Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 26 aprile 2001 |
Tariffazione per la spedizione degli invii di corrispondenza. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di Autorita' di regolamentazione nel settore postale
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio; Visto il decreto in data 24 maggio 1999 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale, sulla scorta delle proposte contenute nel parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.), e' stata determinata la nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati prevista dall'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE; Visto l'art. 5 del contratto di programma stipulato in data 11 settembre 2000, che fissa obiettivi di risanamento ed interventi per Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000; Vista la nota del 6 aprile 2001 con la quale Poste Italiane S.p.a. comunica che procedera' ad applicare a tutti gli invii di corrispondenza riservati la struttura tariffaria di cui al sopra richiamato decreto 24 maggio 1999, articolata per prezzi massimi unitari secondo gli scaglioni in esso indicati a partire da lire 800 fino a 20 grammi, ritenendo di non poter continuare a praticare un prezzo differenziato sistematicamente piu' basso per tipologie di prodotti normativamente non piu' contemplati (fatture ed invii assimilati) e preferendo invece ricorrere con singoli clienti a specifici accordi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999; Ritenuto che la richiesta rientra nell'ambito della nuova struttura tariffaria, articolata per prezzi massimi unitari ed intesa, tra l'altro, secondo le raccomandazioni del N.A.R.S., a promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione e, quindi, anche utilizzando adeguatamente il potenziale dell'area della riserva allo scopo di favorire la copertura dell'onere del servizio universale; Considerato che gli invii di corrispondenza compresi nell'area della riserva sono da individuare esclusivamente con riferimento al peso ed al prezzo; Ritenuto che la conclusione di specifici accordi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999 debba essere improntata a criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
Decreta: Art. 1. Nell'ambito della vigente struttura tariffaria stabilita per gli invii di corrispondenza appartenenti alla riserva, Poste Italiane S.p.a. e' autorizzata a concludere con singoli clienti specifici accordi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999. |
| Art. 2. Gli accordi debbono essere improntati a criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. |
| Art. 3. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Roma, 26 aprile 2001 Il Ministro: Cardinale |
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