Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 13 aprile 2001 |
Modalita' per l'esercizio della vigilanza, da parte dell'Istituto superiore di sanita', sui laboratori preposti al controllo sanitario dell'attivita' sportiva. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo all'art. 7, comma 2; Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping, concernente in particolare le attivita' dei laboratori preposti al controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivita' sportive e la vigilanza cui essi sono sottoposti da parte dell'Istituto superiore di sanita'; Ravvisata la necessita' di definire con proprio decreto le modalita' per l'esercizio di tali compiti di vigilanza da parte dell'Istituto superiore di sanita'; Sentito il direttore dell'Istituto superiore di sanita';
Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto superiore di sanita', in seguito denominato Istituto, e' l'organismo responsabile della vigilanza sui laboratori di cui all'art. 4, comma 1 e comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, deputati ad effettuare il controllo sanitario e le necessarie analisi anti-doping sulle competizioni e sulle attivita' sportive. 2. L'Istituto organizza programmi di valutazione esterna di qualita', procede a verifiche ispettive sui laboratori, ne controlla la fase pre-analitica e post-analitica e la catena di custodia. 3. L'Istituto, inoltre, valuta la conformita' dei laboratori di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 376 del 2000 alle disposizioni del Comitato internazionale olimpico C.I.O. e la rispondenza dei laboratori di cui al relativo art. 4, comma 3, ai requisiti organizzativi e di funzionamento per essi stabiliti con decreto del Ministro della sanita'. |
| Art. 2. 1. Gli interventi operativi di vigilanza di cui al presente decreto vengono condotti dal personale incaricato dall'Istituto. 2. Le verifiche sui laboratori sono effettuate per diretta e autonoma iniziativa dell'Istituto ovvero su incarico della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela delle attivita' sportive o su richiesta del Ministero della sanita', comunicandone in ogni caso i risultati alla stessa commissione per gli aspetti di sua competenza. |
| Art. 3. 1. Gli oneri finanziari relativi all'esercizio della vigilanza disciplinata dal presente decreto ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 376 del 2000 sono a carico del bilancio dello Stato e gravano sulla fonte di copertura ivi prevista. 2. Le tariffe da applicare ai diversi servizi inerenti all'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 corrispondono a quelle previste per l'Istituto dal decreto ministeriale 6 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 marzo 2000, n. 70, e successive modificazioni. Roma, 13 aprile 2001 Il Ministro: Veronesi |
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