Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 1 marzo 2001 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, unita' di Massa. (Decreto n. 29643). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Synthesis; Visto il decreto direttoriale datato 28 febbraio 2001, con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 5 novembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991; Acquisito il prescritto parere; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 1o marzo 2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Synthesis, con sede in Massa e unita' di Massa, per un massimo di centosettantuno unita' lavorative, per il periodo dal 5 novembre 2000 al 4 maggio 2001. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sent. Trib. del 2 agosto 2000 n. 22/00. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o marzo 2001 Il direttore generale: Daddi |
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