Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 13 aprile 2001
Modalita' per l'esercizio della vigilanza, da parte dell'Istituto superiore di sanita', sui laboratori preposti al controllo sanitario dell'attivita' sportiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo all'art. 7, comma 2;
Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping, concernente in particolare le attivita' dei laboratori preposti al controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivita' sportive e la vigilanza cui essi sono sottoposti da parte dell'Istituto superiore di sanita';
Ravvisata la necessita' di definire con proprio decreto le modalita' per l'esercizio di tali compiti di vigilanza da parte dell'Istituto superiore di sanita';
Sentito il direttore dell'Istituto superiore di sanita';

Decreta:
Art. 1.
1. L'Istituto superiore di sanita', in seguito denominato Istituto, e' l'organismo responsabile della vigilanza sui laboratori di cui all'art. 4, comma 1 e comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, deputati ad effettuare il controllo sanitario e le necessarie analisi anti-doping sulle competizioni e sulle attivita' sportive.
2. L'Istituto organizza programmi di valutazione esterna di qualita', procede a verifiche ispettive sui laboratori, ne controlla la fase pre-analitica e post-analitica e la catena di custodia.
3. L'Istituto, inoltre, valuta la conformita' dei laboratori di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 376 del 2000 alle disposizioni del Comitato internazionale olimpico C.I.O. e la rispondenza dei laboratori di cui al relativo art. 4, comma 3, ai requisiti organizzativi e di funzionamento per essi stabiliti con decreto del Ministro della sanita'.
 
Art. 2.
1. Gli interventi operativi di vigilanza di cui al presente decreto vengono condotti dal personale incaricato dall'Istituto.
2. Le verifiche sui laboratori sono effettuate per diretta e autonoma iniziativa dell'Istituto ovvero su incarico della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela delle attivita' sportive o su richiesta del Ministero della sanita', comunicandone in ogni caso i risultati alla stessa commissione per gli aspetti di sua competenza.
 
Art. 3.
1. Gli oneri finanziari relativi all'esercizio della vigilanza disciplinata dal presente decreto ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 376 del 2000 sono a carico del bilancio dello Stato e gravano sulla fonte di copertura ivi prevista.
2. Le tariffe da applicare ai diversi servizi inerenti all'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 corrispondono a quelle previste per l'Istituto dal decreto ministeriale 6 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 marzo 2000, n. 70, e successive modificazioni.
Roma, 13 aprile 2001
Il Ministro: Veronesi
 
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