Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 6 marzo 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale del 12 settembre 1996 con il quale e' stato emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia;
Visti, in particolare, gli articoli 23, 32 comma 3, 33, 36 comma 1 lett. b), e), h), n), 36 comma 3, 38 comma 2, 39, 40, 41, 43 comma 4, 44 comma 1 punto n. 3, 45 comma 1, 76 e 82 comma 2 dello Statuto;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei), ed in particolare gli articoli 11 e 13 comma 1, relativi ai regolamenti didattici di Ateneo;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita', rispettivamente del 29 gennaio 2001 e del 1o febbraio 2001, con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli sopraindicati dello statuto;
Vista la nota rettorale prot. n. 3585 del 12 febbraio 2001, relativa alla trasmissione delle sopraindicate modifiche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, per il controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1999;
Vista la nota ministeriale prot. n. 739 del 12 marzo 2001 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito alle modifiche proposte;
Considerato che le modificazioni statutarie sono strettamente funzionali alla nuova architettura degli studi universitari delineatasi alla luce del provvedimento ministeriale sopra richiamato cui sara' data attuazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;
Decreta:
Gli articoli 23, 32 comma 3, 33, 36 comma 1 lett. b), e), h), n), 36 comma 3, 38 comma 2, 39, 40, 41, 43 comma 4, 44 comma 1 punto n. 3, 45 comma 1, 76 e 82 comma 2 dello statuto sono modificati come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.
Pavia, 6 marzo 2001
Il rettore: Schmid
 
Allegato

Art. 23.
(Titoli di studio rilasciati dall'Universita')
L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 509/1999:
a) Laurea (L);
b) Laurea specialistica (LS);
c) Diploma di specializzazione (DS);
d) Dottorato di ricerca (DR);
e) Ogni altro titolo previsto dalle leggi.
Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' di Pavia rilascia i titoli di studio di cui sopra, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, l'Universita' rilascia i titoli di diploma universitario e di diploma di laurea agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici emanati sulla base del decreto ministeriale stesso.
Nel regolamento didattico di Ateneo sono elencati i titoli di studio rilasciati e le facolta' e scuole presso le quali sono attivati i relativi corsi di studio.
I corsi per il conseguimento dei titoli di studio possono essere organizzati anche mediante accordi con altre universita', istituti universitari italiani e stranieri e con collegi universitari pavesi.
Art. 32.
Comma 3.
(Facolta' e scuole)
Le facolta' sono responsabili della programmazione e della destinazione delle risorse per la didattica assicurandone la piu' efficiente utilizzazione nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea specialistica loro afferenti e nel quadro delle decisioni degli organi di governo dell'Universita'. Le facolta' organizzano e gestiscono le attivita' didattiche con il concorso dei dipartimenti e' delle altre strutture previste nello statuto e nei regolamenti.
Art. 33.
(Organi della facolta')
Sono organi della facolta' il preside ed il consiglio di facolta'.
Per il migliore svolgimento dei compiti assegnati, il consiglio di facolta' pua' deliberare la costituzione di un consiglio di presidenza e di commissioni permanenti.
Presso ogni facolta' e' istituita una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche presso le competenti strutture e composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento di facolta'.
Art. 36.
Comma 1, lettere b), e), h), n).
(Consiglio di facolta' - Attribuzioni)
Sono di competenza del consiglio di facolta':
b) l'istituzione e la soppressione dei consigli didattici, nonche' l'assunzione delle relative funzioni qualora i consigli non siano istituiti o vengano soppressi;
f) il coordinamento delle attivita' didattiche tra i corsi di laurea e di laurea specialistica afferenti alla facolta', anche per quanto riguarda l'impiego dei personale, dei mezzi e delle attrezzature comunque resi disponibili;
h) la destinazione dei posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e le modalita' per la loro copertura, sentiti i consigli didattici;
n) l'eventuale nomina di comitati di consultazione composti da esponenti del mondo del lavoro esterni all'Universita', che forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi di studio e sulle modifiche degli ordinamenti didattici.
Art. 36.
Comma 3.
(Consiglio di facolta' - Attribuzioni)
Sono attribuiti al consiglio di facolta' i compiti spettanti al consiglio didattico, qualora nella facolta' sia attivato un solo corso di laurea.
Art. 38.
Comma 2.
(Consiglio di presidenza)
Del consiglio di presidenza fanno parte comunque il Preside di facolta', che lo presiede, il preside vicario, ove nominato, ed i presidenti di consiglio didattico.
Art. 39.
(Consigli didattici)
Per ogni corso di studio viene costituito un consiglio didattico e viene designato un presidente.
Nel caso di piu' corsi di studio afferenti alla stessa classe ed alla stessa facolta' viene costituito un unico consiglio didattico, che sostituisce i consigli didattici dei singoli corsi di studio, di cui assume tutte le competenze.
Le facolta' possono costituire consigli didattici, cui afferiscono piu' classi.
Ogni consiglio didattico assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attivita' del corso o dei corsi che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio di facolta' di afferenza e dei criteri dei regolamenti di pertinenza. Sono altresi' compiti del consiglio didattico:
esaminare ed approvare i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica;
coordinare le attivita' di insegnamento per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica;
formulare le proposte al consiglio di facolta' per la richiesta di professori a contratto;
presentare al consiglio di facolta' le richieste di attivazione di insegnamenti;
predisporre la valutazione periodica dell'organizzazione e dei risultati della didattica e proporre alla facolta' le azioni di miglioramento suggerite dall'attivita' di valutazione;
proporre o esprimere pareri al consiglio di facolta' in merito:
a) alle modifiche regolamentari attinenti il corso di laurea o di laurea specialistica;
b) alla programmazione ed alla destinazione di nuovi posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori;
esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dallo statuto e dai regolamenti. La composizione ed il funzionamento dei singoli consigli didattici sono disciplinati da uno specifico regolamento, che tiene anche conto del relativo livello di aggregazione e comunque nel rispetto dei principi generali dello statuto e del regolamento generale di Ateneo.
Nel caso di corsi interfacolta', i relativi consigli didattici rispondono direttamente al senato accademico, nel rispetto degli obblighi di informazione delle facolta' partecipanti, previsti dall'apposito regolamento.
Nel caso di corsi interateneo, il relativo funzionamento e' regolato da specifica convenzione tra gli atenei partecipanti.
Art. 40.
Soppresso
Art. 41.
Soppresso
Art. 43.
Comma 4.
(Scuole di specializzazione)
Per quanto riguarda le funzioni del consiglio e del direttore si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le norme relative ai consigli didattici.
Art. 44.
Comma 1, punto n. 3.
(Il dipartimento)
... il dipartimento:
concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche alle quali fornisce risorse umane, logistiche e strumentali, d'intesa con le facolta' ed i corsi di laurea e di laurea specialistida, le scuole di specializzazione e le altre strutture didattiche attivate.
Art. 45.
Comma 1.
(L'istituto)
L'Istituto e' una struttura nella quale sono svolte, in collaborazione con la Facolta' e le altre strutture didattiche, attivita' di insegnamento richieste per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Universita', secondo quanto stabilito dallo statuto e, anche in collaborazione con altri istituti e dipartimenti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto stesso.
Art. 76.
(Facolta' di musicologia)
La scuola di paleografia e filologia musicale assume la denominazione di facolta' di musicologia.
Art. 82.
Comma 2.
(Modifiche allo statuto)
Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone