IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essicati e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione del 6 aprile 1995, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2000, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE del 6 aprile 1995, in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare l'art. 3; Tenuto conto che il regolamento (CE) n. 785/95 prevede che siano gli Stati membri a determinare le condizioni per il riconoscimento dei laboratori di analisi; Ritenuta la necessita' di consentire l'espletamento delle analisi stesse anche da parte di laboratori privati, in considerazione delle esigenze di tempestivita' nelle procedure rappresentate dalle organizzazioni degli operatori del settore; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 10 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due di essi, recanti il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati autorizzati dall'organismo pagatore riconosciuto, mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione". Roma, 19 marzo 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001 Registro n. 1, Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 113 |