| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  
| COMUNICATO  |  
| Accordo  successivo  relativo al personale del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999. |  
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    A  seguito del parere favorevole espresso, in data 28 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione  pubblica,  in  ordine  all'ipotesi  di  accordo  successivo relativa  al  personale  del  Ministero  degli  affari  esteri di cui all'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  Ministeri  sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e vista la certificazione  positiva  della  Corte  dei  conti, in data 11 aprile 2001,  sull'attendibilita'  dei  costi  quantificati  per la medesima ipotesi  di  accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 12 aprile 2001 alle ore 12,30 ha  avuto  luogo  l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale   delle   pubbliche   amministrazioni   (A.R.A.N.)   e   le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.    Al  termine  della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo successivo  relativo  al  personale  dipendente  del  Ministero degli affari  esteri  assunto  a  contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze  diplomatiche  e consolari nonche' presso gli istituti di cultura all'estero:    per l'A.R.A.N.:    nella persona del presidente avv. Guido Fantoni;    e per le organizzazioni e confederazioni sindacali da:
  =====================================================================       Organizzazioni sindacali       |        Confederazioni =====================================================================           FP/CGIL Firmato            |         CGIL Firmato           FPS/CISL Firmato           |         CISL Firmato            UIL/PA Firmato            |         UIL Firmato        CONFSAL/UNSA .........        |      CONFSAL .........
      Tutte  le  organizzazione  sindacali  firmano  ad eccezione della CONFSAL/UNSA.  |  
|   |  ACCORDO  SUCCESSIVO  PER  IL  PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO     INDETERMINATO PRESSO LE RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO
                                Titolo I                           PARTE NORMATIVA                               Capo I                               Art. 1.                        Campo di applicazione
      1.  Il  presente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro si applica  al personale con contratto a tempo indeterminato, secondo la legge  italiana,  in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari   all'estero,  nonche'  presso  gli  istituti  italiani  di cultura,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2 del contratto collettivo nazinale  di  lavoro  del  comparto  Ministeri  sottoscritto  in data 16 febbraio 1999.    2. Nel testo del presente contratto, il Ministero degli esteri e' indicato  come "amministrazione", il contratto collettivo nazinale di lavoro  per  il  comparto  Ministeri sottoscritto il data 16 febbraio 1999 e' indicato come "contratto collettivo nazionale di lavoro".
                                 Art. 2. Applicazione  degli  istituti  dei  contratti collettivi nazionali di                               lavoro
      1.  Al  personale  di  cui  all'art.  1  si  applicano i seguenti articoli dei sottoindicati contratti collettivi di lavoro relativi al personale  del  comparto  dei  Ministeri con le relative precisazioni rese necessarie dalla peculiarita' delle condizioni di lavoro:      A)  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999:        Art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), con esclusione del comma 6;        Art. 3 (Obiettivi e strumenti);        Art.   4,   la  contrattazione  collettiva  integrativa,  con esclusione  del  comma 3, lettera A), alinea 3, nonche' della lettera B) alinea 1 e 3;        Art.  5  (Tempi  e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo);        Art.  6  (Il  sistema  di  partecipazione), con esclusione di quanto  previsto  alla  lettera  A), comma 3, punto 1), lettera f), e lettera  i)  limitatamente alle prestazioni, nonche' alla lettera A), comma  2,  punto 1),  lettera  c)  e  lettera  C), comma 1, punto 1), lettera a);        Art. 7 (Comitato pari opportunita');        Art.  8  (I  soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa);        Art.   9   (Titolarita'  dei  permessi  e  delle  prerogative sindacali);        Art.  10  (Composizione  della  delegazione  trattante  della contrattazione integrativa);        Art. 11 (Clausole di raffreddamento);        Art. 12 (Interpretazione autentica dei contratti);        Art.  20  (Relazioni  sindacali del sistema classificatorio), limitatamente   al  comma  1,  lettera  A)  e  lettera  B)  solo  con riferimento  al  punto  a),  limitatamente  ai  passaggi  all'interno dell'area;        Art. 21 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);        Art.  22  (Orario  di  lavoro  del  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale);        Art.  23  (Trattamento  economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), con esclusione del comma 5;        Art. 24 (Mansioni superiori);        Art. 34 (Disposizioni particolari), limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5;        Art.  35  (Norme  di  rinvio),  esso sara' applicabile con le precisazioni   effettuate   negli   specifici   contratti  collettivi nazionali di lavoro;        Art. 36 (Previdenza complementare);        Art. 38 (Norma programmatica);      B) ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:        Art. 2 (Diritto di assemblea);        Art. 3 (Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica);        Art. 6 (Assenze per malattia), soltanto per quanto attiene al comma 1, punti 7-bis e 7-quater;        Art. 8 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge), con esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4;        Art. 9 (Congedi per eventi e cause particolari);        Art.  17  (Clausole speciali), con riferimento ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;        Art. 18 (Diritti derivanti da invenzione industriale);        Art. 22 (Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale);        Art.  23  (Trattamento  economico-normativo del personale con rapporto  di  lavoro a tempo parziale), solo in relazione al comma 1, punti  1,  7,  9,  11  (con  esclusione  dei  riferimento ai permessi retribuiti per maternita') e punto 12;        Art. 29 (Trattenute per scioperi brevi).    2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto  le  seguenti  norme dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del comparto dei Ministeri:      A)  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999:        Art. 18 (Posizioni organizzative);        Art. 19 (Conferimento e revoca posizioni organizzative);        Art.  20  (Relazioni  sindacali), comma 1, par. B, punti b) e c);        Art. 25 (Riduzione orario di lavoro);        Art. 27 (Mobilita' all'interno del comparto);        Art. 29 (Aumenti retribuzione base);        Art. 30 (Lavoro straordinario);        Art. 33 (Indennita' di amministrazione);        Art. 37 (Commissione professionisti);      B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:        Art.     4     (Assegnazione    temporanea    presso    altra amministrazione);        Art.  5  (Passaggio  diretto  ad  altre  amministrazioni  del personale in eccedenza);        Art. 7 (Aspettative);        Art. 10 (Congedi dei genitori);        Art.  11  (Tutela  dei  dipendenti  in particolari condizioni psico-fisiche);        Art. 12 - (Tutela dei dipendenti portatori di handicap);        Art. 13 (Diritto allo studio);        Art. 14 (Congedi della formazione);        Art. 15 (Ricostituzione del rapporto di lavoro);        Art. 16 (Copertura assicurativa e patrocinio legale);        Art.  17  (Clausole  speciali), relativamente ai commi 5, 10, 11, 12, 13;        Art. 19 (Rapporto di lavoro a tempo determinato);        Art. 20 (Contratto di fornitura di lavoro temporaneo);        Art. 21 (Contratto di formazione e lavoro);        Art.  23  (Trattamento  economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10;        Art. 24 (Disciplina sperimentale del telelavoro);        Art. 25 (Retribuzione e sue definizioni);        Art. 26 (Lavoro straordinario);        Art. 27 (Banca delle ore);        Art. 28 (Bilinguismo);        Art. 30 (Trattamento di trasferta);        Art. 31 (Trattamento di trasferimento);        Art. 32 (Trattamento di fine rapporto);        Art.  33  (Modalita'  di  applicazione  di benefici economici previsti da discipline speciali).    3.  Per  quanto  non  previsto  dai commi 1 e 2, si applicano nei confronti  del  personale  di  cui  all'art. 1, le norme del presente contratto  che  modificano  gli  articoli  del  contratto  collettivo nazionale   di  lavoro  che  vengono  indicati  tra  parentesi  nella titolazione.    4. Al personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di  lavoro, si applicano, comunque, ove esistenti, le disposizioni di legge,  riguardanti  gli  istituti  di cui al comma 2, destinate alla generalita'  dei  lavoratori.  Per  il  trattamento  di  trasferta si continua  a  fare  riferimento  a  quanto  previsto  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e successive modificazioni ed   integrazioni,   mentre   il  trattamento  di  trasferimento,  il trattamento  di  fine  rapporto,  le  modalita'  di  applicazione  di benefici  economici previsti da discipline speciali sono disciplinati dal decreto legislativo n. 103 del 2000.
                                 Capo II                    Il sistema di classificazione                               Art. 3. Aree  di  inquadramento  (Art.  13  contratto collettivo nazionale di                          lavoro Ministeri)
      1. Il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri,  improntato  a  criteri  di  flessibilita'  correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si applica anche al personale  a  contratto  di  cui  al  presente  contratto  collettivo nazionale  di  lavoro  ed  e'  costituito solo dall'area B, che viene articolata nelle posizioni economiche B1, B2, B3.    2.   L'area   B  viene  individuata  dalla  declaratoria  di  cui all'allegato  A  del  contratto  collettivo  nazionale di lavoro, che descrive  l'insieme  dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area stessa, corrispondente a livelli omogenei di competenze.    3.  I  profili,  collocati  nell'area  B secondo l'allegato A del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, descrivono il contenuto professionale   di   attribuzioni  specifiche  relative  all'area  di appartenenza.  All'interno dell'area i profili sono caratterizzati da mansioni   e   funzioni   contraddistinte   da  differenti  gradi  di complessita'  e  di contenuto e possono essere collocati su posizioni economiche diverse.    4.  Ogni dipendente e' tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56  del decreto legislativo n. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti  nella  posizione  di  appartenenza, nonche' le attivita' complementari  e strumentali a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.    5.   L'individuazione   dei   profili  professionali  e  la  loro collocazione   su  ciascuna  posizione  economica  dell'area  B  sono definite  nella  contrattazione  integrativa  per  la  revisione  dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri con  le  organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art. 8, comma 1, del contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  e  con  l'assistenza dell'A.R.A.N..
                                 Art. 4. Passaggi interni (Art. 15 contratto collettivo nazionale di lavoro)
      1.  I passaggi interni del personale a contratto da una posizione economica   a   quella   superiore   dell'area  B  avvengono,  previa autorizzazione  ministeriale,  in  caso di posto vacante nel medesimo ufficio all'estero ove il personale presta gia' servizio ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  18/1967 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  mediante  procedure selettive volte all'accertamento  dell'idoneita'  e della professionalita' richiesta, di cui ai commi 3 e 4.    2.  I  passaggi  di  cui al comma 1 sono destinati al personale a contratto, in possesso dei requisiti culturali previsti per i profili individuati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, gia' in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e successive modificazioni ed   integrazioni  presso  il  medesimo  ufficio  all'estero  ove  si determinano i posti disponibili.    3.  Il  passaggio  dei  dipendenti  da  una  posizione  all'altra all'interno  dell'area  avverra',  nei  limiti  di  cui  al  comma 2, mediante  percorsi  di  qualificazione ed aggiornamento professionale oppure  tirocini pratici con esame finale, al termine dei quali sara' definita una graduatoria per la cui formulazione saranno considerati, in  ogni  caso,  elemento  determinante  la  posizione  economica  di provenienza.  Sono  considerati  altresi' elementi utili l'esperienza professionale   acquisita  e  il  possesso  di  titoli  di  studio  e professionali   coerenti   con   i  processi  di  riorganizzazione  o innovazione tecnologica.    4.  Ai  fini  delle  procedure  selettive  di  cui al comma 1, al personale a contratto si applicano i medesimi criteri definiti per il personale  di  ruolo  del Ministero degli affari esteri nel contratto integrativo  di  amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  20, comma 1, lettera  A)  del  contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto compatibili con le condizioni di lavoro del personale stesso.    5.  Qualora  la  selezione  di cui al comma precedente abbia dato esito negativo o se mancano all'interno del tutto le professionalita' da     selezionare,    l'amministrazione    procede    all'assunzione dall'esterno, ai sensi della normativa vigente.
                                 Art. 5. Norme  di  prima applicazione (Art. 16 contratto collettivo nazionale                             di lavoro)
      1.  Il  personale  in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con  effetto automatico dalla stessa data, senza incremento di spesa, mediante   l'attribuzione   della   posizione  economica,  che  viene individuata come segue:      personale ausiliario: B1;      personale esecutivo: B2;      personale di concetto: B3.    2.  Nel  caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai  sensi  dell'art.  4  l'amministrazione  comunica  per iscritto ai dipendenti  interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonche' le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
                                 Art. 6.                        Formazione (Art. 26)
      1.  Nell'ambito  dei  principi generali definiti dall'art. 26 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  ed  ai  fini  della sua applicazione  per  la  formazione  del  personale  a  contratto,  con particolare  riguardo  all'attuazione  dell'art. 4, l'amministrazione organizza,  nel  quadro  dei progetti di formazione per il personale, specifici  corsi  teorico-pratici  nella sede di servizio all'estero, privilegiando  tecniche  telematiche  (video conferenze, formazione a distanza,  ecc.) che garantiscano il risultato formativo superando le difficolta' logistiche dell'area di assegnazione.    2.  Nei  casi  in  cui  la  formazione  abbia  caratteristiche di omogeneita'  e  coinvolga  piu'  unita'  di  personale in servizio in uffici  all'estero diversi e del medesimo ambito territoriale possono essere  realizzati,  su  proposta  delle  sedi  interessate, corsi di formazione in modo congiunto.
                                Titolo II                        TRATTAMENTO ECONOMICO                               Art. 7.              La struttura della retribuzione (Art. 28)
      1.  La  struttura  della  retribuzione  del  personale  di cui al presente  contratto  collettivo nazionale di lavoro e' costituita dai seguenti emolumenti:      a) retribuzione base prevista per ciascun ufficio all'estero in relazione a ciascuna posizione economica;      b) assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 8;      c) compenso differenziato di cui all'art. 12;      d) sviluppo economico di cui all'art. 9.    2. Al personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di  lavoro  continuano  ad  essere  corrisposti  gli  assegni  di cui all'art.  162,  ultimi  due  commi  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ove spettanti.    3.  La  retribuzione, come individuata al comma 1, costituisce il trattamento  economico  onnicomprensivo  per  il  personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
                                 Art. 8.    Cessazione della progressione economica per lodevole servizio
      1.  In  applicazione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 7 aprile  2000,  n. 103, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 3 del  decreto  legislativo  n. 29/1993, gli aumenti periodici biennali per  lodevole servizio di cui all'art. 162 del decreto del Presidente della   Repubblica   n.   18/1967   e   successive  modificazioni  ed integrazioni  cessano  di essere corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.    2.  Il  valore  economico  degli  aumenti  biennali  in godimento costituisce un assegno personale non riassorbibile.
                                 Art. 9. Progressione  economica  orizzontale  (Art.  17  contratto collettivo                        nazionale di lavoro)
      1.  La progressione economica orizzontale si realizza mediante la previsione,  per  ciascuna  posizione  all'interno  dell'area, di due fasce   retributive   i   cui   importi   economici   sono  stabiliti nell'allegata  tabella C.  L'importo della seconda fascia di cui alla tabella C assorbe il valore economico della prima fascia.    2.  Gli  sviluppi  economici,  di cui al comma 1, sono attribuiti sulla  base  dei medesimi criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo  del  personale  Ministero  affari esteri - ispirati alla valutazione  dell'impegno,  della  prestazione  e  dell'arricchimento professionale  acquisito  anche  attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
                                Art. 10. Fondo   unico   per   il   personale  assunto  a  contratto  a  tempo indeterminato  presso  le  sedi  estere (Art. 31 contratto collettivo                        nazionale di lavoro)
      1.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2000 viene costituito presso il Ministero  degli  affari  esteri  il  Fondo di amministrazione per il personale  a  contratto  a tempo indeterminato in servizio presso gli uffici all'estero, in cui confluiscono le seguenti risorse:      a) risorse  complessive  pari  a 290 milioni di lire per l'anno 2000 e 1390 milioni di lire per l'anno 2001;      b) fino   ad   un  massimo  dell'80%  delle  risorse  derivanti dall'utilizzo   dei   risparmi   della   corresponsione  dell'assegno personale  non riassorbibile di cui all'art. 8, relativo al personale comunque  cessato  dal  servizio a decorrere dal 1o giugno 2000. Tale percentuale  verra'  gradualmente  ridotta in correlazione con quanto previsto dai commi 2 e 3;      c) risorse  del  Fondo unico per i contrattisti gia' utilizzate per   finanziare   i   passaggi  economici  all'interno  dell'area  e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'amministrazione al Fondo stesso  dalla  data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo del personale che ne ha usufruito;      d) le  economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57  e  seguenti della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;      e) eventuali  quote  di risparmi di gestione individuate con la contrattazione  integrativa  riferibili  alle spese del personale del presente  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, fatte salve le quote  che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo.    2.  Ai  fini  della  rideterminazione dalla percentuale di cui al comma  1, lettera b), la misura complessiva del trattamento economico del  personale  cessato dal servizio costituisce il limite massimo di spesa  entro  il quale deve essere contenuto il valore della predetta percentuale e l'onere per la nuova assunzione.    3.  Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo in misura non  superiore  all'importo  medio annuo pro-capite di lire 7 milioni riferito  alle  unita'  di  personale  a contratto di cui al presente contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  in  servizio nell'anno precedente a quello di riferimento.
                                Art. 11. Utilizzazione  del fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo   indeterminato  presso  le  sedi  estere  (Art.  32  contratto                   collettivo nazionale di lavoro)
      1.  Le risorse del Fondo unico per i contrattisti all'estero sono utilizzate per:      a) attribuire i compensi differenziati di cui all'art. 12;      b) finanziare  i  passaggi da una posizione economica all'altra all'interno dell'area, di cui all'art. 4;      c) finanziare  la  progressione  economica  orizzontale  di cui all'art. 9.    2.  Le  risorse  di  cui  all'art. 10, lettera d), sono assegnate pro-quota  al  personale  che, nell'ambito della sede di servizio, si assume  l'onere di coprire la maggiore attivita' lavorativa derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo i  criteri  generali  stabiliti  dalla  contrattazione integrativa di amministrazione.    3.  Nei passaggi di cui al comma 1, lettera b), al dipendente che acquisisce  la  posizione  economica  superiore spetta il trattamento economico  percepito  dal  personale  che  ha lasciato disponibile il posto,  al  netto  dell'assegno  mensile  non  riassorbibile  di  cui all'art.  8.  Lo  stesso  mantiene,  altresi',  l'assegno mensile non riassorbibile in godimento.    4.  Le  eventuali  somme  non utilizzate nell'anno di riferimento vengono  riassegnate  al  Fondo  unico  per  essere corrisposte entro l'esercizio successivo.
                                Art. 12.        Criteri per l'assegnazione di compensi differenziati
      1.  Nell'ambito delle risorse del Fondo unico di cui all'art. 10, sono  definiti  compensi  differenziati  in relazione alle eterogenee esigenze  del personale in servizio nelle diverse sedi all'estero, da corrispondersi  per  dodici  mensilita'  a  decorrere dal 1o dicembre 2000.    2.  La  determinazione della misura economica dei compensi di cui al comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri:      a) retribuzioni  medie  per  Paese  e  in  relazione a ciascuna posizione economica del personale a contratto;      b) incremento del costo della vita all'estero espresso in $ USA nel biennio 1998-1999.    3.  In relazione ai criteri di cui al comma 2, nella tabella B le sedi  all'estero  sono  ripartite in quattro gruppi e nella tabella A viene  definita  la  misura  dei compensi di cui al comma 1, che sono graduati,   all'interno  di  ciascun  gruppo,  secondo  le  posizioni economiche  dell'area  B.  Le  tabelle  possono essere modificate nei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
                               Titolo III                            NORME FINALI                              Art. 13.    Ricollocazione del personale a seguito di chiusura della sede
      1.  In  caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio  e dalle disponibilita' di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso altro ufficio all'estero, fermo restando  quanto  previsto dall'art. 166, primo comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.    2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  i  dipendenti  a contratto conservano a tutti gli effetti l'anzianita' pregressa e il precedente regime contrattuale.    3.  Il  dipendente  che  sia  cessato  dal  servizio  per gravi e documentati  motivi  personali,  dopo aver prestato lodevole servizio per  almeno  cinque  anni  presso  un ufficio all'estero, puo' essere autorizzato,  tenuto  conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie  mansioni  presso un altro ufficio all'estero, entro tre mesi dalla  cessazione  presso l'ufficio precedente. Anche nei casi di cui al  presente comma il dipendente conserva la precedente anzianita' di servizio.
                                Art. 14.                         Disposizioni finali
      1.  Per  quanto non espressamente previsto nel suddetto contratto collettivo  nazionale di lavoro, continueranno ad applicarsi le norme del  titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.    2.  Gli importi, espressi in lire, di cui alle tabelle A e C sono corrisposti   nella  valuta  di  pagamento  e  secondo  le  procedure utilizzate per le retribuzioni.
                                                              Tabella A
                Compensi differenziati di cui all'art. 12
      Gruppo A:      contrattisti B3: + L. 690.000 annue;      contrattisti B2: + L. 600.000 annue;      contrattista B1: + L. 510.000 annue.
      Gruppo B:      contrattisti B3: + L. 483.000 annue;      contrattisti B2: + L. 420.000 annue;      contrattisti B1: + L. 357.000 annue.
      Gruppo C:      contrattisti B3: + L. 338.000 annue;      contrattisti B2: + L. 294.000 annue;      contrattisti B1: + L. 250.000 annue.
      Gruppo D:      contrattisti B3: + L. 208.000 annue;      contrattisti B2: + L. 188.000 annue;      contrattisti B1: + L. 171.000 annue.
                                                              Tabella B
  =====================================================================     Gruppo A      |    Gruppo B     |  Gruppo C   |    Gruppo D =====================================================================     Germania      |     Belgio      | Stati Uniti |    Argentina      Francia      |    Australia    |  Venezuela  |     Bolivia    Regno Unito    |    Svizzera     |   Egitto    |     Brasile      Canada       |     Turchia     |   Tunisia   |      Cile    Paesi Bassi    |     Spagna      |   Croazia   |    Colombia      Austria      |   Sud Africa    | Yugoslavia  |    Costarica     Norvegia      |     Grecia      |   Russia    |      Cuba    Portogallo     |   Lussemburgo   |   Marocco   |     Ecuador       Malta       |    Finlandia    |  Filippine  |   El Salvador       Cipro       |    Danimarca    |  Ungheria   |    Guatemala      Svezia       |    Macedonia    |  Slovenia   |    Honduras      Irlanda      | Repubblica Ceca |   Malesia   |     Messico Monaco Principato |                 | Thailandia  |    Nicaragua     S. Marino     |                 |  Bulgaria   |     Panama                   |                 |             |      PerĂ¹                   |                 |             | Rep. Dominicana                   |                 |             |     Uruguay                   |                 |             |  Nuova Zelanda                   |                 |             | Arabia Saudita                   |                 |             |  Emirati Arabi                   |                 |             |   Gerusalemme                   |                 |             |    Giordania                   |                 |             |      Iran                   |                 |             |     Israele                   |                 |             |     Kuwait                   |                 |             |     Libano                   |                 |             |      Qatar                   |                 |             |      Siria                   |                 |             |   Bangladesh                   |                 |             |      Cina                   |                 |             |      Corea                   |                 |             |    Sri Lanka                   |                 |             |    Giappone                   |                 |             |      India                   |                 |             |    Singapore                   |                 |             |    Pakistan                   |                 |             |     Algeria                   |                 |             |     Camerun                   |                 |             | Costa d'Avorio                   |                 |             |    Mozambico                   |                 |             |     Eritrea                   |                 |             |     Etiopia                   |                 |             |      Ghana                   |                 |             |      Kenia                   |                 |             |      Libia                   |                 |             |   Madagascar                   |                 |             |     Namibia                   |                 |             |     Nigeria                   |                 |             | Rep. Dem. Congo                   |                 |             |     Senegal                   |                 |             |      Sudan                   |                 |             |    Tanzania                   |                 |             |     Uganda                   |                 |             |     Zambia                   |                 |             |     Zimbawe
                                                              Tabella C
                Importi delle fasce di sviluppo economico                              (in lire)
  =====================================================================        I fascia         |      II fascia      | ===================================================================== Gruppo A....             |            2.900.000|            4.300.000 Gruppo B....             |            2.000.000|            3.000.000 Gruppo C....             |            1.400.000|            2.100.000 Gruppo D....             |              900.000|            1.300.000
                      Dichiarazione congiunta n. 1    Con  riferimento  all'art.  1,  le  parti  si  danno  atto che le assunzioni  del  personale  a contratto presso le sedi diplomatiche e consolari  all'estero  avvengono  secondo  le  modalita' previste dal decreto legislativo n. 103/2000.
                      Dichiarazione congiunta n. 2    Le  parti  si  danno  atto  che nella definizione dei criteri per l'attribuzione  delle  fasce  retributive  di  cui  all'art.  9 sara' necessario    tenere    conto    delle    particolari   attivita'   e professionalita' richieste al personale a contratto nell'espletamento dei compiti a loro affidati.
                      Dichiarazione congiunta n. 3    Le  parti,  dandosi atto che con il presente contratto collettivo nazionale  di  lavoro  si  e'  proceduto alla completa armonizzazione della  normativa  relativa  al  rapporto  di  lavoro  del personale a contratto  con il personale del comparto Ministeri, auspicano che nel quadriennio   2002   2005  si  possa  procedere  ad  una  definizione contestuale   del   rinnovo   contrattuale  ricomprendente  anche  la categoria del personale a contratto.
                         Dichiarazione a verbale    CGIL  FP  e  UIL  P.A.,  valutando  positivamente  l'impianto del contratto successivo per il personale assunto a contratto, dichiarano non    completamente    soddisfacente   la   parte   riguardante   la classificazione del personale.    Inoltre,  non  convengono  sull'impossibilita' di un passaggio ad altro  Ufficio  diplomatico  e  consolare o Istituto di cultura nello stesso  Paese  nel caso dei passaggi interni, e anche per il caso dei gravi e documentati motivi.    Auspicano, infine, di trovare le soluzioni nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.  |  
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