo la stessa via fino ad incrociare (carta I.G.M. 1:25000 di Campagna, foglio 198 IV nord-est) la strada statale n. 19 delle Calabrie.    Il  confine  prosegue lungo la suddetta strada passando sul ponte Sele, entra nel comune di Campagna, e, sempre lungo la strada statale n.  19,  passa in prossimita' a masseria S. Vito, quindi di San Paolo e,  sempre  proseguendo  lungo  la statale n. 19, entra nel comune di Eboli,  oltrepassa  il  fosso  del  Telegro  (carta  I.G.M.  di Eboli 1:25000,  foglio  198 nord-ovest), passa in prossimita' della Madonna della  Catena  e  dell'abitato  di  Eboli.  Prosegue, sempre lungo la suddetta  strada,  fino all'abitato di Battipaglia. Da qui imbocca la strada  statale  n.  18 all'altezza della Masseria Barra. Prosegue la suddetta strada fino al centro dell'abitato di Bellizzi (carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano, foglio 197 I nord-est).    Qui imbocca la strada statale n. 164 delle Croci di Acerno (carta I.G.M.  1:25000  di  Eboli)  e,  all'altezza  del km 3 della suddetta strada, devia verso la strada provinciale San Vito - Pagliarone.    Percorre,  entrando  nel  comune  di  Montecorvino  Pugliano,  la suddetta  strada  sfiorando C. Salerno e C. Alfano; passa, poi, sotto l'abitato di San Vito (carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano) e prosegue  costeggiando  le localita' Longobardo; a questo punto devia sulla  strada  che  dalla  localita'  Longobardo raggiunge Pontirotti entrando  nel  comune di Pontecagnano Faiano, passa sotto la masseria Cacciabene, attraversa la localita' Scontrafate e, quindi, si immette lungo  questa  strada  di  collegamento  tra  Faiano e Sant'Antonio a Picenza;  continua  lungo  questa  strada  attraversando la localita' Conforti,  quindi devia sulla strada che conduce a Trivio Granata. Da questa  strada devia nuovamente, passando al di sotto della localita' Pollice,  fino  a  congiungersi  con  la strada statale n. 18 Tirrena inferiore   all'altezza  del  km  65.  Il  confine,  poi,  attraversa l'abitato  di  Pontecagnano  Faiano  fino  ad incrociare il corso del fiume Picentino che segue fino al mar Tirreno.    Da  qui,  procedendo  verso  sud,  il  confine e' segnato dal mar Tirreno  sino  al  punto  di  intersezione  con il torrente Solofrone passando  per  le carte I.G.M. di Pontecagnano Faiano, Aversana, Foce Sele, Paestum e Agropoli.    Tutta  l'area  delimitata  sopra  e'  riportata  nell'allegato A, costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.  |  
|   |                                 Art. 4.    Le  condizioni  climatiche  dell'area, ideali per la coltivazione del    carciofo    di   Paestum   (clima   tipicamente   mediterraneo caratterizzato  da  inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte), hanno favorito la forte presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione li troviamo evidenti   nel   gran  numero  di  piatti  a  base  di  carciofo  che caratterizzano   la   cucina   locale,   e   nell'elevato   grado  di specializzazione  dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate di generazione in generazione.  |  
|   |                                 Art. 5.    La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto consistenti  in una accurata preparazione del terreno che prevede una aratura  profonda,  un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza organica,  una  o  due erpicature ed un definitivo livellamento della superficie.    Successivamente  avviene  il  trapianto, tra il 15 di luglio e il 31 di agosto  utilizzando  piantine  con  pane  di  terra allevate in alveoli,  provenienti  da vivai propri o specializzati, oppure tra il 1o settembre   e   il  30 settembre  utilizzando  carducci  prelevati direttamente dalle piante madri.    Negli  impianti  gia'  esistenti  devono  essere effettuate delle erpicature  tra  le  file  per  arieggiare il terreno e procedere con l'irrigazione   verso   meta' agosto   per  consentire  il  risveglio vegetativo della carciofaia.    La  carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non piu' di tre anni.    Le   forme   di   coltivazione   devono   essere  quelle  in  uso generalizzato  nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra le  file  e  di  80-90  cm  sulla fila per un investimento massimo di 10.000 piante per ettaro.    La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1o febbraio al 20 maggio.    La  produzione  unitaria  massima  di  "Carciofo  di  Paestum" e' fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.    Le  operazioni  di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo le  tecniche  gia'  acquisite localmente, devono essere effettuate in stabilimenti  situati  nell'ambito  dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione del "Carciofo di Paestum" indicata nel precedente art. 3.    Ai  fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il  prodotto puo' essere conservato in locali idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un tempo massimo di 72 ore.    Il  prodotto  recante la I.G.P. "Carciofo di Paestum", allo stato fresco,  all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:      pezzatura  media  (non  piu'  di 4 capolini con gambo per kg di prodotto);      capolini  di  forma  sub-sferica,  compatta, con caratteristico foro  all'apice;  con  diametro  della  sezione  massima  trasversale compreso  tra  8.5  e  10.5  cm  di  diametro  della  sezione massima longitudinale  compreso  tra  7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due compreso tra 0.9 e 1.2;      colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;      brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;      brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;      peduncolo di lunghezza compresa tra 9 e 11 cm.    Il  prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:      deve  essere  ottenuto  secondo le tecniche locali tradizionali gia'   acquisite  dai  produttori.  E'  ammesso  l'uso  di  cocci  di terracotta per la protezione dei capolini.      non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline), comunque somministrati.  |  
|   |                                 Art. 6.    Il   "Carciofo   di  Paestum"  si  distingue  rispetto  ad  altre produzioni   carcioficole   per   le   sue  innumerevoli  qualita'  e caratteristiche  tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore gradevole),  frutto  di  una accurata tecnica di coltivazione messa a punto  dagli  agricoltori  della  Piana  del  Sele. E' un tipo locale proveniente  dal  gruppo dei carciofi di tipo Romanesco. Da questi si contraddistingue   per   una   serie   di  caratteristiche  peculiari conferitegli   dall'ambiente   di   coltivazione.   Innanzitutto   la precocita'  che  consente al "Carciofo di Paestum" di essere presente sul  mercato  gia'  dal  mese di febbraio prima di ogni altro tipo di carciofo  del  tipo Romanesco. Inoltre, la precocita', in riferimento al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima fresco  e  piovoso,  conferisce maggiore  tenerezza  e delicatezza ai capolini  in  particolare  alla  parte  basale  delle  brattee  ed al ricettacolo  piu'  carnoso e piu' gustoso, caratteristiche importanti per  le  svariate  destinazioni  culinarie.  Le  caratteristiche  del carciofo   restano   pressoche'   invariate  nelle  corso  dei  cicli produttivi,  in  quanto  gli  agricoltori hanno messo a punto diversi accorgimenti  colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che si possono verificare tra diverse annate agrarie.    E'  garantita, inoltre, la rintracciabilita' del prodotto, grazie all'esistenza  di  un  elenco di produttori che saranno soggetti alle verifiche da parte dell'organismo di controllo.  |  
|   |                                 Art. 7.    L'accertamento  della  sussistenza  delle  condizioni tecniche di idoneita'  ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo di  controllo  rispondente  ai  requisiti  di  cui  all'art.  10  del regolamento CEE n. 2081/92.    Gli  impianti  idonei  alla  produzione dell' I.G.P. "Carciofo di Paestum",  sono  iscritti  nell'apposito  elenco,  attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato.  |  
|   |                                 Art. 8.    L'immissione  al  consumo del "Carciofo di Paestum" deve avvenire secondo le seguenti modalita':      il   prodotto   deve   essere  posto  in  vendita  in  appositi contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;      sulle  confezioni  contrassegnate  ad I.G.P., o sulle etichette apposte  sulle  medesime,  devono  essere  riportate,  a caratteri di stampa  chiari  e  leggibili,  delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:        a) "Carciofo  di Paestum" e "Indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.);        b) il  nome,  la  ragione  sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;        c) la  quantita'  di  prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti;    I  caratteri  di  cui alla lettera b) devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera a);        d) il   simbolo  grafico  di  cui  all'allegato  B,  relativo all'immagine   artistica   del  logotipo  specifico  ed  univoco,  da utilizzare  in  abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.    I   prodotti   elaborati,   derivanti  dalla  trasformazione  del carciofo,  possono  utilizzare,  nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico "Paestum" a condizione che rispettino le seguenti condizioni:      i  carciofi  utilizzati  per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;      sia  esattamente  indicato  il rapporto ponderale tra quantita' utilizzata della I.G.P. "Carciofo di Paestum" e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;      l'elaborazione  e/o  la  trasformazione  dei  carciofi  avvenga esclusivamente  nell'intero  territorio  dei  comuni interessati alla zona di produzione del carciofo di Paestum di cui all'art. 3;      venga  dimostrato l'utilizzo della I.G.P. "Carciofo di Paestum" mediante  l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dal competente organismo di controllo di cui all'art. 7.    Alla  indicazione  geografica  protetta,  di  cui  all'art.  1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle   previste   dal   presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.    Tali  indicazioni  potranno  essere  riportate  in  etichetta con caratteri  di  altezza  e  di  larghezza  non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.  |  
|   |                                 Art. 9.    Con  la  creazione  del  logotipo I.G.P. "Carciofo di Paestum" ai sensi  del  regolamento CEE 2081/92 si e' voluto richiamare il legame stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum) dove  e'  stato  per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico e', infatti,  composto  da  una  immagine  del  Tempio  di Nettuno sito a Paestum  circondato  da un cielo di colore (cyan 80% e magenta 25%) e conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e di piccoli spicchi di vegetezione la cui difformita' varia da un composto di:      cyan = 40%;      magenta = 40%;      giallo = 70%;      nero = 40%, con una oscillazione a calare del 30% di magenta e del 25% di nero.    L'immagine  del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma ovale  e  racchiusa  esternamente  da una bordatura costituita da una doppia  linea  (interna  di  colore nero ed esterna di colore pantone green  CVP).  La  doppia  linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato superiore  dell'ovale stesso da una dicitura "Carciofo di Paestum" di colore nero e di carattere "Times".    Nella   parte   basso/centrata   dell'immagine   del   tempio  e' incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del carciofo  di  Paestum  il  cui  gambo  si  interrompe  sulla linea di bordatura esterna di colore pantone green CPV.    Entrambe  le  immagini  (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum) sono  state  create  attraverso  la sovrapposizione di quattro colori chiamata  "Quadricromia",  la quale e' costituita dai colori basilari denominati: cyan - magenta - giallo - nero.    Per  la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.  |  
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