Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 aprile 2001
Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Villegas Rodriguez Susy Margarita, nata a Lima (Peru') il 22 novembre 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui e' in possesso dal 1o aprile 1982, come attestato dalla Pontificia Universidad Catolica del Peru', ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico di "bachiller en Derecho" conseguito il 20 novembre 1981 presso la Pontificia Universidad Catolica del Peru';
Rilevato che risulta iscritta al Colegio de Abogados de Lima (Peru') dal 5 maggio 1982;
Considerato che ha altresi' superato numerosi esami del corso di laurea in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Roma Tre;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Preso atto che successivamente la richiedente ha altresi' documentato di aver sostenuto anche l'esame di diritto processuale civile in data 15 febbraio 2001, presso l'Universita' degli studi di Roma Tre, sicche' non e' necessario includere tale materia tra le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Villegas Rodriguez Susy Margarita, nata a Lima (Peru') il 22 novembre 1958, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 aprile 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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