IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto
Visto: l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84: "Riordino della legislazione in materia portuale" cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il comandante generale e' delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1968, n. 1008; Viste le circolari del Ministero della marina mercantile D.G. della navigazione e traffico marittimo - Div. X - n. 310474/MP e n. 310476/MP, entrambe in data 1o agosto 1974, ed aventi ad oggetto, rispettivamente: "Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti" e "Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti", e successive modifiche; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con le procedure automatiche di cui all'art. 8 della convenzione stessa; Tenuto conto che le norme del cap. VII della citata convenzione SOLAS come emendata, fanno rinvio, per aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG), adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come attualmente emendato; Viste le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose approvate con decreto del Ministro della marina mercantile 14 magaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990; Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle tabelle di classificazione delle merci pericolose ammesse al trasporto marittimo in conformita' a quanto previsto dalla citata normativa IMO; Decreta: Articolo unico I prodotti qui di seguito elencati sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalita' e prescrizioni riportate nelle seguenti tabelle. TRASPORTO MARITTIMO IN IMBALLAGGI Ai fini del trasporto marittimo in imballaggi le seguenti miscele di gas devono essere inserite nella classe 2: ----> Vedere Elenco <---- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2001 Il comandante generale: Sicurezza |