IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 6 dicembre 2000, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Milano nei confronti della sig.ra Milena Bertani, consigliere regionale della regione Lombardia; Vista la comunicazione in data 18 dicembre 2000, n. 10508/2635 del commissario del Governo nella regione Lombardia; Vista l'ordinanza emessa in data 31 gennaio 2001 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Milano con la quale nei confronti della sig.ra Milena Bertani viene disposta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari; Considerato che, per il periodo dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della sig.ra Milena Bertani, ne consegue la sospensione dalla carica di consigliere regionale; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;
Decreta: La sig.ra Milena Bertani e' sospesa dalla carica di consigliere della regione Lombardia, a decorrere dalla data del 6 dicembre 2000, fino al 31 gennaio 2001. Roma, 9 aprile 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per gli affari regionali Loiero Il Ministro dell'interno Bianco |