IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 maggio 1985, recante le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 14 maggio 1990, recante le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto dirigenziale in data 21 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 31 luglio 1995, che ha apportato le modifiche al predetto decreto ministeriale 23 maggio 1985; Visto l'art. 3, legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, cosi' come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995 con il quale il Comandante generale delle Capitanerie di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 dicembre 1996 recante l'autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'effettuazione delle prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose; Visto il foglio prot. n. 552 in data 5 ottobre 2000 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione generale, con il quale lo stesso ha comunicato che, dal giorno 30 ottobre 2000, avra' luogo la cessazione della propria attivita' di collaudo di imballaggi e contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose; Vista la comunicazione dello stesso Istituto, pervenuta via fax con prot. n. 204157 del 6 marzo 2001; Decreta: Articolo unico A far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi cancellato dagli elenchi degli enti autorizzati all'effettuazione delle prove tecniche su imballaggi e contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, di cui ai decreti ministeriali in data 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990. Roma, 19 aprile 2001 Il comandante generale: Sicurezza |