Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 23 aprile 2001
Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del terzo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, formulato ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1996, relativo al primo triennio di programmazione attivato ai sensi della precitata normativa;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1999, con il quale, indicate le somme disponibili per la prima annualita' del secondo triennio di applicazione, sono stati stabiliti, per il medesimo triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento degli interventi regionali ed i criteri e le modalita' di riparto;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 144, comma 1, tabella 1, che ha previsto l'attribuzione di una somma di lire 60 miliardi come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2002, per l'attivazione di mutui diretti all'effettuazione di opere di edilizia scolastica ai sensi della normativa di riferimento;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione degli interventi di cui ai prefati articoli 2 e 4 della legge n. 23/1996, relativi al terzo piano annuale del secondo triennio di programmazione regionale, annualita' 2001;
Rilevato che, come da note 16 gennaio 2001, prot. n. 103, 6 febbraio 2001, prot. 305 ed 8 marzo 2001, prot. 583, indirizzate al Ministero del tesoro ed alla cassa depositi e prestiti, a fronte di un importo complessivo di L. 613.504.204.789, puntualmente quantificato dall'istituto mutuante, per ultimo, con nota prot. n. 18/01 del 6 marzo 2001 - la somma concretamente ripartibile ammonta a L. 612.000.000.000, in cio' tenuto anche conto, ad ogni fine di legge, del necessario preaccantonamento;
Preso atto dell'avviso espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 4 aprile 2000 (Rep. atti 941 di pari data) nella quale - nell'esprimere parere favorevole sulla schema di provvedimento relativo alla seconda annualita' - si poneva l'impegno per quest'amministrazione a che, per l'anno 2001, l'importo ripartibile per la terza annualita', detratta la quota riservata al bonus inerente alla capacita' di spesa regionale, fosse suddiviso in due quote eguali, pari ciascuna al 50%, da parametrare, ai fini del riparto, in pari misura, l'una ai soli criteri utilizzati in sede di definizione del primo triennio e l'altra anche alla consistenza delle strutture scolastiche di ciascuna realta' territoriale interessata;
Ritenuto, pertanto, a fronte della citata deliberazione, di confermare per la ripartizione relativa alla presente annualita', fatta salva la suindicata proporzione, ogni modalita', criterio ed indicatore, con relativo peso, adottati in quella precedente;
Ritenuto, altresi', secondo gli indirizzi consolidati gia' assunti, al riguardo, in sede di ripartizione della prima triennalita' disposta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 18 aprile 1996 (conformemente a quanto deliberato, in merito, dall'osservatorio per l'edilizia scolastica istituito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 23/1996), di storicizzare la situazione complessiva degli edifici a quella come nota all'atto della definizione del decreto ministeriale 6 settembre 1999 afferente alla presente seconda triennalita', anche al fine di assicurare una base di calcolo univoca e di valenza uniforme sull'intero territorio nazionale adottabile per tutto il citato triennio e non fondata su presupposti di carattere occasionale o contingente, anche a fronte della diversa tempestivita' nella comunicazione di modifiche del patrimonio scolastico eventualmente intervenute nel contempo;
Ritenuto, altresi', anche per un opportuno bilanciamento con i criteri adottati e, soprattutto, per attribuire un piu' congruo riconoscimento alla capacita' di spesa dimostrata dalle singole amministrazioni nell'utilizzo dei finanziamenti gia' concessi nelle precedenti annualita' ai sensi della legge di riferimento, di confermare anche la percentuale riservata a tali fini, pari al 10% dell'importo complessivamente ripartibile, in tal modo suddividendo il 90% dei fondi disponibili fra tutte le regioni secondo i relativi indici, come sopra determinati, ed ulteriormente distribuendo fra di esse il restante 10%, in relazione alla percentuale ponderata di utilizzazione dei precitati finanziamenti, aggiornata secondo quanto risultante dai piu' recenti elenchi all'uopo forniti dalla cassa depositi e prestiti;
Acquisito, come formulato nella seduta del 19 aprile 2001 (Rep. atti 1228 di pari data), il parere favorevole della conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione della terza annualita' del secondo piano di programmazione triennale contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' complessivamente disponibile la somma di L. 612.000.000.000, sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e prestiti.
 
Art. 2.
La ripartizione dei finanziamenti previsti per il citato secondo piano annuale di attuazione, come sopra determinato, e' predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 3.
Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie per l'attivazione delle opere relative alla terza annualita' del secondo triennio, in applicazione dei richiamati criteri e procedimento di cui al precedente art. 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

Piemonte.... | L. 35.018.640.000 Valle d'Aosta.... | L. 1.982.880.000 Lombardia.... | L. 59.281.380.000 provincia autonoma di Bolzano.... | L. 2.916.180.000 provincia autonoma di Trento.... | L. 3.066.120.000 Veneto.... | L. 37.071.900.000 Friuli-Venezia Giulia.... | L. 15.241.860.000 Liguria........ | L. 17.527.680.000 Emilia-Romagna.... | L. 38.207.160.000 Toscana.... | L. 46.157.040.000 Umbria.... | L. 10.560.060.000 Marche.... | L. 20.043.000.000 Lazio........ | L. 41.778.180.000 Abruzzo.... | L. 22.760.280.000 Molise.... | L. 8.515.980.000 Campania.... | L. 56.613.060.000 Puglia.... | L. 44.688.240.000 Basilicata.... | L. 10.486.620.000 Calabria.... | L. 46.833.300.000 Sicilia.... | L. 65.692.080.000 Sardegna.... | L. 27.558.360.000
 
Art. 4.
Resta confermata, in quanto compatibile con l'attuale provvedimento, ogni altra disposizione, modalita', termine, indirizzo, finalita' o criterio contemplati nel precedente decreto 6 settembre 1999, n. 212, indicato nelle premesse, che integralmente si richiamano nel presente dispositivo.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro: De Mauro
 
Allegato 1

Criteri e procedimento per il riparto.

a) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per la terza annualita' del secondo triennio di programmazione regionale, pari a L. 612.000.000.000, alle finalita' contemplate dall'art. 1, comma 2, lettera a) (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose) e c) (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza ed igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' stata riconosciuta la maggiore priorita';
b) nell'ordine, e' stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera e) (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), lettera f) disponibilita' di palestre ed impianti sportivi di base) e lettera b) (riqualificazione del patrimonio esistente), della citata legge n. 23/1996;
c) sono stati, poi, determinati i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalita' di cui alle precedenti lettere a) e b), sulla base dei piu' recenti dati, come storicizzati, a disposizione del Ministero relativi agli edifici scolastici:
1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;
2) indicatore sintetico della precarieta' degli edifici e degli impianti;
3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;
4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;
5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;
6) indicatore semplice degli edifici in affitto;
d) le informazioni inerenti agli edifici scolastici sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi:
0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarieta' di edifici ed impianti;
0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;
0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale;
e) il 90% dell'importo totale dei L. 612.000.000.000 assegnabili, pari a L.550.800.000.000, e' stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera d). Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto esso e' stato, pero', parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando il 50% della somma complessivamente utilizzabile a tali fini al solo indicatore sintetico citato ed il restante 50% all'indicatore medesimo "pesato" col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, sommando successivamente i due parziali cosi' ottenuti;
f) il restante 10% (pari a L.61.200.000.000) e' stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacita' di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualita' ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
 
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