Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2001
Misure di gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati "tonnare fisse".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte degli Stati membri attribuendo all'Italia, per la campagna di pesca 2001, un massimale di 4.958 tonnellate;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso e, in particolare, l'art. 1 in materia di "tonnare fisse";
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;

Decreta:
Art. 1.
1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2001, al comparto "tonnare fisse" e' pari a 223,11 tonnellate complessive.
2. L'elenco degli impianti denominati "tonnare fisse" di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e reso noto nell'allegato A al presente decreto.
3. L'elenco e' costituito dagli impianti i cui titolari sono risultati in possesso di diritti storici oppure di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000.
 
Art. 2.
1. L'elenco di cui all'art. 1, su istanza di parte corredata di idonea documentazione, e' aggiornato dalla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura con l'inclusione degli impianti rispondenti ai medesimi requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1.
 
Art. 3.
1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2001.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
Allegato A

Quote di pesca del tonno rosso - Anno 2001
Sistema TONNARA FISSA ===================================================================== Richiedente |Denominazione ===================================================================== Coop. Pescatori Camogli |Tonnara di Camogli --------------------------------------------------------------------- Amministrazione Bruno di Belmonte |Tonnara di Capo Passero ---------------------------------------------------------------------
|Tonnara di Carloforte - Isola Soc. Carloforte Tonnare P.I.A.M. |Piana --------------------------------------------------------------------- Soc. coop. a r.l. Pesc. All. Tur. |Tonnara di Porto Paglia --------------------------------------------------------------------- S.r.l. Tonnara Su Pranu Portoscuso|Tonnara Su Pranu Portoscuso
 
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