| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  
| DECRETO 26 aprile 2001 |  
| Tariffazione per la spedizione degli invii di corrispondenza. |  
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                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI  in qualita' di Autorita' di regolamentazione nel settore postale
    Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  15 dicembre  1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;  Visto  il  decreto  in  data  24 maggio  1999  del  Ministro  delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  128  del 3 giugno 1999, con il quale, sulla scorta delle proposte contenute  nel parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.),  e' stata determinata la nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati prevista dall'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  Visto  il  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;  Visto  l'art.  5  del  contratto  di  programma  stipulato  in data 11 settembre  2000,  che fissa obiettivi di risanamento ed interventi per Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000;  Vista  la nota del 6 aprile 2001 con la quale Poste Italiane S.p.a. comunica   che   procedera'   ad  applicare  a  tutti  gli  invii  di corrispondenza  riservati  la  struttura  tariffaria  di cui al sopra richiamato  decreto  24 maggio  1999,  articolata  per prezzi massimi unitari  secondo gli scaglioni in esso indicati a partire da lire 800 fino  a  20  grammi, ritenendo di non poter continuare a praticare un prezzo  differenziato  sistematicamente  piu'  basso per tipologie di prodotti  normativamente  non  piu'  contemplati  (fatture  ed  invii assimilati)  e  preferendo  invece  ricorrere  con  singoli clienti a specifici  accordi  ai  sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999;  Ritenuto che la richiesta rientra nell'ambito della nuova struttura tariffaria,  articolata  per  prezzi  massimi  unitari ed intesa, tra l'altro,  secondo  le  raccomandazioni  del N.A.R.S., a promuovere la convergenza  verso  livelli  efficienti  dei  costi  di produzione e, quindi, anche utilizzando adeguatamente il potenziale dell'area della riserva  allo  scopo di favorire la copertura dell'onere del servizio universale;  Considerato  che  gli  invii  di  corrispondenza compresi nell'area della  riserva  sono da individuare esclusivamente con riferimento al peso ed al prezzo;  Ritenuto che la conclusione di specifici accordi ai sensi dell'art. 13  del decreto legislativo n. 261 del 1999 debba essere improntata a criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
                                Decreta:                               Art. 1.  Nell'ambito  della  vigente  struttura tariffaria stabilita per gli invii  di  corrispondenza  appartenenti  alla riserva, Poste Italiane S.p.a.  e'  autorizzata  a  concludere  con singoli clienti specifici accordi  ai  sensi  dell'art.  13  del decreto legislativo n. 261 del 1999.  |  
|   |                                 Art. 2.  Gli  accordi  debbono  essere improntati a criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.    Roma, 26 aprile 2001                                               Il Ministro: Cardinale  |  
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