Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 aprile 2001
Modalita' di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)" e in particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 426, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458 "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva";
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare l'art. 10 istitutivo dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di attuazione dei controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458;
Decreta:
Art. 1.
Competenza
1. Ai controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, provvede l'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito denominato Ispettorato.
2. Ai fini dell'attivita' di controllo di cui al comma 1 l'Ispettorato puo' avvalersi anche dell'Agecontrol S.p.a. secondo le modalita' operative oggetto di specifico programma del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 2.
Modalita' dei controlli
1. Per l'adempimento dei controlli di cui all'art. 1 copia dei provvedimenti di riconoscimento delle imprese di confezionamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, e' trasmessa all'Ispettorato all'atto del loro rilascio.
2. I controlli di cui all'art. 1 sono svolti dal sondaggio, e comunque almeno una volta ogni dodici mesi, presso le imprese di confezionamento riconosciute al fine di accertare la corrispondenza tra la designazione dell'origine degli oli di oliva vergini introdotti ed usciti dagli stabilimenti.
3. I controlli presso le imprese di confezionamento sono finalizzati anche alla verifica della conservazione dei requisiti e condizioni previsti ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento nonche' dell'adozione delle procedure di controllo che consentano di garantire l'identificazione del lotto di cui si intende dichiarare l'origine durante le diverse fasi della produzione e della commercializzazione del prodotto condizionato. E' verificata, altresi', la separazione fisica del prodotto recante una designazione dell'origine dalle altre produzioni durante le fasi del processo produttivo e durante l'immagazzinamento.
4. Attraverso l'esame della documentazione detenuta presso le imprese di confezionamento riconosciute sono verificati:
a) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio extravergine e vergine di oliva introdotti nello stabilimento e depositi delle imprese di confezionamento, destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la designazione dell'origine di cui al regolamento (CE) n. 2815/98;
b) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio extravergine e vergine di oliva utilizzati per la composizione delle miscele e destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la designazione dell'origine;
c) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la designazione dell'origine;
d) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la menzione "selezione di oli di oliva (extra) vergini ottenuti in percentuali superiore al (75%) in ... (designazione dell'origine)", di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 2815/98;
e) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva di cui alle lettere a), b), c) e d) giacenti nello stabilimento e depositi dell'impresa di confezionamento.
 
Art. 3.
Controlli a sondaggio e documenti di accompagnamento
1. I controlli di cui al presente decreto sono estesi, a sondaggio, ai fornitori delle partite di oli extra vergini e oli di oliva vergini sfusi destinati ad essere confezionati con l'indicazione dell'origine e ai relativi destinatari.
2. I documenti che accompagnano gli oli di cui al presente decreto indicano la tipologia, l'origine e la quantita' di olio, la data, il nominativo e l'indirizzo dello speditore e del destinatario.
 
Art. 4.
Registri e comunicazioni
1. Le imprese di confezionamento riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, tengono, per ogni stabilimento o deposito, un registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato 1, in cui verranno annotate, per ogni tipo di olio introdotto ed uscito di cui si intende dichiarare l'origine, i movimenti e le rispettive provenienze e destinazioni degli oli sia confezionati che sfusi. Al carico del registro devono essere annotati la data, la provenienza, gli estremi del documento di accompagnamento del prodotto e, per ogni tipo di olio ottenuto attraverso tagli, la percentuale dei componenti; allo scarico, per ogni tipo di olio movimentato, la data di uscita, il documento emesso, la quantita' e il tipo di olio. Tale registro deve essere costituito da:
a) non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili;
b) non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilita' moderna.
2. In ogni caso, i fogli sono preventivamente numerati e, prima dell'uso, vidimati dell'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio in cui ha sede la ditta.
3. Le annotazioni sui registri tenuti manualmente o con il sistema meccanizzato devono essere effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui le relative operazioni si sono verificate, a condizione che le entrate e le uscite, nonche' le altre operazioni soggette a registrazione, possono essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
4. Le strutture commerciali operanti in contabilita' unificata esterne allo stabilimento sono considerate depositi.
5. Ai fini dei controlli per l'identificazione del prodotto, sui recipienti che contengono oli con indicazioni di origine destinati per essere venduti come tali, devono essere riportate chiare indicazioni circa la denominazione dell'olio, la quantita' e l'indicazione di origine.
6. Le imprese di confezionamento di cui al comma 1, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno, inviano all'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio un riepilogo, riferito al trimestre precedente e conforme agli allegati 2 e 3 al presente decreto, delle registrazioni dei quantitativi di oli acquistati, confezionati, venduti e giacenti.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
Allegato 1
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Allegato 2
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