IL COMANDANTE GENERALE                del Corpo delle capitanerie di porto
    Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;  Visto  il  regolamento  per  l'imbarco,  il  trasporto per mare, lo sbarco  ed  il  trasbordo di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile in data 23 maggio 1985, recante le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo   di   merci  pericolose  in  colli:  generalita',  tipi  e requisiti, prescrizioni relative alle prove;  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile in data 14 maggio  1990, recante le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;  Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla  razionalizzazione  dell'organizzazione delle amministrazioni e revisione  della  disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421;  Visto  il  decreto  dirigenziale in data 21 luglio 1995, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 117 del 31 luglio 1995, che ha apportato le modifiche al predetto decreto ministeriale 23 maggio 1985;  Visto  l'art.  3,  legge  28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino   della   legislazione   in  materia  portuale,  cosi'  come modificato  con  legge  23  dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza  in  materia  di  sicurezza  della  navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data  7  novembre  1995  con  il  quale  il Comandante generale delle Capitanerie  di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data   21   dicembre   1996   recante  l'autorizzazione  all'Istituto Poligrafico  e  Zecca dello Stato all'effettuazione delle prove sugli imballaggi   e  sui  contenitori  intermedi  destinati  al  trasporto marittimo di merci pericolose;  Visto  il  foglio prot. n. 552 in data 5 ottobre 2000 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione generale, con il quale lo stesso  ha comunicato che, dal giorno 30 ottobre 2000, avra' luogo la cessazione  della  propria  attivita'  di  collaudo  di  imballaggi e contenitori  intermedi  destinati  al  trasporto  marittimo  di merci pericolose;  Vista la comunicazione dello stesso Istituto, pervenuta via fax con prot. n. 204157 del 6 marzo 2001;                              Decreta:                           Articolo unico  A  far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  deve  intendersi  cancellato  dagli  elenchi degli enti autorizzati  all'effettuazione  delle  prove tecniche su imballaggi e contenitori  intermedi  destinati  al  trasporto  marittimo  di merci pericolose,  di  cui ai decreti ministeriali in data 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990.    Roma, 19 aprile 2001                                    Il comandante generale: Sicurezza  |