IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto il proprio decreto 31 ottobre 2000, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversita' e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata; Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 127, della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati daIl'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato); Visto il proprio decreto 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 19 marzo 2001, n. 65, con il quale sono stati fissati i prezzi unitari di mercato per la determinazione dei valori delle produzioni agricole del 2001, assicurabili al mercato agevolato; Ritenuto di apportare alcune variazioni ed integrazioni all'elenco prezzi, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi forniti dall'ISMEA; Decreta: 1. I prezzi unitari di mercato dei produttori agricoli stabiliti con decreto 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2001, n. 65, sono integrati con quelli riportati nell'elenco allegato al presente decreto. I prezzi del prodotto tabacco allo stato verde e del mais da seme, sostituiscono quelli riportati nel precedente elenco. 2. Quando non sono ravvisabili le condizioni per applicare il prezzo del gruppo varietale similare, come stabilito al comma 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, deve essere avanzata richiesta di nuovo prezzo, indicando gli analoghi prezzi applicati nelle tre campagne assicurative precedenti. La Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore sentito il parere dell'ISMEA comunica il prezzo applicabile, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. 3. I prezzi dei prodotti stabiliti per assimilazione a quelli presenti negli elenchi, sono comunicati a questo Ministero entro cinque giorni dall'adozione. 4. Restano fenne le altre disposizioni contenute nel decreto 27 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |